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- FALLIMENTO -

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LA TRIADE DEI REATI

DEL CURATORE FALLIMENTARE

 

di

 

Avv. Angelo Pignatelli

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Tra le diverse ipotesi di reati commesse dalle persone diverse dal fallito, ho ritenuto di svolgere alcune brevi osservazioni sui <<reati del curatore fallimentare>> i quali, ad un’attenta analisi, ci consentiranno di svolgere una serie di riflessioni, in merito:

a)         alla questione sanzionatoria, reduce di una legislazione anacronistica ed in palese contrasto con i fondamentali principi costituzionali in materia di finalità e rieducazione della sanzione penale;

b)        ad una serie di censure di incostituzionalità relative alla disparità di trattamento del curatore rispetto al pubblico ufficiale anche in relazione alla scarsa <<determinatezza e tassatività del precetto penale>> e ciò soprattutto dopo la reiterate modifiche dei reati contro la P.A.;

c)         infine, un accenno sarà dedicato, alla riforma dei reati fallimentari in generale.

 

                 

      ESAME DEI PRESUPPOSTI COMUNI DEI REATI               

La prima norma, art. 228 L.F. punisce, con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore (all’incirca) di 200 euro <<il curatore che prende un interesse privato negli atti del fallimento>>; la seconda fattispecie prevista dall’art. 229 punisce con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con un multa che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 516 euro, il curatore che  <<accetta o pattuisce una retribuzione non dovuta>> e la terza ipotesi disciplinata dall’art. 230, punisce <<l’omessa consegna o deposito di cose del fallimento>> prevedendo la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1032 se la condotta è commessa con dolo, e la reclusione fino a sei mesi o la multa fino ad euro 300 circa, se l’omissione è dovuta a mera dimenticanza e/o negligenza.  

 

La triade dei reati del curatore, ha in comune:

 

a)       l’oggetto giuridico del reato,

b)      la qualifica soggettiva che consente di definirli come <<reati propri>>

c)      l’obiettivo di porre, rispetto al bene giuridico tutelato, una tutela anticipata, consente di qualificare tutte le tre ipotesi criminose come <<reati di pericolo>> differenziandosi tra di loro, per la materialità della condotta, l’elemento <<soggettivo>>.

 

                  OGGETTO GIURIDICO

 

Il bene – interesse tutelato è stato indicato unanimemente, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, nel <<corretto svolgimento della procedura fallimentare>>, e <<nell’integrità dell’azione degli organi del fallimento>>, organi a cui appartiene il curatore e del quale necessita tutelare la sua <<onestà>>, <<integrità>> nei rapporti complessivi con la procedura concorsuale. Secondo un autorevole indirizzo dottrinario, l’oggetto giuridico della norma può ravvisarsi anche nel <<buon andamento>> e nella <<imparzialità e correttezza degli organi preposti alla citata procedura concorsuale>>. (CADOPPI).

Non manca l’indicazione di un ulteriore oggetto giuridico di elaborazione squisitamente giuri- sprudenziale nato sotto la figura criminosa disciplinata dall’art. 229 della L.F., in cui la Cassazione, con una pronuncia recente, ma anche unica sul delitto de quo (Cass. 2.11.94 sez. VI), nel tentativo di sottrarre il curatore ad ogni forma di suggestione economica perseguibile - in ogni forma - ha individuato il bene interesse tutelato nella <<venalità del curatore>>.

Tuttavia, come è dato comprendere, sia che si segua la dottrina che la giurisprudenza, il bene interesse tutelato dalle norme è sempre quello di salvaguardare <<il prestigio dell’amministrazione della giustizia e degli organi fallimentari>> nell’ambito della  procedura concorsuale.

 

 

 

ASPETTI E PROBLEMATICHE COLLEGATE ALLA

QUALIFICA SOGGETIVA DEL CURATORE FALLIMENTARE

 

Il curatore è un pubblico ufficiale stante l’espressa previsione dell’art. 30, in mancanza della quale a renderlo un p.u. ci penserebbe la norma generale di cui all’art. 357 del cp.

