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- FALLIMENTO -
_____________________
LA TRIADE DEI REATI
DEL CURATORE
FALLIMENTARE
di
____________________________
Tra le diverse ipotesi di
reati commesse dalle persone diverse dal fallito, ho ritenuto di svolgere
alcune brevi osservazioni sui <<reati del curatore
fallimentare>> i quali, ad un’attenta analisi, ci consentiranno
di svolgere una serie di riflessioni, in merito:
a)
alla
questione sanzionatoria, reduce di una legislazione anacronistica ed in palese
contrasto con i fondamentali principi costituzionali in materia
di finalità e rieducazione della sanzione penale;
b)
ad
una serie di censure di incostituzionalità relative alla disparità di
trattamento del curatore rispetto al pubblico ufficiale anche in relazione alla
scarsa <<determinatezza e tassatività del precetto penale>>
e ciò soprattutto dopo la reiterate modifiche dei reati contro la P.A.;
c)
infine,
un accenno sarà dedicato, alla riforma dei reati fallimentari in generale.
La prima norma, art. 228
L.F. punisce, con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa non
inferiore (all’incirca) di 200 euro <<il curatore che prende un
interesse privato negli atti del fallimento>>; la seconda fattispecie
prevista dall’art. 229 punisce con la pena della reclusione da tre mesi a due
anni e con un multa che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 516 euro,
il curatore che <<accetta o
pattuisce una retribuzione non dovuta>> e la terza ipotesi
disciplinata dall’art. 230, punisce <<l’omessa consegna o deposito di
cose del fallimento>> prevedendo la pena della reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 1032 se la condotta è commessa con dolo, e la
reclusione fino a sei mesi o la multa fino ad euro 300 circa, se l’omissione è
dovuta a mera dimenticanza e/o negligenza.
La
triade dei reati del curatore, ha in comune:
a)
l’oggetto giuridico del reato,
b)
la qualifica soggettiva che consente di definirli come <<reati
propri>>
c)
l’obiettivo di porre, rispetto al bene giuridico tutelato, una tutela
anticipata, consente di qualificare tutte le tre ipotesi criminose come
<<reati di pericolo>> differenziandosi tra di loro, per la materialità
della condotta, l’elemento <<soggettivo>>.
Il bene – interesse tutelato
è stato indicato unanimemente, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
legittimità, nel <<corretto svolgimento della procedura
fallimentare>>, e <<nell’integrità dell’azione degli organi
del fallimento>>, organi a cui appartiene il curatore e del quale
necessita tutelare la sua <<onestà>>, <<integrità>>
nei rapporti complessivi con la procedura concorsuale. Secondo un autorevole
indirizzo dottrinario, l’oggetto giuridico della norma può ravvisarsi anche nel
<<buon andamento>> e nella <<imparzialità e correttezza
degli organi preposti alla citata procedura concorsuale>>. (CADOPPI).
Non manca l’indicazione di
un ulteriore oggetto giuridico di elaborazione squisitamente giuri-
sprudenziale nato sotto la figura criminosa disciplinata dall’art. 229 della
L.F., in cui la Cassazione, con una pronuncia recente, ma anche unica sul
delitto de quo (Cass. 2.11.94 sez. VI), nel tentativo di sottrarre il
curatore ad ogni forma di suggestione economica perseguibile - in ogni forma -
ha individuato il bene interesse tutelato nella <<venalità del
curatore>>.
Tuttavia, come è dato
comprendere, sia che si segua la dottrina che la giurisprudenza, il bene
interesse tutelato dalle norme è sempre quello di salvaguardare <<il
prestigio dell’amministrazione della giustizia e degli organi
fallimentari>> nell’ambito della
procedura concorsuale.
Il curatore è un pubblico
ufficiale stante l’espressa previsione dell’art. 30, in mancanza della quale a
renderlo un p.u. ci penserebbe la norma generale di cui all’art. 357 del cp.
In relazione a quest’ultima
norma è innegabile che il curatore è un <<organo dell’ufficio
fallimentare>> e concorre alla <<formazione e manifestazione
della volontà della P.A.>> attraverso i suoi pareri, le sue istanze,
la costante partecipazione negoziale agli atti del fallimento.
