Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

 

La consulenza tecnica

nelle cause bancarie

di

Dott. Ciro Caccaviello

_______________________

 

 

Clausole uso piazza

 

S’intendono per clausole uso piazza quelle clausole che per l’individuazione degli interessi da applicare a rapporti di c/c  rinviano a quelli praticati sulla piazza, consentendo in tal modo alla banca di variare il tasso a seconda delle condizioni di mercato.

Tali clausole erano comunemente adottate  da parte delle banche sulla base di accordi di cartello recepiti in circolari dell’ABI che fissavano i tassi da adottare, prevedendo i tassi minimi e massimi adottabili da ogni banca in rapporto a varie tipologie di clienti prefissate.

Le variazioni del tasso venivano comunicate in genere con semplici avvisi esposti nei locali della banca e, comunque, s’intendevano conosciute dal cliente con la comunicazione periodica degli estratti conto.

La giurisprudenza aveva sempre ritenuto valide tali clausole argomentando che il contenuto del contratto può anche non essere espressamente  determinato se nel contratto stesso vengano indicati gli elementi necessari per determinarlo oggettivamente.

Si riteneva, quindi, che queste clausole fossero valide perché il loro contenuto, sebbene non espressamente individuato, era facilmente conoscibile per mezzo degli avvisi e delle comunicazioni operate dalla banca ed oggettivamente determinabile in base ai criteri predisposti dall’ABI.

Negli ultimi anni, però, la giurisprudenza di merito ha cominciato a cambiare orientamento in virtù di una mutata sensibilità verso la posizione del contraente più debole.

Si è quindi ritenuto che il rinvio alle delibere ABI non garantisse affatto la precisa determinabilità degli interessi applicati perché esse prevedevano un prime rate ed un top rate distinti per categorie di clienti tra i quali la singola banca era libera di scegliere tassi intermedi.

In realtà, quindi, non vi era affatto un’uniformità di condizioni praticate dalle varie banche ed anche sulla stessa piazza si riscontravano notevoli differenze.

Pertanto i giudici hanno iniziato a dichiarare nulle tali clausole per contrasto con l’art. 1284 comma 3° c.c..

Tale norma richiede che la pattuizione di interessi ultralegali sia stipulata per iscritto.

Né a questo difetto potevano ovviare le comunicazioni periodiche effettuate dalla banca al cliente in quanto il tasso d’interesse deve essere precisamente determinato ed accettato dal cliente già alla stipula del contratto.

Alla luce della normativa europea in tema di tutela della concorrenza e dei consumatori, poi, accordi di cartello come quelli posti alla base delle clausole uso piazza sarebbero oramai illegittimi perché costituirebbero un abuso nei confronti del contraente più debole ed una limitazione della libera concorrenza.

Tutto questo ha determinato un mutamento radicale nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in numerose pronunce, ha accolto la tesi della nullità di tali clausole (cfr. Cass. n. 2103 del 13.3.96; Cass. n. 4605 del 18.5.96; Cass. n. 10657 del 29.11.96; Cass. n. 6247 del 23.6.98).

Tale indirizzo è stato infine recepito dal legislatore nel d.lgs. 1.9.93 n. 385, il T.U. sulle leggi bancarie.

L’art. 117 comma 6 d.lgs. 1.9.93 n. 385 stabilisce che sono nulle e si considerano come non apposte le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse.

Il successivo comma 7) prevede che, in caso di inosservanza della norma suddetta, al posso del tasso dichiarato nullo si applicherà il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e passive.

Va precisato che non è necessaria l’indicazione in cifre del tasso d’interesse applicato, è sufficiente anche il rinvio ad elementi estrinseci al contratto purché certi ed obiettivi (cfr. Cass. 17338/02).

A questo punto si pone il problema se il d.lgs. 385 sia applicabile a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore ma ancora in atto successivamente.

Il d.lgs. 385 contiene una norma di attuazione, l’art. 161 comma 6°, la quale prevede che i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore restino regolati dalle norme anteriori.

Tale norma sembrerebbe escludere dalla sanzione di nullità le clausole uso piazza contenute nei contratti stipulati in precedenza.

In realtà, come abbiamo visto, la giurisprudenza era già orientata per la nullità di tali contratti per violazione dell’obbligo di pattuire per iscritto gli interessi ultralegali per cui la norma suddetta non può sanare questo vizio.

