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Barriere architettoniche

LA LEGISLAZIONE SPECIALE SULL’ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RIFLESSIONI SULL’APPLICAZIONE

DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13

di

 

Avv.  Luigi Tremante

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     Dopo un lungo silenzio del nostro legislatore, a far data dagli anni ’70, sono stati emanati alcuni fondamentali provvedimenti normativi a tutela dei portatori di handicap: la legge 30.03.1971 n.118, la legge 28.02.1986 n.41, e il D.P.R. 27.04.1978 n.384 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico; la legge 15.01.1991 n.15, finalizzata a favorire la votazione degli elettori non deambulanti; la legge 05.02.1992 n.104, che rappresenta la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; la legge 09.01.1989 n.13 che contiene disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

      L’art.2 della legge 13/89 stabilisce che, per le deliberazioni relative alle innovazioni finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza indicata dall’art.1136 c.c., co.2 e 3. Lo stesso articolo prosegue riconoscendo al portatore di handicap, laddove l’assemblea condominiale non deliberi entro tre mesi dalla richiesta, il diritto di realizzare a sue spese opere mobili facilmente rimovibili, ed ampliare le porte d’accesso.

      Il successivo art.3, su cui conviene fermare l’attenzione, in considerazione delle notevoli difficoltà interpretative, recita: 1. “le opere di cui all’art.2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati, o comuni , o di uso comune a più fabbricati” 2. “è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 907 c.c., nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni, non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”.

    Le difficoltà di interpretazione del citato art.3, il cui testo appare decisamente equivoco e poco chiaro, sono accentuate dalla mancanza, ad oltre quindici anni dall’entrata in vigore della legge, di interventi nomofilattici  della Suprema Corte.

     L’unico contributo della Corte di Cassazione, sulla legge 13/89, che possa considerarsi degno di rilievo, sia pure in una direzione indubbiamente conservatrice, appare Cassazione II sezione civile, 25.06.1994, n.6109:”anche per le innovazioni finalizzate a favorire il superamento e l’eliminazione della barriere architettoniche opera il divieto delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino; sicchè deve escludersi che l’assemblea condominale possa, a maggioranza, ledere i diritti dei singoli condomini, sulle porzioni dell’edificio di proprietà esclusiva”.

     La legge 13/89 rappresenta un problematico compromesso cercato dal nostro legislatore, tra le secolari e radicate ragioni della proprietà esclusiva nel condominio degli edifici privati e quelle – più propriamente sociali – della tutela del portatore di handicap.

   La normativa, anche se non è riuscita, in una materia così complessa, ad introdurre un regime unificato ed omogeneo per gli interventi edilizi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, ha un’ampia portata di applicazione da parte del Giudice, con riferimento a tutti gli edifici, anche se non abitati da inabili.

   La legge in esame non può non meritare un’interpretazione estensiva, aderente ai principi costituzionali di solidarietà (art.2),  di uguaglianza (art.3), di tutela del diritto alla salute (art.32) e di tendenziale funzione sociale della proprietà (art.42).

    In tale prospettiva vanno lette le parole adottate dai Giudici del Tribunale di Milano, illuminati anticipatori di una Giurisprudenza ormai unanimemente favorevole ad ogni intervento che possa favorire l’inserimento sociale dei disabili, e la affermazione dei loro diritti: ”…la proprietà, pur garantita e protetta, è a propria volta permeata da principi solidaristici e temperata dalla necessità di eguale considerazione per altrui diritti  e per la dignità e libertà della persona: cosicché, anche sotto tale profilo, nel conflitto fra un condomino che intenda utilizzare una parte comune per imprescindibili esigenze della propria vita, e la collettività dei partecipanti che, pur senza indicare specifiche persuasive ragioni in contrario, si opponga a tale uso, va tutelato preferibilmente il diritto del primo” (Trib. Milano, 11 maggio 1989, in rep. Foro Italiano, voce Comunione e Condominio, n.76).

    Tale orientamento di merito (nell’assenza pressoché totale – lo si ripete - di pronunce della S.C. in tema di applicazione della l.13/89), si è consolidato, ed ha affermato il principio secondo cui, le agevolazioni varie destinate ad eliminare le barriere architettoniche, sono applicabili anche quando nell’immobile non abiti un disabile, ovvero siano destinate a giovare ad un invalido civile non portatore di handicap o ad un soggetto ultrasessantacinquenne:

-   Trib. Milano, 14 novembre 1991, in rep. F.I. , voce Edilizia e urbanistica, n.340: in caso di installazione di un ascensore in un edificio condominiale è applicabile la disposizione di cui all’art.2, l.13/1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche anche in caso di mancata esistenza di handicappati all’interno del condominio, in quanto la normativa persegue la finalità di consentire la libera frequentabilità di tutte le specie di edifici anche da parte di handicappati che possano recarvisi e non solo di agevolare quelli che vi abitano” ;

-    Trib. Firenze 19 maggio 1992, ibid. nn.342 e 343: “ l’art. 2 l. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo alle necessità di un invalido civile e non solo di un portatore di handicap”;

-    Trib. Milano, 22 marzo 1993, ibid. n.344: “le agevolazioni consentite dalla l. n.13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili anche senza la presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della l.n.118/1971(richiamata espressamente dall’art. 2, l. n. 13/1989) è proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni con l’immobile anche di natura diversa dalla proprietà( si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli abituali frequentatori);

-   Trib. Napoli, 14 marzo 1994,in Arch. Locazioni, 1994, 335:”L’art.2 della legge n.13 del 1989 è applicabile anche riguardo ai soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ;