In relazione a quest’ultima norma è innegabile che il curatore è un <<organo dell’ufficio fallimentare>> e concorre alla <<formazione e manifestazione della volontà della P.A.>> attraverso i suoi pareri, le sue istanze, la costante partecipazione negoziale agli atti del fallimento.

Se è normativamente pacifica la qualifica di pubblico ufficiale in capo al curatore, ai fini dell’assunzione delle responsabilità penali, diventa importante individuare il momento in cui il curatore assume tale qualifica.

La risposta, a prima vista, appare scontata, nel senso, che la qualifica si assume con la nomina del curatore contenuta nella sentenza dichiarativa di fallimento.

Il problema può sorgere sulla efficacia della nomina del curatore contenuta in sentenza, in mancanza di una sua espressa accettazione, così come previsto dall’art. 29 L.F.

In tal caso, seguendo la linea giurisprudenziale più accreditata, la soluzione sembra essere quella secondo la quale, la veste di p.u. e le conseguenti responsabilità verrebbero mantenute, in ogni caso, fino a quando il Tribunale non ha provveduto alla sua sostituzione.

Questa tesi non può incidere negativamente sulle responsabilità del curatore nell’ipotesi di eventuali ritardi nella sua sostituzione da parte del Tribunale ove lo stesso, non abbia inteso assumere l’incarico proprio per l’esistenza di un reale conflitto di interesse con il fallito e/o con i creditori.

Sicuramente le responsabilità penali del curatore non cessano né con la <<chiusura del fallimento>> né con <<la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento>> in quanto, se il fatto commesso si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato, lo stesso risponderà delle condotte poste in essere nel corso del suo incarico.

Nell’ambito penalistico, oltre ad evidenziare gli obblighi posti a carico del curatore, è stata da sempre sottolineata l’importanza del ruolo dello stesso nel procedimento penale promosso per la repressione degli eventuali fatti di rilevanza penale a carico del Fallito.

Tra gli atti più significativi posti in essere dal curatore per la individuazione delle responsa- bilità penali del fallito, va segnalata la relazione ex art. 33 della L.F., in ordine alla quale, tralasciando tutti gli aspetti di natura civilistica, è importante, in questa sede, soffermarsi sull’efficacia probatoria della relazione nell’ambito del procedimento penale. 

Al riguardo, la giurisprudenza penale di legittimità ha univocamente qualificato la relazione del curatore come un <<documento>> acquisibile al fascicolo del dibattimento. (tra le più recenti, Cass. 13.4.99 Gianferrari, in Cass. Pen. 2000, 409).

Ciò non significa che tutto quello che il curatore abbia riportato nella sua relazione costituirà prova nel processo penale a carico del fallito, ma l’efficacia probatoria del suo contenuto va scomposta a seconda che :

a)         il curatore compie accertamenti di fatto personalmente e direttamente relazionati al G.D. in ordine ai quali, quanto da lui riferito, assume carattere fidefacente fino a querela di falso;

b)        il curatore apprende di fatti del fallito che si limita a riferire e per i quali vige la presunzione a prova contraria con testi e documentazione a discarico;

c)         il curatore riferisce opinioni e/o valutazioni in merito alle cause del fallimento o ad altre circostanze che lo hanno determinato, per le quali opinioni si è fuori dal campo delle prove.

d)        Anche se i reati del curatore fallimentare si caratterizzano per essere <<reati propri>> della figura del curatore fallimentare>>, non è escluso che, le medesime ipotesi criminose siano estensibili ai coadiutori del curatore, che per ciò solo, in forza della norma speciale del c.p. ex art. 357, assumono anch’essi la qualifica di pubblici ufficiali. Sul punto, il curatore risponde, a titolo personale anche se l’inadempimento deriva dal fatto omissivo dei suoi coadiutori, nei confronti dei quali ricorre il principio della <<culpa in vigilando>>. Non potrà mai estendersi a carico del curatore una <<culpa in eligendo>> dei suoi coadiutori, in quanto gli stessi vengono nominati ex art. 32 previa autorizzazione dell’A.G.

