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A proposito della costituzione di parte civile

di enti e di associazioni

nel procedimento penale

 

di

 

Avv. Michele Franco

con la collaborazione delle p.avv. Dott.sse Patrizia Esposito e  Dafne Staiano

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Sulla ipotesi reale della costituzione di parte civile del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della sezione locale della Camera Penale nel procedimento penale che vedeva imputato Tizio dei reati di cui:

a) 81 cpv, 594 IV comma, 56 - 610 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso Tizio pronunciando nei confronti dell'Avv. Caio la frase "Sono domande da fare a una bambina? Ti faccio vedere io dopo cosa ti sta stipato facciamo i conti dopo uomo di mer.. zozz..." nonché la frase "Ti farò cadere tutti e 36 denti con un pugno, non sono domande da fare sporco" ingiuriava alla presenza di più persone l'Avv. Caio in un momento di sospensione dell'udienza, al di fuori dell'aula giudiziaria, nel cortile del Tribunale e allo stesso tempo lo minacciava allo scopo di costringerlo a cambiare la propria linea difensiva nell'esame dei testimoni non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà;

Fatti accaduti in Nola il 10/12/01.

b)612 II comma c.p., perché, pronunciando nei confronti dell'Avv. Caio la frase "Allora la finirai solo quando ti faccio cadere i denti", minacciava al termine dell'istruttoria dibattimentale, esaurita la fase di discussione, la citata persona offesa di un danno ingiusto grave prospettandole una aggressione.

Fatti accaduti in Nola il 3/01/02.

Di contrario avviso a quanto sostenuto nell'articolo pubblicato sul periodico dell'Ordine degli Avvocati di Nola "Impegno Forense" numero 3/4 - Luglio/Dicembre 2003 osserviamo di seguito:

 L'art. 185 del c.p. dispone che qualsiasi reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole e coloro che in virtù delle disposizioni delle leggi civili siano tenuti a rispondere del fatto di lui, al risarcimento del danno. Tale obbligazione ha natura essenzialmente civilistica, pertanto le disposizioni del suddetto articolo non hanno efficacia costitutiva di essa ma mirano principalmente ad integrare i principi generali sanciti dagli artt. 2043 e 2059 del c.c. che danno di detta obbligazione, e quindi del diritto che sorge in capo al soggetto che di essa risulti "beneficiario", un'enunciazione ed un'applicazione più ampia di quella penale e ciò in virtù della fondamentale differenza che sussiste tra l'illecito civile e l'illecito penale: il primo, infatti, in via generale, determina l'obbligo di risarcire soltanto il danno patrimoniale arrecato, nel secondo invece al ristoro del danno patrimoniale si accompagna l'obbligo di risarcire anche quello non patrimoniale.

La ragione di detta diversità discende in via diretta dalla genericità della lesione che si verifica nell'ipotesi di illecito civile, consistente nella "generica" violazione del principio del "neminem laedere", e dalla specificità di quella che si realizza nel caso di illecito penale, la quale, concretizzando delle precostituite figure di reato, consente di individuare l'oggetto specifico dell'interesse protetto attraverso la norma incriminatrice.

Provvede a concretizzare il contenuto dell'art. 185 c.p., da un punto di vista procedurale, e quindi a chiarire le modalità attraverso cui l'azione civile possa essere esperita all'interno del procedimento penale, l'art. 74 c.p.p.: in esso si afferma che le azioni civili dirette ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno, possono essere fatte valere dal "soggetto al quale il reato ha recato danno".