-   Trib. Milano, 26 aprile 1993, in Arch. Locazioni, 1994, 130.” Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere architettoniche ex legge 1371989 non è necessaria la presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della legge del 1971 era proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di handicap  possono avere relazioni con l’immobile anche di natura diversa dalla proprietà”;

-   Pret. Pordenone, 14 giugno 1994, in Arch. Locazioni, 1996, 102:” L’installazione di un ascensore, che richieda una modesta escavazione nel sottosuolo comune realizzata senza arrecare danni attuali o futuri alla struttura condominiale, non costituisce spoglio del possesso degli altri condomini, bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune garantito a ciascun condomino dall’art. 1102 c.c.. Dovendosi coordinare la disciplina legale sulle innovazioni con la normativa contenuta nell’art.2 l. 9 gennaio 1989, n.13, in relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale (invocabili in ogni caso in cui destinatari dell’impianto siano i portatori di handicap, sia pure nell’ambito di una struttura associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che incidono sul compossesso dei condomini”;

-   T.A.R. Sardegna, 27 maggio 1999, n.695, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 196:”La normativa nazionale e regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche impongono particolare attenzione alla tutela dei disabili, tanto da consentire deroghe agli strumenti urbanistici vigenti anche in zone sottoposte a vincolo di tutela integrale in attuazione della normativa in materia di piani territoriali paesistici”.

-   Da ultimo, ha avuto modo di pronunciarsi, in merito alla legge 13/89, il Tribunale di Napoli, IX sezione civile G.U. Dr. Roberto Cresso, il quale, con la sentenza n.5811/04, dei dì 05-15.05.2004, ha definito il Giudizio R.G. 3268/99. Oggetto del giudizio era la richiesta, inoltrata in via cautelare, da alcuni condomini di una vanella comune esistente tra le due parti di uno stabile, di sospendere i lavori di installazione di un ascensore finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche e di ripristinare lo stato dei luoghi, per asserite violazioni civilistiche. Il Giudice Cresso, con la richiamata sentenza, rigettava il ricorso sostenendo, tra l’altro: “…trattandosi di una vanella comune, è consentito al singolo condomino di usare la cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali stabilite a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi…” . Il Giudicante offre un’interpretazione della norma rispettosa della lettera, oltre che della ratio della legge 13/89, ancorata alla promozione delle istanze sociali sottese all’emanazione del provvedimento legislativo.

    Anche la dottrina mostra di essere per lo più orientata a sorreggere lo sforzo estensivo dei giudici di merito, al chiaro scopo di promuovere la ratio incentivante della l. 13/89: così, ad esempio:

-   Ditta, “Installazione di servoscala e abbattimento delle barriere architettoniche”, in Arch. locazioni, 1994, 139, nonché “Portatori di handicap e ascensore nel condominio”, in L'amministratore, 1993, secondo cui «. . . ancora una volta si dimostra assai prezioso — come spesso succede quando le leggi vigenti non sono in grado di rispondere adeguatamente a nuove istanze sociali e vengono sottoposti al vaglio del giudice interessi meritevoli di tutela, ma non disciplinati espressamente dall'ordinamento — il ruolo della giurisprudenza e in particolare quello dei giudici di merito, che sono i primi che devono occuparsi delle nuove aspettative»;

-   Maglia, “Installazione di ascensore e superamento delle barriere architettoniche”,  in Arch. Locazioni, 1992, 144, che auspica che il principio di cui alla sentenza Trib. Milano 9 settembre 1991, cit. «. . . diventi di guida sul terreno condominiale dominato in modo incontrastato dal concetto della proprietà uber-alles».

-    Minutoli, “Ancora in tema di installazione di ascensore da parte di un solo condomino: innovazioni o modificazione della cosa comune?”, in Giur. merito, 1993, 353;

-    Ruscello, “Condominio negli edifici, rapporto di convivenza e principio di solidarietà”, in Rass. dir. civ., 1989, 837, in cui muove fondate critiche verso gli eccessi della concezione patrimonialistica dei rapporti condominiali.

-   Autorevolmente Branca, molto prima dell’entrata in vigore della l. 13/1989,  annotando criticamente Cass. 26 aprile 1975, n. 1604 (Foro it.,  1975, I, 1672) — per la quale deve ritenersi sufficiente il dissenso di un solo condomino per negare, ex art. 1120, 2° comma, c.c., l'installazione di un ascensore destinato a risolvere i problemi di un disabile — osservava come «nel giardino dei diritti reali non c'è posto per le malattie dei titolari».

      La legge13/89 si pone degli obiettivi iniziali ed appare, nella sua essenzialità, del tutto inidonea a risolvere il gravissimo problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Un dato, però, è innegabile: l’intervento del legislatore rappresenta una presa di coscienza della gravità del problema da risolvere, ed una decisa volontà di iniziare ad affrontare con nuova sensibilità le istanze dei disabili.

  E’ necessario, pertanto, opporsi con decisione ad ogni tentativo di banalizzare il testo della legge, leggendolo in chiave riduttiva: solo così, difatti, si è in grado di cogliere il fine ultimo perseguito dal legislatore e superare la concezione esclusivamente patrimonialistica della proprietà e del condominio.

       Lo sforzo degli operatori del diritto deve dirigersi verso l’incoraggiamento dei segnali di apertura registrati presso i giudice di merito, in ossequio ai principi contenuti nella Costituzione, su tutti la funzione sociale della proprietà, nella consapevolezza che i valori dettati dalla Carta Costituzionale sono stati troppo a lungo sacrificati da una visione miope e tradizionale dei rapporti tra i privati.

 

               Napoli, 06.10.2004                                       

                                                                                             Avv.  Luigi  Tremante