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- MINORI -

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INCONTRO SUL TEMA NELL’AMBITO DEL PROGETTO

"LA TUA IDENTITA’:

ABUSO E MALTRATTAMENTO"

 

 

– Nola 24 marzo 2004-

 

  

“LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

INCOMBENZE E RUOLO

DEGLI OPERATORI SCOLASTICI E SANITARI

NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO”

 

 

di

 

Dott. Giuseppe Cimmarotta

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L’infanzia violata: quale protezione?

Il fenomeno dell’abuso sessuale sui minori è prevalentemente sommerso, in quanto occorre ammettere che l’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti della pedofilia è ambivalente, anche perché non vi è unanimità di opinioni e condivisione dell’idea che sia comunque indispensabile una tutela per il minore anche di tipo giudiziario.

Ed invero si oscilla tra una rafforzata richiesta di tutela del minore a ridosso dello sgomento suscitato da efferati episodi, si pensi, ad esempio, al caso tristemente famoso di Cicciano del piccolo Silvestro Delle Cave, con auspici in merito all’applicazione della pena di morte o della castrazione chimica in danno degli autori, a casi in cui si propugna il principio della inaffidabilità dei bambini e delle loro infamanti accuse, attuando un vero e proprio linciaggio morale dei giudici e degli altri operatori sociali che ai minori hanno creduto.

Mi pare che quest’ultima tendenza si sia affacciata con prepotenza anche in certe trasmissioni televisive nazionali orchestrate ad arte e mirate a denigrare più che ad inquadrare in modo corretto il fenomeno degli abusi sui minori.

 

Perché si preferisce non segnalare i casi di abuso all’A.G..

Il silenzio e il diniego, sia a livello familiare che sul piano culturale e sociale, sono purtroppo aspetti strutturali del fenomeno che ne rendono possibile la perpetuazione e lo sviluppo. Gli atteggiamenti omissivi costituiscono sul piano oggettivo forme di collusione particolarmente gravi quando si tratti di vittime a stretto contatto con l’abusante che non possono essere difese con altre forme diverse dall’intervento pubblico. Difatti, il rispetto per l’unità familiare del bambino e il silenzio serbato per tutelare la parte offesa non hanno più senso, perché la famiglia è un centro di affetto e di protezione per il minore e non il teatro della sua tragedia quotidiana.

In alcuni strati della popolazione ancora si crede che la cosa migliore per il soggetto abusato è dimenticare: da ciò il grave errore di non prestare alla vittima il necessario ascolto empatico, accompagnando tale atteggiamento magari con dubbi sulla veridicità di quanto appreso, attivando così alibi e meccanismi volti a minimizzare l’accaduto.

Maggiormente censurabile risulta l’atteggiamento del privato o dell’operatore dei servizi istituzionali che dinanzi ad un caso del genere ritiene che spetti ad altri intervenire.

Non si dimentichi mai che la violenza su un minore ha una portata devastante sul medesimo, sulla sua crescita affettiva e psicologica e che se il corpo violato e abusato può fisicamente guarire non guariscono certo le ferite dell’anima che, se seppellite e non curate, emergono con aspetti ancora più aperti e dolorosi.

Bisogna, dunque, farsi carico del disagio dei bambini rivolgendosi alle istituzioni che hanno il compito di proteggere il minore, al fine di impedire che il trauma divenga cronico. 

Dunque, la protezione del minore deve essere intesa quale misura capace di interrompere le azioni abusanti e questo è solo il primo passo in un percorso di tutela più ampio e complesso che deve accompagnare la vittima nelle diverse fasi di elaborazione del trauma, anche all’interno del processo penale nel quale è chiamato a rendere testimonianza.

L’intervento penale sul colpevole non deve essere inteso quale ulteriore forma di vittimizzazione dello stesso, ma deve rappresentare un segnale di attribuzione di responsabilità, di ripristino di condizioni di equità e di giustizia che deve aiutare il bambino a deresponsabilizzarsi e a decolpevolizzarsi.