Le clausole uso piazza saranno quindi nulle anche nei contratti anteriori all’entrata in vigore del T.U..

Ciò comporta l’applicazione del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1282 c.c..

Inoltre la giurisprudenza prevalente ritiene che l’art. 117 sia applicabile alle operazioni effettuate dopo l’entrata in vigore  del T.U. anche per i contratti stipulati in precedenza.

Infatti i contratti di c/c sono contratti di durata e, come tali, si articolano in una serie di rapporti obbligatori distinti: essi sono quindi sensibili ai mutamenti legislativi intervenuti nel frattempo per quanto riguarda i rapporti non esauriti.

Pertanto in relazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del T.U. ed ancora in corso a quella data si applicherà il tasso d’interesse legale per il periodo antecedente al 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore del d.lgs. 385, e quello di cui all’art. 117 comma 7) per il periodo successivo.

In conclusione il ctu che verrà chiamato a stabilire l’entità degli interessi dovuti qualora siano state inserite nel contratto clausole illegittime di questo tipo:

per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1994 applicherà il tasso d’interesse di cui all’art. 117 comma 7);

per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1994 applicherà il tasso d’interesse legale per il periodo antecedente al 1° gennaio 1994 e quello di cui all’art. 117 comma 7) per il periodo successivo.

 

 

Anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi

 

La capitalizzazione trimestrale è stata prevista per la prima volta dall’ABI con effetto dal 1° gennaio 1952.

Da allora è generale uso delle banche capitalizzare gli interessi debitori trimestralmente, capitalizzando invece annualmente quelli creditori.

Ciò determina un effetto anatocistico contrario al disposto dell’art. 1283 c.c..

Tale norma prevede, infatti, che in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Per uso contrario deve intendersi un uso normativo, ovvero un comportamento che, benché non sia codificato, venga spontaneamente tenuto dalla generalità delle persone nella convinzione che sia dovuto; un semplice uso negoziale, infatti, non potrebbe derogare alla legge.

Quello della capitalizzazione trimestrale veniva ritenuto, appunto, un uso normativo in deroga all’art. 1283 c.c..

In tal modo la giurisprudenza, per lungo tempo, ha ritenuto valida la prassi della capitalizzazione  trimestrale degli interessi debitori.

Negli ultimi anni, però, vi è stata un’inversione di tendenza ed infine anche la Corte di Cassazione ha affermato la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori perché in contrasto con l’art. 1283 c.c.; tale orientamento, benché non universalmente condiviso dai giudici del merito, sembra oramai consolidato nella Suprema Corte (cfr. Cass. 20.5.98 n. 2374; Cass. 16.3.99 n. 2374; Cass. 30.3.99 n. 3096).

Ritiene, infatti, la Corte che la capitalizzazione trimestrale non sia  idonea a configurare un uso normativo ma costituisca, invece, un mero uso negoziale e, come tale, non in grado di derogare al divieto imposto dall’art. 1283 c.c..

Infatti l’art. 1283 è una norma imperativa (una norma, cioè, che non è derogabile nemmeno su accordo delle parti) perché ha carattere eccezionale in quanto introduce una deroga al generale sfavore con cui è vista l’usura.

Orbene le norme bancarie uniformi non possono avere natura di uso normativo, secondo la Cassazione, perché unilateralmente predisposte dall’ABI ed imposte ai clienti in virtù della posizione dominante della banca.

Ciò soprattutto in virtù della disparità di trattamento tra la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella degli interessi creditori che è, invece, annuale.

Inoltre la validità degli accordi interbancari rispetto alla normativa CEE in tema di concorrenza appare sempre più dubbia.

Pertanto quello della capitalizzazione trimestrale costituisce un mero uso negoziale, seguito unilateralmente dalle banche e subito dalla clientela in virtù della posizione dominante della banca.

Trova quindi piena applicazione l’art. 1283 che, come abbiamo visto, consente l’anatocismo solo in virtù di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi mentre le banche lo praticavano sulla base di un accordo preventivo col cliente.

Il legislatore era intervenuto a sanare la situazione con il d.lgs. 4.8.99 n. 342 che ha modificato l’art. 120 d.lgs. 385.

