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LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

NELL’AZIONE REVOCATORIA

DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE

 

di

Dott.ssa Florinda Aliperta  (*)

 

CONSIDERAZIONI GENERALI

Prima di entrare nello specifico della revocatoria delle rimesse bancarie è opportuno chiarire in generale alcuni aspetti riguardo l’azione revocatoria nel fallimento.

La finalità della procedura concorsuale di assicurare la par condicio creditorum non potrebbe compiutamente attuarsi se non si provvedesse alla ricostituzione del patrimonio del fallito e all’assoggettamento alla procedura esecutiva concorsuale di quei beni che ne fossero eventualmente usciti, quando già lo stato di insolvenza si era determinato. Invero, tra il manifestarsi dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento corre un certo lasso di tempo durante il quale possono essere seriamente compromesse la garanzie dei creditori attraverso atti di disposizione o di adempimento, compiuti nel tentativo di ovviare alla crisi immanente o di mascherarla. E’ chiaro che attraverso questi atti si determina il pregiudizio dei creditori, i quali a tutela delle loro ragioni possono esercitare l’azione revocatoria con la possibilità di soddisfare le proprie pretese anche sui beni in possesso del terzo acquirente, chiedendo ed ottenendo la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del debitore compiuti in frode alle loro ragioni. L’azione revocatoria è, dunque, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ed in questo ambito giuridico va inquadrata la revocatoria di rimesse bancarie, la quale è prevista e disciplinata dall’art.67

della legge sul fallimento. L’art.67 L.F. prevede due grandi categorie di atti revocabili. La prima grande categoria riguarda gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e gli atti di costituzione di garanzie reali, i quali sono revocabili nel caso in cui le relative prestazioni, eseguite nei due anni antecedenti al fallimento, siano in qualche modo anormali, sproporzionate o ingiustificate, salvo che l’altra parte (cioè colui che ha contratto con il debitore fallito) provi che non conosceva lo stato di insolvenza.

Cosa si intende per prestazione anormale, sproporzionata o ingiustificata? Possiamo sicuramente ricordare un atto di compravendita di un bene di cui il prezzo pagato è di gran lunga inferiore al suo valore. Il motivo di tale sproporzione è data dall’intento di sottrarre al fallimento, e quindi alla massa dei creditori, il bene vendendolo ad un prezzo bassissimo e simulando una compravendita. La seconda categoria di atti revocabili riguarda i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, semprechè il curatore provi che l’altra parte, cioè colui che ha ricevuto il pagamento dal debitore fallito, conosceva lo stato di insolvenza di quest’ultimo.

Nell’ambito delle procedure fallimentari la tipologia di revocatoria più diffusa è certamente quella regolata dal comma 2 dell’art.67 L.F., relativa ai normali pagamenti effettuati con intento solutorio (cioè per estinguere un debito) nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, a condizione che si provi la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto destinatario del pagamento.

In quest’ultima ipotesi si inquadra l’azione revocatoria delle rimesse in conto corrente, il cui esercizio è possibile in presenza di tre necessarie e concomitanti circostanze: 1) la dimostrazione che la Banca conosceva la situazione di insolvenza del proprio cliente al momento di ricevere i pagamenti; 2) il pagamento deve essere stato effettuato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, cioè nel c.d. anno sospetto; 3) il pagamento deve essere configurabile come pagamento di debito liquido ed esigibile.

La revocatoria si rivolge, dunque, contro atti costituiti da versamenti in conto corrente del correntista poi fallito.

A questo punto ci si chiede cosa c’entrano i pagamenti con le operazioni di rimessa in conto corrente.

Allora bisogna spiegare quando una rimessa in conto corrente costituisca un pagamento nei confronti della Banca, cioè quando quella rimessa sia stata effettuata con intento solutorio.

 

 

CONTO SCOPERTO E CONTO PASSIVO

 

Il criterio per la individuazione della natura solutoria delle rimesse in conto corrente è quello riferito ai concetti di conto corrente scoperto e conto corrente passivo nel momento in cui avviene la rimessa.

