Si ringrazia l'Avv. Matteo Santini
La vendita degli animali è disciplinata, sotto il profilo della
garanzia per i vizi, dall'articolo la 1496 del codice civile il quale
prevede che, tale garanzia venga regolata principalmente dalle leggi
speciali o, in mancanza, dagli usi locali e ove neppure questi dispongano,
dalle norme generali sulla vendita, contenute nel codice ed in particolare
dall'articolo 1490 il quale sancisce che: "il venditore è
tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto,
se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".
In materia di vendita di animali, sulla base delle disposizioni del
codice Civile, applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via subordinata
degli usi locali, la garanzia per vizi è dovuta dal venditore
indipendentemente dalla colpa e per il solo fatto oggettivo della loro
presenza. Essa è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491
cod. civ., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano
facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore
abbia dichiarato che l'animale ne era esente.
Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi
alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a
carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata
dall'ingestione accidentale di sostanze tossiche o comunque da cause
sopravvenute alla consegna del bene.
L'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione
del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto
da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte di
Cassazione in sentenza n. 9330 del 17.05.2004, ha cassato la sentenza
impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non
avesse assolto l'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare
che il difetto patologico e letale - determinato da una malattia congenita
- non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto.
Accade infatti spesso, nella vendita di animali, sia da affezione che
da macello o da allevamento, che la patologia si manifesti solo in un
momento successivo alla consegna del bene e pertanto sorge l'arduo compito
di individuare ed accertare se tale patologia fosse già in atto
al momento della vendita o se il contagio o la malattia si sia invece
manifestata per la prima volta successivamente alla consegna.
Il problema è di notevole importanza, non solo al fine di accertare
ed individuare l'eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale,
ma anche in considerazione della pronunzia di nullità del contratto
che consegue alla vendita degli animali definiti come contagiosi dai
regolamenti di polizia veterinaria.
Dalle disposizioni del R.D. 10 maggio 1914 n. 533 e del D.P.R. n. 320
del 08.02.1954 si desume che, l'animale affetto da una delle malattie
infettive indicate dalle norme in questione, non possa essere venduto
e la relativa compravendita sia nulla ex lege, con spettanza all'acquirente
dell'azione generale contrattuale per mancanza di uno dei requisiti
essenziali dell'oggetto.
La Corte di Cassazione, sez. II, in sentenza del 10-08-1977, n. 3690
ha infatti affermato che: " Nelle vendite di animali, se l'animale
è affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento
di polizia veterinaria, e per le quali è previsto l'isolamento
o il sequestro, (nella specie, salmonellosi), il negozio deve ritenersi
nullo per illiceità dell'oggetto derivante dal divieto di alienazione,
il quale sussiste anche se l'incommerciabilita di cui trattasi non è
espressamente disposta dal regolamento predetto".
L'eventuale dichiarazione di nullità della vendita degli animali
affetti da patologie disciplinate da regolamenti di polizia veterinaria,
non comporta automaticamente l'obbligo per venditore di risarcire i
danni all'acquirente.
Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni patiti dal compratore
solo quando, conoscendo o dovendo conoscere la causa di nullità
del contratto (patologia dell'animale), non ne abbia dato notizia al
compratore e questi abbia confidato, senza sua colpa, nella validità
del contratto. Sarà pertanto il venditore a dover dimostrare
di aver ignorato senza colpa l'esistenza della patologia in atto.
Se invece l'animale venduto risulta affetto da patologia non contemplata
nei regolamenti di polizia veterinaria, non possiamo più parlare
di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ma
eventualmente di inadempimento; assume pertanto fondamentale rilievo
l'indagine diretta ad accertare il luogo ed momento esatto dell'insorgere
della patologia, al fine di individuare il soggetto a cui "imputare
l'evento".
Così il Tribunale Perugia, 26-01-1996 "Nell'ipotesi di compravendita
di un animale (nel caso di specie, un cane) ove lo stesso muoia in seguito
a una malattia non prevista dal regolamento veterinario (ipotesi che
rende nullo il contratto) il compratore è legittimato ad esperire
l'azione redibitoria".
Per l'ammissibilità dell'azione di risoluzione contrattuale
per inadempimento, riveste un ruolo primario anche la tempestività
della denunzia dei vizi (malattia dell'animale) da parte del compratore.
Ai sensi dell'articolo 1495 del codice civile il compratore decade dal
diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto
giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti
o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'occultamento dei vizi della
cosa venduta nel caso di vendita di animali, per dispensare il compratore
dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cod.
civ., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore,
ma esige una particolare attività illecita dello stesso, effettuata
con artifici appositamente diretti a nascondere l'esistenza della malattia.
Il termine di 8 giorni decorre dalla consegna dei capi esclusivamente
quando la malattia si manifesta palesemente mentre, per le malattie
non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame dell'animale, il
termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché
il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza
del vizio. (vedi Cass., 30 agosto 2000, n. 11452).
E' evidente che nella vendita di animali, i vizi della cosa venduta
possono essere rappresentati non solo da una patologia dei capi di bestiame,
ma anche da difetti di qualità, di dimensioni, peso, misura od
alle caratteristiche dei singoli capi.
In caso di vizi rilevanti, il compratore ai sensi dell'articolo 1492
del codice civile potrà domandare a sua scelta o la risoluzione
del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati
vizi, gli usi o normative specifiche escludano la risoluzione (vizi
non rilevanti).
Se poi gli animali venduti muoiono in conseguenza dei vizi (malattia),
il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece la
morte sopravviene per caso fortuito o per colpa del compratore, egli
non può domandare che la riduzione del prezzo.
Quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano
consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre
in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle
particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante
o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma
restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ.,
senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini
di cui all'art. 1495 cod. CIV..
In ogni caso, quando in compratore opta per la risoluzione del contratto,
il venditore dovrà restituire il prezzo di acquisto e rimborsare
al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore dal canto suo, dovrà restituire gli animali, qualora,
ovviamente, essi non siano periti a causa della malattia.
Il venditore sarà inoltre tenuto verso il compratore al risarcimento
del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa
e dovrà altresì risarcire al compratore i danni derivati
dai vizi della cosa (accade frequentemente che altri animali di proprietà
del compratore vengano contagiati dai capi malati).
Roma, 1 / 6 settembre 2005
Avv. Matteo Santini