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MINORI -
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INCONTRO
SUL TEMA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
"LA
TUA IDENTITA’:
ABUSO
E MALTRATTAMENTO"
–
Nola 24 marzo 2004-
“LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
INCOMBENZE E RUOLO
DEGLI OPERATORI SCOLASTICI E SANITARI
NELL’AMBITO
DEL PROCEDIMENTO”
di
Dott. Giuseppe Cimmarotta
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L’infanzia violata: quale protezione?
Il fenomeno dell’abuso sessuale
sui minori è prevalentemente sommerso, in quanto occorre ammettere che l’atteggiamento
dell’opinione pubblica nei confronti della pedofilia è ambivalente, anche perché
non vi è unanimità di opinioni e condivisione dell’idea che sia comunque indispensabile
una tutela per il minore anche di tipo giudiziario.
Ed invero si oscilla tra una rafforzata
richiesta di tutela del minore a ridosso dello sgomento suscitato da efferati
episodi, si pensi, ad esempio, al caso tristemente famoso di Cicciano del piccolo
Silvestro Delle Cave, con auspici in merito all’applicazione della pena di morte
o della castrazione chimica in danno degli autori, a casi in cui si propugna il
principio della inaffidabilità dei bambini e delle loro infamanti accuse, attuando
un vero e proprio linciaggio morale dei giudici e degli altri operatori sociali
che ai minori hanno creduto.
Mi pare che quest’ultima tendenza
si sia affacciata con prepotenza anche in certe trasmissioni televisive nazionali
orchestrate ad arte e mirate a denigrare più che ad inquadrare in modo corretto
il fenomeno degli abusi sui minori.
Perché si preferisce non segnalare i casi
di abuso all’A.G..
Il silenzio e il diniego, sia a
livello familiare che sul piano culturale e sociale, sono purtroppo aspetti strutturali
del fenomeno che ne rendono possibile la perpetuazione e lo sviluppo. Gli atteggiamenti
omissivi costituiscono sul piano oggettivo forme di collusione particolarmente
gravi quando si tratti di vittime a stretto contatto con l’abusante che non possono
essere difese con altre forme diverse dall’intervento pubblico. Difatti, il rispetto
per l’unità familiare del bambino e il silenzio serbato per tutelare la parte
offesa non hanno più senso, perché la famiglia è un centro di affetto e di protezione
per il minore e non il teatro della sua tragedia quotidiana.
In alcuni strati della popolazione
ancora si crede che la cosa migliore per il soggetto abusato è dimenticare: da
ciò il grave errore di non prestare alla vittima il necessario ascolto empatico,
accompagnando tale atteggiamento magari con dubbi sulla veridicità di quanto appreso,
attivando così alibi e meccanismi volti a minimizzare l’accaduto.
Maggiormente censurabile risulta
l’atteggiamento del privato o dell’operatore dei servizi istituzionali che dinanzi
ad un caso del genere ritiene che spetti ad altri intervenire.
Non si dimentichi mai che la
violenza su un minore ha una portata devastante sul medesimo, sulla sua crescita
affettiva e psicologica e che se il corpo violato e abusato può fisicamente guarire
non guariscono certo le ferite dell’anima che, se seppellite e non curate, emergono
con aspetti ancora più aperti e dolorosi.
Bisogna, dunque, farsi carico
del disagio dei bambini rivolgendosi alle istituzioni che hanno il compito di
proteggere il minore, al fine di impedire che il trauma divenga cronico.
Dunque, la protezione del minore
deve essere intesa quale misura capace di interrompere le azioni abusanti e questo
è solo il primo passo in un percorso di tutela più ampio e complesso che deve
accompagnare la vittima nelle diverse fasi di elaborazione del trauma, anche all’interno
del processo penale nel quale è chiamato a rendere testimonianza.
L’intervento penale sul colpevole
non deve essere inteso quale ulteriore forma di vittimizzazione dello stesso,
ma deve rappresentare un segnale di attribuzione di responsabilità, di ripristino
di condizioni di equità e di giustizia che deve aiutare il bambino a deresponsabilizzarsi
e a decolpevolizzarsi.
