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La disciplina
dei parcheggi obbligatori:
nuove riforme e vecchie dispute
(Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza
24 febbraio 2006, n. 4264)
di
Dott. Mario
Scarpa (*)
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www.iussit.it 13.11.2006 -
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Arriva
allesame della Cassazione la nuova legge 246 del 28 novembre
2005 semplificazione e riassetto normativo per lanno
2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1
dicembre 2005 - la quale, in materia di parcheggi obbligatori, per
effetto dellart. 12, comma 9, ha escluso la sussistenza di vincoli
pertinenziali fra i posti auto realizzati ai sensi dellart.
18 della c.d. Legge Ponte (L. 765/1967), e le relative unità abitative
immobiliari. Tale norma avrebbe dovuto porre fine alla spinosa questione
della regolamentazione giuridica degli spazi riservati a parcheggio
negli edifici condominiali; tematica questa che, da ormai quattro
decenni, costituiva oggetto di un accesa contrapposizione tra dottrina
e giurisprudenza.
Prima
di delineare la fattispecie oggetto della sentenza annotata, appare
opportuno, pertanto, soffermarsi ad analizzare, seppur brevemente,
i passaggi più significativi della evoluzione normativa e giurisprudenziale
in materia e il loro relativo iter argomentativo.
La
disciplina dei parcheggi obbligatori (o parcheggi Ponte)
Lart.
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge-Ponte, dal momento
che doveva realizzare una sorte di ponte di passaggio
verso una nuova regolamentazione del settore urbanistico) aveva inserito
larticolo 41-sexies nella legge urbanistica del 1942,
n. 1150, del seguente tenore: nelle nuove costruzioni ed anche
nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad
un metro quadrato per ogni venti (successivamente ridotti a dieci
dallart. 2, comma 2, della legge n. 122/1989) metri cubi di
costruzione.
I parcheggi ponte sono posti auto obbligatori, nel senso che ne viene
imposta la creazione unitamente alla costruzione autorizzata, escludendosi,
in caso di inosservanza, la possibilità di ottenere la concessione
a costruire (ora permesso di costruire, come previsto dal D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, c.d. Testo Unico) da parte dellAmministrazione
pubblica, la quale, infatti, non può autorizzare nuove costruzioni
che non siano corredate dalle aree anzidette, costituendo losservanza
della norma in esame condizione di legittimità della concessione stessa.
Riguardo a tali spazi destinati a parcheggio il dibattito nasceva
da due contrapposte interpretazioni della norma.
La dottrina riteneva che lart. 41-sexies L. 1142/42 non
creava un vincolo di servizio necessario tra le aree destinate a parcheggi
privati e le relative unità abitative: tale norma, si sarebbe in sostanza
limitata a porre uno standard urbanistico per regolamentare lattività
di costruzione, stabilendo quanta parte delledificio o della
sua area di pertinenza dovesse essere destinata a parcheggio.
La ratio di tale interpretazione risiedeva nel presunto contenuto
esclusivamente pubblicistico della norma. Tale disposizione, infatti,
(come tutta la normativa riguardante gli spazi destinati a parcheggio)
sarebbe nata esclusivamente per rimediare allincremento dei
veicoli a motore e sui conseguenti problemi di viabilità e di traffico
cittadino. Lesigenza di corredare le nuove costruzioni di idonei
spazi a parcheggio, quindi, avrebbe avuto soltanto lintento
urbanistico di evitare che laccumulo di vetture
in sosta nelle strade costituisse ostacolo alla circolazione dei veicoli.
Da ciò si riteneva che la norma imponesse unicamente il rispetto,
soprattutto nella fase di realizzazione della costruzione, della destinazione
obiettiva a parcheggio, in quanto tale vincolo di servizio
avrebbe avuto rilievo solo nei rapporti fra la pubblica amministrazione
ed i privati ai fini del rilascio della concessione, mentre non ne
avrebbe avuto affatto né nei rapporti interprivatistici né a maggior
ragione nella circolazione di questi beni. Doveva, pertanto, ritenersi
ininfluente se il parcheggio veniva utilizzato dai condomini del fabbricato
oppure da terzi non condomini: quello che statuiva la legge era che
quegli spazi venissero utilizzati come parcheggi. Conseguenza immediata
di tale ricostruzione era che il proprietario-costruttore, allatto
della cessione dei singoli appartamenti, avesse la più ampia facoltà
di riservarsi la proprietà del posto-macchina, ovvero di cederla a
soggetti diversi dai proprietari delle unità abitative dal momento
che tale destinazione non dava luogo a nessun vincolo di inalienabilità.
Siffatta impostazione dottrinaria non trovava accoglimento in giurisprudenza
dove, invece, prevaleva la convinzione che gli spazi di parcheggio
fossero destinati alluso esclusivo delle persone che stabilmente
occupano la costruzione o a essa abitualmente accedono. Con il passare
del tempo (e delle pronunce) si cercò di dimostrare che la norma,
di cui allart. 41-sexies, dovesse ritenersi applicabile
anche ai rapporti giusprivatistici, riflettendosi in qualche modo
anche nella negoziazione dei posti auto (tale negoziazione, infatti,
appariva lo strumento principale per mutare la destinazione del bene);
e che il presunto interesse generale protetto dalla norma non riguardasse
i problemi di viabilità in generale, bensì questi stessi problemi
connessi allutilizzo dei posti auto interni ad un fabbricato.
Per queste ragioni la giurisprudenza, allo scopo di tutelare lesigenza
che sta alla base dei parcheggi Ponte, sia nella fase realizzativa
del posto auto, ma soprattutto nella fase successiva alla sua realizzazione,
ha ritenuto indispensabile evitare che lo spazio a parcheggio, nato
come tale, perdesse nel tempo la sua destinazione originaria, e collegare,
di conseguenza, anche la sua circolazione giuridica allo scopo cui
lo stesso era preordinato. Tale vincolo di servizio, inteso soprattutto
come limitazione legale della proprietà privata, rendeva incompatibile,
pertanto, qualsiasi convenzione ne prevedesse lelusione.
La giurisprudenza era unanime su questo punto.
Le divergenze riguardavano esclusivamente la qualificazione giuridica
da dare al rapporto fabbricato-posto auto. In numerosi interventi
la Cassazione era ricorsa ora alla categoria delle parti comuni delledificio,
ora allistituto della servitù, ora a quello della pertinenza,
ora alla formula generica del diritto reale duso, a seconda
delle fattispecie esaminate nella pratica.
Questi primi dubbi interpretativi furono risolti dalle Sezioni Unite
che, con sentenza 17 dicembre 1984, n. 6602,
confermarono la linea seguita dalla quasi unanime giurisprudenza precedente.