Se è normativamente pacifica
la qualifica di pubblico ufficiale in capo al curatore, ai fini dell’assunzione
delle responsabilità penali, diventa importante individuare il momento in cui
il curatore assume tale qualifica.
La risposta, a prima vista,
appare scontata, nel senso, che la qualifica si assume con la nomina del
curatore contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento.
Il problema può sorgere
sulla efficacia della nomina del curatore contenuta in sentenza, in
mancanza di una sua espressa accettazione, così come previsto dall’art.
29 L.F.
In tal caso, seguendo la
linea giurisprudenziale più accreditata, la soluzione sembra essere quella
secondo la quale, la veste di p.u. e le conseguenti responsabilità verrebbero
mantenute, in ogni caso, fino a quando il Tribunale non ha provveduto alla sua
sostituzione.
Questa tesi non può incidere
negativamente sulle responsabilità del curatore nell’ipotesi di eventuali
ritardi nella sua sostituzione da parte del Tribunale ove lo stesso, non abbia
inteso assumere l’incarico proprio per l’esistenza di un reale conflitto di
interesse con il fallito e/o con i creditori.
Sicuramente le responsabilità penali
del curatore non cessano né con la <<chiusura del
fallimento>>
né con <<la revoca della sentenza dichiarativa di
fallimento>>
in quanto, se il fatto commesso si riferisce all’ufficio o al servizio
esercitato, lo stesso risponderà delle condotte poste in essere nel corso del
suo incarico.
Nell’ambito penalistico,
oltre ad evidenziare gli obblighi posti a carico del curatore, è stata da
sempre sottolineata l’importanza del ruolo dello stesso nel procedimento penale
promosso per la repressione degli eventuali fatti di rilevanza penale a carico
del Fallito.
Tra gli atti più
significativi posti in essere dal curatore per la individuazione delle
responsa- bilità penali del fallito, va segnalata la relazione ex art. 33
della L.F., in ordine alla quale, tralasciando tutti gli aspetti di
natura civilistica, è importante, in questa sede, soffermarsi sull’efficacia
probatoria della relazione nell’ambito del procedimento penale.
Al riguardo, la
giurisprudenza penale di legittimità ha univocamente qualificato la relazione
del curatore come un <<documento>> acquisibile al fascicolo
del dibattimento. (tra le più recenti, Cass. 13.4.99 Gianferrari, in Cass.
Pen. 2000, 409).
Ciò non significa che tutto
quello che il curatore abbia riportato nella sua relazione costituirà prova nel
processo penale a carico del fallito, ma l’efficacia probatoria del suo
contenuto va scomposta a seconda che :
a)
il
curatore compie accertamenti di fatto personalmente e direttamente
relazionati al G.D. in ordine ai quali, quanto da lui riferito, assume
carattere fidefacente fino a querela di falso;
b)
il
curatore apprende di fatti del fallito che si limita a riferire e per i quali
vige la presunzione a prova contraria con testi e documentazione a discarico;
c)
il
curatore riferisce opinioni e/o valutazioni in merito alle cause del
fallimento o ad altre circostanze che lo hanno determinato, per le quali
opinioni si è fuori dal campo delle prove.
d)
Anche
se i reati del curatore fallimentare si caratterizzano per essere <<reati
propri>> della figura del curatore fallimentare>>, non è
escluso che, le medesime ipotesi criminose siano estensibili ai coadiutori del
curatore, che per ciò solo, in forza della norma speciale del c.p. ex art. 357,
assumono anch’essi la qualifica di pubblici ufficiali. Sul punto, il curatore
risponde, a titolo personale anche se l’inadempimento deriva dal fatto omissivo
dei suoi coadiutori, nei confronti dei quali ricorre il principio della <<culpa
in vigilando>>. Non potrà mai estendersi a carico del curatore una <<culpa
in eligendo>> dei suoi coadiutori, in quanto gli stessi vengono
nominati ex art. 32 previa autorizzazione dell’A.G.
