Con sentenza n. 30774 dell'anno 2006, la Corte di Cassazione, prima
sezione penale, si è pronunciata sulla delicata questione degli
immigrati clandestini, troppo spesso itineranti sul binario di una illegalità
forzata, per via di una oggettiva impossibilità di rispettare
le disposizioni loro rivolte.
E' il caso di Malina, una rumena trovata senza regolari documenti di
soggiorno e accusata di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento
dal territorio italiano: reato previsto e punito dall'articolo 14 del
Testo Unico di regolamentazione della materia rivolta all'immigrazione
e alla condizione dello straniero.
La difesa della donna, nel corso del primo grado di giudizio, aveva
fornito adeguate delucidazioni, al giudice di merito, circa il tenore
di vita di Malina, motivandone e giustificandone l'illecita condotta,
alla luce del comprovato stato di indigenza nel quale versava ormai
da tempo.
Il Tribunale di Roma, davanti al quale risultava incardinato il processo,
decideva la causa, assolvendo l'extracomunitaria con la formula "perché
il fatto non sussiste". La motivazione fornita, stava nella provata
ed assoluta impossibilità della imputata, di tornare nel suo
paese d'origine, risultando "sprovvista del denaro occorrente al
rimpatrio, circostanza plausibile essendo emerso che alloggiava presso
uno scalo ferroviario".
Ricorreva avverso la suddetta sentenza, la Procura della Corte di Appello
di Roma, deputando della decisione i magistrati di piazza Cavour e adducendo
a motivazione della doglianza promossa, il fatto che "il mero disagio
economico dipendente dall'ingresso nello Stato, senza disporre di mezzi
e dalla mancanza di occupazione connessa alla situazione di clandestinità
volontariamente posta in essere" non può considerarsi "motivo
di giustificazione che deve avere le connotazioni di necessità
inevitabile".
Gli ermellini decidono di rigettare il ricorso così proposto,
non solo per la rilevata difettosa comunicazione degli atti inerenti
l'espulsione, non comunicati a Malina nella sua lingua, in violazione
di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 286/98, e pertanto non
ben compresi, ma anche e soprattutto per una motivazione dal sapore
squisitamente dottrinale.
In effetti, la pronuncia della Suprema Corte si snoda tutta intorno
alla inevitabile necessità che avrebbe impedito l'ottemperanza
all'obbligo impartito, facendo riferimento, oltre che ai principi propri
della scienza penale, altresì alla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 5 depositata in data 13 gennaio 2004.
Si legge nella sentenza appena citata, che, seppur va detto che la ragione
giustificatrice della mancata ottemperanza all'imposto allontanamento
"non può essere costituita dal mero disagio economico di
regola sottostante al fenomeno migratorio" essa può risultare
"integrata da una condizione di assoluta impossidenza dello straniero,
che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare
aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio".
Ebbene, dall'istruttoria di primo grado, l'oggettiva "impossidenza"
al rimpatrio, aveva trovato pieno riscontro probatorio, sia alla luce
delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata, e sia, per parola degli
ermellini, alla luce delle "accertate condizioni di estrema precarietà
abitativa".
E' per dette motivazioni, che i Giudici di legittimità hanno
ritenuto dover mandare assolta la clandestina Malina, prendendo così
le distanze da talune posizioni "rigoriste", che paiono auspicare
il legale "risveglio" del trapassato reato di clandestinità.
Per opportuna notizia, si vuole sottolineare che l'atteggiamento assunto
dalla Suprema Corte, con la pronuncia qui commentata, si ravvisa altresì
in un altro caso giudiziale, sempre relativo alla problematica dell'immigrazione
clandestina, e deciso a Sezioni Unite.
Il riferimento è alla sentenza stilata a chiusura del procedimento
mosso a carico di tal Rackid H., marocchino espulso dal nostro paese
per provvedimento del prefetto di Pesaro e Urbino, stante l'irregolarità
del soggiorno.
L'extracomunitario decide di rivolgersi al tribunale per i minorenni
presso la Corte d'appello di Ancona, chiedendo la sospensione del nominato
ordine di allontanamento, giuste impellenti necessità familiari,
che avrebbero reso necessaria la sua presenza in Italia, almeno per
qualche tempo. In effetti, Rackhid, sposatosi con una connazionale avente
regolare residenza italiana, è divenuto papà di una bimba,
nata ad Urbino nel 2002 ed iscritta nel medesimo permesso di soggiorno
della madre.
A sostegno dell'auspicata sospensione, il marocchino pone le descritte
condizioni personali, con particolare riferimento all'esigenza di provvedere
alla cura della figlia minore, da lui sempre seguita ed iniziata all'educazione
scolastica. In effetti, sottolinea, l'espulsione dal territorio italiano
avrebbe cagionato pregiudizio alla salute psico-fisica della piccola,
d'improvviso privata della figura paterna.
L'istanza in questione trova accoglimento da parte dei giudici minorili,
che autorizzano il soggiorno in Italia dell'uomo, almeno per un triennio,
fatta salva la possibilità di altra proroga.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso il procuratore competente, investendo
della questione la Corte d'appello di Ancona, la quale, nel 2004, decidendo
in maniera difforme dalle prime cure, revoca la decisione del Tribunale
e ordina l'espulsione di Rackid, imputandone le motivazioni all'insussistenza
di una "situazione di emergenza" tale da determinare "un
pericolo attuale per il minore".
