Deduzioni sul punto partendo dal caso di Akter Yesmin
Il problema della difesa dell'imputato straniero assume sempre più
rilevanza proprio perché l'incremento dell'immigrazione aumenta
il numero dei casi in cui i Giudici italiani sono chiamati a giudicare
persone immigrate che non parlano la nostra lingua..
E' difficile giudicare, ma quando e quindi si può anche sbagliare,
ma l'errore di traduzione può portare anche ad una imputazione
di omicidio aggravato con rischio di una condanna all'ergastolo.
La brutta avventura di essere incarcerata per due anni pur essendo innocente
è capitata alla cittadina bengalese Akter Yesmin e l'ingiustizia
patita non può certo essere sanata o ripagata né i soldi
possono ridare a lei ed ai suoi figli due anni di sofferenze in condizioni
tragiche.
La giovane donna è madre di due figli. Ella dopo essere stata
più volte violentata da un suo connazionale che voleva appropriarsi
di lei, quasi fosse un oggetto, ha assistito impotente all'omicidio
del marito.
Ma sia per l'assoluta ignoranza della lingua italiana da parte di Akter
Yesmin, sia per la paura che l'assassino mettesse in essere le minacce
che ove si fosse rivolta alla Polizia avrebbe ucciso i suoi figli e
l'avrebbe sfregiata con l'acido, come purtroppo comunemente accade in
Bangladesh, la stessa nell'immediatezza non ha parlato con nessuno dei
fatti accaduti e tanto meno con la P.G. .
A ciò si aggiunga il fatto che per cultura del Bangladesh le
violenze sessuali alle donne vanno normalmente definite fuori dalle
aule dei Tribunali, ciò anche se vi è una normativa speciale
per il reato di sfregio con l'acido in danno alle donne violentate.
Ma ciò ha determinato l'arresto della sfortunata donna proprio
perché l'interprete non era stato in grado di tradurre dall'italiano
alla lingua bangla e viceversa.
Gli interpreti utilizzati nella fase delle indagini preliminari erano
privi di qualificazione e presi senza alcun accertamento della loro
capacità, di conoscenza della lingua italiana e di avere un minimo
di cultura giuridica per poter tradurre quanto meno il senso esatto
delle frasi .
Inutili i tentativi di ottenere quanto meno la rimessione in libertà
dell'imputata dato che l'accusa si era arroccata sulle presunzioni derivanti
dalle errate traduzioni dei presunti interpreti ed il GUP seguendo la
linea del P.M. e rinviava a giudizio l'imputata e Sikder Selim risultato
essere l'omicida di suo marito.
Il decreto di rinvio a giudizio è stato pronunciato in data 30
maggio 2005 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Venezia.
Con detto Decreto il quale il GUP ha respinto tutte le eccezioni proposte
per violazione del diritto della difesa e delle convenzioni internazionali
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo cui è conseguita la
limitazione del diritto alla libertà dell'imputata.
Nella fattispecie le nullità di cui si va ad esporre di seguito
sono state determinate dalla violazione degli atti ex artt. 109 e 143
c.p.p. e dalla violazione dell' art. 14 Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici di New York L. 881/1977 e dell'art. 6 Convenzione
internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo L. 848/1955.
L'atto con il quale si dispone il rinvio a giudizio di una persona interrogata
di fatto sempre senza assistenza di un vero interprete è abnorme
per tutte le motivazioni che si vanno ad esporre atteso che lo stesso
ha inciso in modo determinante sul diritto di libertà dell'imputata.
Il rinvio a giudizio su atti nulli è stato uno strumento per
continuare a privare della libertà l'imputata e quindi, al di
là della pronuncia di rigetto del ricorso proposto avanti alla
Corte di Cassazione lo stesso era proponibile ai sensi dell' art. 568
N. 2 C.P.P. ed art. 111 della Costituzione.
Ricorso con il quale si è chiesto l'annullamento del decreto
che disponeva il giudizio e delle ordinanze collegate con le quali sono
state rigettate sia le eccezioni di nullità che la richiesta
di modifica delle condizioni di custodia cautelare parte dunque dall'abnormità
dell'atto che rende sempre possibile il ricorso per Cassazione quando
vi è violazione del diritto alla libertà :
La sig.ra Akter Yesmin è stata detenuta in custodia cautelare
presso la Casa Circondariale Femminile di Venezia dal 5 giungo 2004
al 24 maggio 2006..
La stessa è stata rinviata a giudizio con decreto in data 30
maggio 2005 perché Imputata: del reato di cui all'art. 575, 577
n. 1) e 2), 110 c.p. perché in concorso e previo concerto tra
loro ( il coindagato Sikder Selim), cagionavano la morte di Haque Hamdadul
coniuge di Akter .Yesmin. In particolare dopo avergli dato appuntamento
in Mestre, lo conducevano a Spinea a Spinea nell'oasi naturalistica
sita all'interno del parco "Nuove Gemme" in prossimità
del Rio Cimato, dove Sikder lo strangolava da tergo e lo faceva rotolare
nel corso d'acqua nel quale conseguentemente trovava la morte per asfissia
da annegamento."
Il GUP nel decreto che dispone il giudizio così decideva :"
" rigetta l'istanza ex art. 284 .c.p.p. formulata dal difensore
di AKTER YESMIN nonché la riproposta eccezione di nullità
Venezia, 30 maggio 2005 Il giudice Carlo Mastelloni
Sussistono gravi indizi a carico dei due imputati desumibili dalle dichiarazioni
della pervenuta riscontrate dalla consulenza ex art. 360 c.p.p. nonché
dalle dichiarazioni dei testi escussi rilevanti la presenza sul teatro
dell'evento di entrambi gli imputati sussistendo, peraltro, l'aggravante
della premeditazione sorretta dal movente in capo ad entrambi i pervenuti
di eliminare fisicamente la vittima al fine di continuare la propria
relazione una volta che la stessa vittima aveva deciso di interromperla
decidendo di far espatriare la imputata acquistandole il biglietto aereo
per l'India.
Il Giudice
Dispone il rinvio a giudizio degli imputati Sikder Salim e Akter Yesmin
per il reato aggravato ad essi ascritto in concorso avanti alla Corte
di Assise di Venezia
."
L'imputata è stata detenuta dal perché ritenuta responsabile
di concorso dell'omicidio del marito.
Il GUP ha respinto le eccezioni sollevate dalla difesa sulla nullità
degli atti di indagine a cominciare dal primo interrogatorio del Pubblico
Ministero e dal verbale di convalida dell'arresto per violazione insanabile
del diritto di difesa in particolare perché le traduzioni effettuate
da interpreti nominati d'ufficio sono risultate errate talmente da stravolgere
le dichiarazioni dell'imputata e trasformando la narrazione dei fatti,
di cui la ricorrente era stata testimone e vittima in par tempo, in
confessione di correità e di premeditazione del reato.
Reato di omicidio del marito di cui, invece è parte lesa.
Se è pur vero che la prova si forma in dibattimento è
altresì vero che l'incontestabile diritto alla libertà
non può essere limitato nemmeno per un giorno dalla violazione
del diritto alla corretta difesa sancito oltre che dal codice di rito
dalle norme internazionali e nazionali succitate.
L'imputata teste e vittima dell'omicidio del marito è stata trasformata
in correa per traduzione completamente errata dell'interprete occasionale
utilizzato dall'A.G. sia nella prima fase del procedimento: arresto,
interrogatorio del P.M. sia di interrogatorio del GIP in sede di convalida
Nella fattispecie quindi l'assistenza di un interprete prevista dall'art.