Il secondo comma di tale norma prevede ora che per il futuro l’anatocismo sia possibile con le modalità indicate con delibera del CICR e, comunque, con la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Il terzo comma della norma prevedeva, invece, una sanatoria per il passato disponendo che le clausole anatocistiche fossero valide sino alla data di entrata in vigore della delibera suddetta.

La Corte Costituzionale, però, con la sentenza 17.10.00 n. 425 ha dichiarato illegittimo tale comma, anche se per la verità soltanto per eccesso di delega.

Il CICR ha ottemperato con la delibera del 9.2.00, efficace dal 22.4.00 per i contratti nuovi e dall’1.7.00 per quelli in corso, prevedendo che, in caso sia prevista la capitalizzazione degli interessi debitori, il contratto debba indicare il tasso effettivo applicato tenuto conto dell’effetto anatocistico (cd. tasso effettivo globale, TAEG). Inoltre la clausola va approvata specificamente per iscritto dal cliente. Dopo la chiusura del conto, poi, gli interessi non possono più essere capitalizzati.

A questo punto si pone un problema: posto che la sanatoria legislativa è stata vanificata dalla Corte Costituzionale, che conseguenze ha la dichiarazione di nullità delle clausole di capitalizzazione  per il passato?

L’orientamento più rigoroso sarebbe quello di non operare alcuna capitalizzazione fino alla domanda giudiziale dato che manca quell’accordo con il debitore successivo alla scadenza degli interessi che l’art. 1283 richiede perché possa operarsi la capitalizzazione.

Nella giurisprudenza di merito, però, si riscontrano per lo più pronunce favorevoli ad una soluzione di compromesso, cioè quella di capitalizzare annualmente gli interessi debitori analogamente con quanto previsto con gli interessi creditori sulla base di quanto stabilito dalla delibera del CICR.

Si segnalano, infine, alcune decisioni di merito secondo cui dopo la chiusura del conto non va più applicata nemmeno la commissione di massimo scoperto dato che la stessa, esaurito il rapporto contrattuale, non avrebbe più ragion d’essere (cfr. App. Lecce 27.7.00).

In conclusione il ctu che sia chiamato a calcolare gli interessi dovuti per un c/c cui sia stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale dovrà:

applicare la capitalizzazione  annuale fino alla chiusura del conto;

non capitalizzare gli interessi dopo la chiusura del conto;

non applicare la commissione di massimo scoperto dopo la chiusura del conto.

Per i contratti in corso dopo l’entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.00 che includano clausole di capitalizzazione degli interessi il ctu potrà poi essere chiamato a valutare se siano stati rispettati i requisiti previsti da tale delibera per l’inserimento di una clausola anatocistica, e cioè:

che il tasso pattuito in contratto comprenda l’effetto dell’anatocismo;

che gli interessi debitori siano stati capitalizzati con la stessa periodicità di quelli creditori.

Il divieto di praticare l’anatocismo è, naturalmente, applicabile anche al contratto di mutuo.

In questo senso la Suprema Corte è stata ancora più radicale con la sentenza sez. III, 23.10.02 n. 2593.

In essa la Cassazione ha affermato che l’art. 1283 cc può essere derogato soltanto da usi contrari preesistenti non potendosi ammettere che una norma imperativa venga superata da mere consuetudini.

Orbene l’uso di capitalizzare gli interessi dovuti per le somme mutuate si riscontra nella prassi bancaria solo dal 1976 e, pertanto, è da considerarsi illegittimo.

Nessuna capitalizzazione, quindi, potrà essere operata sugli interessi dovuti per un mutuo.

La Cassazione ha poi affrontato la questione dei cd. mutui a scalare, ovvero di quei mutui per i quali sia predisposto un piano di restituzione articolato in rate comprensive di parte del capitale e degli interessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 23.10.02 n. 2593).

La Cassazione ha stabilito che gli interessi compresi in tali rate conservano la loro  natura e non si trasformano in capitale: pertanto le convenzioni, contestuali alla stipulazione del mutuo,  per cui sulle rate scadute decorrono gli interessi moratori sull’intera somma non sono valide poiché hanno un effetto anatocistico ed incorrono nel divieto sancito dall’art. 1283 cc.

Recentemente la Cassazione si è pronunciata anche sulla questione della possibilità di pattuire interessi moratori anatocistici mediante una clausola penale (cfr. Cass. civ., sez. III, 18.9.02 n.17813).