 

In ordine alla CONDOTTA MATERIALE, I REATI DEL CURATORE vanno esaminati in maniera distinta per coglierne i tratti essenziali per ciascuna di esse.

Non v’è dubbio che la condotta che maggiormente ha sollecitato dibattiti, è stata la norma di cui all’art. 228 che, come abbiamo già detto, punisce il curatore che <<prende un interesse negli atti del fallimento>>.

Il concetto della <<presa di interesse>> è interamente contenuto nell’esegesi giurispruden ziale formatasi sotto la vigenza della soppressa norma di diritto comune <<dell’inte- resse privato in atti di ufficio del pubblico ufficiale>> ex art. 324 del c.p.

Rispetto a quest’ultima norma, quella prevista dalla legislazione fallimentare, si distingueva, per la <<specialità del soggetto attivo del reato>> e per la natura degli <<atti>> attraverso i quali può essere preso l’interesse. 

La nozione di <<atto del fallimento>> è stata estesa fino a ricomprendere qualsiasi manifestazione di volontà del curatore posta in essere nella sua istituzionale funzione di organo del fallimento. Correttamente è stato segnalato (Sandrelli) che il legislatore ha voluto limitare la responsabilità del curatore alla presa di interesse nel compimento degli atti del fallimento escludendo tutte le ipotesi in cui lo stesso ponga in essere comportamenti di natura privata (si pensi al curatore che abbia fornito un aiuto agli acquirenti dei beni sottoposti al concordato fallimentare)

Le diverse nozioni di <<presa di interesse del curatore>> sono, come già detto, il risultato della progressiva elaborazione giurispruden- ziale che, sarà richiamata a titolo esemplificativo, cominciando dalle applicazioni più remote per poi, concludere con l’indirizzo più recente e condiviso dalla Corte Costituzionale.

In questa prospettiva, veniva ravvisato il delitto nelle condotta del curatore che, nell’esplicare un’attività concorsuale faceva prevalere i suoi scopi di <<utilità privata e personale che risultavano  incompatibili con le finalità dell’ufficio ricoperto>> (Cass. 1959, Coloni);

Ancora è stato ravvisato il reato in relazione ad atti formalmente e sostanzialmente legittimi che il curatore ha posto in essere associandoli ad un suo privato interesse, anche senza che dall’atto sia derivato un effettivo vantaggio patrimoniale, trattandosi di reato di mero pericolo (Cass. V 1967, Scali).

Più recentemente si è sostenuto che il curatore possa prende un interesse privato nella formulazione della proposta ex art. 108 L.F. (Cass. V 1.2.1984, Reale ) o addirittura nello svolgimento di un asta partecipando significativamente alla liquidazione dello attivo (Cass. V 22.2.1994, Marzola).

Da ultimo, la giurisprudenza ha configurato la <<presa di interesse>> nell’effettiva INGERENZA PROFITTATRICE DEL CURATORE, che strumentalizzi i poteri del suo ufficio al fine di inserire, in un atto del fallimento, una prospettiva di vantaggio privato.

In altri termini, il curatore attraverso il suo comportamento ingerente e profittatrice deve agire con la consapevolezza di associare un interesse privato ad un atto del fallimento. (Cass. V 1979 Leni, Cass. ) indipendentemente dalla legittimità o meno dell’atto e dal danno o vantaggio derivabile alla amministrazione fallimentare.

Tale indirizzo è stato suggellato dalla Corte Costituzionale (18.3.99 n.69) la quale, tra l’altro, precisava che <<per la sussistenza del reato del curatore fallimentare non è sufficiente la mera coincidenza o coesistenza di un interesse privato convergente o compatibile con l’interesse pubblico, né, tantomeno, la mera violazione di un obbligo di astensione, ma che consistendo la presa di interesse in una effettiva ingerenza profittatrice, sia necessaria la strumentalizzazione dell’atto pubblico ad un fine privato, contrario o configgente con l’interesse della procedura concorsuale..>>.

