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Societa’ Italiana di Criminologia
Congresso Nazionale
19-21 ottobre 2006
Gargnano del Garda

Teorie criminologiche e nuove forme di devianza

“Vittime del terrorismo e della criminalità ”
“Responsabilità oggettiva e risarcibilità del danno”

di
Mario Pavone (*)

- www.iussit.it 14.01.2007 -
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PARTE I

Vittime del terrorismo e ristoro dei danni

1. Premessa
I recenti e ripetuti episodi di uccisione di nostri connazionali impegnati anche in missioni di pace all’Estero, hanno indotto il Parlamento ad approvare le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore di tutte le vittime italiane degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonchè dei loro familiari superstiti(1)

Come ha scritto Jake Carson,criminologo di fama internazionale ed autore di numerose pubblicazioni per FBI,CIA e varie agenzie per la sicurezza, in un interessante saggio pubblicato anche in Italia(2) “l’Occidente, dopo l’11 settembre 2001, ha ricevuto un terribile avvertimento: il terrorismo può colpire ovunque e chiunque può trasformarsi in un bersaglio”.

Aggiunge l’Autore che “diversamente da quanto accadeva in passato, quando gruppi terroristici puntavano a uccidere un numero limitato di persone per influenzare le politiche di un determinato Stato, oggi i terroristi sembrano intenzionati a sferrare un attacco alla cultura ed alla democrazia occidentali, usando tutti i mezzi a loro disposizione al fine di fare il maggior numero possibile di vittime”.

Fatta questa doverosa premessa, l’Autore si diffonde nella pedissequa elencazione di tutti i possibili agenti chimici e batteriologici e sui limitati rimedi che la diffusione di tali armi di distruzione di massa consente di adottare in caso di attacco.

Ne consegue una visione apocalittica di una guerra ormai combattuta senza armi convenzionali e senza eserciti ma generata da pochi ma irriducibili nemici dell’Occidente che spesso sfuggono alla cattura delle varie polizie segrete e non impegnate nel debellare il fenomeno.

Compito dei Governi è quello di apprestare non solo le difese da tali attacchi ma soprattutto, stante la rilevanza che ha assunto il fenomeno, stabilire le regole per il ristoro dei danni arrecati alle vittime ed ai loro familiari.

In proposito, la Circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio in data 14 Novembre 2003 recita testualmente “Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all'ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.

Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione dei più alti valori alla base della coscienza civile ha costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere dimensioni più rilevanti e, tanto meno, di prevalere. Il prezzo pagato, però, in termini di vite umane, di drammi esistenziali e di sofferenze familiari è stato, al di là delle dimensioni numeriche, rilevantissimo.

Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine e di solidarietà dei cittadini, è intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragion d'essere.

In tale ottica vanno annoverati tutti i provvedimenti emanati a vari livelli diretti a garantire una qualche tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime del dovere a causa di atti che non trovano alcuna giustificazione sul piano del diritto internazionale,tanto meno in termini di rappresaglia.

2. Evoluzione della legislazione sulla tutela delle vittime del terrorismo

La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è' stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite da tali eventi delittuosi.

Con la Legge 13 agosto 1980, n.466 (3) Il legislatore estese ai dipendenti pubblici ed ai cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche la speciale elargizione di L.100 /milioni già prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624 e dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n 629.

In particolare, l'art. 12 della legge introduceva l’obbligo della assunzione obbligatoria e con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto Invalido a causa di azioni terroristiche.

Tale assunzione obbligatoria riguardava tutte «le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private».

La successiva Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (4) attribuì un diritto al ristoro dei danni a chiunque avesse subito un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi,ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

In tali casi la legge stabiliva una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale

L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava,inoltre,la legge precedente, ampliando il novero dei beneficiari,includendo i genitori ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità derivanti da reati compiuti dalla criminalità organizzata

La Legge 23 novembre 1998, n. 407(5) apportò, quindi, alcune modifiche alla normativa previgente stabilendo, oltre alla elargizione prevista in precedenza,la corresponsione di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, avesse subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche

Ai componenti la famiglia di colui che perdeva la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni veniva estesa una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

In tale quadro normativo veniva dichiarata prioritaria la norma della già richiamata legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabiliva per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui svolgaessero un'attività' lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima, come ribadito dalla citata Circolare della Presidenza del Consiglio del 14/11/2003..

Soggetti destinatari della normativa in esame e come tali tenute ad effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,devono ritenersi,quindi,tutte le pubbliche amministrazioni così come specificatamente individuate dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo quanto prescritto dall'art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate dalla P.A. nell'ambito del sistema della programmazione delle assunzioni.

Il successivo DPR 28 luglio 1999, n. 510(6) introduceva le norme regolamentari alle disposizioni riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L’art. 82 della Legge Finanziaria 2001(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) prevedeva quindi che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, veniva assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

Si aggiunga che,l'art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, estendeva i benefici della normativa in materia «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».

La successiva Legge 14 gennaio 2003, n.7,con cui è stata ratificata la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e firmata a New York il 9 dicembre 1999,estendeva l'applicazione,anche per gli atti di terrorismo internazionale,delle disposizioni concernenti il Fondo vittime del terrorismo (7).

Ulteriori modifiche alla disciplina venivano apportate dal D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito nella Legge 2 aprile 2003, n. 56 (8), che stabiliva la corresponsione dell’assegno vitalizio ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza,qualora i presupposti per la concessione fossero di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione,ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

Inoltre tale normativa elevava fino al 90% l'elargizione spettante a titolo di provvisionale alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedendo altresì la possibilità di elargire l'assegno vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai cittadini, agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti, prima dell'emanazione di sentenza, laddove le indagini dimostrassero con chiara evidenza che la natura delle azioni che hanno causato il danno fosse terroristica, eversiva o imputabile a forme di criminalità organizzata.

Da ultimo va ricordato che il Consiglio permanente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),con decisione n. 618 del 1 luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime del terrorismo, dopo avere ricordato che la Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l’impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione, dalle azioni terroristiche, atteso che gli atti di terrorismo pregiudicano gravemente il godimento dei diritti umani,aveva invitato gli Stati partecipanti ad esaminare la possibilità di introdurre o di rafforzare le misure appropriate, fatte salve la norme nazionali, per offrire assistenza, anche finanziaria, alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie ed a cooperare con le pertinenti istituzioni della società civile al fine di manifestare solidarietà e fornire supporto alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie riconoscendo la necessità di accrescere la solidarietà nei confronti delle vittime del terrori smo, che hanno sofferto lesioni fisiche o danni alla salute, nonché nei confronti dei figli e dei familiari delle persone che hanno perso la vita in seguito a tali atti, conformemente alle leggi nazionali di ciascuno Stato,

L’OSCE,nella importante decisione,aveva anche riaffermato la propria determinazione a prevenire e a combattere il terrorismo e pertanto ad accrescere la sicurezza dei cittadini, in forza degli impegni assunti dagli Stati aderenti ed in base ai quali tutte le misure adottate al fine di contrastare il terrorismo devono essere conformi agli obblighi assunti dagli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale.

Un ulteriore passo avanti nella tutela delle vittime dei fatti delittuosi è stato compiuto di recente anche dalla UE.

In proposito va ricordato, che Il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, aveva sollecitato l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.

Inoltre,nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, il Consiglio europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004,aveva sollecitato l'adozione di misure specifiche.

Alla luce di tali interventi è stata emanata la Direttiva Europea 29.04.2004 n° 2004/80/CE che ha introdotto le linee guida per l’indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell'U.E. in base alla quale le vittime di reato nell'Unione europea hanno il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso.

Obiettivo del provvedimento è quello di garantire ad ogni cittadino europeo il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso

Rileva la Direttiva che le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito (come nel caso di atti terroristici - ndr).

Alla luce del provvedimento emanato dalla UE,il cittadino europeo che subisca un reato intenzionale violento in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente, potrà presentare la domanda di risarcimento presso un'autorità o qualsiasi altro organismo dello stato in cui risiede.

3. Le nuove norme

Si comprende,quindi, dal sommario excursus sin qui svolto,l’importanza di stabilire un necessario adeguamento della normativa vigente anche alla luce dei nuovi accadimenti che hanno interessato le cronache quotidiane sia in campo nazionale che in quello internazionale.

La nuova Legge 3 agosto 2004, n.206,colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale,se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale.

La legge ha,inoltre,“aggiornato” la misura della elargizione già prevista in precedenza per le vittime degli atti terroristici.

L'elargizione,in origine introdotta dall'articolo 1,primo comma della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalle successive modificazioni, è ora prevista nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

Tale disposizione trova applicazione anche alle elargizioni gà erogate prima della data di entrata in vigore della legge, considerando nel computo anche la rivalutazione delle somme già elargite .

A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente

Coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacià lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è inoltre riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta,calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Gli stessi criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed inoltre tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
Per chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è ora previsto,a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre all'elargizione di cui innanzi, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni

In caso di morte,ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico

Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

Inoltre,alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità

La legge prevede altri rilevanti benefici:

1. alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

2. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

3. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta

4. La pensione maturata è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche

5. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica

6. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e' a totale carico dello Stato

La legge ha previsto una notevole accelerazione delle procedure risarcitorie.

Infatti,ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui sono rimasti vittima, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

E’ inoltre prevista una nuova competenza in materia del Tribunale monocratico da instaurare nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della Legge nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari.

Il Tribunale competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, emana la sentenza nel termine di quattro mesi.

Le sentenze sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita' della motivazione

La competente amministrazione dello Stato,anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Anche l’iter burocratico per l’accesso alle indennità stabilite dalla Legge risulta accelerato atteso che la nuova Legge prevede che il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento e delle pensioni, nonchè ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto.

A tal fine trovano applicazione,in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.510.

I benefici previsti dalla legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961 mentre per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Il reato di “terrorismo”

Resta da stabilire in quali casi la Legge operi,ossia quali siano le fattispecie di terrorismo o atti terroristici.

La questione è molto dibattuta in Giurisprudenza ed in Dottrina.

Il Legislatore -spronato dall’onda emotiva e dalle preoccupazioni di ordine pubblico provocate dalle drammatiche vicende dell’11 settembre – provvedeva a varare in via d’urgenza il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374(9), convertito nella Legge 15 dicembre 2001, n. 438(“Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”)10) con l’intento, da un lato di colmare una lacuna normativa in materia e dall’altro di approntare metodi di indagine e di repressione più efficaci.

L’art.1 nell’introdurre l’art.270 ter nel Codice Penale stabilisce che “Chiunque promuove, costituisce,organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all’estero, o comunque ai danni di uno stato estero, di un’istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale “.

La nuova normativa porrebbe,tuttavia,una serie di problemi interpretativi di non facile soluzione, dai quali però dipende la compatibilità costituzionale della norma e la cogenza della norma stessa, come ha sostenuto la dottrina(11) secondo cui la nuova disciplina,pur cercando di individuare una fattispecie penale riguardante il terrorismo internazionale mancherebbe di dare una definizione di terrorismo internazionale atteso che la norma punisce “chiunque promuova …associazioni che si propongano…atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo…”.

Posto che il programma e le finalità “qualificano l’associazione e non già la condotta dell’autore dei delitti previsti dai primi due commi dell’art. 270 ter” rimane invariato il fatto che la norma non “descrive” il comportamento vietato, di tale che l’azione terroristica si risolve per la norma nell’azione violenta posta in essere con “finalità di terrorismo”(12).

Occorrerebbe quindi definire una nozione di “fine di terrorismo” internazionale che – per le ragioni sopra esposte – non può essere attinta dall’art. 270 bis,posto che il bene giuridico protetto è per l’art. 270 bis “l’ordine democratico” italiano e che la condotta descritta nella norma non può subire una dilatazione ai fini di ricomprendere anche le azioni di terrorismo internazionale

A tal fine, di scarso aiuto si rivela la Convenzione europea per la repressione del terrorismo che all’art.1 si limita ad indicare i casi in cui il reato non verrà considerato “politico” ai fini estradizionali ed in cui manca una definizione di reato politico come pure del reato di terrorismo.

Nell’assenza di una norma – anche extrapenale - alla quale fare riferimento la norma penale risulta “vuota”, priva di determinatezza, una scatola pronta ad ospitare le più svariate tipologie di azioni violente a sfondo, in senso lato, politico e che rende più che fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame(13).

