L'assegno di mantenimento è un istituto previsto dal Codice civile all'articolo
156, secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto
di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,
qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno la ratio dell'istituto occorre innanzitutto
rilevare che la separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi
decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà"
che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che,
quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà
morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.
In secundis, il legislatore, nell'introdurre la disposizione di cui
all'articolo 156, ha posto particolare attenzione a ciò che,
fino a pochi decenni fa, avveniva nella prassi di molte famiglie italiane:
frequentemente, di fatti, un coniuge, e segnatamente la moglie, era
solito rinunciare alle sue aspirazioni lavorative e di crescita professionale
per concentrarsi unicamente sull'educazione dei figli e sull'andamento
"domestico". In quest'ottica il legislatore ha, correttamente,
ritenuto di salvaguardare il soggetto che avesse effettuato, d'accordo
con il coniuge, una simile scelta e di permettergli, in caso di separazione,
di non dover subire unicamente egli stesso gli effetti pregiudizievoli
di tale decisione.
Venendo ai presupposti che devono concorrere affinché il giudice
si determini a concedere l'assegno di mantenimento, essi sono tre (Cass.
Civ. 12.12.2003 n. 19042; Cass. Civ. 18.09.2003 n. 13747; Cass. Civ.
08.08.2003 n. 11965; Cass. Civ. 19.03.2003 n. 4039):
- la non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui
favore viene disposto il mantenimento;
- la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
Occorre concentrarsi su cosa il legislatore abbia inteso parlando di
"reddito". Certamente il termine reddito è stato utilizzato
nella sua accezione più ampia. Il riferimento va, innanzitutto,
al denaro ma si intendono comprese anche altre utilità differenti
dal denaro, purché economicamente valutabili (Cass. Civ. 03.10.2005
n. 19291; Cass. Civ. 06.05.1998 n. 4543; Cass. Civ. 30.01.1992, n. 961).
A titolo esemplificativo, il giudice dovrà tener conto anche
dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito
che essi hanno, sia dal punto di vista del ricavato di una eventuale
locazione o vendita degli stessi; dei crediti di cui il coniuge obbligato
sia ancora titolare; dei risparmi investiti o produttivi; della disponibilità
della casa coniugale etc
( sull'argomento vedi Cass. Civ. 29.11.1990
n. 11523; Cass. Civ. 20.02.1986 n. 1032, Cass. Civ. 14.08.1997 n. 7630;
Cass. Civ. 04.04.1998 n. 3490).
La reale difficoltà nell'applicazione di questo articolo risiede
nell'esigenza di trovare un parametro in base al quale valutare l'inadeguatezza
dei redditi propri di un coniuge.
Per molto tempo si è ritenuto che il fondamento per l'erogazione
dell'assegno di mantenimento fosse la necessità di assicurare
al coniuge beneficiario un tenore di vita pari o almeno simile a quello
che possedeva in costanza di matrimonio.
Una impostazione di tale tipo era soggetta a diverse critiche e perplessità.
Innanzitutto, la prima è di ordine logico - pratico: ben si sa
che la convivenza ha riflessi economicamente positivi. Vi è,
di fatti, la possibilità di ammortizzare le spese, di dividerle
equamente. Il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta
certamente più facile se a contribuire alle casse del nucleo
familiare vi sono due soggetti, con due stipendi che si cumulano.
Nel caso di separazione, certamente le spese si raddoppiano: basti pensare
alla necessità, per il coniuge che non benefici della casa coniugale,
di cercarsi una nuova sistemazione, con le conseguenti spese per l'affitto
e per la gestione dell'alloggio. È ovvio che, in una situazione
di tale tipo, caratterizzata da un sicuro aumento delle spese, non sarà
facilmente ipotizzabile la possibilità di mantenere lo stesso
standard di vita che si aveva in regime di comunione. E questo vale
sia per il coniuge obbligato che per il coniuge beneficiario. Se si
accetta questa ricostruzione, non si può non notare come sarebbe
eccessivamente penalizzante per il coniuge obbligato assicurare al coniuge
beneficiario il medesimo stile di vita che si aveva durante il matrimonio.