Non si trascuri inoltre un dato essenziale: l’abuso su un minore trascurato nella sua gravità da un genitore, da un parente, da un conoscente, e persino da chi è preposto istituzionalmente alla sua tutela, determina che la realtà dei fatti avvenuti, repressa e controllata dal minore rispetto all’esterno, dilaga in quello interno come un fantasma persecutorio che, nell’impossibilità di essere elaborato con l’aiuto di figure valide, conduce inevitabilmente verso l’instaurasi di una vera e propria patologia.

 

 

La necessità di una formazione specifica degli operatori scolastici e sociali.

Se l’abuso si è verificato all’interno della famiglia sono i soggetti esterni a poter percepire i sintomi rivelatori del disagio determinato dalla violenza sessuale. 

In tale contesto, è evidente che la scuola è un luogo privilegiato di osservazione e prevenzione, perché permette di vedere il bambino nella sua quotidianità e di cogliere microsegnali che possono funzionare come campanelli di allarme prima che la situazione degeneri.

Bisogna, dunque, assolutamente evitare gli atteggiamenti che mirano a tutelare il “buon nome” della scuola, ad evitare scandali e quindi a soffocare. Bisogna evitare che l’imperativo categorico sia quello di mettere il silenziatore, di negare sempre ed in ogni caso.

Secondo la modesta opinione di chi vi parla, questo è un atteggiamento gravissimo che ignora completamente la funzione essenziale svolta dalla scuola e dagli insegnanti e, comunque, dagli operatori scolastici in generale.

E’ importante, pertanto,  sapere ascoltare il bambino cercando di conquistare la sua fiducia e confidenza, atteso che la rivelazione dell’abuso è un processo lungo, faticoso, che deve fare i conti con i sensi di colpa, con la vergogna, e peggio ancora con le minacce.

Di qui l’importanza del ruolo assunto dagli operatori esperti nel campo degli abusi sessuali e della necessità di una formazione specifica per quanto riguarda l’audizione del minore, le tecniche di intervista, i criteri per valutare la credibilità del racconto e cosi via.

Mi risulta che su questa strada si sia già posto da tempo l’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e il comitato di coordinamento per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale istituito con la legge sulla pedofilia del ’98.

Difatti, solo conoscendo un linguaggio comune di intenti e di obiettivi è possibile una piena collaborazione tra i soggetti che a vario titolo attueranno una efficace tutela del minore.

Ovviamente, questo discorso riguarda anche i magistrati e le forze dell’ordine: la creazione di sezioni specializzate, sia nella magistratura inquirente che in quella  giudicante, nonché la creazione di nuclei specializzati presso le forze dell’ordine, costituiscono il segno tangibile di questa svolta. 

Un tema molto delicato riguarda la paura del processo penale, atteso che si preferisce il silenzio per evitare il cd. “strepitus fori”, perché il processo penale è sicuramente un mezzo per restaurare nella piccola vittima la fiducia negli adulti e nella società.

Ho l’onore di poter affermare che presso il Tribunale Penale di Nola di recente è stata data una risposta forte e immediata a casi gravi di abusi su un minori, atteso che nell’arco di meno di due anni, comprendendo anche la fase delle indagini preliminari, il Tribunale ha condannato a pene, anche severissime, soggetti riconosciuti all’esito dell’intera istruttoria dibattimentale, autori di efferati abusi sessuali  intrafamiliari.

A tal uopo mi piace ricordare quanto riferitomi dalla psicologa che aveva condotto l’osservazione psicodiagnostica su una ragazzina abusata dallo zio che, alla notizia della sentenza di condanna del parente a diciotto anni di reclusione, ha gioito dicendo “finalmente anche i giudici hanno creduto alla mia tragedia!”.

