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LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO
NELL’AZIONE REVOCATORIA
DELLE RIMESSE
IN CONTO CORRENTE
di
Dott.ssa Florinda Aliperta (*)
CONSIDERAZIONI GENERALI
Prima di entrare nello specifico della revocatoria delle rimesse bancarie è opportuno chiarire in generale alcuni aspetti riguardo l’azione revocatoria nel fallimento.
La finalità della procedura
concorsuale di assicurare la par condicio creditorum non potrebbe compiutamente
attuarsi se non si provvedesse alla ricostituzione del patrimonio del fallito
e all’assoggettamento alla procedura esecutiva concorsuale di quei beni che
ne fossero eventualmente usciti, quando già lo stato di insolvenza si era
determinato. Invero, tra il manifestarsi dello stato di insolvenza e la dichiarazione
di fallimento corre un certo lasso di tempo durante il quale possono essere
seriamente compromesse la garanzie dei creditori attraverso atti di disposizione
o di adempimento, compiuti nel tentativo di ovviare alla crisi immanente o
di mascherarla. E’ chiaro che attraverso questi atti si determina il pregiudizio
dei creditori, i quali a tutela delle loro ragioni possono esercitare l’azione
revocatoria con la possibilità di soddisfare le proprie pretese anche sui
beni in possesso del terzo acquirente, chiedendo ed ottenendo la dichiarazione
di inefficacia degli atti di disposizione del debitore compiuti in frode alle
loro ragioni. L’azione revocatoria è, dunque, un mezzo di conservazione della
garanzia patrimoniale ed in questo ambito giuridico va inquadrata la revocatoria
di rimesse bancarie, la quale è prevista e disciplinata dall’art.67
della legge sul fallimento.
L’art.67 L.F. prevede due grandi categorie di atti revocabili. La prima grande
categoria riguarda gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e gli atti di costituzione
di garanzie reali, i quali sono revocabili nel caso in cui le relative prestazioni,
eseguite nei due anni antecedenti al fallimento, siano in qualche modo anormali,
sproporzionate o ingiustificate, salvo che l’altra parte (cioè colui che ha
contratto con il debitore fallito) provi che non conosceva lo stato di insolvenza.
Cosa si intende per prestazione
anormale, sproporzionata o ingiustificata? Possiamo sicuramente ricordare
un atto di compravendita di un bene di cui il prezzo pagato è di gran lunga
inferiore al suo valore. Il motivo di tale sproporzione è data dall’intento
di sottrarre al fallimento, e quindi alla massa dei creditori, il bene vendendolo
ad un prezzo bassissimo e simulando una compravendita. La seconda categoria
di atti revocabili riguarda i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili se
compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, semprechè
il curatore provi che l’altra parte, cioè colui che ha ricevuto il pagamento
dal debitore fallito, conosceva lo stato di insolvenza di quest’ultimo.
Nell’ambito delle procedure
fallimentari la tipologia di revocatoria più diffusa è certamente quella regolata
dal comma 2 dell’art.67 L.F., relativa ai normali pagamenti effettuati con
intento solutorio (cioè per estinguere un debito) nell’anno antecedente alla
dichiarazione di fallimento, a condizione che si provi la conoscenza dello
stato di insolvenza da parte del soggetto destinatario del pagamento.
In quest’ultima ipotesi si
inquadra l’azione revocatoria delle rimesse in conto corrente, il cui esercizio
è possibile in presenza di tre necessarie e concomitanti circostanze: 1) la
dimostrazione che la Banca conosceva la situazione di insolvenza del proprio
cliente al momento di ricevere i pagamenti; 2) il pagamento deve essere stato
effettuato nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, cioè nel
c.d. anno sospetto; 3) il pagamento deve essere configurabile come pagamento
di debito liquido ed esigibile.
La revocatoria si rivolge,
dunque, contro atti costituiti da versamenti in conto corrente del correntista
poi fallito.
A questo punto ci si chiede
cosa c’entrano i pagamenti con le operazioni di rimessa in conto corrente.
Allora bisogna spiegare quando
una rimessa in conto corrente costituisca un pagamento nei confronti della
Banca, cioè quando quella rimessa sia stata effettuata con intento solutorio.