Ulteriore dubbio suscita la lettura del comma 5 dell’art.1 che inserisce il reato di terrorismo internazionale tra quei delitti contro i quali, a sensi dell’art. 313 c.p.. non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministero della Giustizia, e ciò al fine “di consentire – come si legge nella relazione al decreto legge 374/2001 - una attenta valutazione politica dei fatti, riguardanti nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali”.

Sul punto appare pienamente condivisibile l’opinione che l’intero procedimento,in tali casi,sarebbe del tutto illegittimo atteso che il fatto considerato come reato deve potersi identificare come delitto in forza di una norma penale vigente ed in forza del principio della c.d.“tipicità” dei fatti delittuosi (nulla poena sine lege).

In conseguenza,e ferma restando l’operatività dell’art. 313 c.p. in materia di procedibilità del reato, né il giudice né l’esecutivo potranno creare o modellare, con apprezzamenti discrezionali o politici una nozione di “fine di terrorismo internazionale”.

In definitiva,se per i reati di terrorismo e di eversione “interni” si ha come parametro e paradigma del bene protetto l’ordinamento democratico o il suo equivalente “ordinamento costituzionale” lo stesso non potrà dirsi nel caso di terrorismo internazionale, posto che l’integrità politica, economica e sociale di un Paese straniero non rientra – anzitutto per il principio di sovranità – nei compiti punitivi dello Stato.

A causa della rilevanza che il fenomeno terroristico ha assunto negli ultimi anni, sarebbe auspicabile che il Legislatore vorrà,anche sulla base delle esperienze normative straniere in materia, introdurre una corretta definizione della fattispecie che possa consentire di distinguere i fatti penalmente rilevanti come terrorismo internazionale dalle azioni (dirette ed indirette) di diversa natura ed aventi ad oggetto beni giuridici estranei alla sfera di protezione del nostro ordinamento, ancorché connotate dall’elemento della violenza

5. Conclusioni

Alla luce dell’esame dei dati normativi sin qui operato, si può affermare che il Parlamento ha emanato una legge che può considerarsi più adeguata alla casistica recente sia sul piano della tutela dei beneficiari sia in termini di ristoro economico dei danni subiti dalle vittime del terrorismo benché le provvidenze previste per il cd “praetium doloris”, ossia il “denaro del pianto” di romana memoria,non potranno mai asciugare a sufficienza le lacrime dei superstiti né con le elargizioni né con i vitalizi se non si interverrà per garantire una civile convivenza su scala internazionale.

ADDENDA

Con la circolare n. 113 del 19 ottobre 2005 l'Inps (3) ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova normativa che si applica alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.

Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali occorrerà procedere ad una ricostituzione della pensione secondo le nuove disposizioni.

I benefici previsti dalla Legge 206/2004 sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.

Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti innanzi menzionati che abbiano diritto a tali trattamenti

NOTE
1. v.Legge 3/8/2004 n.206 in GU 11/8/2004

2. v.Carson , Bioterrorismo ed armi chimiche,Piemme Edizioni 2003

3. (pubblicata nella G.U. n.230 del 22/08/1980)

4. (pubblicata nella G.U. del 25 ottobre, n. 250)

5. (pubblicata nella in G.U., 26 novembre, n. 277)

6. (pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2000)

7. (pubblicata nella G.U. n. 21 del 27-1-2003)

8. (pubblicato nella GU n. 80 del 5-4-2003)

9. (pubblicato nella G.U. n. 244 del 19 ottobre 2001)

10. (pubblicato nella G.U.n. 293 del 18-12-2001)

11. v.Bauccio,il reato di terrorismo internazionale

12. v Pistorelli, “Intercettazioni preventive ad ampio raggio su Guida al Diritto, n. 42/2001

13. così Bauccio,op.cit.

PARTE II
Vittime della criminalità

Responsabilità oggettiva e criteri di liquidazione del danno

§§§

Con il D.P.R. 07.07.2006 n° 243 sono state emanate le nuove norme in tema di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati con specifico riferimento "ad eventi verifica tisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003".

Il provvedimento si pone l'obiettivo di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche ai caduti o feriti nell’adempimento del dovere, secondo quanto previsto dalla Legge 23 Dicembre 2005 n.266(Legge Finanziaria 2006).

In particolare, vengono individuati i termini e le modalità di attivazione delle relative procedure, l'ordine di corresponsione delle provvidenze, il metodo di valutazione della percentualizzazione dell'invalidita' permanente in base alla citata Legge Finanziaria

Nondimeno,l’emanazione della nuova legge apre le porte ad una attenta disamina della impostazione dottrinale e giurisprudenziale in materia in tema di risarcimento dei danni materiali e morali delle vittime della criminalità in generalità divenute, negli ultimi tempi, sempre numerose.
1.Il risarcimento dei danni riflessi subiti dai congiunti
In dottrina e in giurisprudenza si parla di danni c.detti riflessi[1], con riferimento ai danni, conseguenti al fatto illecito altrui, subiti da persona diversa dalla vittima iniziale, ma in significativo rapporto con essa.
La risarcibilità, o meno, di tali danni, è problema che, anche per gli enormi interessi economici in gioco, in questi ultimi anni ha interessato, e non poco, studiosi, giuristi ed assicuratori.
In relazione a tali danni, la S.C., già da vari anni, ha affermato l’importante principio secondo cui si può ri­te­nere "ormai ac­qui­sita la risarcibilità delle le­sioni dei co­sid­detti diritti riflessi, di cui siano por­ta­tori
sog­getti diversi dalla vit­tima iniziale del fatto in­giu­sto altrui"[2].
E’ singolare notare come il riconoscimento di tale diritto sog­get­tivo dei congiunti della vittima, diritto già in precedenza riconosciuto, per esempio, al coniuge del macroleso per non poter avere rapporti sessuali con la moglie[3] è dato per scontato, dalla S.C., con un avverbio di tempo ("ormai") come se la Cassazione avesse da tempo recepito le istanze di una parte della dottrina e di una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, ma non avesse avuto ancora l'occasione di esprimere compiutamente il suo pensiero in proposito, dovendo de­ci­dere in base al devolutum.
Tali principi, poi, più di recente, hanno trovato definitiva consacrazione in una nota senten­za della Corte Costituzionale[4], che, mentre da un lato ha escluso la trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico per violazione del diritto alla vita nel caso di morte istantanea del soggetto leso, dall'altro ha ritenuto risarcibile il danno biologico subito dagli eredi iure proprio, per la morte del congiunto, rigettando la questione di incostituzionalità sia dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2059 c.c., posta dal Tri­bu­nale di Firenze[5], non ex art. 2043 c.c., ma ex art. 2059 c.c., come danno mo­rale subiettivo, seppur tale ricostruzione dogmatica di far ricadere il danno biologico e psichico sotto l'egidia dell'art. 2059 c.c., e quindi nell'alveo del danno non patrimoniale, è sicuramente censurabile così come ha avuto modo di precisare la dottrina, quasi all'unanimità[6].
Ma i giudici di merito sono i veri artefici di questo rinnovamento od ampliamento dell’area dei danni risarcibili[7].
2. La tesi restrittiva.
La problematica dei danni c. ­detti riflessi, di cui siano por­ta­tori sog­getti diversi dalla vit­tima iniziale del fatto ingiusto altrui, si è sviluppata, però, prevalentemente, in relazione ai danni patrimoniali e biologici.
In relazione a tali danni, come già in precedenza esposto, la S.C., in questi ultimi anni, ne ha riconosciuto la risarcibilità.
Ciò nonostante, sia la prevalente dottrina[8] e sia la S.C., hanno costantemente e ripetutamente ritenuto non risarcibili i danni morali subiettivi subiti dai congiunti della vit­tima iniziale, che abbia subito lesioni personali, ancorché gravi[9].
Tre, sostanzialmente, sono le argomentazioni addotte dalla dottrina e dalla S.C., a sostegno della tesi tradizionale che nega tale risarcibilità.
1. La prima, è fondata sulla mancanza di nesso causale, ai sensi dell’art. 1223 c.c.; si sostiene, infatti, che il principio della risarcibilità del solo danno diretto ed immediato stabilito dall'art. 1223 c.c., importa che il risarcimento del danno morale subiettivo spetta soltanto a chi ha direttamente ed immediatamente subito la sofferenza, cioè al soggetto leso e non anche ai prossimi congiunti, in quanto costoro, soffrendo le sofferenze del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo.
2. La seconda, è fondata sull’eccessivo ampliamento delle richieste di risarcimento del danno; si sostiene, infatti, ma con un ragionamento più attento alle ragioni di opportunità che a quelle di ermeneutica, che un’eventuale risarcibilità di tale danno anche a favore dei prossimi congiunti del soggetto leso condurrebbe al risultato che il responsabile sarebbe tenuto ad una sola liquidazione nel caso di omicidio (a favore dei prossimi congiunti della vittima) ed a duplice liquidazione nel caso di lesioni (a favore del leso e dei prossimi congiunti.
3. La terza ed ultima, è fondata sull’inesistenza di un’eventuale disparità di trattamento per i prossimi congiunti, nel senso che costoro otterrebbero la pecunia doloris soltanto in caso di omicidio e non anche nel caso di lesione di un loro familiare; si sostiene, infatti, che nell'ipotesi dell'omicidio, essendo venuta meno la persona colpita, i familiari sono i soggetti “che in primis” subiscono la sofferenza, mentre altrettanto non può dirsi nel caso di lesioni, dove vi è già un soggetto, appunto quello leso, il quale, subendo la sofferenza in modo diretto e immediato, beneficia del risarcimento del danno in esame.
3. La tesi evolutiva.
In tempi recentissimi la S.C., con una sentenza di portata innovativa ,la n.4186 del 23/4/1998,dopo un’attenta analisi del problema e rimeditando l’intera questione, ha ritenuto di non poter più condividere il suo precedente uniforme e costante indirizzo tradizionale contrario, ed ha sancito la risarcibilità dei danni morali subiettivi subiti dai congiunti della vit­tima iniziale, che abbia subito lesioni personali[10].
Con tale decisione la S.C. si è allineata sia all'unico precedente positivo della Cassazione Pe­nale[11], che, però, non aveva avuto alcun seguito da parte dei giudici di legittimità, e sia all’orientamento di una parte, fino a questo punto minoritaria, dei giudici di merito che, con riferimento all'atto illecito che, pur senza provocare la morte del soggetto passivo, abbia comunque cagionato lesioni di considerevole entità, hanno riconosciuto in favore dei con­giunti del macroleso il diritto al ristoro del danno morale subiettivo[12].
Questo nuovo precedente della S.C.[13], tanto atteso ed anche auspicato da parte di quella dottrina, inizialmente minoritaria, ma poi via via sempre più numerosa[14], è destinato a segnare una svolta ed apre senz’altro nuovi orizzonti nella complessa e travagliata materia del risarcimento del danno a persona e pone l’Italia in una posizione di avanguardia rispetto agli altri Stati dell’Unione Europea, che, a tutt’oggi, non prevedono una tale tutela.
4. Le motivazioni della sentenza della Cassazione

