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RISARCIMENTO DANNI LIQUIDAZIONE REGIONALIZZATA IN ATTESA DELLA TABELLA UNICA ?
di p.avv. Valeria D'Antò
In una nota apparsa su “Il sole 24 Ore” del 12 settembre 2005, relativamente ad una sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 14 aprile 2005 in tema di risarcimento danni da infortunio durante l’attività lavorativa, si legge che, secondo il Tribunale, nella liquidazione del danno biologico, “in omaggio a un principio di uniformità di trattamento risarcitorio si ritiene opportuno, nell’ambito della valutazione equitativa di cui all’articolo 1226 Codice civile, fare applicazione delle tabelle elaborate in uffici giudiziari geograficamente vicini.“ (Fonte: Il Sole 24 Ore del 12.09.05)
Precedentemente, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, giudici siciliani erano stati di diverso avviso e avevano adottato le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano. In quel caso la Cassazione, Sez. III civ . con la sentenza n.14228 del 28 luglio 2004 (Fonte: Italia Oggi del 17 settembre 2004), accolse il ricorso ritenendo che l’adozione di tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario, se distante geograficamente, va adeguatamente motivata.
Il Codice delle Assicurazioni (dlgs del 2/9/2005), che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2006 (art.355), all'art. 138-Danno biologico per lesioni di non lieve entità, prevede una tabella unica nazionale che dovrà essere predisposta con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero della Salute, di concerto con il ministro delle Attività produttive, con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il ministro della Giustizia.
L'art 138, tra l'altro, prevede: >un aggiornamento annuale della tabella "Gli importi della tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente con decreto del ministro delle Attività produttive, in misura corrispondente alla varazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat"
>-poteri del giudice nella determinazione dell'ammontare del danno "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato"
14.09.2005 - p.Avv. Valeria D’Antò ___________________________
04.11.05 - "Danno biologico: per il calcolo il giudice può utilizzare le tabelle di altri tribunali. ...il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta" Cass. , sez. III civ., sentenza n° 20323 del 20.10.2005 (Link alla pagina di www.altalex.com )
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Tabelle risarcimento danni Tribunale di Nola .
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