A tal proposito la Suprema Corte ha stabilito che il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 cc si applica anche agli interessi moratori previsti da tale clausola.

Ciò in virtù del disposto dell’art. 1224 cc secondo cui, nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali o quelli convenzionali eventualmente previsti nonché il risarcimento del maggior danno che il creditore provi di aver subito; tale risarcimento ulteriore, però, non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Orbene l’anatocismo configurerebbe, appunto, un ulteriore risarcimento non dovuto perché già coperto dagli interessi di mora.

 

Tassi usurai

 

Per molto tempo la nozione di usura era stata di esclusivo appannaggio del diritto penale nel senso che, anche ai fini civili, si parlava di usura quando sussistevano i presupposti del reato penale relativo.

La recente legge 7.3.96 n. 108 ha finalmente dato una regolamentazione civilistica del fenomeno.

L’art. 2 l. cit. ha introdotto per la prima volta una tipizzazione dei tassi usurari fissando i cd. tassi soglia, ovvero i tassi oltre i quali l’interesse diviene oggettivamente usurario.

I tassi soglia vengono fissati trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro che individua i tassi medi praticati sul mercato per ciascuna categoria di operazioni omogenee elencate nel medesimo decreto.

Il superamento di tali tassi per oltre la metà rende l’interesse usurario di per sé, ma anche interessi inferiori possono essere illeciti se ricorrono i presupposti del reato di usura.

Il primo decreto contenente le rilevazioni dei tassi medi è stato emanato dal Ministro del Tesoro il 22.3.97, per cui la legge, in realtà, è efficace solo da questa data.

Inizialmente si è posto il problema se si dovesse tener conto, nel calcolo del tasso, della commissione di massimo scoperto dato che i decreti del ministero non erano chiarissimi sul punto; al riguardo si osserva che la legge prevede che nel calcolo dei tassi debba ricomprendersi tutto ciò che la banca riceve come corrispettivo a qualsiasi titolo, pertanto è indubbio che la commissione vada calcolata.

Le conseguenze dell’usurarietà del tasso sono fissate dall’art. 4 l. cit. che ha modificato l’art. 1815 comma 2° c.c. stabilendo che qualora siano convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse.

La norma, nella formulazione precedente, stabiliva invece che gli interessi fossero dovuti solo nella misura legale.

La nuova normativa pone notevoli problemi applicativi per quanto riguarda i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati prima dell’entrata in vigore della l. 108/96.

Infatti possiamo trovarci di fronte a tassi che erano leciti in origine ma sono poi divenuti usurari a causa del mutare della situazione economica.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14899/00 aveva ritenuto che la normativa, stante il carattere illecito degli interessi usurari, andasse applicata anche ai mutui a tasso fisso stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, dando rilevanza, quindi, non al momento della stipula del mutuo ma a quello del pagamento effettivo degli interessi.

Tale interpretazione, però, ha suscitato notevoli perplessità in quanto in tal modo dovrebbero considerarsi non dovuti anche gli interessi in origine leciti e non ancora pagati.

Non potrebbero, invece, ripetersi le somme pagate tempestivamente non avendo il tasso, all’epoca del pagamento, carattere usurario.

Con la paradossale conseguenza di penalizzare chi si è comportato correttamente pagando alla scadenza.

Il problema, inoltre, potrebbe ripetersi all’infinito ogni volta che le mutevoli condizioni del mercato rendessero usurari tassi che, in precedenza, erano legittimi vista la durata, in genere lunga, di questo tipo di contratti.

Pertanto il legislatore è intervenuto con il d.l. 29.12.00 n. 394 il cui art. 1:

nel comma 1° stabilisce che il momento rilevante per valutare il carattere usurario del tasso è solo quello in cui gli interessi sono pattuiti;

nel comma 2°, al fine di ovviare all’eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998 – 1999, tempera il rigore della norma precedente prevedendo che nei contratti di mutuo a tasso fisso già in essere all’entrata in vigore della legge (con l’eccezione dei mutui agevolati e dei prestiti in materia di debito pubblico, per cui l’usura di stato è ammessa) per le rate con scadenza successiva al 2.1.01 il tasso è sostituito da quello indicato dal comma 3°;

nel comma 3°, appunto, precisa che il tasso di sostituzione è basato sul valore medio dei buoni poliennali del tesoro emessi partire dal 1986.