Una delle novità non trascurabili di tale decisione, che va sicuramente rimarcata, è quella di aver affermato che “risulterebbe estremamente arduo, oltre che iniquo, negare consistenza teorica ad un fatto che nella realtà è unanimemente riconosciuto esistente”[15].
Tale motivazione dimostra, la sensibilità dei giudicanti della Corte di legittimità, alle esigenze mutevoli della realtà sociale e a quel diritto vivente, inteso come interpretazione giurisprudenziale prevalente e consolidata.
Sensibilità dimostrata, poi, ancor più di recente, in altra decisione della stessa sezione della S.C., anch’essa salutata dagli operatori come leading case, ma in diversa materia (applicazione delle presunzioni di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. anche al soggetto trasportato su veicolo a motore), ove ha affermato che, alle norme del nostro ordinamento, deve darsi un’interpretazione evolutiva “che tenga conto delle finalità di adeguamento dell’ordinamento alle esigenze mutevoli della realtà sociale e delle esigenze sistematiche di applicazione armonica del diritto”[16].
Il pregio maggiore, di tale decisione[17], è, comunque, quello di aver rimeditato compiutamente l’intera questione sottoponendo ad attento vaglio critico tutte le argomentazioni, poste a sostegno del suo precedente restrittivo indirizzo.
Cinque, in sostanza, sono i punti, o passaggi logici, dell’iter argomentativo della S.C., tra di loro connessi, volti a verificare se sussistano, o meno, ostacoli al riconoscimento, in favore dei con­giunti della vittima iniziale, del danno morale subiettivo, in caso di sopravvivenza della vittima.
Tali punti, o passaggi logici, in sostanza, corrispondono a cinque domande cui la S.C. fornisce una risposta:
1. se il danno morale subiettivo deve essere negato ai congiunti della vittima iniziale perché manca il nesso di causalità, ex art. 1223 c.c.;
2. se è estensibile la figura del danno riflesso anche al danno morale subiettivo;
3. se l’eventuale irrisarcibilità del danno morale subiettivo deriva dalla struttura dell’art. 2059 c.c.;
4. se l’eventuale irrisarcibilità del danno deriva dalla natura o funzione del danno morale subiettivo;
5. se l’eventuale irrisarcibilità del danno morale subiettivo deriva dal pericolo di eccessivo ampliamento delle richieste di risarcimento del danno.
5. Il nesso di causalità, ex art. 1223 c.c..
Sul primo punto, o passaggio logico, relativo alla verifica del nesso causale, ai sensi dell’art. 1223 c.c. - norma che, com’è noto, regola il risarcimento del danno in tema di inadempimento delle obbligazioni, che è espressamente richiamata dall’art. 2056 c.c. che regola il risarcimento del danno in tema di illecito civile - la S.C. ha osservato che non può condividersi l’assunto secondo cui osterebbe al riconoscimento del danno morale ai congiunti della vittima iniziale, il fatto che, essendo in vita la vittima della lesione, esso sarebbe solo un danno costituente conseguenza mediata ed indiretta della lesione, e come tale non risarcibile a norma dell’art. 1223 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c..
Infatti, per giurisprudenza pacifica, il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall’inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento, i danni non solo diretti ed immediati, ma anche quelli indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale di tale condotta, secondo il principio della c.detta regolarità causale[18].
Pertanto, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.detta teoria della “condicio sine qua ”): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del tutte inverosimili (c.detta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno).
Ritenuto, quindi, che ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato, purché con le caratteristiche suddette, non è sufficiente fare riferimento al disposto dell’art. 1223 c.c., per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti, costituente il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.
Questo passaggio logico è da condividere anche se, forse, nel sillogismo articolato dalla S.C. v’è un salto logico.
Sarebbe stato, infatti, più opportuno spostare l’indagine e l’attenzione, com’è stato acutamente osservato[19] dal danno, riflesso o di rimbalzo, al danneggiato.
Ciò avrebbe consentito di porre in evidenza che il problema preliminare non è tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì quello, che in ordine logico lo precede, dei criteri di individuazione delle c.dette vittime secondarie e, quindi, della loro “legitimatio ad causam”, di qui il salto logico di cui ho in precedenza parlato.
Ma si vede che la S.C., preoccupata dal peso e dallo spessore del suo precedente tradizionale orientamento, ha dedicato ampio spazio a tale argomentazione, che era proprio uno dei paletti su cui aveva fondato tutte le diverse decisioni.
6. L’estensibilità del danno riflesso anche al danno morale subiettivo.
Sul secondo punto, o passaggio logico, relativo all’estensibilità della figura del danno riflesso anche al danno morale subiettivo, la S.C. ha dato risposta positiva, seppur molto sinteticamente.
La S.C., infatti, una volta costruita la figura del danno riflesso, sia esso patrimoniale o biologico o sessuale, sul criterio della regolarità causale e riconosciuta la sua risarcibilità, ha ritenuto che non vi sono ostacoli, né teorici e né logici, per non estenderla anche al danno morale subiettivo.
Anche questo passaggio logico è da condividere anche perché sarebbe illogico, oltre che illegittimo e profondamente ingiusto, riconoscere alle c.dette vittime secondarie, in caso di illecito, soltanto alcune e non tutte le “species” di danno.
7. La struttura dell’art. 2059 c.c..
Sul terzo punto, o passaggio logico, relativo alla verifica se, l’eventuale irrisarcibilità del danno morale subiettivo deriva dalla struttura della norma che lo prevede e, cioè, dall’art. 2059 c.c.., la S.C. ha dato risposta negativa.
A tal riguardo va fatta una premessa.
Detta norma[20], com’è noto, stabilisce limiti assai rigidi al risarcimento del danno non patrimoniale, con il rinvio ai “casi determinati dalla legge”.
E' altresì noto che l’interpretazione tradizionale, assolutamente costante, consacrata dalla S.C., con sentenza a sezioni unite[21], vuole che i “casi determinati dalla legge” siano quelli in cui il fatto illecito rivesta anche le caratteristiche del reato penale (di qui il costante riferimento all’art. 185 c.p., che trovasi sotto il titolo delle “sanzioni. civili”) e ciò salvi pochi altri casi marginali e normativamente previsti[22]
Poche sono le voci difformi, seppur autorevoli, della dottrina:
1. C. Castronovo[23], osserva che "la attuale querelle circa la natura del danno biologico mette in evidenza, piuttosto, che la valutazione sociale tipica esige oggi un ampliamento dello spettro di rilevanza della situazione non patrimoniale da provvedere della tutela aquiliana. Riferita al nostro ordinamento, tale rilevazione dovrebbe condurre ad un'attenta revisione dell'art. 2059 c.c. sia sotto il profilo della fattispecie, che sotto quello dell'effetto risarcitorio; la prima schiodando dalla identificazione del danno non patrimoniale con il danno morale, il secondo disincagliando dalla più o meno corretta riduzione "dei casi" determinati dalla legge "alle ipotesi di reato";
2. G.B. Petti[24], osserva che "se unico è il principio fondante la clausola generale di risarcimento (“il neminem laedere”) in Europa si concepisce tendenzialmente una dicotomia risarcitoria perfetta, sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, che concorrono al risarcimento integrale del danno alla persona.
E dunque, nella tendenza all'armonizza­zione dei sistemi, è la visione italiana che appare inadeguata e che esige la riforma dell'art. 2059 e la costituzionalizzazione del sistema della responsabilità civile";
3. P.G. Monateri[25], osserva che “la soluzione di un ritorno sulla scure dell’art. 2059 c.c. è impraticabile, in quanto l’idea che ogni lesione di una civil right debba ricadere nello schema dell’art. 2043 c.c. è una conseguenza diretta del nostro sistema costituzionale, che tutela tutti i diritti inviolabili senza certo discriminare tra il diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., e le altre posizioni soggettive individuate nella Costituzione”.
Ancor meno numerose sono le voci difformi della giurisprudenza di legittimità:
1. La sentenza della Cass. 28/11/96 n. 10606[26] che ha testualmente affermato: "aderendo all'invito della Consulta questa Corte ritiene che l'ambito di operatività dell'art. 2059 c.c. debba essere considerato rapportando anche questa norma ai principi costituzionali, e così superando la inadeguata interpretazione tradizionale. Le ragioni della costituzionalizzazione del sistema della responsabilità civile (già auspicate dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184 del 1986) derivano da precise esigenze di giustizia, accordando tutela diretta e giudiziaria, anche nel settore dei rapporti privati, alle posizioni soggettive ed ai beni giuridici costituzionalmente protetti. E' questo il senso del raccordo tra gli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, tra di loro correlati, e l'art. 2043 c.c., che ha condotto alla tutela risarcitoria del danno biologico, altrimenti esclusa da un sistema di responsabilità coerente a scelte precostituzionali discriminanti. Ora non vi è dubbio... che il risarcimento del danno morale da reato, non può considerarsi nell'ambito di una concezione marcatamente punitiva o consolatorio satifattiva, propria della teoria della difesa sociale, propugnata dalla scuola positiva italiana, ma dev'essere considerato nella logica dei principi di centralità della persona umana, di solidarietà del suo soccorso, anche quando è lesa la sfera più interna ed intangibile, quella morale. Il danno morale si configura in questa nuova visione aperta ai valori costituzionali, come lesione della sfera morale della persona, di quel valore uomo che anche il danno biologico lede, come danno di quella qualità essenziale della persona che è la sua salute. Pari dignità di tutela per il danno alla salute (nel senso ampio previsto dall'art. 32 e dalle Carte internazionali recepite nel nostro ordinamento) e del danno alla dignitas personae, che il delitto ferisce nella sua integrità etica, e tanto più gravemente, quanto più intensi sono i valori umani menomati. E' in questa direzione che può ricostruirsi la dicotomia perfetta tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, in un sistema coerente di responsabilità civile rispettosa dei diritti della persona. Sulle basi di queste considerazioni, il rapporto di risarcibilità del danno morale non è soltanto pecunia doloris, quanto pecunia lese dignitatis, reintegrazione della dignità umana offesa dal delitto";
2.La sentenza della Cass. 15/4/98 n. 3807[27], che ha testualmente affermato: "in tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un disastro costituente fatto reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell’ente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta; da ciò consegue che è insita la lesione della posizione soggettiva e che l’ente ha la legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno”.
La S.C., con entrambe dette decisioni, che sono opera dello stesso relatore, S.E. G.B. Petti, ha dimostrato, così, la propensione, non ancora seguita né dalla miglior dottrina, né dagli altri giudici di legittimità e né dai giudici di merito, di dare un'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., come norma generale, anche se tipicizzante, del danno non patrimoniale.
Dai limiti assai rigidi, di cui dicevamo prima, posti dall’ordinamento al risarcimento del danno non patrimoniale, con il rinvio ai “casi determinati dalla legge”, autorevoli Studiosi ne hanno tratto la conseguenza che solo la persona offesa dal reato, e cioè il titolare del bene giuridico leso dallo stesso, può far valere la relativa pretesa.
Occorre ricordare, poi, che l’art. 185, 2° comma, c.p. statuisce che: “Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”.
Orbene, su questo punto, la S.C., con la sentenza in esame[28], seppur ha precisato di non voler entrare nella “vexata quaestio” se il danno risarcibile sia il danno criminale (cioè il danno causato dalla dalla lesione del bene protetto dalla norma) o il danno civile (cioè il danno che prescinde dal reato), ha poi affermato di aderire al recente incontrastato orientamento della giurisprudenza penale (sia di legittimità che di merito) che distingue tra “persona offesa” dal reato (art. 90 c.p.p.), che è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, e “persona danneggiata” dal reato, che è qualsiasi soggetto che dall’azione delittuosa ha ricevuto un danno civile, non necessariamente coincidente con la persona offesa, e che è legittimato a costituirsi parte civile (art. 74 c.p.p.)[29]
Sulla scorta di tale impostazione, quindi, la S.C. ha affermato che deve riconoscersi la legittimazione attiva, a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo del reato o sia esso non lo sia.
Infatti, né l’art. 185 c.p. e né l’art. 74 c.p.p., stabiliscono una diversa legittimazione attiva per la richiesta di risarcimento nel caso in cui il danno sia patrimoniale o non patrimoniale, ma richiedono solo che il danno sia stato cagionato dal reato, riportando quindi tutta la questione esclusivamente nell’ambito del nesso causale tra reato e danno.
Né una restrizione di legittimazione attiva in favore della sola parte offesa dal reato emerge dall’art. 2059 c.c., che si pone sul punto come norma di mero rinvio.
La S.C., poi, al riguardo, ha affermato che la fragilità della tesi che riconosce la legittimazione al risarcimento del danno (non patrimoniale) solo in favore della persona offesa dal reato, emerge dal fatto che lo stesso orientamento, per antica tradizione, riconosce, in caso di morte della vittima, per effetto del reato (e cioè di omicidio), la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore dei congiunti, che certamente non sono la persona offesa dal reato di omicidio.
La S.C., quindi, ha ritenuto che dalla struttura della norma di cui all’art. 2059 c.c. (nonché dalle norme cui detto articolo rinvia), non emerge alcuna limitazione alla legittimazione attiva dei congiunti della vittima a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Essa si limita, con il rinvio all’art. 185 c.p., solo a tipicizzare i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Anche questo passaggio logico, molto articolato, è da condividere atteso che va escluso che, per il dato normativo (art. 2059 c.c.), possa conseguire un difetto del diritto al risarcimento del danno morale subiettivo dei congiunti della vittima del reato di lesioni personali.
Forse, però, sarebbe stato più logico ed opportuno, da un punto di vista sistematico, esaminare questo passaggio logico, prima dei precedenti punti, o passaggi logici.
Infatti esso consente di individuare la “legitimatio ad causam”, ovvero la legittimazione ad agire, la quale costituisce, notoriamente, una condizione dell’azione, intesa come il diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria.
Tale “legitimatio ad causam”, perciò, si risolve nella titolarità del potere e del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere, o subire, un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito[30] ed è quindi successiva.
8. La natura del danno morale subiettivo.
Sul quarto punto, o passaggio logico, relativo alla verifica se, l’eventuale irrisarcibilità del danno deriva dalla natura o funzione del danno morale subiettivo, la S.C. ha rilevato che la funzione del danno, qualunque essa sia, non è incompatibile con il suo riconoscimento ai congiunti della vittima iniziale.
E’ noto che sulla questione relativa alla natura o funzione del risarcimento del danno, ex art. 2059 c.c., vi sono quattro orientamenti dottrinali, che attribuiscono quattro diverse nature o funzioni al danno morale subiettivo:
1. natura risarcitoria;
2. natura consolatoria-satisfattiva;
3. natura punitivo-afflittiva;
4. natura compromissoria o mista (consolatoria-satisfattiva - punitivo-afflittiva).
Secondo la prima tesi, quella risarcitoria, la funzione del risarcimento del danno morale subiettivo è analoga a quella del danno patrimoniale.
Secondo la seconda tesi, quella consolatoria-satisfattiva, la funzione del risarcimento del danno morale
subiettivo è quella di attribuire alla vittima una somma di denaro al fine di avvantaggiarla nel ricrearsi opportunità e condizioni sostitutive a quelle perdute.
Secondo la terza tesi, quella punitivo-afflittiva, che è sicuramente la più longeva in quanto era quella più in auge e prevalente già nel vigore del vecchio codice[31], la funzione del risarcimento del danno morale subiettivo è quella di punire l’autore dell’illecito, attesa la particolare gravità e riprovevolezza del suo comportamento.
Secondo la quarta ed ultima tesi, quella compromissoria o mista (consolatoria-satisfattiva - punitivo-afflittiva), la funzione del risarcimento del danno morale subiettivo è quella di attribuire alla vittima una somma di denaro al fine di avvantaggiarla nel ricrearsi opportunità e condizioni sostitutive a quelle perdute, propria della tesi consolatoria- satisfattiva, e, contestualmente, di punire l’autore dell’illecito, attesa la particolare gravità e riprovevolezza del suo comportamento, propria della tesi punitivo-afflittiva.
