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LA LEGISLAZIONE SPECIALE SULL’ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RIFLESSIONI SULL’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13
di
Avv. Luigi Tremante
_______________________________
Dopo un lungo silenzio del nostro legislatore,
a far data dagli anni ’70, sono stati emanati alcuni fondamentali provvedimenti
normativi a tutela dei portatori di handicap: la legge 30.03.1971 n.118, la
legge 28.02.1986 n.41, e il D.P.R. 27.04.1978 n.384 per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico; la
legge 15.01.1991 n.15, finalizzata a favorire la votazione degli elettori
non deambulanti; la legge 05.02.1992 n.104, che rappresenta la legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
la legge 09.01.1989 n.13 che contiene disposizioni per l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
L’art.2 della legge 13/89 stabilisce che,
per le deliberazioni relative alle innovazioni finalizzate ad eliminare le
barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza indicata dall’art.1136
c.c., co.2 e 3. Lo stesso articolo prosegue riconoscendo al portatore di
handicap, laddove l’assemblea condominiale non deliberi entro tre mesi dalla
richiesta, il diritto di realizzare a sue spese opere mobili facilmente
rimovibili, ed ampliare le porte d’accesso.
Il successivo art.3, su cui conviene
fermare l’attenzione, in considerazione delle notevoli difficoltà
interpretative, recita: 1. “le opere di
cui all’art.2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne
ai fabbricati, o comuni , o di uso comune a più fabbricati” 2. “è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle
distanze di cui agli artt. 873 907 c.c., nell’ipotesi in cui tra le opere da
realizzare e i fabbricati alieni, non sia interposto alcuno spazio o alcuna
area di proprietà o di uso comune”.
Le difficoltà di interpretazione del citato art.3, il cui testo appare
decisamente equivoco e poco chiaro, sono accentuate dalla mancanza, ad oltre
quindici anni dall’entrata in vigore della legge, di interventi
nomofilattici della Suprema Corte.
L’unico contributo della Corte di
Cassazione, sulla legge 13/89, che possa considerarsi degno di rilievo, sia
pure in una direzione indubbiamente conservatrice, appare Cassazione II sezione
civile, 25.06.1994, n.6109:”anche per le
innovazioni finalizzate a favorire il superamento e l’eliminazione della
barriere architettoniche opera il divieto delle innovazioni che rendano talune
parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo
condomino; sicchè deve escludersi che l’assemblea condominale possa, a maggioranza,
ledere i diritti dei singoli condomini, sulle porzioni dell’edificio di
proprietà esclusiva”.
La legge 13/89 rappresenta un problematico
compromesso cercato dal nostro legislatore, tra le secolari e radicate ragioni
della proprietà esclusiva nel condominio degli edifici privati e quelle –
più propriamente sociali – della tutela del portatore di handicap.
La normativa, anche se non è riuscita, in una materia così complessa, ad
introdurre un regime unificato ed omogeneo per gli interventi edilizi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, ha un’ampia portata
di applicazione da parte del Giudice, con
riferimento a tutti gli edifici, anche se non abitati da inabili.
La legge in esame non può non meritare
un’interpretazione estensiva, aderente ai principi costituzionali di solidarietà (art.2), di uguaglianza (art.3), di tutela del diritto alla salute
(art.32) e di tendenziale funzione sociale della proprietà (art.42).
In tale prospettiva vanno lette le parole
adottate dai Giudici del Tribunale di Milano, illuminati anticipatori di una
Giurisprudenza ormai unanimemente favorevole ad ogni intervento che possa
favorire l’inserimento sociale dei disabili, e la affermazione dei loro
diritti: ”…la proprietà, pur
garantita e protetta, è a propria volta permeata da principi solidaristici e
temperata dalla necessità di eguale considerazione per altrui diritti e per la dignità e libertà della persona:
cosicché, anche sotto tale profilo, nel conflitto fra un condomino che intenda
utilizzare una parte comune per imprescindibili esigenze della propria vita, e
la collettività dei partecipanti che, pur senza indicare specifiche persuasive
ragioni in contrario, si opponga a tale uso, va tutelato preferibilmente il
diritto del primo” (Trib. Milano,
11 maggio 1989, in rep. Foro Italiano, voce Comunione e Condominio,
n.76).