Oppure vi posso raccontare, perché presente nell’aula di udienza nelle vesti di Pubblico Ministero, l’abbraccio intensissimo, commovente, tra un bambino vittima di reiterati abusi da parte dei familiari e la psicologa psicoterapeuta che lo aveva sentito in sede di audizione protetta nell’ambito di un incidente probatorio: l’abbraccio segnava appunto il bisogno di affetto in un momento così particolare, ma anche e soprattutto la fine di un incubo, la liberazione da un macigno drammaticamente pesante.

Il processo è, dunque, anche il modo di ristabilire i rapporti della vittima con il mondo, per porre fine al suo isolamento e al suo silenzio, per stabilire il sostegno e la comprensione utili alla rielaborazione del danno subito.   

Spesso si sente dire che il coinvolgimento della magistratura aggrava la sofferenza della vittima.

Non è certamente così, anche se è chiaro che il processo penale non può essere una risposta univoca, né tantomeno la soluzione adeguata per affrontare i conflitti psichici dei protagonisti, però l’oggettivizzazione dell’accaduto all’esterno con l’avvio di una indagine rompe l’equilibrio patologico di una famiglia strutturata sul silenzio, districando l’invischiamento nel quale i membri si dibattono, tutela la vittima da ulteriori abusi e se è possibile dà inizio alla riabilitazione del reo.

Inoltre, è bene dire che il processo può avere per la vittima anche aspetti risarcitori e positivi, perché diversamente se nessuno riconosce come vittima il minorenne e lo aiuta ad uscire dalla sua condizione, la vittimizzazione diventa ancora più profonda e si interiorizza sempre di più.

E’ importante, dunque, che lo stesso magistrato che entra in contatto con tale tragica realtà abbia gli strumenti conoscitivi giusti e la preparazione non solo giuridica per cogliere la portata del trauma subito dal minore.

Pertanto, va non solo rassicurato il minore che per la prima volta entra in contatto con il mondo giudiziario sul significato complessivo del processo penale, ma va anche spiegato ai familiari o comunque ai soggetti che lo affiancano e lo sostengono le dinamiche processuali.

E’ necessario, dunque, che tutti i soggetti coinvolti si convincano dell’importanza che l’autore accertato di delitti così efferati sia giustamente sanzionato.

 

La segnalazione facoltativa dell’abuso sessuale da parte dei privati: attualmente ricade sotto il regime disciplinato dall’art.333 c.p.p., per cui ogni persona che ha notizia di un reato procedibile di ufficio può sporgere denunzia. La realtà è che spesso si preferisce non segnalare alla Autorità Giudiziaria l’abuso per il timore dell’allontanamento del minore dal nucleo familiare e/o per i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale. Occorrerebbe, dunque, introdurre un obbligo penalmente sanzionato a carico del privato di denunziare alla Autorità Giudiziaria notizie di abuso sessuale su minori. Capita, talvolta, che l’operatore sociale decida di fare un cd. “patto terapeutico” con la famiglia pur di evitare la segnalazione all’A.G., ma ciò è in netto contrasto con il nostro sistema normativo e, soprattutto, è in conflitto con il diritto della vittima ad un processo chiarificatore non solo del danno subito, ma anche quale risarcimento dello stesso.

 

Segnalazione obbligatoria dell’abuso sessuale da parte degli operatori delle istituzioni pubbliche e degli esercenti una professione sanitaria per i reati procedibili di ufficio.