143 c.p.p. e dalla normativa internazionale non c' è stata, anzi
è stata negativa con la conseguenza che sia l'originaria carcerazione
che l'ingiusta detenzione in carcere per quasi due anni è stata
determinata da nullità insanabili verificatesi sin dal primo
interrogatorio avanti al Pubblico Ministero.
Nullità insanabile di atti non ripetibili determinata degli atti
ex artt. 109 e 143 c.p.p. e per violazione dell' art. 14 Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici di New York L. 881/1977 e dell'art.
6 Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
L. 848/1955.
Purtroppo si è potuto giungere a tali conclusioni solo dopo aver
ottenuto copia delle registrazioni foniche degli interrogatori.
Registrazioni che erano state negate in un primo tempo dal P.M. e che
si sono ottenute solo a seguito di ricorso al GIP che ha disposto per
la consegna delle copie.
Con tempi limitati da detto rifiuto del P.M. il difensore dell'imputata
Akter Yesmin, ha potuto accertare e sottolineare taluni aspetti ed elementi
emersi solo nell'immediatezza dell'udienza preliminare.
Ciò dopo un lungo e paziente lavoro di ricostruzione effettuata
dall'interprete nominata dal difensore di cosa è stato effettivamente
detto negli interrogatori avanti al P.M. ed al G.I.P. in sede di convalida
dell'arresto.
Negli atti iniziali ( interrogatorio del P.M. e del GIP) l'imputata
era assistita da altro difensore e senza un interprete professionalmente
tale e preparato.
La sig.ra Akter si è trovata imputata per una presunta confessione
di responsabilità attribuitale per stravolgimento totale dei
fatti determinata solo ed unicamente per ignoranza dell'interprete ed
errore di traduzione di chi è stato chiamato a svolgere indegnamente
ed in danno alla Giustizia la funzione di interprete.
Ciò pone in modo eclatante il problema della istituzione presso
i tribunali di un Album degli interpreti la cui professionalità
sia effettivamente accertata.
Al fine di consentire di comprendere la rilevanza quanto accaduto è
necessaria provvedere ad una breve narrazione dei fatti che sono stati
precisati dall'indagata in sede di interrogatorio avvenuto in data 28
settembre 2004.
Trattasi di un interrogatorio ove l'imputata era finalmente assistita
da un interprete professionale di parte a confronto con l'interprete
nominato d'ufficio.
Ma tale interrogatorio richiesto a seguito di precedente denuncia querela
da parte dell'imputata nei confronti dell'assassino di suo marito per
le violenze sessuali subite da parte del medesimo è stato totalmente
ignorato sia dal P.M. che dal GUP che hanno preferito basare il loro
operato sugli atti assunti in violazione del diritto di difesa: Interrogatorio
del P.M. e interrogatorio del GIP in sede di convalida.
F A T T O
Entrambi gli imputati sono originari del Bangladesh e vivevano nello
stesso territorio.
Tra la famiglia di Akter Yesmin e quella dell'uccisore di suo marito
esiste una vecchia faida.
Lo stesso padre di Akter Yesmin è sfuggito ad un tentativo di
omicidio e si salvò solo per uno scambio di persona.
Si tentò una riconciliazione attraverso un matrimonio, ma senza
esito.
Lo stesso Sikder Salim, che in Bangladesh è già sposato
ed ha tre figli, aveva chiesto al padre di Akter Yesmin di poterla sposare,
ma il padre della ricorrente rifiutò la richiesta.
Accolse invece la richiesta di matrimonio di Haque Amdadul che, emigrato
in Italia da tempo ove aveva un lavoro stabile , ne aveva chiesto la
mano.
Fu così che Haque Amdadul ha sposato Akter Yesmin e l'ha portata
in Italia.
Qui i coniugi vivevano una vita regolare di una famiglia unita sostenuta
dal lavoro del marito. Essi si erano stabilmente sistemati in Italia
tant'è che dalla loro vita coniugale sono nati due figli e Haque
Amdadul aveva comprato un appartamento contraendo un mutuo.
Ma improvvisamente Sikder Salim, anni passati come soldato mercenario,
era venuto clandestinamente in Italia inserendosi prepotentemente nella
loro vita.
La comunità del Bangladesh nel Veneto è molto chiusa e
quindi, lontano dal Bangladesh, non è stato difficile per Sikder
Salim entrare in contatto con Haque Amdadul e, nonostante le resistenze
dell'imputata, cui Sikder Salim non era assolutamente simpatico, il
marito della stessa lo aveva introdotto nella sua abitazione invitandolo
più volte a mangiare.
Inutile per una donna del Bangladesh come Akter Yesmin opporsi al marito,
ella ha dovuto accettare la presenza dell'uomo che suo padre aveva rifiutato.
Altre volte Sikder Salim si è accompagnato alla famiglia della
stessa nelle uscite ai vari centri commerciali.
La presenza di Sikder Salim, che come clandestino evidentemente non
aveva un lavoro fisso, era divenuta asfissiante e l'imputata se lo trovava
davanti molto spesso quando usciva di casa.
Purtroppo, non si sa se per amicizia, o per solidarietà tra uomini
o per paura il marito non ha fatto nulla per allontanare Sikder Salim
dalla moglie.
Sikder Salim forte di questa sua posizione nei confronti di Haque Amdadul
ha cominciato a fare avance nei confronti della donna.
Ma Sikder Salim non aveva inibizioni e chiese alla sig.ra Akter di volerla
sposare. Questa si è subito opposta facendo presente che se a
suo padre a suo tempo aveva deciso di farla sposare con Haque Amdadul
a lei andava bene così.
Akter Yesmin faceva inoltre presente a Sikder Salim di essere sposata
e di avere due figli e di voler restare con suo marito cui voleva e
doveva fedeltà.
Ma Sikder Salim senza tante remore le disse che avrebbe ucciso suo marito
e così sarebbe stata costretta a sposarlo.
La ricorrente disse a Sikder Salim che non voleva saperne di lui e che
lei voleva bene alla sua famiglia e non si sarebbe mai sposata con lui.
Akter Yesmin informò subito il marito di questa strana telefonata
di Sikder Salim.
Haque Amdadul chiese chiarimenti a Sikder Salim di tale fatto, ma lo
stesso se la cavò dicendo che era uno scherzo.
Purtroppo Haque Amdadul ha creduto alle scuse inventate da Sikder Salim
ed invece di allontanarlo dalla propria famiglia continuò a frequentarlo.
La fiducia di Haque Amdadul in Sikder Salim, nonostante il predetto
episodio, rimase immutata e quindi purtroppo ha messo la moglie nelle
mani del suddetto dandogli così l'opportunità di abusare
sessualmente della medesima.
Il primo episodio di violenza sessuale risale al giorno 20 maggio 2004.
Akter Yesmin doveva recarsi al Ristorante Avogaria sito in Venezia Dorsoduro
1629 per ritirare i soldi di saldo del periodo nel quale aveva lavorato
part time
La ricorrente chiese al marito di accompagnarla a prendere i soldi,
anche perché lei non sapeva esprimersi in Italino, ma Haque Amdadul
le rispose che aveva altri impegni e che non poteva accompagnarlo e
di farsi accompagnare da Sikder Salim .
E fu così che Akter Yesmin è stata costretta a farsi accompagnare
da Sikder Salim presso il ristorante Avogaria.
Al ritorno a Mestre, erano circa le ore tredici, l'imputata fece presente
a Sikder Salim di voler andare a casa propria, ma lo stesso la costrinse
invece con minacce a seguirlo nella sua abitazione .
Qui Sikder Salim le disse che ad ogni costo voleva far sesso con la
donna che però si oppose alle pretese del medesimo.
Vista la resistenza di Akter Sikder Salim la costrinse con forza a recarsi
nella camera da letto.