Tale orientamento di merito (nell’assenza
pressoché totale – lo si ripete - di pronunce della S.C. in tema di
applicazione della l.13/89), si è consolidato, ed ha affermato il principio
secondo cui, le agevolazioni varie destinate ad eliminare le barriere
architettoniche, sono applicabili anche quando nell’immobile non abiti un
disabile, ovvero siano destinate a giovare ad un invalido civile non portatore
di handicap o ad un soggetto ultrasessantacinquenne:
-
Trib. Milano, 14
novembre 1991, in rep. F.I. , voce
Edilizia e urbanistica, n.340: in caso di installazione di un ascensore in
un edificio condominiale è applicabile la disposizione di cui all’art.2,
l.13/1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche anche in caso di
mancata esistenza di handicappati all’interno del condominio, in quanto la
normativa persegue la finalità di consentire la libera frequentabilità di tutte
le specie di edifici anche da parte di handicappati che possano recarvisi e non
solo di agevolare quelli che vi abitano” ;
-
Trib. Firenze 19 maggio 1992, ibid.
nn.342 e 343: “ l’art. 2 l. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo alle
necessità di un invalido civile e non solo di un portatore di handicap”;
-
Trib. Milano, 22 marzo 1993,
ibid. n.344: “le agevolazioni consentite dalla l. n.13/1989 in tema
di eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili anche senza la
presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la
ratio degli interventi della l.n.118/1971(richiamata espressamente dall’art. 2,
l. n. 13/1989) è proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici
medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i
portatori di handicap possono avere relazioni con l’immobile anche di natura
diversa dalla proprietà( si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli
abituali frequentatori);
-
Trib. Napoli, 14
marzo 1994,in Arch. Locazioni, 1994,
335:”L’art.2 della legge n.13 del 1989 è applicabile anche riguardo ai
soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età ;
-
Trib. Milano, 26
aprile 1993, in Arch. Locazioni,
1994, 130.” Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni consentite alla
eliminazione delle barriere architettoniche ex legge 1371989 non è necessaria
la presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che
la ratio degli interventi della legge del 1971 era proprio quella di consentire
la visitabilità degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno
occasione di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni con l’immobile anche di natura diversa
dalla proprietà”;
-
Pret. Pordenone, 14
giugno 1994, in Arch. Locazioni,
1996, 102:” L’installazione di un ascensore, che richieda una modesta
escavazione nel sottosuolo comune realizzata senza arrecare danni attuali o
futuri alla struttura condominiale, non costituisce spoglio del possesso degli
altri condomini, bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune garantito
a ciascun condomino dall’art. 1102 c.c.. Dovendosi coordinare la disciplina
legale sulle innovazioni con la normativa contenuta nell’art.2 l. 9 gennaio
1989, n.13, in relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di
pubblico interesse e di solidarietà sociale (invocabili in ogni caso in cui
destinatari dell’impianto siano i portatori di handicap, sia pure nell’ambito
di una struttura associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che
incidono sul compossesso dei condomini”;
-
T.A.R. Sardegna, 27
maggio 1999, n.695, in Riv. Giur.
Sarda, 2001, 196:”La normativa nazionale e regionale in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche impongono particolare attenzione
alla tutela dei disabili, tanto da consentire deroghe agli strumenti
urbanistici vigenti anche in zone sottoposte a vincolo di tutela integrale in
attuazione della normativa in materia di piani territoriali paesistici”.