In
ordine alla CONDOTTA MATERIALE, I REATI DEL CURATORE vanno esaminati in
maniera distinta per coglierne i tratti essenziali per ciascuna di esse.
Non
v’è dubbio che la condotta che maggiormente ha sollecitato dibattiti, è stata
la norma di cui all’art. 228 che, come abbiamo già detto, punisce il curatore
che <<prende un interesse negli atti del fallimento>>.
Il
concetto della <<presa di interesse>> è interamente
contenuto nell’esegesi giurispruden ziale formatasi sotto la vigenza della
soppressa norma di diritto comune <<dell’inte- resse privato in atti
di ufficio del pubblico ufficiale>> ex art. 324 del c.p.
Rispetto
a quest’ultima norma, quella prevista dalla legislazione fallimentare, si
distingueva, per la <<specialità del soggetto attivo del reato>>
e per la natura degli <<atti>> attraverso i quali può essere
preso l’interesse.
La
nozione di <<atto del fallimento>> è stata estesa fino a
ricomprendere qualsiasi manifestazione di volontà del curatore posta in essere
nella sua istituzionale funzione di organo del fallimento. Correttamente è
stato segnalato (Sandrelli) che il legislatore ha voluto limitare la
responsabilità del curatore alla presa di interesse nel compimento degli atti
del fallimento escludendo tutte le ipotesi in cui lo stesso ponga in essere
comportamenti di natura privata (si pensi al curatore che abbia fornito un
aiuto agli acquirenti dei beni sottoposti al concordato fallimentare)
Le
diverse nozioni di <<presa di interesse del curatore>> sono,
come già detto, il risultato della progressiva elaborazione giurispruden- ziale
che, sarà richiamata a titolo esemplificativo, cominciando dalle applicazioni
più remote per poi, concludere con l’indirizzo più recente e condiviso dalla
Corte Costituzionale.
In
questa prospettiva, veniva ravvisato il delitto nelle condotta del curatore
che, nell’esplicare un’attività concorsuale faceva prevalere i suoi scopi di <<utilità
privata e personale che risultavano
incompatibili con le finalità dell’ufficio ricoperto>> (Cass.
1959, Coloni);
Ancora
è stato ravvisato il reato in relazione ad atti formalmente e sostanzialmente
legittimi che il curatore ha posto in essere associandoli ad un suo privato
interesse, anche senza che dall’atto sia derivato un effettivo vantaggio
patrimoniale, trattandosi di reato di mero pericolo (Cass. V 1967, Scali).
Più
recentemente si è sostenuto che il curatore possa prende un interesse privato
nella formulazione della proposta ex art. 108 L.F. (Cass. V 1.2.1984, Reale
) o addirittura nello svolgimento di un asta partecipando significativamente
alla liquidazione dello attivo (Cass. V 22.2.1994, Marzola).
Da
ultimo, la giurisprudenza ha configurato la <<presa di interesse>>
nell’effettiva INGERENZA PROFITTATRICE DEL CURATORE, che strumentalizzi
i poteri del suo ufficio al fine di inserire, in un atto del fallimento, una
prospettiva di vantaggio privato.
In
altri termini, il curatore attraverso il suo comportamento ingerente e
profittatrice deve agire con la consapevolezza di associare un interesse
privato ad un atto del fallimento. (Cass. V 1979 Leni, Cass. )
indipendentemente dalla legittimità o meno dell’atto e dal danno o vantaggio
derivabile alla amministrazione fallimentare.
Tale
indirizzo è stato suggellato dalla Corte Costituzionale (18.3.99 n.69)
la quale, tra l’altro, precisava che <<per la sussistenza del reato del
curatore fallimentare non è sufficiente la mera coincidenza o coesistenza di un
interesse privato convergente o compatibile con l’interesse pubblico, né,
tantomeno, la mera violazione di un obbligo di astensione, ma che consistendo la
presa di interesse in una effettiva ingerenza profittatrice, sia necessaria la
strumentalizzazione dell’atto pubblico ad un fine privato, contrario o
configgente con l’interesse della procedura concorsuale..>>.
Per
concludere non v’è dubbio che la condotta incriminata possa realizzarsi anche
attraverso una <<condotta omissiva>> concretatasi
nell’omettere nella relazione ex art. 33, fatti o responsabilità di terzi nella
causazione del fallimento.
E’
stata riconosciuta dalla dottrina l’ammissibilità del tentativo,
rispetto ad un reato che si perfeziona nel momento in cui il curatore,
manifesta attraverso una condotta precisa, un atto in conflitto con l’interesse
della procedura fallimentare.
L’ELEMENTO
SOGGETTIVO
Richiede
un dolo generico costituito dalla <<coscienza e volontà del
comportamento e della realizzazione del privato interesse>>. La
dottrina più sensibile, in linea con le precedenti critiche sollevate
all’abrogata fattispecie prevista dall’art. 324 del c.p., ritiene – e non a
torto – che avendo il legislatore connotato positivamente l’elemento
psicologico con una <<specifica presa di interesse privato >>
non si possa prescindere nell’esame dell’elemento soggettivo, da un dolo
intenzionale caratterizzato dall’esistenza nel reo di una consapevole
strumentalizzazione dell’atto al perseguimento di un vantaggio personale o di
terzi.
IN ORDINE AL REATO DI CUI ALL’ART. 229
L.F.
La
Condotta materiale consiste <<nel ricevere o pattuire una retribuzione
in aggiunta a quella legalmente attribuita dal Tribunale o dal Giudice delegato
o dal diverso organo amministrativo >>.
Si
evidenzia subito l’infelice formulazione legislativa che, ad una rigorosa
interpretazione ermeneutica, lascerebbe fuori dal reato ogni forma di
retribuzione liquidata al curatore antecedentemente al decreto ex art.
39 della L.F.
E’
apparso subito chiaro che ciò non poteva essere la volontà legislativa che
addirittura costruisce la fattispecie come una sorta di difesa anticipata
contro la corruzione del curatore sicchè l’inciso << in aggiunta di
quella liquidata in suo favore dal Tribunale >> va allora
interpretata e letta nel significato di <<oltre al compenso
legalmente dovuto>> (in
tal senso Antolisei, Balestrino,Mangano, Punzo).
La
condotta si divide in due momenti che sono equivalenti sotto l’effetto
incriminatorio:
a) nel
ricevere l’offerta del privato,
b) nella
pattuizione con il privato per una dazione indebita
senza la necessità che la stessa segue necessariamente all’accordo.
Da
queste due forme di condotta va senz’altro esclusa la <<promessa
unilaterale del terzo>> a cui non segue l’adesione del curatore.
In
ordine alla natura del <<vantaggio>> si è dibattuto se, nel
concetto di retribuzione rientra anche un vantaggio “non patrimoniale”.
A
favore dei sostenitori della tesi estensiva, vi è il richiamo, per un verso,
all’analoga fattispecie di corruzione di diritto comune ove l’utilità può avere anche un contenuto <<non
patrimoniale>> (cfr. Cass. Sez. UN. 11.5.93 Romano in ordine alla
configurabilità del reato anche per un favore sessuale) e, per l’altro, il
richiamo operato dall’art. 229 L.F., che insieme al danaro, cita retribuzioni
avvenute <<in altra forma>>.
Interessante
in giurisprudenza è il richiamo delle decisioni in materia di <<rimborso
delle spese>>
Il
principio da cui si deve partire è che la retribuzione corrisposta al curatore
è lecita tutte le volte in cui trova la sua causa in un titolo estraneo alla
procedura, ad esempio perché fondata su di un incarico professionale.
Naturalmente
sarà punibile la condotta del curatore qualora il rimborso delle spese sia
solamente fittizio e mascheri la volontà di una retribuzione privata del
curatore per l’opera svolta.
Ancora
controversa nella prassi giurisprudenziale è se nell’ampio concetto di
retribuzione possa essere inserita anche un compenso di modico valore o mera
cortesia (cd. munuscola) che non integrano un reale vantaggio
economico per il curatore.