Con questa definizione si identifica, quindi, la figura giuridica del "danneggiato": deve considerarsi tale chiunque abbia subìto, per effetto del reato, ovvero dell'azione o omissione imputata al soggetto attivo dello stesso, un danno eziologicamente ad esso riferibile, in quanto costituente di questo diretta conseguenza. E' legittimato, quindi, ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale, non chiunque abbia sofferto un qualsiasi danno dal fatto costituente reato, bensì chi abbia sofferto un danno di cui il reato sia stato causa immediata (danno diretto ed effettivo) e per di più esso deve essere necessariamente correlato alla lesione di un diritto soggettivo, il quale normalmente attiene al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

A tale "danneggiato" è quindi accordata la possibilità di inserire la propria domanda risarcitoria anche all'interno del procedimento penale: l'art. 74 c.p.p. viene, pertanto, a configurare un'ipotesi di trasferimento dell'azione civile in sede penale. Un trasferimento che il legislatore dell'89 ha voluto disciplinare in maniera particolarmente attenta nel nuovo codice di rito, allo scopo di arginare le "degenerazioni" che si erano invece verificate nel periodo di vigenza di quello antecedente, nel quale la disciplina a "maglie larghe" in tema di esercizio dell'azione civile in sede penale, aveva consentito un proliferare di "costituzioni di parti civili" da parte di soggetti che non ne possedevano tutti i crismi:  nel nuovo codice, invece, l'attenzione del legislatore è stata volta fondamentalmente a  scemare il numero di soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento penale, limitandolo soltanto a coloro che mostrino e tutelino un "interesse" diretto e chiaro in esso.

In particolare, il legislatore ha subordinato la legittimità della costituzione di parte civile alla sussistenza e al possesso, da parte di chi la propone, di due presupposti fondamentali, che possono identificarsi nella: - legittimatio ad causam ovvero la titolarità di un diritto soggettivo pieno, diretto ed immediato, tutelabile in sede penale, al quale l'offesa concretizzante il reato ha recato danno, determinandone la lesione e del quale si pretende il risarcimento; - legittimatio ad processum ovvero la sussistenza nel soggetto che interviene nel procedimento penale, del potere di tutelare, legittimamente, i diritti lesi.

E', quindi, sulla base di detti presupposti che occorre valutare l'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile degli organismi menzionati nel caso prospettato: occorrerà, cioè, stabilire se essi ne siano in possesso; possesso che può essere accertato stabilendo, in via preliminare, la natura giuridica dell'uno e dell'altro organo, ed una volta individuata, valutare la sussistenza degli stessi presupposti in relazione anche alla natura dei reati per i quali Tizio è stato tratto a giudizio.

Affrontiamo ora la prima delle due questioni prodromiche alla soluzione del problema, ovvero tentiamo di individuare quale sia la natura giuridica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale. In relazione al primo, un supporto valido alla nostra indagine può essere offerto dalla legge che ne ha previsto l'istituzione, ovvero il R.D.L. 27.11.1933 n° 1578. In esso non vi è una chiara definizione della natura di detti organi ma analizzando le funzioni di cui risultano titolari, è possibile dedurla in via indiretta.

E' all'art. 14 del provvedimento del 1933 che sono enumerati i compiti assegnati ai costituendi Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei procuratori; dall'elenco contenuto nel suddetto articolo appare palese la possibilità di distinguere le loro attribuzioni in due categorie, nella prima rientrano tutte quelle che presentano un carattere strettamente amministrativo che si concretizzano nella custodia e nella gestione degli albi professionali e dei registri dei praticanti: in relazione ad esse il Consiglio dell'Ordine viene a ricoprire un ruolo ed una funzione puramente burocratica che si risolve e si limita ad un'attività di tenuta dei suddetti albi e alla verifica del possesso, da parte di coloro che chiedono l'iscrizione ad essi, delle condizioni e dei requisiti a tal fine indispensabili.

Le attribuzioni dei Consigli dell'Ordine, però, non si esauriscono in queste incombenze di carattere puramente amministrativo e, pertanto, non può individuarsi la loro natura facendo riferimento soltanto ad esse. A tal fine è, infatti, indispensabile soffermarsi su quello che può e deve definirsi la finalità precipua attribuita dal R.D.L. del 1933 agli organismi in esame e sui poteri, a tale finalità, strettamente collegati, di cui risultano titolari: la ragion d'essere dei Consigli dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del provvedimento che ne ha previsto l'istituzione, deve essere sicuramente ravvisata nell'esigenza di tutelare e garantire l'esercizio corretto dell'attività professionale forense, meglio ancora i suddetti Consigli "sorvegliano" gli avvocati nell'esercizio della propria attività professionale, allo scopo di garantire che questa venga svolta nel rispetto delle regole di correttezza e deontologia professionale, intervenendo nei confronti degli inosservanti, attraverso l'esercizio dei poteri disciplinari loro conferiti.