L’art.331 c.p.p. prevede l’obbligo della denunzia scritta a carico di tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato procedibile di ufficio. L’art.365 c.p. prevede che chi esercita una professione sanitaria ha l’obbligo di presentare il referto ogni qualvolta presta la propria assistenza in situazioni che possono presentare gli estremi di un reato procedibile di ufficio. A chi mi riferisco? Ai medici, generici e specialistici, agli psichiatri, agli psicoterapeuti, ai psicologi clinici. Non si trascuri che la legge del ‘56 che ha istituito l’ordine degli psicologi li equipara di fatto agli esercenti la professione sanitaria. Dunque, è vero che esiste il segreto professionale, debitamente tutelato dalla norma, ma è altrettanto vero che è fatto salvo dalla legge l’obbligo di riferirne all’A.G.. Ciò comporta che il sanitario, sia che operi in una struttura pubblica, sia che operi in una struttura privata, deve deporre in ogni caso allorquando ha l’obbligo di referto e di denunzia. Mi risulta che il Codice deontologico degli psicologi italiani approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dell’Ordine del giugno ‘97 prevede, all’art.13 comma 1, che “nel caso di obbligo di referto o di denunzia lo psicologo riferisce quanto appreso”. Chi viola tali obblighi è punito così come previsto dal codice penale agli artt.361, 362, 365 c.p..

 

 

 L’importanza dell’assistenza degli operatori nelle diverse fasi del procedimento penale.

Si pensi, ad esempio, al ruolo decisivo svolto dallo psicologo psicoterapeuta in prossimità dello svolgimento dell’audizione protetta del minore in sede di incidente probatorio.

 

La segnalazione dell’abuso sessuale al P.M. minorile.

Il problema del coordinamento tra i vari uffici interessati all’abuso sul minore.

Vi è la necessità di un immediato contatto tra la Procura ordinaria e il Tribunale per i minorenni: l’art.609decies c.p. sancisce l’obbligo per il P.M. di comunicare al Tribunale per i minorenni la notizia con riferimento ai reati sessuali in danno di minori indicati al primo comma.

Segnalo l’opportunità di protocolli tra i diversi Uffici giudiziari: direi che l’esperienza positiva di Torino lo impone.

 

Casi nei quali va disposto l’allontanamento dell’abusante.

Come dicevo, vi è l’assoluta necessità di una rapida consultazione tra gli organi giudiziari, al fine di spezzare il perverso legame dell’abusante con la vittima.

Tutto dipende dal tipo di dinamica esistente all’interno del nucleo familiare tra la vittima, l’abusante e gli altri membri del nucleo familiare che dovrebbero fornire sostegno affettivo e psicologico al minore.

Se la rivelazione dell’abuso comporta una forte coesione intorno alla vittima, specie da parte di uno dei genitori, andranno privilegiati gli interventi cautelari che rendono possibile l’allontanamento dell’abusante, preservandosi con il mantenimento del nucleo familiare, tale centro di affetti e di sostegno al minore .

Va evidenziato come la L.154/2001 ha introdotto l’art.282 bis c.p.p. che prevede l’allontanamento dalla casa familiare: si tratta di una misura cautelare da adottare nei casi in cui non ricorrono gli estremi per la custodia in carcere.

Tale misura rappresenta una ottima soluzione proprio con riferimento a tutta una serie di situazioni intermedie. E’ chiaro che qualora il soggetto abusante non ottemperi alle prescrizioni del giudice il p.m. potrà subito chiedere un aggravamento della misura.

Trattandosi di provvedimenti che incidono sull’unità familiare del minore che finiscono con il determinare gli stessi effetti delle interdizioni o prescrizioni che può emanare il Tribunale per i minorenni nei procedimenti a tutela dei minori abusati ex art.330 e 333 c.c., appare ancora una volta proficuo uno stretto collegamento tra il p.m. e il giudice minorile.

Ricordiamo sempre, al fine di evitare conflitti tra i diversi provvedimenti, che al giudice penale spetta il compito di accertare reati, mentre al giudice minorile spetta porsi sempre nell’ottica di tutela del minore, sicchè il provvedimento del giudice penale di allontanamento dalla casa familiare per l’abusante deve cedere il passo di fronte alle diverse valutazioni del giudice minorile.

 

Casi nei quali va disposto l’allontanamento del minore vittima di abuso sessuale.