Non si trascuri inoltre un dato
essenziale: l’abuso su un minore trascurato nella sua gravità da un genitore,
da un parente, da un conoscente, e persino da chi è preposto istituzionalmente
alla sua tutela, determina che la realtà dei fatti avvenuti, repressa e controllata
dal minore rispetto all’esterno, dilaga in quello interno come un fantasma persecutorio
che, nell’impossibilità di essere elaborato con l’aiuto di figure valide, conduce
inevitabilmente verso l’instaurasi di una vera e propria patologia.
La necessità di una formazione
specifica degli operatori scolastici e sociali.
Se l’abuso si è verificato all’interno
della famiglia sono i soggetti esterni a poter percepire i sintomi rivelatori
del disagio determinato dalla violenza sessuale.
In tale contesto, è evidente
che la scuola è un luogo privilegiato di osservazione e prevenzione, perché permette
di vedere il bambino nella sua quotidianità e di cogliere microsegnali che possono
funzionare come campanelli di allarme prima che la situazione degeneri.
Bisogna, dunque, assolutamente
evitare gli atteggiamenti che mirano a tutelare il “buon nome” della scuola, ad
evitare scandali e quindi a soffocare. Bisogna evitare che l’imperativo categorico
sia quello di mettere il silenziatore, di negare sempre ed in ogni caso.
Secondo la modesta opinione di
chi vi parla, questo è un atteggiamento gravissimo che ignora completamente la
funzione essenziale svolta dalla scuola e dagli insegnanti e, comunque, dagli
operatori scolastici in generale.
E’ importante, pertanto, sapere ascoltare il bambino cercando di conquistare
la sua fiducia e confidenza, atteso che la rivelazione dell’abuso è un processo
lungo, faticoso, che deve fare i conti con i sensi di colpa, con la vergogna,
e peggio ancora con le minacce.
Di qui l’importanza del ruolo
assunto dagli operatori esperti nel campo degli abusi sessuali e della necessità
di una formazione specifica per quanto riguarda l’audizione del minore, le tecniche
di intervista, i criteri per valutare la credibilità del racconto e cosi via.
Mi risulta che su questa strada
si sia già posto da tempo l’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
e il comitato di coordinamento per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso
sessuale istituito con la legge sulla pedofilia del ’98.
Difatti, solo conoscendo un linguaggio
comune di intenti e di obiettivi è possibile una piena collaborazione tra i soggetti
che a vario titolo attueranno una efficace tutela del minore.
Ovviamente, questo discorso riguarda
anche i magistrati e le forze dell’ordine: la creazione di sezioni specializzate,
sia nella magistratura inquirente che in quella giudicante, nonché la creazione di nuclei specializzati
presso le forze dell’ordine, costituiscono il segno tangibile di questa svolta.
Un tema molto delicato riguarda
la paura del processo penale, atteso che si preferisce il silenzio per
evitare il cd. “strepitus fori”, perché il processo penale è sicuramente un mezzo
per restaurare nella piccola vittima la fiducia negli adulti e nella società.
Ho l’onore di poter affermare che
presso il Tribunale Penale di Nola di recente è stata data una risposta forte
e immediata a casi gravi di abusi su un minori, atteso che nell’arco di meno di
due anni, comprendendo anche la fase delle indagini preliminari, il Tribunale
ha condannato a pene, anche severissime, soggetti riconosciuti all’esito dell’intera
istruttoria dibattimentale, autori di efferati abusi sessuali intrafamiliari.
A tal uopo mi piace ricordare quanto
riferitomi dalla psicologa che aveva condotto l’osservazione psicodiagnostica
su una ragazzina abusata dallo zio che, alla notizia della sentenza di condanna
del parente a diciotto anni di reclusione, ha gioito dicendo “finalmente anche
i giudici hanno creduto alla mia tragedia!”.