-
Da ultimo, ha avuto modo di pronunciarsi, in merito alla legge 13/89,
il Tribunale di Napoli, IX sezione civile G.U. Dr. Roberto Cresso, il
quale, con la sentenza n.5811/04, dei dì 05-15.05.2004, ha definito il
Giudizio R.G. 3268/99. Oggetto del giudizio era la richiesta, inoltrata in via
cautelare, da alcuni condomini di una vanella comune esistente tra le due parti
di uno stabile, di sospendere i lavori di installazione di un ascensore
finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche e di ripristinare lo stato
dei luoghi, per asserite violazioni civilistiche. Il Giudice Cresso, con la
richiamata sentenza, rigettava il ricorso sostenendo, tra l’altro: “…trattandosi di una vanella comune, è
consentito al singolo condomino di usare la cosa comune anche per un suo fine
particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica
utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali stabilite a favore degli altri
condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto
spettante a questi ultimi…” . Il Giudicante offre un’interpretazione della
norma rispettosa della lettera, oltre che della ratio della legge 13/89, ancorata alla promozione delle istanze
sociali sottese all’emanazione del provvedimento legislativo.
Anche la dottrina mostra di essere per lo più
orientata a sorreggere lo sforzo estensivo dei giudici di merito, al chiaro
scopo di promuovere la ratio
incentivante della l. 13/89: così, ad esempio:
-
Ditta, “Installazione di servoscala e abbattimento delle
barriere architettoniche”, in Arch. locazioni, 1994, 139, nonché “Portatori di
handicap e ascensore nel condominio”, in L'amministratore, 1993, secondo cui «.
. . ancora una volta si dimostra assai prezioso — come spesso succede quando
le leggi vigenti non sono in grado di rispondere adeguatamente a nuove istanze
sociali e vengono sottoposti al vaglio del giudice interessi meritevoli di
tutela, ma non disciplinati espressamente dall'ordinamento — il ruolo della
giurisprudenza e in particolare quello dei giudici di merito, che sono i primi
che devono occuparsi delle nuove aspettative»;
-
Maglia, “Installazione di ascensore e superamento delle
barriere architettoniche”, in Arch.
Locazioni, 1992, 144, che auspica che il principio di cui alla sentenza Trib.
Milano 9 settembre 1991, cit. «. . . diventi di guida sul terreno condominiale
dominato in modo incontrastato dal concetto della proprietà uber-alles».
-
Minutoli, “Ancora in tema di
installazione di ascensore da parte di un solo condomino: innovazioni o
modificazione della cosa comune?”, in Giur. merito, 1993, 353;
-
Ruscello, “Condominio negli edifici, rapporto di convivenza e principio di
solidarietà”, in Rass. dir. civ., 1989, 837, in cui muove fondate critiche
verso gli eccessi della concezione patrimonialistica dei rapporti condominiali.
-
Autorevolmente Branca,
molto prima dell’entrata in vigore della l. 13/1989, annotando criticamente Cass. 26 aprile 1975,
n. 1604 (Foro it., 1975, I, 1672) — per
la quale deve ritenersi sufficiente il dissenso di un solo condomino per
negare, ex art. 1120, 2° comma, c.c., l'installazione di un ascensore destinato
a risolvere i problemi di un disabile — osservava come «nel giardino dei
diritti reali non c'è posto per le malattie dei titolari».
La legge13/89 si pone degli obiettivi
iniziali ed appare, nella sua essenzialità, del tutto inidonea a risolvere il
gravissimo problema del superamento delle barriere architettoniche negli
edifici privati. Un dato, però, è innegabile: l’intervento del legislatore
rappresenta una presa di coscienza della gravità del problema da risolvere, ed
una decisa volontà di iniziare ad affrontare con nuova sensibilità le istanze
dei disabili.
E’ necessario, pertanto, opporsi con
decisione ad ogni tentativo di banalizzare il testo della legge, leggendolo in
chiave riduttiva: solo così, difatti, si è in grado di cogliere il fine ultimo
perseguito dal legislatore e superare la concezione esclusivamente
patrimonialistica della proprietà e del condominio.
Lo
sforzo degli operatori del diritto deve dirigersi verso l’incoraggiamento
dei segnali di apertura registrati presso i giudice di merito, in ossequio
ai principi contenuti nella Costituzione, su tutti la funzione sociale della
proprietà, nella consapevolezza che i valori dettati dalla Carta Costituzionale
sono stati troppo a lungo sacrificati da una visione miope e tradizionale
dei rapporti tra i privati.
Napoli, 06.10.2004
Avv. Luigi Tremante