Il conto corrente scoperto si ha quando il correntista utilizza il proprio

 

conto oltre i limiti del fido o quando, non essendo assistito da alcun fido, utilizza somme superiori a quelle disponibili, cioè somme non sue ma della

banca, per cui diviene debitore nei confronti della stessa.

In questi casi è possibile che la banca, tollerando che l’imprenditore, esaurita la provvista, crei una passività, provveda ugualmente ad onorare le disposizioni del correntista sebbene prive di copertura.

Per rendere meglio il concetto si riportano due sentenze della Cassazione che hanno reso in maniera mirabile il senso ed il significato di rimesse in conto corrente scoperto, sia in caso di conto assistito da un’apertura di credito, sia in caso di conto corrente non assistito da alcun fido.

Dice la Cassazione che “nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell’imprenditore poi fallito, nel periodo sospetto di cui all’art.67, co.2, L.F., quando il conto sia scoperto, sono revocabili per la parte relativa alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido, atteso che lo scoperto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio” (Cass. Civ. 17-12-94 n°10869). In altri termini se un correntista aveva un’apertura di credito di 100 ed ha utilizzato il suo conto per 150 è andato in scoperto di 50, per cui in questo caso saranno revocabili solo quelle rimesse effettuate per ricostruire la disponibilità nei limiti del fido di 100, costituendo un pagamento nei confronti della banca.

Ancora la Cassazione ha affermato che “in ipotesi di scoperto di conto caratterizzato dalla mancanza di un formale rapporto avente per effetto

quello di costituire a favore del correntista un credito disponibile, ogni qualvolta si viene a creare un saldo debitore a favore dell’istituto di credito, matura immediatamente un credito liquido ed esigibile. Per tale ragione il versamento eseguito dal correntista mira ad eliminare il debito e assume valenza solutoria” (Cass. Civ. 5-12-96 n°10848).

Si è parlato di conto scoperto, ma è opportuno vedere cosa succede in caso di rimessa in conto passivo, che si verifica quando il correntista, pur avendo il proprio conto con un saldo debitore, è rimasto nel limite del fido.

Anche qui si riporta una mirabile decisione della Suprema Corte, la quale ha correttamente osservato che “in tutti i casi in cui si abbia conto passivo, la rimessa non costituisce pagamento ma atto di ricostituzione della provvista, ai sensi dell’art.1843 c.c., per il quale l’accreditato può con successivi versamenti ripristinare la propria disponibilità” (Cass. Civ. 18-10-1982 n°5413).

Infatti, le eventuali rimesse che intervengono tendono a ricostituire la provvista, a reintegrare la soglia della disponibilità e non sono revocabili, poiché non costituiscono pagamenti di crediti liquidi ed esigibili entro la soglia di disponibilità. Infatti, l’art.1843 c.c. rubricato come “utilizzazione del credito”, dispone che “se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”.

 

 

CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA (c.d. SCIENTIA DECOCTIONIS)

Il requisito richiesto dall’art.67, co.2, L.F. per la revocabilità delle operazioni compiute nell’anno anteriore al fallimento è la dimostrazione del fatto che il soggetto che ha ricevuto un pagamento era a conoscenza della situazione di insolvenza in cui si trovava il proprio debitore poi fallito (scienza decoctionis).

Nel corso degli anni si è andato consolidando un principio in base al quale, essendo estremamente difficile fornire una prova positiva di tipo oggettivo, il curatore può dare la prova anche facendo ricorso a presunzioni, che possono essere semplici, ma che devono comunque basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Infatti, se l’art.2727 c.c. stabilisce che “le presunzioni sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”, l’art.2729 c.c. dispone che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.

La Cassazione, però, di fronte ad un criterio così generico che parla di presunzioni e conoscibilità, tanto da sembrare che inverta l’onere della prova che, tuttavia, rimane a carico del curatore fallimentare, ha sentito l’esigenza di chiarire che la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore poi fallito da parte del creditore (terzo contraente) deve essere effettiva e non potenziale”. Al massimo il terzo contraente, di fronte alle presunzioni, deve provare la inscientia decoctionis, cioè la non conoscenza dello stato di dissesto dell’imprenditore suo contraente.