In questa sede fu precisato il carattere imperativo ed inderogabile
della norma, che come tale aveva imposto un vincolo permanente di
destinazione a parcheggio di unarea proporzionale alla volumetria
delledificio. La Corte confermò anche la diretta applicabilità
di tale disciplina ai rapporti privatistici: tale vincolo di servizio
doveva considerarsi anche quale vincolo di indisponibilità, con la
conseguente nullità, allatto della cessione di appartamenti,
delle clausole di esclusione del trasferimento dei diritti relativi
allarea di parcheggio. La ratio della normativa di cui
alla Legge 765/67 veniva individuata nella finalità che presso tutti
gli edifici si realizzassero delle aree destinate a parcheggio e che
queste aree fossero assoggettate ad un diritto reale duso in
favore dei proprietari delle singole unità abitative. Così allorquando
un costruttore, allatto della cessione delle unità immobiliari,
volesse riservarsi la piena proprietà delle aree destinate, tale vincolo
reale si sarebbe trasferito ope legis agli acquirenti stessi
degli immobili, indipendentemente dal trasferimento stesso, e contro
pagamento di un corrispettivo.
Per porre fine a tali contrasti si rese necessario anche un nuovo
intervento normativo. La c.d. legge sul condono edilizio (Legge 28
febbraio 1985, n. 47), infatti, allart 26, precisò che: gli
spazi di cui allart. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono
pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt.
817, 818, 819 codice civile.
La norma richiamava espressamente lart. 818 c.c. il quale al
secondo comma, statuisce: Le pertinenze possono formare oggetto
di separati atti o rapporti giuridici.
Paradossalmente, sebbene la chiarezza della norma sembrasse evidente,
le perplessità aumentarono e le intenzioni del legislatore furono
quasi totalmente smentite. Sia dottrina che giurisprudenza si divisero
ancora sul significato di questa disposizione.
Da un lato la dottrina quasi unanime, contrastando apertamente lopinione
che era maturata con il tempo nella giurisprudenza della Cassazione,
rilevandone le incongruenze e soprattutto le conseguenze pratiche
indesiderate (e indesiderabili), contestava la presunta trasformazione
del vincolo di destinazione imposto dalla legge Ponte in un pregnante
vincolo di inalienabilità, e ribadiva che lart. 18 della
legge n. 765/1967 (alla stregua dellinterpretazione autentica
fornita dallart. 26 della legge n. 47/1985) consentiva sempre
ad un privato costruttore di riservare per sé, o negoziare, i posti-auto
in maniera autonoma ed indipendente rispetto ad i contratti di compravendita
dei singoli appartamenti. Le
intenzioni del legislatore apparivano chiare: la norma avrebbe dovuto
avere la finalità non tanto di qualificare la natura giuridica del
rapporto fra posto auto e fabbricato, quanto di rendere applicabile,
attraverso il richiamo delle disposizioni codicistiche sulle pertinenze,
lart. 818, comma 2, dirimendo il precedente contrasto interpretativo.
Tale argomentazione si ricavava anche dai lavori preparatori della
suindicata normativa, dove risultava che tale norma dovesse appunto
porre fine allaccesa contesa interpretativa, tantè vero
che loriginale art. 21 del disegno di legge governativo recava
la rubrica interpretazione autentica.
Tuttavia la giurisprudenza non rinunciava alle sue argomentazioni,
probabilmente anche perché, in effetti, la legislazione successiva
mostrava di essere sempre indirizzata nel senso del divieto di cessione
separata degli spazi di parcheggio dalle unità immobiliari di cui
costituiscono pertinenza, come emerge con chiarezza dalla legge 122
del 24 marzo 1989
(c.d. legge Tognoli dal
nome del proponente, allora Ministro dei lavori pubblici), che prevedeva
espressamente la nullità degli atti di cessione dei posti auto (relativi,
però, ad edifici già esistenti) separatamente dallunità immobiliare
alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
Con una sentenza a Sezioni Unite del 1989,
comunque, la Corte Suprema sostenne che la legge 47/85 si era limitata
solo a prendere posizione sul problema della qualificazione giuridica
da dare al rapporto spazio a parcheggio-costruzione, qualificandolo
bensì come pertinenza, ma, malgrado il richiamo allart. 818
c.c., pertinenza inscindibile. La Cassazione confermava che la norma
di cui allart. 41-sexies poneva un vincolo pubblicistico
di destinazione (di natura reale
ed inderogabile, non usucapibile da terzi,
e nascente, non per clausola patrizia, ma ope legis, di modo
che tale destinazione si trasferisse automaticamente con lunità
abitativa), e ne confermava lestensione ai rapporti intersoggettivi
privatistici. Riguardo al carattere della norma la Corte notava, testualmente,
che lart. 26 ha una limitata funzione interpretativa,
ad esplicitazione testuale di un principio giuridico che, come quello
della negoziabilità delle aree, doveva ritenersi già acquisito allordinamento,
con lunico limite della permanenza del vincolo reale di destinazione
che la nuova norma ha lasciato inalterato (
). In effetti (
)
la preoccupazione di sottrarre lassetto proprietario delle aree
in questione al regime vincolistico traspare dagli atti delliter
parlamentare, ma trattasi, palesemente, di un atteggiamento personale
di taluno dei conditores, mai esplicitato
nel concreto contenuto della norma e contraddetto, del resto, dal
testuale rinvio allart. 18 della legge n. 765 del 1967 che il
vincolo stabilisce. La Corte, inoltre, ribadiva che tale vincolo
avesse operato nel senso di impedire ai privati, nellesercizio
della propria autonomia negoziale, di derogare al principio della
necessaria utilizzazione degli spazi per parcheggio da parte degli
utilizzatori: in altri termini sarebbe stato consentito con apposita
pattuizione scritta derogare al principio accessorium sequitur
principale solo relativamente alla proprietà dellarea destinata,
ma non per quanto riguardava luso della stessa. Pertanto sul
piano pratico (dove, complessivamente, tale soluzione comportava conseguenze
non di poco momento) per il proprietario costruttore veniva esclusa
non la possibilità di disporre delle aree di parcheggio, ma solo lalienazione
della piena proprietà di essa, che avrebbe intaccato il diritto reale
duso riservato in favore del titolare dellunità abitativa.
Di conseguenza, aggiungeva la Corte, i contratti di vendita elusivi
del vincolo di destinazione dovevano ritenersi parzialmente nulli,
ossia solo nella parte in cui avessero sottratto larea medesima
alla sua destinazione inderogabile, con la conseguente sostituzione
di diritto di tali clausole invalide con la norma imperativa, ex
artt. 1418-1419 c.c.,
e con il conseguente riequilibrio del sinallagma contrattuale attraverso
lobbligo dellacquirente di pagare una maggiorazione secondo
equità (anche dufficio) del prezzo di vendita calcolato sul
valore del solo appartamento.
Questorientamento della giurisprudenza non fu mai ritoccato
e col tempo si consolidò con tutte le successive pronunce della Cassazione.