CONTO SCOPERTO E CONTO PASSIVO
Il criterio per la individuazione
della natura solutoria delle rimesse in conto corrente è quello riferito ai
concetti di conto corrente scoperto e conto corrente passivo nel momento in
cui avviene la rimessa.
Il conto corrente scoperto
si ha quando il correntista utilizza il proprio
conto oltre i limiti del fido
o quando, non essendo assistito da alcun fido, utilizza somme superiori a
quelle disponibili, cioè somme non sue ma della
banca, per cui diviene debitore
nei confronti della stessa.
In questi casi è possibile
che la banca, tollerando che l’imprenditore, esaurita la provvista, crei una
passività, provveda ugualmente ad onorare le disposizioni del correntista
sebbene prive di copertura.
Per rendere meglio il concetto
si riportano due sentenze della Cassazione che hanno reso in maniera mirabile
il senso ed il significato di rimesse in conto corrente scoperto, sia in caso
di conto assistito da un’apertura di credito, sia in caso di conto corrente
non assistito da alcun fido.
Dice la Cassazione che “nel
contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse
effettuate sul conto dell’imprenditore poi fallito, nel periodo sospetto di
cui all’art.67, co.2, L.F., quando il conto sia scoperto, sono revocabili
per la parte relativa alla differenza fra lo scoperto ed il limite del fido,
atteso che lo scoperto costituisce per la banca un credito esigibile e che
la rimessa, non creando nuova disponibilità per il cliente, ha carattere solutorio”
(Cass. Civ. 17-12-94 n°10869). In altri termini se un correntista aveva un’apertura
di credito di 100 ed ha utilizzato il suo conto per 150 è andato in scoperto
di 50, per cui in questo caso saranno revocabili solo quelle rimesse effettuate
per ricostruire la disponibilità nei limiti del fido di 100, costituendo un
pagamento nei confronti della banca.
Ancora la Cassazione ha affermato
che “in ipotesi di scoperto di conto caratterizzato dalla mancanza di un formale
rapporto avente per effetto
quello di costituire a favore
del correntista un credito disponibile, ogni qualvolta si viene a creare un
saldo debitore a favore dell’istituto di credito, matura immediatamente un
credito liquido ed esigibile. Per tale ragione il versamento eseguito dal
correntista mira ad eliminare il debito e assume valenza solutoria” (Cass.
Civ. 5-12-96 n°10848).
Si è parlato di conto scoperto,
ma è opportuno vedere cosa succede in caso di rimessa in conto passivo, che
si verifica quando il correntista, pur avendo il proprio conto con un saldo
debitore, è rimasto nel limite del fido.
Anche qui si riporta una mirabile
decisione della Suprema Corte, la quale ha correttamente osservato che “in
tutti i casi in cui si abbia conto passivo, la rimessa non costituisce pagamento
ma atto di ricostituzione della provvista, ai sensi dell’art.1843 c.c., per
il quale l’accreditato può con successivi versamenti ripristinare la propria
disponibilità” (Cass. Civ. 18-10-1982 n°5413).
Infatti, le eventuali rimesse che intervengono tendono a ricostituire la provvista, a reintegrare la soglia della disponibilità e non sono revocabili, poiché non costituiscono pagamenti di crediti liquidi ed esigibili entro la soglia di disponibilità. Infatti, l’art.1843 c.c. rubricato come “utilizzazione del credito”, dispone che “se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”.
CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA (c.d. SCIENTIA
DECOCTIONIS)
Il requisito richiesto dall’art.67,
co.2, L.F. per la revocabilità delle operazioni compiute nell’anno anteriore
al fallimento è la dimostrazione del fatto che il soggetto che ha ricevuto
un pagamento era a conoscenza della situazione di insolvenza in cui si trovava
il proprio debitore poi fallito (scienza decoctionis).
Nel corso degli anni si è andato
consolidando un principio in base al quale, essendo estremamente difficile
fornire una prova positiva di tipo oggettivo, il curatore può dare la prova
anche facendo ricorso a presunzioni, che possono essere semplici, ma che devono
comunque basarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Infatti, se l’art.2727
c.c. stabilisce che “le presunzioni sono le conseguenze che il giudice trae
da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”, l’art.2729 c.c. dispone
che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza
del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti”.