Per concludere non v’è dubbio che la condotta incriminata possa realizzarsi anche attraverso una <<condotta omissiva>> concretatasi nell’omettere nella relazione ex art. 33, fatti o responsabilità di terzi nella causazione del fallimento.

E’ stata riconosciuta dalla dottrina l’ammissibilità del tentativo, rispetto ad un reato che si perfeziona nel momento in cui il curatore, manifesta attraverso una condotta precisa, un atto in conflitto con l’interesse della procedura fallimentare.

          

          

 

                        L’ELEMENTO SOGGETTIVO

 

Richiede un dolo generico costituito dalla <<coscienza e volontà del comportamento e della realizzazione del privato interesse>>. La dottrina più sensibile, in linea con le precedenti critiche sollevate all’abrogata fattispecie prevista dall’art. 324 del c.p., ritiene – e non a torto – che avendo il legislatore connotato positivamente l’elemento psicologico con una <<specifica presa di interesse privato >> non si possa prescindere nell’esame dell’elemento soggettivo, da un dolo intenzionale caratterizzato dall’esistenza nel reo di una consapevole strumentalizzazione dell’atto al perseguimento di un vantaggio personale o di terzi. 

 

 

 

IN ORDINE AL REATO DI CUI ALL’ART. 229 L.F.

 

La Condotta materiale consiste <<nel ricevere o pattuire una retribuzione in aggiunta a quella legalmente attribuita dal Tribunale o dal Giudice delegato o dal diverso organo amministrativo >>.

Si evidenzia subito l’infelice formulazione legislativa che, ad una rigorosa interpretazione ermeneutica, lascerebbe fuori dal reato ogni forma di retribuzione liquidata al curatore antecedentemente al decreto ex art. 39 della L.F.

E’ apparso subito chiaro che ciò non poteva essere la volontà legislativa che addirittura costruisce la fattispecie come una sorta di difesa anticipata contro la corruzione del curatore sicchè l’inciso << in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal Tribunale >> va allora interpretata e letta nel significato di <<oltre al compenso legalmente dovuto>>  (in tal senso Antolisei, Balestrino,Mangano, Punzo).

La condotta si divide in due momenti che sono equivalenti sotto l’effetto incriminatorio:

a)       nel ricevere l’offerta del privato,

b)      nella pattuizione con il privato per una dazione indebita senza la necessità che la stessa segue necessariamente all’accordo.

Da queste due forme di condotta va senz’altro esclusa la <<promessa unilaterale del terzo>> a cui non segue l’adesione del curatore.

In ordine alla natura del <<vantaggio>> si è dibattuto se, nel concetto di retribuzione rientra anche un vantaggio “non patrimoniale”.

A favore dei sostenitori della tesi estensiva, vi è il richiamo, per un verso, all’analoga fattispecie di corruzione di diritto comune  ove l’utilità può avere anche un contenuto <<non patrimoniale>> (cfr. Cass. Sez. UN. 11.5.93 Romano in ordine alla configurabilità del reato anche per un favore sessuale) e, per l’altro, il richiamo operato dall’art. 229 L.F., che insieme al danaro, cita retribuzioni avvenute <<in altra forma>>.

Interessante in giurisprudenza è il richiamo delle decisioni in materia di <<rimborso delle spese>>

Il principio da cui si deve partire è che la retribuzione corrisposta al curatore è lecita tutte le volte in cui trova la sua causa in un titolo estraneo alla procedura, ad esempio perché fondata su di un incarico professionale.

Naturalmente sarà punibile la condotta del curatore qualora il rimborso delle spese sia solamente fittizio e mascheri la volontà di una retribuzione privata del curatore per l’opera svolta.

Ancora controversa nella prassi giurisprudenziale è se nell’ampio concetto di retribuzione possa essere inserita anche un compenso di modico valore o mera cortesia (cd. munuscola) che non integrano un reale vantaggio economico per il curatore.

