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CONTRATTO - ANNULLAMENTO

L'essenzialità dell'errore sull'identità o sulle
qualità della persona dell'altro contraente

di

Raffaele Tuccillo

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1. L’essenzialità dell’errore sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente

Per l’articolo 1428 c.c. l’errore[1] è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile[2] dall’altro contraente[3].

Il legislatore non definisce il requisito dell’essenzialità, ma individua un elenco di ipotesi in cui la falsa rappresentazione della realtà[4] è ritenuta rilevante ed idonea a qualificare un errore come essenziale. Si tratta di una valutazione preventiva tipica[5] dell’importanza dell’errore rispetto alla funzione del negozio.

Secondo la Relazione del Guardasigilli[6], l’elencazione ha riguardo ad ipotesi tipiche e non esprime concetti tassativi[7], ma meramente esemplificativi[8]; la dottrina evidenzia tuttavia dei dubbi circa la concreta possibilità di rintracciare ipotesi di errore essenziale praeter legem, data la sostanziale esaustività concettuale dell’elenco ex art. 1429 c.c.[9].

Il legislatore codicistico ha fondato, la valutazione dell’essenzialità della falsa rappresentazione della realtà[10], sull’oggetto su cui cade l’errore e, ciò, è quanto si deduce dalla stessa Relazione del Guardasigilli n. 652, secondo la quale, “il requisito dell’essenzialità viene determinato dal nuovo codice con riguardo a criteri obiettivi, in armonia alla tutela dell’affidamento cui si ispira la nuova disciplina dell’interpretazione”.

Ai sensi del n. 3 dell’articolo 1429 c.c., è essenziale l’errore che cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso[11]. La disposizione in esame deve, tuttavia, essere integrata con quanto disposto al n. 2 dello stesso art. 1429 c.c., secondo il quale, per valutare se un dato errore sia stato “determinante” per il consenso, occorre far riferimento al comune apprezzamento o alle circostanze del caso concreto, obiettivamente apprezzabili[12]. Quindi, in base a questa interpretazione correttiva della norma, il giudice nel valutare l’essenzialità dell’error in persona, deve esaminare due componenti: la prima, fondata sul comune apprezzamento (sull’id quod plerumque accidit) ed una seconda componente, che ha per oggetto le circostanze che, in concreto, abbiano giocato un ruolo determinante nella stipulazione del contratto.

2. La nozione di identità e qualità della persona

In via preliminare, è necessario delimitare le nozioni di identità e di qualità della persona dell’altro[13] contraente; solo una volta che si sia accertato se la realtà falsamente rappresentata possa essere considerata come identità o qualità della persona si potrà procedere alla valutazione in merito all’essenzialità dell’errore stesso.

Per identità, bisogna intendere l’insieme delle qualità per le quali un soggetto si distingue rispetto alla generalità dei consociati ed acquista una propria, autonoma e specifica individualità[14].

La qualità indica i singoli elementi od accidenti che concorrono a caratterizzare una data persona. Il concetto ha subito un andamento altalenante, in chiave storica, e si è passati da una nozione che poneva in rilievo solo le qualità idonee ad incidere sull’essenza della cosa o persona, ad altre teorie, di origine tedesca, che utilizzavano un concetto particolarmente ampio di qualità, con riferimento a tutto ciò che della cosa o persona si può dire, quindi, anche elementi non caratterizzanti[15]. Secondo la tesi prevalente in dottrina[16], la qualità, per essere rilevante ai fini della valutazione di essenzialità, deve presentare due caratteristiche fondamentali: l’inerenza alla persona e la durevolezza. L’inerenza esprime l’esigenza che un accidente si riferisca alla cosa in sé, contribuendo a determinarne il valore, ampliandone o limitandone le possibilità di godimento. La durevolezza implica che l’accidente presenti una connessione con la cosa, se non permanente, quantomeno di una certa durata; durata che deve essere intesa in senso relativo, cioè, con riguardo al modo con cui la cosa entra nel contenuto del contratto[17]. In ogni caso, le parti, nella loro autonomia privata, possono attribuire specifico rilievo a qualsiasi circostanza od elemento, relativo alla persona, che assuma valore rispetto al fine pratico perseguito[18].

