PARTE I
Vittime del terrorismo e ristoro
dei danni
1. Premessa
I recenti e ripetuti episodi di uccisione di nostri connazionali impegnati
anche in missioni di pace allEstero, hanno indotto il Parlamento
ad approvare le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice in favore di tutte le vittime italiane
degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul
territorio nazionale o extranazionale, nonchè dei loro familiari
superstiti(1)
Come ha scritto Jake Carson,criminologo di fama internazionale ed autore
di numerose pubblicazioni per FBI,CIA e varie agenzie per la sicurezza,
in un interessante saggio pubblicato anche in Italia(2) lOccidente,
dopo l11 settembre 2001, ha ricevuto un terribile avvertimento:
il terrorismo può colpire ovunque e chiunque può trasformarsi
in un bersaglio.
Aggiunge lAutore che diversamente da quanto accadeva in
passato, quando gruppi terroristici puntavano a uccidere un numero limitato
di persone per influenzare le politiche di un determinato Stato, oggi
i terroristi sembrano intenzionati a sferrare un attacco alla cultura
ed alla democrazia occidentali, usando tutti i mezzi a loro disposizione
al fine di fare il maggior numero possibile di vittime.
Fatta questa doverosa premessa, lAutore si diffonde nella pedissequa
elencazione di tutti i possibili agenti chimici e batteriologici e sui
limitati rimedi che la diffusione di tali armi di distruzione di massa
consente di adottare in caso di attacco.
Ne consegue una visione apocalittica di una guerra ormai combattuta
senza armi convenzionali e senza eserciti ma generata da pochi ma irriducibili
nemici dellOccidente che spesso sfuggono alla cattura delle varie
polizie segrete e non impegnate nel debellare il fenomeno.
Compito dei Governi è quello di apprestare non solo le difese
da tali attacchi ma soprattutto, stante la rilevanza che ha assunto
il fenomeno, stabilire le regole per il ristoro dei danni arrecati alle
vittime ed ai loro familiari.
In proposito, la Circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio in
data 14 Novembre 2003 recita testualmente Il terrorismo e la criminalità
organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche
sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni
una sfida costante, più o meno grave, all'ordinato svolgersi
della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto
tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.
Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese,
hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione
dei più alti valori alla base della coscienza civile ha costituito
un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere
dimensioni più rilevanti e, tanto meno, di prevalere. Il prezzo
pagato, però, in termini di vite umane, di drammi esistenziali
e di sofferenze familiari è stato, al di là delle dimensioni
numeriche, rilevantissimo.
Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine
e di solidarietà dei cittadini, è intervenuto, a più
riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e
di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire
un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di
quei delitti diretti contro la sua stessa ragion d'essere.
In tale ottica vanno annoverati tutti i provvedimenti emanati a vari
livelli diretti a garantire una qualche tutela giuridica agli interessi
ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime del dovere a causa
di atti che non trovano alcuna giustificazione sul piano del diritto
internazionale,tanto meno in termini di rappresaglia.
2. Evoluzione della legislazione sulla tutela
delle vittime del terrorismo
La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata è' stata oggetto
di numerose modifiche ed integrazioni che, nel tempo, hanno meglio adeguato
l'intervento dello Stato alle necessità delle persone colpite
da tali eventi delittuosi.
Con la Legge 13 agosto 1980, n.466 (3) Il legislatore estese ai dipendenti
pubblici ed ai cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche
la speciale elargizione di L.100 /milioni già prevista dalla
legge 28 novembre 1975, n. 624 e dall'art. 3 della legge 27 ottobre
1973, n 629.
In particolare, l'art. 12 della legge introduceva lobbligo della
assunzione obbligatoria e con precedenza su ogni altra categoria protetta,
del coniuge superstite e dei figli di chiunque fosse deceduto o rimasto
Invalido a causa di azioni terroristiche.
Tale assunzione obbligatoria riguardava tutte «le pubbliche amministrazioni,
gli enti pubblici e le aziende private».
La successiva Legge 20 ottobre 1990, n. 302 (4) attribuì un
diritto al ristoro dei danni a chiunque avesse subito un'invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi,ai
sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.
In tali casi la legge stabiliva una elargizione fino a lire 150 milioni,
in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con
riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni
per ogni punto percentuale
L'art. 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, modificava,inoltre,la
legge precedente, ampliando il novero dei beneficiari,includendo i genitori
ed estendendo la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità
derivanti da reati compiuti dalla criminalità organizzata
La Legge 23 novembre 1998, n. 407(5) apportò, quindi, alcune
modifiche alla normativa previgente stabilendo, oltre alla elargizione
prevista in precedenza,la corresponsione di un assegno vitalizio non
reversibile di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica
in favore di chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, avesse subito una invalidità permanente
non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonchè
ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche
Ai componenti la famiglia di colui che perdeva la vita per effetto
di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni
od operazioni veniva estesa una elargizione complessiva, anche in caso
di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine
fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito
dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
In tale quadro normativo veniva dichiarata prioritaria la norma della
già richiamata legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, che stabiliva
per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti
alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle
altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui svolgaessero un'attività'
lavorativa e, quindi, in alternativa a quest'ultima, come ribadito dalla
citata Circolare della Presidenza del Consiglio del 14/11/2003..
Soggetti destinatari della normativa in esame e come tali tenute ad
effettuare l'assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata,devono ritenersi,quindi,tutte
le pubbliche amministrazioni così come specificatamente individuate
dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, secondo quanto prescritto dall'art. 39 della legge n. 449/1997
e successive modificazioni, devono essere effettuate dalla P.A. nell'ambito
del sistema della programmazione delle assunzioni.
Il successivo DPR 28 luglio 1999, n. 510(6) introduceva le norme regolamentari
alle disposizioni riguardanti le vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.
Lart. 82 della Legge Finanziaria 2001(Disposizioni in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata) prevedeva
quindi che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose,
ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze,
nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, veniva assicurata,
a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n.
407.
Si aggiunga che,l'art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, estendeva i benefici della normativa in materia «al coniuge
e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e
a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile
al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate
nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi
commessi da terzi».
La successiva Legge 14 gennaio 2003, n.7,con cui è stata ratificata
la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo e firmata a New York il 9 dicembre 1999,estendeva l'applicazione,anche
per gli atti di terrorismo internazionale,delle disposizioni concernenti
il Fondo vittime del terrorismo (7).
Ulteriori modifiche alla disciplina venivano apportate dal D.L. 4 febbraio
2003, n. 13 convertito nella Legge 2 aprile 2003, n. 56 (8), che stabiliva
la corresponsione dellassegno vitalizio ai soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza,qualora
i presupposti per la concessione fossero di chiara evidenza risultando
univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini
eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione,ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche'
il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o
mortale.
Inoltre tale normativa elevava fino al 90% l'elargizione spettante
a titolo di provvisionale alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, prevedendo altresì la possibilità di elargire
l'assegno vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai cittadini,
agli stranieri, agli apolidi ed ai superstiti, prima dell'emanazione
di sentenza, laddove le indagini dimostrassero con chiara evidenza che
la natura delle azioni che hanno causato il danno fosse terroristica,
eversiva o imputabile a forme di criminalità organizzata.
Da ultimo va ricordato che il Consiglio permanente dellOrganizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),con decisione n.
618 del 1 luglio 2004, in tema di solidarietà con le vittime
del terrorismo, dopo avere ricordato che la Carta dell'OSCE per la prevenzione
e la lotta al terrorismo sancisce limpegno degli Stati partecipanti
di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a
tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare
il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro
giurisdizione, dalle azioni terroristiche, atteso che gli atti di terrorismo
pregiudicano gravemente il godimento dei diritti umani,aveva invitato
gli Stati partecipanti ad esaminare la possibilità di introdurre
o di rafforzare le misure appropriate, fatte salve la norme nazionali,
per offrire assistenza, anche finanziaria, alle vittime del terrorismo
e alle loro famiglie ed a cooperare con le pertinenti istituzioni della
società civile al fine di manifestare solidarietà e fornire
supporto alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie riconoscendo
la necessità di accrescere la solidarietà nei confronti
delle vittime del terrori smo, che hanno sofferto lesioni fisiche o
danni alla salute, nonché nei confronti dei figli e dei familiari
delle persone che hanno perso la vita in seguito a tali atti, conformemente
alle leggi nazionali di ciascuno Stato,
LOSCE,nella importante decisione,aveva anche riaffermato la propria
determinazione a prevenire e a combattere il terrorismo e pertanto ad
accrescere la sicurezza dei cittadini, in forza degli impegni assunti
dagli Stati aderenti ed in base ai quali tutte le misure adottate al
fine di contrastare il terrorismo devono essere conformi agli obblighi
assunti dagli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale.
Un ulteriore passo avanti nella tutela delle vittime dei fatti delittuosi
è stato compiuto di recente anche dalla UE.
In proposito va ricordato, che Il Consiglio europeo, nella riunione
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, aveva sollecitato l'elaborazione
di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità,
in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro
diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.
Inoltre,nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, il Consiglio
europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004,aveva sollecitato
l'adozione di misure specifiche.
Alla luce di tali interventi è stata emanata la Direttiva Europea
29.04.2004 n° 2004/80/CE che ha introdotto le linee guida per lindennizzo
delle vittime di reato negli Stati membri dell'U.E. in base alla quale
le vittime di reato nell'Unione europea hanno il diritto di ottenere
un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente
dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato
commesso.
Obiettivo del provvedimento è quello di garantire ad ogni cittadino
europeo il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le
lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea
in cui il reato è stato commesso
Rileva la Direttiva che le vittime di reato, in molti casi, non possono
ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può
non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al
risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o
perseguito (come nel caso di atti terroristici - ndr).
Alla luce del provvedimento emanato dalla UE,il cittadino europeo che
subisca un reato intenzionale violento in uno Stato membro diverso da
quello in cui risiede abitualmente, potrà presentare la domanda
di risarcimento presso un'autorità o qualsiasi altro organismo
dello stato in cui risiede.
3. Le nuove norme
Si comprende,quindi, dal sommario excursus sin qui svolto,limportanza
di stabilire un necessario adeguamento della normativa vigente anche
alla luce dei nuovi accadimenti che hanno interessato le cronache quotidiane
sia in campo nazionale che in quello internazionale.
La nuova Legge 3 agosto 2004, n.206,colmando una rilevante lacuna legislativa,
ha stabilito che le nuove disposizioni si applichino a tutte le vittime
degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul
territorio nazionale o extranazionale,se coinvolgenti cittadini italiani,
nonche' ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo la portata
della normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo anche
al di fuori del territorio nazionale.
La legge ha,inoltre,aggiornato la misura della elargizione
già prevista in precedenza per le vittime degli atti terroristici.
L'elargizione,in origine introdotta dall'articolo 1,primo comma della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalle successive modificazioni, è
ora prevista nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla
percentuale di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro
per ogni punto percentuale.
Tale disposizione trova applicazione anche alle elargizioni gà
erogate prima della data di entrata in vigore della legge, considerando
nel computo anche la rivalutazione delle somme già elargite .
A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore
all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un
aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,
la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto
o altro trattamento equipollente
Coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore
all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni
effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915
A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari
o superiore all'80 per cento della capacià lavorativa, causata
da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è inoltre
riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta,calcolata in
base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto
e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Gli stessi criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione
della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore
dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo
e delle stragi di tale matrice ed inoltre tali pensioni non sono decurtabili
ad ogni effetto di legge.
Per chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa,
nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
è ora previsto,a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge, oltre all'elargizione di cui innanzi, uno speciale assegno vitalizio,
non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni
In caso di morte,ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità
sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima
mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente
al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori
e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico
Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate
in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla
data di entrata in vigore della legge sono rivalutate tenendo conto
dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del
danno biologico e morale.
Inoltre,alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico
dello Stato.
Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante
della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei
lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche
e con pari anzianità
La legge prevede altri rilevanti benefici:
1. alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico
dello Stato.
2. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici
previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
3. L'erogazione delle indennità è comunque esente da
ogni imposta diretta o indiretta
4. La pensione maturata è esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche
5. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente
al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono
esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione
sanitaria e farmaceutica
6. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio
delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o
dei superstiti e' a totale carico dello Stato
La legge ha previsto una notevole accelerazione delle procedure risarcitorie.
Infatti,ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del
deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui sono rimasti
vittima, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro
i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale
maturata prescrizione del diritto.
E inoltre prevista una nuova competenza in materia del Tribunale
monocratico da instaurare nel termine di sei mesi dallentrata
in vigore della Legge nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa
o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza
dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie
penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie
locali od ospedaliere e degli ospedali militari.
Il Tribunale competente in base alla residenza anagrafica della vittima
o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da
un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine
del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le
prove e precisate le conclusioni, emana la sentenza nel termine di quattro
mesi.
Le sentenze sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione
per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita' della
motivazione
La competente amministrazione dello Stato,anche prima dell'inizio di
azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte,
può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione,
che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione,
costituendo ad ogni effetto transazione.
La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine
di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Anche liter burocratico per laccesso alle indennità
stabilite dalla Legge risulta accelerato atteso che la nuova Legge prevede
che il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento
e delle pensioni, nonchè ogni liquidazione economica in favore
delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono
essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione
della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo
soggetto.
A tal fine trovano applicazione,in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n.510.
I benefici previsti dalla legge si applicano agli eventi verificatisi
sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961 mentre
per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero,
i benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
4. Il reato di terrorismo
Resta da stabilire in quali casi la Legge operi,ossia quali siano le
fattispecie di terrorismo o atti terroristici.
La questione è molto dibattuta in Giurisprudenza ed in Dottrina.
Il Legislatore -spronato dallonda emotiva e dalle preoccupazioni
di ordine pubblico provocate dalle drammatiche vicende dell11
settembre provvedeva a varare in via durgenza il D.L. 18
ottobre 2001, n. 374(9), convertito nella Legge 15 dicembre 2001, n.
438(Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale)10)
con lintento, da un lato di colmare una lacuna normativa in materia
e dallaltro di approntare metodi di indagine e di repressione
più efficaci.
Lart.1 nellintrodurre lart.270 ter nel Codice Penale
stabilisce che Chiunque promuove, costituisce,organizza, dirige,
finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento
allestero, o comunque ai danni di uno stato estero, di unistituzione
o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose,
con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione
da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche
quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
e un organismo internazionale .
La nuova normativa porrebbe,tuttavia,una serie di problemi interpretativi
di non facile soluzione, dai quali però dipende la compatibilità
costituzionale della norma e la cogenza della norma stessa, come ha
sostenuto la dottrina(11) secondo cui la nuova disciplina,pur cercando
di individuare una fattispecie penale riguardante il terrorismo internazionale
mancherebbe di dare una definizione di terrorismo internazionale atteso
che la norma punisce chiunque promuova
associazioni che
si propongano
atti di violenza su persone o cose, con finalità
di terrorismo
.
Posto che il programma e le finalità qualificano lassociazione
e non già la condotta dellautore dei delitti previsti dai
primi due commi dellart. 270 ter rimane invariato il fatto
che la norma non descrive il comportamento vietato, di tale
che lazione terroristica si risolve per la norma nellazione
violenta posta in essere con finalità di terrorismo(12).
Occorrerebbe quindi definire una nozione di fine di terrorismo
internazionale che per le ragioni sopra esposte non può
essere attinta dallart. 270 bis,posto che il bene giuridico protetto
è per lart. 270 bis lordine democratico
italiano e che la condotta descritta nella norma non può subire
una dilatazione ai fini di ricomprendere anche le azioni di terrorismo
internazionale
A tal fine, di scarso aiuto si rivela la Convenzione europea per la
repressione del terrorismo che allart.1 si limita ad indicare
i casi in cui il reato non verrà considerato politico
ai fini estradizionali ed in cui manca una definizione di reato politico
come pure del reato di terrorismo.
Nellassenza di una norma anche extrapenale - alla quale
fare riferimento la norma penale risulta vuota, priva di
determinatezza, una scatola pronta ad ospitare le più svariate
tipologie di azioni violente a sfondo, in senso lato, politico e che
rende più che fondati i dubbi di legittimità costituzionale
della norma in esame(13).
Ulteriore dubbio suscita la lettura del comma 5 dellart.1 che
inserisce il reato di terrorismo internazionale tra quei delitti contro
i quali, a sensi dellart. 313 c.p.. non si può procedere
senza lautorizzazione del Ministero della Giustizia, e ciò
al fine di consentire come si legge nella relazione al
decreto legge 374/2001 - una attenta valutazione politica dei fatti,
riguardanti nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali.
Sul punto appare pienamente condivisibile lopinione che lintero
procedimento,in tali casi,sarebbe del tutto illegittimo atteso che il
fatto considerato come reato deve potersi identificare come delitto
in forza di una norma penale vigente ed in forza del principio della
c.d.tipicità dei fatti delittuosi (nulla poena sine
lege).
In conseguenza,e ferma restando loperatività dellart.
313 c.p. in materia di procedibilità del reato, né il
giudice né lesecutivo potranno creare o modellare, con
apprezzamenti discrezionali o politici una nozione di fine di
terrorismo internazionale.
In definitiva,se per i reati di terrorismo e di eversione interni
si ha come parametro e paradigma del bene protetto lordinamento
democratico o il suo equivalente ordinamento costituzionale
lo stesso non potrà dirsi nel caso di terrorismo internazionale,
posto che lintegrità politica, economica e sociale di un
Paese straniero non rientra anzitutto per il principio di sovranità
nei compiti punitivi dello Stato.
A causa della rilevanza che il fenomeno terroristico ha assunto negli
ultimi anni, sarebbe auspicabile che il Legislatore vorrà,anche
sulla base delle esperienze normative straniere in materia, introdurre
una corretta definizione della fattispecie che possa consentire di distinguere
i fatti penalmente rilevanti come terrorismo internazionale dalle azioni
(dirette ed indirette) di diversa natura ed aventi ad oggetto beni giuridici
estranei alla sfera di protezione del nostro ordinamento, ancorché
connotate dallelemento della violenza
5. Conclusioni
Alla luce dellesame dei dati normativi sin qui operato, si può
affermare che il Parlamento ha emanato una legge che può considerarsi
più adeguata alla casistica recente sia sul piano della tutela
dei beneficiari sia in termini di ristoro economico dei danni subiti
dalle vittime del terrorismo benché le provvidenze previste per
il cd praetium doloris, ossia il denaro del pianto
di romana memoria,non potranno mai asciugare a sufficienza le lacrime
dei superstiti né con le elargizioni né con i vitalizi
se non si interverrà per garantire una civile convivenza su scala
internazionale.
ADDENDA
Con la circolare n. 113 del 19 ottobre 2005 l'Inps (3) ha fornito le
istruzioni per lapplicazione della nuova normativa che si applica
alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale
dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti
al di fuori del territorio nazionale.
Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che
risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della
legge in argomento, per i quali occorrerà procedere ad una ricostituzione
della pensione secondo le nuove disposizioni.
I benefici previsti dalla Legge 206/2004 sono riconosciuti a tutti
coloro che abbiano subìto uninvalidità permanente
per effetto dei suddetti eventi terroristici.
Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità
liquidate a favore dei superstiti dei soggetti innanzi menzionati che
abbiano diritto a tali trattamenti
NOTE
1. v.Legge 3/8/2004 n.206 in GU 11/8/2004
2. v.Carson , Bioterrorismo ed armi chimiche,Piemme Edizioni 2003
3. (pubblicata nella G.U. n.230 del 22/08/1980)
4. (pubblicata nella G.U. del 25 ottobre, n. 250)
5. (pubblicata nella in G.U., 26 novembre, n. 277)
6. (pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2000)
7. (pubblicata nella G.U. n. 21 del 27-1-2003)
8. (pubblicato nella GU n. 80 del 5-4-2003)
9. (pubblicato nella G.U. n. 244 del 19 ottobre 2001)
10. (pubblicato nella G.U.n. 293 del 18-12-2001)
11. v.Bauccio,il reato di terrorismo internazionale
12. v Pistorelli, Intercettazioni preventive ad ampio raggio
su Guida al Diritto, n. 42/2001
13. così Bauccio,op.cit.
PARTE II
Vittime della criminalità
Responsabilità oggettiva e criteri di liquidazione del danno
§§§
Con il D.P.R. 07.07.2006 n° 243 sono state emanate le nuove norme
in tema di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere
ed ai soggetti equiparati con specifico riferimento "ad eventi
verifica tisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero
dal 1° gennaio 2003".
Il provvedimento si pone l'obiettivo di estendere progressivamente
i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo anche ai caduti o feriti nelladempimento del
dovere, secondo quanto previsto dalla Legge 23 Dicembre 2005 n.266(Legge
Finanziaria 2006).
In particolare, vengono individuati i termini e le modalità
di attivazione delle relative procedure, l'ordine di corresponsione
delle provvidenze, il metodo di valutazione della percentualizzazione
dell'invalidita' permanente in base alla citata Legge Finanziaria
Nondimeno,lemanazione della nuova legge apre le porte ad una
attenta disamina della impostazione dottrinale e giurisprudenziale in
materia in tema di risarcimento dei danni materiali e morali delle vittime
della criminalità in generalità divenute, negli ultimi
tempi, sempre numerose.
1.Il risarcimento dei danni riflessi subiti dai congiunti
In dottrina e in giurisprudenza si parla di danni c.detti riflessi[1],
con riferimento ai danni, conseguenti al fatto illecito altrui, subiti
da persona diversa dalla vittima iniziale, ma in significativo rapporto
con essa.
La risarcibilità, o meno, di tali danni, è problema che,
anche per gli enormi interessi economici in gioco, in questi ultimi
anni ha interessato, e non poco, studiosi, giuristi ed assicuratori.
In relazione a tali danni, la S.C., già da vari anni, ha affermato
limportante principio secondo cui si può ritenere
"ormai acquisita la risarcibilità delle lesioni
dei cosiddetti diritti riflessi, di cui siano portatori
soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto
altrui"[2].
E singolare notare come il riconoscimento di tale diritto soggettivo
dei congiunti della vittima, diritto già in precedenza riconosciuto,
per esempio, al coniuge del macroleso per non poter avere rapporti sessuali
con la moglie[3] è dato per scontato, dalla S.C., con un avverbio
di tempo ("ormai") come se la Cassazione avesse da tempo recepito
le istanze di una parte della dottrina e di una parte minoritaria della
giurisprudenza di merito, ma non avesse avuto ancora l'occasione di
esprimere compiutamente il suo pensiero in proposito, dovendo decidere
in base al devolutum.
Tali principi, poi, più di recente, hanno trovato definitiva
consacrazione in una nota sentenza della Corte Costituzionale[4],
che, mentre da un lato ha escluso la trasmissibilità iure hereditatis
del danno biologico per violazione del diritto alla vita nel caso di
morte istantanea del soggetto leso, dall'altro ha ritenuto risarcibile
il danno biologico subito dagli eredi iure proprio, per la morte del
congiunto, rigettando la questione di incostituzionalità sia
dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2059 c.c., posta dal Tribunale
di Firenze[5], non ex art. 2043 c.c., ma ex art. 2059 c.c., come danno
morale subiettivo, seppur tale ricostruzione dogmatica di far ricadere
il danno biologico e psichico sotto l'egidia dell'art. 2059 c.c., e
quindi nell'alveo del danno non patrimoniale, è sicuramente censurabile
così come ha avuto modo di precisare la dottrina, quasi all'unanimità[6].
Ma i giudici di merito sono i veri artefici di questo rinnovamento od
ampliamento dellarea dei danni risarcibili[7].
2. La tesi restrittiva.
La problematica dei danni c. detti riflessi, di cui siano portatori
soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto
altrui, si è sviluppata, però, prevalentemente, in relazione
ai danni patrimoniali e biologici.
In relazione a tali danni, come già in precedenza esposto, la
S.C., in questi ultimi anni, ne ha riconosciuto la risarcibilità.
Ciò nonostante, sia la prevalente dottrina[8] e sia la S.C.,
hanno costantemente e ripetutamente ritenuto non risarcibili i danni
morali subiettivi subiti dai congiunti della vittima iniziale,
che abbia subito lesioni personali, ancorché gravi[9].
Tre, sostanzialmente, sono le argomentazioni addotte dalla dottrina
e dalla S.C., a sostegno della tesi tradizionale che nega tale risarcibilità.
1. La prima, è fondata sulla mancanza di nesso causale, ai sensi
dellart. 1223 c.c.; si sostiene, infatti, che il principio della
risarcibilità del solo danno diretto ed immediato stabilito dall'art.
1223 c.c., importa che il risarcimento del danno morale subiettivo spetta
soltanto a chi ha direttamente ed immediatamente subito la sofferenza,
cioè al soggetto leso e non anche ai prossimi congiunti, in quanto
costoro, soffrendo le sofferenze del proprio familiare, non sono colpiti
in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo.
2. La seconda, è fondata sulleccessivo ampliamento delle
richieste di risarcimento del danno; si sostiene, infatti, ma con un
ragionamento più attento alle ragioni di opportunità che
a quelle di ermeneutica, che uneventuale risarcibilità
di tale danno anche a favore dei prossimi congiunti del soggetto leso
condurrebbe al risultato che il responsabile sarebbe tenuto ad una sola
liquidazione nel caso di omicidio (a favore dei prossimi congiunti della
vittima) ed a duplice liquidazione nel caso di lesioni (a favore del
leso e dei prossimi congiunti.
3. La terza ed ultima, è fondata sullinesistenza di uneventuale
disparità di trattamento per i prossimi congiunti, nel senso
che costoro otterrebbero la pecunia doloris soltanto in caso di omicidio
e non anche nel caso di lesione di un loro familiare; si sostiene, infatti,
che nell'ipotesi dell'omicidio, essendo venuta meno la persona colpita,
i familiari sono i soggetti che in primis subiscono la sofferenza,
mentre altrettanto non può dirsi nel caso di lesioni, dove vi
è già un soggetto, appunto quello leso, il quale, subendo
la sofferenza in modo diretto e immediato, beneficia del risarcimento
del danno in esame.
3. La tesi evolutiva.
In tempi recentissimi la S.C., con una sentenza di portata innovativa
,la n.4186 del 23/4/1998,dopo unattenta analisi del problema e
rimeditando lintera questione, ha ritenuto di non poter più
condividere il suo precedente uniforme e costante indirizzo tradizionale
contrario, ed ha sancito la risarcibilità dei danni morali subiettivi
subiti dai congiunti della vittima iniziale, che abbia subito lesioni
personali[10].
Con tale decisione la S.C. si è allineata sia all'unico precedente
positivo della Cassazione Penale[11], che, però, non aveva
avuto alcun seguito da parte dei giudici di legittimità, e sia
allorientamento di una parte, fino a questo punto minoritaria,
dei giudici di merito che, con riferimento all'atto illecito che, pur
senza provocare la morte del soggetto passivo, abbia comunque cagionato
lesioni di considerevole entità, hanno riconosciuto in favore
dei congiunti del macroleso il diritto al ristoro del danno morale
subiettivo[12].
Questo nuovo precedente della S.C.[13], tanto atteso ed anche auspicato
da parte di quella dottrina, inizialmente minoritaria, ma poi via via
sempre più numerosa[14], è destinato a segnare una svolta
ed apre senzaltro nuovi orizzonti nella complessa e travagliata
materia del risarcimento del danno a persona e pone lItalia in
una posizione di avanguardia rispetto agli altri Stati dellUnione
Europea, che, a tuttoggi, non prevedono una tale tutela.
4. Le motivazioni della sentenza della Cassazione
Una delle novità non trascurabili di tale decisione, che va
sicuramente rimarcata, è quella di aver affermato che risulterebbe
estremamente arduo, oltre che iniquo, negare consistenza teorica ad
un fatto che nella realtà è unanimemente riconosciuto
esistente[15].
Tale motivazione dimostra, la sensibilità dei giudicanti della
Corte di legittimità, alle esigenze mutevoli della realtà
sociale e a quel diritto vivente, inteso come interpretazione giurisprudenziale
prevalente e consolidata.
Sensibilità dimostrata, poi, ancor più di recente, in
altra decisione della stessa sezione della S.C., anchessa salutata
dagli operatori come leading case, ma in diversa materia (applicazione
delle presunzioni di responsabilità di cui allart. 2054
c.c. anche al soggetto trasportato su veicolo a motore), ove ha affermato
che, alle norme del nostro ordinamento, deve darsi uninterpretazione
evolutiva che tenga conto delle finalità di adeguamento
dellordinamento alle esigenze mutevoli della realtà sociale
e delle esigenze sistematiche di applicazione armonica del diritto[16].
Il pregio maggiore, di tale decisione[17], è, comunque, quello
di aver rimeditato compiutamente lintera questione sottoponendo
ad attento vaglio critico tutte le argomentazioni, poste a sostegno
del suo precedente restrittivo indirizzo.
Cinque, in sostanza, sono i punti, o passaggi logici, delliter
argomentativo della S.C., tra di loro connessi, volti a verificare se
sussistano, o meno, ostacoli al riconoscimento, in favore dei congiunti
della vittima iniziale, del danno morale subiettivo, in caso di sopravvivenza
della vittima.
Tali punti, o passaggi logici, in sostanza, corrispondono a cinque domande
cui la S.C. fornisce una risposta:
1. se il danno morale subiettivo deve essere negato ai congiunti della
vittima iniziale perché manca il nesso di causalità, ex
art. 1223 c.c.;
2. se è estensibile la figura del danno riflesso anche al danno
morale subiettivo;
3. se leventuale irrisarcibilità del danno morale subiettivo
deriva dalla struttura dellart. 2059 c.c.;
4. se leventuale irrisarcibilità del danno deriva dalla
natura o funzione del danno morale subiettivo;
5. se leventuale irrisarcibilità del danno morale subiettivo
deriva dal pericolo di eccessivo ampliamento delle richieste di risarcimento
del danno.
5. Il nesso di causalità, ex art. 1223 c.c..
Sul primo punto, o passaggio logico, relativo alla verifica del nesso
causale, ai sensi dellart. 1223 c.c. - norma che, comè
noto, regola il risarcimento del danno in tema di inadempimento delle
obbligazioni, che è espressamente richiamata dallart. 2056
c.c. che regola il risarcimento del danno in tema di illecito civile
- la S.C. ha osservato che non può condividersi lassunto
secondo cui osterebbe al riconoscimento del danno morale ai congiunti
della vittima iniziale, il fatto che, essendo in vita la vittima della
lesione, esso sarebbe solo un danno costituente conseguenza mediata
ed indiretta della lesione, e come tale non risarcibile a norma dellart.
1223 c.c., richiamato dallart. 2056 c.c..
Infatti, per giurisprudenza pacifica, il criterio in base al quale sono
risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dallinadempimento
in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai
fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere
nel risarcimento, i danni non solo diretti ed immediati, ma anche quelli
indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale di tale
condotta, secondo il principio della c.detta regolarità causale[18].
Pertanto, un evento dannoso è da considerare causato da un altro
se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato
in assenza del secondo (c.detta teoria della condicio sine qua
): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale
per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi,
allinterno delle serie causali così determinate, dare rilievo
a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce levento causante
non appaiono del tutte inverosimili (c.detta teoria della causalità
adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà,
come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale,
è anche una teoria dellimputazione del danno).
Ritenuto, quindi, che ai fini del sorgere dellobbligazione di
risarcimento, il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento,
può essere anche indiretto e mediato, purché con le caratteristiche
suddette, non è sufficiente fare riferimento al disposto dellart.
1223 c.c., per escludere il risarcimento del danno morale in favore
dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo
stato di sofferenza dei congiunti, costituente il loro danno morale,
trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito
del terzo nei confronti del soggetto leso.
Questo passaggio logico è da condividere anche se, forse, nel
sillogismo articolato dalla S.C. vè un salto logico.
Sarebbe stato, infatti, più opportuno spostare lindagine
e lattenzione, comè stato acutamente osservato[19]
dal danno, riflesso o di rimbalzo, al danneggiato.
Ciò avrebbe consentito di porre in evidenza che il problema preliminare
non è tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì
quello, che in ordine logico lo precede, dei criteri di individuazione
delle c.dette vittime secondarie e, quindi, della loro legitimatio
ad causam, di qui il salto logico di cui ho in precedenza parlato.
Ma si vede che la S.C., preoccupata dal peso e dallo spessore del suo
precedente tradizionale orientamento, ha dedicato ampio spazio a tale
argomentazione, che era proprio uno dei paletti su cui aveva fondato
tutte le diverse decisioni.
6. Lestensibilità del danno riflesso anche al danno morale
subiettivo.
Sul secondo punto, o passaggio logico, relativo allestensibilità
della figura del danno riflesso anche al danno morale subiettivo, la
S.C. ha dato risposta positiva, seppur molto sinteticamente.
La S.C., infatti, una volta costruita la figura del danno riflesso,
sia esso patrimoniale o biologico o sessuale, sul criterio della regolarità
causale e riconosciuta la sua risarcibilità, ha ritenuto che
non vi sono ostacoli, né teorici e né logici, per non
estenderla anche al danno morale subiettivo.
Anche questo passaggio logico è da condividere anche perché
sarebbe illogico, oltre che illegittimo e profondamente ingiusto, riconoscere
alle c.dette vittime secondarie, in caso di illecito, soltanto alcune
e non tutte le species di danno.
7. La struttura dellart. 2059 c.c..
Sul terzo punto, o passaggio logico, relativo alla verifica se, leventuale
irrisarcibilità del danno morale subiettivo deriva dalla struttura
della norma che lo prevede e, cioè, dallart. 2059 c.c..,
la S.C. ha dato risposta negativa.
A tal riguardo va fatta una premessa.
Detta norma[20], comè noto, stabilisce limiti assai rigidi
al risarcimento del danno non patrimoniale, con il rinvio ai casi
determinati dalla legge.
E' altresì noto che linterpretazione tradizionale, assolutamente
costante, consacrata dalla S.C., con sentenza a sezioni unite[21], vuole
che i casi determinati dalla legge siano quelli in cui il
fatto illecito rivesta anche le caratteristiche del reato penale (di
qui il costante riferimento allart. 185 c.p., che trovasi sotto
il titolo delle sanzioni. civili) e ciò salvi pochi
altri casi marginali e normativamente previsti[22]
Poche sono le voci difformi, seppur autorevoli, della dottrina:
1. C. Castronovo[23], osserva che "la attuale querelle circa la
natura del danno biologico mette in evidenza, piuttosto, che la valutazione
sociale tipica esige oggi un ampliamento dello spettro di rilevanza
della situazione non patrimoniale da provvedere della tutela aquiliana.
Riferita al nostro ordinamento, tale rilevazione dovrebbe condurre ad
un'attenta revisione dell'art. 2059 c.c. sia sotto il profilo della
fattispecie, che sotto quello dell'effetto risarcitorio; la prima schiodando
dalla identificazione del danno non patrimoniale con il danno morale,
il secondo disincagliando dalla più o meno corretta riduzione
"dei casi" determinati dalla legge "alle ipotesi di reato";
2. G.B. Petti[24], osserva che "se unico è il principio
fondante la clausola generale di risarcimento (il neminem laedere)
in Europa si concepisce tendenzialmente una dicotomia risarcitoria perfetta,
sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, che concorrono
al risarcimento integrale del danno alla persona.
E dunque, nella tendenza all'armonizzazione dei sistemi, è
la visione italiana che appare inadeguata e che esige la riforma dell'art.
2059 e la costituzionalizzazione del sistema della responsabilità
civile";
3. P.G. Monateri[25], osserva che la soluzione di un ritorno sulla
scure dellart. 2059 c.c. è impraticabile, in quanto lidea
che ogni lesione di una civil right debba ricadere nello schema dellart.
2043 c.c. è una conseguenza diretta del nostro sistema costituzionale,
che tutela tutti i diritti inviolabili senza certo discriminare tra
il diritto alla salute, di cui allart. 32 Cost., e le altre posizioni
soggettive individuate nella Costituzione.
Ancor meno numerose sono le voci difformi della giurisprudenza di legittimità:
1. La sentenza della Cass. 28/11/96 n. 10606[26] che ha testualmente
affermato: "aderendo all'invito della Consulta questa Corte ritiene
che l'ambito di operatività dell'art. 2059 c.c. debba essere
considerato rapportando anche questa norma ai principi costituzionali,
e così superando la inadeguata interpretazione tradizionale.
Le ragioni della costituzionalizzazione del sistema della responsabilità
civile (già auspicate dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza
n. 184 del 1986) derivano da precise esigenze di giustizia, accordando
tutela diretta e giudiziaria, anche nel settore dei rapporti privati,
alle posizioni soggettive ed ai beni giuridici costituzionalmente protetti.
E' questo il senso del raccordo tra gli artt. 2, 3, 32 della Costituzione,
tra di loro correlati, e l'art. 2043 c.c., che ha condotto alla tutela
risarcitoria del danno biologico, altrimenti esclusa da un sistema di
responsabilità coerente a scelte precostituzionali discriminanti.
Ora non vi è dubbio... che il risarcimento del danno morale da
reato, non può considerarsi nell'ambito di una concezione marcatamente
punitiva o consolatorio satifattiva, propria della teoria della difesa
sociale, propugnata dalla scuola positiva italiana, ma dev'essere considerato
nella logica dei principi di centralità della persona umana,
di solidarietà del suo soccorso, anche quando è lesa la
sfera più interna ed intangibile, quella morale. Il danno morale
si configura in questa nuova visione aperta ai valori costituzionali,
come lesione della sfera morale della persona, di quel valore uomo che
anche il danno biologico lede, come danno di quella qualità essenziale
della persona che è la sua salute. Pari dignità di tutela
per il danno alla salute (nel senso ampio previsto dall'art. 32 e dalle
Carte internazionali recepite nel nostro ordinamento) e del danno alla
dignitas personae, che il delitto ferisce nella sua integrità
etica, e tanto più gravemente, quanto più intensi sono
i valori umani menomati. E' in questa direzione che può ricostruirsi
la dicotomia perfetta tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale,
in un sistema coerente di responsabilità civile rispettosa dei
diritti della persona. Sulle basi di queste considerazioni, il rapporto
di risarcibilità del danno morale non è soltanto pecunia
doloris, quanto pecunia lese dignitatis, reintegrazione della dignità
umana offesa dal delitto";
2.La sentenza della Cass. 15/4/98 n. 3807[27], che ha testualmente affermato:
"in tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un
disastro costituente fatto reato di enorme gravità, per il numero
delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini,
come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dellente
territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità storica,
culturale, politica, economica costituzionalmente protetta; da ciò
consegue che è insita la lesione della posizione soggettiva e
che lente ha la legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento
del danno.
La S.C., con entrambe dette decisioni, che sono opera dello stesso relatore,
S.E. G.B. Petti, ha dimostrato, così, la propensione, non ancora
seguita né dalla miglior dottrina, né dagli altri giudici
di legittimità e né dai giudici di merito, di dare un'interpretazione
costituzionale dell'art. 2059 c.c., come norma generale, anche se tipicizzante,
del danno non patrimoniale.
Dai limiti assai rigidi, di cui dicevamo prima, posti dallordinamento
al risarcimento del danno non patrimoniale, con il rinvio ai casi
determinati dalla legge, autorevoli Studiosi ne hanno tratto la
conseguenza che solo la persona offesa dal reato, e cioè il titolare
del bene giuridico leso dallo stesso, può far valere la relativa
pretesa.
Occorre ricordare, poi, che lart. 185, 2° comma, c.p. statuisce
che: Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.
Orbene, su questo punto, la S.C., con la sentenza in esame[28], seppur
ha precisato di non voler entrare nella vexata quaestio
se il danno risarcibile sia il danno criminale (cioè il danno
causato dalla dalla lesione del bene protetto dalla norma) o il danno
civile (cioè il danno che prescinde dal reato), ha poi affermato
di aderire al recente incontrastato orientamento della giurisprudenza
penale (sia di legittimità che di merito) che distingue tra persona
offesa dal reato (art. 90 c.p.p.), che è il titolare del
bene giuridico protetto dalla norma penale, e persona danneggiata
dal reato, che è qualsiasi soggetto che dallazione delittuosa
ha ricevuto un danno civile, non necessariamente coincidente con la
persona offesa, e che è legittimato a costituirsi parte civile
(art. 74 c.p.p.)[29]
Sulla scorta di tale impostazione, quindi, la S.C. ha affermato che
deve riconoscersi la legittimazione attiva, a richiedere il risarcimento
del danno non patrimoniale, ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto
pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo del reato o sia
esso non lo sia.
Infatti, né lart. 185 c.p. e né lart. 74 c.p.p.,
stabiliscono una diversa legittimazione attiva per la richiesta di risarcimento
nel caso in cui il danno sia patrimoniale o non patrimoniale, ma richiedono
solo che il danno sia stato cagionato dal reato, riportando quindi tutta
la questione esclusivamente nellambito del nesso causale tra reato
e danno.
Né una restrizione di legittimazione attiva in favore della sola
parte offesa dal reato emerge dallart. 2059 c.c., che si pone
sul punto come norma di mero rinvio.
La S.C., poi, al riguardo, ha affermato che la fragilità della
tesi che riconosce la legittimazione al risarcimento del danno (non
patrimoniale) solo in favore della persona offesa dal reato, emerge
dal fatto che lo stesso orientamento, per antica tradizione, riconosce,
in caso di morte della vittima, per effetto del reato (e cioè
di omicidio), la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno
anche non patrimoniale in favore dei congiunti, che certamente non sono
la persona offesa dal reato di omicidio.
La S.C., quindi, ha ritenuto che dalla struttura della norma di cui
allart. 2059 c.c. (nonché dalle norme cui detto articolo
rinvia), non emerge alcuna limitazione alla legittimazione attiva dei
congiunti della vittima a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Essa si limita, con il rinvio allart. 185 c.p., solo a tipicizzare
i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Anche questo passaggio logico, molto articolato, è da condividere
atteso che va escluso che, per il dato normativo (art. 2059 c.c.), possa
conseguire un difetto del diritto al risarcimento del danno morale subiettivo
dei congiunti della vittima del reato di lesioni personali.
Forse, però, sarebbe stato più logico ed opportuno, da
un punto di vista sistematico, esaminare questo passaggio logico, prima
dei precedenti punti, o passaggi logici.
Infatti esso consente di individuare la legitimatio ad causam,
ovvero la legittimazione ad agire, la quale costituisce, notoriamente,
una condizione dellazione, intesa come il diritto potestativo
di ottenere una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria.
Tale legitimatio ad causam, perciò, si risolve nella
titolarità del potere e del dovere (rispettivamente per la legittimazione
attiva o passiva) di promuovere, o subire, un giudizio in ordine al
rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione
delleffettiva titolarità, dal lato attivo o passivo del
rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito[30] ed
è quindi successiva.
8. La natura del danno morale subiettivo.
Sul quarto punto, o passaggio logico, relativo alla verifica se, leventuale
irrisarcibilità del danno deriva dalla natura o funzione del
danno morale subiettivo, la S.C. ha rilevato che la funzione del danno,
qualunque essa sia, non è incompatibile con il suo riconoscimento
ai congiunti della vittima iniziale.
E noto che sulla questione relativa alla natura o funzione del
risarcimento del danno, ex art. 2059 c.c., vi sono quattro orientamenti
dottrinali, che attribuiscono quattro diverse nature o funzioni al danno
morale subiettivo:
1. natura risarcitoria;
2. natura consolatoria-satisfattiva;
3. natura punitivo-afflittiva;
4. natura compromissoria o mista (consolatoria-satisfattiva - punitivo-afflittiva).
Secondo la prima tesi, quella risarcitoria, la funzione del risarcimento
del danno morale subiettivo è analoga a quella del danno patrimoniale.
Secondo la seconda tesi, quella consolatoria-satisfattiva, la funzione
del risarcimento del danno morale
subiettivo è quella di attribuire alla vittima una somma di denaro
al fine di avvantaggiarla nel ricrearsi opportunità e condizioni
sostitutive a quelle perdute.
Secondo la terza tesi, quella punitivo-afflittiva, che è sicuramente
la più longeva in quanto era quella più in auge e prevalente
già nel vigore del vecchio codice[31], la funzione del risarcimento
del danno morale subiettivo è quella di punire lautore
dellillecito, attesa la particolare gravità e riprovevolezza
del suo comportamento.
Secondo la quarta ed ultima tesi, quella compromissoria o mista (consolatoria-satisfattiva
- punitivo-afflittiva), la funzione del risarcimento del danno morale
subiettivo è quella di attribuire alla vittima una somma di denaro
al fine di avvantaggiarla nel ricrearsi opportunità e condizioni
sostitutive a quelle perdute, propria della tesi consolatoria- satisfattiva,
e, contestualmente, di punire lautore dellillecito, attesa
la particolare gravità e riprovevolezza del suo comportamento,
propria della tesi punitivo-afflittiva.
Allo specifico riguardo la S.C. ha rilevato che, qualunque natura o
funzione si riconosca al risarcimento in questione, essa è perfettamente
compatibile, se non addirittura rafforzativa, con quanto qui si sostiene.
Infatti, sia che si riconosca a detto risarcimento del danno
morale subiettivo la natura risarcitoria, sia che si riconosca quella
satisfattiva, il referente rimane sempre il soggetto che ha subito il
danno (per quanto in via riflessa), per cui si avranno tanti risarcimenti
o soddisfazioni quanti sono i soggetti danneggiati.
I sostenitori della natura punitiva (analoga a quella dei punitive
damages del diritto anglosassone) di detto risarcimento ritengono
che la pretesa riparatoria del soggetto leso trovi fondamento nel diritto
riconosciuto allo stesso di esercitare una reazione allillecito
subito, al fine di punire il danneggiante, per cui è
del tutto evidente che solo a questi spetti lesercizio dellazione
giudiziale.
Se si ammettesse, quindi, anche il diritto dei prossimi congiunti a
chiedere il risarcimento del danno morale subiettivo, si violerebbe
il principio del ne bis in idem, punendo più volte
lo stesso soggetto per lo stesso fatto.
Allo specifico riguardo la S.C. ha sostenuto che, anche se per ipotesi
si condividesse detta tesi, va rilevato che la funzione punitiva
non attiene allevento penale, per il quale vi è già
la pena pubblica, ed in questo caso sì che si avrebbe la violazione
del principio per cui uno stesso soggetto non può essere punito
più volte per lo stesso fatto, ma attiene agli eventi civili,
che il fatto di reato ha prodotto.
Se il comportamento criminale dellagente ha prodotto più
danni morali, per quanto in via riflessa come sopra detto, ed in questo
senso ha, in sede civile, offeso più soggetti, a ciascuno di
questi spetterà esercitare lasserita funzione punitiva
in questione. Peraltro anche questa tesi della funzione di pena privata
del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. (che fortemente sostiene
che i prossimi congiunti del soggetto leso non possono richiedere il
risarcimento del danno morale proprio per il principio dellunicità
della pena) riconosce, nel caso di danno morale subito dai congiunti
della vittima di omicidio, a tutti i congiunti il diritto al risarcimento
ex art. 2059 c.c., dando luogo, quindi, ad una pluralità di pene
private comminate per uno stesso fatto.
Se si segue, infine, la tesi compromissoria o mista, consolatoria-satisfattiva
- punitivo-afflittiva, valgono le osservazioni già fatte per
ognuna delle due tesi.
Ne consegue che, qualunque sia la natura del risarcimento del danno
di cui allart. 2059 c.c., da essa, lungi dallemergere motivi
che escludano il diritto al risarcimento del danno morale subiettivo
dei congiunti della vittima del reato di lesioni personali, risultano
ulteriori elementi a sostegno della configurabilità di tale diritto.
Anche questo passaggio logico, molto articolato, è da condividere
in quanto, quale che sia la natura o funzione del danno morale subiettivo,
la legittimazione attiva spetta anche al familiare della vittima iniziale
che vanta un diritto soggettivo, o quantomeno, un interesse giuridico
meritevole di tutela.
Ciò, tra laltro, è perfettamente in linea con quanto
già affermato dalla S.C. in questi ultimi anni, a proposito degli
interessi giuridici meritevoli di tutela, in tema di risarcimento danni
al convivente more uxorio[32] ed in tema di risarcimento
del danno al nascituro[33].
Forse, però, sarebbe stato più logico ed opportuno, da
un punto di vista sistematico, esaminare questo passaggio logico per
primo e, cioè, prima dei precedenti punti, o passaggi logici.
Va sottolineato, a questo punto, che la S.C., con la sentenza in esame[34],
volutamente non ha preso posizione, dichiarandosi neutrale, su quella
che era la tesi da seguire in ordine alla natura o funzione del risarcimento
del danno, ex art. 2059 c.c..
Ciò potrà apparire strano fin che si vuole e potrà
far storcere il naso ai fini giuristi ed ai dotti cattedratici, ma si
vede che la S.C., sempre preoccupata dal peso e dallo spessore del suo
precedente tradizionale orientamento, ha voluto preservare questo suo
articolo e motivato revirement, da qualsiasi attacco futuro
dovuto, per esempio, più che ad una vera e propria contestazione
dei principi di diritto affermati, alladesione, per tradizione
o per partito preso, ad un diverso orientamento sulla funzione del danno
morale subiettivo, che non avesse trovato una valida e motivata risposta
nella decisione oggi commentata.
9. Lampliamento delle richieste di risarcimento del danno.
Sul quinto punto, o passaggio logico, relativo alla verifica se, leventuale
irrisarcibilità del danno deriva dal pericolo di eccessivo ampliamento
delle richieste di risarcimento del danno, che per la verità
è un ragionamento più attento alle ragioni di opportunità
che a quelle di ermeneutica, la S.C. ha osservato che tale problema
è un posterius rispetto ai problemi esaminati che
andrà risolto, come per il danno patrimoniale e biologico riflesso,
non solo sulla base della prova offerta del danno, ma anche alla stregua
di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi
come causalità adeguata o regolarità causale.
10. Loccasione mancata.
La sentenza, però, rappresenta anche unoccasione mancata,
come è stato sostenuto sempre dal Liguori in un recente congresso
organizzato dalla Associazione Guido Gentile[35].
Invero, il caso sottoposto allesame della S.C.[36], aveva tutti
i requisiti per consentire alla stessa Corte di legittimità di
aprire definitivamente lart. 2059 c.c. ad una lettura costituzionale,
rapportando anche questa norma ai principi costituzionali e a norme
internazionali di rango superiore.
Quella che è mancata, in definitiva, è stata quellopera
di costituzionalizzazione del sistema della responsabilità civile
già più volte auspicata dalla Consulta[37].
Eppure la S.C. già aveva fornito, in precedenza, questo contributo
in tema di:
danno sessuale[38];
danno morale subiettivo[39];
danno patrimoniale ai congiunti della vittima deceduta[40].
Ed è singolare notare come le ultime tre sentenze citate[41]
sono opera dello stesso relatore, S.E. G.B. Petti, che, a quanto pare,
è il relatore della S.C. che, in questi ultimi anni, ha tentato
di inerpicarsi, con le motivazioni delle sue sentenze, sul difficile
e non facile cammino dellapertura dellart. 2059 c.c. ad
una lettura costituzionale.
Tornando alloccasione mancata, la S.C., nella sentenza in esame[42],
ha riconosciuto sì la legittimazione attiva, iure proprio, dei
genitori del minore macroleso ad ottenere il risarcimento del danno
morale subiettivo, ma avrebbe potuto rapportare la posizione soggettiva
violata ed offesa dallillecito altrui, ai seguenti referenti normativi:
art. 2 Cost.: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali (come la famiglia) ove si svolge la sua personalità";
art. 3, 2° comma, Cost.:"E' compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana...";
art. 13, 1° comma, Cost.: "La libertà familiare
è inviolabile";
art. 29, 1° comma, Cost.: "La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio";
art. 30, 1° comma, Cost.: "E' dovere dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio";
art. 31, 1°e 2° comma, Cost.:"La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
art. 8, 1° comma, Convenzione europea per la salvaguardia
delle libertà fondamentali: "ogni persona ha il diritto
al rispetto della sua vita privata e familiare..." ed è
noto che la Convenzione costituisce diritto interno, fonte diretta,
di rango superiore, poiché attiene a un diritto inviolabile;
art. 12 Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà
fondamentali: "uomini e donne, in età matrimoniale, hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia";
Parte I°, paragrafo 16, Carta Sociale Europea, riveduta,
con annesso, fatta a Strasburgo il 3/5/1996[43]; La famiglia,
in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad unadeguata
tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.
E noto che la Convenzione Europea per la salvaguardi dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali[44], è entrata
in vigore il 26/10/1955.
Forse non è ancora noto a tutti che la Convenzione Europea, che
realizza la più analitica tutela dei diritti enunciati nella
Dichiarazione Universale dei diritti delluomo[45], assurge, oggi,
al rango di norma costituzionale europea.
Invero, con il Trattato sullUnione Europea[46], lUnione
Europea si è impegnata a rispettare i diritti fondamentali delluomo
quali quelli garantiti Convenzione Europea e dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario
(art. F, paragrafo 2).
Purtroppo, lo stesso Trattato (art. L), impedisce alla Corte di Giustizia
delle comunità europee di pronunciarsi sul rispetto dellart.
F, paragrafo 2, e quindi sul rispetto degli stessi diritti fondamentali
da parte degli Stati membri dellUnione.
Successivamente, però, il Trattato sullUnione Europea di
Amsterdam[47], ha modificato, per quello, che qui interessa, lart.
46, lett. D (ex art. L) di Maastricht, estendendo le competenze della
Corte di Giustizia anche allart. 6, paragrafo 2 (ex art. F, paragrafo
2), e quindi sul rispetto degli stessi diritti fondamentali da parte
degli Stati membri dellUnione.
Quindi, con tale trattato, lItalia e tutti gli Stati membri hanno
perso, in tema di diritti umani, tutta la propria sovranità in
favore dellUnione Europea e si sono obbligati al rispetto dei
diritti garantiti dalla Convenzione Europea nellambito dei propri
ordinamento nazionale.
La Convenzione Europea, quindi, assurge oggi a rango di norma costituzionale
europea, e, quindi, a norma di rango superiore, in virtù dei
seguenti articoli della Costituzione:
art. 2, in base al quale La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili delluomo;
art. 10, in base al quale lordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute;
art. 11, in base al quale lItalia
.. consente,
in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni.
Quindi, in definitiva, con un'interpretazione estensiva, liberale e
costituzionale dell'art. 2059 c.c., come norma generale, anche se tipicizzante,
del danno non patrimoniale, la S.C. avrebbe potuto autorevolmente sostenere
che i casi determinati dalla legge, previsti dalla predetta
norma, ben potevano considerarsi non solo quelli previsti dallordinamento
penale (art. 185 c.p.) ma anche quelli previsti dalla Costituzione (i
già richiamati artt. 2, 3, 13, 29 e 30 Cost.) nonché quelli
previsti dalle richiamate norme internazionali di rango superiore (i
già richiamati artt. 8 e 12 Convenzione europea per la salvaguardia
delle libertà fondamentali e parte I°, paragrafo 16,
Carta Sociale Europea).
Del resto la Corte Europea[48], in vari casi, ha liquidato il danno
morale ai ricorrenti, anche in ipotesi di lamentata violazione dellart.
6, paragrafo 1, della Convenzione, relativo alla ragionevolezza della
durata di un procedimento, e, quindi, al di fuori di accertate ipotesi
di reato[49].
11. Il progetto di legge di riforma del danno a persona.
A conferma della bontà delle tesi e teorie fin qui esposte e
sostenute va precisato che forse, di questevoluzione, in senso
liberale, del diritto vivente, si sono accorti gli assicuratori italiani.
Infatti essi, sotto legidia prestigiosa dellISVAP, hanno
costituito un Gruppo di lavoro sulla disciplina del danno biologico,
formato da noti giuristi italiani, che hanno presentato, nel gennaio
1999, un progetto di legge di riforma del danno a persona che, quantomeno
nella materia qui trattata, dovrebbe mettere definitivamente chiarezza
e certezza in un difficile e complesso settore.
Invero questo è il testo dellart. 2 di detto progetto di
riforma che quì interessa: Articolo 2. Lart. 2059
del codice civile è sostituito dai seguenti articoli:
Art. 2059 - Danni morali. Il danno morale è risarcito quando
il fatto illecito ha cagionato alla persona unoffesa grave....
Art. 2059 bis - Danni morali dei prossimi congiunti. ...Qualora il fatto
dannoso cagioni menomazioni dellintegrità psicofisica del
danneggiato di particolare gravità è risarcito il danno
morale subito dai prossimi congiunti ove conviventi.
Il pregio della prima disposizione è, quindi, quella di allineare
il diritto italiano alle normative europee in materia e svincolare definitivamente
il risarcimento dei danni morali subiettivi da accertate ipotesi di
reato.
Quindi, in definitiva, risarcibilità del danno morale subiettivo
sempre, in caso di lesioni personali, anche quando la fattispecie non
concretizza alcuna ipotesi di reato.
Il pregio della seconda disposizione, poi, è quella di prevedere
normativamente la risarcibilità del danno morale subiettivo subito
dai congiunti della vittima, però solo se conviventi ed in caso
di menomazioni dellintegrità psicofisica della vittima
di particolare gravità.
In analogia a quanto previsto dalla prima parte di tale norma deve ritenersi,
anche in questo caso, che il danno morale subiettivo subito dai congiunti
della vittima, sia risarcibile anche quando la fattispecie non concretizza
alcuna ipotesi di reato.
Per la verità, vè da dire che la S.C., con le richiamate
sentenze[50], ha abbattuto il muro di sbarramento, costituito
dallinterpretazione restrittiva dellart. 2059 c.c. sotto
il profilo della legittimazione ad agire, ma non si è preoccupata
di apprestare unadeguata rete di contenimento[51].
Infatti, come ho avuto modo di spiegare in precedenza, la S.C., ha osservato
che il problema costituito dalleccessivo ampliamento delle richieste
di risarcimento del danno costituisce un posterius rispetto
ai problemi esaminati che andrà risolto, come per il danno patrimoniale
e biologico riflesso, non solo sulla base della prova offerta del danno,
ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità,
da intendersi come causalità adeguata o regolarità causale.
Quindi il dubbio nasce oggi spontaneo: gli assicuratori, con il loro
progetto di riforma sponsorizzato dal loro organo più autorevole
e rappresentativo, anche dopo le travagliate esperienze seguite allaffermazione
del principio della risarcibilità del danno biologico (chi non
ricorda la famosa e sintomatica anarchia del dopo principio),
si sono allineati al diritto vivente, inteso come interpretazione giurisprudenziale
prevalente e consolidata, o si sono semplicemente preoccupati di costruire
un argine alla possibile proliferazione delle pretese risarcitorie delle
c.dette vittime secondarie?
12. Conclusioni.
Il complessivo e motivato revirement della S.C., in tema
di danni morali subiettivi c.detti riflessi, subiti, cioè, dai
congiunti della vittima iniziale, che abbia subito lesioni personali,
appare sostanzialmente da condividere in pieno e senza alcun indugio
e segna unimportantissima svolta nel settore.
Esso rappresenta, innanzi tutto, la vittoria della parte debole, della
povera vittima, nei confronti della parte forte, quella che detiene,
quasi incontrastato, il potere, quello economico.
La parte debole, così, trova, nonostante il suo status,
nel ns. ordinamento una tutela maggiore, rispetto a prima, in relazione
ai diritti umani violati.
Esso rappresenta, poi, la vittoria di tutti quegli avvocati che per
primi hanno sostenuto, con forza, convinzione e testardaggine, tali
tesi nelle aule giudiziarie e senza il cui apporto non si sarebbe potuti
pervenire a tale attuale orientamento.
Esso rappresenta, ancora, la vittoria dei giudici di merito che per
primi hanno affermato, con coraggio, tali tesi nelle loro decisioni,
e ciò in stridente contrasto con la dottrina dominante e con
la giurisprudenza del giudice di legittimità.
E una evidente dimostrazione di forza, di autonomia e di indipendenza
di giudizio dei giudici di merito nei confronti del giudice di legittimità
che così è stato da essi invitato, comera già
capitato in altre occasioni ed in altre materie, ad abbandonare la sua
giurisprudenza non più in linea con la realtà dei tempi
e con la mutata sensibilità sociale e giuridica.
Esso rappresenta, infine, la vittoria della terza sezione civile della
S.C., sezione che ha emesso la sentenza innovativa e deciso, così,
limportantissimo revirement, che conferma il ruolo
di avanguardia della stessa sezione, e del suo più autorevole
e noto Presidente, S.E. Bile, nel complesso campo del risarcimento del
danno a persona.
E pur vero che qualche mancanza o occasione mancata lho
pur rilevata in questo mio breve commento alla sentenza della S.C.[52],
ma è anche vero che la stessa sezione, con sentenza emessa soltanto
due mesi prima, aveva rigettato lanaloga istanza dei congiunti
della vittima iniziale[53].
Ciò significa che la creatura doveva nascere in fretta e senza
ulteriore indugio.
Il tempo dirà chi ha avuto ragione.
NOTE
[1] v. Liguori , avvocato in Napoli.autore di un importante elaborato
in materia.
[2] Cass. 7/1/91 n. 60, in Foro It., 1991, 459, con nota di Simone e
in Resp. Civ. Prev, 1991, 446.
[3] Cass. 11/11/86 n. 6607, in Foro It., 1987, 833, con nota di A.M.
Princigalli; conf. Cass. 17/9/96 n. 8305, in Mass. Foro It., 1996, 746
e in Resp. Civ. Prev., 1997, 123; Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. Giur.
Circ. Trasp., 1996, 927, in Resp. Civ. Prev., 1997, 123 e in Gazz. Giur.,
1996, 25, 40.
[4] Cort. Cost. 27/10/94 n. 372, in Dir. Econ. Ass., 1995, 251.
[5] Ordinanza 10/11/93, in Foro It., 1994, I, 1954.
[6] Per tutti v. Giannini, il danno psichico come danno biologico, in
Le Nuove Frontiere del danno risarcibile, in Collana medico - giuridica
diretta da Giovanni Cannavò, 1995, 157.
[7] Per quanto concerne la risarcibilità del danno biologico,
direttamente sofferto dai familiari per la morte di un congiunto: Trib.
Napoli 2/3/96 n. 2028, in Resp. Civ. Prev., 1996, 479, in cui ho avuto
lonore di assistere l'attrice e gli interventori; Trib. Torino
8/8/95, in Resp. Civ. Prev., 1996, 282, che lo ha definito come "danno
esistenziale"; Trib. Monza 7/6/95, in Resp. Civ. Prev., 1996, 389
che lo ha "inteso in senso lato"; Trib. Napoli 16/1/95 n.
366, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1995, 772; Trib. di Bologna 30/11/93,
in Corr. Giur., 1994, 1378; Trib. Milano 2/9/93, in Dir. Econ. Ass.,
1994, 545, sentenza che a suo tempo è stata erroneamente salutata
dalla stampa come leading case; Trib. Treviso 5/5/92, in Riv. Giur.
Circ. Trasp., 1993, 692. Per quanto concerne la risarcibilità
del danno biologico, direttamente sofferto dai familiari per le lesioni
subite da un congiunto: Trib. Napoli sent. 30/1/98 n. 1317, Bardini/Muto,
in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176, in cui ho
avuto lonore di assistere lattrice e gli interventori.
[8] M. Rossetti, Breve commento alla sentenza del Tribunale di Napoli
n. 1317 del 30/1/98, in Tagete, 1998, 4, 73 e segg.; C. M. Bianca, La
responsabilità, Giuffrè, Milano, 1994, 114 e segg. e 175;
G. Bonilini, Il danno non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 1983;
A De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile,
II, Milano, 1979, 112; M. Pogliani, I titolari del diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale, in Dir. Prat. Ass., 1972, 425 e segg.; R.
Scognamiglio, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1957, 320 e segg.
[9] Cass. 11/2/98 n. 1421, in Resp. Civ. Prev., 1998, 1008, con nota
di P. Ziviz; Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996,
927; Cass. 17/10/92 n. 11414, in Arch. Giur. Circ. Sin. Strad., 1993,
158; Cass. 16/12/88 n. 6854, in Resp. Civ. Prev., 1990, 442, con nota
di Mora.
[10] Cass. 23/4/98 n. 4186, in Danno e Resp., 1998, 686 e in Resp. Civ.
Prev., 1998, 1409; conf. Cass. 1/12/98 n. 12195, in Foro It., 1999,
77 e in Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1999, 8, 66, entrambe della
terza sezione civile ed opera dello stesso relatore, S.E. Segreto; va
precisato, però, che nel secondo caso esaminato dalla S.C., trattasi
solo di un obiter dictum, in quanto il dictum
non è ratio decidendi; infatti, non era oggetto del
devolutum, la risarcibilità, o meno, del danno morale
subiettivo subito dai congiunti della vittima iniziale, ma lo era
la risarcibilità, o meno, del danno biologico e patrimoniale
subito dai congiunti della vittima iniziale; in ogni caso, con
tale decisione, la S.C. ha nuovamente ben motivato, a sostegno dei principi
affermati, il suo revirement, rispetto al suo precedente
filone giurisprudenziale.
[11] Cass. pen. 9/6/83, in Arch. Giur. Circ. Sin., 1984, 303, in Cass.
Pen, 1985, 97 e in Riv. It. Med. Leg., 1985, 628.
[12] Trib. Napoli sent. inedita 14/5/99 n. 3153/99, Raimo/Lloyd Italico,
in cui ho avuto lonore di assistere gli attori; Trib. Napoli,
sent. n. 1317/98, Bardini/Muto, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana,
1998, 5, 176, in cui ho avuto lonore di assistere lattrice
e gli interventori; Trib. Napoli, sent. n. 10868/96, Mele/Alpi, in Riv.
Giur. Circ. Trasp., 1997, 830, in cui ho avuto l'onore di assistere
gli attori; Trib. Bologna 16/5/95 n. 8632, in Dir. Econ. Ass., 1996,
172; Trib. Roma, sent. inedita 14/7/94 n. 11114, D'Aniello/Le Assicurazioni
d'Italia, in cui ho avuto l'onore di assistere gli attori; Trib. Verona
31/1/94, in Giur. Civ. Comm., 1994, 757; App. Venezia 11/2/93, in Resp.
Civ. Prev., 1993, 984; Trib. Verona 15/10/90, in Foro It., 1991, I,
261; Trib. Milano 18/6/90, in Foro It., 1990, I, 3497; Trib. Brescia
26/10/88, in Resp. Civ. Prev., 1988, 1025; Trib. Treviso 13/3/86, in
Resp. Civ. Prev., 1987, 496; Trib. Milano 13/5/82, in Riv. It. Med.
Leg., 1982, 1011.
[13] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[14] Monateri-Bona, Il danno alla persona, Padova, 1998, 377 e segg.;
F. Mastropaolo, Il risarcimento del danno alla salute, Jovane, Napoli,
1983, 608 e segg.; P. Forchielli, Il danno morale al bivio (irrisarcibilità
del congiunto dellinfortunato sopravvissuto), in Riv. Dir. Civ.,
1973, II, 332; A. Ravazzoni, La riparazione del danno non patrimoniale,
Giuffrè, Milano, 1962, 215.
[15] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[16] Cass. 26/10/98 n. 10629, in Foro It., 1998, 3109 e in Guida al
Diritto il Sole 24 Ore, 1998, 45, 68.
[17] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[18] conf. Cass. 19/1/99 n. 475, in Guida al Diritto il Sole 24 Ore,
1999, 5, 51; Cass. 6/3/97 n. 2009; Cass. 10/11/93 n. 11087; Cass. 11/1/89
n.65; Cass. 18/7/87 n. 6325; Cass. 20/5/86 n. 3353; Cass. 16/6/84 n.
3609.
[19] E. Pellechia, La Corte di Cassazione e il risarcimento del danno
morale ai congiunti in caso di sopravvivenza della vittima: qualcosa,
al fin, si muove..., in Resp. Civ. Prev., 1998, 1414 e segg..
[20] Art. 2059 c.c..
[21] Sez. Un. 6/12/82 n. 6651, in Foro It., 1983, 1631, con nota di
Iannarelli, in Giust. Civ., 1983, 1161, con nota di Cossu, in Giust.
Civ., 1984, 149, con nota di Mastropaolo, in Riv. Dir. Comm., 1983,
II, 227, con nota di Zeno-Zencovich e in Resp. Civ. Prev., 1983, 633
[22] Art. 89 c.p.c., in tema di espressioni sconvenienti od offensive;
art. 96 c.p.c., in tema di lite temeraria; art. 598 c.p., in teme di
offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità
giudiziarie o amministrative; art. 2, 1° comma, L. 13/4/88 n. 117,
in tema di responsabilità dei magistrati; art. 29, 9° comma,
L. 31/12/96 n. 675, in tema di tutela dei dati personali.
[23] Danno biologico senza limiti, in La nuova responsabilità
civile, Milano, 1991, 93 e segg..
[24] Il risarcimento del danno biologico, UTET, 1997, 359.
[25] Alle soglie di una nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale,
in Danno e Resp., 1999, 5 e segg..
[26] In Resp. Civ. Prev., 1997, 393.
[27] In Mass. Foro It., 1998, 408.
[28] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[29] Cass. pen. 19/12/90 n. 16708; Cass. pen. 3/3/93, Del Salvio; Cass.
pen. 18/10/95, Costioli; conf. Cass. 23/4/99 n. 4040, in Mass. Foro
It. 1999, 477.
[30] Cass. 18/2/86 n. 957.
[31] Codice civile del 1865.
[32] Cass. 28/3/94 n. 2988, in Resp. Civ. Prev., 1995, 564, con nota
di Coppari.
[33] Cass. 22/11/93 n. 11053, in Resp. Civ. Prev., 1994, 403, con nota
di Ioratti.
[34] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[35] Per una corretta liquidazione del danno alla persona: forme di
inquinamento e rimedi, tenutosi in Vicenza, il 20-21/11/1998.
[36] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[37] Corte Cost. 14/6/86 n. 184, in Resp. Civ. Prev., 1986, 520, con
nota di Scalfi; conf. Corte Cost. 30/12/87 n. 641, in Foro It., 1988,
694, che, in un passo della motivazione, afferma: questa corte
ha messo in rilievo la nuova valenza del citato art. 2043 c.c., a seguito
e per effetto dellentrata in vigore della Costituzione, come strumento
per la protezione dei valori che essa prevede ed assicura, tra cui ha
un rilievo precipuo il principio della solidarietà, nonché
la stretta relazione che ne deriva tra la detta norma e i precetti costituzionali,
al fine della determinazione dellillecito e della riparazione
che ne consegue alla violazione del precetto.
[38] Cass. 11/11/86 n. 6607, in Foro It., 1987, 833, con nota di A.M.
Princigalli, sentenza che è stata molto travagliata e discussa
in camera di consiglio tanto che lestensore, S.E. Schermi, è
persona diversa dal relatore; tale sentenza della S.C. è stata
la prima, comè facilmente desumibile anche dalla sua data,
a sentire forte linfluenza del dettato della Corte Cost. 14/6/86
n. 184; con detta sentenza la S.C. ha rapportato, per quello che qui
interessa, il danno sessuale riflesso del coniuge della vittima iniziale
dellillecito, agli artt. 2 e 29 Cost. e 8 Convenzione europea
per la salvaguardia delle libertà fondamentali; conf. Cass. 17/9/96
n. 8305, in Mass. Foro It., 1996, 746 e in Resp. Civ. Prev., 1997, 123;
Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996 927, in Resp.
Civ. Prev., 1997, 123 e in Gazz. Giur., 1996, 25, 40.
[39] Cass. 28/11/96 n. 10606, in Resp. Civ. Prev., 1997, 393, che ha
affermato che il fondamento del danno morale subiettivo è ravvisabile
nella c.detta dignità della persona umana, offesa dal reato,
e così negli artt. 2 e 3 della Costituzione e negli altri referenti
che tutelano la libertà e la dignità della persona
umana; Cass. 15/4/98 n. 3807, in Mass. Foro It., 1998, 408, che ha affermato
che un disastro costituente fatto reato di enorme gravità, per
il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri
storici determina, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale
dellente territoriale esponenziale (il comune) alla sua identità
storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta.
[40] Cass. 13/11/97 n. 11236, in Resp. Civ. Prev., 1998, 661, con nota
di Zivic, che ha affermato la sussistenza di un danno patrimoniale in
capo ai familiari, a seguito della morte del congiunto, derivando esso
dalla lesione di un diritto avente rilevanza costituzionale, artt. 29
e 30 Cost..
[41] Cass. 28/11/96 n. 10606; Cass. 15/4/98 n. 3807; Cass. 13/11/97
n. 11236.
[42] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[43] Ratificata in Italia con L. 9/2/99 n. 30.
[44] Firmata a Roma il 4/11/1950, ratificata dal Presidente della Repubblica
italiana in seguito ad autorizzazione conferitagli dalla L. 4/8/1955
n. 848, con deposito dello strumento di ratifica.
[45] Approvata dallONU il 10/12/48 e ratificata allItalia
con L. 4/8/55 n. 848.
[46] Firmato a Maastricht il 7/2/1992, ratificato dallItalia con
L. 3/11/1992 n. 454 (in suppl. ord. G.U. 24/11/1992 n. 277) ed entrato
in
vigore il dì 1/11/1993.
[47] Sottoscritto il 2/10/97, reso esecutivo con L. 16/6/98 n. 209,
in suppl. ord. G.U. 6/7/1998 n. 155, ed entrato in vigore per lItalia
e per tutti gli Stati comunitari il dì 1/5/1999, essendosi verificate
le condizioni previste dallart. 14 del Trattato sullUnione
Europea.
[48] Con il protocollo n. 11, diventato diritto interno con la L. 28/8/97
n. 296, in G.U. n. 213 del 12/9/1997, di ratifica ed esecuzione
del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti delluomo
e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo
di controllo stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l11
maggio 1994 - sottoscritto e ratificato dai quaranta Stati membri
del Consiglio dEuropa, è stata istituita un Corte permanente
Europea dei diritti delluomo in sostituzione della Commissione
e della Corte Europea dei diritti delluomo. Il protocollo n. 11,
allart. 41, prevede espressamente che se la Corte dichiara
che vi è stata violazione della Convenzione o dei protocolli
e se il diritto interno dellAlta Parte contraente non permette
che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione,
la Corte accorda, quando è il caso, unequa soddisfazione
alla parte lesa.
[49] Sentenza del 3/12/1998-20/1 e 18/2/1999, Pres. Wildhaber, Laino/Italia,
proprio in tema di violazione dellart. 6, paragrafo 1, della Convenzione;
con detta sentenza la Corte Europea, per un processo relativo allo status
delle persone, durato otto anni e due mesi, ha accolto il ricorso ed
ha condannato lo stato Italiano al pagamento, in favore del ricorrente,
limporto di L. 25.000.000 per danno morale, oltre interessi al
tasso del 5% annuo ed oltre spese processuali liquidate nella misura
di L. 16.305.440; Sentenza del dì 1/7/1997, Torri/Italia, proprio
in tema di violazione dellart. 6, paragrafo 1 della Convenzione;
con detta sentenza la Corte Europea, per un processo relativo ad unazione
di risarcimento danni a seguito di un incidente stradale, durato, tra
fase penale e fase civile, diciassette anni circa, ha accolto il ricorso
ed ha condannato lo stato italiano al pagamento, in favore del ricorrente,
del danno morale oltre spese del procedimento; Sentenza del dì
8/2/1996, Pres Ryssdal, A. e altri/Danimarca, proprio in tema di violazione
dellart. 6, paragrafo q, della Convenzione; con detta sentenza
la Corte Europea, per un processo relativo al risarcimento del danno
alla salute per contagio da HIV, durato sei anni e due mesi ne casi
più lunghi sottoposti alla Corte, ha accolto il ricorso ed ha
condannato lo Stato Danese al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti,
dellimporto di 100.000 DKr, per danno morale, oltre interessi
e spese di lite.
[50] Cass. 23/4/98 n. 4186, in Danno e Resp., 1998, 686 e in Resp. Civ.
Prev., 1998, 1409; Cass. 1/12/98 n. 12195, in Foro It., 1999, 77 e in
Guida al Diritto il Sole 24 Ore, 1999, 8, 66.
[51] Le espressioni, tra virgolette, sono mutuate da F.D. Busnelli,
Lesione di interessi legittimi: dal muro di sbarramento
alla rete di contenimento, in Danno e Resp., 1997, 269 e
segg., in tema della tutela aquiliana degli interessi legittimi.
[52] Cass. 23/4/98 n. 4186.
[53] Cass. 11/2/98 n. 1421, in Resp. Civ. Prev., 1998, 1008, con nota
di P. Ziviz.
PARTE III
La risarcibilità oggettiva del danno per le vittime della criminalità
Rilevanza delle condotte riparatorie ai fini della estinzione del reato.
§§§
Dopo alcuni anni dallentrata in vigore della importante riforma(1
Gennaio 2002),il Giudice di Pace si trova oggi ad affrontare le prime
questioni relative alla definizione ed applicazione delle condotte riparatorie
ai fini della estinzione del reato,benché la riforma abbia già
suscitato numerose perplessità derivanti dalla applicazione della
disciplina transitoria(1).
Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa
corrisponde di fatto ad una nuova concezione delle risposte sanzionatorie
che,pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità
personale,rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti
sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che
il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento e,nel contempo,ad
una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato,
persona singola o società nel suo complesso.
In quest'ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e
vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di
prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato,
anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da
altri.
La giustizia riparativa,come emerge dai numerosi contributi dottrinali,
può quindi essere definita come un modello alternativo di giustizia
che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca
di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso,
allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione
tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo(2)
In Italia, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, magistratura
minorile e servizi sociali hanno iniziato a sperimentare la mediazione
penale attraverso i Tribunali per i minorenni.
In tale contesto il primo filtro che ha consentito di immettere nel
circuito del processo gli esiti della mediazione/riparazione è
stato quello previsto dallart.27 del nuovo rito penale per i minori.
La nuova norma ha,infatti,autorizzato il proscioglimento del minore
per irrilevanza del fatto, nei casi di tenuità del fatto, di
occasionalità del comportamento, e di pregiudizio che la prosecuzione
del processo potrebbe arrecare alle esigenze educative del minore.
Il recente decreto legislativo n.274/2000, istitutivo della nuova competenza
penale del giudice di pace,ha aperto,tuttavia,un nuovo percorso alla
sperimentazione anche in Italia della mediazione penale per reati commessi
da adulti.
La legge ha,infatti,introdotto per la prima volta riferimenti normativi
espressi alla mediazione intesa come modalità extragiudiziale
di soluzione dei conflitti ed alla riparazione intesa come
meccanismo estintivo dei reati.
In conseguenza anche nella giustizia penale cd minore mediazione
e la riparazione delle vittime del reato sono state di recente disciplinate
espressamente da alcune norme introdotte dalla legge istitutiva del
Giudice di Pace.
Lart.29,comma 4 ed i successivi artt. 34 (estinzione per particolare
tenuità del fatto) e 35 (condotte riparatorie) della nuova Legge
consentono la definizione alternativa del procedimento in presenza delle
condizioni ivi previste.
In particolare larticolo 35 del D. Lgs 274/00 enuncia testualmente:
1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa,
dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo,
quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di
comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante
le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato.
2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato
di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita risarcitorie e
riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato
e quelle di prevenzione.
3. Il giudice di pace puo disporre la sospensione del processo,
per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza
di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma
1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il
giudice puo imporre specifiche prescrizioni.
4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale
di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente
locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita risarcitorie
e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine
del periodo di sospensione.
5. Qualora accerti che le attivita risarcitorie o riparatorie
abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale
persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone
la causa nel dispositivo.
6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone
la prosecuzione del procedimento
Il legislatore ha inteso,quindi, attribuire al Giudice di Pace il potere
di sindacare la congruità delle attività risarcitorie
anche superando leventuale dissenso della parte offesa.
A tal fine la norma ha previsto che,qualora limputato chieda
di poter provvedere al risarcimento del danno nel corso della prima
udienza di comparizione,il GdP ,oltre che assegnare allo stesso un termine
per tale adempimento,possa impartire prescrizioni che saranno finalizzate
alla eliminazione delle cause del reato.
La scarna giurisprudenza in merito ha stabilito che le condotte consistenti
nella riparazione del danno e nell'eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato ai fini dell'estinzione dello stesso ai sensi
dellart 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 vanno rapportate ad una commisurazione
oggettiva del danno,rimessa in ultima analisi alla stima del giudice
procedente e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa
.
Se fosse ammessa la tesi opposta del necessario consenso della parte
offesa alla offerta risarcitoria, si svuoterebbe di significato lesistenza
stessa dellart. 35, poichè risulterebbe evidente che, nella
totalità dei casi di reati procedibili a querela, un risarcimento
totale del danno reclamato condurrebbe ad una remissione di querela
medesima.
Inoltre è stato osservato che subordinare la procedura di cui
allarticolo 35 D.lgs. cit. allassenso della parte offesa
costituirebbe un vero e proprio incoraggiamento a condotte processuali
sleali in quanto tendenti a strumentalizzare la natura del
processo penale, che diverrebbe un vero e proprio strumento coercitivo.
Daltra parte, è opportuno ricordare che listituto
introdotto dallart.35, in linea con i criteri ispiratori dellintero
decreto legislativo, risponde ad unevidente finalità di
deflazione e velocizzazione dei procedimenti sebbene non
vi è chi non veda allora come tale obiettivo sarebbe oltremodo
contraddetto ove si accedesse ad una indiscriminata concessione di termine,
non motivata dal riscontro di precisi precedenti ostacoli alla effettuazione
delle condotte riparatorie (3)
Invero,lart.17 lett.h) della Legge Delega 468/1999 aveva imposto
al Governo la previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti
a condotte riparatorie o risarcitorie del danno senza che tuttavia
la norma dellart.35 abbia individuato le ipotesi di reato nelle
quali risulta applicabile il meccanismo estintivo
Nella stesura originaria del testo normativo,lambito di operatività
della causa estintiva era limitato ai soli reati perseguibili dufficio
con ciò escludendo i reati procedibili a querela di parte per
i quali era apparso più opportuno il ricorso alla rimessione
della querela,come conseguenza delle attività di conciliazione
poste in essere dal giudicante nel corso della udienza di comparizione.
La norma introdotta ha esteso lambito di operatività delle
condotte riparatorie a tutti i reati divenuti di competenza del GdP
penale sebbene la stessa,nella attuale formulazione, presenta e continua
a presentare problemi interpretativi di difficile soluzione senza un
efficace intervento legislativo.
In tale quadro si inserisce una recente sentenza del Giudice di Pace
di Lanciano(4) che ha stabilito
che le condotte consistenti nella riparazione del danno e nell'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato ai fini dell'estinzione
dello stesso ai sensi dellart 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 vanno
rapportate ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima
analisi alla stima del giudice che procede e non alla valutazione e
alla richiesta della parte offesa .
Secondo il Giudice abruzzese, il fatto di ancorare il quantum alla
richiesta della parte offesa svuoterebbe di significato lesistenza
stessa dellart. 35, poichè è evidente che, nella
quasi totalità dei casi di reati a querela, un risarcimento totale
del danno reclamato condurrebbe ad una remissione di querela medesima.
Con lart 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 il legislatore avrebbe introdotto
un nuovo concetto di giustizia che si può definire giustizia
ristorativa, dal contenuto spiccatamente patrimoniale, nella prospettiva
di ristabilire lo status quo ante, di compensare, sul piano economico,
gli effetti dellillecito.
La norma sarebbe posta a salvaguardia anche della esigenza di conservare
la natura afflittiva della pena e preventiva di ulteriori reati in quanto
il giudice può pronunciare lestinzione del reato solo se
le condotte poste in essere siano state idonee a soddisfare le esigenze
di riprovazione del reato e di prevenzione.
In conseguenza,sostiene lo stesso Giudice, la norma,collegando la estinzione
del procedimento alla riparazione del danno ed alla eliminazione delle
conseguenze,sembrerebbe richiedere lintegralità del risarcimento
sebbene questultimo vada rapportato ad una commisurazione oggettiva
del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice che procede
e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa.
Per contro, ritenendo il quantum ancorato alla richiesta della parte
offesa ( mai alla parte civile perchè la valutazione deve
avvenire ad un tempo che precede la prima udienza di comparizione parti)
si svuoterebbe di significato lessenza stessa dellart. 35.
In definitiva,secondo il Giudice di Pace di Lanciano, l'integralita
del risarcimento del danno, richiesta dall'articolo 35 D.Lgs 274/00
ai fini della dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte
riparatorie, va rapportata ad una commisurazione oggettiva del danno
che e rimessa, in ultima analisi, alla stima del giudice di pace
e non alla valutazione ed alla richiesta della persona offesa.
La decisione risulta di notevole rilevanza ove si consideri che il
meccanismo risarcitorio è spesso relativo alle conseguenze del
danno da sinistro stradale in cui non è limputato ma la
Compagnia Assicuratrice a dover provvedere al ristoro dei danni,ossia
un soggetto terzo ed a volte estraneo al processo.
In tali casi l avvenuto risarcimento del danno da parte della
compagnia assicuratrice dellimputato, sebbene non sia stata tacitata
lintera pretesa della vittima delle lesioni,dovrebbe essere sempre
ritenuto idoneo ad eliminare le effettive conseguenze dannose da quella
sopportate, nonché a soddisfare le esigenze di riprovazione e
prevenzione del reato (4).
Tale meccanismo estintivo del reato prescinderebbe,quindi,dalla personalitàdella
condotta riparatoria posta in essere dallimputato, ma resterebbe
affidato ad un meccanismo risarcitorio c.d. oggettivo come
introdotto dalla Legge 990/1969 ma anche ai tempi ed alle procedure
ad esso collegati.
Orbene,lart.35 pone,invero,nella sua attuale formulazione,a carico
dellimputato due condotte: la riparazione del danno cagionato
dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e leliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Entrambe le condotte riparatorie devono avere, tra gli altri requisiti,
quello della personalità: che si debba trattare di una prestazione
personale lo si ricava dallart.35 comma 2, in quanto il giudice
deve accertare di volta in volta se le attività risarcitorie
sono state idonee a soddisfare esigenze di riprovazione del fatto
e di prevenzione,sicché la condotta non può che essere
compiuta personalmente dallagente.
Da ciò dovrebbe conseguire che, per quanto riguarda il risarcimento
del danno da sinistro stradale, la causa di estinzione non potrebbe
trovare applicazione a fronte di una mera ed automatica riparazione
avvenuta per opera dellistituto assicuratore né tanto meno
quando il risarcimento del danno fosse compiuto dal responsabile civile
per conto proprio e nel proprio interesse oppure da un terzo magari
estraneo alla vicenda criminosa.
Tuttavia,tale applicazione restrittiva dellistituto non sarebbe
conforme a giustizia posto che,specialmente nel campo delle lesioni
dipendenti da sinistri stradali,sarebbe assurdo pretendere un risarcimento
personale da parte dellimputato, nel momento in cui
lo stesso è per Legge obbligato a dotarsi di copertura assicurativa
per la circolazione stradale.
Ciò che il legislatore richiede, a ben vedere, è una
partecipazione personale alla condotta riparatoria, cioè un comportamento
fattivamente volto al soddisfacimento della pretesa risarcitoria, di
cui lautore del reato potrà fornire adeguata dimostrazione
ogni qual volta sia in grado di provare che il risarcimento, ancorché
da terzi proveniente, è stato da lui medesimo provocato, sollecitato,
non ostacolato(5).
Appare,quindi, del tutto conforme alla ratio della norma lopinione
che il risarcimento in funzione riparatoria non possa essere assimilato
tout court alla mera soddisfazione della richiesta proveniente ex parte
offesa, costituendo piuttosto un comportamento dellimputato, successivo
alla commissione del reato, suscettibile di valutazione da parte del
giudice che ne stima gli effetti sia sul piano delleliminazione
del danno conseguente alla condotta criminosa sia sotto il diverso profilo
delle necessità di stampo prettamente punitivo e preventivo.
Ma vi è anche un altro elemento non trascurabile che depone
in funzione della tesi sostenuta dal Giudice di Lanciano: la mancata
riproduzione, nell'articolo 35, della possibilita di opporsi da
parte della persona offesa, la quale viene semplicemente "sentita"
prima della pronuncia estintiva.
Infatti, la norma non prevede alcun potere di veto della persona offesa
(e dell'imputato) sancito invece dall'articolo 34, comma 3, per l'esclusione
della procedibilita per i casi di particolare tenuita del
fatto.
In conseguenza si deve ritenere che la valutazione di idoneita
del giudice di pace delle attivita riparatorie prestata dall'autore
del danno arrecato alla vittima ed a favore di questa, non puo
essere intesa come mera presa d'atto che il risarcimento richiesto e
stato versato, bensi come presa d'atto del giudice che "le
attivita risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze
di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", alla cui individuazione
può aver concorso quale mediatore tra le parti, abbiano avuto
esecuzione(6).
Ne è riprova una recente sentenza della Cassazione Penale in
tema di applicazione della norma estintiva nel caso di guida in stato
di ebrezza (7).
La Suprema Corte ha ritenuto che la guida sotto l'influenza dell'alcool
(art. 186 Cod. Strad.), così come la guida in stato di alterazione
per l'uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Cod. Strad.), sono qualificabili
come reati di pericolo astratto, per i quali l'eventuale sottoposizione
del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce un "actus
contrarius" rispetto alla condotta incriminata nè può
integrare una qualche forma di "riparazione" nei confronti
di una parte offesa, di difficile determinazione,con la conseguenza
che sussiste incompatibilità ontologica tra la modalità
di estinzione prevista dall'art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 e la natura
i reati in esame.
Merita,ancora,di essere segnalata una recente sentenza del GdP di Rovereto
(8) che, accogliendo limpostazione difensiva in favore di una
valutazione di congruità delle condotte riparatorie assegnata
alo stesso giudice decidente, ha dichiarato il NDP per estinzione del
reato ex art. 35 D.Lgs 274/2000 affermando,nella parte motiva, che "nel
caso de quo, questo giudice, preso atto del parere favorevole del PM,
ritiene che la somma versata dall'imputato a favore della parte offesa
possa ritenersi idonea alla eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato.
Resta ancora un punto notevole da chiarire: quale sia il termine ultimo
per porre in essere le condotte riparatorie volute dal Legislatore.
Orbene,se pure possa ammettersi in via astratta che il termine di tre
mesi voluto dallart.35 sia sufficiente a obbligare
il responsabile del reato alla definizione alternativa del procedimento,
tale termine risulterebbe incongruo in tutti i casi in cui il meccanismo
risarcitorio è affidato dalla Legge a
terzi, come nel caso delle lesioni derivanti da sinistro stradale.
In tali casi,il termine breve voluto dal Legislatore finirebbe
con laddossare allautore del reato le conseguenze derivanti
da un risarcimento non sollecito e comunque legato alla guarigione dalle
lesioni della vittima oltrechè agli accertamenti peritali compiuti
dalla Compagnia Assicurativa conseguenti alla richiesta ricevuta.
La norma, sotto tale profilo, appare del tutto carente specie se, in
base alla indicazione di carattere generale contenuta nellart.2,comma
2 del D Lgs 274/2000, compito assegnato al GdP penale è quello
di favorire,per quanto possibile,la conciliazione tra le parti.
Il ruolo di mediazione penale affidato al Giudice di Pace appare rilevante
in tali casi in quanto interviene,come ricordato, a prescindere dalla
volontà punitiva della vittima del reato che viene sostanzialmente
estromessa nella valutazione della congruità della condotta riparatoria
dellimputato, a differenza di quanto previsto dallart.34.
Se,quindi,il Giudice è chiamato a svolgere tale importante ruolo
nel corso della udienza di comparizione delle parti,a maggior ragione
deve ritenersi che una preclusione di tale funzione nelle fasi successive,oltre
a non trovare alcuna giustificazione derivante da un incolpevole quanto
costruttivo atteggiamento assunto dallimputato presso la Compagnia
assicuratrice,finirebbe con lo svilire la portata del nuovo istituto
anche per i riflessi sociali che riveste la tutela delle vittime della
strada.
Anzi, si sostiene in dottrina(10) che lo sbarramento temporale fissato
per l'esecuzione delle attivita riparatorie e costituito dalla
prima udienza di comparizione,finirebbe con il legittimare labuso
del diritto della persona offesa di persistere nelle proprie pretese
risarcitorie ponendo in essere comportamenti strumentalmente tesi a
superare tale fase processuale senza acconsentire in nessun modo alla
prestazione risarcitoria o ripristinatoria, anzi ostacolandola di fatto
allo scopo di celebrare ex abrupto il dibattimento.
In tali casi,laddove non si raggiungesse un accordo extragiudiziale,la
prima udienza di comparizione si risolverebbe solo in una mera formalita
burocratica essendo limitata, di regola, a dar atto della mancata volonta
del denunciante di rimettere la querela, senza attivarsi per cercare
la transazione, per fissare il quantum debeatur o per evitare pretese
risarcitorie delle volte eccessive, con conseguenze devastanti per lapplicazione
della giustizia riparativa voluta dal Legislatore.
Resterebbe,quindi, affidato al GdP lesercizio di un potere definitorio
ove ritenga che la condotta riparatoria posta in essere dallimputato,sia
pure sollecitando la propria compagnia di assicurazioni,non accolta
dalla parte offesa che non intenda rimettere la querela e ponendo in
essere condotte maliziose tendenti ad ottenere un risarcimento più
elevato,sia invece da ritenersi congrua ai fini della estinzione
del reato,anche alla luce degli accertamenti peritali svolti ma non
ancora seguiti dallaccordo transattivo.
Cio confermerebbe,evidentemente, lopinione dottrinale che
il risarcimento in funzione riparatoria non possa essere assimilato
tout court alla mera soddisfazione della richiesta proveniente dalla
parte offesa, ma costituirebbe piuttosto un comportamento attivo dell'imputato,
successivo al commesso reato, suscettibile di apprezzamento del giudice
che ne stima gli effetti sia sul piano dell'eliminazione del danno conseguente
alla condotta criminosa, sia sotto il diverso profilo delle necessita
di stampo prettamente punitivo e preventivo
Meglio sarebbe stato,quindi, ancorare la portata della norma anche
alla dimostrazione da parte dellimputato della esistenza di meccanismi
risarcitori alternativi quanto oggettivi collegati a coperture assicurative
a cui fare ricorso per un congruo ristoro dei danni subiti dalla parte
offesa.
In definitiva ed in base alle considerazioni esposte,sarebbe auspicabile
un qualche intervento legislativo chiarificatore che consenta lestensione
delle condotte riparatorie,in casi particolari, allintero giudizio
e non solo alla prima udienza,come accaduto di recente, a seguito delle
modifiche legislative che,intervenendo sullarticolo 4 del decreto
274, hanno sottratto alla competenza del giudice di pace il delitto
di cui allarticolo 593 Cp commi 1 e 2 (omissione di soccorso)
e 189 c. 6 CdS (guida in stato di ebbrezza)(9).
NOTE
1. v.dello stesso autore, Dubbi di costituzionalità della disciplina
transitoria
,in Filodiritto.com
2. v.G. Mannozzi-Le giustizia senza spada Giuffrè 2004
3. così,Abbamonte, Speciale tenuità del atto e condotte
riparatorie, in Penale.it
4. Giudice di Pace di Lanciano,sentenza 15/3/2004, in Altalex .it
5. v. Abbamonte,op.cit.
6. v.Natalini,Condotte riparatorie,superabile il veto della persona
offesa, in Litis.it
7. Cassazione , sez. IV, sentenza 04.05.2004 n° 34343
8. sentenza 143/04 del 18 giugno 2004
9. Legge n. 72 del 9 aprile 2003, in particolare larticolo 3.
10. v. Natalini, op.cit.
PARTE IV
ISTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA
§§§
La disamina della risarcibilità del danno per le vittime della
criminalità pone con forza una questione fondamentale:dove attingere
i fondi per il risarcimento.
A tal proposito meritano di essere esaminati alcuni fondi,appositamente
costituiti, che erogano il risarcimento dei danni subiti dalle vittime
di altri eventi che cagionano danno alle vittime.
A- Il fondo di garanzia vittime della strada
E stato istituito dal legislatore al fine di intervenire, nei
limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:
· sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni
alle persone
· sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle
persone ed anche, con una franchigia di 500 Euro, per i danni alle cose
· sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in
"liquidazione coatta amministrativa"
Nei primi due casi la richiesta di risarcimento deve essere inviata
alla CONSAP S.p.A. Servizio Fondo di garanzia per le vittime
della strada Largo Tartini n. 4 00198 Roma.
Nel terzo caso, poiché la legge prevede diverse ipotesi, è
opportuno, prima di inviare la richiesta, individuare il soggetto cui
deve essere trasmessa.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito
in forza delle norme di cui agli artt. 19 e seguenti della L. 990/69.
Il Fondo Vittime della Strada è un istituto finalizzato a garantire
i principi di sicurezza e solidarietà sociale su cui si basa
la legge n. 990 del 1969, nonché il principio dell'obbligatorietà
dell'assicu razione sulla responsabilità civile.
In base all'art. 19 della L. 990/69, il Fondo provvede al risarcimento
dei danni provocati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati,
o che siano sprovvisti di copertura assicurativa, o risultino assicurati
presso imprese cadute in dissesto finanziario, che si trovino cioè
in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente.
Nel primo caso, quello cioè in cui il veicolo non sia stato
identificato, il risarcimento è dovuto per i soli danni alla
persona.
In assenza della copertura assicurativa del veicolo, seconda ipotesi
prevista dall'art. 19 della L. 990/69, il Fondo risarcisce i danni alla
persona e quelli alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore
in lire di 500 ECU, nonché per la parte eccedente tale ammontare.
Nella terza ipotesi, ove cioè l'impresa assicuratrice si trovi
in liquidazione coatta, il risarcimento è dovuto per i danni
alla persona ed alle cose.
L'obbligazione cui è tenuto il Fondo di garanzia ha natura risarcitoria:
essa si sostituisce pertanto a quella del soggetto responsabile del
danno, non sussistendo rapporto alcuno di solidarietà passiva
tra Fondo e responsabile del sinistro.
L'attività esterna del Fondo di garanzia è svolta da
alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita
al luogo di accadimento del sinistro, designate con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, e alle quali è affidato l'incarico di provvedere
alla liquidazione dei danni ed al pagamento dei relativi importi in
favore degli aventi diritto.
L'impresa designata, per regione o gruppo di regioni, eseguito il pagamento,
ottiene il rimborso dal Fondo delle somme versate.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni, entrato in vigore allinizio
dellanno 2006, contiene importanti novità legate al Fondo
di garanzia per le vittime della strada.
Con la riforma il Governo e lAssociazione delle imprese di assicurazione
e consumatori hanno definito lestensione dellintervento
del Fondo ai danni causati da un veicolo rubato.
In questo caso, vengono coperti i danni alla persona e alle cose subiti
dai terzi non trasportati o traspor tati contro la propria volontà,
limitando lintervento del Fondo al massimale di legge in vigore
al momento del sinistro.
Altra novità è il riconoscimento del diritto dellassicurato
alla restituzione del premio per il periodo di residua copertura, ossia
quello a partire dal giorno successivo alla denuncia del furto del veicolo
allau torità di polizia.
Vi è stata,quindi,una importante estensione ai danni cagionati
alle vittime da un veicolo a seguito di un episodio di criminalità
comune come quello del furto del veicolo stesso.
B- Il fondo INAIL
La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto
alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze
di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
La legge stabilisce lobbligo dellassicurazione contro i
danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni
e malattie causati dallattività
lavorativa.
LINAIL - Istituto Nazionale per lAssicurazione contro gli
Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali - gestisce questassicurazione
obbligatoria.
Dal 1965 - anno in cui è stato emanato il Testo Unico sullassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ad oggi, un susseguirsi di disposizioni
legislative,di pronunce della Corte Costituzionale, nonché una
consolidata interpretazione giurisprudenziale, hanno modificato il settore
delle prestazioni fornite
da questo Istituto, nel senso di una sempre più ampia tutela
nei confronti del lavoratore.
Basta citare, a titolo di esempio:
la legge 151/82 che, oltre a migliorare alcune prestazioni, ha
esteso al lavoratore agricolo autonomo lindennità per inabilità
temporanea;
la legge 863/84 che ha disciplinato i contratti di solidarietà,
di formazione e lavoro e di part-time;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 (recepita dallart.10
del decreto legislativo n. 38/2000), in base alla quale il lavoratore
può dimostrare
lorigine lavorativa della sua malattia, anche se questa non è
contemplata come professionale nelle apposite tabelle del Testo Unico.
Se la riforma ospedaliera del 1968, e listituzione del S.S.N.
del 1978, hanno settorializzato laspetto terapeutico (affidato
alla sanità) e laspetto indennitario (affidato allInail),
la legge 67/88 ha confermato allINAIL:
le funzioni medico legali e di certificazione nei confronti dei
lavoratori infortunati e tecnopatici;
lerogazione delle prime cure ambulatoriali, mediante convenzioni
con le Regioni.
Negli anni 90, in seguito alla maturazione sociale
del diritto del lavoratore non solo al risarcimento economico della
menomazione subita, ma allintegrità fisica, è stato
riassegnato allINAIL un ruolo nellambito della tutela della
salute e della sicurezza del lavoratore.
In questo senso, vanno letti:
il decreto lgs. n. 502 del 1992, con il quale sono stati istituiti
e regolati i flussi informativi tra INAIL e S.S.N. in tema di rischi
e danni da lavoro a fini prevenzionali;
le leggi nn. 549/95 e 662/96 che hanno consentito allINAIL
investimenti in campo sanitario, soprattutto in quello riabilitativo,
dintesa con i programmi del Ministero della Sanità.
Il decreto 38/2000 ha razionalizzato il ruolo complessivo
dellINAIL, tanto che oggi lIstituto che gestisce lassicurazione
sociale contro gli infortuni sul lavoro, si dedica oltre che alla cura
e allindennizzo in caso di infortunio o di malattia professionale:
alla prevenzione nei luoghi di lavoro,
alla riabilitazione e al reinserimento del lavoratore nella vita
sociale, oltre che lavorativa.
Con Legge 3 dicembre 1999, n. 493,Norme per la tutela della salute
nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni
domestici (G.U. n. 303 del 28 dicembre 1999)è stata assicurata
la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività
e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione
di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante
dal lavoro svolto in ambito domestico.
Attualmente circa nove milioni di casalinghe, in base alla legge 493
del 3 dicembre 99, beneficiano dello speciale fondo assicurativo
gestito dallInail.
In realtà, la legge in questione riconosce, con ritardo, il
diritto di tutela sancito dallarticolo 35 della Costituzione e
trova applicazione a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale
che, nel 1995, aveva equiparato il lavoro svolto allinterno della
famiglia e per la famiglia, alle altre forme di lavoro.
Vi è stata ,inoltre,la estensione anche al caso di morte della
copertura assicurativa contro gli infortuni domestici.
Ferma restando, quindi, lobbligatorietà delliscrizione,
merita di essere sottolineato che sono stati di fatto pochissimi i casi
in cui, malgrado i molti eventi infortunistici denunciati, siano stati
poi effettivamente elargite prestazioni in favore degli assicurati.
In un recente DDL è stata richiesto il riconoscimento della
qualifica di infortunato sul lavoro anche ai cittadini rimasti invalidi,
deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei
comuni individuati ai sensi della legislazione vigente.
Secondo il DDL ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da
medici dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere immediatamente
corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato,
una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo
del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50
per cento.
Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari
sono sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente.
Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per
cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte
in data successiva all'accertamento, sono recuperate dall'istituto erogatore
mediante rateazione, che comunque non può superare le sessanta
rate.
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli
eventi di cui innanzi sono imme dia ta mente corrisposti l'assegno di
morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico, approvato
con decreto dal Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o
per malattia professionale.Le rendite ai superstiti sono calcolate sulla
base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo
I del medesimo testo unico.
Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli
eventi arrecati da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è
corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità
temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla
base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per
altri sei mesi.
Ai cittadini che prestano attività di volontariato a decorrere
dal 1^ gennaio 1998, nei casi di incidente o di infortunio per cause
inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite
dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico
previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria.
Le prestazioni sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione
per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986,
e rimborsate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano alle quali è concesso, a carico del Fondo per la protezione
civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per
riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale,
determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo
39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi
del presente articolo.
Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo
unico approvato con decreto del Presi dente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti.
C- Lutilizzazione dei Fondi ai fini della risarcibilità
del danno per le vittime della criminalità
Nellottica del Legislatore vi è stata, quindi, negli anni
una estensione della utilizzazione dei Fondi per coprire eventi comunque
legati a fatti lesivi della vittima dellincidente stradale e/o
infortunistico che hanno consentito un risarcimento del danno patito
in maniera oggettiva.
Occorre,quindi,mettere mano rapidamente ad una riforma che comporti
una risarcibilità oggettiva delle vittime della criminalità
e che preveda un iter rapido attraverso laccertamento sia delle
causa dellevento
sia delle conseguenze economiche e morali derivanti dal fatto reato.
Si pensi al caso della vecchietta rapinata della pensione sociale o
derubata dei risparmi in casa ovvero truffata da soggetti rimasti ignoti
in cui il provento della rapina,del furto o della truffa, oltre a lesioni
personali, cagionino danni economici che impediscano di provvedere ad
esigenze primarie come laffitto di casa,il pagamento delle utenze,lacquisto
di medicinali.
In tutti questi casi, lintervento dello Stato per la tutela di
tali eventi appare,oltre che necessario, anche opportuno in considerazione
del compito primario a carico dello stesso che è quello di assicurare
lordine pubblico, compito in cui lo Stato,spesso,risulta carente.
Una tutela generalizzata delle vittime del reato, attingendo ai Fondi
assicurativi o previdenziali, consenti rebbe di garantite alle vittime
stesse di evitare ,se non levento, le conseguenze pregiudizievoli
sul piano fisico,morali e,soprattutto,economico dellevento medesimo.
Si tratta,quindi,di estendere le tutele attualmente previste anche
a tale categoria di soggetti, attesa la rilevanza che laumento
considerevole degli episodi di criminalità difficilmente contenibili
con gli attuali strumenti ha assunto nella nostra società contemporanea.
PARTE V
ATTUALI DATI NORMATIVI
§§§
a. Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e delle stragi di tale matrice"( Gazzetta Ufficiale
n. 187 del 11 agosto 2004 )
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime
degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul
territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani,
nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano
le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e successive modifica zioni, nonché l'articolo
82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità
di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca
o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità
e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo
2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della
pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla
presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti
da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi
o liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente
inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata
da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto
un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili
ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica
maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di
fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è
autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000
euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti
di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni
effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432
euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro
a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari
o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata
da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto
il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima
retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata
secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità
è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno
2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della
misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore
dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo
e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad
ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i
benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta
nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni
già erogate prima della data di entrata in vigore della presente
legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo
6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per
l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa,
nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale
assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto
alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime
finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per
l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a
decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti
aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite
due annualità, comprensive della tredicesima mensilità,
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite,
ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle
sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata
la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere
dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12,
comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è
corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità
è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate
in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo
conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento
del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e' autorizzata
la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico
dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro
a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante
della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei
lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche
e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa
di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici
previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni
imposta diretta o indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente
al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono
esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione
sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il
patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale
fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito
della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma
1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro
i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale
maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile
siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità
e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi
di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze
tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere
e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione
di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla
residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo
due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque
giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte
ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata
a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi
alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta
illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio
di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di
parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva
liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni
altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine
di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto
aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché
ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo
e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine
di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente
diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi
verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio
1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero,
i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2003.
Art. 16.
(omissis)
b.INPS CIRCOLARE N. 113 del 19.10.2005
Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell11 agosto 2004, sono stati introdotti
ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali
in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale,
nonché dei loro familiari superstiti.
Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633
dell11 ottobre 2005, si forniscono le istruzioni per lapplicazione
della normativa indicata in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori
chiarimenti relativi ad aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti
chiarimenti ai competenti Ministeri.
I benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di
eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1°
gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori
del territorio nazionale.
Destinatari (art. 1, comma 1)
Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n.
206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi,
in possesso della cittadinanza italiana al momento dellevento,
indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino
vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano
o allestero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.
Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che
risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della
legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad una ricostituzione
della pensione in accordo con le nuove disposizioni.
In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano
subìto uninvalidità permanente per effetto dei suddetti
eventi terroristici.
Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità
liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi
diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso
della cittadinanza italiana.
Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)
Larticolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro
che subiscono ovvero hanno subito uninvalidità permanente
di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo
o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto
allapplicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dellart.
2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al
momento della liquidazione della pensione stessa.
Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto
2004. (art. 2, commi 1 e 2).
Per questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia
di seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati,
con lattribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970
prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.
Larticolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione
di aumenti periodici di stipendio ovvero lattribuzione della qualifica
o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta
agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.
Occorre tenere presente che la norma contenuta nella legge n. 336 del
1970 era preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento
pensionistico era, allora, calcolato sulla base dellultima retribuzione
percepita in servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo
2, veniva sostituita la retribuzione incrementata riconosciuta allatto
della cessazione dal servizio.
Per lapplicazione della medesima norma per le pensioni gestite
dallIstituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta
nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di
calcolo dellassicurazione generale obbligatoria.
Di seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio
in esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene
conto anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile
1972.
Per il calcolo della quota retributiva, ovvero dellintero importo
pensionistico per i soggetti aventi più di 18 anni di contributi
al 31 dicembre 1995, bisognerà:
1. considerare la quota di stipendio dellassicurato, allatto
del pensionamento, costituita dallimporto settimanale tabellare
e dallelemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla
con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto
collettivo nazionale applicabile allassicurato, ovvero, a scelta
dello stesso pensionando, determinare limporto tabellare più
lE.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo
la normale disciplina in vigore;
3. determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo
la normale disciplina in vigore;
4. confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con limporto
risultante dalloperazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione
media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub
1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla
retribuzione media settimanale;
5. confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con limporto
risultante dalloperazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione
media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub
1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla
retribuzione media settimanale;
I valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno
presi a base per il calcolo della pensione.
Per la determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà:
1. determinare la quota di stipendio mensile o settimanale dellassicurato,
allatto del pensionamento, costituita dallimporto tabellare
e dallelemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla
con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto
collettivo nazionale applicabile allassicurato, ovvero, a scelta
dello stesso pensionando, determinare limporto tabellare più
lE.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. applicare al valore di cui al punto 1 laliquota di computo
prevista e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane
di contribuzione utili per la misura della pensione;
3. calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo ottenuto
con le retribuzioni effettivamente percepite dallinteressato nel
corso della sua vita lavorativa;
4. confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il maggiore
e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente
alletà del pensionando, ottenendo così limporto
di pensione.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti
salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni
assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi
professionisti.
Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità
permanente inferiore all80% (art. 3)
Lart. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che
hanno subito uninvalidità permanente della capacità
lavorativa inferiore all80%, causata da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità
contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che
espleta i propri effetti anche sullanzianità assicurativa,
comportando la retrodatazione dellinizio dellassicurazione,
non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai
fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a
coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico e va riconosciuto
entro lanzianità contributiva massima valutabile nel Fondo
nel quale è liquidata la prestazione.
Nei confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione
contributiva va riconosciuta allatto della liquidazione della
pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione
di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario
della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui lassicurato presenti la domanda per ottenere
la certificazione del diritto ovvero lincentivo per il posticipo
del pensionamento, di cui allart. 1, comma 12 e seguenti, della
legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione
contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti
richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato
con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie
di maggiorazioni contributive presenti nellordinamento.
L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, introdotto
dalla norma oggetto della presente circolare, sulle pensioni calcolate
in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva
relativa all'ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti
di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente
secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato,
in assenza di specifiche particolari disposizioni normative, applicando
i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire
ai periodi da accreditare figurativamente.
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale
dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure
la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso
in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni;
all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota
di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa
alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore.
La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero
di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da
riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore
contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità
contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato
non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in
quanto collocato nellanno di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato
al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione
compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione,
costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per
il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato.
Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il
coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3 sopra menzionato, operano
i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti
pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli
iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto.
Il comma 2 dellarticolo 3 in esame stabilisce altresì che
la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente
dallimposta a sul reddito delle persone fisiche.
Al riguardo, lAgenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E
del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dallimposta
sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata
in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale
degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.
Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità permanente
pari o superiore all80% (art. 4)
Lart. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti,
che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato uninvalidità
permanente pari o superiore all80 per cento.
Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione
diretta, calcolata in base allultima retribuzione percepita integralmente
dallavente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui
allarticolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.
Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo
alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dalletà
anagrafica e dallanzianità contributiva e assicurativa
effettivamente maturate.
La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di
cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente
lultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata allanzianità
contributiva dallo stesso maturata.
A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo allapplicazione
del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione
da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovrà
essere costituita da tutte le voci presenti nellultima busta paga
del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato applicando
alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianità
stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera
lassicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando
limporto tabellare e lE.D.R. della classe di retribuzione
immediatamente superiore.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri
previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni
di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei
superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette
liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di
terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente
pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base
dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto
e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera
anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.
Inoltre, il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non
sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie,
non è applicabile larticolo 1, comma 41, della legge n.
335 del 1995, nonché le disposizioni relative allapplicazione
del contributo di solidarietà.
In proposito, lAgenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione
n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici
di cui sopra non concorrono per lintera somma a formare il reddito
imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni
di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso
di morte di vittime di atti di terrorismo.
Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività
(art. 7)
Lart. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì ladeguamento
costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento
retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino
in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
Pertanto, ladeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari
della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo
agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica
corrispondente a quella del pensionato allatto della cessazione
dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo
assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto
dellapplicazione dei benefici previsti dallarticolo 2 della
legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere
conto degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in
attività, considerando come anzianità del pensionato quella
posseduta presso lazienda o altra organizzazione in cui operava,
allatto della cessazione dal servizio.
Con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo
di riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando
la retribuzione pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati
secondo quanto sopra descritto.
Riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)
Ai sensi dellarticolo 14 il riconoscimento dellinfermità,
nonché il nesso causale con levento terroristico dovranno
essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo, cui linteressato deve presentare apposita
domanda e rilasciata, ai sensi dellarticolo 19 del D.P.R. 28 luglio
1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell'atto criminoso
e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità,
la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia
invalidante, la percentuale dellinvalidità..
Al momento del pensionamento linteressato dovrà allegare
per lapplicazione dei benefici la predetta certificazione alla
domanda di pensione.
Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo
verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della
maggiorazione contributiva prevista dallarticolo 3, non possono
avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del
mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato
provvedimento).
Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari
di pensione, le Sedi dovranno provvedere dufficio alla ricostituzione
della pensione non appena in possesso della certificazione attestante
la qualifica di vittima del terrorismo, che potrà essere acquisita
dalla Prefettura, ovvero presentata direttamente dallinteressato.
In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata
a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti
economici a partire dal 1° settembre 2004.
I provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente
adottati stante che l'art. 14 della norma in esame stabilisce che "il
riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento
ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione
economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere
conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della
domanda dellavente diritto allUfficio territoriale del Governo
competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".
Doppia annualità (art. 5, comma 4)
A norma dellart. 5, comma 4, della più volte citata legge
n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano
subito uninvalidità permanente non inferiore ad un quarto
della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle
vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione
della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, è stato
concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla
perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione
di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive
della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso.
Detto importo, pari a quello determinato allatto del decesso del
dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli
maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi
e a carico.
In merito all'Amministrazione competente a provvedere allattribuzione
delle due annualità del trattamento pensionistico di cui sopra,
si fa riferimento a quanto stabilito dallart. 2 del D.P.R. 28
luglio 1999, n. 510 (allegato 2).
c. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 Regolamento
recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita
organizzata. (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. - Principi generali.
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti
le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466,
e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre
1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319,
16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica
19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione
della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2. - Amministrazioni competenti.
1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio
previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici
vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che
abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento
del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
- per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri,
al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al
Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero
dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici
di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale
civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo
di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate
dello Stato.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
e, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici
previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente
richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani
che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e determinata
l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli
apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno
- Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni
fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici
le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.
omissis
d.Legge 23 Dicembre 2005 n.266(Legge Finanziaria 2006).
562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già
previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564,
è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni
di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui allarticolo
3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti
pubblici deceduti o che abbiano subìto uninvalidità
permanente in attività di servizio o nellespletamento delle
funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza
di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano
contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali
consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque
natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni
ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dellarticolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinati i termini
e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro
il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui
ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
e. DPR 7 luglio 2006, n. 243
Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle
provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini
della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'articolo 1,
comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.(GU n. 183 del 8-8-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo
1, commi 562, 563, 564 e 565;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo
82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche'
per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalita' di attuazione
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente
ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione
dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita'
e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione,
ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale identificazione
dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione
dei procedimenti d'ufficio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 aprile 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste
dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano
gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente
sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni
comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze
straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a
maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto.
Art. 2. Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalita' per
la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua
autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate,
come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari
superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti
in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo.
2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino
a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi
sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1°
gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a
queste equiparate, nonche' dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo
i termini e le modalita' di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 3. Termini e modalita' delle procedure
1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a
domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente
ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza
delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole
posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei
componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico
di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel tempo
e fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti
gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza
della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse
al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo
anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed
il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale
delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi
indicato al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
dopo aver verificato la compatibilita' finanziaria generale con il limite
massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette
alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo
dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali puo' farsi luogo
alla corresponsione.
5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente
sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria
successiva.
6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli
stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle
provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio
2006 e' comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare
sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della
legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine
previsto dall'articolo 4.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 4. Ordine di corresponsione delle provvidenze
1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie
a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non gia' attribuite interamente
ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale
delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalita' e del
terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo
l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi,
nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale
di invalidita', pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT,
di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno,
riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005
e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi
dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione
per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006,
fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria,
di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire,
pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo
2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione
per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006,
fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e
le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo
2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilita' di rivalutazione delle percentuali di invalidita', gia'
riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente
ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici,
nonche' quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennita' da ogni
tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti dalla
vigente normativa in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo,
alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze
di cui alle leggi indicate al comma 1, si potra' far luogo subordinatamente
a nuova autorizzazione di spesa.
Art. 5. Percentualizzazione della invalidita' permanente
1. La percentualizzazione della invalidita' permanente, viene valutata
in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita'
d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in data 5
febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base
alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.
Capo II
Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del
dovere
Art. 6. Riconoscimento delle infermita' per particolari condizioni
ambientali od operative
1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari
condizioni ambientali od operative di missione, delle infermita' permanentemente
invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo
1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' effettuato secondo
le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, nella composizione e con le modalita' previste dall'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita',
di cui all'articolo 5.
3. Le infermita' si considerano dipendenti da causa di servizio per
particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando
le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente
e determinante.
4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti, accerta la riconducibilita' delle infermita'
dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali
od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione
entro quindici giorni.
5. Il parere di cui al comma 4 e' motivato specificamente in ordine
alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e' firmato dal
presidente e dal segretario del Comitato.
6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora
riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato
di cui al comma 4.
7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici
di cui al presente regolamento, il Comitato e' integrato di volta in
volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti
della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.
8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti
dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione
adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio,
per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle
infermita' permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini
della corresponsione delle pertinenti provvidenze.
Art. 7.Clausola di salvaguardia
1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa
ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio
degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono
risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni
di euro annui. Cio' ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa,
della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo
per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2006