Nulla cambiò neanche quando fu emanato il c.d. Testo Unico delledilizia,
D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, che recepì tutta la normativa in materia
e nelle disposizioni finali, allart. 136, previde labrogazione,
dal momento della sua entrata in vigore, soltanto della disciplina
contenuta nellart. 41-quinquies della L. 1150/42, ad
esclusione dei commi 6, 8, 9, e quella dellart. 26 della L.
47/85, che nella prima parte disciplinava listituto dellautorizzazione
edilizia.
Legge
n. 246/05 e regime transitorio
Certamente
più radicale è stato, invece, lintervento della norma contenuta
nellart. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per lanno 2005
il quale aggiungendo un secondo comma allart. 41-sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ha stabilito quanto segue: gli
spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati
da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti duso a favore
dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente
da esse.
La norma, anche nella sua interpretazione teleologica, è chiarissima
e sembra dettata proprio in netta contrapposizione rispetto a tutti
gli aspetti sulla base dei quali la giurisprudenza della Suprema Corte
aveva in precedenza fondato le proprie conclusioni. Anzi, la nuova
disposizione sembra proprio riprendere quello che era lobiettivo
prefissato dalla legge Ponte (almeno secondo quella che è la sua formulazione
letterale), vale a dire di imporre ai costruttori di unità immobiliari
soltanto lobbligo di realizzare adeguati spazi di parcheggio
attraverso una norma legislativa, norma che invece per anni è stata
interpretata dalla Cassazione come imposizione di un vincolo soggettivo
di destinazione fra le unità immobiliari e gli spazi di parcheggio
(vincolo che così ne impediva la circolazione libera). La formulazione
della norma, in questo senso, è molto significativa: prima viene negata
linsorgenza del diritto reale soggettivo, su cui proprio la
tesi della Cassazione faceva perno; mentre nella seconda parte la
norma ne afferma in positivo il necessario corollario, ripetutamente
contestato dalla Corte stessa. La riforma legislativa, pertanto, non
sembra aver aggiunto qualcosa che la disposizione precedente non statuiva,
ma ne ha soltanto precisato gli effetti.
A parte il problema letterale, non vè dubbio che il legislatore
abbia manifestato la volontà di escludere il presunto (dalla giurisprudenza)
automatismo tra la riserva obbligatoria di spazi adibiti a parcheggio
nelle nuove costruzioni e la necessaria utilizzazione degli stessi
da parte dei condomini, allo scopo dichiarato di consentire che detti
spazi siano suscettibili di una regolamentazione autonoma rispetto
alla costruzione cui accedono, e che possano essere commercializzati
liberamente. Nonostante debba ritenersi inalterato il vincolo urbanistico
di destinazione dellarea a parcheggio (disciplinato
ancora dal comma 1 dell'art. 41-sexies), cui come detto è subordinata
la concessione del permesso di costruire,
dallentrata in vigore di questa legge, al contrario, non sussiste
più alcun diritto reale a favore degli abitanti del relativo stabile;
in pratica, pertanto, dal 16 dicembre 2006 (giorno di entrata in vigore
della normativa) un costruttore potrà riservarsi la proprietà delle
predette aree, per poi, ferma restando la relativa destinazione urbanistica,
eventualmente cederle agli stessi abitanti del fabbricato o a terzi
non facenti parte del condominio, il tutto separatamente dallimmobile
cui ineriscono; una volta, poi, sciolto definitivamente il legame
pertinenziale tra posto auto e appartamento, il proprietario di questultimo
al pari del costruttore-proprietario originario dellintero
edificio potrà disporne, nei successivi trasferimenti, senza
essere obbligato a vendere al suo avente causa anche il primo.
Nonostante il tenore, apparentemente cristallino, della norma, un
contrasto di opinioni si è comunque sollevato, questa volta al fine
di individuare il regime transitorio dei parcheggi già realizzati
nel sistema previdente. Lattuale novella legislativa, infatti,
eliminando totalmente ogni vincolo su tali spazi di parcheggio e rendendone
libera la commerciabilità, ha lasciato comunque aperti degli interrogativi
sulle situazioni pregresse, quelle cioè che per rispettare il vincolo
a parcheggio scaturente dalla legge Ponte si allineavano alla ricostruzione
giurisprudenziale consolidatasi negli anni.
Si trattava sostanzialmente di stabilire se la norma di cui allart.
12, comma 9, della legge di semplificazione costituisse norma interpretativa
(con conseguente efficacia retroattiva), applicabile, quindi, anche
a situazioni antecedenti o si trattasse di norma propriamente novativa,
valevole soltanto per il futuro.
Questione, per la verità, di non poco momento.
In relazione alle costruzioni e ai relativi parcheggi realizzati prima
del 16 dicembre 2005 (giorno di entrata in vigore della normativa),
infatti, possono essersi verificate in concreto diverse fattispecie:
l'unità immobiliare può non essere stata ancora venduta dal costruttore;
può essere stata venduta dal costruttore unitamente al parcheggio;
o, ancora, essere stata venduta separatamente dal parcheggio rimasto
in proprietà del costruttore, che nel contratto ha ceduto il diritto
d`uso al proprietario dell'unità principale; può essere stata venduta
separatamente dal parcheggio rimasto in proprietà del costruttore
e nel contratto non è stata menzionata la cessione del diritto d`uso
al proprietario dell'unità principale o, infine, lunità immobiliare
può essere stata venduta separatamente dal parcheggio rimasto in proprietà
del costruttore, senza richiamare, nel contratto, la cessione del
diritto d`uso, la cui sussistenza, però, è stata accertata con sentenza
passata in giudicato.
Se tale norma venisse intesa come disposizione di interpretazione
autentica rispetto al previgente enunciato, contenuto nel comma 1
dellart. 41-sexies della legge urbanistica, si potrebbe
ritenere che tutti gli spazi per parcheggi in edifici, realizzati
prima dellentrata in vigore della legge n. 246 del 2005 (quindi
anche tutte le ipotesi sopra prospettate), non siano gravati da vincoli
di sorta, anche qualora fosse stato accertato un diritto reale a favore
dei condomini con regolamento contrattuale, o in forza di sentenza
passata in giudicato o in virtù di altro strumento. In tal modo tutti
i parcheggi Ponte già realizzati in passato verrebbero sottratti a
qualunque tipo di vincolo concernente la sua circolazione. In verità
contro questa interpretazione, come giustamente sottolineato,
si solleverebbero degli evidenti problemi di incostituzionalità: la
legge avrebbe previsto, in buona sostanza, una sorta di espropriazione
generalizzata e senza indennizzo di un diritto, già acquisito da un
privato in forza di un titolo, contrattuale o giudiziale, e dietro
corrispettivo, con evidente violazione dellart. 43, comma 3,
della Costituzione.