Qui Salim si presentò con un coltello di cucina e minacciandola
con l'arma in mano le disse : " O fai sesso con me o ti uccido."
La ricorrente fece resistenza e pregò il suo violentatore di
lasciarla andare che aveva un marito e due figli.
Ma Sikder Salim continuò nel suo intento e la violentò.
Ciò non bastasse Sikder Salim prima di lasciare andare la sua
vittima la minacciò di nuovo facendole presente che non era finita
li e che se non si fosse adeguata alle sue richieste di far sesso quando
lui avesse voluto avrebbe ucciso i suoi figli e l'avrebbe sfregiata
con l'acido.
Akter informò il marito Haque Amdadul di quanto successo pregandolo
di chiarire la situazione con Sikder Salim perché non voleva
più essere violentata.
Ma, per la propria situazione personale e culturale di donna, è
stato impossibile alla medesima convincere subito il marito che Sikder
Salim l'aveva violentata.
Nel Bangladesh gli uomini sono abituati a dare colpa di ogni cosa alla
donna che non può opporsi agli uomini.
Questa affermazione è importante perché l'interprete dovrebbe
avere anche una sufficiente preparazione culturale da farsi da mediatore
tra imputato e giudice.
A conferma di ciò il fatto che per Haque Amdadul era più
credibile quanto gli diceva l'uomo Sikder Salim, che riteneva amico,
che la drammatica esperienza che gli aveva riferito la moglie di essere
stata violentata dopo essere stata minacciata con un coltello e con
le oscure parole richiamanti i tragici eventi di sfregio del Bangladesh.
Forte di questa situazione, mosso sola da istinti e da una cultura tribale
e sicuro di essere in grado in ogni caso di vincere contro Haque Amdadul,
Sikder Salim ha costretto Akter a subire ben altri tre episodi di violenza
sessuale .
Sikder Salim, sempre con la minaccia che ove l' imputata non si fosse
presentata agli incontri che lui fissava a suo piacimento avrebbe ucciso
lei ed i suoi figli o l'avrebbe sfregiata con l'acido ha potuto portare
a termine i successivi atti violenza carnale .
L'ultimo episodio di violenza sessuale è avvenuto il giorno 27
maggio 2004 verso le ore 15,30 nel parco di Chirignago ove Akter fu
costretta ad accompagnarsi con Sikder Salim con le solite gravi minacce,
che tanto paura facevano alla sfortunata donna, anche perché
aveva sempre nella memoria il trauma della prima violenza subita sotto
la minaccia del coltello e quindi era convinta che se non si fosse sottomessa
alla violenza sessuale di Salim veramente questi l'avrebbe sfregiata
con l'acido e ucciso i suoi figli.
Akter informò il marito Haque Amdadul delle ulteriori violenze
subite ed implorò il marito di denunciare i fatti alla polizia
altrimenti lei avrebbe telefonato alla sua famiglia in Bangladesh per
informarla di quanto accadeva.
Tra le minacce fatte da Sikder Salim vi era anche quella di ucciderle
il marito.
La sig.ra Akter informò il proprio coniuge anche di tale minaccia.
Haque Amdadul però non dette la dovuta importanza a tale circostanza
e disse che era impossibile che Sikder Salim lo uccidesse.
L'imputata pregò il marito di poterne parlare almeno con il proprio
fratello Uddin Gias, ma anche questo fu vano, forse perché Haque
Amdadul non voleva che una cosa ritenuta, per la gente del Bangladesh
vergogna per sè e la famiglia, fosse risaputa tra i connazionali.
Purtroppo Haque non ascoltò la moglie Sikder Salim portò
a termine il suo disegno criminoso.
Il giorno 3 giugno 2004, come le altre mattine, Akter Yesmin ha condotto
a scuola i propri figli.
Sulla strada di ritorno ha trovato che l'aspettava Sikder Salim, che
ben conoscendo le abitudini dell'imputata, l'aveva bloccata all'uscita
dalla scuola.
Nel frangente è passato anche il marito Haque Hamdadul che era
stato chiamato dalla scuola dei figli per firmare alcuni documenti scolastici.
Sikder Salim ha fermato Haque e gli ha detto che voleva parlargli.
Haque disse di attenderlo e di aspettarlo che avrebbe parlato con lui
al ritorno dalla scuola.
Ben presto Haque Hamdadul tornò dalla scuola e chiese a Sikder
Salim cosa volesse.
Questi disse ad Haque che aveva fissato un appuntamento a Spinea al
Parco Nuove Gemme con Uddin Gias, fratello di Akter Yesmin, per chiarire
i fatti denunciati dalla medesima per le violenze sessuali subite da
parte di Sikder Salim.
Haque accettò l'invito di Sikder Salim anche perché questi
aveva assicurato la presenza di Uddin Gias e quindi il problema si sarebbe
potuto chiarire secondo le consuetudini del Bangladesh dove gli episodi
di violenza, costituendo vergogna per tutta la famiglia, vengono risolti
in segreto tra le parti.
I tre partirono quindi da Mestre e si recarono al Parco nuove Gemme
di Spinea, luogo ove usualmente si ritrova la comunità del Bangladesh.
Akter Yesmin e suo marito erano sicuri che, come garantito dal Sikder
Salim, sul posto avrebbero trovato Uddin Gias per chiarire gli incresciosi
fatti di cui era stata vittima .
Ma giunti sul posto Uddin Gias non c'era e Sikder Salim fece finta di
chiamarlo al Telefono cellulare riconfermando ad Haque ed ad Akter che
il fratello di questa stava arrivando.
Invece il fratello di Akter non arrivò mai!
E' iniziata quindi una discussione animata tra Haque Amdadul e Sikder
Salim che quindi si è trasformata in un corpo a corpo.
Inutili sono state le grida di Akter Yesmin nei confronti di Sikder
Salim di lasciare stare suo marito.
Per tutto riscontro Sikder Salim ha minacciato la ricorrente "Se
non vai via uccido te ed i tuoi figli e ti rovino la faccia con l'acido."
Akter fece allora per telefonare e chiedere aiuto, ma Sikder Salim la
minacciò ancora e le disse "Butta via il telefonino e non
dire niente a nessuno e non chiamare la polizia altrimenti ti uccido."
Akter Yesmin gettò il telefonino e corse via che i due uomini
stavano ancora lottando e rotolandosi per terra.
Sikder Salim più robusto di Haque e con anni di preparazione
militare come soldato mercenario ha avuto la meglio ed il marito di
Akter è stato ucciso a seguito di annegamento dato che rotolandosi
nella lotta era finito con la testa nel canale.
Akter Yesmin è fuggita via spaventata per quanto era avvenuto
e per le minacce di Sikder.
Dopo il ritrovamento del corpo del marito non disse nulla ai carabinieri
temendo sia per le minacce di morte di Sikder Salim, sia perché
era abituata che in Bangladesh la polizia è corrotta ed una donna
non può rivolgersi direttamente alla polizia, ma deve farlo sempre
attraverso un uomo.
A conferma di ciò il fatto che la denuncia per le violenze sessuali
subite ad opera di Sikder Salim sono state denunciate solo dopo l'intervento
dello scrivente difensore.
ERRORI INESCUSABILI DELL'INTERPRETE
Al fine di rendersi conto della gravità dei fatti e della violazione
dei diritti di difesa per porre in evidenza l'inaccettabilità
della traduzione svolta dall'interprete si riporta come indicazione
pregnante la frase iniziale dell'interrogatorio dell'imputata da parte
GIP in sede di convalida udienza dell'8 giugno 2004 .