Allo specifico riguardo la S.C. ha rilevato che, qualunque natura o funzione si riconosca al risarcimento in questione, essa è perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con quanto qui si sostiene.
Infatti, sia che si riconosca a detto “risarcimento” del danno morale subiettivo la natura risarcitoria, sia che si riconosca quella satisfattiva, il referente rimane sempre il soggetto che ha subito il danno (per quanto in via riflessa), per cui si avranno tanti “risarcimenti” o “soddisfazioni” quanti sono i soggetti danneggiati.
I sostenitori della natura punitiva (analoga a quella dei “punitive damages” del diritto anglosassone) di detto risarcimento ritengono che la pretesa riparatoria del soggetto leso trovi fondamento nel diritto riconosciuto allo stesso di esercitare una reazione all’illecito subito, al fine di “punire” il danneggiante, per cui è del tutto evidente che solo a questi spetti l’esercizio dell’azione giudiziale.
Se si ammettesse, quindi, anche il diritto dei prossimi congiunti a chiedere il risarcimento del danno morale subiettivo, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”, punendo più volte lo stesso soggetto per lo stesso fatto.
Allo specifico riguardo la S.C. ha sostenuto che, anche se per ipotesi si condividesse detta tesi, va rilevato che la funzione “punitiva” non attiene all’evento penale, per il quale vi è già la pena pubblica, ed in questo caso sì che si avrebbe la violazione del principio per cui uno stesso soggetto non può essere punito più volte per lo stesso fatto, ma attiene agli eventi civili, che il fatto di reato ha prodotto.
Se il comportamento criminale dell’agente ha prodotto più danni morali, per quanto in via riflessa come sopra detto, ed in questo senso ha, in sede civile, offeso più soggetti, a ciascuno di questi spetterà esercitare l’asserita “funzione punitiva” in questione. Peraltro anche questa tesi della funzione di pena privata del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. (che fortemente sostiene che i prossimi congiunti del soggetto leso non possono richiedere il risarcimento del danno morale proprio per il principio dell’unicità della pena) riconosce, nel caso di danno morale subito dai congiunti della vittima di omicidio, a tutti i congiunti il diritto al risarcimento ex art. 2059 c.c., dando luogo, quindi, ad una pluralità di “pene private” comminate per uno stesso fatto.
Se si segue, infine, la tesi compromissoria o mista, consolatoria-satisfattiva - punitivo-afflittiva, valgono le osservazioni già fatte per ognuna delle due tesi.
Ne consegue che, qualunque sia la natura del risarcimento del danno di cui all’art. 2059 c.c., da essa, lungi dall’emergere motivi che escludano il diritto al risarcimento del danno morale subiettivo dei congiunti della vittima del reato di lesioni personali, risultano ulteriori elementi a sostegno della configurabilità di tale diritto.
Anche questo passaggio logico, molto articolato, è da condividere in quanto, quale che sia la natura o funzione del danno morale subiettivo, la legittimazione attiva spetta anche al familiare della vittima iniziale che vanta un diritto soggettivo, o quantomeno, un interesse giuridico meritevole di tutela.
Ciò, tra l’altro, è perfettamente in linea con quanto già affermato dalla S.C. in questi ultimi anni, a proposito degli interessi giuridici meritevoli di tutela, in tema di risarcimento danni al convivente “more uxorio”[32] ed in tema di risarcimento del danno al nascituro[33].
Forse, però, sarebbe stato più logico ed opportuno, da un punto di vista sistematico, esaminare questo passaggio logico per primo e, cioè, prima dei precedenti punti, o passaggi logici.
Va sottolineato, a questo punto, che la S.C., con la sentenza in esame[34], volutamente non ha preso posizione, dichiarandosi neutrale, su quella che era la tesi da seguire in ordine alla natura o funzione del risarcimento del danno, ex art. 2059 c.c..
Ciò potrà apparire strano fin che si vuole e potrà far storcere il naso ai fini giuristi ed ai dotti cattedratici, ma si vede che la S.C., sempre preoccupata dal peso e dallo spessore del suo precedente tradizionale orientamento, ha voluto preservare questo suo articolo e motivato “revirement”, da qualsiasi attacco futuro dovuto, per esempio, più che ad una vera e propria contestazione dei principi di diritto affermati, all’adesione, per tradizione o per partito preso, ad un diverso orientamento sulla funzione del danno morale subiettivo, che non avesse trovato una valida e motivata risposta nella decisione oggi commentata.
9. L’ampliamento delle richieste di risarcimento del danno.
Sul quinto punto, o passaggio logico, relativo alla verifica se, l’eventuale irrisarcibilità del danno deriva dal pericolo di eccessivo ampliamento delle richieste di risarcimento del danno, che per la verità è un ragionamento più attento alle ragioni di opportunità che a quelle di ermeneutica, la S.C. ha osservato che tale problema è un “posterius” rispetto ai problemi esaminati che andrà risolto, come per il danno patrimoniale e biologico riflesso, non solo sulla base della prova offerta del danno, ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata o regolarità causale.
10. L’occasione mancata.
La sentenza, però, rappresenta anche un’occasione mancata, come è stato sostenuto sempre dal Liguori in un recente congresso organizzato dalla Associazione Guido Gentile[35].
Invero, il caso sottoposto all’esame della S.C.[36], aveva tutti i requisiti per consentire alla stessa Corte di legittimità di aprire definitivamente l’art. 2059 c.c. ad una lettura costituzionale, rapportando anche questa norma ai principi costituzionali e a norme internazionali di rango superiore.
Quella che è mancata, in definitiva, è stata quell’opera di costituzionalizzazione del sistema della responsabilità civile già più volte auspicata dalla Consulta[37].
Eppure la S.C. già aveva fornito, in precedenza, questo contributo in tema di:
• danno sessuale[38];
• danno morale subiettivo[39];
• danno patrimoniale ai congiunti della vittima deceduta[40].
Ed è singolare notare come le ultime tre sentenze citate[41] sono opera dello stesso relatore, S.E. G.B. Petti, che, a quanto pare, è il relatore della S.C. che, in questi ultimi anni, ha tentato di inerpicarsi, con le motivazioni delle sue sentenze, sul difficile e non facile cammino dell’apertura dell’art. 2059 c.c. ad una lettura costituzionale.
Tornando all’occasione mancata, la S.C., nella sentenza in esame[42], ha riconosciuto sì la legittimazione attiva, iure proprio, dei genitori del minore macroleso ad ottenere il risarcimento del danno morale subiettivo, ma avrebbe potuto rapportare la posizione soggettiva violata ed offesa dall’illecito altrui, ai seguenti referenti normativi:
• art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i di­ritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle for­ma­zioni sociali (come la famiglia) ove si svolge la sua personalità";
• art. 3, 2° comma, Cost.:"E' compito della Repubblica ri­muo­vere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, li­mi­tando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...";
• art. 13, 1° comma, Cost.: "La libertà familiare è inviolabile";
• art. 29, 1° comma, Cost.: "La Repubblica riconosce i di­ritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio";
• art. 30, 1° comma, Cost.: "E' dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio";
• art. 31, 1°e 2° comma, Cost.:"La Repubblica agevola con mi­sure economiche e altre provvidenze la formazione della fa­mi­glia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare ri­guardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'in­fan­zia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
• art. 8, 1° comma, Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali: "ogni persona ha il diritto al ri­spetto della sua vita privata e familiare..." ed è noto che la Convenzione costituisce diritto interno, fonte diretta, di rango superiore, poiché attiene a un diritto inviolabile;
• art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia delle li­bertà fondamentali: "uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia";
• Parte I°, paragrafo 16, Carta Sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3/5/1996[43]; “La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un’adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo”.
E’ noto che la Convenzione Europea per la salvaguardi dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[44], è entrata in vigore il 26/10/1955.
Forse non è ancora noto a tutti che la Convenzione Europea, che realizza la più analitica tutela dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo[45], assurge, oggi, al rango di norma costituzionale europea.
Invero, con il Trattato sull’Unione Europea[46], l’Unione Europea si è impegnata a rispettare i diritti fondamentali dell’uomo quali quelli garantiti Convenzione Europea e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario (art. F, paragrafo 2).
Purtroppo, lo stesso Trattato (art. L), impedisce alla Corte di Giustizia delle comunità europee di pronunciarsi sul rispetto dell’art. F, paragrafo 2, e quindi sul rispetto degli stessi diritti fondamentali da parte degli Stati membri dell’Unione.
Successivamente, però, il Trattato sull’Unione Europea di Amsterdam[47], ha modificato, per quello, che qui interessa, l’art. 46, lett. D (ex art. L) di Maastricht, estendendo le competenze della Corte di Giustizia anche all’art. 6, paragrafo 2 (ex art. F, paragrafo 2), e quindi sul rispetto degli stessi diritti fondamentali da parte degli Stati membri dell’Unione.
Quindi, con tale trattato, l’Italia e tutti gli Stati membri hanno perso, in tema di diritti umani, tutta la propria sovranità in favore dell’Unione Europea e si sono obbligati al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione Europea nell’ambito dei propri ordinamento nazionale.
La Convenzione Europea, quindi, assurge oggi a rango di norma costituzionale europea, e, quindi, a norma di rango superiore, in virtù dei seguenti articoli della Costituzione:
• art. 2, in base al quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”;
• art. 10, in base al quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”;
• art. 11, in base al quale “l’Italia….. consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
Quindi, in definitiva, con un'interpretazione estensiva, liberale e costituzionale dell'art. 2059 c.c., come norma generale, anche se tipicizzante, del danno non patrimoniale, la S.C. avrebbe potuto autorevolmente sostenere che i “casi determinati dalla legge”, previsti dalla predetta norma, ben potevano considerarsi non solo quelli previsti dall’ordinamento penale (art. 185 c.p.) ma anche quelli previsti dalla Costituzione (i già richiamati artt. 2, 3, 13, 29 e 30 Cost.) nonché quelli previsti dalle richiamate norme internazionali di rango superiore (i già richiamati artt. 8 e 12 Convenzione europea per la salvaguardia delle li­bertà fondamentali e parte I°, paragrafo 16, Carta Sociale Europea).
Del resto la Corte Europea[48], in vari casi, ha liquidato il danno morale ai ricorrenti, anche in ipotesi di lamentata violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, relativo alla ragionevolezza della durata di un procedimento, e, quindi, al di fuori di accertate ipotesi di reato[49].
11. Il progetto di legge di riforma del danno a persona.
A conferma della bontà delle tesi e teorie fin qui esposte e sostenute va precisato che forse, di quest’evoluzione, in senso liberale, del diritto vivente, si sono accorti gli assicuratori italiani.
Infatti essi, sotto l’egidia prestigiosa dell’ISVAP, hanno costituito un “Gruppo di lavoro sulla disciplina del danno biologico”, formato da noti giuristi italiani, che hanno presentato, nel gennaio 1999, un progetto di legge di riforma del danno a persona che, quantomeno nella materia qui trattata, dovrebbe mettere definitivamente chiarezza e certezza in un difficile e complesso settore.
Invero questo è il testo dell’art. 2 di detto progetto di riforma che quì interessa: “Articolo 2. L’art. 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:
Art. 2059 - Danni morali. Il danno morale è risarcito quando il fatto illecito ha cagionato alla persona un’offesa grave...”.
Art. 2059 bis - Danni morali dei prossimi congiunti. ...Qualora il fatto dannoso cagioni menomazioni dell’integrità psicofisica del danneggiato di particolare gravità è risarcito il danno morale subito dai prossimi congiunti ove conviventi”.
Il pregio della prima disposizione è, quindi, quella di allineare il diritto italiano alle normative europee in materia e svincolare definitivamente il risarcimento dei danni morali subiettivi da accertate ipotesi di reato.
Quindi, in definitiva, risarcibilità del danno morale subiettivo sempre, in caso di lesioni personali, anche quando la fattispecie non concretizza alcuna ipotesi di reato.
Il pregio della seconda disposizione, poi, è quella di prevedere normativamente la risarcibilità del danno morale subiettivo subito dai congiunti della vittima, però solo se conviventi ed in caso di menomazioni dell’integrità psicofisica della vittima di particolare gravità.
In analogia a quanto previsto dalla prima parte di tale norma deve ritenersi, anche in questo caso, che il danno morale subiettivo subito dai congiunti della vittima, sia risarcibile anche quando la fattispecie non concretizza alcuna ipotesi di reato.
Per la verità, v’è da dire che la S.C., con le richiamate sentenze[50], ha abbattuto il “muro di sbarramento”, costituito dall’interpretazione restrittiva dell’art. 2059 c.c. sotto il profilo della legittimazione ad agire, ma non si è preoccupata di apprestare un’adeguata “rete di contenimento”[51].
Infatti, come ho avuto modo di spiegare in precedenza, la S.C., ha osservato che il problema costituito dall’eccessivo ampliamento delle richieste di risarcimento del danno costituisce un “posterius” rispetto ai problemi esaminati che andrà risolto, come per il danno patrimoniale e biologico riflesso, non solo sulla base della prova offerta del danno, ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata o regolarità causale.
Quindi il dubbio nasce oggi spontaneo: gli assicuratori, con il loro progetto di riforma sponsorizzato dal loro organo più autorevole e rappresentativo, anche dopo le travagliate esperienze seguite all’affermazione del principio della risarcibilità del danno biologico (chi non ricorda la famosa e sintomatica “anarchia del dopo principio”), si sono allineati al diritto vivente, inteso come interpretazione giurisprudenziale prevalente e consolidata, o si sono semplicemente preoccupati di costruire un argine alla possibile proliferazione delle pretese risarcitorie delle c.dette vittime secondarie?
12. Conclusioni.
Il complessivo e motivato “revirement” della S.C., in tema di danni morali subiettivi c.detti riflessi, subiti, cioè, dai congiunti della vit­tima iniziale, che abbia subito lesioni personali, appare sostanzialmente da condividere in pieno e senza alcun indugio e segna un’importantissima svolta nel settore.
Esso rappresenta, innanzi tutto, la vittoria della parte debole, della povera vittima, nei confronti della parte forte, quella che detiene, quasi incontrastato, il potere, quello economico.
La parte debole, così, trova, nonostante il suo “status”, nel ns. ordinamento una tutela maggiore, rispetto a prima, in relazione ai diritti umani violati.
Esso rappresenta, poi, la vittoria di tutti quegli avvocati che per primi hanno sostenuto, con forza, convinzione e testardaggine, tali tesi nelle aule giudiziarie e senza il cui apporto non si sarebbe potuti pervenire a tale attuale orientamento.
Esso rappresenta, ancora, la vittoria dei giudici di merito che per primi hanno affermato, con coraggio, tali tesi nelle loro decisioni, e ciò in stridente contrasto con la dottrina dominante e con la giurisprudenza del giudice di legittimità.
E’ una evidente dimostrazione di forza, di autonomia e di indipendenza di giudizio dei giudici di merito nei confronti del giudice di legittimità che così è stato da essi invitato, com’era già capitato in altre occasioni ed in altre materie, ad abbandonare la sua giurisprudenza non più in linea con la realtà dei tempi e con la mutata sensibilità sociale e giuridica.
Esso rappresenta, infine, la vittoria della terza sezione civile della S.C., sezione che ha emesso la sentenza innovativa e deciso, così, l’importantissimo “revirement”, che conferma il ruolo di avanguardia della stessa sezione, e del suo più autorevole e noto Presidente, S.E. Bile, nel complesso campo del risarcimento del danno a persona.
E’ pur vero che qualche mancanza o occasione mancata l’ho pur rilevata in questo mio breve commento alla sentenza della S.C.[52], ma è anche vero che la stessa sezione, con sentenza emessa soltanto due mesi prima, aveva rigettato l’analoga istanza dei congiunti della vittima iniziale[53].
Ciò significa che la creatura doveva nascere in fretta e senza ulteriore indugio.
Il tempo dirà chi ha avuto ragione.