Accogliendo, al contrario, la tesi del carattere innovativo della
norma, seguita anche dai primi commentatori della riforma,
occorre fare delle distinzioni. Nei primi due casi non si porrebbe
nessun problema transitorio:
il diritto reale duso che, secondo la giurisprudenza consolidatasi,
spetta al proprietario del bene principale sul parcheggio che venga
alienato separatamente, si costituiva ope legis allatto
dellalienazione separata del parcheggio in spregio al vincolo
pertinenziale; pertanto, prima di tale momento nessun diritto duso
può dirsi venuto in essere.
Il costruttore nel primo caso e il
proprietario dell'unità immobiliare nel secondo, possono cedere liberamente
il parcheggio. Nelle altre fattispecie, invece, ci si troverebbe di
fronte ad un diritto reale già sorto, esplicitamente o implicitamente,
e, pertanto, il parcheggio potrebbe essere alienato solo previo mantenimento
del diritto duso a favore del proprietario dellunità immobiliare.
In questi casi la nuova norma non troverebbe applicazione. Come è
facile notare, seguendo tale impostazione si aprirebbe la strada ad
un inevitabile doppio regime di commercializzazione dei parcheggi
ex art. 41 sexies L. 1150/1942, vincolato o libero, a seconda che
prima dell'entrata in vigore della Legge 246/2005 sia sorto o meno
un diritto d`uso sugli stessi.
Lintervento
della Cassazione e lapplicazione della nuova legge
Di
questo problema si è occupata, appunto, la pronuncia in epigrafe (Cass.
24 febbraio 2006, n. 4264),
con la quale la Cassazione si è espressa per la prima volta
sulla nuova disciplina dei parcheggi privati e sul suo relativo regime
transitorio.
Come
autorevolmente previsto si è fatta attendere solo poche settimane,
infatti, linterpretazione offerta sul punto dalla giurisprudenza.
La fattispecie concreta arrivata allesame della Suprema Corte
può essere così inquadrata: in un condominio di edifici erano stati
realizzati tanti posti auto Ponte quanti necessari per soddisfare
ognuno dei condomini; in un atto di divisione del 1986, i posti auto
riservati ai singoli condomini erano stati ridotti nella dimensione,
mentre il posto auto riservato ad una società proprietaria di una
parte degli immobili esistenti nel condominio era stato aumentato
nel numero (la società disponeva di ben 10 posti auto). Per di più,
allatto di delimitazione effettiva dei singoli spazi di parcheggio,
i vari posti auto erano stati ancor di più ridotti rispetto alla ripartizione
contenuta nellatto di divisione, allo scopo sempre di favorire
la predetta società. Dai singoli viene avviata unazione legale:
i singoli posti macchina riservati ad essi attori, infatti, erano
risultati del tutto inidonei ed insufficienti a permettere il parcheggio
delle vetture di rispettiva proprietà. I condomini chiedevano che
venisse dichiarata la nullità delle clausole relative alla ripartizione
e distribuzione fra i condomini dei posti macchina nel cortile, e
che, accertata la mancata corrispondenza tra lattuale suddivisione
dei posti macchina ed il piano di divisione materiale, la società
ed il condominio, ognuno per quanto di sua competenza, venissero condannati
ad adeguare la situazione di fatto e di diritto, in modo da garantire
a ciascuno di essi attori la proprietà o il diritto reale duso
su di un posto macchina proporzionato alla volumetria delle rispettive
unità immobiliari. Il giudice sia di primo che di secondo grado dava
ragione agli attori e invitava la società ad arretrare la propria
zona riservata al parcheggio, ed il condominio a rimodellare concretamente
i posti auto in modo da renderli coerenti con quanto deciso nellatto
di divisione predetto. Contro tale decisione la società, convenuta
nel giudizio principale, proponeva ricorso per cassazione.
Nonostante lesame della nuova disciplina, nellambito della
sentenza della Suprema Corte, abbia un valore solo incidentale (non
costituendo infatti loggetto principale della causa), è evidente
che comunque la decisione riveste ugualmente un grande interesse per
quanto riguarda la parte iniziale, che affronta approfonditamente
la questione della natura e della sua presunta retroattività, dal
momento che si tratta del principale problema che essa ha sollevato.
Orbene, la Corte, respingendo il ricorso della ricorrente, in prima
istanza ha escluso il carattere interpretativo della norma allart.
12, comma 9, della l. 246/05, affermando, subito dopo, che la
nuova disposizione è destinata ad operare solo per il futuro, e cioè
per le costruzioni non ancora realizzate e per quelle realizzate,
ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità
immobiliari.
La Cassazione, pertanto, si allinea allopinione emersa in dottrina
e accoglie la portata meramente innovativa della norma in esame.
Il disconoscimento della sua natura interpretativa discende, secondo
la Corte, dalla mancanza di alcuni presupposti che, confermati anche
dalla giurisprudenza costituzionale in materia, consistono in unincertezza
interpretativa circa una norma preesistente e nella consacrazione
di una delle soluzioni che avrebbero potuto essere, o sono state,
adottate dalla giurisprudenza; sono state richiamate, in tal senso,
le decisioni della Corte Costituzionale secondo cui il carattere interpretativo
deve essere riconosciuto a quelle norme che hanno il fine obiettivo
di chiarire il senso di norme preesistenti oppure di escludere uno
dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla disposizione
interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicarla un
determinato significato normativo.
Secondo la Cassazione, simili condizioni non ricorrono, però, con
riferimento allart. 18, della c.d. legge Ponte, dal momento
che da oltre un ventennio la giurisprudenza della Suprema Corte si
è consolidata nel senso che, nel caso di riserva della proprietà degli
spazi di parcheggio da parte del costruttore-venditore a favore degli
acquirenti, sorge per legge un diritto reale duso. Nel nostro
caso, pertanto, non incidendo, la norma, su una interpretazione dubitativa,
non si potrà avere leffetto interpretativo.
Dopo avere escluso la natura interpretativa della legge, la Corte,
successivamente, ne ha negato anche lefficacia retroattiva,
in quanto, oltre a non essere espressamente affermata, essa sarebbe
in contrasto anche con la natura della legge stessa, dal momento che
costituisce un principio pacifico che le leggi che modificano
il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi
non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in
vigore. La Corte ha poi ribadito che qualora si volesse ritenere
che la nuova normativa fosse invece destinata a incidere sui diritti
reali duso già sorti a favore degli acquirenti di unità immobiliari
in base alla disciplina previgente, la stessa si presterebbe a seri rilievi di incostituzionalità in quanto
tale norma opererebbe un esproprio senza indennizzo di un diritto
ormai già entrato nel dominio giuridico di un privato.
Negandone la natura interpretativa
e lefficacia retroattiva, la Corte non ha ritenuto rilevante la nuova normativa nel
giudizio esaminato, affermando che essa non potrebbe avere alcuna
incidenza su di esso, anche (e soprattutto) perché loriginario
costruttore-venditore non si era neppure riservato la proprietà degli
spazi di parcheggio che poi i condomini si erano divisi.