Il GIP dice:
" Le ricordi che la Yesmin è accusata di avere concorso
nell'omicidio del marito, e avere concorso insieme a Sikder Salim; in
pratica si dice, dice il Pubblico Ministero che si sarebbero messi d'accordo,
lei con Sikder Salim, per, praticamene attirare il marito di lei presso
il Parco delle Nuove Gemme di Spinea e il Sikder Salim avrebbe ucciso
l'Haque Amdadul che è stato trovato il giorno 3 Giugno alle ore
12.30 cadavere in un rivoletto del parco, gli dica intanto questo ."
Una risposta affermativa a questa domanda costituirebbe confessione
di concorso nell'omicidio del marito.
Ma l'interprete in lingua "Bangla" non traduce quello che
ha detto il Pubblico Ministero, ma questa frase:
"Loro stanno dicendo quello che c'è scritto, quello che
hai dichiarato in precedenza. Che tu con Selim, insieme, siete andati
in parco, dopo che avete portato in parco, avete parlato, e Selim ha
ucciso tuo marito. Questo è giusto?
A questa domanda Yesmin risponde " Uhm, uhm, questo avevo detto".
A questa frase alla fine è il sedicente interprete che risponde
"si" per conto dell'imputata che non ha mai detto "si".
Ma dalla frase tradotta dall'interprete non risulta nessun accordo tra
Akter Yesmin e Sikder Salim né di attirare il marito al parco
Nuove Gemme e tanto meno un accordo per ucciderlo!
Entrambi gli interrogatori davanti al P.M. ed al GIP sono stati condotti
con lo stesso grado inaccettabile di traduzione con la conseguenza che
né l'imputata né il difensore sono stati in grado di capire
il vero senso delle domande e le risposte dell'imputa quindi non erano
consone alle reali domande fatte dal P.M. e dal G.I.P.
Agli occhi degli inquirenti è emersa una cognizione dei fatti
diversa da quanto effettivamente detto e di quanto avvenuto-
Alla luce della traduzione corretta degli interrogatori si è
riscontrato che l'accusa a carico dell'imputata derivava da atti nulli
ex art. 109 c.p.p. , mentre il coimputato, a tutt'oggi, non è
stato rinviato a giudizio per i reati di violenza aggravata con armi
e violenza sessuale nonostante tali atti siano stati assunti, per quanto
attiene parte denunciante, con le garanzie di legge.
L'accusa nei confronti del sig. Sikder Salim, che alla luce del processo
risulta essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio, tant' è
che lo stesso è stato condannato a 22 anni di reclusione , si
è basata sulla determinante testimonianza di Akter Yesmin presente
all'omicidio.
L'imputata è stata però creduta quanto ha accusato l'omicida,
ma non è stata creduta quando proclamava la sua innocenza e faceva
presente che tutto era nato dal fatto di essere violentata..
Ciò perché gli inquirenti, sulla base delle errate traduzioni
dell'interprete avevano ritenuto Akter Yesmin amante dell'omicida e
quindi correa.
Ove la donna fosse stata correa la stessa si sarebbe limitata a dire
che nulla sapeva e nulla sarebbe successo dato che non vi erano prove
a carico della stessa e nessun altro ha assistito all'omicidio.
Il quadro accusatorio così come instaurato sulla base di un'istruttoria
svolta con interpreti incapaci sia in sede di interrogatorio degli imputati
che in sede di SIT, dato che anche gli informatori, futuri testimoni,
erano quasi tutti del Bangladesh , è stato determinato da un
contesto deformato formatosi su un'eclatante e permanente violazione
dei diritti dell'uomo..
Ma la richiesta di annullamento di tutti gli atti istruttori antecedenti
all'intervento del difensore ove vi era l'assistenza reale di un interprete
è stata disattesa sia dal GUP che dalla Corte di Cassazione.
Ciò, nonostante risultasse evidente dagli atti prodotti in udienza
preliminare e da quelli dimessi in allegato alla memoria ex art. 121
depositata nella stessa sede in data 30 maggio 2005 , che l'imputata
non era stata assistita da nessun vero interprete e quindi ne derivava
la nullità degli atti a sensi dell'art. 109 c.p.p. ed art. 14
L. 25.10.1977 N. 881.
Se è pur vero che l'immanenza di atti nulli ha evitato che il
vero assassino fuggisse dall'Italia, è altrettanto vero che il
decreto di rinvio a giudizio ed i provvedimenti collegati restano viziati
da violazioni di legge ed hanno privato ingiustamente l'imputata di
un ulteriore anno di libertà.
Le traduzioni effettuate da interpreti nominati d'ufficio in violazione
di diritti hanno determinato nullità ex artt. 109 e 143 c.p.p.
art. 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di
New York L. 881/1977 ed art. 6 Convenzione internazionale per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo L. 848/1955.
In particolare l'eccepita nullità riguarda:
1) interrogatorio degli imputati effettuato il 7 giugno 2004;
2) udienza di convalida nei confronti dei medesimi, effettuata l'8 giugno
2004;
3) verbali di sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti
e da Akter e Sikder.
In sede di udienza preliminare il Pubblico Ministero ha affermato che
l'eccezione, proposta dalla difesa, relativa alle traduzioni espletate
dagli interpreti nominati d'ufficio, era "assolutamente infondata
soprattutto perché, appunto, chiama in causa tutti gli atti di
indagine e dunque è in se stessa talmente generica ed abnorme
da non consentire neanche il vaglio del Giudice sulla sua fondatezza,
(omissis) l'imputata ha sempre avuto interprete a fianco e quindi è
sempre stato garantito l'intervento e l'assistenza, quindi, di tutti
gli atti che richiedevano ovviamente la presenza e dell'imputato e del
difensore e dell' interprete."
Tale affermazioni del P.M. erano assolutamente infondate, e quanto meno
il GUP dovuta disporre C.T.U per confrontare le traduzioni corrette
prodotte dalla difesa e quelle errate sulla base delle quali era fondata
l'accusa..
Il lavoro di comparazione è stato di un lavoro lungo in quanto
l'interprete ha dovuto fare molta attenzione dovendo poi confrontare
quanto in registrazione con i testi precedentemente tradotti.
A ciò si aggiunga che anche le SIT rese dai cittadini stranieri
è stata assunta senza la garanzia di un reale interprete e delle
volte assunte anche senza la presenza di nessun interprete
A ciò aggiungasi che le SIT sono state assunte senza nessuna
registrazione fonica per cui la ricostruzione è stata di fatto
impossibile
Per quanto dianzi evidenziato e risultante dalle traduzioni correte
dimesse in udienza preliminare, è risultato privo di fondamento
quanto sostenuto dal P.M. in riferimento alla genericità e abnormità
dell'eccezione, ciò anche in considerazione che la fondatezza
della eccezione sollevata poteva essere verificata oggettivamente attraverso
la lettura della C.T.P. o mediante C.T.U . stante l'essenzialità
di accertare se fosse stato o meno garantito quanto statuito dall'art.
143 c.p.p. e dalle convenzioni internazionali.
Al fine di evidenziare la totale divergenza tra quanto tradotto e quanto
effettivamente dichiarato dall'imputata, nelle traduzioni effettuate
dall'interprete della difesa nei documenti prodotti in sede di udienza
preliminare è emerso come il supporto accusatorio sostenuto dal
P.M. cui consegue la privazione della libertà della ricorrente,
diverga in modo lapalissiano ed inconfutabile dalla realtà oggettiva.
Realtà confermata dalle prove assunte a dibattimento, ma che
hanno comportato un anno di ulteriore ingiusta carcerazione dell'imputata.