Tale norma è stata oggetto della recente sentenza 25.2.02 n. 29 della Corte Costituzionale la quale ne ha affermato la costituzionalità anticipando, però, l’applicabilità della normativa al 29.12.00, data di entrata in vigore del d.l. 394/00.

Si pone ora il problema dell’applicabilità della suddetta normativa ai contratti di finanziamento diversi dal mutuo.

Per quanto riguarda l’art. 1815 si osserva che, benché la norma si riferisca solo al mutuo, l’opinione prevalente in giurisprudenza è che essa si applichi in generale a tutte le concessioni di denaro in godimento vista l’analogia delle fattispecie.

Ne consegue l’applicazione della l. 108/96 a tutti i tipi di contratto di finanziamento (e, del resto, le rilevazioni trimestrali del Ministero del Tesoro riguardano tutte le categorie di finanziamento).

Anche il comma 1° dell’art. 1 d.l. 394/00 sarà applicabile ai contratti di finanziamento diversi dal mutuo dato che si riferisce agli interessi usurari in generale richiamando l’art. 644 del c.p..

I commi 2° e 3°, invece, non potranno essere applicati essendo previsti espressamente per i soli mutui a tasso fisso.

Pertanto anche per i contratti di finanziamento diversi dal mutuo varrà il principio che l’usurarietà degli interessi va valutata all’atto della stipula del contratto e non a quello del pagamento.

Rimane da stabilire cosa avvenga per i contratti di finanziamento stipulati prima dell’entrata in vigore della l. 108/96, entrata in vigore che va effettivamente spostata alla data dell’emanazione del primo decreto ministeriale di fissazione dei tassi soglia, avvenuta come abbiamo visto il 22.3.97.

In tali contratti il carattere usurario dei tassi applicati andrà, comunque, valutato alla data della stipula dato che l’art. 1 del d.l. 394/00 è applicabile anche per il passato avendo carattere di interpretazione autentica degli art. 644 c.p. e 1815 c.c..

Il carattere usurario dei tassi, però, non esistendo una specifica previsione civilistica, dipenderà dalla sussistenza o meno del reato penale di usura e, quindi, richiederà non solo l’applicazione di un tasso d’interesse eccessivo ma anche l’approfittamento dell’altrui stato di bisogno.

La valutazione dell’usurarietà del tasso andrà, pertanto, fatta dal giudice prima di disporre la ctu.

In pratica sarà molto improbabile che si arrivi ad una pronuncia del genere nelle controversie bancarie.

Se la clausola viene dichiarata nulla quali saranno le conseguenze?

Le posizioni al riguardo in giurisprudenza non sono univoche.

La giurisprudenza prevalente, in ogni caso, non ritiene applicabile sic et simpliciter  l’art. 1815 anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della l. 108/96; ciò comporterebbe, infatti, che non sarebbe dovuto alcun interesse e tale conseguenza viene considerata troppo penalizzante.

Secondo alcune pronunce andrebbe applicato l’interesse legale, considerando nulla ma non illecita la clausola relativa al tasso d’interesse e, quindi, applicando l’art. 1284 comma 3° c.c. secondo cui, in difetto di una diversa, valida pattuizione gli interessi sono dovuti al tasso legale (cfr. Tribunale di Milano, 13.11.97).

Secondo altri, invece, si dovrebbe operare una sostituzione legale di clausole ai sensi dell’art. 1339 c.c.; tale norma prevede che le clausole imposte dalla legge sono inserite di diritto nel contratto anche in sostituzione di clausole difformi previste dalle parti, per cui nella fattispecie in esame andrebbe applicato il tasso soglia previsto dalla l. 108/96 (cfr. Tribunale di Velletri, 3.12.97).

In realtà tali pronunce risultano superate dall’art. 1 del d.l. 394/00 che ha fissato il momento della stipula del contratto come riferimento temporale per la valutazione dell’usurarietà del tasso.

Pertanto, non essendo applicabile la l. 108/96, non si potrà nemmeno applicare l’art. 1815 comma 2° c.c. nella sua versione attuale, essendo stata tale norma modificata appunto dalla l. 108/96, ma bisognerà rifarsi alla vecchia formulazione dell’art. 1815 la quale prevedeva che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti al tasso legale.