La Corte, in sostanza, a buon diritto chiarisce che il comma 9 dellart.
12, l. 246/05 è norma che non avendo portata interpretativa, è da
considerare esclusivamente innovativa e, pertanto, di efficacia non
retroattiva. Con riferimento alla sua irretroattività, ha ribadito,
però, allo stesso tempo, il proprio convincimento assoluto con riferimento
ai rapporti sorti prima dellentrata in vigore della legge 28
novembre 2005, n. 246. In questa logica ha ritenuto, infatti, che,
fino allentrata in vigore della nuova legge, deve trovare applicazione,
sì, la norma contenuta nel comma 1 dellart. 41-sexies,
ma secondo la consolidata opinione della giurisprudenza.
Pertanto, la legge in discorso, secondo lopinione della Suprema
Corte, non potendo incidere su diritti reali d`uso già sorti automaticamente
in base alla disciplina previgente, opererebbe soltanto per gli spazi
destinati a parcheggio relativi a costruzioni non ancora realizzate, o già realizzate, ma per
le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.
A tal proposito, per concludere,
occorre sottolineare come
la c.d. legge di semplificazione per il 2005, pur non potendo incidere
sui diritti esistenti, come avvalorato anche dalla Cassazione, sembrerebbe
aver determinato comunque una modifica significativa nel regime giuridico
dei parcheggi obbligatori.
Nel sistema previdente si riteneva che il diritto duso legale
sul parcheggio fosse attribuito soprattutto in ragione dell'interesse
(urbanistico) ad evitare l'ingombro delle autovetture parcheggiate
nelle pubbliche strade; la natura pubblicistica di tale interesse
comportava la generale indisponibilità e quindi irrinunciabilità di
tale diritto. Non vi è alcun dubbio che lavere reso questi beni
commerciabili come qualsiasi altro bene, ha in una certa misura ridotto
la loro consistenza pubblicistica. La nuova norma, infatti, liberalizzando
la circolazione dei parcheggi, sembrerebbe evidenziare una sorta di
rinuncia da parte del legislatore alla rilevanza generale demandando
la relativa problematica alla sfera degli interessi privatistici.
Da ciò dovrebbe derivare che anche laddove continui ad operare la
vecchia normativa e, quindi, nelle fattispecie in cui sono già sorti
diritti d`uso sugli spazi a parcheggio, la loro sorte sarebbe rimessa
alla volontà dei titolari, che potrebbero rinunciarvi, come è possibile
fare in generale con i diritti reali di godimento rispettando le relative
formalità (art. 1350, comma 1, n 5 e art. 2643, comma 1, n. 5, c.c.).
Pertanto, le parti che volessero alienare il parcheggio libero da
diritti di terzi potrebbero per ovviare a questa situazione
di permanenza in alcuni casi dei vincoli pertinenziali e per rimediare
ad un possibile problema di commerciabilità predisporre le
dovute cautele, come ad esempio la rinuncia del titolare del diritto
stesso, espressamente dichiarata in atto.
Aversa,
10.11.2006
Dott.
Mario Scarpa
(*)
Praticante Avvocato, Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE)
Dottorando di ricerca in Diritto Civile
presso l'Università La Sapienza in Roma
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Così Cass., sez. II,
6 dicembre 1996, n. 10883, in Foro it., 1997, I, 468. Cfr.
anche Cass. 3 luglio 1999, n. 6894, secondo la quale lart.
41-sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1152,
introdotto dallart. 18 L. 6 agosto 1967, n. 765, che sancisce
la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi,
opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma
di azione nel rapporto pubblicistico con la P. A., la quale non
può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette
aree, costituendo losservanza della norma condizione di legittimità
della licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente
spetta laccertamento della conformità degli spazi alla misura
proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare
concretamente la prevista destinazione.
Per una conoscenza più approfondita del
dibattito dottrinale fino allemanazione della legge n. 47
del 1985, Cfr., tra gli altri, MATASSA,
Circolazione vincolata delle aree a parcheggio,
in Foro it., 1985, I, c. 710 (nota a Cass., Sez. Un., 17
dicembre 1984, n. 6602); SALIS, Il posto
macchina nel condominio, in Riv. giur. edil., 1985,
II, 245.
Tale teoria fu denominata
tesi oggettiva da BRIENZA, I Parcheggi
privati nella legge Tognoli,
in Box e posti macchina, Milano, 1990, 9, il quale la contrapponeva
alla teoria soggettiva totale seguita dalla giurisprudenza.
In questo senso in dottrina, seppur con diversità di argomentazioni, Cfr. MORELLO, Il problema
dei parcheggi al servizio dei nuovi condomini, in Vita not., 1985, I, 518; IRTI, Riserva
di spazi a parcheggi nelle nuove costruzioni (Parere pro veritate), in Giust. civ., 1983, 44; CABELLA PISU, I parcheggi condominiali sono sottratti alla disponibilità
privata?, in Giur.
it., 1982, I, 1, 52 (Cfr. anche Giur. it., 1981, I, 1,
462); ALPA, Destinazione
delle aree adibite a parcheggio e controllo degli atti
di disposizione, in Giur. it., 1982, IV, 254; ALBAMONTE, Parcheggi e sistema urbano, Padova, 1990.
Più recentemente Cfr. Ieva, Gli
spazi destinati a parcheggio nella
legge Tognoli e nella legge n. 765 del 1967: discipline e problematiche
a confronto, in
La disciplina degli spazi per
parcheggio, a cura di
Ieva, Milano, 1992, 65;
Laurini
Malaguti Santarcangelo, Gli
spazi a parcheggio nella legge 6 agosto 1967 n. 765, in Studi e materiali,
III, Milano, 1992, 105; Pallottino,
La disciplina degli spazi per parcheggio nellambito
della normativa urbanistica, in
Disciplina degli spazi per parcheggi,
a cura di Ieva, Milano, 1992, 53;
FUSARO, Il vincolo
a parcheggio e la circolazione dei posti auto, in Riv. dir.
civ., 1993, 577; ID., <<Parcheggio>>, in
Dig. civ. UTET, vol. XIII, 1995, 253; Tondo, Atti dispositivi
di aree di parcheggio relative ad edifici urbani, in Foro It.,
1995, V, 144; Luminoso,
Spazi destinati a parcheggio, regime delle pertinenze
e disciplina del condominio, in
Riv. Not., 1990,
583; Id. Posti
macchina e parcheggi, in
I contratti del commercio, dellindustria e del
mercato finanziario, Trattato diretto da Galgano, II,
Torino, 1995, 2312;
SANDULLI, I parcheggi: profili urbanistici e civilistici,
in Riv. giur. edil., 1997, I, 175; Casu, I parcheggi
obbligatori (o parcheggi ponte), in Riv. Not., 2001, 710; Id., I
parcheggi nella contrattazione privata, in
Notariato, 1998, 459; Ruotolo, Il
regime dei posti auto ponte dopo il testo unico delledilizia
e la legge Lunardi, studio
CNN, n. 3659/B/2002 in Studi e materiali. Quaderni semestrali,
2002, 478; LA ROCCA, Lobbligo di riserva degli spazi per parcheggio
nelle nuove costruzioni, in Arch. loc. e cond., 2003,
17; ANNUNZIATA, Parcheggi
privati e pubblici nel diritto vigente,
Padova, 2003. Da ultimo Cfr.
