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PRIME RIFLESSIONI SULLE MODIFICHE
AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

=IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO=

di

Avv. Giuseppina Manfredi

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Nell'ambito delle modifiche introdotte con il D.L. 14.3.2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005 n. 80 nonché delle ulteriori e successive di cui alla L. 28.12.2005 n.263 e 26.1.2006 n. 3537, anche la procedura per la domanda di separazione personale dei coniugi (dall'art. 706 al 709 ter) e per la domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4 L. 898/70) è stata modificata per effetto della modifica delle norme che regolano il giudizio di cognizione ordinaria, ossia artt. 180 - 183 e 184 c.p.c., nelle cui forme necessariamente prosegue il giudizio contenzioso di separazione e divorzio dopo la fase Presidenziale, in tal modo risolvendo i dubbi interpretativi circa la funzione della udienza presidenziale rispetto alla successiva fase di trattazione della causa, nati dopo la precedente riforma del codice di procedura civile che nulla disponeva in merito al capo relativo alla materia della famiglia.
Con l'attuale riforma è superato ogni dubbio, in particolare è superata la tesi del foro di Milano, ossia il c.d. "rito ambrosiano", secondo cui la udienza presidenziale veniva considerata I udienza ex art.180 c.p.c., con l'onere per il convenuto di costituirsi in detta udienza nelle forme e nei termini di cui all'art.167 stesso codice; tesi, in ogni caso, anche prima non condivisibile perchè in contrasto con le norme procedurali in materia di procedimenti speciali.
In riferimento alle modifiche di cui alle leggi sopra indicate, vanno esaminati gli artt. 706, 707, 708 e 709 c.p.c., nonchè le nuove disposizioni introdotte con l'art.709 bis e 709 ter c.p.c..
La modifica di cui al I comma dell'art.706 è legata alla nuova competenza territoriale del Tribunale presso cui va proposta la domanda di separazione, individuata ora nel "Tribunale del luogo dell'ultima residenza dei coniugi", rispetto a quella della residenza del convenuto che diventa, in tal modo, residuale; in mancanza, cioè, della residenza comune fissata dai coniugi al momento del matrimonio.
Con il terzo comma dell'art.706 c.p.c., viene disposto che, con il decreto di fissazione della udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente deve indicare anche il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. A seguire, l'art. 707 c.p.c., dispone che i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Dall'analisi a confronto dei due articoli, come modificati, sembra proprio che i coniugi non possano più comparire da soli dinanzi al Presidente ma, necessariamente (debbono) assistiti dal difensore; mentre dalla disposizione del terzo comma dell'art. 706 ci sembra di capire che nulla vieta alle parti d'inoltrare il ricorso di separazione personalmente, senza la difesa tecnica del difensore, depositare memorie e documenti; atteso che sia dalla disposizione dettata dall'art. 706 che da quella del successivo art.707, non s'individua una espressa previsione di difesa tecnica vera e propria ovvero di una costituzione tecnica all'udienza presidenziale, ma solo l'obbligo di una mera assistenza del difensore.
Infatti, è il terzo comma dell'art.709 c.p.c., novellato, che disciplina la costituzione delle parti, disponendo che "con l'ordinanza il Presidente assegna i termini al ricorrente per la integrazione della domanda, con memoria che deve avere il contenuto di cui all'art.163-3° comma N.2) 3) 4) 5) e 6), ed al resistente per la costituzione in giudizio, che deve avvenire ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio", in piena aderenza alla riforma degli artt. 180 e 183 c.p.c..
Il procedimento così riformato continua a conservare la natura di procedimento speciale, non risultando applicabile ad esso l'art.70 ter, disp. att., codice di procedura civile, sia in riferimento all'invito al convenuto di cui all'art.163 n.7 del codice, che con la riforma viene rivolto al convenuto dal Presidente con l'ordinanza di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al G.I., sia e sopratutto in relazione alla impossibilità per il convenuto di notificare la comparsa di risposta al difensore dell'attore, così come dispone l'art.4 D.L. 17-1-2003 n.5; normativa, quindi, non applicabile ai procedimenti in materia della famiglia.