Alla luce di quanto sinora detto, è possibile individuare quale sia la natura giuridica da attribuire agli organismi di cui al R.D.L. del 1933 n° 1578: si tratta in sostanza di "consessi di disciplina", preposti al controllo e alla tutela dell'esercizio corretto dell'attività professionale da parte degli iscritti; si occupano essenzialmente di sindacare l'operato degli avvocati, di ciò che da questi viene posto in essere e tali organismi, né la legge istitutiva né nessun altro tipo di provvedimento, ha riconosciuto il ruolo di difensori degli interessi nazionali dell'Avvocatura o, comunque, di organi preposti alla tutela dei diritti soggettivi, individuali di ogni singolo membro di essa facente parte.

Tali considerazioni rendono particolarmente difficile rinvenire una legittimatio ad causam e una legittimatio ad processum nel Consiglio dell'Ordine che ne giustificherebbero la costituzione di parte civile nel procedimento penale, nel quale Tizio è stato tratto a giudizio                                ; legittimazione che, come detto, si fonda sulla titolarità del diritto in capo a colui che agisce a tutela dello stesso, asseritamente violato, e sul nesso eziologico tra la condotta illecita e il supposto danno: nel caso prospettato manca, infatti, proprio la titolarità in capo al Consiglio del compito di garantire la tutela dell'onore e del decoro dei singoli professionisti, una legittimazione a tutelarli nel lato passivo, ovvero per quelle lesioni di detti beni che possono essere attuate da terzi in danno degli avvocati, attraverso la commissione di reati che il c.p. ha voluto collocare, non a caso, nel titolo dedicato ai delitti contro la persona: tale collocazione vuole significare che legittimato alla tutela dei beni tutelati dagli artt. 554 - 610 - 612 c.p. è solo il titolare del diritto nel cui interesse è posta la norma incriminatrice, ovvero sarà il singolo avvocato il soggetto danneggiato dal reato, titolare di quell'interesse proprio per la tutela del quale assume una propria valenza l'istituto della costituzione di parte civile; tanto più che al Consiglio in questione non è derivato, per effetto di quei reati, alcun danno diretto ed immediato. Più precisamente laddove il citato R.D.L. affida agli ordini la funzione di tutela del decoro dei singoli professionisti, esso mira a garantire che l'abilitazione alla professione - nonché al suo esercizio - avvenga da parte di soggetti di condotta irreprensibile e specchiatissima, rispettosi delle regole di correttezza e deontologia forense e sulla cui rettitudine, probità, lealtà, dignità sociale e intellettuale non si abbia a nutrir dubbi. Non altro. Forzato, pertanto, appare l'ipotesi di un danno diretto e/o indiretto patito da tali organismi.

Per avere una visione completa della questione, occorre precisare che di certo anche gli enti e le associazioni (ribadiamo, però, che il Consiglio dell'Ordine a stretto rigore non può essere annoverato in nessuna delle due tipologie) possono essere legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale, attraverso la costituzione di parte civile purché, però, dal reato, detti enti abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio che deve coincidere con un diritto reale o comunque soggettivo del sodalizio, da questo preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente: conseguenzialmente, ogni pregiudizio a questa finalità, in virtù della immedesimazione tra l'ente stesso e l'interesse perseguito, nonché l'incorporazione tra i soci e il sodalizio stesso, fa sì che questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, subisca un'offesa e un danno non patrimoniale da reato in virtù della frustrazione e afflizione generata negli associati.