La nozione di qualità ed identità dell’altro contraente devono essere distinte e tenute in autonoma considerazione l’una dall’altra. Difatti, secondo alcuni autori[19], vi sarebbero delle rilevanti differenze disciplinari tra errore su identità ed errore sulle qualità della persona. Nell’ipotesi di errore sull’identità, si verterebbe in tema di errore ostativo con la conseguenza che il requisito dell’essenzialità sarebbe in re ipsa; mentre, in caso di error in qualitate, occorrerebbe una valutazione ulteriore diretta ad accertare la rilevanza determinante dell’errore, alla stregua del comune apprezzamento e delle concrete circostanze[20].

In ogni caso, la verifica, volta ad individuare se un dato errore verta sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente, presenta delle difficoltà applicative ed interpretative. A questo proposito, è lo stesso codice civile a stabilire che, l’error in qualitate, può, in talune circostanze, cessare di costituire un semplice motivo e finire, invece, ad individuare un elemento negoziale divenendo quindi anch’esso un errore ostativo (l’erreur a fait obstacle à la formation du contract). Ciò si verifica in tema di matrimonio, dove, l’art. 122 c.c., avvicinando il diritto privato alla soluzione canonistica accolta nel vigente Codex Iuris Canonici, individua un tipico esempio di error qualitatis redundans in errorem personae; infatti, il matrimonio è impugnabile solo per errore sull’identità dell’altro coniuge o per errore sulle qualità quando “si risolve in errore sull’identità della persona”. In questo caso, osserva autorevole dottrina[21], si può affermare, che “la persona, sprovvista di quelle qualità o di quel modo di essere che la parte le attribuì per errore, non sia quella persona o cosa cui la parte pensava nel fare la dichiarazione che la concerne”[22].

3. L’errore sulla solvibilità

Uno dei profili di maggior rilievo inerenti l’error in persona e che continua a manifestare dei dubbi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è rappresentato dall’errore sulla solvibilità dell’altro contraente. In particolare, stando anche alla definizione fornita in precedenza di qualità della persona, l’opinione prevalente, ritiene che la solvibilità non sia qualificabile come una qualità personale dell’altro contraente. Tuttavia, per quanto concerne tale tematica, bisogna evitare soluzioni aprioristiche e distinguere piuttosto tra reddito concretamente percepito da un individuo in un’unità di tempo e consistenza patrimoniale generale.

In relazione alla consistenza patrimoniale generale, si osserva[23] che la situazione patrimoniale di un dato soggetto non consiste in una qualità della persona, idonea a determinare l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1428 c.c., ma consente il solo rimedio previsto dall’art. 1461 c.c., cioè, la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione nel caso in cui sia sopravvenuto lo stato di dissesto del contraente[24]. Del resto, un errore di tal guisa, viene, in realtà, a tradursi in quel mero rischio che è connaturato ad ogni operazione economica e che, rientrando nell’alea normale del contratto, spetta alla parte prevedere e valutare. In sostanza, un errore sulla valutazione della consistenza patrimoniale generale del contraente non rientra in una falsa conoscenza della situazione fattuale preesistente, ma in una falsa “valutazione” del contraente. Nella valutazione dell’essenzialità di un determinato errore devono essere tenute ben distinte le due fasi in cui si articola il procedimento psicologico che spinge il contraente a stipulare un dato contratto. Una prima fase di tipo conoscitivo ed una seconda fase di tipo valutativo, che si sostanzia in un giudizio di valore sui fatti stessi. L’errore rilevante ai fini dell’annullamento del contratto è solo quello che incide sull’attività conoscitiva del contraente e non su quella valutativa. In applicazione del principio di autodeterminazione negoziale, il rischio di un’erronea valutazione di una circostanza di fatto, correttamente conosciuta dal privato, cade sul privato stesso e la legge interviene solo sui presupposti da cui sono scaturite tali valutazioni. Così, anche l’errore sulla consistenza patrimoniale dell’altro contraente è da ritenersi un semplice errore di “valutazione” e non di “cognizione” ed, in quanto tale, sarebbe da ritenere inidoneo a determinare l’annullabilità del contratto.