La realtà dei fatti è emersa solo dal settembre 2004 quando
l'odierna imputata ha potuto avere al proprio fianco l'interprete di
fiducia e solo dopo tale data sono stati garantiti i diritti della difesa,
mentre per il periodo pregresso tale diritto è stato totalmente
violato.
Di riscontro per il rinvio a giudizio di Akter Yesmin si è tenuto
conto solo degli interrogatori resi nel primo periodo quando gli interpreti
utilizzati dall'A.G. erano assolutamente incapaci.
In detto primo periodo non è avvenuta nemmeno la traduzione letterale
del testo con la conseguenza che sono state travisate domande e risposte
anche se il costrutto sintattico tra la lingua bangla e quella italiana
è completamente diverso per cui la traduzione anche letterale
non avrebbe reso correttamente quanto detto da una parte e dall'altra
Si rileva inoltre che per mantenere l'accusa, utilizzando gli atti di
cui si è eccepita la nullità in sede di udienza preliminare,
ma anche nelle numerose inutili istanze di modifica delle misure cautelari,
ha sostenuto che l'imputata avrebbe di seguito modificato la sua versione
dei fatti rispetto a quelli riferiti negli interrogatori effettuati
dal P.M. e dal GIP in sede di convalida dell'arresto per scelta tattica
del nuovo difensore..
Di riscontro si deve rilevare come invece sia stata perpetrata una eclatante
e permanente violazione del diritto di difesa a causa dell'assoluta
incapacità dell'interprete a svolgere il delicato compito affidatogli
tanto che alcune frasi di enunciazione ultrasintetica ed errata dei
fatti sono state considerate confessione di responsabilità penale.
Un altro aspetto da evidenziare che la violazione del diritto di difesa
si è verificato anche se sono stati nominati vari interpreti,
che pur hanno dimostrato la stessa assoluta incapacità come emerso
dalle traduzioni comparate depositate in udienza preliminare.
Anche la nomina di più interpreti incapaci di svolgere la funzione
loro affidata non sana l'avvenuta insanabile violazione del diritto
di difesa del singolo atto processuale atteso che si tratta di atti
irrepetibili e l'incapacità di detti interpreti è stata
successivamente accertata in Corte d'Assise ove si è dovuto ricorrere
ad un missionario che era stato 25 anni i Bangladesh per poter portare
avanti il processo.
A causa delle errate traduzioni dell'interprete con conseguente violazione
delle convenzioni internazionali in materia ne derivano nullità
insanabili ex art. 109 c.p.p. , ma nulla è stato consentito di
fare la difesa sino a quando non ha potuto conoscere tali abnormità
di quanto accaduto dopo la consegna dei nastri magnetici delle registrazione
degli interrogatori..
Va rilevato che le disposizioni di cui all'art. 143 c.p.p. si integrano
con le convenzioni internazionali, ma sono norme distinte e quindi la
mancata applicazione delle norme internazionali recepite con legge nell'ordinamento
italiano costituiscono violazione autonoma di legge cui consegue la
fondatezza dell' eccepita nullità.
Nella fattispecie la violazione del diritto di difesa è avvenuta
sin dalle fasi prodromiche al processo ove, notoriamente, vengono raccolte
le prove del reato, vengono letti, elencati e delineati i diritti e
le facoltà dell'indagato facendo particolar attenzione, che il
medesimo, ne abbia avuta effettiva comprensione.
Il diritto dovere che vi sia un interprete, realmente tale, deve essere
garantita anche quando si interroga uno straniero al fine di garantire
l'imputato che le prove (S.I.T. o testimonianze) vengano assunte con
traduzione corretta.
Non si può confondere la conoscenza di alcuni termini comuni
per saluto, acquisti e lavoro con la capacità di comprendere
domande che per gli appartenenti al Bangladesh hanno significato diverso,
per diversità di cultura, rispetto al significato dato da noi
cittadini italiani.
È solamente a seguito dell'ausilio dell'interprete dott.ssa Bhaumik
Lopamudra che la difesa dell'imputata riusciva a tradurre il verbale
dell'udienza dell'8 giugno 2004, ma visto quanto risultante dagli atti
di cui si è invano prodotta la traduzione vi era la necessità
di disporre C.T.U. al fine di verificare i gravi e determinanti errori
di traduzione.
Ma nell'ottica del P.M. e del GUP vi era evidentemente la priorità
di evitare il rischio di scadenza dei termini di carcerazione preventiva
e quindi si è preferito tenere in carcere una persona innocente
piuttosto che accertare la realtà dei fatti al fine di poter
disporre il Giudizio o l'archiviazione o il proscioglimento ex art.
425 c.p.p. .
Il fatto che la prova si formi in dibattimento non giustifica il rinvio
a giudizio sulla base di indagini preliminari effettuate in violazione
dei diritti dell'uomo ed ancor meno l'utilizzo del rinvio a giudizio
quale strumento illegittimo per la proroga dei termini di carcerazione
preventiva .
Con ciò si è utilizzato un atto abnorme per privare della
libertà una persona in violazione di norme nazionali, del codice
di rito e di convenzioni internazionali..
L'esistenza formale di un interprete incapace equivale ad assenza dell'interprete
e le conseguenti nullità determinatesi sono insanabili ex art.
109 N. 3 c.p.p. atteso che la corretta applicazione dell'art. 143 c.p.p.
impone che vi sia un interprete vero e non un sedicente interprete.
A causa di tale intervento negativo di detto ausiliario incapace si
sono determinate gravissime violazioni perpetrate ai danni dell'imputata
con particolare riferimento ai DIRITTI UMANI: art. 5 n. 2 e art. 6 n.
3, lett. a), e), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU
o C.E.D.U.). ed all'art. 14 lettere "F" e "G" del
"Patto internazionale relativo ai diritti civili e politi di New
York L. 25.10.1977 N. 861.
Tali norme vanno richiamate in combinato disposto con gli articoli della
Costituzione italiana, art. 10 comma 1 - 2 e, ancor più all'art.
24 comma 2, il quale sancisce l'importanza della difesa quale "diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" cui consegue
nullità per il combinato disposto dall'art. 109 c.p.p. e 143
c.p.p. .
Ma la violazione di dette norme costituisce altresì violazione
dell'art. 111 della Costituzione Italiana in materia di giusto processo
in uno con la violazione dell'art. 5 della Convezione di salvaguardia
de diritti dell'uomo atteso che permane la privazione della libertà
a seguito di eclatanti violazioni di legge e non vi può essere
giusto processo se sono state violate norme di rito .
Ne deriva che risultando nella fattispecie violate specificatamente
le norme internazionali succitate sussiste la nullità degli atti
accusatori a carico dell'imputata e quindi la stessa è stata
illegittimamente rinviata a giudizio ed altrettanto illegittimamente
si è protratta la privazione della libertà.
Atti che essendo stati ritenuti validi ed usati come strumento di privazione
della libertà dovevano essere valutati dalla Cassazione costituendo
nella fattispecie il rinvio a giudizio un atto abnorme ed uno strumento
anomalo di privazione della libertà dell'imputata.
Tali violazioni comportano infatti situazioni di nullità ex art.
109 c.p.p. delle indagini svolte dal P.M. ed in ogni caso determinano
l'inutilizzabilità di detti verbali determinando conseguentemente
l'insostenibilità dell'accusa cui consegue la mancanza di atti
legittimamente assunti che potessero giustificare il rinvio a giudizio
cui è conseguita la negazione della libertà. Infatti non
vi erano oggettivamente elementi legittimi, anche se considerati legittimi
dal P.M. e dal GUP, da giustificare il rinvio a giudizio.