Inoltre, si devono considerare le ipotesi in cui i coniugi, in costanza
di matrimonio, avevano un tenore di vita eccessivo rispetto alle proprie
possibilità: anche in questa ipotesi sarebbe depenalizzante imporre
al coniuge obbligato di assicurare che il coniuge beneficiario conservi
il medesimo tenore di vita, proprio perché eccessivo.
Ancora, ben può accadere che i coniugi decidano di avere un tenore
di vita ridotto, minore alle proprie potenzialità, per esempio
investendo e risparmiando capitale; in questa ipotesi, la regola del
mantenimento del medesimo tenore di vita suona quanto mai iniqua, in
questo caso a sfavore del coniuge beneficiario (Cass. Civ. 04.04.1998
n.3490).
La giurisprudenza, in tempi recenti, ha provveduto a individuare un
parametro di riferimento sicuramente più corretto; "il giudice
di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante
il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione
del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione
di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve
procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione
di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cass. Civ. 12.06.2006
n. 13592).
Quindi, il punto di osservazione da cui parte il giudice nel determinare
l'an e il quantum dell'assegno si modifica:
non si cerca più di assicurare il mantenimento delle medesime
condizioni economiche ma si cerca di "equilibrare" le effettiva
capacità economiche dei coniugi; si deve, perciò, in
primis verificare se sussiste un disequilibro economico tra i due
coniugi; laddove tale squilibrio effettivamente ci sia, il giudice determina
il quantum più idoneo per livellarlo.
Proprio a tal fine, è risultato utile quanto disposto dal secondo
comma dell'art. 156 che impone al giudice di determinare l'entità
dell'assegno in relazione, oltre che al reddito, anche alle "circostanze".
Ed è proprio grazie a questo termine che il giudice può
valutare una serie di elementi fattuali che, anche se non propriamente
reddituali, hanno comunque capacità di influire sul reddito di
una delle parti (vedi, per esempio, la circostanza dell'aumento delle
spese fisse) (Cass. Civ. 30.03.2005 n. 6712). Un esempio su tutti: l'attitudine
a lavorare è sicuramente una circostanza che il giudice deve
valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta
possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva
(tenendo in considerazione l'età, la situazione del mercato del
lavoro del luogo in cui vive il coniuge, l'esperienza lavorativa o professionale
pregressa, il tempo intercorso dall'ultima prestazione di lavoro, la
situazione di salute del medesimo, i condizionamenti posti dalla cura
e dalla crescita della prole) tale circostanza andrà ad incidere
sulla quantificazione dell'assegno, certamente comportando un decremento
dello stesso (Cass. Civ. 02.07.04 n. 12121; Cass. Civ. 19.03.2002 n.
3975).
Naturalmente non si richiede una valutazione aritmetica dei redditi
ma solo una analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo,
un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi
i coniugi (Cass. Civ.28.04.2006 n.9878; Cass. Civ. 19.03.2002 n. 3974;
Cass. Civ. 09.03.1998 n. 2583). In questa analisi, il giudice dovrà
tenere conto anche di eventuali maggiorazioni o diminuzioni che il patrimonio
del coniuge obbligato ha subito nelle more del giudizio di separazione,
proprio perché, come già accennato, la separazione personale
non fa venir meno la solidarietà economica che lega i coniugi
durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche
fortune e sfortune (Cass. Civ. 07.02.2006 n. 2626; Cass. Civ. 24.12.2002
n. 18327; Cass. Civ. 03.12.2002 n. 17103; Cass. Civ. 11.09.1998 n. 9028;
Cass. Civ. 22.04.1998 n. 4094).
In merito all'accertamento che deve condurre il giudice, il coniuge
beneficiario non ha l'onere di fornire all'organo giudiziario la prova
specifica e diretta del disequilibrio atto a giustificare l'erogazione
dell'assegno, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente tale
differenza economica. Naturalmente il coniuge obbligato ha la possibilità
di contestare il preteso squilibrio, indicando beni e proventi che evidenzino
l'infondatezza della domanda (Cass. Civ. 27.08.2004 n. 17136).