MAGLIULO, La disciplina
dei parcheggi alla luce del nuovo T. U. delledilizia,
in Notariato, 2004, 528.
In tal senso, cfr.
tra le tante: Cass. 1° giugno 1993 n. 6104, in Riv. giur. edil.,
1994, I, 2739; Cass. 3 aprile 1998 n. 3422, in Giur. it.,
1999, I,1, 729; Cass. 11 gennaio 2001, n. 341, in Riv. giur.
edil., 2001, I, 345. Sull argomento si veda pure Cass.
5 aprile 2000 n. 4197, in Riv. not., 2000, II, 1174, con
nota di CASU,
In tema di parcheggi ponte, secondo cui loriginario proprietario del
fabbricato come può legittimamente riservarsi (o cedere a terzi)
la proprietà delle aree di parcheggio che eccedono la misura ex
lege destinata alluso degli acquirenti o degli utilizzatori
delle singole unità immobiliari, così il medesimo diritto può riservarsi
(o essere ceduto) anche relativamente alle aree soggette al vincolo
di destinazione, sempre e solo però a condizione che a detti acquirenti
venga riconosciuto e garantito il diritto reale duso degli
spazi destinati a parcheggio. Anche su questultimo argomento
vi è stato un forte contrasto nella stessa giurisprudenza. Secondo
un primo orientamento il rapporto pertinenziale ex lege fra
spazio per parcheggio ed unità immobiliare si stabilisce solo fra
il fabbricato e larea minima prescritta dalla legge, mentre
per la parte eccedente quella vincolata si ricade nel diritto comune
(Cass. 21 febbraio 1996, n. 1327, in Foro it., 1996, I, 2110;
conforme è Cass. 9 novembre 2001, n. 13857, in Contratti,
2002, 587, con nota di AVONDOLA); per lorientamento contrario, il vincolo pubblicistico
di destinazione deve ritenersi esteso allintera superficie
contemplata dalla concessione edilizia, anche quella eccedente la
misura prescritta (Cass. 1 agosto 2001, n. 10459, in Foro it.,
Rep. 2002, voce Edilizia e urbanistica, n. 265 e in Vita
not., 2001, 1317). A dirimere tale contrasto è intervenuta una
recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (Cass.,
Sez, Un., 15 giugno 2005, n. 12793, in Foro it., 2005, I,
3328, con nota di SCODITTI,
e in Urban. e App., 2006, 3, 306 con nota di DE MARZO) della quale riportiamo
la massima: I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alla
misura minima richiesta dalla legge non sono soggetti al diritto
reale duso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari
delledificio, sicchè loriginario proprietario-costruttore
del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi,
la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione
nascente dallatto di obbligo. Tale indirizzo, riportato
anche da CASU, op. ult. cit., fu anticipato da autorevole dottrina,
Cfr. LUMINOSO, Posti-macchina
e parcheggi tra disciplina pubblicistica e codice civile, in Contr. e impr. 1990, 104. Già secondo lA.,
infatti, i parcheggi realizzati in eccesso rispetto alla superficie
imposta dalla legge dovevano ritenersi soggetti alle regole del
diritto comune contenute nel codice civile.
Per tale opinione cfr. LUMINOSO, Posti-macchina
e parcheggi tra disciplina pubblicistica e codice civile, cit., 75, il quale ritiene che una destinazione necessaria
dei parcheggi alluso dei soli abitanti di un fabbricato darebbe
luogo ad inconvenienti sicuramente maggiori rispetto ai possibili
vantaggi. Basti notare ribadisce lA. che
un tale asservimento finirebbe col tradursi in un acquisto coattivo
del posto-auto per chiunque intendesse rendersi cessionario del
solo appartamento, e in tal modo comporterebbe una limitazione tanto
profonda quanto ingiustificata limitazione allautonomia privata.
In tal senso anche DAMICO, Il problema
delle aree di parcheggio, in Riv. not., 1988, 1338;
MORELLO, Il
problema dei parcheggi al servizio dei nuovi condomini, in Vita not., 1985, 524; LEPRI, Sul regime
degli spazi a parcheggio, in Giust. civ., 1986, I, 1480;
VACCA, Le aree
di parcheggio tra legislazione e giurisprudenza, in Temi
romana, 1986, 30; DE SINNO, Gli spazi
a parcheggio nella nuova disciplina legislativa, in Arch. giur. circ. e sin. strad., 1986, II,
1484; ALPA, Parcheggio, posteggio, posto-auto, in Contr. e impr.,
1987, 594; IEVA VASSALLI, Spazi destinati a parcheggio: brevi riflessioni
alla luce della legge Tognoli, in Riv. Not., 1989, 368;
PALLOTTINO, La disciplina degli spazi per parcheggio nellambito della disciplina urbanistica, in Disciplina degli spazi per parcheggio, cit.,
1992, 53. Sottolinea, inoltre, TONDO, Atti dispositivi
di aree di parcheggio relative ad edifici urbani, cit., 1995, 143, che la normativa introdotta dallart.
26, comma 4, della legge 47, nello stabilire la natura del vincolo,
avrebbe dovuto comportare la piena applicabilità delle norme sulle
pertinenze, ivi compresa la disposizione del comma 2 dellart.
818, che ammette la disponibilità separata del bene
principale e della pertinenza, ferma restando la permanenza del
vincolo urbanistico di destinazione a parcheggio. In giurisprudenza
per questa tesi, Cfr. App. Cagliari, 14 ottobre 1987, in Riv.
not., 1990, 741; App. Cagliari, 19 maggio 1988, in Riv. not.,
1990, 742; Trib. Foggia, 15 gennaio 1986, in Giust. civ.,
1987, I, 2115.