La Cassazione, però, di fronte
ad un criterio così generico che parla di presunzioni e conoscibilità, tanto
da sembrare che inverta l’onere della prova che, tuttavia, rimane a carico
del curatore fallimentare, ha sentito l’esigenza di chiarire che la conoscenza
dello stato di insolvenza dell’imprenditore poi fallito da parte del creditore
(terzo contraente) deve essere effettiva e non potenziale”. Al massimo il
terzo contraente, di fronte alle presunzioni, deve provare la inscientia decoctionis,
cioè la non conoscenza dello stato di dissesto dell’imprenditore suo contraente.
In altri termini, nell’esercizio
dell’azione revocatoria fallimentare avverso le rimesse in conto corrente,
il curatore ha l’onere di dare la prova effettiva e non meramente potenziale
che la banca conosceva lo stato di insolvenza del correntista. Pertanto, non
ricorre il requisito soggettivo della revocatoria se la banca ha tenuto e
provi comportamenti obiettivamente incompatibili con la conoscenza dello stato
di insolvenza.
Tuttavia, in questo caso non
va sottovalutata la qualità del creditore e delle specifiche conoscenza tecniche
a sua disposizione. Le banche, per il servizio che espletano, prestano particolare
attenzione al manifestarsi dei segni di insolvenza da parte dei loro correntisti,
specie quando questi godono di affidamenti di importo rilevante. Infatti,
gli Istituti di credito hanno una possibilità di informazione sulla situazione
patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune, avendo
strumenti di conoscenza tecnica superiori rispetto alla generalità dei soggetti
che intrattengono rapporti con il debitore fallito. Pertanto, le banche dovrebbero
essere le prime a rendersi
conto della situazione del proprio cliente in procinto di fallire, se non
altro perché ne gestiscono i movimenti finanziari che costituiscono alcuni
degli elementi maggiormente rilevatori di una situazione di insolvenza.
In ogni caso gli elementi di
prova rilevanti ai fini della conoscenza o, meglio, della conoscibilità dello
stato di insolvenza possono riguardare 1) i dati desumibili dal bilancio;
2) fatti e notizie costituenti indicatori oggettivi; 3) elementi desumibili
dalle modalità operative del c/c; 4) segnalazioni della Centrale Rischi presso
la Banca d’Italia.
a) indici di bilancio. – Il primo elemento di prova,
che normalmente le curatele fallimentari invocano a sostegno dell’azione revocatoria,
è senza dubbio rappresentata dalla situazione contabile dell’imprenditore
all’epoca del pagamento e desumibile attraverso l’analisi del bilancio dello
stesso. L’analisi del bilancio mette sicuramente in condizioni la banca di
conoscere la reale situazione del cliente e consente di rilevare quanto meno
la sua situazione debitoria e di liquidità. Un bilancio viene di norma analizzato
con l’ausilio di particolari indicatori, i c.d. indici di bilancio.
Questi fattori hanno rilievo
rispetto al tema della revocatoria delle rimesse bancarie per capire come
a posteriori, cioè dopo che il debitore sia stato dichiarato fallito, la Banca
nel corso del rapporto di conto corrente e nel periodo sospetto abbia potuto
apprezzare lo stato di equilibrio finanziario del correntista.
b) fatti e notizie costituenti indicatori oggettivi. – Oltre ai dati di bilancio, possono essere considerati elementi
indicatori del dissesto, di cui la banca abbia potuto avere conoscenza, fatti
e notizie in qualche modo sintomatici di una situazione di insolvenza. Tali
elementi vanno ricercati tra gli aspetti pubblici di ogni attività imprenditoriale,
laddove sono effettivamente alla portata di chi ha rapporti diretti con il
soggetto poi fallito. Elementi oggettivamente rilevanti possono essere: -
per le società di capitali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della convocazione
dell’assemblea straordinaria per deliberare ai sensi dell’art.2447 c.c. in
caso di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del limite legale.