A contrastare tale assunto sono quegli autori che ritengono punibili tali comportamenti sia pure caratterizzati da un minor disvalore sociale, purché i donativi di modico valore siano dotati di una valenza economica o di una qualche utilità per chi li riceve.

Il reato ovviamente si consuma con l’accettazione della promessa di retribuzione o con la pattuizione dell’indebito compenso, o in mancanza dell’uno o dell’altra, con la mera ricezione dell’indebita ricompensa.

Si ritiene configurabile il tentativo, nella condotta del curatore che, avvii una trattativa con il privato, tesa a definire l’an della prestazione o il suo esatto ammontare.

Non sarà applicabile certamente l’istituto di diritto comune della cd. desistenza volontaria, in quanto al momento dell’accordo il reato si è già perfezionato, per cui l’eventuale rifiuto al momento del pagamento da parte del privato, sarebbe del tutto irrilevante.

Al contrario, se il curatore, nel mentre avvii le trattative per concordare un indebita retribuzione receda spontaneamente dalla trattativa, si ritiene impossibile configurare qualsiasi forma di addebito.

L’elemento soggettivo deve essere caratterizzato dalla coscienza e volontà di pattuire o ricevere un compenso non dovuto in relazione alla propria qualità di curatore.

Poiché la fattispecie incriminatrice in esame, rientra nella categoria dei reati cd. <<a concorso necessario>>, resta da qualificare il concorso del privato nel reato del curatore.

Una parte della dottrina esclude la punibilità del privato laddove il legislatore intende perseguire ogni forma di suggestione economica di soggetti qualificati quale appunto il curatore che svolgono funzioni di rilevo nella procedura fallimentare, mentre il privato potrebbe anche agire per mero spirito di liberalità.

Secondo altri autori, il privato può essere esente da pena, solo se abbia errato su taluni elementi essenziali della fattispecie, ed in particolare, quando ignori la qualità di curatore in capo a colui al quale dà o promette il denaro.

 

 

IN ORDINE ALLA TERZA IPOTESI CRIMINOSA

disciplinata dall’art. 230 L.F., relativa alla <<omessa consegna o deposito di cose del fallimento>>, il presupposto della condotta è costituito dalla <<disponibilità di fatto dei beni di cui è obbligatoria la consegna o il deposito>>.

 

Trattasi di un <<reato omissivo proprio>> la cui consumazione è subordinata alla esistenza di un duplice presupposto:

a)        la detenzione da parte del curatore di somme o cose del fallimento;

b)        l’ordine del Giudice.

In ordine al primo presupposto, il concetto di <<somme>> e di <<cose>> va interpretato estensivamente tanto da far ricomprendere, nel primo, anche gli utili ed i profitti inerenti i cespiti del fallimento con gli eventuali ricavi dall’esercizio provvisorio, e nel secondo, anche beni immateriali, mobili ed immobili, compreso i documenti necessari per garantire il trasferimento della titolarità dei beni caduti nel fallimento.

In ordine al secondo presupposto, vige al contrario, una interpretazione più restrittiva, nel senso che, vanno esclusi tutti gli ordini non provenienti da organi fallimentari. Sul punto, non manca chi ritiene che, nel termine <<giudice>> debba farsi rientrare anche il P.M. investito del procedimento penale. (Antolisei – Conti).

A favore della tesi piu’ restrittiva militano la considerazione che la norma facendo riferimento espressamente <<al curatore ed alle cose del fallimento>> imponga una restrizione nei soggetti legittimanti l’emanazione dell’ordine penalmente rilevante per cui sara’ lo stesso P.M. del procedimento penale che potrà semmai sollecitare il Tribunale e/o il G.D. all’emanazione di un valido ordine di deposito.

L’ordine non deve necessariamente assumere la forma del decreto, ma comunque è indispensabile che lo stesso debba essere portato a conoscenza del curatore nella sua indicazione specifica

In dottrina si era posto infine il problema se, l’ordine del giudice dovesse contenere un termine finale per rendere più agevole l’individuazione della consumazione del reato perfezionatosi con il mancato rispetto del termine.