Il comma 4° aggiunto all'art. 708, con la riforma del 26-1-2006 n. 3537, che prevede il reclamo alla C.A. avverso la ordinanza presidenziale, nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento, farà discutere e non poco.
Due al momento sono le riflessioni sulla reclamabilità dell'ordinanza presidenziale: una che proviene da uno spirito garantista e che porta la mente a pensare al reclamo come rimedio a provvedimenti anomali, che si discostano dalla realtà rappresentata dalle parti al Presidente o dalla documentazione prodotta, per cui la possibilità del riesame dell'ordinanza presidenziale da parte della C.A., appare subito giusta e finanche necessaria; l'altra invece critica che fa pensare all'applicazione nella pratica del reclamo e che, il più delle volte, verrà usato come mezzo strumentale e dilatorio dalla parte che non si riterrà soddisfatta dai provvedimenti presidenziali, semplicemente perchè non sono state accolte le proprie richieste.
Altri interrogativi sorgono confrontando il 4° comma dell'art. 708 con il disposto dell'ultimo comma del successivo art. 709, che dispone la revoca o la modifica dell'ordinanza presidenziale da parte del G.I., tout court, senza che si siano verificati mutamenti nelle circostanze esaminate dal Presidente, così come disponeva l'ultimo comma dell'art. 708 prima della modifica.
Ci si chiede, infatti, l'ordinanza presidenziale che in seguito a reclamo viene definita dalla C.A., potrà essere revocata o modificata alla prima udienza dal G.I., ai sensi dell'ultimo comma del successivo art.709?
La risposta, ritengo, sia negativa perché non è ammissibile il riesame di un provvedimento già esaminato, tra l'altro, da organo superiore collegiale.
La revoca o la modifica dell'ordinanza presidenziale da parte del G.I., ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 709, sarà quindi ammissibile solo nell'ipotesi in cui la stessa non è stata oggetto di reclamo ovvero nell'ipotesi di situazioni nuove e/o sopraggiunte al provvedimento della C.A., altrimenti il G.I., sarebbe chiamato a rivedere un provvedimento gia esaminato da un organo superiore.
Altro interrogativo che pone la disposizione del 4° comma dell'art. 708 è relativo ai termini perentori entro cui va proposto il reclamo: ossia i 10 giorni dalla notificazione del provvedimento.
E ciò perché non è semplice individuare il momento da cui inizia a decorrere detto termine. E' noto, infatti, che le parti possono avere conoscenza del provvedimento presidenziale in tempi e modi diversi, ossia: a) se essi vengono emessi in udienza o fuori della udienza presidenziale; b) se il coniuge convenuto sia comparso o meno. Per cui nella ipotesi a), i 10 giorni potrebbero decorrere dalla conoscenza del provvedimento emesso in udienza, essendo presenti entrambi le parti, nei confronti dei quali non incombe l'obbligo di notificare la ordinanza presidenziale e nè la cancelleria ha l'onere di comunicarla alle parti; se l'ordinanza è, invece, emessa fuori udienza, la stessa dovrà essere comunicata alle parti a cura della cancelleria ed allora per notificazione si può intendere comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria ed i 10 giorni decorreranno da tale conoscenza. Nell'ipotesi b), l'ordinanza, ai sensi dell'art.709 c.p.c., dovrà essere necessariamente notificata al convenuto non comparso, per il quale necessariamente i 10 giorni per il reclamo decorreranno dalla notifica del provvedimento, eseguita a cura della parte ricorrente; ma se l'interesse a proporre il reclamo è in capo al ricorrente rispetto al coniuge non comparso, i 10 giorni per questi da quando decorreranno? dall'udienza se i provvedimenti sono stati emessi in tale sede, dalla comunicazione da parte della cancelleria se emessi fuori udienza o prima ancora di notificare il provvedimento al convenuto non comparso?
Stante i numerosi interrogativi, ritengo che la soluzione più comoda, al fine di evitare decadenze, al momento sia "10 giorni dalla conoscenza (notificazione) del provvedimento", salvo un maggior approfondimento.
Le altre modifiche apportate al capo relativo alla materia della famiglia e che di seguito si dirà, sono la codificazione di quanto elaborato dalla giurisprudenza fino ad oggi in analogia alla L. 898/70 (divorzio).