Nel caso in cui i coniugi non forniscano gli elementi necessari e sufficienti
affinché il giudice svolga l'indagine su descritta, si ritiene
possa applicarsi, stante l'identità di ratio tra i due istituti,
quanto previsto dall'art. 5, comma 9, L. 898/70, nel testo novellato
dall'art. 10 della L. 74/1987, secondo cui, in tema di riconoscimento
e determinazione dell'assegno divorziale, "in caso di contestazioni,
il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e
sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della
polizia tributaria" (Cass. Civ. 17.05.2005 n. 10344).
Si discute, sia in dottrina che in giurisprudenza, sulla rinuziabilità
o meno dell'assegno di mantenimento. Da un lato, di fatti, vi è
chi sostiene che l'assegno di mantenimento trova il suo fondamento nell'articolo
143 c.c. e, quindi, rientra tra i diritti e doveri dei coniugi inderogabili
e, pertanto irrinunciabili. Ne consegue la nullità di qualsiasi
pattuizione tramite la quale il coniuge, pur trovandosi nelle condizioni
per beneficiare di detto assegno, vi abbia rinunciato.
Dall'altro lato, si sostiene che, così come i coniugi sono liberi
di determinare il quantum dell'assegno, sono parimenti liberi
di escludere pattizziamente la corresponsione dello stesso.
Ad avviso di chi scrive, una probabile risposta si può ricavare
analizzando la distinzione tra assegno alimentare e assegno di mantenimento;
mentre il primo, avendo la propria fonte nell'incapacità del
coniuge che versa in stato di bisogno e che non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento, è espressamente irrinunciabile
ex art. 447 c.c., il secondo, stante la mancanza di previsione espressa
e la matrice assistenziale inerente al vincolo coniugale, si caratterizza
dalla rinunciabilità. Possono, quindi, i coniugi decidere di
non corrispondere alcun assegno di mantenimento, così come decidere
di non corrisponderlo con periodicità ma versarlo una tantum,
in un'unica soluzione. (Cass. Civ. 30.07.1997 n. 7127).
Da ultimo, l'articolo 5, comma 7, della legge 1 dicembre 1970 n. 898
(come modificato dall'articolo 10 della Legge 6 marzo 1987 n. 74), che
ha introdotto la necessità di adeguamento ISTAT dell'assegno
di divorzio, si ritiene sia applicabile anche all'assegno di mantenimento
(Cass. Civ. 05.08.2004 n. 15101; Cass. Civ. 06.12.1999 n. 13610; Cass.
Civ. 28.12.1995 n. 13131).
ASSEGNO DIVORZILE
L'assegno divorzile è stato introdotto con la legge 898 del
1970; l'articolo 5, così come modificato dalla L. 74 del 1987,
di fatti, prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto
conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive".
Innanzitutto occorre chiarire che il quantum dell'assegno di
divorzio è determinato in base a criteri autonomi e distinti
rispetto a quelli rilevanti per il trattamento economico del coniuge
separato (Cass. Civ. 20.01.2006 n. 1203). Quindi, ai fine della quantificazione
di detto assegno, risulta essere del tutto irrilevante la misura dell'assegno
di mantenimento determinata in sede di separazione, posto che i presupposti
e le funzioni sono diverse (Cass. Civ. 09.05.2002 n. 6641).
A tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che "la determinazione
dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 Dicembre 1970
n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 Marzo 1987 n. 74, è indipendente
dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e
in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei
coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali,
della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti,
correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali,
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde
dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti in regime di
convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia
di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla
separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella
misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili di valutazione"
(Cass. Civ. 11.09.2001, n. 11575).
Anche per detto assegno, la finalità perseguita dal legislatore
è stata marcatamente assistenziale, e cioè far si che
le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino
deteriorate per il solo effetto del divorzio. Il legislatore ha, in
sostanza, preso in considerazione l'ultrattività della solidarietà
familiare e qualora, comparando la posizione attuale del richiedente
l'assegno divorzile con quella goduta al tempo della costanza di matrimonio,
emerga una situazione economicamente sperequativa e significativa, ricollegabile
alla cessazione del matrimonio stesso, proprio in virtù della
sua funzione assistenziale, ha considerato dovuto l'assegno di divorzio
(Cass. Civ. 11.09.2001, n. 11575).
Per meglio comprendere questo assunto, occorre fare un passo indietro,
analizzando le principali teorie in vigore prima della legge 74 del
1987.