A tal proposito va detto, però, che se le perdite vengono coperte, da un punto
di vista formale il problema non si pone, ma un operatore attento come la
banca cercherà di valutare le stesse modalità di copertura, come pure le cause
hanno determinato le perdite. In ogni caso tale notizia comporta sicuramente
la conoscenza dell’andamento negativo dell’azienda; - il mancato deposito
del bilancio di esercizio presso la Camera di Commercio è un altro fatto indicatore
di una situazione anomala; - la formulazione di richieste di moratoria genericamente
rivolte ai creditori, la partecipazione a riunioni indette dal debitore per
evitare il fallimento, l’accettazione o almeno la comunicazione di proposte
formulate per realizzare un concordato stragiudiziale costituiscono da un
lato manifestazioni incontestabili dello stato di difficoltà e dall’altro
prova della conoscenza dello stesso da parte del creditore coinvolto; - la
presenza di decreti ingiuntivi e atti di precetto, nonché la pendenza di azioni
esecutive mobiliari costituiscono elementi probatori sicuri solo nei confronti
del soggetto attore dei medesimi, in quanto sono caratterizzati dalla mancanza
di pubblicità. Per gli altri soggetti si valuterà la concreta possibilità
di conoscenza a livello locale di tali fatti anche in relazione alla risonanza
che ne viene data ed al funzionamento delle relative cancellerie dei tribunali.
Di norma si tratta di informazioni note agli operatori bancari soprattutto
se al decreto ingiuntivo segue l’iscrizione di ipoteca giudiziale o la trascrizione
di un pignoramento immobiliare; - la presentazione di un ricorso per la dichiarazione
di fallimento del debitore viene ritenuta atto di innegabile importanza, ma
può comunque essere fornita la prova contraria. Tale elemento è rilevante
ovviamente solo nei confronti di chi ha presentato l’istanza; - l’esistenza
di una pluralità di protesti a carico del fallito può dar luogo ad una presunzione
di conoscenza dello stato di insolvenza, tale da esimere il curatore che eserciti
l’azione revocatoria dall’onere di ulteriori prove. In generale i protesti
e le procedure esecutive immobiliari costituiscono elementi presuntivi atti
ad ingenerare nel creditore la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore
che vi è sottoposto, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo
stesso convenuto in revocatoria, o siano comunque conoscibili con l’ordinaria
diligenza, e quando le procedure esecutive siano state promosse dal medesimo
creditore convenuto; - scioperi organizzati dal personale dipendente per protestare
contro il ritardato pagamento degli stipendi o la stessa situazione di crisi
che mette in pericolo i posti di lavoro e le relative notizie costituiscono
senz’altro rilevante elemento di conoscenza.
c) Elementi desumibili dalle modalità operative del c/c. – E’ rilevante verificare
come siano state gestite le operazioni in conto corrente attraverso un attento
esame dell’estratto conto. Le condizioni applicate al cliente possono dare
in linea generale una indicazione sulla valutazione del cliente stesso da
parte delle banca. Ove i tassi siano assai pesanti per il cliente, ove sia
applicata la commissione di massimo scoperto ai massimi livelli, è possibile
parlare di debolezza contrattuale, solitamente dovuta alla mancanza di solidità
che lo stesso cliente può ispirare alla banca. Ove le condizioni applicate
fossero invece favorevoli per il cliente, non se ne potrà dedurre automaticamente
una certa solidità dello stesso, in quanto potrebbe trattarsi di conto garantito
da terzi o da garanzie reali. Un cliente importante, poi, riesce sempre a
spuntare condizioni favorevoli anche se si trova in una situazione precaria.
Intanto, gli elementi quasi sempre collegati ad una limitazione della disponibilità
concessa al cliente poi fallito possono
essere così elencati: - l’andamento
delle operazioni denuncia un rientro che porta a ridurre il passivo di c/c
ed a bloccare l’utilizzo della disponibilità; - la banca non rilascia più
al cliente alcun libretto di assegni bancari, già vari mesi prima della chiusura
del c/c. Ciò si può riscontrare con il mancato addebito di assegni da una
certa data in contrasto con una normale operatività del conto; - la banca
non consente prelievi né accetta di addebitare gli assegni emessi dal cliente,
pur in presenza di un fido formalmente disponibile, se non a fronte di copertura
contestuale degli assegni stessi a mezzo di versamenti di titoli o contante.