NOTE
[1] v. Liguori , avvocato in Napoli.autore di un importante elaborato in materia.
[2] Cass. 7/1/91 n. 60, in Foro It., 1991, 459, con nota di Simone e in Resp. Civ. Prev, 1991, 446.
[3] Cass. 11/11/86 n. 6607, in Foro It., 1987, 833, con nota di A.M. Princigalli; conf. Cass. 17/9/96 n. 8305, in Mass. Foro It., 1996, 746 e in Resp. Civ. Prev., 1997, 123; Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996, 927, in Resp. Civ. Prev., 1997, 123 e in Gazz. Giur., 1996, 25, 40.
[4] Cort. Cost. 27/10/94 n. 372, in Dir. Econ. Ass., 1995, 251.
[5] Ordinanza 10/11/93, in Foro It., 1994, I, 1954.
[6] Per tutti v. Giannini, il danno psichico come danno biologico, in Le Nuove Frontiere del danno risarcibile, in Collana medico - giuridica diretta da Giovanni Cannavò, 1995, 157.
[7] Per quanto concerne la risarcibilità del danno biologico, direttamente sofferto dai familiari per la morte di un congiunto: Trib. Napoli 2/3/96 n. 2028, in Resp. Civ. Prev., 1996, 479, in cui ho avuto l’onore di assistere l'attrice e gli interventori; Trib. Torino 8/8/95, in Resp. Civ. Prev., 1996, 282, che lo ha definito come "danno esistenziale"; Trib. Monza 7/6/95, in Resp. Civ. Prev., 1996, 389 che lo ha "inteso in senso lato"; Trib. Napoli 16/1/95 n. 366, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1995, 772; Trib. di Bologna 30/11/93, in Corr. Giur., 1994, 1378; Trib. Milano 2/9/93, in Dir. Econ. Ass., 1994, 545, sentenza che a suo tempo è stata erroneamente salutata dalla stampa come leading case; Trib. Treviso 5/5/92, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1993, 692. Per quanto concerne la risarcibilità del danno biologico, direttamente sofferto dai familiari per le lesioni subite da un congiunto: Trib. Napoli sent. 30/1/98 n. 1317, Bardini/Muto, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176, in cui ho avuto l’onore di assistere l’attrice e gli interventori.
[8] M. Rossetti, Breve commento alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1317 del 30/1/98, in Tagete, 1998, 4, 73 e segg.; C. M. Bianca, La responsabilità, Giuffrè, Milano, 1994, 114 e segg. e 175; G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 1983; A De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, II, Milano, 1979, 112; M. Pogliani, I titolari del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in Dir. Prat. Ass., 1972, 425 e segg.; R. Scognamiglio, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1957, 320 e segg.
[9] Cass. 11/2/98 n. 1421, in Resp. Civ. Prev., 1998, 1008, con nota di P. Ziviz; Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996, 927; Cass. 17/10/92 n. 11414, in Arch. Giur. Circ. Sin. Strad., 1993, 158; Cass. 16/12/88 n. 6854, in Resp. Civ. Prev., 1990, 442, con nota di Mora.
[10] Cass. 23/4/98 n. 4186, in Danno e Resp., 1998, 686 e in Resp. Civ. Prev., 1998, 1409; conf. Cass. 1/12/98 n. 12195, in Foro It., 1999, 77 e in Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1999, 8, 66, entrambe della terza sezione civile ed opera dello stesso relatore, S.E. Segreto; va precisato, però, che nel secondo caso esaminato dalla S.C., trattasi solo di un “obiter dictum”, in quanto il “dictum” non è “ratio decidendi”; infatti, non era oggetto del “devolutum”, la risarcibilità, o meno, del danno morale subiettivo subito dai congiunti della vit­tima iniziale, ma lo era la risarcibilità, o meno, del danno biologico e patrimoniale subito dai congiunti della vit­tima iniziale; in ogni caso, con tale decisione, la S.C. ha nuovamente ben motivato, a sostegno dei principi affermati, il suo “revirement”, rispetto al suo precedente filone giurisprudenziale.
[11] Cass. pen. 9/6/83, in Arch. Giur. Circ. Sin., 1984, 303, in Cass. Pen, 1985, 97 e in Riv. It. Med. Leg., 1985, 628.
[12] Trib. Napoli sent. inedita 14/5/99 n. 3153/99, Raimo/Lloyd Italico, in cui ho avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Napoli, sent. n. 1317/98, Bardini/Muto, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176, in cui ho avuto l’onore di assistere l’attrice e gli interventori; Trib. Napoli, sent. n. 10868/96, Mele/Alpi, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1997, 830, in cui ho avuto l'onore di as­si­stere gli attori; Trib. Bologna 16/5/95 n. 8632, in Dir. Econ. Ass., 1996, 172; Trib. Roma, sent. inedita 14/7/94 n. 11114, D'Aniello/Le Assicurazioni d'Italia, in cui ho avuto l'onore di assistere gli attori; Trib. Ve­rona 31/1/94, in Giur. Civ. Comm., 1994, 757; App. Venezia 11/2/93, in Resp. Civ. Prev., 1993, 984; Trib. Verona 15/10/90, in Foro It., 1991, I, 261; Trib. Milano 18/6/90, in Foro It., 1990, I, 3497; Trib. Brescia 26/10/88, in Resp. Civ. Prev., 1988, 1025; Trib. Treviso 13/3/86, in Resp. Civ. Prev., 1987, 496; Trib. Milano 13/5/82, in Riv. It. Med. Leg., 1982, 1011.
[13] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[14] Monateri-Bona, Il danno alla persona, Padova, 1998, 377 e segg.; F. Mastropaolo, Il risarcimento del danno alla salute, Jovane, Napoli, 1983, 608 e segg.; P. Forchielli, Il danno morale al bivio (irrisarcibilità del congiunto dell’infortunato sopravvissuto), in Riv. Dir. Civ., 1973, II, 332; A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 1962, 215.
[15] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[16] Cass. 26/10/98 n. 10629, in Foro It., 1998, 3109 e in Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1998, 45, 68.
[17] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[18] conf. Cass. 19/1/99 n. 475, in Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1999, 5, 51; Cass. 6/3/97 n. 2009; Cass. 10/11/93 n. 11087; Cass. 11/1/89 n.65; Cass. 18/7/87 n. 6325; Cass. 20/5/86 n. 3353; Cass. 16/6/84 n. 3609.
[19] E. Pellechia, La Corte di Cassazione e il risarcimento del danno morale ai congiunti in caso di sopravvivenza della vittima: qualcosa, al fin, si muove..., in Resp. Civ. Prev., 1998, 1414 e segg..
[20] Art. 2059 c.c..
[21] Sez. Un. 6/12/82 n. 6651, in Foro It., 1983, 1631, con nota di Iannarelli, in Giust. Civ., 1983, 1161, con nota di Cossu, in Giust. Civ., 1984, 149, con nota di Mastropaolo, in Riv. Dir. Comm., 1983, II, 227, con nota di Zeno-Zencovich e in Resp. Civ. Prev., 1983, 633
[22] Art. 89 c.p.c., in tema di espressioni sconvenienti od offensive; art. 96 c.p.c., in tema di lite temeraria; art. 598 c.p., in teme di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative; art. 2, 1° comma, L. 13/4/88 n. 117, in tema di responsabilità dei magistrati; art. 29, 9° comma, L. 31/12/96 n. 675, in tema di tutela dei dati personali.
[23] Danno biologico senza limiti, in La nuova responsabilità civile, Milano, 1991, 93 e segg..
[24] Il risarcimento del danno biologico, UTET, 1997, 359.
[25] Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e Resp., 1999, 5 e segg..
[26] In Resp. Civ. Prev., 1997, 393.
[27] In Mass. Foro It., 1998, 408.
[28] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[29] Cass. pen. 19/12/90 n. 16708; Cass. pen. 3/3/93, Del Salvio; Cass. pen. 18/10/95, Costioli; conf. Cass. 23/4/99 n. 4040, in Mass. Foro It. 1999, 477.
[30] Cass. 18/2/86 n. 957.
[31] Codice civile del 1865.
[32] Cass. 28/3/94 n. 2988, in Resp. Civ. Prev., 1995, 564, con nota di Coppari.
[33] Cass. 22/11/93 n. 11053, in Resp. Civ. Prev., 1994, 403, con nota di Ioratti.
[34] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[35] Per una corretta liquidazione del danno alla persona: forme di inquinamento e rimedi, tenutosi in Vicenza, il 20-21/11/1998.
[36] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[37] Corte Cost. 14/6/86 n. 184, in Resp. Civ. Prev., 1986, 520, con nota di Scalfi; conf. Corte Cost. 30/12/87 n. 641, in Foro It., 1988, 694, che, in un passo della motivazione, afferma: “questa corte ha messo in rilievo la nuova valenza del citato art. 2043 c.c., a seguito e per effetto dell’entrata in vigore della Costituzione, come strumento per la protezione dei valori che essa prevede ed assicura, tra cui ha un rilievo precipuo il principio della solidarietà, nonché la stretta relazione che ne deriva tra la detta norma e i precetti costituzionali, al fine della determinazione dell’illecito e della riparazione che ne consegue alla violazione del precetto”.
[38] Cass. 11/11/86 n. 6607, in Foro It., 1987, 833, con nota di A.M. Princigalli, sentenza che è stata molto travagliata e discussa in camera di consiglio tanto che l’estensore, S.E. Schermi, è persona diversa dal relatore; tale sentenza della S.C. è stata la prima, com’è facilmente desumibile anche dalla sua data, a sentire forte l’influenza del dettato della Corte Cost. 14/6/86 n. 184; con detta sentenza la S.C. ha rapportato, per quello che qui interessa, il danno sessuale riflesso del coniuge della vittima iniziale dell’illecito, agli artt. 2 e 29 Cost. e 8 Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali; conf. Cass. 17/9/96 n. 8305, in Mass. Foro It., 1996, 746 e in Resp. Civ. Prev., 1997, 123; Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996 927, in Resp. Civ. Prev., 1997, 123 e in Gazz. Giur., 1996, 25, 40.
[39] Cass. 28/11/96 n. 10606, in Resp. Civ. Prev., 1997, 393, che ha affermato che il fondamento del danno morale subiettivo è ravvisabile nella c.detta dignità della persona umana, offesa dal reato, e così negli artt. 2 e 3 della Costituzione e negli altri referenti che tutelano la li­bertà e la dignità della persona umana; Cass. 15/4/98 n. 3807, in Mass. Foro It., 1998, 408, che ha affermato che un disastro costituente fatto reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determina, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell’ente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta.
[40] Cass. 13/11/97 n. 11236, in Resp. Civ. Prev., 1998, 661, con nota di Zivic, che ha affermato la sussistenza di un danno patrimoniale in capo ai familiari, a seguito della morte del congiunto, derivando esso dalla lesione di un diritto avente rilevanza costituzionale, artt. 29 e 30 Cost..
[41] Cass. 28/11/96 n. 10606; Cass. 15/4/98 n. 3807; Cass. 13/11/97 n. 11236.
[42] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[43] Ratificata in Italia con L. 9/2/99 n. 30.
[44] Firmata a Roma il 4/11/1950, ratificata dal Presidente della Repubblica italiana in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla L. 4/8/1955 n. 848, con deposito dello strumento di ratifica.
[45] Approvata dall’ONU il 10/12/48 e ratificata all’Italia con L. 4/8/55 n. 848.
[46] Firmato a Maastricht il 7/2/1992, ratificato dall’Italia con L. 3/11/1992 n. 454 (in suppl. ord. G.U. 24/11/1992 n. 277) ed entrato in
vigore il dì 1/11/1993.
[47] Sottoscritto il 2/10/97, reso esecutivo con L. 16/6/98 n. 209, in suppl. ord. G.U. 6/7/1998 n. 155, ed entrato in vigore per l’Italia e per tutti gli Stati comunitari il dì 1/5/1999, essendosi verificate le condizioni previste dall’art. 14 del Trattato sull’Unione Europea.
[48] Con il protocollo n. 11, diventato diritto interno con la L. 28/8/97 n. 296, in G.U. n. 213 del 12/9/1997, di “ratifica ed esecuzione del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l’11 maggio 1994” - sottoscritto e ratificato dai quaranta Stati membri del Consiglio d’Europa, è stata istituita un Corte permanente Europea dei diritti dell’uomo in sostituzione della Commissione e della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il protocollo n. 11, all’art. 41, prevede espressamente che “se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
[49] Sentenza del 3/12/1998-20/1 e 18/2/1999, Pres. Wildhaber, Laino/Italia, proprio in tema di violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione; con detta sentenza la Corte Europea, per un processo relativo allo status delle persone, durato otto anni e due mesi, ha accolto il ricorso ed ha condannato lo stato Italiano al pagamento, in favore del ricorrente, l’importo di L. 25.000.000 per danno morale, oltre interessi al tasso del 5% annuo ed oltre spese processuali liquidate nella misura di L. 16.305.440; Sentenza del dì 1/7/1997, Torri/Italia, proprio in tema di violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione; con detta sentenza la Corte Europea, per un processo relativo ad un’azione di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale, durato, tra fase penale e fase civile, diciassette anni circa, ha accolto il ricorso ed ha condannato lo stato italiano al pagamento, in favore del ricorrente, del danno morale oltre spese del procedimento; Sentenza del dì 8/2/1996, Pres Ryssdal, A. e altri/Danimarca, proprio in tema di violazione dell’art. 6, paragrafo q, della Convenzione; con detta sentenza la Corte Europea, per un processo relativo al risarcimento del danno alla salute per contagio da HIV, durato sei anni e due mesi ne casi più lunghi sottoposti alla Corte, ha accolto il ricorso ed ha condannato lo Stato Danese al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell’importo di 100.000 DKr, per danno morale, oltre interessi e spese di lite.
[50] Cass. 23/4/98 n. 4186, in Danno e Resp., 1998, 686 e in Resp. Civ. Prev., 1998, 1409; Cass. 1/12/98 n. 12195, in Foro It., 1999, 77 e in Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1999, 8, 66.
[51] Le espressioni, tra virgolette, sono mutuate da F.D. Busnelli, Lesione di interessi legittimi: dal “muro di sbarramento” alla “rete di contenimento”, in Danno e Resp., 1997, 269 e segg., in tema della tutela aquiliana degli interessi legittimi.
[52] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[53] Cass. 11/2/98 n. 1421, in Resp. Civ. Prev., 1998, 1008, con nota di P. Ziviz.