Il legislatore del 1970 non si era espresso in proposito e la giurisprudenza
aveva cercato di colmare questa lacuna, individuando una pluralità
di criteri per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorziale
(Cass. Civ. 09.07.1974 n. 2008; Corte Cost., 10.07.1975 n. 202). Accanto
al profilo assistenziale, si individuava il profilo risarcitorio e il
profilo compensativo dell'assegno di divorzio. Se, da un lato, tale
pluralità di orientamenti aveva l'elemento positivo di permettere
di adattare la funzione di tale erogazione pecuniaria ai diversi casi
pratici, dall'altro lato portava con se l'inconveniente di lasciare
eccessiva discrezionalità ai Tribunali, che troppo spesso arrivavano
a soluzioni diametralmente opposte.
Per ovviare a tale incertezza, il legislatore del 1987 decise di chiarire
espressamente i presupposti relativi all'an debeatur l'assegno
di divorzio. Indica espressamente, nell'art. 10 di tale legge, che l'assegno
va corrisposto quando un coniuge non ha mezzi adeguati o comunque non
può procurarseli per ragioni oggettive. Si afferma, quindi, definitivamente,
la natura assistenziale dell'assegno divorzile.
Comunque le incertezze interpretative permangono, spostandosi stavolta
sui concetti di "mezzi adeguati" e "ragioni oggettive".
Anche in questo settore, la giurisprudenza sembra aver seguito un iter
molto simile a quello già analizzato in materia di separazione
e assegno di mantenimento.
Di fatti, le prime pronunce giurisprudenziali tendevano a considerare
quale parametro rilevante il tenore di vita in costanza di matrimonio,
ritenendo quindi dovuto l'assegno ogni qualvolta il divorzio avesse
inciso su di un coniuge apportando una riduzione (anche quantitativamente
minima) del proprio standard di vita, rispetto a quello goduto durante
il matrimonio (Cass. Civ. 17.03.1989 n. 1322; Cass. Civ. 29.11.1990
n. 11490).
Solo in tempi relativamente recenti si è, correttamente, modificato
tale orientamento: l'assegno di divorzio, stante proprio la sua funzione
assistenziale, serve a tutelare l'ex coniuge che si trovi in una debolezza
economica tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo
e dignitoso, anche se totalmente distaccato da quello che si aveva in
costanza di matrimonio (Cass. Civ. 12.03.1990 n. 1652; Cass. Civ. 01.12.1993
n. 11860).
Quindi, la prima valutazione che il giudice è chiamato a fare
riguarda l'an e ruota attorno all'inadeguatezza dei mezzi, da
intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi,
cespiti patrimoniali e altre utilità di cui si dispone il coniuge
richiedente (Cass. Civ. 15.01.1998 n. 317) e all'impossibilità
di procurarseli per ragioni oggettive. Laddove tale valutazione dia
esito positivo (inteso nel senso su esposto, e cioè lasci presumere
che il coniuge istante non possa assicurare a sé un tenore di
vita dignitoso), il giudice deve procedere a determinare il quantum,
prendendo a riferimento i criteri indicati dal legislatore e cioè
"le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio".
Altro aspetto da valutare è quello relativo alla disponibilità
dell'assegno di divorzio.
L'ipotesi classica che si verifica con una certa costanza riguarda il
caso in cui i coniugi, con un accordo ad hoc, decidano di regolare il
regime giuridico - economico del futuro ed eventuale divorzio.
È opportuno ripercorre la posizione della giurisprudenza antecedentemente
alla novella del 1987.
Dapprima, proprio basandosi sulla natura composita dell'assegno divorzile,
le Corti di merito e di legittimità riconoscevano la disponibilità
del diritto di credito insito nell'assegno de quo, almeno nei casi in
cui la funzione di tale assegno fosse risarcitoria o compensativa (Cass.
Civ. 18.05.1983 n. 3427; Cass. Civ. 03.07.1980 n. 4223).
È con la novella del 1987 che la giurisprudenza cambia radicalmente
orientamento e ciò in conseguenza all'affermazione della natura
esclusivamente assistenziale dell'assegno di divorzio.