Com'è noto, uno dei problemi più rilevanti relativi al
nuovo fenomeno della immigrazione straniera è costituito dal
riconoscimento agli imputati stranieri dei diritti sanciti dalla Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà
fondamentali e più in generale dall'Ordinamento Giudiziario con
particolare riguardo all'art. 143 del Codice di Procedura penale che
disciplina la traduzione degli atti in relazione all'art. 109 (lingua
degli atti) ed art. 169(notifica degli atti all'imputato straniero).
L'art. 143, 2 comma CPP impone, infatti, al Giudice procedente la nomina
di un interprete e la traduzione degli atti nella lingua dell'imputato
straniero al fine di far comprendere l'accusa contro di lui formulata
e di seguire il compimento degli atti cui partecipa, mentre l'art. 109,
2° comma c.p.p. prescrive la traduzione degli atti del procedimento
a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.
La lettera G) dell'art. 14 della convenzione di New York statuisce che
all'imputato deve essere garantito di " non essere costretto a
deporre contro se stesso ed a confessarsi colpevole."
Nella fattispecie tale norma è stata evidentemente violata atteso
che l'interprete ha tradotto in modo palesemente errata ed indotto l'imputata
in errore sostanziale traducendole la frase di rito che "quanto
da lei detto poteva essere utilizzato contro di lei" con la traduzione
in lingua Bangla che ciò avrebbe detto sarebbe stato utilizzato
a suo favore e quindi il contrario di quanto stabilito dalla norma andando
comunque ad incidere, al di là dell'innocenza sussistente nella
fattispecie, nelle scelte difensive dell'imputato ! .
La traduzione data dall'incapace interprete in sede di convalida ha
fatto emergere una ipotesi di premeditazione e di concorso in omicidio
.da parte di Akter Yesmin che invece non vi è mai stata e di
cui lei era vittima.
Infatti Akter Yesmin era ed è risultata essere vittima non correa
ed invece con tali presupposti è continuato per un ulteriore
anno il regime di privazione della libertà in violazione delle
convenzioni internazionali dei diritti dell'uomo.
La questione di nullità sollevata non poteva essere tacitata
dal GUP con la mera affermazione che essendo stato nominato un interprete
il diritto della difesa era stato formalmente salvaguardato e quindi
gli atti erano utilizzabili.
Nella fattispecie di fatto l'interprete non c'era anche se risulta nei
verbali essere presente una persona nominata dall'A,G, che assume di
avere la capacità di interprete.
Ma dalla documentazione che si è prodotta in udienza preliminare
è risultato che chi svolgeva apparentemente le funzioni di interprete
era assolutamente incapace di svolgere tale ruolo e ciò ha determinato
errori ed omissioni sostanziali talché la domanda del P.M. modificata
in lingua "Bangla" ha fatto apparire l'esistenza di una confessione
da parte dell'imputata che invece non vi è mai stata.
In sostanza si è determinato un totale travisamento dei fatti
tale da rendere nulla ed anzi negativa la presenza della persona chiamata
a svolgere la funzione essenziale di interprete, compito di cui non
è all'altezza e che per giustificare la sua presenza è
giunta a suggerire all'indagata le risposte da dare !
L'inosservanza delle disposizioni derivanti dalle convenzioni internazionali
sulla presenza dell'interprete e sul fatto che l'indagato non può
" essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi
colpevole" è stabilita a pena di nullità assoluta
per violazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito atteso
che concerne l'assistenza dell'imputato incapace di comprendere la lingua
e le accuse formulate nei suoi confronti.
Nulla rileva che detta costrizione a deporre contro se stesso ed /od
a confessarsi colpevole sia stata determinata dall'incapacità
dell'interprete, la violazione insanabile del diritto di difesa è
stata perpetrata.
L'art. 109, 2 comma c.p.p.., inoltre, fa espresso rinvio alle norme
previste da leggi speciali e dalle Convenzioni Internazionali con la
conseguenza che trova applicazione nel caso di specie l'art. 6 lett.
A) ed E) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
recepita dall'Ordinamento dello Stato con la Legge 4/8/1955 n. 848.
Infine l'art. 169, terzo comma, c.p.p. impone la notifica degli atti
nella lingua dello straniero
La violazione dell'art. 143 in relazione all'art. 109 CPP comporta la
nullità assoluta degli atti compiuti ovvero indirizzati all'imputato
alloglotta laddove gli stessi non risultino tradotti correttamente nella
madrelingua dello stesso al fine di consentire all'imputato sia di comprendere
esattamente ciò di cui è accusato, sia per poter deporre
coerentemente a suo favore e non a sua imputazione!.
Nella fattispecie la situazione è ancora peggiore dato che chi
fa da interprete nella sua traduzione fa apparentemente confessare responsabilità
di concorso che non esistono, ma che al P.M. ed ai GIP che hanno convalidato
il fermo e respinto le successive istanze di modifica della custodia
cautelare tali confessioni sono di riscontro risultate come vere.
Sul punto la Corte di Cassazione ha già sancito che "in
materia di diritto di difesa, l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p.
deve essere conforme ai principi costituzionali (art. 24 Cost.) ed alle
Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, impone che si proceda
all'immediata nomina dell'interprete o dei traduttore allorché
si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana
da parte dell'imputato tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo
stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata
dall'Autorità procedente.
Nell'interpretazione della Corte di Cassazione, il principio trova applicazione
anche in fase d'indagini preliminari sia per l'effetto dell'estensione
all'indagato di tutte le garanzie assicurate all'imputato (art. 61 c.p.p.)
sia per effetto del riferimento esplicito contenuto nello stesso art.
143 c.p.p. alla nomina dell'interprete in relazione alle attività
processuali del Giudice così come alle attività del P.M.
o dell'ufficiale di P.G., come peraltro statuito dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 10 del 12 /1 / 1993 "
In ossequio a tale impostazione, e stato sancito in diritto e dottrina
che "lo straniero ha il diritto di farsi assistere gratuitamente
da un interprete al fine di comprendere l'esatto significato dell'accusa
formulata nei suoi confronti e di conoscere le facoltà che l'ordinamento
processuale gli riconosce per contrastare l'accusa stessa.
Nella fattispecie ciò non è accaduto e si pone per altro
la necessità di definire in diritto se l'interprete sia a favore
dell'A.G. o dell'imputato dato che essendo nominato dall'A.G. l''interprete
comunemente a favore di chi la nominato, mentre l'interprete di parte
in questo processo è stato considerato un terzo incomodo e gli
oneri non sono stati riconosciti tra quelli liquidabili in sede di gratuito
patrocinio!
Ne consegue che "la violazione dell'art. 143, c.p.p., risolvendosi
in una menomazione del diritto di difesa,costituisce motivo di nullità
generale prevista dall'art. 178, lett. e) c.p.p. degli atti compiuti
per violazione delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato".
Per altro il GIP presso il Tribunale di Venezia( altro Magistrato),
interessato con procedimento parallelo relativo alla liquidazione delle
competenze dell'interprete nominato dal difensore, ha ritenuto la norma
incostituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione e rimessi
gli atti alla Corte Costituzionale.
La presenza effettiva di un interprete capace, secondo giurisprudenza
e dottrina è necessaria secondo quanto statuito dall'art. 143
c.p.p. ogni qualvolta l'imputato abbia bisogno della traduzione nella
lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati
sia scritti che orali.
Ciò deve applicarsi anche per l'interrogatorio dei testi sia
in giudizio che in SIT, indipendentemente dal fatto che gli atti siano
rivolti a favore o contro l'imputato, fatti, domande e risposte debbono
essere conosciuti dall'alloglotta al fine di evitare il travisamento
dei fatti.