Rileva la Corte, inoltre, che non "valeva il principio del superiore
interesse del minore, poiché esso non poteva essere invocato
per consentire la deroga alla disciplina dell'immigrazione, ma doveva
trovare attuazione solo nel rispetto delle norme che lo regolavano,
nell'ambito delle relazioni familiari".
Il caso arriva, per presa di posizione del marocchino, di fronte alla
Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 22216/06, accoglie il ricorso
presentato da Rackid, proprio in nome del preminente diritto della piccola
a crescere con la figura paterna, diritto che qualifica espressamente
come "interesse specifico e pressante che va tutelato, anche in
deroga delle disposizioni in materia di immigrazione, ancorché
per un periodo determinato".
I Giudici aggiungono che, siccome "sia l'espulsione che il ricongiungimento
familiare svolgono direttamente diritti soggettivi, il provvedimento
del giudice che decide sulla deroga ai divieti che precluderebbero l'ingresso
e la permanenza del familiare non può non decidere su veri e
propri diritti, paralleli e concorrenti seppure non contrapposti, del
minore e del familiare e non su un mero interesse del solo minore",
con ciò non negando "la decisorietà del provvedimento
il quale incide sul diritto del minore ad essere assistito da un familiare
nel concorso delle condizioni richieste dalla legge e, contemporaneamente,
su quello del familiare a fare ingresso in Italia e a trattenervisi
per prestare la dovuta assistenza".
In sintesi, gli ermellini hanno finito per aderire alla posizione assunta
dai primi giudicanti, ritenendo che "l'autorizzazione non è
stata fondata sulla mera constatazione della presenza in Italia di una
figlia in tenera età, bensì sull'accertamento concreto
del grave pregiudizio che alla minore sarebbe derivato dalla perdita
improvvisa della figura paterna per effetto della sua espulsione".
In un clima di tensione politica e di duelli parlamentari, quale quello
attuale, era prevedibile l'ondata di pareri, critiche e perplessità,
conseguente alle due pronunzie finora descritte.
Si annovera, sul fronte delle opposizioni al percorso giurisprudenziale
intrapreso dalla Suprema Corte, il senatore Mantovano, per il quale
si assisterebbe a pronunce di Cassazione inserite in un "solco
consolidato di provvedimenti giudiziari che, da quando è in vigore
la Fini Bossi, provano in vario modo a disapplicarla, se non a sabotarla
apertamente".
Di pari avviso è il senatore Piravano, il quale, a protesta di
quanto da lui definito "l'assurdo legislativo applicato da questi
signori con l'ermellino", continua così: "allora io
dico che sono giustificati anche i reati commessi dagli italiani indigenti.
Se uno ruba in un supermercato oppure ruba una bicicletta o un motorino,
perché non se li può permettere, è considerato
esente dal rispettare sia il codice civile o il codice penale. Questo
dovrebbe valere per tutti gli esseri umani residenti sul territorio
nazionale".
Certamente, la parola clandestinità è sintomo di una situazione
difficile, al limite delle forze umane e delle possibilità di
un futuro certo; quando si dice immigrato, talvolta si percepisce nello
sguardo dell'interlocutore un auspicio di eguaglianza, ma talaltra,
purtroppo, e specie nelle realtà locali, si toccano con mano
retaggi di razzismo.
In tutto ciò, non può non riconoscersi l'evidente ruolo
dei media, spesso fomentatori di quella etichetta, dal sapore amaro,
cucita addosso agli extracomunitari e di cui questi uomini non riusciranno
a spogliarsi facilmente
e a poco varranno i gesti di umanità
e gli slanci di solidarietà compiuti da clandestini dei quali
non si ricorda neppure il nome, ma che la scorsa estate hanno dato prova
di grande altruismo. Il riferimento è ai giovani Nasser Othman,
che salva la vita a tre ragazzi e poi viene espulso perché irregolare,
e alla honduregna Iris Palacios Cruz, che sacrifica la sua vita per
salvare quella della bimba della quale si prendeva cura, e della quale
oggi resta solo una medaglia alla memoria.
Se non si può negare l'illegalità in cui molti immigrati
vivono, non si può non riflettere sul fatto che, spesso, la nostra
esistenza è migliore e meno precaria della loro, ma solo per
una questione di "fortuna di nascita". I giovani immigrati,
che siedono stanchi sui bordi delle strade e che lavorano incessanti
senza tutela alcuna e senza garanzie, non sono né migliori, né
peggiori dell'italiano medio, sono solo meno fortunati e talvolta più
generosi del vicino di casa
e non può una mera irregolarità
burocratica fare tabula rasa dei diritti fondamentali di ciascun individuo.
Un tal messaggio, così come lanciato dai giudici di Piazza Cavour,
rincuora e incoraggia ad una riconsiderazione dell'immigrato, con mente
sgombra da pregiudizi o rancori.
L'Aquila, novembre 2006
Avv. Selene Pascasi
* Avvocato, Foro di L'Aquila