Allora gli assegni vengono addebitati qualche giorno dopo l’arrivo in banca,
solo previa costituzione di apposita provvista; - non viene dato corso al
pagamento di una o più rate (di mutuo, di leasing) alla scadenza periodica,
mentre in precedenza tale pagamento veniva regolarmente e periodicamente addebitato
sul conto in forza di apposite istruzioni; - si riscontra l’addebito di numerosi
insoluti, in percentuale rilevante rispetto agli effetti presentati (sia SBF
che cessioni e fatture export); - per non aggravare il saldo passivo del conto
in presenza di un elevato numero di insoluti su effetti anticipati al SBF,
la banca non procede al normale addebito, ma li parcheggia su un conto interno
di evidenza; - vengono effettuati giroconti sul c/SBF dal c/c ordinario al
fine di coprire lo scoperto del c/SBF dovuto agli insoluti; - il cliente compie
operazioni di ritiro di effetto o assegni per evitare il manifestarsi dei
relativi insoluti; - l’ordine di bonificare il conto di un notaio al fine
di evitare il protesto di assegni o cambiali è sicuramente elemento di conoscenza
per la banca che esegue l’ordine stesso; - ripetute anticipazioni erogate
dalla banca a fronte di crediti che però vengono incassati dal correntista
direttamente o tramite altre banche; - difficoltà a rientrare dagli sconfinamenti
concessi; - richiesta di assegni circolari, in particolar modo trasferibili,
intestati al correntista, o prelievi di contante, in modo non consono alla
normale operatività; - presentazione di effetti a carico di nominativi a loro
volta beneficiari di assegni tratti dal correntista; - richiesta di ritiro
delle garanzie fideiussorie da parte dei garanti; - la banca non compie più
operazioni di sconto e anticipazioni SBF nonostante la formale capienza del
fido per anticipazioni al SBF e se accetta il portafoglio effetti del cliente
si limita ad accreditare gli effetti al dopo incasso; - viene richiesto da
parte della banca che il cliente o un terzo costituisca un pegno (ad es. titoli)
con la evidente finalità di ridurre o garantire la pregressa esposizione debitoria
del conto.
d) Segnalazione della Centrale
Rischi. –
Il funzionamento della Centrale dei rischi creditizi, istituita presso la
Banca di Italia, è disciplinata dalla delibera del 24-3-1994 del Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle relative istruzioni
fornite dalla Banca di Italia. Tramite la Centrale Rischi ogni banca è in
grado di conoscere la situazione complessiva degli affidamenti e degli utilizzi
di un soggetto presso il sistema bancario. In particolare, la Centrale Rischi
fornisce comunicazioni ad ogni istituto di credito richiedente degli affidamenti
che il soggetto di cui si richiedono notizie ha sia verso il sistema creditizio
generale (cioè verso gli altri Istituto di credito), sia verso l’Istituto
che richiede, nonché comunicazioni dei relativi utilizzi ed eventuali sconfinamenti,
comprese le garanzie prestate. E’ evidente che le informazioni ricavabili
dalla Centrale Rischi possono costituire validi elementi per provare la conoscenza
dello stato di insolvenza del cliente da parte della banca. Infatti, è notoria
l’accuratezza con cui gli istituti di credito seguono sia le vicende economiche
dei loro clienti che esercitano attività commerciale, sia l’esposizione debitoria
nei confronti di altre banche al fine di evitare di restare coinvolte in situazioni
di dissesto. Elementi di conoscenza connessi alla Centrale Rischi possono
essere: - segnalazione di revoca di fidi o di improvviso diminuito utilizzo
degli stessi, mentre il cliente chiede alla banca un maggiore affidamento;
- sconfinamenti, riduzioni delle banche affidanti, iscrizioni a sofferenze;
- rilevazione di nuovi affidamenti assistiti da garanzie reali da parte di
altre banche; segnalazione di richieste di prima informazione cui non segue
l’aumento dei fidi richiesto; - sostituzione dei fidi revocati da una banca
con fidi concessi da un’altra.
SALDO DISPONIBILE QUALE CRITERIO PER DETERMINARE LO SCOPERTO IN C/C
Per determinare il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse in conto corrente occorre un dato oggettivo in grado di qualificare in un senso piuttosto che in altro la natura delle rimesse.