Quando, invece, l’abuso sessuale ai danni del minore è stato commesso con la complicità o con la connivenza o con l’indifferenza dei componenti della famiglia della vittima, la scelta dell’allontanamento della vittima appare inevitabile.

Si tratta sicuramente di un intervento doloroso per il minore, ma occorre salvaguardare le fonti di prova nel processo penale e, ancor prima, ricostruire la fiducia nel mondo degli adulti intorno al bambino per avviare un processo di rielaborazione del gravissimo danno psichico subito.

Il potere di allontanamento è riservato al Tribunale per i minorenni e, in casi eccezionali e di estrema urgenza, l’autorità socio-assistenziale e l’autorità di P.S. possono collocare il minore in stato di abbandono materiale o morale in un luogo sicuro ex art.403 c.c. salvo poi informare il T.M. che adotterà provvedimenti urgenti di contenuto conforme al provvedimento ex art. 403 c.c..

Se il giudice minorile ha allontanato la vittima su richiesta del p.m. minori ex art. 330 o 333 c.c. o ha emesso il provvedimento di tutela specifica previsto dall’art. 25 bis R.D.L. del 1934 n.1404 appare necessaria una successiva consultazione al fine di verificare se ci sono pressioni sul minore da parte di genitori o parenti proprio per adottare tutte le cautele del caso.

Se, invece, è stato allontanato l’abusante occorre che vi sia un contatto tra P.M. e giudice minorile in ordine alle vicende delle misure cautelari al fine di adottare i necessari provvedimenti a tutela del minore.

Difatti, una rimessione in libertà dell’abusante, ad es. per scadenza della misura cautelare, senza proibirgli l’immediato rientro nel nucleo familiare può destabilizzare l’equilibrio nel frattempo creatosi nelle relazioni familiari e rendere così necessario l’allontanamento del minore nei casi maggiormente problematici.

Da ricordare, altresì, l’art.37 della L.149/01 che ha mod. la L.184/83 e le norme del c.c. che, per tutti i casi di condotta pregiudizievole nei cfr. di un minore, prevede la possibilità di allontanare il genitore o il convivente che maltratta o abusa il minore (vedi gli artt.330 e 333 c.c.). In tale evenienza, il T.M. o il giudice civile possono intervenire anche in presenza di situazioni che non sono procedibili di ufficio in sede penale, il che consente un più ampio raggio di tutela del minore.

La misura si attiva tramite la richiesta che il p.m. minorile avanza al giudice minorile, mentre il p.m. ordinario ha a sua disposizione l’art.282bis c.p.p. e la richiesta la rivolge al g.i.p..

Il problema consiste nel fatto che i provvedimenti del T.M. sono lasciati alla spontanea osservanza del destinatario, salvo casi eccezionali. Ben diversa la situazione quando i provvedimenti sono stati adottati dal g.i.p. su richiesta del p.m..

 

Ho fatto riferimento a tali realtà per riflettere insieme sul fenomeno degli abusi sui minori e acquisire una coscienza comune: senza un vero e concreto aiuto da parte di tutti gli operatori non potrà mai essere contrastato il fenomeno della pedofilia, anche e soprattutto in una ottica preventiva.

La magistratura e le forze dell’ordine non potranno mai svolgere appieno il loro lavoro se gli operatori scolastici, sociali, e tutti coloro che operano, diciamo cosi, in prima linea non creino una sorta di sbarramento contro una caduta di cultura di protezione dell’infanzia a vantaggio di una cultura che, attraverso un percorso di minimizzazione, vuole quasi far tollerare la pedofilia.

Ricordiamoci che il bambino è un soggetto di diritti non solo sulla carta e che va strenuamente difeso contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale.

A noi tutti spetta il compito di tradurre in atti pratici quanto sancito dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. nel 1989 e poi tradotto nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e nelle altre normative nazionali e internazionali. 

  

Dott. Giuseppe Cimmarotta

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola