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PROBLEMATICHE GIURISPRUDENZIALI

 in tema di

REVOCATORIA ORDINARIA FALLIMENTARE

nei confronti del

 TERZO SUBACQUIRENTE

 

di

Dott.ssa Vincenza Barbalucca  (*)

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L’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. e art. 2901 cc nei confronti di TERZI SUBACQUIRENTI  non viene esperita molto spesso nell’ambito delle azioni intraprese pendente la procedura concorsuale, il che contribuisce a determinare spesso incertezze circa il preciso inquadramento dell’istituto. Può risultare pertanto utile la disamina di alcune delle questioni  più frequentemente oggetto di diatriba.

Prima di tutto riguardo la COMPETENZA TERRITORIALE  si evidenzia che secondo giurisprudenza costante in materia di revocatoria ordinaria  nel fallimento la legittimazione attiva spetta esclusivamente al curatore, e l’azione si propone innanzi al tribunale Fallimentare ovvero  il Tribunale del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e quindi pende la procedura concorsuale fallimentare ( cfr. ex multis Cass.1987 n.9122; Corte Appello Napoli 22.10.1975) .

In riferimento alla questione sulla PRESCRIZIONE  secondo costante giurisprudenza la prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria non subisce deroghe quando l’azione sia esercitata nel fallimento: si applica pertanto l’art.2903 cc secondo cui l’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto ( cfr. Cass del 1980 n.322; Cass. Del 1977 n.1041; Cass.del 1978 n.2055).

Altra questione significativa è la correlazione in termini di efficacia riflessa tra detta azione e quella di revocatoria ex art. 67 l.fall. intrapresa dal fallimento nei confronti del primo acquirente o dante causa del terzo-subacquirente.

Ebbene laddove tale prima atto di vendita sia  dichiarato inefficace  ex art. 67 l.fall. con sentenza  del tribunale il terzo-subacquirente , il quale ha acquistato a sua volta a titolo oneroso con atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revocatoria ex art. 67 l.fall. , non può essere investito ai sensi dell’art. 2652 n.5 dagli effetti della sentenza di inefficacia di revocatoria,  a meno che non si provi che fosse in mala fede .

 L’azione ex art. 66 l.fall – 2901 cc intrapresa nei confronti del terzo-subacquirente va tenuta distinta dalla stessa azione intrapresa nei confronti del debitore:  le due azioni sono sostanzialmente e processualmente diverse ,  così come evidenzia il dettato letterale della norma art. 2901 cc che distingue  la fattispecie giuridica del n.1, in cui devono ritenersi coinvolti tutti gli atti compiuti dal debitore-primo acquirente sia a titolo oneroso che quello gratuito, dalla fattispecie di cui al n.2 , relativa agli atti compiuti dal terzo, in cui sono coinvolti solo gli atti a titolo oneroso. I due accertamenti sono distinti e quindi neppure logicamente correlabili l’uno all’altro in termini di prodromicità, nel senso che l’accertamento della fattispecie sub n.2 non implica accertamento della fattispecie sub n.1. Da ciò deriva che le due domande di revocatoria ordinaria , quella nei confronti del terzo e quella nei confronti del debitore, devono ritenersi  autonome e distinte; pertanto laddove parte attrice in corso di giudizio e quindi di accertamento istruttorio intendesse allargare il petitum coinvolgendo nella declaratoria di inefficacia anche il primo acquirente darebbe luogo ad una vera e propria mutatio libelli con introduzione di una domanda del tutto nuova, pertanto inammissibile .

 Sulla base di tale considerazione teorica si osserva che l’eventuale  richiesta di chiamata in garanzia da parte del terzo-subacquirente convenuto nei confronti del primo acquirente ( suo dante causa) ha una sua giustificazione giuridica  non perché c’è correlazione tra responsabilità del terzo e responsabilità del debitore-primo acquirente nell’ambito della revocatoria, ma in quanto si tratta di  chiamata per evizione ex art. 1483 cc: è quindi in tal ultimo senso astrattamente autorizzabile. Il problema si pone se invece  parte attrice ritenga di dover  integrare il contraddittorio, chiedendo di citare anche il primo acquirente: sul punto si osserva che tale richiesta non è astrattamente autorizzabile visto  che il primo acquirente non è assolutamente per le ragioni appena esposte , un litisconsorte  necessario   nella fattispecie de qua.

In merito ai  presupposti processuali e sostanziali dell’esperita azione ex art.66 l.fall. ed art. 2901 I comma n.2 c.c. secondo costante giurisprudenza gli stessi consistono nella : a) la sussistenza di un atto a titolo oneroso; b) la conoscenza da parte del TERZO della lesione della garanzia patrimoniale arrecata dall’atto impugnato nel momento del suo compimento; c) la lesione oggettiva della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni del debitore, causata dall’atto impugnato, nel momento del suo compimento ed ancora sussistente nel momento dell’esercizio dell’azione.

Si precisa  che è opinione corrente  che nell’esercizio in sede fallimentare dell’azione revocatoria ordinaria si prescinde dal requisito dell’anteriorità del credito all’atto dannoso, sicchè il curatore  non è tenuto a provare , relativamente ai creditori posteriori all’atto revocato la dolosa preordinazione di cui all’art. 2901 n.1 e n.2: da tale premessa si fa discendere che il risultato utile dell’azione ex art.66 l.fall. va determinato avendo riferimento all’intera massa dei creditori, siano essi anteriori o successivi all’atto. Quindi in particolare in tema di revocatoria ordinaria  nel fallimento nei confronti del terzo  l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore nel compiere l’atto a titolo oneroso fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata ex art. 2740 cc, mentre non si esige la prova della collusione tra terzo e debitore, né dello stato di insolvenza del primo, né la conoscenza di tale stato da parte del secondo ( cfr. Cass.Civ. Sez. II 4.11.1985 n.11518Cass. Civ.Sez.III 5.6.2000 n.7452, CassCiv.Sez.I 19.3.1996 n.2303). La prova dell’atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni , il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito.

Evidentemente le varie situazioni di fatto assumibili come indici presuntivi di tale elemento soggettivo ( es. rapporto parentela tra le parti, conoscenza sproporzione in minus  del prezzo  di vendita) vanno valutate non singolarmente ma sistematicamente nell’ambito dell’intero panorama probatorio acquisito.

 

                                                             

  Dott.ssa Vincenza Barbalucca *

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(*)magistrato  presso il Tribunale di Nola

 

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