Fermo restando quanto affermato finora, bisogna considerare che ben diverso è il discorso, allorché l’errore cada su circostanze che avrebbero fatto concludere diversamente il giudizio sulla solvibilità del contraente; in questo caso l’errore cade su una qualità o un elemento di fatto e, solo in via indiretta, determina un’erronea rappresentazione della solvibilità della controparte[25]. Se lo stato di insolvenza viene generalmente ritenuto inidoneo a configurare una qualità rilevante ex 1429 n. 3 c.c., diverso è il discorso per il fallimento[26].

Per quanto concerne la solvibilità intesa come reddito percepito da un soggetto in un’unità di tempo, vi è un precedente giurisprudenziale[27] che attribuisce espressamente rilevanza a tale requisito ai fini dell’annullabilità di un contratto di locazione per un errore sul reddito dell’aspirante conduttore. Tale precedente non è, tuttavia, da interpretare come un generale ed incondizionato riconoscimento della solvibilità come qualità della persona, in quanto è determinato dal particolare ruolo e significato che le parti avevano attribuito al reddito del contraente ai fini della stipulazione del contratto di locazione[28].

Bisogna, a questo proposito, osservare che l’autonomia delle parti e il tipo di contratto[29] stipulato presentano un ruolo fondamentale per l’individuazione delle qualità rilevanti ai fini dell’annullabilità del contratto stesso ed, in concreto, le parti possono attribuire una autonomo rilievo a qualità o circostanze che non sarebbero idonee, secondo il comune apprezzamento, a determinare l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1429 n. 3 c.c..

Il discorso della solvibilità presenta un particolare rilievo per quanto concerne i sistemi di informazioni creditizie (Sic), che dal primo gennaio 2005 hanno preso il posto delle “centrali rischi” private e che concernono il trattamento di dati personali utilizzati a fini di credito al consumo e riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti del cliente, richiedente il finanziamento. Sorgono, difatti, delle problematiche nel caso in cui venga stipulato un contratto di finanziamento fondato su una falsa rappresentazione della solvibilità dello stipulante determinato da un’erronea indicazione presente nella banca dati stessa. Bisogna ritenere che, anche in questo caso, non si possa prescindere dalle ordinarie valutazioni in termini di essenzialità, sia in relazione al “comune apprezzamento”, che “in relazione alle circostanze” del caso concreto, come richiesto dall’art. 1429 c.c.. Qualora si riesca a dimostrare l’essenzialità dell’errore e la riconoscibilità[30] dello stesso non si può negare l’annullabilità del contratto stesso, ferme restando ulteriori valutazioni in termini di responsabilità e di risarcimento del danno, qualora l’erronea rappresentazione della realtà sia attribuibile a dolo o colpa di altri individui.

Afragola, 07.06.06

Raffaele Tuccillo *
p.avvocato, Foro di Nola



[1] Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda AA.VV., Profili civilistici dell’errore. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, in Riv. Sc. Ec. Fin., n. 12, 2005, 168 ss..

[2] Essenzialità e riconoscibilità costituiscono elementi necessari, ma non sufficienti ai fini dell’annullabilità del contratto. La giurisprudenza richiede un ulteriore presupposto: l’errore, come vizio della volontà, assume rilevanza quando incide sul processo formativo della volontà, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà; pertanto, l’effetto invalidante è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. Così Cass., 24 agosto 2004, n. 16679, in Rep. gen. Giust. civ., voce obbligazioni e contratti, c. 582 e in Rep. foro it., 2004, voce contratto in genere, c. 545; Cass. 19 aprile 1988, n. 3065, in Rep. foro. it., 1988, voce contratto in genere, c. 375; Cass. 27 giugno 1985, n. 3854, in Rep. foro it., 1985, voce contratto in genere, c. 125. Nel senso che l’errore deve sussistere al momento del consenso e concernere una situazione presente ed attuale e non una mera previsione futura confronta A. Perugia, 19 marzo 1997, in Rep. Foro it., 1998, voce vendita, c. 69.