La risposta è sicuramente negativa in quanto trattandosi di reati omissivi propri, la responsabilità del curatore è desumibile anche dal decorso di un termine minimo necessario per provvedere all’esecuzione dell’ordine medesimo.

In ogni caso, la giurisprudenza ha escluso il reato del curatore per il mero decorso del termine di 5 gg. ex art. 34 L.F.

Infine, vi è contrasto anche sulle modalità con cui il curatore deve adempiere all’ordine del giudice, nel senso che, taluni ritengono non liberatoria la condotta del curatore che esegue il deposito in forme e con modalità diverse rispetto all’ordine giurisdizionale, altri, per converso sostengono che il deposito nella cancelleria del tribunale fallimentare esime da qualsiasi responsabilità il curatore medesimo.

Trattasi di reato istantaneo che si consuma con il mancato deposito nel lasso di tempo necessario per l’esecuzione dell’adempimento richiesto dal Giudice. Stante la natura di reato <<omissivo proprio istantaneo>>, prevale la tesi che non sia ammissibile la figura del delitto tentato.

L’elemento soggettivo si caratterizza per la sua duplice forma dolosa e colposa.

La prima richiede sempre la consapevolezza del curatore di non ottemperare all’ordine di consegna o di deposito.

La seconda ricorre allorché l’omissione è dovuta a negligenza o dimenticanza del curatore.

 

 

QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALI

 

Terminata sommariamente la parte dedicata ai presupposti dei reati del curatore fallimentare, è d’uopo un accenno alle due sollevate questioni di legittimità costituzionali che hanno riguardato la norma di cui all’art. 228.

Nella prima occasione alla Corte Costituzionale (sentenza n. 414 del 7.12.1994) era stata prospettata una possibile disparità di trattamento tra il curatore fallimentare e gli altri pubblici ufficiali rispetto ai quali la legge 86/90 aveva abrogato l’art. 324 c.p.

Infatti, secondo il giudice remittente, avendo la legge 26.4.1990 n. 86, abrogato la fattispecie incriminatrice comune dell’interesse privato in atti di ufficio, strutturata in termini identici alla norma censurata, si verificava la persistente punibilità del curatore per una fattispecie di reato a cui non sono più soggetti gli altri pubblici ufficiali.

La Corte Costituzionale, ha aderito innanzitutto alla tesi secondo la quale la norma contenuta nell’art. 228 L.F. avendo carattere di specialità rispetto all’art. 324 c.p., non è stata abrogata dalla legge 86/90, in quanto le fattispecie in precedenza regolate dall’art. 324 c.p. possono essere ricondotte ai nuovi testi degli art. 323 e 326 c.p. (sulla successione di leggi nel tempo cfr. Cass. Sez. Un. 20.6.90, Monaco ed altro)

In ogni caso, la Corte non poteva fare a meno di invitare il legislatore a provvedere all’opportuno coordinamento dell’art. 228 L.F. con il nuovo testo dell’art. 323 c.p. essendo mutata la fattispecie da questo delineata nel suo testo originario in relazione alla quale l’art. 228 L.F. si poneva come norma sussidiaria. Naturalmente, medio tempore, nessun intervento è stato realizzato dal legislatore che, è rimasto sordo non solo agli inviti della Corte, ma anche ai suggerimenti della dottrina che ritenevano ormai configurabile l’art. 228 della L.F. solo in ipotesi ristrette, ed in particolare, a quei comportamenti che costituiscano utilizzazione dell’ufficio per il perseguimento di un interesse personale in conflitto con quello istituzionale, e non anche quei comportamenti che non sono incompatibili con l’interesse istituzionale del curatore e si sostanziano in atti formalmente e sostanzialmente legittimi. (Francesco Felicetti in Cass. Pen. 95, 1665)

Nonostante la decisa posizione della Corte, molti dubbi permanevano in dottrina circa la costituzionalità della norma, ritenuta nel suo momento precettivo troppo generica ed indeterminata.