A
contrastare tale assunto sono quegli autori che ritengono punibili tali
comportamenti sia pure caratterizzati da un minor disvalore sociale, purché i
donativi di modico valore siano dotati di una valenza economica o di una
qualche utilità per chi li riceve.
Il
reato ovviamente si consuma con l’accettazione della promessa di retribuzione o
con la pattuizione dell’indebito compenso, o in mancanza dell’uno o dell’altra,
con la mera ricezione dell’indebita ricompensa.
Si
ritiene configurabile il tentativo, nella condotta del curatore
che, avvii una trattativa con il privato, tesa a definire l’an della
prestazione o il suo esatto ammontare.
Non
sarà applicabile certamente l’istituto di diritto comune della cd.
desistenza volontaria, in quanto al momento dell’accordo il reato si è già
perfezionato, per cui l’eventuale rifiuto al momento del pagamento da parte del
privato, sarebbe del tutto irrilevante.
Al
contrario, se il curatore, nel mentre avvii le trattative per concordare un
indebita retribuzione receda spontaneamente dalla trattativa, si ritiene
impossibile configurare qualsiasi forma di addebito.
L’elemento
soggettivo deve essere caratterizzato dalla coscienza e
volontà di pattuire o ricevere un compenso non dovuto in relazione alla propria
qualità di curatore.
Poiché
la fattispecie incriminatrice in esame, rientra nella categoria dei reati cd.
<<a concorso necessario>>, resta da qualificare il concorso
del privato nel reato del curatore.
Una
parte della dottrina esclude la punibilità del privato laddove il legislatore
intende perseguire ogni forma di suggestione economica di soggetti qualificati
quale appunto il curatore che svolgono funzioni di rilevo nella procedura
fallimentare, mentre il privato potrebbe anche agire per mero spirito di
liberalità.
Secondo
altri autori, il privato può essere esente da pena, solo se abbia errato su
taluni elementi essenziali della fattispecie, ed in particolare, quando ignori
la qualità di curatore in capo a colui al quale dà o promette il denaro.
IN ORDINE ALLA TERZA IPOTESI CRIMINOSA
disciplinata dall’art. 230 L.F., relativa
alla <<omessa consegna o deposito di cose del fallimento>>,
il presupposto della condotta è costituito dalla <<disponibilità di
fatto dei beni di cui è obbligatoria la consegna o il deposito>>.
Trattasi
di un <<reato omissivo proprio>> la cui consumazione è
subordinata alla esistenza di un duplice presupposto:
a)
la detenzione da parte del curatore di
somme o cose del fallimento;
b)
l’ordine del Giudice.
In
ordine al primo presupposto, il concetto di <<somme>> e di <<cose>>
va interpretato estensivamente tanto da far ricomprendere, nel primo, anche gli
utili ed i profitti inerenti i cespiti del fallimento con gli eventuali ricavi
dall’esercizio provvisorio, e nel secondo, anche beni immateriali, mobili ed
immobili, compreso i documenti necessari per garantire il trasferimento della
titolarità dei beni caduti nel fallimento.
In
ordine al secondo presupposto, vige al contrario, una interpretazione più
restrittiva, nel senso che, vanno esclusi tutti gli ordini non provenienti da
organi fallimentari. Sul punto, non manca chi ritiene che, nel termine <<giudice>>
debba farsi rientrare anche il P.M. investito del procedimento penale. (Antolisei
– Conti).
A
favore della tesi piu’ restrittiva militano la considerazione che la norma
facendo riferimento espressamente <<al curatore ed alle cose del
fallimento>> imponga una restrizione nei soggetti legittimanti
l’emanazione dell’ordine penalmente rilevante per cui sara’ lo stesso P.M. del
procedimento penale che potrà semmai sollecitare il Tribunale e/o il G.D.
all’emanazione di un valido ordine di deposito.
L’ordine
non deve necessariamente assumere la forma del decreto, ma comunque è
indispensabile che lo stesso debba essere portato a conoscenza del curatore
nella sua indicazione specifica
In
dottrina si era posto infine il problema se, l’ordine del giudice dovesse
contenere un termine finale per rendere più agevole l’individuazione
della consumazione del reato perfezionatosi con il mancato rispetto del
termine.