Appare chiaro a questo punto, quand'anche si volesse attribuire al suddetto Consiglio la natura di ente, tradendo, però, in questo modo l'intento e la volontà del legislatore del 1933 che, invece, gli ha voluto attribuire, è opportuno ribadirlo, la natura di mero "consesso disciplinare", che nulla di tutto quanto sinora detto si possa configurare nel caso prospettato: in relazione al caso di specie, i reati di cui agli artt. 609 - 584 non hanno determinato una lesione afflittiva tale da configurare un generale vulnus sia pure indiretto del decoro della classe o del diritto di personalità del sodalizio attraverso un processo di immedesimazione; e, d'altra parte, neanche diretto in quanto portatore di una pretesa risarcitoria esattamente e precisamente individuata scaturente dalla lesione di un diritto soggettivo pieno, non avendo tale organo preso a cuore ed assunto nel proprio statuto, a ragione stessa della propria esistenza e azione, la tutela dei diritti soggettivi individuali quali l'onore, la libertà morale e il decoro (in senso generico e pertanto diverso da quello sopra specificato) dei singoli avvocati. Pertanto, l'offesa subita dal singolo avvocato non può tradursi in una lesione diretta ed immediata del diritto di personalità del sodalizio o al conseguimento dello scopo sociale che renderebbe possibile e legittima la costituzione di parte civile del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, non essendo, tra l'altro, lo stesso titolare di una pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente individuata; l'inammissibilità sino ad ora sostenuta risulta, inoltre, ulteriormente motivata dalla circostanza che i fatti esposti si sono svolti al di fuori dell'aula giudiziaria e in un momento di sospensione dell'udienza nella quale l'Avvocato in questione svolgeva la propria attività professionale in difesa di imputato di 609 bis e 609 quater: si può dire che quindi l'Avvocato aveva dismesso  la sua veste e la sua pubblica funzione e pertanto l'ingiuria, la minaccia e la violenza sono state poste in essere ai danni di un semplice privato cittadino.

Ed è questa una delle circostanze, ma ve ne sono anche di altre ben più sostanziali che possono condursi ad escludere anche l'ammissibilità della costituzione di parte civile da parte dell'altro organismo che ne ha manifestato l'intenzione, ovvero la Camera Penale.

Si tratta essenzialmente di un'associazione di avvocati, diffusamente riconosciuta dai soci e dagli aderenti, che non ha però avuto un riconoscimento diretto da parte dello Stato: essa è retta da uno statuto che all'art. 3 provvede ad individuarne gli scopi precipui. Ai sensi del suddetto articolo, la Camera Penale mira a garantire, tra l'altro, "la difesa dei diritti e la tutela degli interessi della intera avvocatura penale e di ogni suo componente" nonché a "tenere alto il prestigio del foro penale e tutelare l'immagine del mondo giudiziario": orbene, nonostante queste siano le finalità fatte proprie dalla Camera Penale, anche per essa risulta particolarmente difficile sostenere l'ammissibilità di una sua costituzione di parte civile, mancando anche in essa quella immedesimazione totale dell'interesse perseguito con quello leso, e quindi la configurabilità di una lesione diretta ed immediata di un interesse proprio dell'associazione, qualificabile quale diritto soggettivo assoluto ed essenziale del sodalizio, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed attività che la renda titolare di una pretesa risarcitoria autonomamente azionabile.

Neanche la Camera Penale è cioè titolare del diritto alla tutela del bene nell'interesse del quale sono poste le norme incriminatrici, disciplinanti i reati contestati a Tizio ovvero gli artt. 594 - 610 - 612: essi mirano a garantire rispettivamente, la tutela del bene dell'onore (inteso come somma di valori morali), del decoro (inteso come dignità fisica, sociale ed intellettuale), della libertà morale ed individuale, tutela di cui è titolare solo ed esclusivamente la persona contro la quale detti reati vengono commessi, che è l'unica a vantare la titolarità del diritto soggettivo autonomo leso dai suddetti reati.