Oppure vi posso raccontare, perché
presente nell’aula di udienza nelle vesti di Pubblico Ministero, l’abbraccio intensissimo,
commovente, tra un bambino vittima di reiterati abusi da parte dei familiari e
la psicologa psicoterapeuta che lo aveva sentito in sede di audizione protetta
nell’ambito di un incidente probatorio: l’abbraccio segnava appunto il bisogno
di affetto in un momento così particolare, ma anche e soprattutto la fine di un
incubo, la liberazione da un macigno drammaticamente pesante.
Il processo è, dunque, anche il
modo di ristabilire i rapporti della vittima con il mondo, per porre fine al suo
isolamento e al suo silenzio, per stabilire il sostegno e la comprensione utili
alla rielaborazione del danno subito.
Spesso si sente dire che il
coinvolgimento della magistratura aggrava la sofferenza della vittima.
Non è certamente così, anche
se è chiaro che il processo penale non può essere una risposta univoca, né tantomeno
la soluzione adeguata per affrontare i conflitti psichici dei protagonisti, però
l’oggettivizzazione dell’accaduto all’esterno con l’avvio di una indagine rompe
l’equilibrio patologico di una famiglia strutturata sul silenzio, districando
l’invischiamento nel quale i membri si dibattono, tutela la vittima da ulteriori
abusi e se è possibile dà inizio alla riabilitazione del reo.
Inoltre, è bene dire che il
processo può avere per la vittima anche aspetti risarcitori e positivi, perché
diversamente se nessuno riconosce come vittima il minorenne e lo aiuta ad uscire
dalla sua condizione, la vittimizzazione diventa ancora più profonda e si interiorizza
sempre di più.
E’ importante, dunque, che
lo stesso magistrato che entra in contatto con tale tragica realtà abbia gli strumenti
conoscitivi giusti e la preparazione non solo giuridica per cogliere la portata
del trauma subito dal minore.
Pertanto, va non solo rassicurato
il minore che per la prima volta entra in contatto con il mondo giudiziario sul
significato complessivo del processo penale, ma va anche spiegato ai familiari
o comunque ai soggetti che lo affiancano e lo sostengono le dinamiche processuali.
E’ necessario, dunque, che tutti
i soggetti coinvolti si convincano dell’importanza che l’autore accertato di delitti
così efferati sia giustamente sanzionato.
La segnalazione facoltativa dell’abuso
sessuale da parte dei privati: attualmente ricade sotto il regime disciplinato
dall’art.333 c.p.p., per cui ogni persona che ha notizia di un reato procedibile
di ufficio può sporgere denunzia. La realtà è che spesso si preferisce non segnalare
alla Autorità Giudiziaria l’abuso per il timore dell’allontanamento del minore
dal nucleo familiare e/o per i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale.
Occorrerebbe, dunque, introdurre un obbligo penalmente sanzionato a carico del
privato di denunziare alla Autorità Giudiziaria notizie di abuso sessuale su minori.
Capita, talvolta, che l’operatore sociale decida di fare un cd. “patto terapeutico”
con la famiglia pur di evitare la segnalazione all’A.G., ma ciò è in netto contrasto
con il nostro sistema normativo e, soprattutto, è in conflitto con il diritto
della vittima ad un processo chiarificatore non solo del danno subito, ma anche
quale risarcimento dello stesso.
Segnalazione obbligatoria dell’abuso sessuale
da parte degli operatori delle istituzioni pubbliche e degli esercenti una professione
sanitaria per i reati procedibili di ufficio.
L’art.331 c.p.p. prevede l’obbligo
della denunzia scritta a carico di tutti i pubblici ufficiali e incaricati di
pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio hanno notizia di un reato procedibile di ufficio. L’art.365 c.p. prevede
che chi esercita una professione sanitaria ha l’obbligo di presentare il referto
ogni qualvolta presta la propria assistenza in situazioni che possono presentare
gli estremi di un reato procedibile di ufficio. A chi mi riferisco? Ai medici,
generici e specialistici, agli psichiatri, agli psicoterapeuti, ai psicologi clinici.