In altri termini, nell’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare avverso le rimesse in conto corrente, il curatore ha l’onere di dare la prova effettiva e non meramente potenziale che la banca conosceva lo stato di insolvenza del correntista. Pertanto, non ricorre il requisito soggettivo della revocatoria se la banca ha tenuto e provi comportamenti obiettivamente incompatibili con la conoscenza dello stato di insolvenza.

Tuttavia, in questo caso non va sottovalutata la qualità del creditore e delle specifiche conoscenza tecniche a sua disposizione. Le banche, per il servizio che espletano, prestano particolare attenzione al manifestarsi dei segni di insolvenza da parte dei loro correntisti, specie quando questi godono di affidamenti di importo rilevante. Infatti, gli Istituti di credito hanno una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune, avendo strumenti di conoscenza tecnica superiori rispetto alla generalità dei soggetti che intrattengono rapporti con il debitore fallito. Pertanto, le banche dovrebbero

 

essere le prime a rendersi conto della situazione del proprio cliente in procinto di fallire, se non altro perché ne gestiscono i movimenti finanziari che costituiscono alcuni degli elementi maggiormente rilevatori di una situazione di insolvenza.

In ogni caso gli elementi di prova rilevanti ai fini della conoscenza o, meglio, della conoscibilità dello stato di insolvenza possono riguardare 1) i dati desumibili dal bilancio; 2) fatti e notizie costituenti indicatori oggettivi; 3) elementi desumibili dalle modalità operative del c/c; 4) segnalazioni della Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

a) indici di bilancio. – Il primo elemento di prova, che normalmente le curatele fallimentari invocano a sostegno dell’azione revocatoria, è senza dubbio rappresentata dalla situazione contabile dell’imprenditore all’epoca del pagamento e desumibile attraverso l’analisi del bilancio dello stesso. L’analisi del bilancio mette sicuramente in condizioni la banca di conoscere la reale situazione del cliente e consente di rilevare quanto meno la sua situazione debitoria e di liquidità. Un bilancio viene di norma analizzato con l’ausilio di particolari indicatori, i c.d. indici di bilancio.

Questi fattori hanno rilievo rispetto al tema della revocatoria delle rimesse bancarie per capire come a posteriori, cioè dopo che il debitore sia stato dichiarato fallito, la Banca nel corso del rapporto di conto corrente e nel periodo sospetto abbia potuto apprezzare lo stato di equilibrio finanziario del correntista.

 