Nella fattispecie sono state sentite persone del Bangladesh che conoscono
l'italiano solo a livello iniziatico senza la presenza di interprete
o con interprete inidoneo con la conseguenza che i fatti sono stati
totalmente travisati.
Ne consegue l'evidente nullità assoluta, insanabile degli atti
istruttori rilevabile in ogni stato e grado del procedimento degli atti
compiuti in violazione della disposizione delle convenzioni internazionali.
Tale interpretazione risulta evidente dalla lettura dell'art. 169 c.p.p.
e dall'art. 63 Disp. Att. C.p.p. che concernono le formalità
per la notificazione degli atti ad imputato straniero (comma tre), atteso
che "l'art. 143 c.p.p. estende all'imputato straniero, che abbia
bisogno della traduzione nella lingua a lui nota degli atti scritti
del processo le garanzie previste dall'art. 109 comma 2 c.p.p. per l'imputato
italiano appartenente ad una minoranza linguistica" Per altro dottrina
e giurisprudenza hanno confermato la "inutilizzabilità delle
dichiarazioni accusatorie non tradotte contenute nel verbale di denuncia
prestata dal cittadino straniero.
Non può negarsi che il diritto sancito dall'art. 143 c.p.p. rientri
nell'ambito delle garanzie inviolabili della difesa individuando nella
norma una clausola generale in quanto lo straniero non a conoscenza
della nostra lingua deve partecipare al processo senza subire ingiuste
limitazioni connesse alla sua posizione linguistica e quindi non subire
passivamente il processo a suo carico e di potersi invece rendere pienamente
conto degli addebiti mossi.
La mancanza di un espresso obbligo di traduzione nella lingua nota all'imputato
straniero sia dei singoli atti processuali non può impedire la
piena espansione della garanzia assicurata dall'art. 143 c.p.p., comma
uno, in conformità a diritti dell'imputato riconosciuti dalle
Convenzioni Internazionali ratificate dall'Italia e quindi costituenti
norme applicative dall'art. 24 della Costituzione".
D'altra parte l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, facendo esclusivo riferimento alla figura dell'arrestato,prevede
che questi abbia diritto ad essere informato nella lingua da lui conosciuta
delle ragioni dell'arresto mentre l'art .3, lett. a) della stessa Convenzione
attribuisce all'imputato straniero il diritto ad essere edotto nella
madrelingua circa la natura e la causa dell'accusa.
Nella fattispecie l'interprete trasforma i fatti da incontro casuale
per chiarire le posizioni dell'imputata in confessione di concorso ed
il diritto a tacere ed a non confessarsi colpevole con il fatto che
ogni cosa sarà detta dall'indagata sarà utilizzata a suo
favore, trasforma la faida esistente tra le due famiglie in relazione
amicale!
Gli errore di traduzione sono essenziali al fine di determinare nell'imputato
come deve comportarsi al fine di tutelarsi e di avere giustizia onde
evitare, come nella fattispecie, illegittime violazioni del diritto
inviolabile alla libertà personale.
Nella fattispecie ciò è avvenuto in evidente violazione
dell'art. 14, n. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici
adottato dall'ONU il 16/12/1966 e ratificato dall' Italia con la L.
25/10/1977 n. 881.
Una corretta interpretazione ed interpolazione della giurisprudenza
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione,una corretta
applicazione dell'art. 143 c.p.p. impone l'adozione delle salvaguardie
ivi previste per assicurare in concreto l'esercizio del diritto di difesa
dell'indagato/imputo straniero non già per eccesso di formalismo,
ma in conformità ai principi anche di valenza internazionale
cui l'Ordinamento deve uniformarsi.
Tale di diritto di difesa deve essere reale e non apparente com'è
avvenuto nella fattispecie.
Va ricordato che la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è
giunta a pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti del nostro Paese
a causa del mancato rispetto delle norme che tutelano il diritto di
ogni persona sottoposta a procedimento giudiziale alla comprensione
linguistica stabilendo che la mancata traduzione degli atti contribuisce
a vanificare ogni possibilità di consapevole partecipazione al
procedimento dell'imputato al fine di difendersi e di contrastare efficacemente
le tesi accusatorie.
Le conclusioni cui è giunto il P.M. nella richiesta di rinvio
a giudizio, e dal GUP nel pronunciare il relativo decreto sono state
sostenute dall'errata affermazione che l'imputata avrebbe modificato
il suo schema difensivo.
Ciò nasce dal fatto che le traduzione dall'Italiano ed in Italiano
sono errate e sono attribuite all'imputata affermazioni e confessioni
che non ha mai fatto, mentre quando la stessa è stata effettivamente
assistita con l'ausilio di un vero interprete è accusata di cambiare
versione dei fatti!
L'art. 143 c.p.p. ,nella interpretazione fornita dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, svolge quindi la funzione di raccordo con
il dettato delle Convenzioni internazionali dandone pratica attuazione
con la conseguenza che l'assistenza dell'interprete (vero e non presunto
come nella fattispecie) deve riguardare non solo gli atti orali, ma
anche quelli scritti,onde rendere l'imputato edotto degli addebiti formulati
nei suoi confronti e quindi della contestazione dell'accusa nonché
dei vari atti che gli siano notificati nel corso del giudizio.
Tale diritto all'assistenza dell'interprete norma dell'art. 143, c.p.p.
si estende alla fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 61,1
comma c.p.p. e non poteva l'imputata essere privata della libertà
e rinviata a Giudizio sulla base di atti nulli perché formati
in violazione di norme imperative di legge..
La violazione di tali norme comporta la nullità assoluta anche
ai sensi dell'art. 178, lett. c, c.p.p. traducendosi in un'inosservanza
delle disposizioni concernenti l'assistenza all'indagata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è quindi adeguata
all'insegnamento costituzionale estendendo l'obbligo di traduzione anche
agli atti notificati all'imputato straniero ai sensi dell'art. 169,comma
3 c.p.p., che va interpretato in conseguenza ed anche in relazione all'art.
63, norme att. c.p.p..come obbligo di notifica dell'atto nella "lingua
ufficiale dello Stato in cui l'imputato risulta essere nato".
Si ritiene meriti attenta considerazione l'art. 23 della L. 8/5/1995
n. 332 che ha introdotto l'art. 92, comma 1-bis,delle norme d'attuazione
del CPP in base al quale il Direttore del Carcere deve accertare, anche
con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia una precisa
conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia garantendo in
tal modo il rispetto dell'art. 5, comma 2 della Convenzione Europea
dei diritti dell'uomo.
Dottrina e Giurisprudenza hanno quindi concordemente definito che la
violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 ed art. 6, lett.
a) ed e) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Ratificata con L. 4/8/1955 n. 848,la violazione dell'art. 14 n. 3 lett.
a) ed f) del Patto Internazionale dir. civ. pol. ed infine la violazione
dell'ari 10,comma 2 e 24,comma 2 Cost. determina la conseguente nullità
del procedimento.
La norma dell'art. 5 della Convenzione,cui fa implicito riferimento
l'art. 109 CPP,prescrive infatti che "ogni persona arrestata deve
essere informata nel più breve tempo ed in una lingua a lei comprensibile,
dei motivi dell'arresto e degli addebiti contestati".
Il successivo art. 6, lett. a) prescrive il diritto dell'accusato "ad
essere informato nel più breve tempo ed in una lingua che comprendere
ed in maniera dettagliata del contenuto dell'accusa elevata contro di
lui",mentre la stessa norma, lett. e) stabilisce il diritto dell'accusato
"di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende
o non parla la lingua usata in udienza".
Si badi bene è l'accusato che ha diritto di farsi assistere da
un interprete e quindi l'interprete dovrebbe essere di fiducia più
dell'accusato che dall'A.G. . La norma infatti non riconosce all' A.G.
il diritto a nominarsi un'interprete, ma all'indagato.