La
risposta è sicuramente negativa in quanto trattandosi di reati omissivi propri,
la responsabilità del curatore è desumibile anche dal decorso di un termine
minimo necessario per provvedere all’esecuzione dell’ordine medesimo.
In
ogni caso, la giurisprudenza ha escluso il reato del curatore per il mero
decorso del termine di 5 gg. ex art. 34 L.F.
Infine,
vi è contrasto anche sulle modalità con cui il curatore deve adempiere
all’ordine del giudice, nel senso che, taluni ritengono non liberatoria la
condotta del curatore che esegue il deposito in forme e con modalità diverse
rispetto all’ordine giurisdizionale, altri, per converso sostengono che il
deposito nella cancelleria del tribunale fallimentare esime da qualsiasi
responsabilità il curatore medesimo.
Trattasi
di reato istantaneo che si consuma con il mancato deposito nel lasso di tempo
necessario per l’esecuzione dell’adempimento richiesto dal Giudice. Stante la
natura di reato <<omissivo proprio istantaneo>>, prevale la
tesi che non sia ammissibile la figura del delitto tentato.
L’elemento
soggettivo si caratterizza per la sua duplice forma dolosa e colposa.
La
prima richiede sempre la consapevolezza del curatore di non ottemperare
all’ordine di consegna o di deposito.
La
seconda ricorre allorché l’omissione è dovuta a negligenza o dimenticanza del
curatore.
QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALI
Terminata
sommariamente la parte dedicata ai presupposti dei reati del curatore fallimentare,
è d’uopo un accenno alle due sollevate questioni di legittimità costituzionali
che hanno riguardato la norma di cui all’art. 228.
Nella
prima occasione alla Corte Costituzionale (sentenza n. 414 del 7.12.1994)
era stata prospettata una possibile disparità di trattamento tra il curatore
fallimentare e gli altri pubblici ufficiali rispetto ai quali la legge 86/90
aveva abrogato l’art. 324 c.p.
Infatti,
secondo il giudice remittente, avendo la legge 26.4.1990 n. 86, abrogato la
fattispecie incriminatrice comune dell’interesse privato in atti di ufficio,
strutturata in termini identici alla norma censurata, si verificava la
persistente punibilità del curatore per una fattispecie di reato a cui non sono
più soggetti gli altri pubblici ufficiali.
La
Corte Costituzionale, ha aderito innanzitutto alla tesi secondo la quale la
norma contenuta nell’art. 228 L.F. avendo carattere di specialità
rispetto all’art. 324 c.p., non è stata abrogata dalla legge 86/90, in quanto
le fattispecie in precedenza regolate dall’art. 324 c.p. possono essere
ricondotte ai nuovi testi degli art. 323 e 326 c.p. (sulla successione di
leggi nel tempo cfr. Cass. Sez. Un. 20.6.90, Monaco ed altro)
In
ogni caso, la Corte non poteva fare a meno di invitare il legislatore a provvedere
all’opportuno coordinamento dell’art. 228 L.F. con il nuovo testo dell’art. 323
c.p. essendo mutata la fattispecie da questo delineata nel suo testo originario
in relazione alla quale l’art. 228 L.F. si poneva come norma sussidiaria.
Naturalmente, medio tempore, nessun intervento è stato realizzato
dal legislatore che, è rimasto sordo non solo agli inviti della Corte, ma anche
ai suggerimenti della dottrina che ritenevano ormai configurabile l’art. 228
della L.F. solo in ipotesi ristrette, ed in particolare, a quei comportamenti
che costituiscano utilizzazione dell’ufficio per il perseguimento di un
interesse personale in conflitto con quello istituzionale, e non anche quei
comportamenti che non sono incompatibili con l’interesse istituzionale del curatore
e si sostanziano in atti formalmente e sostanzialmente legittimi. (Francesco
Felicetti in Cass. Pen. 95, 1665)
Nonostante
la decisa posizione della Corte, molti dubbi permanevano in dottrina circa la
costituzionalità della norma, ritenuta nel suo momento precettivo troppo
generica ed indeterminata.