Infatti, con l'art. 709 bis, 2° comma, è stata introdotta la sentenza non definitiva di separazione per l'ipotesi in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche; già nella pratica emesse in analogia alla L.898/70 ed in ossequio all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. n. 16996 del 26.8.2004) in ordine all'autonomia tra la domanda di separazione e quella di addebito; orientamento seguito da buon tempo, anche dal Ns. Tribunale di Nola (Sent. n. 1862/04).
Ultima e più recente modifica è l'introduzione dell'art. 709 ter che, con molta immodestia da parte del Legislatore e poca conoscenza pratica della materia, viene intitolato "Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni", nell'ambito delle "disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", approvate definitivamente dal Parlamento il 26.1.2006, con le quali si disciplina il rapporto genitori-figli sia in relazione all'affidamento che al mantenimento degli stessi.
Premesso che detto art. 709 ter, al primo comma stabilisce che la competenza per le controversie relative all'esercizio della potestà genitoriale e delle modalità di affidamento è del Giudice del procedimento in corso e per i procedimenti successivi alla sentenza e di cui all'art. 710 c.p.c. è il Tribunale del luogo di residenza del minore, risolvendo effettivamente le problematiche relative alla impossibilità per il Giudice che ha emesso la sentenza di esaminare le questioni relative al minore residente in luogo diverso dalla sua competenza territoriale, molto fa discutere il secondo comma del predetto art. 709 ter con cui il Legislatore ha ritenuto di risolvere le controversie tra coniugi separati, disponendo a tal fine che "il Giudice adito, a seguito del ricorso, oltre a modificare i provvedimenti in atto, può: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende".
Vengono spontanee le seguenti osservazioni: -La previsione indicata al n. 1 è incomprensibile nell'attuazione pratica e decisamente non risolutoria di una controversia. -Le successive indicate con i nn. 2) e 3), secondo una comune esperienza in materia, sono inefficaci perché il genitore che commette "gravi inadempienze o atti che arrecano pregiudizio al minore od ostacolano il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento" sarà inadempiente certamente anche nel risarcire il danno al minore o all'altro coniuge, così come dispone l'art. 709 ter. -La previsione di cui al n 4) "condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende", sembra quasi inverosimile; come si può pensare di impinguare la Cassa delle ammende con danaro di persona che deve provvedere alla famiglia e che, nella maggior parte dei casi, è inadempiente proprio nel corrispondere l'assegno di mantenimento per la prole.
La modifica, infine, all'art. 4 L. 898/70 (divorzio) rispecchia in toto le modifiche apportate agli artt. 706 - 707 e 708 del codice di procedura civile, sopra richiamati, per cui il procedimento relativo alla domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta identico a quello per la domanda di separazione ad eccezione di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 708 ( reclamo avverso la ordinanza presidenziale alla C.A.), di cui non vi è espressa previsione; v'è solo il richiamo all'art. 189 disp. att. c.p.c., che attribuisce la natura di titolo esecutivo alla detta ordinanza anche in caso di estinzione del processo; ciò subito dopo aver disposto che la ordinanza presidenziale può essere revocata o modificata dal G.I..
Non si comprende se la non previsione del reclamo all'ordinanza presidenziale in tema di divorzio sia voluta o trattasi di una mancanza di coordinamento tra la riforma apportata all'art. 4 L. 898/70 con quella successiva del 26.1.2006 (comma 4° art.708) e quindi di una lacuna che dovrà necessariamente essere colmata risultando evidente la disparità di tutela per i coniugi in fase di separazione e quelli in fase di divorzio circa i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale e la possibilità di proporvi reclamo, sopratutto in relazione alla prole, stante la evidente identica finalità.

Nola, 25 febbraio 2006

Avv. Giuseppina Manfredi, Foro di Nola (Na)

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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