Tale dato è rappresentato sicuramente
dal saldo disponibile, in quanto né quello contabile né quello per valuta
consentono di determinare con esattezza assoluta l’effettiva disponibilità
sul conto, in quanto quello contabile, ricavabile dall’elenco cronologico
delle operazioni, permette la conoscenza dell’effettiva disponibilità in relazione
solo ad alcune operazioni non evidenziando necessariamente quelle di versamento
mediante titoli, mentre quello per valuta non dà la soglia di disponibilità
del conto utilizzabile al fine della revocabilità delle rimesse, stante il
riposizionamento delle operazioni da parte delle banche in base alla decorrenza
degli interessi, anticipando i prelievi e posticipando i versamenti rispetto
alla data cronologica. La Cassazione è orientata oramai da tempo a stabilire
che “l’accertamento della copertura o meno del conto va fatta con riferimento
al saldo disponibile, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva
esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, non con
riferimento esclusivo al saldo contabile – che riflette la registrazione di
operazioni in ordine puramente cronologico – né al saldo per valuta – che
dipende dalla posizione assegnata alle partite in funzione della sola maturazione
degli interessi” (Cass. Civ. 9-8-97 n°7446).
Per ricostruire il saldo disponibile
si inizia partendo dagli addebiti che vanno riassunti in questo modo: a) prelievi
in contanti del correntista; b) pagamento di assegni tratti dal correntista
a favore di terzi; c) esecuzione di ordini del correntista a favore di terzi;
d) giro di somme dal conto ad altri conti del medesimo correntista; e) addebito
da parte della banca di spese e commissioni. In ordine al pagamento degli
assegni a favore di terzi, va detto che in virtù delle norme bancarie uniformi
gli assegni vengono addebitati in conto con la valuta della data di emissione,
sebbene il pagamento avvenga in data posteriore. Tuttavia, è vero che fino
al momento in cui il terzo beneficiario non presenta il titolo all’incasso,
non si determina alcuna diminuzione della disponibilità, dato che la banca
non è nemmeno a conoscenza dell’emissione del titolo. Non è quindi la data
di emissione dell’assegno rilevante ai fini della valuta dell’addebito, ma
solo alla successiva data di contabilizzazione dell’addebito che si determina
una corrispondente perdita di disponibilità. Infatti, nel lasso di tempo intercorrente
fra emissione e pagamento dell’assegno, la provvista continua a costituire
un credito del cliente verso la banca. Per quanto riguarda i bonifici a favore
di terzi, i prelievi in contanti, i giroconti passivi, gli addebiti di spese,
competenze e commissioni, la diminuzione della
disponibilità avviene il giorno
della contabilizzazione dell’addebito quale che sia la valuta applicata. Dunque,
ai fini della ricostruzione del saldo disponibile si può certamente dire che
sul versante passivo la perdita di disponibilità conseguente ad ogni operazione
di addebito, quale che sia la causale, coincide sempre con la data di contabilizzazione
degli addebiti stessi.
In ordine agli accrediti, invece,
ovvero all’accrescimento della disponibilità, essi vanno così distinti: a)
anticipazioni; b) versamenti in contanti del correntista; c) giroconti attivi
(spostamento di somme da altri conti del correntista a quello preso in considerazione);
d) accredito di bonifici pervenuti da terzi; e) versamenti da parte del correntista
di assegni circolari o bancari o di altri titoli da incassare.
Per quanto riguarda le anticipazioni, va detto che l’incremento della disponibilità non può che coincidere con la data della contabilizzazione dell’accredito. Le anticipazioni hanno infatti la funzione di porre subito a disposizione del cliente il controvalore dei suoi crediti verso terzi, che vengono ceduti alla banca o costituiti in pegno, oppure per il cui incasso viene conferito alla banca un mandato. E’ il momento dell’anticipazione del controvalore dei crediti da parte della banca quello cui fare riferimento ai fini della disponibilità. Per quanto riguarda i versamenti in contanti vi è sicuramente coincidenza tra contabilizzazione dell’accredito e disponibilità
del suo ammontare. La L.17-2-92 n°154 sulla trasparenza delle operazioni bancarie dispone che vi è coincidenza tra contabilizzazione dell’accredito e disponibilità dell’ammontare anche nel caso dei versamenti sul conto di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti da altro correntista della medesima dipendenza della banca. Per quanto riguarda i giroconti attivi vi è coincidenza tra accredito e disponibilità. Relativamente all’accredito di bonifici pervenuti da terzi vi è coincidenza della disponibilità con l’accredito, ma in tali casi si può verificare che la banca contabilizzi con qualche giorno di ritardo il bonifico pervenutole da terzo tramite altra banca, dopo aver informato il correntista-cliente ed avergli consentito di disporre del controvalore, cosicché la stessa può dare la prova della data anteriore a quella della contabilizzazione in cui ebbe a rendere disponibile l’importo del bonifico. Per quanto riguarda i versamenti da parte del correntista di assegni circolari o bancari o di altri titoli da incassare la disponibilità consegue all’incasso dei titoli. Tuttavia, va detto che nel caso di assegni bancari è corretto rifarsi alla procedura di incasso dei titoli versati mediante la procedura della stanza di compensazione, sia per quelli su piazza che per quelli fuori piazza. Le procedure di incasso mediante stanza di compensazione consentono di ottenere il pagamento degli assegni entro un giorno o al massimo due giorni lavorativi successivi a quello del versamento in conto. Giova ricordare che l’art.34 della legge sull’assegno prevede che la presentazione di un assegno ad una stanza di compensazione equivale a pagamento. La data dell’effettivo incasso risulta quindi quella in cui l’assegno viene presentato in stanza di compensazione ed ivi estinto mediante detto procedimento. In buona sostanza è questo il momento che determina la disponibilità della somma.