Tali dubbi divennero ancor più impellenti quando il legislatore con la novella 234/97, modificava nuovamente l’art. 323 c.p. modellando l’abuso di ufficio da reato di mera condotta in reato di danno con dolo intenzionale.

Proprio il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli sollevavano nuovamente la questione sotto un duplice profilo: di disparità di trattamento del curatore rispetto agli altri pubblici ufficiali per i quali la equivalente disposizione di diritto comune era stata abrogata, ma soprattutto, per il secondo profilo, i giudici a quo sottolineavano come l’intervento legislativo del 1997 fosse finalizzato a soddisfare la condivisa esigenza di determinazione delle condotte punite a titolo di abuso e come quell’esigenza manifestata dallo stesso legislatore non possa non ritenersi comune alla fattispecie di cui alla disposizione impugnata.

La Corte ha ritenuto di nuovo infondata la dedotta questione ribadendo, in merito all’aspetto della disparità di trattamento, il precedente indirizzo in ordine alla specialità della fattispecie incriminatrice della legge fallimentare.

Con riferimento all’altro parametro la Corte ha emesso una <<decisione interpretativa di rigetto>> (Corte Cost. 18.3.99 n. 69) con la quale non respinge le osservazioni dei giudici rimettenti: riconosce, infatti, l’esigenza di soddisfare la determinatezza del contenuto prescrittivo della disposizione impugnata, invitando però i giudici ordinari a soddisfare questa esigenza nell’interpretazione applicativa della norma.

Nel ragionamento della Corte è la giurisprudenza ad aver già delimitato e determinato la prescrizione dell’art. 228 L.F. che quindi non contrasta con l’art. 25 della Cost.

Il problema che la Corte ha fatto scaturire dalla sua decisione è contenuto nella risposta alla domanda di quali siano i soggetti abilitati ad iniziare questo procedimento interpretativo, sugli esiti del quale è possibile ricostruire la determinatezza della prescrizione.

La Corte li ha individuati nei giudici.

Ora, sostiene autorevole dottrina, senza voler teorizzare sulla correttezza di questa individuazione, ciò che conta sul piano pratico è evidenziare che non ha nessuna rilevanza che i giudici ordinari riducano – attraverso una interpretazione restrittiva, corretta e rigorosa della norma - l’ambito della condotta penalmente rilevante,  quanto l’impossibilità per l’agente di sapere se e fino a che misura la sua condotta possa essere penalmente rilevante. Infatti è questa l’esigenza che deve soddisfare il profilo di determinatezza della fattispecie penale. Da ciò né consegue un palese decadimento dell’ulteriore principio cardine del nostro ordinamento di assoluta carenza della certezza del diritto. (in tal senso: Cavino) 

 

OTTICA RIFORMATORIA DEI REATI DEL CURATORE  FALLIMENTARE

In una prospettiva di riforma, sembra che la commissione parlamentare abbia finalmente previsto la abrogazione, e non, la modifica, di tutti i reati concernenti le figure del  curatore fallimentare.

Questa abolitio cirminis non deve lasciar pensare ad un disinteresse del legislatore rispetto ai beni-interessi tutelati da queste norme, al contrario, in ossequio al principio di tassativita’ e determinatezza delle fattispecie penali, il curatore, che e’ gia’ pubblico ufficiale restera’ soggetto alle norme precettive e sanzionatorie previste per tutti i pubblici ufficiali, cosi’ azzerando quella disparita’ di trattamento tra la figura del curatore fallimentare e quella di cui un comune pubblico ufficiale, superate dalla Corte Costituzione sul presupposto che i reati del curatore fallimentare configurassero una fattispecie di reato autonoma, caratterizzata da elementi di specialità e di maggiore gravità rispetto a quella codicistica.

Nola 17.03.04

                      Avv. Angelo Pignatelli

                 (Past. Presidente Sez. Aiga Nola)