[3] In via preliminare è opportuno rilevare che in applicazione del principio di carattere generale in tema di onere probatorio, secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit (espresso nell’art. 2697 c.c.), spetta alla parte caduta in errore e che intende chiedere l’annullamento del contratto dimostrare l’essenzialità e la riconoscibilità dello stesso.

In questo senso Cass. 8 giugno 2004, n. 10815, in Rep. gen. giust. civ., 2004, voce obbligazioni e contratti, c. 581; Cass., 24 agosto 2004, n. 16679, in Rep. Foro it., 2004, voce contratto in genere, c. 545; Cass. 8 giugno 2004, n. 10815, in Rep. foro it., 2004, voce contratto in genere, c. 547 (secondo la quale la parte ha l’onere di dimostrare l’essenzialità dell’errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l’uso della normale diligenza); Cass. 19 agosto 1998, n. 8201, in Rep. Foro it., 1998, voce contratto in genere, c. 470; secondo Cass. 1 ottobre 1993, n. 9777, in Rep. Foro it., 1993, voce contratto in genere, c. 445,  la parte che chiede l’annullamento per errore del contratto non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta; in quest’ultimo senso anche Cass. 22 marzo 1993, in Rep. Foro it., 1993, voce contratto in genere, c. 432. L’attore deve fornire la prova positiva dell’errore in cui sarebbe caduto, ma se tale prova scaturisce direttamente dall’esame diretto dell’atto, nessuna ulteriore dimostrazione deve esigersi dall’attore, ed, in particolare, non gli si può addossare la prova negativa dell’insussistenza di motivi determinanti della stipulazione diversi dall’errore, secondo Cass. 9 febbraio 1962, n. 229, in Mass. Foro it., 1962, 65.

[4] Verum gignit mentis cum rerum ordine conformatio.

 Scialoja, I negozi giuridici, Roma, 1938, p. 251, indica l’errore come uno stato positivo di falsa cognizione.

[5] Ne parla in questi termini Rossello, L’errore nel contratto, in I contratti in generale dir. da Alpa e Bessone, vol. VI, T. II, Torino, 1991, p. 588.

[6] Relazione del Guardasigilli al Re, sul testo definitivo del codice civile, n. 652.

[7] Per le varie argomentazioni addotte in dottrina, cfr. Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, p. 356 ss.. L’interpretazione letterale del testo normativo farebbe senz’altro propendere per la tesi della tassatività dell’elenco.

[8] Nella Relazione del Guardasigilli si aggiunge che altre ipotesi di essenzialità potranno essere rilevate dall’interprete “in relazione a singole ipotesi di fatto, quando queste abbiano le medesime caratteristiche delle ipotesi previste dalla legge, per guisa che possano elevarsi fino all’importanza giuridica di queste”.

Ed è questa la tesi prevalente in giurisprudenza e dottrina, così: Cass. 19 gennaio 1956, n. 166, in Giust. civ., 1956, p. 417; Cass. 16 dicembre 1960, n. 3262, in Rep. foro it., 1960, voce Obbligazioni e contratti, c. 337; Cass. 7 aprile 1971, n. 1025, in Foro it., 1971, I, p. 2574. In questo senso tra gli altri Rossello, L’errore nel contratto, in Comm. Schlesinger, Milano, 2004, p. 77; Trabucchi, Errore (dir. civile), in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960, p. 665; Bianca, Dritto civile 3 il contratto, Milano, 2000, p. 648; Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. comm. diretto da Cicu e Messineo, XXI, T. 2, Milano, 1972, p. 328; Bessone, Ambito di rilevanza dell’errore, principio pacta sunt servanda e alea normale del contratto, in Giur. Mer., 1978, p. 802; Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, t. 1, in Tr. dir. civ. diretto da Sacco, Torino, 2004, p. 505.

[9] Di particolare interesse l’opinione di Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, p. 356, in base alla quale l’elenco dell’art. 1429 c.c. è concettuale (l’Autore parla di ipotesi astratte, cioè concetti). Pertanto, deve ritenersi ammissibile un’estensione a categorie non indicate dalla norma stessa purché si tratti di categorie concettuali e non casistiche. In questo senso considera l’elencazione come esemplificativa, sostenendo tuttavia la tendenziale esaustività dell’elenco considerato. Evidenzia la limitata possibilità di riscontrare altre ipotesi di errore essenziale praeter  legem Rossello, L’errore nel contratto, cit. p. 78.