PARTE III

La risarcibilità oggettiva del danno per le vittime della criminalità

Rilevanza delle condotte riparatorie ai fini della estinzione del reato.

§§§

Dopo alcuni anni dall’entrata in vigore della importante riforma(1 Gennaio 2002),il Giudice di Pace si trova oggi ad affrontare le prime questioni relative alla definizione ed applicazione delle condotte riparatorie ai fini della estinzione del reato,benché la riforma abbia già suscitato numerose perplessità derivanti dalla applicazione della disciplina transitoria(1).

Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde di fatto ad una nuova concezione delle risposte sanzionatorie che,pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale,rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento e,nel contempo,ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso.

In quest'ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

La giustizia riparativa,come emerge dai numerosi contributi dottrinali, può quindi essere definita come un modello alternativo di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo(2)

In Italia, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, magistratura minorile e servizi sociali hanno iniziato a sperimentare la mediazione penale attraverso i Tribunali per i minorenni.

In tale contesto il primo filtro che ha consentito di immettere nel circuito del processo gli esiti della mediazione/riparazione è stato quello previsto dall’art.27 del nuovo rito penale per i minori.

La nuova norma ha,infatti,autorizzato il proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto, nei casi di tenuità del fatto, di occasionalità del comportamento, e di pregiudizio che la prosecuzione del processo potrebbe arrecare alle esigenze educative del minore.

Il recente decreto legislativo n.274/2000, istitutivo della nuova competenza penale del giudice di pace,ha aperto,tuttavia,un nuovo percorso alla sperimentazione anche in Italia della mediazione penale per reati commessi da adulti.

La legge ha,infatti,introdotto per la prima volta riferimenti normativi espressi alla “mediazione” intesa come modalità extragiudiziale di soluzione dei conflitti ed alla “riparazione” intesa come meccanismo estintivo dei reati.

In conseguenza anche nella giustizia penale cd “minore” mediazione e la riparazione delle vittime del reato sono state di recente disciplinate espressamente da alcune norme introdotte dalla legge istitutiva del Giudice di Pace.

L’art.29,comma 4 ed i successivi artt. 34 (estinzione per particolare tenuità del fatto) e 35 (condotte riparatorie) della nuova Legge consentono la definizione alternativa del procedimento in presenza delle condizioni ivi previste.

In particolare l’’articolo 35 del D. Lgs 274/00 enuncia testualmente:


1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita’ risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace puo’ disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice puo’ imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita’ risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
5. Qualora accerti che le attivita’ risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento

Il legislatore ha inteso,quindi, attribuire al Giudice di Pace il potere di sindacare la congruità delle attività risarcitorie anche superando l’eventuale dissenso della parte offesa.

A tal fine la norma ha previsto che,qualora l’imputato chieda di poter provvedere al risarcimento del danno nel corso della prima udienza di comparizione,il GdP ,oltre che assegnare allo stesso un termine per tale adempimento,possa impartire prescrizioni che saranno finalizzate alla eliminazione delle cause del reato.

La scarna giurisprudenza in merito ha stabilito che le condotte consistenti nella riparazione del danno e nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ai fini dell'estinzione dello stesso ai sensi dell’art 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 vanno rapportate ad una commisurazione oggettiva del danno,rimessa in ultima analisi alla stima del giudice procedente e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa .

Se fosse ammessa la tesi opposta del necessario consenso della parte offesa alla offerta risarcitoria, si svuoterebbe di significato l’esistenza stessa dell’art. 35, poichè risulterebbe evidente che, nella totalità dei casi di reati procedibili a querela, un risarcimento totale del danno reclamato condurrebbe ad una remissione di querela medesima.

Inoltre è stato osservato che subordinare la procedura di cui all’articolo 35 D.lgs. cit. all’assenso della parte offesa costituirebbe un vero e proprio incoraggiamento a condotte processuali “sleali” in quanto tendenti a strumentalizzare la natura del processo penale, che diverrebbe un vero e proprio strumento coercitivo.

D’altra parte, è opportuno ricordare che l’istituto introdotto dall’art.35, in linea con i criteri ispiratori dell’intero decreto legislativo, risponde ad un’evidente finalità di deflazione e “velocizzazione” dei procedimenti sebbene non vi è chi non veda allora come tale obiettivo sarebbe oltremodo contraddetto ove si accedesse ad una indiscriminata concessione di termine, non motivata dal riscontro di precisi precedenti ostacoli alla effettuazione delle condotte riparatorie (3)

Invero,l’art.17 lett.h) della Legge Delega 468/1999 aveva imposto al Governo la “previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno” senza che tuttavia la norma dell’art.35 abbia individuato le ipotesi di reato nelle quali risulta applicabile il meccanismo estintivo

Nella stesura originaria del testo normativo,l’ambito di operatività della causa estintiva era limitato ai soli reati perseguibili d’ufficio con ciò escludendo i reati procedibili a querela di parte per i quali era apparso più opportuno il ricorso alla rimessione della querela,come conseguenza delle attività di conciliazione poste in essere dal giudicante nel corso della udienza di comparizione.