Si sancisce una radica indisponibilità preventiva dei diritti
economici conseguenti allo scioglimento del matrimonio, con un itinerario
argomentativo decisamente vasto (Cass. Civ. 20.03.1998 n. 2945; Cass.
Civ. 11.06.1997 n. 5244; Cass. Civ. 07.09.1995 n. 9416; Cass. Civ. 28.10.1994
n. 8912) .
L'orientamento più risalente (Cass. Civ. 04.06.1992 n. 6857),
raramente presente però anche in sentenze più recenti
(Cass. Civ. 14.06.2000 n. 8109), si basava sull'articolo 160 c.c. che
sancisce la totale indisponibilità dei diritti e doveri che scaturiscono
dal matrimonio. Da tale indisponibilità conseguiva la totale
nullità degli accordi preventivi, proprio perché vertenti
su diritti indisponibili.
In secundis, si affermava che, comunque, in forza dell'art. 9
l. 898 del 1970, i coniugi avessero già assicurata la possibilità
di revocare o modificare l'assegno post - matrimoniale, subordinatamente
all'esistenza di "giustificati motivi"; tale articolo fornisce
già una tutela specifica, volta a rivedere le disposizioni economiche
pattuite, rendendo "inutile" il ricorso ad accordi pre - divorzio
(Cass. Civ. 04.06.1992 n. 6857).
Da ultimo, si è sostenuto che " gli accordi preventivi
possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili
economici preconcordati ma - quando sono accettati in funzione di prezzo
o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene
alla volontà stessa di divorziare" (Cass. Civ. 18.02.2000
n. 1810); si tratterebbe, in sostanza, di un accordo tendente a configurare
una "transazione sullo status matrimoniale" (Cass.
Civ. 11.06.1997 n. 5244).
Ancora, "gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico
del divorzio hanno sempre l'effetto, se non anche lo scopo, di condizionare
il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status; in
una sfera, cioè, in cui la libertà di scelta ed il diritto
i difesa esigono invece di essere indeclinabilmente garantiti"
(Cass. Civ. 11.08.1992, n. 9494; Cass. Civ. 28.10.1994 n. 8912; Cass.
Civ. 13.01.1993 n. 348; Cass. Civ. 07.09.1995 n. 9416; Cass. Civ. 11.06.1997
n. 5244; Cass. Civ. 20.03.1998 n. 2955)
Tornando all'articolo 5 L. 898/70, occorre analizzare quanto disposto
dal penultimo comma secondo cui "l'obbligo di corresponsione
dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto,
passa a nuove nozze". La ratio di tale disposizione è
evidente: la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio viene meno
ogni qualvolta in cui il coniuge beneficiario contragga un nuovo matrimonio,
proprio perché in questa ipotesi i medesimi doveri di solidarietà
morale ed economica slittano in capo al nuovo coniuge.
Un problema particolarmente interessante ed attuale è quello
relativo all'applicabilità in via analogica di quanto disposto
da tale comma in caso di convivenza more uxorio.
Le Corti di legittimità hanno ormai consolidato l'orientamento
secondo cui, se una convivenza avente carattere di stabilità
e durevolezza non vale ad escludere di per sé la debenza dell'assegno,
vale almeno ad incidere sulla determinazione del quantum: "il
diritto all'assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia
istaurato una convivenza more uxorio con altra persona, rappresentando
detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare
se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati
rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" (Cass.
Civ. 26.01.2006 n. 1546). Tale ricostruzione trova la sua giustificazione
nel fatto che la semplice convivenza ha natura intrinsecamente precaria,
non fa sorgere obbligo di mantenimento e non presenta quella stabilità
giuridica propria del matrimonio che giustifica la cessazione definitiva
dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.
Ancora "in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno
di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se
il richiedente abbia istaurato una convivenza more uxorio con altra
persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che
tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito
da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente
consolidatosi e protrattosi nel tempo - delle condizioni economiche
dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento
ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivategli
dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata
a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza
siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini
del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo
l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al
complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile
dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente
diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva,
soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita
della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali
possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice,
che dalla convivenza more uxorio il richidente tragga benefici economici
idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno"
(Cass. Civ. 20.01.2006 n. 1179).