b) fatti e notizie costituenti indicatori oggettivi.  – Oltre ai dati di bilancio, possono essere considerati elementi indicatori del dissesto, di cui la banca abbia potuto avere conoscenza, fatti e notizie in qualche modo sintomatici di una situazione di insolvenza. Tali elementi vanno ricercati tra gli aspetti pubblici di ogni attività imprenditoriale, laddove sono effettivamente alla portata di chi ha rapporti diretti con il soggetto poi fallito. Elementi oggettivamente rilevanti possono essere: - per le società di capitali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare ai sensi dell’art.2447 c.c. in caso di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale. A tal proposito va detto, però, che se le perdite vengono coperte, da un punto di vista formale il problema non si pone, ma un operatore attento come la banca cercherà di valutare le stesse modalità di copertura, come pure le cause hanno determinato le perdite. In ogni caso tale notizia comporta sicuramente la conoscenza dell’andamento negativo dell’azienda; - il mancato deposito del bilancio di esercizio presso la Camera di Commercio è un altro fatto indicatore di una situazione anomala; - la formulazione di richieste di moratoria genericamente rivolte ai creditori, la partecipazione a riunioni indette dal debitore per evitare il fallimento, l’accettazione o almeno la comunicazione di proposte formulate per realizzare un concordato stragiudiziale costituiscono da un lato manifestazioni incontestabili dello stato di difficoltà e dall’altro prova della conoscenza dello stesso da parte del creditore coinvolto; - la presenza di decreti ingiuntivi e atti di precetto, nonché la pendenza di azioni esecutive mobiliari costituiscono elementi probatori sicuri solo nei confronti del soggetto attore dei medesimi, in quanto sono caratterizzati dalla mancanza di pubblicità. Per gli altri soggetti si valuterà la concreta possibilità di conoscenza a livello locale di tali fatti anche in relazione alla risonanza che ne viene data ed al funzionamento delle relative cancellerie dei tribunali. Di norma si tratta di informazioni note agli operatori bancari soprattutto se al decreto ingiuntivo segue l’iscrizione di ipoteca giudiziale o la trascrizione di un pignoramento immobiliare; - la presentazione di un ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore viene ritenuta atto di innegabile importanza, ma può comunque essere fornita la prova contraria. Tale elemento è rilevante ovviamente solo nei confronti di chi ha presentato l’istanza; - l’esistenza di una pluralità di protesti a carico del fallito può dar luogo ad una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, tale da esimere il curatore che eserciti l’azione revocatoria dall’onere di ulteriori prove. In generale i protesti e le procedure esecutive immobiliari costituiscono elementi presuntivi atti ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore che vi è sottoposto, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria, o siano comunque conoscibili con l’ordinaria diligenza, e quando le procedure esecutive siano state promosse dal medesimo creditore convenuto; - scioperi organizzati dal personale dipendente per protestare contro il ritardato pagamento degli stipendi o la stessa situazione di crisi che mette in pericolo i posti di lavoro e le relative notizie costituiscono senz’altro rilevante elemento di conoscenza.

c) Elementi desumibili dalle modalità operative del c/c. – E’ rilevante verificare come siano state gestite le operazioni in conto corrente attraverso un attento esame dell’estratto conto. Le condizioni applicate al cliente possono dare in linea generale una indicazione sulla valutazione del cliente stesso da parte delle banca. Ove i tassi siano assai pesanti per il cliente, ove sia applicata la commissione di massimo scoperto ai massimi livelli, è possibile parlare di debolezza contrattuale, solitamente dovuta alla mancanza di solidità che lo stesso cliente può ispirare alla banca. Ove le condizioni applicate fossero invece favorevoli per il cliente, non se ne potrà dedurre automaticamente una certa solidità dello stesso, in quanto potrebbe trattarsi di conto garantito da terzi o da garanzie reali. Un cliente importante, poi, riesce sempre a spuntare condizioni favorevoli anche se si trova in una situazione precaria. Intanto, gli elementi quasi sempre collegati ad una limitazione della disponibilità concessa al cliente poi fallito possono

essere così elencati: - l’andamento delle operazioni denuncia un rientro che porta a ridurre il passivo di c/c ed a bloccare l’utilizzo della disponibilità; - la banca non rilascia più al cliente alcun libretto di assegni bancari, già vari mesi prima della chiusura del c/c. Ciò si può riscontrare con il mancato addebito di assegni da una certa data in contrasto con una normale operatività del conto; - la banca non consente prelievi né accetta di addebitare gli assegni emessi dal cliente, pur in presenza di un fido formalmente disponibile, se non a fronte di copertura contestuale degli assegni stessi a mezzo di versamenti di titoli o contante. Allora gli assegni vengono addebitati qualche giorno dopo l’arrivo in banca, solo previa costituzione di apposita provvista; - non viene dato corso al pagamento di una o più rate (di mutuo, di leasing) alla scadenza periodica, mentre in precedenza tale pagamento veniva regolarmente e periodicamente addebitato sul conto in forza di apposite istruzioni; - si riscontra l’addebito di numerosi insoluti, in percentuale rilevante rispetto agli effetti presentati (sia SBF che cessioni e fatture export); - per non aggravare il saldo passivo del conto in presenza di un elevato numero di insoluti su effetti anticipati al SBF, la banca non procede al normale addebito, ma li parcheggia su un conto interno di evidenza; - vengono effettuati giroconti sul c/SBF dal c/c ordinario al fine di coprire lo scoperto del c/SBF dovuto agli insoluti; - il cliente compie operazioni di ritiro di effetto o assegni per evitare il manifestarsi dei relativi insoluti; - l’ordine di bonificare il conto di un notaio al fine di evitare il protesto di assegni o cambiali è sicuramente elemento di conoscenza per la banca che esegue l’ordine stesso; - ripetute anticipazioni erogate dalla banca a fronte di crediti che però vengono incassati dal correntista direttamente o tramite altre banche; - difficoltà a rientrare dagli sconfinamenti concessi; - richiesta di assegni circolari, in particolar modo trasferibili, intestati al correntista, o prelievi di contante, in modo non consono alla normale operatività; - presentazione di effetti a carico di nominativi a loro volta beneficiari di assegni tratti dal correntista; - richiesta di ritiro delle garanzie fideiussorie da parte dei garanti; - la banca non compie più operazioni di sconto e anticipazioni SBF nonostante la formale capienza del fido per anticipazioni al SBF e se accetta il portafoglio effetti del cliente si limita ad accreditare gli effetti al dopo incasso; - viene richiesto da parte della banca che il cliente o un terzo costituisca un pegno (ad es. titoli) con la evidente finalità di ridurre o garantire la pregressa esposizione debitoria del conto.