La norma introdotta ha esteso l’ambito di operatività delle condotte riparatorie a tutti i reati divenuti di competenza del GdP penale sebbene la stessa,nella attuale formulazione, presenta e continua a presentare problemi interpretativi di difficile soluzione senza un efficace intervento legislativo.

In tale quadro si inserisce una recente sentenza del Giudice di Pace di Lanciano(4) che ha stabilito

che “le condotte consistenti nella riparazione del danno e nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ai fini dell'estinzione dello stesso ai sensi dell’art 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 vanno rapportate ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice che procede e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa “.

Secondo il Giudice abruzzese, il fatto di ancorare il quantum alla richiesta della parte offesa svuoterebbe di significato l’esistenza stessa dell’art. 35, poichè è evidente che, nella quasi totalità dei casi di reati a querela, un risarcimento totale del danno reclamato condurrebbe ad una remissione di querela medesima.

Con l’art 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 il legislatore avrebbe introdotto un nuovo concetto di giustizia che si può definire “giustizia ristorativa”, dal contenuto spiccatamente patrimoniale, nella prospettiva di ristabilire lo status quo ante, di compensare, sul piano economico, gli effetti dell’illecito.

La norma sarebbe posta a salvaguardia anche della esigenza di conservare la natura afflittiva della pena e preventiva di ulteriori reati in quanto il giudice può pronunciare l’estinzione del reato solo se le condotte poste in essere siano state idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

In conseguenza,sostiene lo stesso Giudice, la norma,collegando la estinzione del procedimento alla riparazione del danno ed alla eliminazione delle conseguenze,sembrerebbe richiedere l’integralità del risarcimento sebbene quest’ultimo vada rapportato ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice che procede e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa.

Per contro, ritenendo il quantum ancorato alla richiesta della parte offesa ( mai alla parte civile – perchè la valutazione deve avvenire ad un tempo che precede la prima udienza di comparizione parti) si svuoterebbe di significato l’essenza stessa dell’art. 35.

In definitiva,secondo il Giudice di Pace di Lanciano, l'integralita’ del risarcimento del danno, richiesta dall'articolo 35 D.Lgs 274/00 ai fini della dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, va rapportata ad una commisurazione oggettiva del danno che e’ rimessa, in ultima analisi, alla stima del giudice di pace e non alla valutazione ed alla richiesta della persona offesa.

La decisione risulta di notevole rilevanza ove si consideri che il meccanismo risarcitorio è spesso relativo alle conseguenze del danno da sinistro stradale in cui non è l’imputato ma la Compagnia Assicuratrice a dover provvedere al ristoro dei danni,ossia un soggetto terzo ed a volte estraneo al processo.

In tali casi l’ avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice dell’imputato, sebbene non sia stata tacitata l’intera pretesa della vittima delle lesioni,dovrebbe essere sempre ritenuto idoneo ad eliminare le effettive conseguenze dannose da quella sopportate, nonché a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato (4).

Tale meccanismo estintivo del reato prescinderebbe,quindi,dalla “personalità“della condotta riparatoria posta in essere dall’imputato, ma resterebbe affidato ad un meccanismo risarcitorio c.d. “oggettivo” come introdotto dalla Legge 990/1969 ma anche ai tempi ed alle procedure ad esso collegati.

Orbene,l’art.35 pone,invero,nella sua attuale formulazione,a carico dell’imputato due condotte: la riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il ri­sarcimento e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Entrambe le condotte riparatorie devono avere, tra gli altri requisiti, quello della personalità: che si debba trattare di una prestazione personale lo si ricava dall’art.35 comma 2, in quanto il giudice deve ac­certare di volta in volta se le attività risarcitorie sono sta­te idonee a soddisfare esigenze di riprovazione del fatto e di prevenzione,sicché la condotta non può che essere compiuta personalmente dall’a­gente.

Da ciò dovrebbe conseguire che, per quanto riguarda il risarci­mento del danno da sinistro stradale, la causa di estinzione non potrebbe trovare applicazione a fronte di una mera ed automatica riparazione avvenuta per opera dell’istituto assicuratore né tanto meno quando il risarcimento del danno fosse compiuto dal responsabile civile per conto proprio e nel proprio interesse oppure da un terzo magari estraneo alla vicenda criminosa.

Tuttavia,tale applicazione restrittiva dell’istituto non sarebbe conforme a giustizia posto che,specialmente nel campo delle lesioni dipendenti da sinistri stradali,sarebbe assurdo pretendere un risarcimento “personale” da parte dell’imputato, nel momento in cui lo stesso è per Legge obbligato a dotarsi di copertura assicurativa per la circolazione stradale.

Ciò che il legislatore richiede, a ben vedere, è una partecipazione personale alla condotta riparatoria, cioè un comportamento fattivamente volto al soddisfacimento della pretesa risarcitoria, di cui l’autore del reato potrà fornire adeguata dimostrazione ogni qual volta sia in grado di provare che il risarcimento, ancorché da terzi proveniente, è stato da lui medesimo provocato, sollecitato, non ostacolato(5).

Appare,quindi, del tutto conforme alla ratio della norma l’opinione che il risarcimento in funzione riparatoria non possa essere assimilato tout court alla mera soddisfazione della richiesta proveniente ex parte offesa, costituendo piuttosto un comportamento dell’imputato, successivo alla commissione del reato, suscettibile di valutazione da parte del giudice che ne stima gli effetti sia sul piano dell’eliminazione del danno conseguente alla condotta criminosa sia sotto il diverso profilo delle necessità di stampo prettamente punitivo e preventivo.

Ma vi è anche un altro elemento non trascurabile che depone in funzione della tesi sostenuta dal Giudice di Lanciano: la mancata riproduzione, nell'articolo 35, della possibilita’ di opporsi da parte della persona offesa, la quale viene semplicemente "sentita" prima della pronuncia estintiva.

Infatti, la norma non prevede alcun potere di veto della persona offesa (e dell'imputato) sancito invece dall'articolo 34, comma 3, per l'esclusione della procedibilita’ per i casi di particolare tenuita’ del fatto.

In conseguenza si deve ritenere che la valutazione di idoneita’ del giudice di pace delle attivita’ riparatorie prestata dall'autore del danno arrecato alla vittima ed a favore di questa, non puo’ essere intesa come mera presa d'atto che il risarcimento richiesto e’ stato versato, bensi’ come presa d'atto del giudice che "le attivita’ risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", alla cui individuazione può aver concorso quale mediatore tra le parti, abbiano avuto esecuzione(6).

Ne è riprova una recente sentenza della Cassazione Penale in tema di applicazione della norma estintiva nel caso di guida in stato di ebrezza (7).

La Suprema Corte ha ritenuto che la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Cod. Strad.), così come la guida in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Cod. Strad.), sono qualificabili come reati di pericolo astratto, per i quali l'eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata nè può integrare una qualche forma di "riparazione" nei confronti di una parte offesa, di difficile determinazione,con la conseguenza che sussiste incompatibilità ontologica tra la modalità di estinzione prevista dall'art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 e la natura i reati in esame.

Merita,ancora,di essere segnalata una recente sentenza del GdP di Rovereto (8) che, accogliendo l’impostazione difensiva in favore di una valutazione di congruità delle condotte riparatorie assegnata alo stesso giudice decidente, ha dichiarato il NDP per estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs 274/2000 affermando,nella parte motiva, che "nel caso de quo, questo giudice, preso atto del parere favorevole del PM, ritiene che la somma versata dall'imputato a favore della parte offesa possa ritenersi idonea alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Resta ancora un punto notevole da chiarire: quale sia il termine ultimo per porre in essere le condotte riparatorie volute dal Legislatore.

Orbene,se pure possa ammettersi in via astratta che il termine di tre mesi voluto dall’art.35 sia sufficiente a “obbligare” il responsabile del reato alla definizione alternativa del procedimento, tale termine risulterebbe incongruo in tutti i casi in cui il meccanismo risarcitorio è affidato dalla Legge a

terzi, come nel caso delle lesioni derivanti da sinistro stradale.

In tali casi,il termine “breve” voluto dal Legislatore finirebbe con l’addossare all’autore del reato le conseguenze derivanti da un risarcimento non sollecito e comunque legato alla guarigione dalle lesioni della vittima oltrechè agli accertamenti peritali compiuti dalla Compagnia Assicurativa conseguenti alla richiesta ricevuta.

La norma, sotto tale profilo, appare del tutto carente specie se, in base alla indicazione di carattere generale contenuta nell’art.2,comma 2 del D Lgs 274/2000, compito assegnato al GdP penale è quello di “favorire,per quanto possibile,la conciliazione tra le parti”.

Il ruolo di mediazione penale affidato al Giudice di Pace appare rilevante in tali casi in quanto interviene,come ricordato, a prescindere dalla volontà punitiva della vittima del reato che viene sostanzialmente estromessa nella valutazione della congruità della condotta riparatoria dell’imputato, a differenza di quanto previsto dall’art.34.

Se,quindi,il Giudice è chiamato a svolgere tale importante ruolo nel corso della udienza di comparizione delle parti,a maggior ragione deve ritenersi che una preclusione di tale funzione nelle fasi successive,oltre a non trovare alcuna giustificazione derivante da un incolpevole quanto costruttivo atteggiamento assunto dall’imputato presso la Compagnia assicuratrice,finirebbe con lo svilire la portata del nuovo istituto anche per i riflessi sociali che riveste la tutela delle vittime della strada.

Anzi, si sostiene in dottrina(10) che lo sbarramento temporale fissato per l'esecuzione delle attivita’ riparatorie e costituito dalla prima udienza di comparizione,finirebbe con il legittimare l’abuso del diritto della persona offesa di persistere nelle proprie pretese risarcitorie ponendo in essere comportamenti strumentalmente tesi a superare tale fase processuale senza acconsentire in nessun modo alla prestazione risarcitoria o ripristinatoria, anzi ostacolandola di fatto allo scopo di celebrare ex abrupto il dibattimento.

In tali casi,laddove non si raggiungesse un accordo extragiudiziale,la prima udienza di comparizione si risolverebbe solo in una mera formalita’ burocratica essendo limitata, di regola, a dar atto della mancata volonta’ del denunciante di rimettere la querela, senza attivarsi per cercare la transazione, per fissare il quantum debeatur o per evitare pretese risarcitorie delle volte eccessive, con conseguenze devastanti per l’applicazione della giustizia riparativa voluta dal Legislatore.

Resterebbe,quindi, affidato al GdP l’esercizio di un potere definitorio ove ritenga che la condotta riparatoria posta in essere dall’imputato,sia pure sollecitando la propria compagnia di assicurazioni,non accolta dalla parte offesa che non intenda rimettere la querela e ponendo in essere condotte maliziose tendenti ad ottenere un risarcimento più elevato,sia invece da ritenersi “congrua” ai fini della estinzione del reato,anche alla luce degli accertamenti peritali svolti ma non ancora seguiti dall’accordo transattivo.

Cio’ confermerebbe,evidentemente, l’opinione dottrinale che il risarcimento in funzione riparatoria non possa essere assimilato tout court alla mera soddisfazione della richiesta proveniente dalla parte offesa, ma costituirebbe piuttosto un comportamento attivo dell'imputato, successivo al commesso reato, suscettibile di apprezzamento del giudice che ne stima gli effetti sia sul piano dell'eliminazione del danno conseguente alla condotta criminosa, sia sotto il diverso profilo delle necessita’ di stampo prettamente punitivo e preventivo

Meglio sarebbe stato,quindi, ancorare la portata della norma anche alla dimostrazione da parte dell’imputato della esistenza di meccanismi risarcitori alternativi quanto oggettivi collegati a coperture assicurative a cui fare ricorso per un congruo ristoro dei danni subiti dalla parte offesa.

In definitiva ed in base alle considerazioni esposte,sarebbe auspicabile un qualche intervento legislativo chiarificatore che consenta l’estensione delle condotte riparatorie,in casi particolari, all’intero giudizio e non solo alla prima udienza,come accaduto di recente, a seguito delle modifiche legislative che,intervenendo sull’articolo 4 del decreto 274, hanno sottratto alla competenza del giudice di pace il delitto di cui all’articolo 593 Cp commi 1 e 2 (omissione di soccorso) e 189 c. 6 CdS (guida in stato di ebbrezza)(9).

 

NOTE
1. v.dello stesso autore, Dubbi di costituzionalità della disciplina transitoria…,in Filodiritto.com

2. v.G. Mannozzi-Le giustizia senza spada – Giuffrè 2004

3. così,Abbamonte, Speciale tenuità del atto e condotte riparatorie, in Penale.it

4. Giudice di Pace di Lanciano,sentenza 15/3/2004, in Altalex .it

5. v. Abbamonte,op.cit.

6. v.Natalini,Condotte riparatorie,superabile il veto della persona offesa, in Litis.it

7. Cassazione , sez. IV, sentenza 04.05.2004 n° 34343

8. sentenza 143/04 del 18 giugno 2004

9. Legge n. 72 del 9 aprile 2003, in particolare l’articolo 3.

10. v. Natalini, op.cit.

PARTE IV

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA’
§§§

La disamina della risarcibilità del danno per le vittime della criminalità pone con forza una questione fondamentale:dove attingere i fondi per il risarcimento.

A tal proposito meritano di essere esaminati alcuni fondi,appositamente costituiti, che erogano il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di altri eventi che cagionano danno alle vittime.

A- Il fondo di garanzia vittime della strada

E’ stato istituito dal legislatore al fine di intervenire, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

· sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone

· sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di 500 Euro, per i danni alle cose

· sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa"

Nei primi due casi la richiesta di risarcimento deve essere inviata alla CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada Largo Tartini n. 4 – 00198 Roma.

Nel terzo caso, poiché la legge prevede diverse ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.

Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell'obbligatorietà dell'assicu razione sulla responsabilità civile.

In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.

Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona.

In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi prevista dall'art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.

Nella terza ipotesi, ove cioè l'impresa assicuratrice si trovi in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona ed alle cose.

L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria: essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva tra Fondo e responsabile del sinistro.

L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di provvedere alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in favore degli aventi diritto.

L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento, ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.

Il nuovo Codice delle Assicurazioni, entrato in vigore all’inizio dell’anno 2006, contiene importanti novità legate al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Con la riforma il Governo e l’Associazione delle imprese di assicurazione e consumatori hanno definito l’estensione dell’intervento del Fondo ai danni causati da un veicolo rubato.

In questo caso, vengono coperti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi non trasportati o traspor tati contro la propria volontà, limitando l’intervento del Fondo al massimale di legge in vigore al momento del sinistro.

Altra novità è il riconoscimento del diritto dell’assicurato alla restituzione del premio per il periodo di residua copertura, ossia quello a partire dal giorno successivo alla denuncia del furto del veicolo all’au torità di polizia.

Vi è stata,quindi,una importante estensione ai danni cagionati alle vittime da un veicolo a seguito di un episodio di criminalità comune come quello del furto del veicolo stesso.

B- Il fondo INAIL

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dall’attività
lavorativa.
L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali - gestisce quest’assicurazione obbligatoria.
Dal 1965 - anno in cui è stato emanato il Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad oggi, un susseguirsi di disposizioni legislative,di pronunce della Corte Costituzionale, nonché una consolidata interpretazione giurisprudenziale, hanno modificato il settore delle prestazioni fornite
da questo Istituto, nel senso di una sempre più ampia tutela nei confronti del lavoratore.
Basta citare, a titolo di esempio:
• la legge 151/82 che, oltre a migliorare alcune prestazioni, ha esteso al lavoratore agricolo autonomo l’indennità per inabilità temporanea;
• la legge 863/84 che ha disciplinato i contratti di solidarietà, di formazione e lavoro e di part-time;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 (recepita dall’art.10 del decreto legislativo n. 38/2000), in base alla quale il lavoratore può dimostrare
l’origine lavorativa della sua malattia, anche se questa non è contemplata come professionale nelle apposite tabelle del Testo Unico.
Se la riforma ospedaliera del 1968, e l’istituzione del S.S.N. del 1978, hanno settorializzato l’aspetto terapeutico (affidato alla sanità) e l’aspetto indennitario (affidato all’Inail), la legge 67/88 ha confermato all’INAIL:
• le funzioni medico legali e di certificazione nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici;
• l’erogazione delle prime cure ambulatoriali, mediante convenzioni con le Regioni.
Negli anni ’90, in seguito alla “maturazione sociale” del diritto del lavoratore non solo al risarcimento economico della menomazione subita, ma all’integrità fisica, è stato riassegnato all’INAIL un ruolo nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
In questo senso, vanno letti:
• il decreto lgs. n. 502 del 1992, con il quale sono stati istituiti e regolati i flussi informativi tra INAIL e S.S.N. in tema di rischi e danni da lavoro a fini prevenzionali;
• le leggi nn. 549/95 e 662/96 che hanno consentito all’INAIL investimenti in campo sanitario, soprattutto in quello riabilitativo, d’intesa con i programmi del Ministero della Sanità.
Il decreto 38/2000 ha “razionalizzato” il ruolo complessivo dell’INAIL, tanto che oggi l’Istituto che gestisce l’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro, si dedica oltre che alla cura e all’indennizzo in caso di infortunio o di malattia professionale:
• alla prevenzione nei luoghi di lavoro,
• alla riabilitazione e al reinserimento del lavoratore nella vita sociale, oltre che lavorativa.

Con Legge 3 dicembre 1999, n. 493,Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1999)è stata assicurata la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

Attualmente circa nove milioni di casalinghe, in base alla legge 493 del 3 dicembre ’99, beneficiano dello speciale fondo assicurativo gestito dall’Inail.

In realtà, la legge in questione riconosce, con ritardo, il diritto di tutela sancito dall’articolo 35 della Costituzione e trova applicazione a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che, nel 1995, aveva equiparato il lavoro svolto all’interno della famiglia e per la famiglia, alle altre forme di lavoro.

Vi è stata ,inoltre,la estensione anche al caso di morte della copertura assicurativa contro gli infortuni domestici.

Ferma restando, quindi, l’obbligatorietà dell’iscrizione, merita di essere sottolineato che sono stati di fatto pochissimi i casi in cui, malgrado i molti eventi infortunistici denunciati, siano stati poi effettivamente elargite prestazioni in favore degli assicurati.

In un recente DDL è stata richiesto il riconoscimento della qualifica di infortunato sul lavoro anche ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della legislazione vigente.

Secondo il DDL ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento.

Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari sono sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, sono recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non può superare le sessanta rate.
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui innanzi sono imme dia ta mente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.Le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del medesimo testo unico.
Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi arrecati da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

Ai cittadini che prestano attività di volontariato a decorrere dal 1^ gennaio 1998, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.

Le prestazioni sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali è concesso, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti.

C- L’utilizzazione dei Fondi ai fini della risarcibilità del danno per le vittime della criminalità

Nell’ottica del Legislatore vi è stata, quindi, negli anni una estensione della utilizzazione dei Fondi per coprire eventi comunque legati a fatti lesivi della vittima dell’incidente stradale e/o infortunistico che hanno consentito un risarcimento del danno patito in maniera oggettiva.

Occorre,quindi,mettere mano rapidamente ad una riforma che comporti una risarcibilità oggettiva delle vittime della criminalità e che preveda un iter rapido attraverso l’accertamento sia delle causa dell’evento

sia delle conseguenze economiche e morali derivanti dal fatto reato.

Si pensi al caso della vecchietta rapinata della pensione sociale o derubata dei risparmi in casa ovvero truffata da soggetti rimasti ignoti in cui il provento della rapina,del furto o della truffa, oltre a lesioni personali, cagionino danni economici che impediscano di provvedere ad esigenze primarie come l’affitto di casa,il pagamento delle utenze,l’acquisto di medicinali.

In tutti questi casi, l’intervento dello Stato per la tutela di tali eventi appare,oltre che necessario, anche opportuno in considerazione del compito primario a carico dello stesso che è quello di assicurare l’ordine pubblico, compito in cui lo Stato,spesso,risulta carente.

Una tutela generalizzata delle vittime del reato, attingendo ai Fondi assicurativi o previdenziali, consenti rebbe di garantite alle vittime stesse di evitare ,se non l’evento, le conseguenze pregiudizievoli sul piano fisico,morali e,soprattutto,economico dell’evento medesimo.

Si tratta,quindi,di estendere le tutele attualmente previste anche a tale categoria di soggetti, attesa la rilevanza che l’aumento considerevole degli episodi di criminalità difficilmente contenibili con gli attuali strumenti ha assunto nella nostra società contemporanea.

 



PARTE V

ATTUALI DATI NORMATIVI
§§§

a. Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"( Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004 )

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifica zioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 16.

(omissis)

b.INPS CIRCOLARE N. 113 del 19.10.2005

Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.
Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633 dell’11 ottobre 2005, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri.
I benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.

Destinatari (art. 1, comma 1)
Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all’estero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.
Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad una ricostituzione della pensione in accordo con le nuove disposizioni.
In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.
Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.

Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)
L’articolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.
Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art. 2, commi 1 e 2).
Per questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia di seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati, con l’attribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio ovvero l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.
Occorre tenere presente che la norma contenuta nella legge n. 336 del 1970 era preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico era, allora, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita in servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita la retribuzione incrementata riconosciuta all’atto della cessazione dal servizio.
Per l’applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall’Istituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell’assicurazione generale obbligatoria.
Di seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972.
Per il calcolo della quota retributiva, ovvero dell’intero importo pensionistico per i soggetti aventi più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, bisognerà:
1. considerare la quota di stipendio dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo settimanale tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo la normale disciplina in vigore;
3. determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo la normale disciplina in vigore;
4. confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
5. confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
I valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a base per il calcolo della pensione.
Per la determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà:
1. determinare la quota di stipendio mensile o settimanale dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. applicare al valore di cui al punto 1 l’aliquota di computo prevista e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane di contribuzione utili per la misura della pensione;
3. calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo ottenuto con le retribuzioni effettivamente percepite dall’interessato nel corso della sua vita lavorativa;
4. confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il maggiore e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del pensionando, ottenendo così l’importo di pensione.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi professionisti.
Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente inferiore all’80% (art. 3)
L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico e va riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.
Nei confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.
L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente circolare, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva relativa all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto.
Il comma 2 dell’articolo 3 in esame stabilisce altresì che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall’imposta a sul reddito delle persone fisiche.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.

Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità permanente pari o superiore all’80% (art. 4)
L’art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento.
Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.
Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva e assicurativa effettivamente maturate.
La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l’ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all’anzianità contributiva dallo stesso maturata.
A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all’applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte le voci presenti nell’ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l’importo tabellare e l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.
Inoltre, il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le disposizioni relative all’applicazione del contributo di solidarietà.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7)
L’art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
Pertanto, l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando come anzianità del pensionato quella posseduta presso l’azienda o altra organizzazione in cui operava, all’atto della cessazione dal servizio.
Con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra descritto.

Riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)
Ai sensi dell’articolo 14 il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità..
Al momento del pensionamento l’interessato dovrà allegare per l’applicazione dei benefici la predetta certificazione alla domanda di pensione.
Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione non appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del terrorismo, che potrà essere acquisita dalla Prefettura, ovvero presentata direttamente dall’interessato.
In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
I provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente adottati stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".

Doppia annualità (art. 5, comma 4)
A norma dell’art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
In merito all'Amministrazione competente a provvedere all’attribuzione delle due annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (allegato 2).

c. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata. (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1. - Principi generali.
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2. - Amministrazioni competenti.
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e’, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

“omissis”

d.Legge 23 Dicembre 2005 n.266(Legge Finanziaria 2006).

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

e. DPR 7 luglio 2006, n. 243

Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.(GU n. 183 del 8-8-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3. Termini e modalita' delle procedure

1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilita' finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali puo' farsi luogo alla corresponsione.
5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.
6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 e' comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 4. Ordine di corresponsione delle provvidenze

1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non gia' attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilita' di rivalutazione delle percentuali di invalidita', gia' riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonche' quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennita' da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potra' far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.

Art. 5. Percentualizzazione della invalidita' permanente

1. La percentualizzazione della invalidita' permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.

Capo II

Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del dovere

Art. 6. Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni ambientali od operative

1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita', di cui all'articolo 5.
3. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilita' delle infermita' dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.
6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.
7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.
8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.

Art. 7.Clausola di salvaguardia

1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.

Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006

 
( *) Avvocato, Ostuni

 

Avvertenze legali

...
 
a cura Avv. Pietro D'Antò
 

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