1. L’essenzialità dell’errore
sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente
Per l’articolo 1428 c.c.
l’errore
è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile
dall’altro contraente.
Il legislatore non definisce
il requisito dell’essenzialità, ma individua un elenco di ipotesi
in cui la falsa rappresentazione della realtà
è ritenuta rilevante ed idonea a qualificare un errore come essenziale.
Si tratta di una valutazione preventiva tipica
dell’importanza dell’errore rispetto alla funzione del negozio.
Secondo la Relazione del
Guardasigilli,
l’elencazione ha riguardo ad ipotesi tipiche e non esprime concetti
tassativi,
ma meramente esemplificativi;
la dottrina evidenzia tuttavia dei dubbi circa la concreta possibilità
di rintracciare ipotesi di errore essenziale praeter legem,
data la sostanziale esaustività concettuale dell’elenco ex art.
1429 c.c..
Il legislatore codicistico
ha fondato, la valutazione dell’essenzialità della falsa rappresentazione
della realtà,
sull’oggetto su cui cade l’errore e, ciò, è quanto si deduce dalla
stessa Relazione del Guardasigilli n. 652, secondo la quale, “il requisito
dell’essenzialità viene determinato dal nuovo codice con riguardo
a criteri obiettivi, in armonia alla tutela dell’affidamento cui si
ispira la nuova disciplina dell’interpretazione”.
Ai sensi del n. 3 dell’articolo
1429 c.c., è essenziale l’errore che cade sull’identità o sulle qualità
della persona dell’altro contraente sempre che l’una o le altre siano
state determinanti del consenso.
La disposizione in esame deve, tuttavia, essere integrata con quanto
disposto al n. 2 dello stesso art. 1429 c.c., secondo il quale, per
valutare se un dato errore sia stato “determinante” per il consenso,
occorre far riferimento al comune apprezzamento o alle circostanze
del caso concreto, obiettivamente apprezzabili.
Quindi, in base a questa interpretazione correttiva della norma, il
giudice nel valutare l’essenzialità dell’error in persona,
deve esaminare due componenti: la prima, fondata sul comune apprezzamento
(sull’id quod plerumque accidit) ed una seconda componente,
che ha per oggetto le circostanze che, in concreto, abbiano giocato
un ruolo determinante nella stipulazione del contratto.
2. La
nozione di identità e qualità della persona
In via preliminare, è
necessario delimitare le nozioni di identità e di qualità della persona
dell’altro
contraente; solo una volta che si sia accertato se la realtà falsamente
rappresentata possa essere considerata come identità o qualità della
persona si potrà procedere alla valutazione in merito all’essenzialità
dell’errore stesso.
Per identità, bisogna
intendere l’insieme delle qualità per le quali un soggetto si distingue
rispetto alla generalità dei consociati ed acquista una propria, autonoma
e specifica individualità.
La qualità indica i singoli
elementi od accidenti che concorrono a caratterizzare una data persona.
Il concetto ha subito un andamento altalenante, in chiave storica,
e si è passati da una nozione che poneva in rilievo solo le qualità
idonee ad incidere sull’essenza della cosa o persona, ad altre teorie,
di origine tedesca, che utilizzavano un concetto particolarmente ampio
di qualità, con riferimento a tutto ciò che della cosa o persona si
può dire, quindi, anche elementi non caratterizzanti.
Secondo la tesi prevalente in dottrina,
la qualità, per essere rilevante ai fini della valutazione di essenzialità,
deve presentare due caratteristiche fondamentali: l’inerenza alla
persona e la durevolezza. L’inerenza esprime l’esigenza che un accidente
si riferisca alla cosa in sé, contribuendo a determinarne il valore,
ampliandone o limitandone le possibilità di godimento. La durevolezza
implica che l’accidente presenti una connessione con la cosa, se non
permanente, quantomeno di una certa durata; durata che deve essere
intesa in senso relativo, cioè, con riguardo al modo con cui la cosa
entra nel contenuto del contratto.
In ogni caso, le parti, nella loro autonomia privata, possono attribuire
specifico rilievo a qualsiasi circostanza od elemento, relativo alla
persona, che assuma valore rispetto al fine pratico perseguito.
La nozione di qualità
ed identità dell’altro contraente devono essere distinte e tenute
in autonoma considerazione l’una dall’altra. Difatti, secondo alcuni
autori,
vi sarebbero delle rilevanti differenze disciplinari tra errore su
identità ed errore sulle qualità della persona. Nell’ipotesi di errore
sull’identità, si verterebbe in tema di errore ostativo con la conseguenza
che il requisito dell’essenzialità sarebbe in re ipsa; mentre,
in caso di error in qualitate, occorrerebbe una valutazione
ulteriore diretta ad accertare la rilevanza determinante dell’errore,
alla stregua del comune apprezzamento e delle concrete circostanze.
In ogni caso, la verifica,
volta ad individuare se un dato errore verta sull’identità o sulle
qualità dell’altro contraente, presenta delle difficoltà applicative
ed interpretative. A questo proposito, è lo stesso codice civile a
stabilire che, l’error in qualitate, può, in talune circostanze,
cessare di costituire un semplice motivo e finire, invece, ad individuare
un elemento negoziale divenendo quindi anch’esso un errore ostativo
(l’erreur a fait obstacle à la formation
du contract). Ciò si verifica in tema di matrimonio, dove,
l’art. 122 c.c., avvicinando il diritto privato alla soluzione canonistica
accolta nel vigente Codex Iuris Canonici, individua un tipico
esempio di error qualitatis redundans in errorem personae;
infatti, il matrimonio è impugnabile solo per errore sull’identità
dell’altro coniuge o per errore sulle qualità quando “si risolve in
errore sull’identità della persona”. In questo caso, osserva autorevole
dottrina,
si può affermare, che “la persona, sprovvista di quelle qualità o
di quel modo di essere che la parte le attribuì per errore, non
sia quella persona o cosa cui la parte pensava nel fare la dichiarazione
che la concerne”.