In conclusione il ctu chiamato a valutare il carattere usurario del tasso d’interesse applicato in un contratto di finanziamento procederà in questo modo:

per i contratti di finanziamento stipulati prima del 22.3.97, nei quali il tasso d’interesse concordato dalle parti sia stato ritenuto usurario dal giudice, il ctu applicherà il tasso d’interesse legale al posto di quello convenzionale;

per i contratti di finanziamento stipulati a partire dal 22.3.97 il ctu dovrà valutare se il tasso d’interesse pattuito superi il tasso soglia e, in caso affermativo, dovrà decurtare dalla somma richiesta tutti gli interessi che non saranno dovuti in alcuna misura;

per i soli contratti di mutuo a tasso fisso stipulati prima del 29.12.00 il cui tasso non sia usurario il ctu dovrà applicare alle rate di mutuo scadenti dopo tale data il tasso sostitutivo di cui all’art. 1 commi 2° e 3° d.l. 394/00 al posto del tasso convenzionale.

 

L’acquisizione dei documenti da parte del ctu.

 

Dal punto di vista procedurale può essere interessante affrontare la questione della possibilità, per il ctu, di acquisire personalmente presso gli istituti di credito interessati la documentazione necessaria per l’espletamento della consulenza.

A tal riguardo si osserva che è ammesso in giurisprudenza che il ctu possa essere autorizzato dal giudice ad acquisire quella documentazione che lo stesso giudice potrebbe richiedere d’ufficio ai sensi dell’art. 213 c.p.c., ovvero atti e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Ciò sul presupposto che si tratta di documenti di sicura attendibilità ed ottenibili da chiunque.

Bisogna, però, tener presente che da questo punto di vista il concetto di Pubblica Amministrazione va inteso in senso stretto per cui ne sono esclusi gli enti pubblici economici.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha espressamente escluso che il ctu possa acquisire direttamente documenti presso istituti di credito (cfr. Cass. sez. II 14.3.88 n. 2435).

Tali documenti, infatti, non costituiscono delle mere certificazioni amministrative e non possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice ma rappresentano delle prove di fatti oggetto della causa e, come tali, possono essere introdotte solo su iniziativa di parte e nelle forme rituali.

In conclusione il ctu dovrà operare utilizzando esclusivamente i documenti prodotti in giudizio e depositati nel fascicolo, astenendosi dall’acquisire altra documentazione in proprio o dall’utilizzare documentazione fornita successivamente dalle parti.

Nella prassi, tuttavia, accade spesso che al ctu venga dato mandato di acquisire personalmente i documenti.

Tale provvedimento, a certe condizioni, può trovare giustificazione negli artt. 198 – 199 c.p.c..

 

Potere di conciliazione del ctu.

 

Nelle consulenze contabili al ctu è riconosciuto il potere di conciliare le parti.

L’art. 198 c.p.c., infatti, prevede che quando è necessario esaminare documenti contabili il giudice può affidare al ctu l’incarico di tentare la conciliazione della controversia.

In questo caso il ctu, col consenso di tutte le parti, può esaminare documenti non prodotti in giudizio e, quindi, anche acquisirli direttamente.

Tuttavia tali documenti non possono essere utilizzati al di fuori del tentativo di conciliazione e, se questo fallisce, il ctu non potrà farne menzione nella relazione di consulenza a meno che non ci sia, al riguardo, il consenso di tutte le parti.

Se il tentativo di conciliazione riesce il ctu ne redige processo verbale sottoscritto da sé stesso e dalle parti e presenta tale verbale di conciliazione al giudice che lo dichiara esecutivo con decreto.

Pertanto, se tutte le parti lo consentono, il giudice potrà autorizzare il ctu ad acquisire personalmente presso la banca la documentazione necessaria all’espletamento della consulenza e questa avrà pieno valore probatorio.

Si osserva, infine, che tale attività di raccolta della documentazione esula dall’attività del consulente presa in considerazione nella tariffa ai fini della liquidazione dell’onorario: pertanto il ctu potrà chiederne la liquidazione a parte con il criterio delle vacazioni.

 

                                                     (Dott. Ciro Caccaviello - magistrato presso il Tribunale di Nola, aprile 2004)

IUS SIT www.iussit.it