Tali
dubbi divennero ancor più impellenti quando il legislatore con la novella
234/97, modificava nuovamente l’art. 323 c.p. modellando l’abuso di ufficio da
reato di mera condotta in reato di danno con dolo intenzionale.
Proprio
il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli sollevavano nuovamente la
questione sotto un duplice profilo: di disparità di trattamento del curatore
rispetto agli altri pubblici ufficiali per i quali la equivalente disposizione
di diritto comune era stata abrogata, ma soprattutto, per il secondo profilo, i
giudici a quo sottolineavano come l’intervento legislativo del 1997 fosse
finalizzato a soddisfare la condivisa esigenza di determinazione delle condotte
punite a titolo di abuso e come quell’esigenza manifestata dallo stesso
legislatore non possa non ritenersi comune alla fattispecie di cui alla
disposizione impugnata.
La
Corte ha ritenuto di nuovo infondata la dedotta questione ribadendo, in merito
all’aspetto della disparità di trattamento, il precedente indirizzo in ordine
alla specialità della fattispecie incriminatrice della legge fallimentare.
Con
riferimento all’altro parametro la Corte ha emesso una <<decisione
interpretativa di rigetto>> (Corte Cost. 18.3.99 n. 69) con la
quale non respinge le osservazioni dei giudici rimettenti: riconosce, infatti,
l’esigenza di soddisfare la determinatezza del contenuto prescrittivo della
disposizione impugnata, invitando però i giudici ordinari a soddisfare questa
esigenza nell’interpretazione applicativa della norma.
Nel
ragionamento della Corte è la giurisprudenza ad aver già delimitato e
determinato la prescrizione dell’art. 228 L.F. che quindi non contrasta con
l’art. 25 della Cost.
Il
problema che la Corte ha fatto scaturire dalla sua decisione è contenuto nella
risposta alla domanda di quali siano i soggetti abilitati ad iniziare questo
procedimento interpretativo, sugli esiti del quale è possibile ricostruire la
determinatezza della prescrizione.
La
Corte li ha individuati nei giudici.
Ora,
sostiene autorevole dottrina, senza voler teorizzare sulla correttezza di
questa individuazione, ciò che conta sul piano pratico è evidenziare che non ha
nessuna rilevanza che i giudici ordinari riducano – attraverso una
interpretazione restrittiva, corretta e rigorosa della norma - l’ambito della
condotta penalmente rilevante, quanto
l’impossibilità per l’agente di sapere se e fino a che misura la sua
condotta possa essere penalmente rilevante. Infatti è questa l’esigenza che
deve soddisfare il profilo di determinatezza della fattispecie penale. Da ciò
né consegue un palese decadimento dell’ulteriore principio cardine del nostro
ordinamento di assoluta carenza della certezza del diritto. (in tal senso:
Cavino)
OTTICA
RIFORMATORIA DEI REATI DEL CURATORE
FALLIMENTARE
In una prospettiva di
riforma, sembra che la commissione parlamentare abbia finalmente previsto la
abrogazione, e non, la modifica, di tutti i reati concernenti le figure
del curatore fallimentare.
Questa abolitio cirminis non
deve lasciar pensare ad un disinteresse del legislatore rispetto ai
beni-interessi tutelati da queste norme, al contrario, in ossequio al principio
di tassativita’ e determinatezza delle fattispecie penali, il curatore, che e’
gia’ pubblico ufficiale restera’ soggetto alle norme precettive e sanzionatorie
previste per tutti i pubblici ufficiali, cosi’ azzerando quella disparita’ di
trattamento tra la figura del curatore fallimentare e quella di cui un comune
pubblico ufficiale, superate dalla Corte Costituzione sul presupposto che i
reati del curatore fallimentare configurassero una fattispecie di reato
autonoma, caratterizzata da elementi di specialità e di maggiore gravità
rispetto a quella codicistica.
(Past. Presidente Sez. Aiga Nola)