Non si trascuri che la legge del ‘56 che ha istituito l’ordine degli psicologi
li equipara di fatto agli esercenti la professione sanitaria. Dunque, è vero che
esiste il segreto professionale, debitamente tutelato dalla norma, ma è altrettanto
vero che è fatto salvo dalla legge l’obbligo di riferirne all’A.G.. Ciò comporta
che il sanitario, sia che operi in una struttura pubblica, sia che operi in una
struttura privata, deve deporre in ogni caso allorquando ha l’obbligo di referto
e di denunzia. Mi risulta che il Codice deontologico degli psicologi italiani
approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dell’Ordine del giugno ‘97 prevede,
all’art.13 comma 1, che “nel caso di obbligo di referto o di denunzia lo psicologo
riferisce quanto appreso”. Chi viola tali obblighi è punito così come previsto
dal codice penale agli artt.361, 362, 365 c.p..
L’importanza dell’assistenza
degli operatori nelle diverse fasi del procedimento penale.
Si pensi, ad esempio, al ruolo decisivo
svolto dallo psicologo psicoterapeuta in prossimità dello svolgimento dell’audizione
protetta del minore in sede di incidente probatorio.
La segnalazione dell’abuso sessuale al P.M. minorile.
Il problema del coordinamento tra i vari uffici
interessati all’abuso sul minore.
Vi è la necessità di un immediato
contatto tra la Procura ordinaria e il Tribunale per i minorenni: l’art.609decies
c.p. sancisce l’obbligo per il P.M. di comunicare al Tribunale per i minorenni
la notizia con riferimento ai reati sessuali in danno di minori indicati al primo
comma.
Segnalo l’opportunità
di protocolli tra i diversi Uffici giudiziari: direi che l’esperienza positiva
di Torino lo impone.
Casi nei quali va disposto l’allontanamento dell’abusante.
Come dicevo, vi è l’assoluta
necessità di una rapida consultazione tra gli organi giudiziari, al fine di spezzare
il perverso legame dell’abusante con la vittima.
Tutto dipende dal tipo di dinamica
esistente all’interno del nucleo familiare tra la vittima, l’abusante e gli altri
membri del nucleo familiare che dovrebbero fornire sostegno affettivo e psicologico
al minore.
Se la rivelazione dell’abuso
comporta una forte coesione intorno alla vittima, specie da parte di uno dei genitori,
andranno privilegiati gli interventi cautelari che rendono possibile l’allontanamento
dell’abusante, preservandosi con il mantenimento del nucleo familiare, tale centro
di affetti e di sostegno al minore .
Va evidenziato come la L.154/2001
ha introdotto l’art.282 bis c.p.p. che prevede l’allontanamento dalla casa familiare:
si tratta di una misura cautelare da adottare nei casi in cui non ricorrono gli
estremi per la custodia in carcere.
Tale misura rappresenta una ottima
soluzione proprio con riferimento a tutta una serie di situazioni intermedie.
E’ chiaro che qualora il soggetto abusante non ottemperi alle prescrizioni del
giudice il p.m. potrà subito chiedere un aggravamento della misura.
Trattandosi di provvedimenti
che incidono sull’unità familiare del minore che finiscono con il determinare
gli stessi effetti delle interdizioni o prescrizioni che può emanare il Tribunale
per i minorenni nei procedimenti a tutela dei minori abusati ex art.330 e 333
c.c., appare ancora una volta proficuo uno stretto collegamento tra il p.m. e
il giudice minorile.
Ricordiamo sempre, al fine di
evitare conflitti tra i diversi provvedimenti, che al giudice penale spetta il
compito di accertare reati, mentre al giudice minorile spetta porsi sempre nell’ottica
di tutela del minore, sicchè il provvedimento del giudice penale di allontanamento
dalla casa familiare per l’abusante deve cedere il passo di fronte alle diverse
valutazioni del giudice minorile.
Casi nei quali va disposto l’allontanamento
del minore vittima di abuso sessuale.