 d) Segnalazione della Centrale Rischi. – Il funzionamento della Centrale dei rischi creditizi, istituita presso la Banca di Italia, è disciplinata dalla delibera del 24-3-1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle relative istruzioni fornite dalla Banca di Italia. Tramite la Centrale Rischi ogni banca è in grado di conoscere la situazione complessiva degli affidamenti e degli utilizzi di un soggetto presso il sistema bancario. In particolare, la Centrale Rischi fornisce comunicazioni ad ogni istituto di credito richiedente degli affidamenti che il soggetto di cui si richiedono notizie ha sia verso il sistema creditizio generale (cioè verso gli altri Istituto di credito), sia verso l’Istituto che richiede, nonché comunicazioni dei relativi utilizzi ed eventuali sconfinamenti, comprese le garanzie prestate. E’ evidente che le informazioni ricavabili dalla Centrale Rischi possono costituire validi elementi per provare la conoscenza dello stato di insolvenza del cliente da parte della banca. Infatti, è notoria l’accuratezza con cui gli istituti di credito seguono sia le vicende economiche dei loro clienti che esercitano attività commerciale, sia l’esposizione debitoria nei confronti di altre banche al fine di evitare di restare coinvolte in situazioni di dissesto. Elementi di conoscenza connessi alla Centrale Rischi possono essere: - segnalazione di revoca di fidi o di improvviso diminuito utilizzo degli stessi, mentre il cliente chiede alla banca un maggiore affidamento; - sconfinamenti, riduzioni delle banche affidanti, iscrizioni a sofferenze; - rilevazione di nuovi affidamenti assistiti da garanzie reali da parte di altre banche; segnalazione di richieste di prima informazione cui non segue l’aumento dei fidi richiesto; - sostituzione dei fidi revocati da una banca con fidi concessi da un’altra.

 

 

SALDO DISPONIBILE QUALE CRITERIO PER DETERMINARE LO SCOPERTO IN C/C

 

Per determinare il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse in conto corrente occorre un dato oggettivo in grado di qualificare in un senso piuttosto che in altro la natura delle rimesse.

Tale dato è rappresentato sicuramente dal saldo disponibile, in quanto né quello contabile né quello per valuta consentono di determinare con esattezza assoluta l’effettiva disponibilità sul conto, in quanto quello contabile, ricavabile dall’elenco cronologico delle operazioni, permette la conoscenza dell’effettiva disponibilità in relazione solo ad alcune operazioni non evidenziando necessariamente quelle di versamento mediante titoli, mentre quello per valuta non dà la soglia di disponibilità del conto utilizzabile al fine della revocabilità delle rimesse, stante il riposizionamento delle operazioni da parte delle banche in base alla decorrenza degli interessi, anticipando i prelievi e posticipando i versamenti rispetto alla data cronologica. La Cassazione è orientata oramai da tempo a stabilire che “l’accertamento della copertura o meno del conto va fatta con riferimento al saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, non con riferimento esclusivo al saldo contabile – che riflette la registrazione di operazioni in ordine puramente cronologico – né al saldo per valuta – che dipende dalla posizione assegnata alle partite in funzione della sola maturazione degli interessi” (Cass. Civ. 9-8-97 n°7446).

Per ricostruire il saldo disponibile si inizia partendo dagli addebiti che vanno riassunti in questo modo: a) prelievi in contanti del correntista; b) pagamento di assegni tratti dal correntista a favore di terzi; c) esecuzione di ordini del correntista a favore di terzi; d) giro di somme dal conto ad altri conti del medesimo correntista; e) addebito da parte della banca di spese e commissioni. In ordine al pagamento degli assegni a favore di terzi, va detto che in virtù delle norme bancarie uniformi gli assegni vengono addebitati in conto con la valuta della data di emissione, sebbene il pagamento avvenga in data posteriore. Tuttavia, è vero che fino al momento in cui il terzo beneficiario non presenta il titolo all’incasso, non si determina alcuna diminuzione della disponibilità, dato che la banca non è nemmeno a conoscenza dell’emissione del titolo. Non è quindi la data di emissione dell’assegno rilevante ai fini della valuta dell’addebito, ma solo alla successiva data di contabilizzazione dell’addebito che si determina una corrispondente perdita di disponibilità. Infatti, nel lasso di tempo intercorrente fra emissione e pagamento dell’assegno, la provvista continua a costituire un credito del cliente verso la banca. Per quanto riguarda i bonifici a favore di terzi, i prelievi in contanti, i giroconti passivi, gli addebiti di spese, competenze e commissioni, la diminuzione della

 

disponibilità avviene il giorno della contabilizzazione dell’addebito quale che sia la valuta applicata. Dunque, ai fini della ricostruzione del saldo disponibile si può certamente dire che sul versante passivo la perdita di disponibilità conseguente ad ogni operazione di addebito, quale che sia la causale, coincide sempre con la data di contabilizzazione degli addebiti stessi.

In ordine agli accrediti, invece, ovvero all’accrescimento della disponibilità, essi vanno così distinti: a) anticipazioni; b) versamenti in contanti del correntista; c) giroconti attivi (spostamento di somme da altri conti del correntista a quello preso in considerazione); d) accredito di bonifici pervenuti da terzi; e) versamenti da parte del correntista di assegni circolari o bancari o di altri titoli da incassare.

Per quanto riguarda le anticipazioni, va detto che l’incremento della disponibilità non può che coincidere con la data della contabilizzazione dell’accredito. Le anticipazioni hanno infatti la funzione di porre subito a disposizione del cliente il controvalore dei suoi crediti verso terzi, che vengono ceduti alla banca o costituiti in pegno, oppure per il cui incasso viene conferito alla banca un mandato. E’ il momento dell’anticipazione del controvalore dei crediti da parte della banca quello cui fare riferimento ai fini della disponibilità. Per quanto riguarda i versamenti in contanti vi è sicuramente coincidenza tra contabilizzazione dell’accredito e disponibilità

del suo ammontare. La L.17-2-92 n°154 sulla trasparenza delle operazioni bancarie dispone che vi è coincidenza tra contabilizzazione dell’accredito e disponibilità dell’ammontare anche nel caso dei versamenti sul conto di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti da altro correntista della medesima dipendenza della banca. Per quanto riguarda i giroconti attivi vi è coincidenza tra accredito e disponibilità. Relativamente all’accredito di bonifici pervenuti da terzi vi è coincidenza della disponibilità con l’accredito, ma in tali casi si può verificare che la banca contabilizzi con qualche giorno di ritardo il bonifico pervenutole da terzo tramite altra banca, dopo aver informato il correntista-cliente ed avergli consentito di disporre del controvalore, cosicché la stessa può dare la prova della data anteriore a quella della contabilizzazione in cui ebbe a rendere disponibile l’importo del bonifico. Per quanto riguarda i versamenti da parte del correntista di assegni circolari o bancari o di altri titoli da incassare la disponibilità consegue all’incasso dei titoli. Tuttavia, va detto che nel caso di assegni bancari è corretto rifarsi alla procedura di incasso dei titoli versati mediante la procedura della stanza di compensazione, sia per quelli su piazza che per quelli fuori piazza. Le procedure di incasso mediante stanza di compensazione consentono di ottenere il pagamento degli assegni entro un giorno o al massimo due giorni lavorativi successivi a quello del versamento in conto. Giova ricordare che l’art.34 della legge sull’assegno prevede che la presentazione di un assegno ad una stanza di compensazione equivale a pagamento. La data dell’effettivo incasso risulta quindi quella in cui l’assegno viene presentato in stanza di compensazione ed ivi estinto mediante detto procedimento. In buona sostanza è questo il momento che determina la disponibilità della somma.