Per le ragioni sin qui esposte, deve concludersi per l'inammissibilità della costituzione di parte civile di entrambi i suddetti organismi: non potrebbe d'altronde farsi altrimenti, in quanto una qualsiasi diversa posizione determinerebbe una grave violazione dell'art. 212 delle Disp. Att. nel quale il legislatore ha risolto la tematica con disarmante chiarezza. Ad essi, tra l'altro, non può essere riconosciuta neanche una possibilità di intervento ai sensi dell'art. 91 c.p.p., il quale disciplina le modalità di partecipazione al procedimento penale degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato e al quale in questa sede, unicamente per ragioni di completezza, occorrerà fare un breve accenno: il sopracitato articolo riconosce agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, alle quali sia stato, anteriormente ai fatti per i quali si procede, sia stata riconosciuta in forza di legge, una finalità di tutela di interessi lesi dal reato.

Dette associazioni, in quanto portatrici di un interesse diffuso, agiscono per la tutela, non già di un proprio diritto leso dal fatto che costituisce reato, ma con finalità di tutela di interessi da questo lesi che non possono assurgere al rango di diritti soggettivi: per tali ragioni detti enti non sono legittimati a costituirsi parte civile né a chiedere quindi il risarcimento del danno. L'intervento ex art 91 c.p.p., che utilizzando un'espressione civilistica, può essere definito un intervento ad adiuvandum, è da tenersi ben distinto dalla costituzione di parte civile ex art. 74: esso, infatti, deve essere visto rispetto a questa come una scelta alternativa alla quale ricorrere qualora ne ricorrano i particolari presupposti e si voglia semplicemente appoggiare e seguire attivamente l'iter dell'azione penale, "spalleggiando" la posizione soggettiva della persona offesa, della quale tra l'altro l'ente interventore ex art. 91 c.p.p., deve ottenere il consenso (che non è invece assolutamente necessario per la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 74 c.p.p.), nonché il P.M. nella sua accusa e caratterizzato inoltre da particolari forme di limitazione che non sono di certo applicabili alla parte civile.

Si è detto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, non possono intervenire nel procedimento penale a carico di Tizio neppure ai sensi dell'art.91 c.p.p.: per ciò che concerne il primo, l'esclusione è da rinvenirsi ab origine in quanto esso è privato di qualsiasi funzione di tutela degli Avvocati; per la Camera Penale, la posizione assunta richiede una motivazione  validamente argomentata allo scopo di evitare facili equivoci.

Nel compito di difesa e tutela degli interessi dell'Avvocatura penale e più specificatamente di ogni suo singolo componente, assegnato all'organismo in esame dallo statuto al capo I, art. 3, punto D, sarebbe tuttalpiù possibile ravvisare un mero collegamento ideologico con i beni presuntamente lesi dall'imputato, sufficiente a giustificare il ben diverso e più limitato intervento ai sensi dell'art. 91 c.p.p.. A stretto rigore, però, il predetto compito non può essere identificato con quell' "interesse diffuso" che legittima tale intervento: per esso, infatti, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che debba intendersi un "interesse diffuso" che coinvolga tutti i cittadini, che assuma cioè una rilevanza di carattere nazionale e di certo tale non può essere considerata la tutela di un singolo avvocato, che configura piuttosto un interesse di parte.

L'ultima considerazione che si rende necessaria per argomentare ulteriormente la tesi sin qui sostenuta, riguarda l'inciso dell'art. 91 c.p.p., il quale dispone che le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato devono essere riconosciute agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, per rendere legittimo l'intervento nel procedimento penale, "in forza di legge". Ciò significa che tali interessi devono essere non soltanto preventivamente indicati ed individuati dalla legge ma questa deve averli collegati, concretamente ed effettivamente alle precipue finalità di quei determinati enti o associazioni.

Una legge che abbia provveduto a ciò, a vantaggio della Camera Penale, non è stata ancora emanata e, pertanto, essa non risulta legittimata ad intervenire nel procedimento penale a carico di Tizio, neanche ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

Nola 29/04/2004

 

(Avv. Michele Franco, Foro di Nola
- con la collaborazione delle praticanti Dott.sse Patrizia Esposito e  Dafne Staiano)

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