LE OPERAZIONI INFRAGIORNALIERE
Ai fini della individuazione dell’importo revocabile sorgono dei problemi quando vi siano una pluralità di operazioni di versamento e prelevamento effettuate nell’ambito della stessa giornata, poiché è possibile che il conto abbia saldo scoperto sia all’inizio delle operazioni giornaliere che al termine delle stesse, ma nel corso delle stesse vi siano state rimesse di entità tali da far rientrare il correntista nel limite del fido. In questo caso si dovrebbe verificare la cronologia esatta delle operazioni per verificare quali di esse abbia costituito un pagamento verso la banca e quale invece una semplice ricostituzione della provvista. L’orientamento prevalente della Cassazione è quello di ricostruire la cronologia delle operazioni anteponendo nel calcolo le rimesse ai pagamenti. Cioè vanno prime conteggiate le rimesse e poi i pagamenti.
LE RIMESSE A CAVALLO DEL PERIODO REVOCABILE
E IL CAPOSALDO CONTABILE
E’ possibile che nella disamina dell’estratto conto bancario, vi siano operazioni di accredito derivanti da versamenti di assegni con data contabile oltre l’anno a ritroso dalla sentenza di fallimento, ma con data valuta entro l’anno. Si tratta di casi in cui il versamento dell’assegno è stato compiuto materialmente oltre l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ma l’accredito della valuta sia avvenuto nell’anno anteriore al fallimento, con il rischio che la banca si vede allungare il termine dell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento. Pertanto, è opportuno determinare con puntualità il saldo iniziale dell’anno anteriore al fallimento, individuando il caposaldo contabile del periodo revocabile. In realtà il conteggio di tali versamenti va fatto solo al fine di determinare il saldo giornaliero disponibile, ma non anche per la quantificazione delle rimesse revocabili, poiché si avrebbe una violazione del dettato legislativo che prevede che solo gli atti compiuti nell’anno anteriore al fallimento sono revocabili.
Si tratta di una o più operazioni
di versamento e di opposte operazioni di prelevamento, corrispondenti per
importo e data e quindi tra loro correlate, con le quali tramite le prime
viene costituita la provvista per l’esecuzione di uno o più incarichi di pagamento,
naturalmente in presenza di conto scoperto. Con tali operazioni la banca non
fa credito al cliente, ma esegue un incarico, mentre il cliente con tali operazioni
non paga un debito ma somministra i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato,
venendo quindi meno la natura solutoria del pagamento. Alcuni esempi possono
essere: - l’accreditamento di una somma con contestuale ordine di emissione
dell’assegno circolare per un importo pari alla somma accreditata; - l’accreditamento
con contestuale ordine di bonifico a favore di terzi; - l’accreditamento di
assegni con contestuale prelievo dell’importo accreditato. I pagamenti effettuati
come negli esempi non sarebbero revocabili in quanto la banca concretamente
non beneficia delle somme accreditate, le quali – pressoché immediatamente
– vengono trasferite a terzi e destinate ad essi e non alla banca.
(*) Dott.ssa Florinda Aliperta
________________
(*) curatore
fallimentare