[10] Verum gignit mentis cum rerum ordine confirmatio.

[11] In chiave storica, il rapporto tra errore su identità e qualità della persona è stato fortemente condizionato dal binomio errore-vizio errore-ostativo, riconducendosi il solo errore sulla qualità nell’ambito dell’errore vizio, mentre l’errore sull’identità veniva ricondotto nell’ambito dell’errore ostativo. Secondo la concezione volontaristica, l’errore ostativo, producendo una divergenza totale ed insanabile tra volontà reale e fatto materiale della dichiarazione, determina assoluta mancanza della volontà contrattuale (errantis nulla voluntas). La sua genesi storica si riscontra nella bipartizione tra erreur obstacle ed erreur nullitè: il primo viene indicato come esclusivo del consenso; il secondo, intervenendo nel processo formativo della volontà, vizia soltanto la volontà, senza distruggerla. L’erreur obstacle, secondo gli insegnamenti di Pothier, comprende senza dubbio l’errore sull’oggetto e l’errore sulla persona ed implica un’assenza assoluta della volontà negoziale idonea a determinare sotto un profilo rimediale l’inesistenza del negozio stesso (sul punto si veda Ghestin, La notino d’erreur dans le droit positif actuel, Parigi, 1963, 4). La teoria del Willensdogma ebbe vasto seguito in Germania con il Windscheid il quale, richiamando le tesi del Savigny e la distinzione tra errore proprio ed improprio, sottolineava l’assoluta nullità del negozio in caso di divergenza tra volizione e dichiarazione per difetto di volontà (Windscheid, Diritto delle Pandette, trad. it. Fadda e Bensa, Torino, 1930, I, § 75 e ss., p. 236 ss.).

[12] Così Cass., 15 aprile 1981, n. 2271, in Mass. Foro it., 1981, voce lavoro (rapporto), p. 497; A. Roma, 17 marzo, 1983, n. 540, in Temi romana, 1984, pt. II, p. 808 ss. (che fa espresso riferimento all’apprezzamento della parte in ordine all’individuazione delle qualità rilevanti; procedendo, inoltre, ad un esame del valore tipicamente attribuibile alle qualità nell’economia del contratto).

[13] In chiave delimitativa dell’ambito di applicazione della norma bisogna osservare che l’errore deve cadere su identità o qualità dell’altro contraente e non “proprie”. In questo senso Cass. 26 luglio 1960, n. 2142, in Giur. it., 1962, I, 1, p. 827 (nel caso in questione, il ricorrente, all’atto della stipulazione di un contratto di costituzione di servitù, avrebbe errato nel ritenersi proprietario del fondo. La Cassazione ha stabilito che l’errore sulla mancanza di qualità proprie dello stesso contraente che le invoca, non rientra nel concetto di errore essenziale, richiesto dall’art. 1429 n. 3 c.c.).

[14] Rientra in tale ambito l’errore che cade sull’individuo, identificabile con la figura dell’error in persona della tradizione romanistica. Per identità si può intendere sia l’identità fisica e morale (come insieme dei profili che caratterizzano la realtà della sua esistenza in tutti i suoi profili psichici e fisici), sia identità in relazione al gruppo di cui fa parte l’individuo (si parla di identità familiare, sociale, professionale…), sia in termini di identità giuridica che è costituita dall’insieme dei segni identificativi e giuridicamente rilevanti della persona, che nel nostro ordinamento sono costituiti dal nome, dal luogo e dalla data di nascita. Sul punto cfr. Bianca, Diritto civile 3 Il contratto, cit., 58; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., 268; Piazza, L’identificazione del soggetto nel negozio giuridico, Napoli, 1968, 11 ss.. Il procedimento con cui si accerta l’identità della parte si chiama identificazione, che di regola concerne l’identità giuridica, Orlandi, La paternità delle scritture, Milano, 1997, 225.