3.
L’errore sulla solvibilità
Uno dei profili di maggior
rilievo inerenti l’error in persona e che continua a manifestare
dei dubbi, sia in dottrina che in giurisprudenza, è rappresentato
dall’errore sulla solvibilità dell’altro contraente. In particolare,
stando anche alla definizione fornita in precedenza di qualità della
persona, l’opinione prevalente, ritiene che la solvibilità non sia
qualificabile come una qualità personale dell’altro contraente. Tuttavia,
per quanto concerne tale tematica, bisogna evitare soluzioni aprioristiche
e distinguere piuttosto tra reddito concretamente percepito da un
individuo in un’unità di tempo e consistenza patrimoniale generale.
In relazione alla consistenza
patrimoniale generale, si osserva
che la situazione patrimoniale di un dato soggetto non consiste in
una qualità della persona, idonea a determinare l’annullabilità del
contratto ai sensi dell’art. 1428 c.c., ma consente il solo rimedio
previsto dall’art. 1461 c.c., cioè, la facoltà di sospendere l’esecuzione
della prestazione nel caso in cui sia sopravvenuto lo stato di dissesto
del contraente.
Del resto, un errore di tal guisa, viene, in realtà, a tradursi in
quel mero rischio che è connaturato ad ogni operazione economica e
che, rientrando nell’alea normale del contratto, spetta alla
parte prevedere e valutare. In sostanza, un errore sulla valutazione
della consistenza patrimoniale generale del contraente non rientra
in una falsa conoscenza della situazione fattuale preesistente, ma
in una falsa “valutazione” del contraente. Nella valutazione dell’essenzialità
di un determinato errore devono essere tenute ben distinte le due
fasi in cui si articola il procedimento psicologico che spinge il
contraente a stipulare un dato contratto. Una prima fase di tipo conoscitivo
ed una seconda fase di tipo valutativo, che si sostanzia in un giudizio
di valore sui fatti stessi. L’errore rilevante ai fini dell’annullamento
del contratto è solo quello che incide sull’attività conoscitiva del
contraente e non su quella valutativa. In applicazione del principio
di autodeterminazione negoziale, il rischio di un’erronea valutazione
di una circostanza di fatto, correttamente conosciuta dal privato,
cade sul privato stesso e la legge interviene solo sui presupposti
da cui sono scaturite tali valutazioni. Così, anche l’errore sulla
consistenza patrimoniale dell’altro contraente è da ritenersi un semplice
errore di “valutazione” e non di “cognizione” ed, in quanto tale,
sarebbe da ritenere inidoneo a determinare l’annullabilità del contratto.
Fermo restando quanto
affermato finora, bisogna considerare che ben diverso è il discorso,
allorché l’errore cada su circostanze che avrebbero fatto concludere
diversamente il giudizio sulla solvibilità del contraente; in questo
caso l’errore cade su una qualità o un elemento di fatto e, solo in
via indiretta, determina un’erronea rappresentazione della solvibilità
della controparte.
Se lo stato di insolvenza viene generalmente ritenuto inidoneo a configurare
una qualità rilevante ex 1429 n. 3 c.c., diverso è il discorso
per il fallimento.
Per quanto concerne la solvibilità intesa come
reddito percepito da un soggetto in un’unità di tempo, vi è un precedente
giurisprudenziale
che attribuisce espressamente rilevanza a tale requisito ai fini dell’annullabilità
di un contratto di locazione per un errore sul reddito dell’aspirante
conduttore. Tale precedente non è, tuttavia, da interpretare come
un generale ed incondizionato riconoscimento della solvibilità come
qualità della persona, in quanto è determinato dal particolare ruolo
e significato che le parti avevano attribuito al reddito del contraente
ai fini della stipulazione del contratto di locazione.
Bisogna, a questo proposito,
osservare che l’autonomia delle parti e il tipo di contratto
stipulato presentano un ruolo fondamentale per l’individuazione delle
qualità rilevanti ai fini dell’annullabilità del contratto stesso
ed, in concreto, le parti possono attribuire una autonomo rilievo
a qualità o circostanze che non sarebbero idonee, secondo il comune
apprezzamento, a determinare l’annullabilità del contratto ai sensi
dell’art. 1429 n. 3 c.c..
Il discorso della solvibilità
presenta un particolare rilievo per quanto concerne i sistemi di informazioni
creditizie (Sic), che dal primo gennaio 2005 hanno preso il posto
delle “centrali rischi” private e che concernono il trattamento di
dati personali utilizzati a fini di credito al consumo e riguardanti
l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti del cliente, richiedente
il finanziamento. Sorgono, difatti, delle problematiche nel caso in
cui venga stipulato un contratto di finanziamento fondato su una falsa
rappresentazione della solvibilità dello stipulante determinato da
un’erronea indicazione presente nella banca dati stessa. Bisogna ritenere
che, anche in questo caso, non si possa prescindere dalle ordinarie
valutazioni in termini di essenzialità, sia in relazione al “comune
apprezzamento”, che “in relazione alle circostanze” del caso concreto,
come richiesto dall’art. 1429 c.c.. Qualora si riesca a dimostrare
l’essenzialità dell’errore e la riconoscibilità
dello stesso non si può negare l’annullabilità del contratto stesso,
ferme restando ulteriori valutazioni in termini di responsabilità
e di risarcimento del danno, qualora l’erronea rappresentazione della
realtà sia attribuibile a dolo o colpa di altri individui.
Afragola, 07.06.06
Raffaele Tuccillo *
p.avvocato, Foro di Nola