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Procedimento innanzi al Giudice di Pace:

il rinvio ex art.320 c.p.c.

 

di

 

Avv. Gerardo Parisi

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   E’ ormai pacifico, che i criteri ispiratori del legislatore, per quanto concerne il giudizio innanzi al Giudice di Pace, furono quelli della “immediatezza” e della “concentrazione”; questo onde ottenere un giudizio rapido e veloce, che pervenisse ad un giudicato in tempi brevi, finalizzato ad impedire tattiche dilatorie, ed a far sì che la causa fosse già, sin dall’inizio, ben circoscritta intorno a domande ed eccezioni determinate, e, naturalmente, anche allo scopo di alleggerire il carico della magistratura togata. Tale affermazione, non è del tutto peregrina, tanto è vero che, in teoria, il procedimento in parola potrebbe addirittura risolversi  in una, o al più, in due udienze: quella di prima comparizione, con contestuale articolazione dei mezzi istruttori, e loro raccoglimento, e quella successiva della precisazione delle conclusioni e discussione, con conseguente assegnazione della causa a sentenza, il tutto naturalmente, ove la natura della controversia, la struttura e la organizzazione dell’ufficio giudiziario lo consentano.

   Molto spesso però, nella prassi, accade qualcosa di diverso, si assiste infatti, alla richiesta smisurata, proprio da parte delle parti costituite in giudizio, di rinvii ex art. 320 c.p.c., tendenti al solo scopo di ottenere una ulteriore udienza, per ovviare ad alcune mancanze, delle quali non si è potuto porre rimedio (per l’attore) prima dell’iscrizione a ruolo della causa, e (per il convenuto) al fine di guadagnare tempo prima dell’articolazione dei mezzi istruttori, finendo così per travisare l’intento del legislatore, il quale aveva previsto la possibilità di un unico e solo rinvio, e per una sola volta, al IV comma, la cui eccezionalità si desume dal suo stesso tenore letterale, e rivolto principalmente all’attore, il quale, nella ipotesi in cui il convenuto non costituitosi nel termine previsto, presso la cancelleria, una volta costituito in prima udienza, abbia sollevato particolari eccezioni, alle quali la parte attorea è costretta a porre rimedio, non avendo potuto farlo prima.

   E’anche vero però, che spesso, si ricorre al rinvio in parola, stante di frequente, il verificarsi della assenza, in prima udienza di una delle due parti costituite, per cui è necessario, onde anche rispettare il disposto dell’art.320 c.p.c., che il giudice ne ordini la comparizione fissando un’altra udienza (che in realtà è solo la prosecuzione della prima) per procedere al loro libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione. Ma proprio la frequenza del verificarsi di tale ipotesi, spesso, ha finito per rendere quasi automatica la richiesta di tale rinvio, quasi come se nelle parti processuali, fosse già radicata la consapevolezza, che alla prima udienza dovesse seguire la richiesta di un’ulteriore rinvio, denominato genericamente ex art.320 c.p.c..     Ora, però, proprio la concessione frequente di tale rinvio, pone dei problemi interpretativi circa la sua natura e la sua funzione, e questo soprattutto con riferimento agli effetti preclusivi e di sbarramento previsti dal IV comma, che impediscono ogni ulteriore attività istruttoria alle parti. Detto questo, è importante precisare, che l’articolo in parola, è già operante alla prima udienza; pertanto la concessione di un’ulteriore rinvio, senza alcuna giustificazione, o senza la menzione del IV comma, non avrebbe alcun fondamento. Se concesso invece, ai sensi del IV comma, avrebbe senza dubbio una funzione preclusiva; pertanto, c’è da chiedersi: se il rinvio fosse concesso sic et simpliciter soltanto al fine di consentire la comparizione personale di una delle parti assente alla prima udienza, avrebbe la stessa natura preclusiva, o avrebbe in sé tutta la natura di una prosecuzione della prima udienza? O meglio, è possibile concederlo, in caso di assenza di una delle parti, ai sensi del 320 stante la irritualità del rinvio in prosieguo di prima udienza nel procedimento innanzi al Giudice di Pace ?

  Una interpretazione restrittiva, ci porterebbe a rispondere che comunque concesso, tale rinvio, avrebbe sempre in sé una natura preclusiva, perchè concesso, esplicitamente o implicitamente, sempre ai sensi del IV comma. Ma ad una più attenta riflessione, pare si pervenga a conclusioni diverse. Infatti, a ben guardare, il rinvio concesso senza la menzione del quarto comma, o senza alcuna specifica motivazione nella ordinanza che lo dispone, o senza una specifica richiesta di ulteriore articolazione di mezzi istruttori, consentirebbe, per assurdo, alla parte assente alla prima udienza, di porre in essere, a quella successiva, tutte quelle attività processuali tipiche della prima udienza. Tale riflessione non è priva di fondamento, se si guarda a quella che è la nozione di “prima udienza” e cioè se si deve considerare tale, una udienza in cui vi sono state attività processuali, quali la effettiva trattazione della causa, o si sia trattato di una udienza ove sia mancata ogni attività inerente alla trattazione della causa, tanto che per “prima udienza”, dovrebbe addirittura intendersi non già quella di comparizione delle parti, ma quella di effettiva trattazione della causa, ed oltre la quale, ogni altra attività è preclusa. In particolare, però, per il procedimento innanzi al Giudice di Pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento più rigoroso, ritenendo che al convenuto contumace che si costituisce in seconda udienza, è preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui il rinvio sia stato disposto in prosieguo di prima udienza, e questo quasi a ribadire, che ogni attività inerente alla trattazione della causa, deve necessariamente essere svolta nella prima udienza.   Terminata questa breve digressione, circa la natura e la importanza della prima udienza, nel procedimento innanzi al Giudice di Pace, e volendo ritornare al tema principale, si può concludere, affermando che è necessaria una maggiore sensibilizzazione da parte delle parti costituite, per far si che il rinvio ex art. 320 c.p.c. non diventi un mero strumento dilatorio, tendente solo ad impigrire il corso della causa, stravisandone così il suo vero significato.

                                                                              (Avv.Gerardo Parisi, Acerra, marzo 2004)