[15] Un esame in chiave storica del concetto di qualità, anche se riferito alle qualità della cosa, si può cogliere in Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, 405. Sul punto si veda anche Barcellona, Profili della teoria dell’errore, cit., 183. Per una definizione di qualità in base alle caratteristiche reali della cosa in senso economico, funzionale e sociale si veda Cass. 17 dicembre 1991, n. 13578, in Rep. Foro It., 1991, voce contratto in genere, c. 350.

[16] Così Pietrobon, op. ult. cit., p. 406; ma in questo senso anche Rossello, L’errore nel contratto, cit., p. 135, per il quale possono essere considerate qualità della persona tutti i connotati obiettivi e durevoli che nel linguaggio comune rientrano nella nozione di qualità della persona. Esclude, invece, rilevanza alle qualità morali, Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 939 (di diverso avviso sembra Pietrobon, op. ult. cit., p. 9 e 452, nota 265).

[17] Questa è l’opinione espressa da Pietrobon, op. ult. cit., p. 407, il quale distingue tra circostanze intrinseche ed estrinseche e tra queste ultime tra un errore sulla situazione di fatto o di diritto in cui si trova la cosa o la persona. Cfr. Cass. 15 aprile 1981, n. 2271, in Mass. foro it., 1981, p. 497.

[18] Così, soprattutto, Cass. 21 marzo 1949, n. 620, in Foro it., 1949, I, p. 789, secondo la quale le qualità rilevanti ai fini dell’errore non debbono necessariamente essere oggettivamente immanenti alla persona. “La restrizione della nozione di qualità della persona agli attributi oggettivamente immanenti al soggetto è contraria al principio fondamentale che riconosce efficacia sovrana in materia contrattuale alla volontà delle parti (art. 1322 c.c.) e alla constatazione ovvia che al raggiungimento di determinate concrete finalità pratiche ha rilievo anche la valutazione che della personalità del soggetto altri possa fare”.

[19] Trabucchi, Errore (diritto civile), in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1960, 668; Sacco, Il contratto, in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco, Torino, 2004, 146; Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ., dir. da Vassalli, XVI, T. II, Torino, 1960,444; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1985, 160.

[20] Malgrado tali orientamenti, la tesi prevalente sembra attribuire alla distinzione indicata un valore meramente descrittivo, osservando che non sussista alcuna differenza applicativa tra errore vizio ed ostativo. Del resto, lo stesso art. 1429 c.c. non distingue tra errore su identità ed errore sulle qualità ai fini dell’accertamento del requisito dell’essenzialità: accertamento quest’ultimo che deve caratterizzare tutte le ipotesi di errore disciplinate nell’articolo in esame. Di questa opinione è la manualistica: Torrente e Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, p. 183; Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p. 938 ss.; Bessone, Istituzioni di diritto privato, Torino, 1997, p. 705; Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997, p. 414; ma in questo senso anche Bianca, Diritto civile il contratto, cit., p. 606; Rossello, L’errore nel contratto, in Comm. Schlesinger, Milano, 2004, p. 15; Errore nel diritto civile, in Dig. it., p. 512; Carresi, Il contratto, in Tratt. dir civ. comm. dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1987, p. 512.

[21] Betti, op. ult. cit., 444.

[22] L’articolo 122 c.c. prevede che l’errore determina l’impugnabilità del  matrimonio da parte di quello dei coniugi il cui consenso fu viziato, allorché cada sull’identità oppure si tratti di errore su qualità personali del coniuge. Il terzo comma dell’articolo stesso elenca delle circostanze tassative in cui l’errore sulle qualità debba ritenersi essenziale. In tema di errore sul matrimonio, cfr. Betti, op. ult. cit., p. 445; Grassetti, In tema di errore sulla persona nel matrimonio, in Foro it., 1948, I, p. 549; Jemolo, Errore su attributi inerenti alla personalità, in Temi romana, 1949, I, p. 5; Errore sulle qualità essenziali, in Giur. it, 1950, I, p. 1; Rescigno, L’errore sulla nazionalità del coniuge, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 937; De Luca, Errore sulle qualità ed errore sull’identità della persona, in Giur. compl. cass. civ., 1950, I, p. 50; Pietrobon, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, p. 156. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 24 giugno 1970, in Giur. it., 1971, pt. I, p. 224, con nota di Di Blasi e in Foro pad., 1971, p. 786, con note di Capizzano e Dell’Aquila ; Cass. 26 maggio 1987, n. 4707, in Giur. it., 1988, fasc. 6, pt. 1, p. 1005 (in rapporto ad un errore sulla qualità di laureato del coniuge); Cass. 24 novembre 1983, n. 7020, in Foro it., 1984, pt. 1, p. 452; Trib. Belluno, 9 marzo 1993, in Riv. giur. sc., 1995, fasc. 2, pt. 2, p. 369 (che ha ritenuto annullabile il matrimonio per sieropositività del coniuge).