Quindi, di fatto, la semplice convivenza non basta ad escludere l'obbligo
di corrispondere l'assegno di divorzio: tuttavia, se da tale convivenza
ne deriva per l'ex coniuge beneficiante un miglioramento sostanziale,
che si risolve in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito (Cass.
Civ. 06.02.2004 n. 2251), si può allora procedere alla revisione
del quantum dell'assegno, ex art. 9 l. 898/70, così come
modificato dall'art. 13 L. 87/74 e, in casi estremi, quando cioè,
proprio a seguito di tale convivenza la condizione economica dell'ex
coniuge ha raggiunto livelli di autonomia e dignità, si può
arrivare alla revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno (Cass.
Civ. 03.11.2004 n. 21080).
Venendo al comma 8 dell'art. 5 L. 898/70, così come modificato
dall'art. 10 L. 74/87, esso dispone che "su accordo delle parti
la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa
sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico". La previsione,
in alternativa di una corresponsione mensile soggetta a rivalutazione
periodica, di un assegno una tantum, era già presente nella legge
del 1970 ma, con la novella del 1987, viene inserita in un comma autonomo.
Il testo originario dell'art. 5, al comma 4 prevedeva che, su accordo
delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile poteva avvenire
in una unica soluzione. La novità maggiore apportata dalla novella
del 1987 riguarda l'introduzione dell'inciso "ove questa sia
ritenuta equa dal Tribunale". Il legislatore ha ritenuto necessario,
quindi, un controllo giudiziale sull'entità dell'assegno di divorzio
in una unica soluzione, una sorta di omologazione da parte del Tribunale.
Non è più, quindi, sufficiente il solo accordo delle parti:
una volta raggiunta una soluzione pattizia, gli ex coniugi devono necessariamente
sottoporre la stessa al vaglio del Tribunale.
Laddove però il Giudice, anche sulla base di una valutazione
equitativa, dia il proprio assenso, il coniuge beneficiario non potrà
vantare ulteriormente diritto alcuno di stampo patrimoniale e non, attesa
la cessazione, per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto con l'ex
coniuge (Cass. Civ. 27.07.1997 n. 7365).
Il comma 9 dell'art. 5 dispone che "i coniugi devono presentare
all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione
personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi
e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni, il
tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo
tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria".
Quindi, sono le parti, in rispetto del principio di leale collaborazione,
a dover fornire al Tribunale gli elementi reddituali necessari per poter
determinare correttamente il quantum dell'assegno divorzile. La prova
del reddito può essere data, oltre che con la documentazione
prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresa la presunzione
(Cass. Civ. 23.01.1996 n. 496). La dichiarazione dei redditi, quindi,
costituisce solo uno degli strumenti attraverso i quali il giudice può
determinare il proprio convincimento, sia pure privilegiato dalla legge
(Cass. Civ. 09.05.1997 n. 4067).
Lo stesso comma prevede anche poteri istruttori d'ufficio, previsti
per soddisfare al meglio le finalità pubblicistiche sottese alla
domanda sull'assegno e per evitare che questa venga respinta quando
il richiedente non riesca a dimostrarne il buon fondamento (Cass. Civ.
03.07.1996 n. 6087).
Naturalmente tali poteri rimangono comunque subordinati alla disponibilità
delle parti: è necessaria la contestazione mossa da un coniuge
circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione,
della documentazione presentata dall'altro coniuge. Ne consegue che
l'acquiscenza della parte interessata, che non contesti le risultanze
e la completezza di detta documentazione, preclude alla medesima di
dedurre in sede di impugnazione il mancato uso di tali poteri da parte
del Tribunale (Cass. Civ. 08.11.1996 n. 9756). Se, comunque, il giudice
ritiene che gli elementi forniti dalle parti siano sufficienti per una
valida ricostruzione delle loro situazioni reddituali, non è
tenuto, anche in caso di contestazioni, ad utilizzare tali poteri istruttori
ufficiosi, che restano quindi nella totale discrezionalità dell'organo
giudicante, trattandosi di un potere - dovere del tribunale. (Cass.
Civ. 10.08.2001 n. 11059; Cass. Civ. 15.01.1999 n. 370; Cass. Civ. 26.05.1999
n. 5095).
Roma, dicembre 2006
Avv. Matteo Santini
(*) avvocato, Foro di Roma