 

 

LE OPERAZIONI  INFRAGIORNALIERE

 

Ai fini della individuazione dell’importo revocabile sorgono dei problemi quando vi siano una pluralità di operazioni di versamento e prelevamento effettuate nell’ambito della stessa giornata, poiché è possibile che il conto abbia saldo scoperto sia all’inizio delle operazioni giornaliere che al termine delle stesse, ma nel corso delle stesse vi siano state rimesse di entità tali da far rientrare il correntista nel limite del fido. In questo caso si dovrebbe verificare la cronologia esatta delle operazioni per verificare quali di esse abbia costituito un pagamento verso la banca e quale invece una semplice ricostituzione della provvista. L’orientamento prevalente della Cassazione è quello di ricostruire la cronologia delle operazioni anteponendo nel calcolo le rimesse ai pagamenti. Cioè vanno prime conteggiate le rimesse e poi i pagamenti.

 

 

LE RIMESSE A CAVALLO DEL PERIODO REVOCABILE E IL CAPOSALDO CONTABILE

 

E’ possibile che nella disamina dell’estratto conto bancario, vi siano operazioni di accredito derivanti da versamenti di assegni con data contabile oltre l’anno a ritroso dalla sentenza di fallimento, ma con data valuta entro l’anno. Si tratta di casi in cui il versamento dell’assegno è stato compiuto materialmente oltre l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma l’accredito della valuta sia avvenuto nell’anno anteriore al fallimento, con il rischio che la banca si vede allungare il termine dell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento. Pertanto, è opportuno determinare con puntualità il saldo iniziale dell’anno anteriore al fallimento, individuando il caposaldo contabile del periodo revocabile. In realtà il conteggio di tali versamenti va fatto solo al fine di determinare il saldo giornaliero disponibile, ma non anche per la quantificazione delle rimesse revocabili, poiché si avrebbe una violazione del dettato legislativo che prevede che solo gli atti compiuti nell’anno anteriore al fallimento sono revocabili.

 

 

LE OPERAZIONI BILANCIATE

 

Si tratta di una o più operazioni di versamento e di opposte operazioni di prelevamento, corrispondenti per importo e data e quindi tra loro correlate, con le quali tramite le prime viene costituita la provvista per l’esecuzione di uno o più incarichi di pagamento, naturalmente in presenza di conto scoperto. Con tali operazioni la banca non fa credito al cliente, ma esegue un incarico, mentre il cliente con tali operazioni non paga un debito ma somministra i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato, venendo quindi meno la natura solutoria del pagamento. Alcuni esempi possono essere: - l’accreditamento di una somma con contestuale ordine di emissione dell’assegno circolare per un importo pari alla somma accreditata; - l’accreditamento con contestuale ordine di bonifico a favore di terzi; - l’accreditamento di assegni con contestuale prelievo dell’importo accreditato. I pagamenti effettuati come negli esempi non sarebbero revocabili in quanto la banca concretamente non beneficia delle somme accreditate, le quali – pressoché immediatamente – vengono trasferite a terzi e destinate ad essi e non alla banca.

                                                                                                  (*)  Dott.ssa Florinda Aliperta ( marzo 2004 )

 

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 (*) curatore fallimentare