Non
sono mancati, tuttavia, autori che sostenevano il carattere precettivo-innovativo
dellart. 26. Per questa tesi, la norma andava a modificare
il testo precedente, nel senso che essa, applicando al posto auto
il vincolo pertinenziale ed il relativo art. 818, comma 2, c.c.,
il quale consente che per disposizione negoziale tale vincolo possa
essere eliminato, aveva finito per modificare lart. 18 della
legge Ponte, consentendo, fin dal momento della sua entrata in vigore,
la libera circolazione degli spazi a parcheggio a favore di chiunque,
anche di persona estranea alla costruzione asservita. Per questa
tesi, Cfr. MATASSA, Note in margine alla nuova disciplina degli spazi
per parcheggio condominiali, in Foro it., 1986, 1465;
MARICONDA, Pertinenze,
trasferimenti immobiliari,
in Corriere giur., 1987, 670; ID., Nullità urbanistiche
e disciplina generale del contratto nullo: la pretesa nullità relativa
ai parcheggi, in Corriere giur., 1986, 858; REZZONICO, Spazi adibiti a parcheggio e autonomia negoziale
privata, in Giust. civ., 1989, II, 316. Seguono questa
teoria anche App. Bari 21 settembre 1985, con nota di BUQUICCHIO,
La disciplina dei parcheggi
nelle aree private urbane alla luce della legge n. 47 del 1985 e
di recenti pronunce giurisdizionali,
in Riv. giur. edil., 1986, I, 914. In questo senso anche
unisolata pronuncia della Cassazione. Cfr., infatti, Cass.
6 maggio 1988, n. 3370, in Riv. not., 1988, II, 1317.
La legge n. 122/1989,
allart. 9, comma 1, dispone testualmente: I proprietari
di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero
nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare
a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi
possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche
nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché
non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto delluso
della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei
corpi idrici ( art. 9, 1° comma).
Va
rilevato che lultima parte della norma testé citata è stata
introdotta dallart. 17, comma 90, della c.d. legge Bassanini-bis
(legge 15 maggio 1997, n. 127), mentre in precedenza: a) si faceva
solo riferimento alla realizzabilità del parcheggio nel sottosuolo
della costruzione, oppure nei locali siti al piano terreno della
costruzione stessa; b) non si faceva alcun riferimento allutilizzabilità
del parcheggio, nellevidente presupposto che esso, essendo
vincolato al singolo appartamento ed essendo stato costruito nel
sottosuolo del fabbricato, non poteva che essere utilizzato da un
soggetto ad un tempo proprietario di unità immobiliare esistente
nella costruzione.
Tali
parcheggi realizzati ai sensi del suddetto comma 1 dellart.
9, non possono essere ceduti separatamente dallunità immobiliare
alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti
di cessione sono nulli (art. 9, comma 5, l. 122/89).
Dopo un primo dibattito
giurisprudenziale, più di recente la Suprema Corte ha più volte
affermato la prescrittibilità del diritto alluso dellarea
a parcheggio pertinente al fabbricato, previsto dal combinato disposto
degli artt. 1014, n. 1 e 1026 c.c. In questo senso Cfr. Cass. 17
dicembre 1997, n. 12736, in Guida al Diritto n. 9/1998, 47,
con nota di Verucci, Il diritto sui parcheggi a servizio di edifici si estingue
per non uso protratto per venti anni; Cass. 14 novembre 2000, n. 14731, in Riv. giur. edil., 2000,
I, 2, 1073; in Giur. it., 2001, 686, con nota di ANNUNZIATA, Ancora
sul diritto al parcheggio nelle aree condominiali; in Vita not.,
2001, I, 305; Cass. 7 giugno 2002, n. 8626, in Riv. Not.,
2002, 1566; Cass. 15 novembre 2002, n. 16053, in Riv.
Not., 2003, 797, con nota di Ruotolo, Area a parcheggio
obbligatorio e sua estinzione per non uso. Da ultimo, Cfr. Cass. 2003, n. 17882, in Foro it.,
2004, I, 1137.
In
senso contrario Cfr. Cass. 23 giugno 1995, 7155, in Arch. loc.
e cond., 1995, 803. Nello stesso senso Trib. Napoli, 7 febbraio
1994, in Riv. giur. edil., 1994, I, 764 ss., per il quale
tale diritto reale duso ha carattere di assolutezza
ed è imprescrittibile, e App. Roma, 23 marzo 1993, in Foro
it., 1994, I, 228 ss..
Cfr. Cass., 7 giugno 2002, n. 8262, cit.,
dove la Corte, ribadendo la natura inderogabile
irrinunciabile e indisponibile
del diritto duso e del carattere permanente del vincolo di
pertinenza che ne deriva,
precisa però che la proprietà delle
aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su
cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio,
può essere acquistata per usucapione, non comportandone tale vincolo
lindisponibilità, linalienabilità e lincommerciabilità.
Per una prima analisi
della novella Cfr. RUOTOLO RUOTOLO, Il regime di circolazione dei parcheggi ponte
dopo la legge di semplificazione del 2005. (Lart. 12, comma
9 della legge 28 novembre 2005, n. 246), studio CNN n. 19/C/2006; TRIOLA, La nuova disciplina degli spazi di parcheggio, in Immobili e Proprietà, 2006, 87; CELESTE, Posto
auto e unità immobiliare: Requiem per la fine del vincolo pertinenziale,
in Riv. giur. edil. 2006, II,71; SIRENA
MAGLIULO, Il regime transitorio dei parcheggi dopo la legge di
semplificazione n. 246/2005: opinioni a confronto, in Notariato, 2006, 334; DAMONTE, Le novità
della legge di semplificazione per il 2005,
in Urban. e App., 2006, 4, 387.
Cfr. TRIOLA, La nuova disciplina degli spazi di parcheggio,
cit., 88, secondo cui non potrebbe trattarsi di norma
interpretativa innanzitutto perché gli stessi riferimenti formali
parrebbero escludere tale natura. Tale norma infatti non tocca minimamente
il primo comma dellarticolo 41-sexies, né specifica
espressamente una diretta interpretazione dello stesso. Essa si
limita ad aggiungere un nuovo comma, interamente inteso a disciplinare
aspetti che sul piano dellespressione normativa non sembrano
derivare dalla norma vigente in precedenza. In più la questione
sulla quale essa è diretta ad incidere non sarebbe stata più controversa,
almeno in giurisprudenza, poiché la tesi soggettiva era ormai consolidata
da molti anni dalla Suprema Corte. Contra Trib. Messina 3
gennaio 2006, in Vita not. 2006, 1437, con nota di PATTI PATTI.
================================================================
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II civile,
Sentenza 24 febbraio 2006, n. 4264; Pres. PONTORIERI,
Est. TRIOLA, P.M. SCHIAVON (concl. conf.); ……. Conferma App. Trento
26 luglio 2002.
"Edilizia e urbanistica - Parcheggi - Disciplina contenuta nella
legge di semplificazione per il 2005 - Efficacia retroattiva
- Esclusione (L. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art.
41-sexies; L. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 18; L. 28 novembre 2005, n.
246, semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, art. 12).
Edilizia e urbanistica - Parcheggi - Area comune -
Divisione non proporzionale alla cubatura delle unità immobiliari
- Nullità - Esclusione (L. 17 agosto 1942, n.1150, art. 41-sexies;
l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18).
Non è applicabile alle controversie relative a parcheggi
realizzati prima della sua entrata in vigore, la previsione contenuta
nell'art. 12 L. n. 246 del 2005, secondo la quale gli spazi per parcheggi
realizzati in conformità alle previsioni della legge urbanistica non
sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta.