[23] Sostengono la rilevanza di tale errore, Simonetto, L’intuitus personae e il trasferimento delle azioni e delle quote delle società cooperative con l’autorizzazione di cui all’art. 2523, in Scritti in onore di G. Scaduto, III, Padova, 1970, p. 250; Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., p. 578; Fubini, La dottrina dell’errore in diritto civile, cit., p. 187. 

Vi negano, invece, rilevanza Smuraglia, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967, p. 23, per il quale la solvibilità avrebbe a che fare più con il patrimonio che con la persona (prospettiva, questa, criticata da Cataudella, Intuitus personae e tipo negoziale, in Scritti sui contratti, Padova, 1998, p. 80, per il quale la solvibilità può essere intesa in senso dinamico, cioè, nell’arco di un determinato periodo di tempo, nel qual caso l’elemento patrimoniale e quello personale si compenetrerebbero ed integrerebbero reciprocamente); Rossello, L’errore nel contratto, cit., p. 137; Bianca, Diritto civile 3 il contratto, cit., p. 648, nota 23; Pietrobon, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p. 452, il quale distingue diverse ipotesi in cui può essere intesa la solvibilità.

[24] Così Trib. Parma, 7 maggio 1977, in Giur. Mer., 1978, 802, con nota di Bessone; Cass. 3 aprile 1940, n. 1068, in Rep. Foro it., 1940, voce obbligazione e contratti, c. 46, secondo la quale l’errore sulla solvibilità del debitore non integra quell’error in persona capace di invalidare il contratto; App. Milano, 8 aggio 1934, in Rep. Faoro it., 1934, voce obbligazioni e contratti, c. 77.

[25] Così Pietrobon, cit., 452, nota 165.

[26] Così Bianca, op. ult. cit., p. 648, nota 23. Sul punto cfr. art. 2288 c.c. che stabilisce l’esclusione di diritto del socio fallito e i rilievi di Simonetto, Fallimento del socio ed esclusione, in Riv. soc., 1959, p. 206; Stolfi, In tema di limiti alla trasferibilità delle azioni, in Foro Pad., 1958, I, p. 208; Galgano, op. ult. cit., p. 284.

[27] Corte di Appello di Roma 17 marzo 1983, n. 540, in Temi Romana, 1984, 808 e in Rep. Foro it., 1985, voce locazione, c. 196.

[28] Infatti, le parti avevano specificamente dedotto l’elemento relativo al reddito nell’ambito del contratto. Inoltre, un reddito superiore ad una data cifra comportava la sottrazione del rapporto dalla legislazione vincolistica che prevedeva proroga e blocco del canone. In questo modo il reddito incideva non solo e non tanto sulla solvibilità, ma finiva con l’incidere anche sul contenuto del contratto e sulla disciplina concretamente applicabile al rapporto contrattuale.

[29] Si pone, a questo proposito, la problematica dei contratti intuitus personae; per i quali si vedano Cataudella, Intuitus personae e tipo negoziale, 1972, in Scritti sui contratti, Padova, 1998, p. 75; Galasso, Errore sulla persona, personalità della prestazione e intuitus personae, in Riv. trim dir. proc. civ., 1973, p. 1342; La rilevanza della persona nei rapporti privati, Napoli, 1974, p. 7; Criscuoli, Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei, in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 136 ss.. Tali autori lamentano la vaghezza ed indeterminatezza del concetto in ambito dottrinario e giurisprudenziale.

[30] La valutazione in ordine alla sussistenza di tale requisito presenta in tali circostanze un particolare rilievo.

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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