Quando, invece, l’abuso sessuale
ai danni del minore è stato commesso con la complicità o con la connivenza o con
l’indifferenza dei componenti della famiglia della vittima, la scelta dell’allontanamento
della vittima appare inevitabile.
Si tratta sicuramente di un intervento
doloroso per il minore, ma occorre salvaguardare le fonti di prova nel processo
penale e, ancor prima, ricostruire la fiducia nel mondo degli adulti intorno al
bambino per avviare un processo di rielaborazione del gravissimo danno psichico
subito.
Il potere di allontanamento è riservato
al Tribunale per i minorenni e, in casi eccezionali e di estrema urgenza, l’autorità
socio-assistenziale e l’autorità di P.S. possono collocare il minore in stato
di abbandono materiale o morale in un luogo sicuro ex art.403 c.c. salvo poi informare
il T.M. che adotterà provvedimenti urgenti di contenuto conforme al provvedimento
ex art. 403 c.c..
Se il giudice minorile ha allontanato
la vittima su richiesta del p.m. minori ex art. 330 o 333 c.c. o ha emesso il
provvedimento di tutela specifica previsto dall’art. 25 bis R.D.L. del 1934 n.1404
appare necessaria una successiva consultazione al fine di verificare se ci sono
pressioni sul minore da parte di genitori o parenti proprio per adottare tutte
le cautele del caso.
Se, invece, è stato allontanato
l’abusante occorre che vi sia un contatto tra P.M. e giudice minorile in ordine
alle vicende delle misure cautelari al fine di adottare i necessari provvedimenti
a tutela del minore.
Difatti, una rimessione in libertà
dell’abusante, ad es. per scadenza della misura cautelare, senza proibirgli l’immediato
rientro nel nucleo familiare può destabilizzare l’equilibrio nel frattempo creatosi
nelle relazioni familiari e rendere così necessario l’allontanamento del minore
nei casi maggiormente problematici.
Da ricordare, altresì, l’art.37
della L.149/01 che ha mod. la L.184/83 e le norme del c.c. che, per tutti i casi
di condotta pregiudizievole nei cfr. di un minore, prevede la possibilità di allontanare
il genitore o il convivente che maltratta o abusa il minore (vedi gli artt.330
e 333 c.c.). In tale evenienza, il T.M. o il giudice civile possono intervenire
anche in presenza di situazioni che non sono procedibili di ufficio in sede penale,
il che consente un più ampio raggio di tutela del minore.
La misura si
attiva tramite la richiesta che il p.m. minorile avanza al giudice minorile, mentre
il p.m. ordinario ha a sua disposizione l’art.282bis c.p.p. e la richiesta la
rivolge al g.i.p..
Il problema consiste nel fatto che
i provvedimenti del T.M. sono lasciati alla spontanea osservanza del destinatario,
salvo casi eccezionali. Ben diversa la situazione quando i provvedimenti sono
stati adottati dal g.i.p. su richiesta del p.m..
Ho fatto riferimento a tali realtà per riflettere
insieme sul fenomeno degli abusi sui minori e acquisire una coscienza comune:
senza un vero e concreto aiuto da parte di tutti gli operatori non potrà mai essere
contrastato il fenomeno della pedofilia, anche e soprattutto in una ottica preventiva.
La magistratura e le forze dell’ordine non potranno
mai svolgere appieno il loro lavoro se gli operatori scolastici, sociali, e tutti
coloro che operano, diciamo cosi, in prima linea non creino una sorta di sbarramento
contro una caduta di cultura di protezione dell’infanzia a vantaggio di una cultura
che, attraverso un percorso di minimizzazione, vuole quasi far tollerare la pedofilia.
Ricordiamoci che il bambino è un soggetto di diritti
non solo sulla carta e che va strenuamente difeso contro ogni forma di sfruttamento
e violenza sessuale.
A noi tutti spetta il compito di tradurre in atti
pratici quanto sancito dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. nel 1989 e poi tradotto
nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e nelle altre normative
nazionali e internazionali.
Dott. Giuseppe Cimmarotta
Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola