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RIFLESSIONI SULLA SUBORDINAZIONE

ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

di

Avv. Luigi Tremante

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Considerando che, secondo una consolidata giurisprudenza, una data attività lavorativa può essere svolta sia in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, che in esecuzione di un lavoro autonomo (ex plurimis: Cassazione 13858/99), appare rilevante individuare i tratti caratterizzanti ciascun tipo di rapporto, per determinare la disciplina giuridica volta per volta applicabile.

Tradizionalmente si è affermato che, a concretare il vincolo della subordinazione è essenziale la sottoposizione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, al quale, in virtù del legame di natura personale che viene così a profilarsi, il dipendente si trova assoggettato.

Detto assoggettamento è reso manifesto dai cd. elementi indicatori della subordinazione, individuati dalla giurisprudenza nella continuità della prestazione, intesa come offerta continuativa nel tempo dell' attività lavorativa da parte del prestatore di lavoro; nella personalità della prestazione; nell' inserimento del lavoratore nell' organizzazione aziendale, attraverso la eterodeterminazione dell' orario di lavoro nonché del luogo di lavoro; nella cadenza e nella misura fissa della retribuzione; nell’assenza del rischio di impresa.

Ancorarsi a parametri formalistici equivale a paralizzare la tendenza espansiva del diritto del lavoro, che mira ad allontanarsi dalla radicata posizione dottrinaria secondo cui, oggetto di tale branca del diritto, sia il solo rapporto di lavoro subordinato nel settore privato.

Il tema della distinzione fra lavoro dipendente e lavoro autonomo si pone oggi con particolare interesse, sia per il moltiplicarsi delle collaborazioni coordinate e continuative, sia per la nuova configurazione e disciplina della parasubordinazione, come prospettata dal decreto di attuazione della cd. riforma “Biagi”.

L’attualità dell’argomento è testimoniata dagli importanti recenti interventi della Corte di Cassazione, finalizzati ad orientare la giurisprudenza di merito, la quale, in presenza di una normativa datata, suscettibile di varia interpretazione, ha assunto posizioni spesso non in linea con gli indirizzi nomofilattici della Suprema Corte.

Tra le ultime pronunce si segnala: Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 20.06.2003, n.9900:

“Gli elementi che differenziano il lavoro subordinato da quello autonomo sono l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia, e l’inserimento nell’organizzazione aziendale; la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi quali l’assenza del rischio, l’osservanza di un orario di lavoro e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento, in concreto, circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato, in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in Cassazione”.

Ancora una volta la Suprema Corte ha affermato che l’elemento discriminante il lavoro subordinato da quello autonomo è rappresentato innanzitutto dall’esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del dipendente, così come ha ribadito che gli altri elementi tradizionalmente indicati nell’osservanza di un orario di lavoro, nell’assenza di rischio, nella misura fissa della retribuzione, hanno decisamente un valore sussidiario.

Perché possa rendersi applicabile la disciplina protettiva del rapporto di lavoro subordinato a fattispecie contrattuali atipiche di sempre più diffusa applicazione come il telelavoro, il lavoro interinale, il lavoro a domicilio, e le nuove figure di parasubordinazione è evidente che, detto  potere di direzione dell’imprenditore, debba essere interpretato con crescente elasticità.

In altri termini, intendere la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, secondo la concezione tradizionale, equivale, oggi, a riservare l’applicazione delle tutele del diritto del lavoro a poche fattispecie concrete.

Perché ciò non avvenga, nell’ottica di una interpretazione evolutiva della normativa vigente, è necessario spostare l’attenzione su altri aspetti della subordinazione, intesa come estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa, con fedeltà e diligenza, secondo le direttive generali del datore, pur all’esterno dell’azienda, sempre che vi sia un collegamento funzionale tra la prestazione di lavoro e la struttura aziendale.

L’indagine sulla sussistenza o meno del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro deve essere condotta, in maniera più o meno penetrante, considerando la natura dell’attività svolta.

Ed è altrettanto vero che, nelle fattispecie contrattuali in cui la soggezione al potere direttivo del datore si presenta in misura più attenuata, gli altri elementi indicatori della subordinazione assumono una rilevanza particolare ai fini dell’inquadramento del rapporto nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento con una di quelle sentenze destinate a far discutere a lungo gli operatori del diritto (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 novembre 2004, n.21449), affermando chiaramente che non sono sufficienti, ad escludere il vincolo della subordinazione del lavoratore a domicilio, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane dello stesso, e l’emissione di fatture per il pagamento  dell’attività prestata.

Per quanto concerne il primo aspetto, la Suprema Corte ha dichiarato:”…ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l’effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma…”; per quanto riguarda la emissione di fatture, ha precisato, invece, non essere la circostanza decisiva:”…potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale…”.

Tanto meno ad escludere “la sussistenza di quella forma di subordinazione attenuata richiesta per il riconoscimento del rapporto di lavoro a domicilio”, può ritenersi determinante, secondo la S.C., la pluralità  di committenti , evenienza che pure potrebbe minare il rapporto fiduciario tra le parti.

Con la pronuncia in rassegna la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza il proprio orientamento secondo il quale:”…il lavoratore a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l’oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa – pur se in ambienti esterni all’azienda e con mezzi ed attrezzature proprie del lavoratore stesso ed eventualmente anche con l’ausilio dei suoi familiari, purché conviventi ed a carico – diventa elemento integrativo (c.d. subordinazione tecnica)”.

Concludendo, per accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, anche in presenza di un nomen iuris già autonomamente attribuito dalle parti, diventa necessario verificare la sussistenza del vincolo di subordinazione, alla luce delle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, considerando che il grado di subordinazione effettiva varia con il mutare e l’evolversi dei sistemi tradizionali di organizzazione del lavoro, diventando sempre più decisivi, ai fini della qualificazione del rapporto, la messa a disposizione del datore delle energie lavorative, ed il collegamento funzionale delle stesse agli obiettivi dell’impresa.

Napoli, 09 marzo 2005

                                                          Avv. Luigi Tremante (Foro di Napoli)

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(*) già pubblicato  sulla rivista trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Nola   “Impegno Forense” Anno VI –N.1/2  Gennaio-Giugno 2005