Nella fattispecie l'imputata non è stata informata esattamente
della sua posizione al momento dell'arresto, né di quali erano
i suoi diritti di difesa non ultimo quello di non rispondere e che quello
che essa avrebbe detto sarebbe potuto essere usato contro di lei e non
in suo favore come erroneamente tradotto dall'interprete.
L'art. 10, comma due della Costituzione stabilisce sul punto che "la
condizione giuridica dello straniero e regolata dalla Legge conformità
delle norme e dei trattati internazionali". Ne consegue che la
loro violazione costituisce autonoma ed insanabile illegittimità
cui consegue la nullità degli atti compiuti.
L'art. 143 c.p.p. che ha introdotto nella legislazione processualistica
penale la "traduzione degli atti" rappresenta per il Legislatore
lo strumento finalizzato a superare uno stato di incomunicabilità
linguistica processuale comprensivo sia della interpretazione orale
sia della traduzione scritta dei documenti processuali concernenti l'accusa
rivolta all'imputato straniero.
Non vi è più margine,quindi,per un'interpretazione difforme
ovvero riduttiva della normativa vigente da parte dei Giudici italiani
investiti del problema nel rispetto dei diritti dell'imputato straniero
sancito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e dai Trattati internazionali sottoscritti e recepiti dall'Ordinamento
italiano.
Nella fattispecie il diritto di difesa dall'imputata è stato
violato sin dal momento del suo arresto atteso che la stessa non è
stata esattamente informata sul procedimento a suo carico e non è
stata posta nelle condizioni di difendersi atteso che sia in sede di
interrogatorio del P.M. che di convalida dell'arresto non era assistita
da un interprete vero tale da porla nelle condizioni di conoscere e
di far conoscere quale fosse la sua esatta posizione giuridica..
In termini oggettivi è evidente l'illegittimità dell'ordinanza
del GUP con la quale è stata respinta l'eccezione sollevata in
sede di udienza preliminare di violazione del diritto di difesa per
la mancata assistenza di un interprete. Altresì evidente risulta
la nullità degli atti assunti in violazione del diritto di difesa
ed in particolare del verbale di interrogatorio del P.M. e di quello
dell'udienza di convalida dell'arresto.
Come conseguenza di ciò una valutazione oggettiva dei fatti e
degli atti porta alla logica conseguenza che il decreto che dispone
il giudizio è atto abnorme essendo lo stesso fondato su atti
nulli.
Ma la nullità non è stata dichiarata nella logica processuale
permanente di salvare il processo ed evitare la fuga degli imputati.
Ma questa non è Giustizia!
Ma il G.U.P. è andato oltre a questo concetto di giustizia e
nel decreto che dispone il giudizio ha giustificato il rigetto dell'eccezione
di nullità degli atti suindicati con la seguente motivazione:
"le eccezioni di cui alla memoria testè ammessa sembrando
dirigersi verso il merito, appaiono pretestuose ed inconferenti attenendo
peraltro alla preparazione culturale dell'interprete designato dall'
A.G. procedente il cui scrupolo in proposito risulta per tabulas dalla
lettura del verbale reso in sede di convalida; d'altra parte rileva
che proprio la denuncia querela successivamente depositata dal difensore
della AKTER YESMIN attesta della piena comprensione del significato
dell'accusa nonché dei significati anche difensivi imminenti
all'atto medesimo, che ha dato avvio a diverso procedimento e che, introdotto
in questo procedimento, presenta una struttura solo logicamente organizzata
idonea ad indurre il giudicante a indicare al P. M: gli estremi del
reato di calunnia."
Ma la realtà ormai storica ha dimostrato ch il GUP ha errato
doveva invece fidarsi delle eccezioni sollevate dalla difesa e delle
tradizioni prodotte dalla difesa con l'ausilio dell'interprete nominato
dall'avvocato difensore.
Infatti avanti alla Corte d'Assise è emerso in modo eclatante
che la preparazione culturale dell'interprete era di tale basso livello
da avere bisogno di un interprete, Altro che calunnia le affermazioni
della difesa sono risultate vere.
Resta il problema irrisolto che il processo formalmente di parti di
fatto, nella maggior parti dei casi non è così, e quanto
sostenuto dal P.M. è normalmente ritenuto più affidabile
di quanto, come nella fattispecie, anche documentato, viene prodotto
dall'avvocato difensore.
ABNORME!!!
Non solo l'A.G. non si avvale degli unici atti di interrogatorio assunti
con le garanzie di cui all'art. 143 c.p.p. e delle convenzioni internazionali,
ma poiché quanto emerge in questa sede è in contrasto
con gli atti assunti illegittimamente acquisiti e contenenti confessioni,
mai effettuate dall'imputata, risultanti solo dagli errori ingiustificati
del falso interprete si da indicazione al P.M. di procedere per calunnia
nei confronti dell'imputata!!!!!
Detta motivazione è manifestamente illogica atteso che, nel mentre
si vuol far permanere la validità degli atti illegittimamente
assunti in assenza di un vero interprete, si pone nel nulla l'attività
di indagine svolta dopo l'intervento dello scrivente difensore con l'effettiva
assistenza di un interprete e si utilizzano al fine di giustificare
il rinvio a giudizio ed il rigetto della richiesta di modifica delle
condizioni cautelari solo gli atti nulli. Con ciò mantenendo
quindi la privazione della libertà dell'imputata, gli interrogatori
assunti in violazione del diritto di difesa.
Si badi bene che il motivo della lite tra la vittima e l'assassino sono
state proprio le violenze carnali subite dal Akter Yesmin e quindi è
il massimo della ingiustizia indicare al P.M. di perseguire l'imputata
per il reato di calunnia per salvare gli atti assunti in violazione
del diritto di difesa ed invece considerare negativi gli atti derivanti
da una corretta difesa dell'imputata con la reale assistenza prevista
dall'art. 143 c.p.p. e dalle convenzioni internazionali.
La manifesta illogicità è comprovata dal fatto che in
sede di udienza preliminare è stata depositata perizia medico
legale del dott. Riolo che conferma il fatto che Akter Yesmin è
stata violentata da Sikder Salim, ma anche qui sono atti provenienti
dalla difesa e non dal P.M. !
Nella fattispecie si sono disconosciuti gli atti regolarmente assunti,
privando della libertà la ricorrente, per mantenere l'accusa
in forza di atti assunti in violazione dei diritti dell'uomo cui consegue
la nullità per violazione del diritto della difesa.
Ora Akter Yesmin è libera perché assolta, ma la persecuzione
nei suoi confronti continua atteso che la Corte d'Assise nel pronunciare
sentenza di assoluzione ha ritenuto sussistere l'ipotesi di favoreggiamento
personale per non avere immediatamente denunciato l'assassino del marito.
Ma siamo punto e a capo.
Come fa una cittadina straniera che non conosce l'italiano denunciare
l'omicida ? Come fa a fidarsi di una legge che non conosce quando nel
suo paese l'omicida di suo marito è stato lasciato libero nonostante
risulti dagli atti in possesso del suo difensore e prodotti in Assise
risulta che egli ha commesso reati di rapina e sequestro di persona
rimanendo impunito!?
Ma questa è un'altra storia ed intanto poniamo al vaglio della
Corte Europea di giustizia l'operato dell'A.G. Italiana su questo caso
sperando che serva ad evitare ad altre persone innocenti inutili ed
ingiuste privazioni della libertà.
Venezia, Luglio 2006
Luciano Faraon (*)
(*) Avvocato in Spinea/Venezia
Patrocinante in Cassazione