Non è nulla la divisione dell'area comune destinata a
parcheggio, anche se non sia stato rispettato il rapporto con la cubatura
delle singole unità immobiliari."
(…)
Svolgimento del processo - Con atto di citazione notificato il 2 luglio
1990 Andrea Tizio , Maria Caio in Cxx , Clara Mevia in Dalla Dxx , Roberto
Sempronio , Paola Pinco , Claudio Pallino , Isabella Romolo , Fabio
Remo e Adriano Ostilio , nella qualità di proprietari di appartamenti
siti nel condominio XXXX , in via Zzzz di Trento, dotato, quale parte
comune dell'intero edificio, di un cortile destinato a parcheggio delle
autovetture, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Trento
la Ulisse kkkk s.a.s. di Penelope e C. e il condominio XXXX ed esponevano:
- che con atto di divisione, datato 3 novembre 1986, integrato dall'atto
del 14 aprile 1987, il cortile era stato suddiviso in posti macchina
di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, con assegnazione
a ciascuno di essi attori di un posto macchina, ma alla Ulisse kkkk
s.a.s. erano stati riservati, raggruppati fra loro in modo da formare
un'unica zona nell'area di parcheggio, ben dieci posti macchina;
- che sulla base di detto atto divisionale erano stati delimitati sul
terreno i singoli posti macchina;
- che i singoli posti macchina riservati ad essi attori erano risultati
del tutto inidonei ed insufficienti a permettere il parcheggio delle
vetture di rispettiva proprietà;
- che l'atto di divisione, anziché ripartire l'intera area in proporzione
al rapporto con la cubatura delle singole unità immobiliari, aveva riservato
uno spazio eccessivo alla zona di parcheggio della società Ulisse kkkk,
riducendo proporzionalmente quella destinata al parcheggio degli abitanti
del condominio;
- che nel delimitare sul terreno i singoli spazi di parcheggio non erano
state rispettate le lunghezze previste per i posti macchina di essi
attori ed era stata invasa di circa un metro in larghezza (a vantaggio
della zona riservata alla Ulisse kkkk s.a.s.) la zona destinata agli
stessi;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano:
- che venisse dichiarata la nullità delle clausole, relative alla ripartizione
e distribuzione fra i condomini parti in causa dei posti macchina, nel
suindicato cortile, come contenute negli atti divisionali, sostituendo
ex lege le stesse con una suddivisione e ripartizione dell'area di parcheggio,
in modo da garantire a ciascuno di essi attori la proprietà o il diritto
reale d'uso su di un posto macchina proporzionato alla cubatura delle
rispettive unità immobiliare;
- che, accertata la mancata corrispondenza tra l'attuale suddivisione
e ripartizione di fatto dei posti macchina ed il piano di divisione
materiale allegato agli atti divisionali, la Ulisse kkkk s.a.s. e, per
quanto di sua competenza, il condominio XXXX venissero condannati ad
adeguare la situazione di fatto e di diritto, e così entrambi a restituire
ai posti macchina di essi attori le dimensioni originariamente pattuite
(mediante arretramento della zona riservata al parcheggio della Ulisse
kkkk s.a.s. e di quella destinata a comune area di manovra), ed il secondo
a riportare sul terreno, mediante apposita segnaletica orizzontale,
la corretta ed esatta delimitazione dei singoli posti macchina.
Si costituiva la Ulisse kkkk s.a.s., che, in via preliminare, chiedeva
ordinarsi agli attori l'integrazione del contraddittorio nei confronti
di tutti i titolari di diritti reali sulla p.ed. 58xx in P.T. 66xx C.C.
Trento, e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse dichiarata la
nullità delle clausole relative alla ripartizione e distribuzione fra
i condomini dei posti macchina scoperti nel predetto condominio, contenuti
negli accordi divisionali 3 novembre 1986 e 14 aprile 1987, sostituendole
nel rispetto della normativa urbanistica applicabile, con conseguente
proprio diritto ad una proprietà esclusiva, o in subordine, di un diritto
di godimento esclusivo ai fini di parcheggio, pari a mq 258, 46.
Il condominio XXXX, costituitosi, chiedeva dichiararsi il proprio difetto
di legittimazione passiva.
Resistevano anche Marco Quintilio e Giuseppe Quintilio, chiamati in
causa dalla convenuta Ulisse kkkk s.a.s., con comparsa datata 12 novembre
1991, rilevando l'inutilità della loro chiamata in causa, non essendo
essi i proprietari, possessori o detentori dell'area destinata a parcheggio
in contestazione.
Ugualmente chiamati in causa dalla Ulisse kkkk s.a.s. nel novembre 1991
si costituivano gli altri condomini Antonio Pompilio e Mirella Marzio
, proprietari della p.m. 13, i quali facevano presente di non aver partecipato
alla redazione degli atti impugnati dagli attori e di aver acquistato
la loro proprietà successivamente dalla WWWW s.n.c., e concludevano
chiedendo, nel caso di evizione della loro proprietà, la condanna del
loro dante causa alla rifusione del maggior prezzo di acquisto versato
e al risarcimento dei danni; nell'ipotesi di ampliamento dell'area di
parcheggio per nuova suddivisione, chiedevano di ampliare in proporzione
l'area in loro possesso.
A tal fine convenivano in giudizio la società WWWW di R. Exx e E. Sxxx
s.n.c., per essere garantiti dall'eventuale evizione.
Tale società si costituiva contestando le richieste formulate dalla
Ulisse kkkk s.a.s. e da Antonio Pompilio e Mirella Marzio e chiedendo
il rigetto delle rispettive domande perché infondate.
Il Tribunale di Trento, con sentenza in data 9 maggio 2000, dichiarava
valide le clausole relative alla ripartizione e distribuzione tra i
condomini degli spazi cortilizi riservati a parcheggio contenute negli
atti di divisione datati rispettivamente 3 novembre 1986 e 14 aprile
1987 e condannava il condominio XXXX ad adeguare la situazione di fatto
esistente a quella di diritto, riportando e ridisegnando sul terreno
i posti macchina nelle medesime dimensioni e posizioni come apparenti
nella planimetria allegata agli atti di divisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Ulisse kkkk s.a.s., al fine
di sentir accogliere l'originaria domanda riconvenzionale.
L'appello veniva rigettato dalla Corte d'appello di Trento con sentenza
in data 26 luglio 2002.
I giudici di secondo grado ritenevano infondata la tesi della Ulisse
kkkk s.a.s. dell'invalidità degli atti divisionali e di assegnazione
ai singoli condomini degli spazi destinati a parcheggio nel cortile
condominiale, in quanto non era stata rispettata la proporzione con
la superficie delle singole unità immobiliari.
Il legislatore, infatti, si è preoccupato soltanto di assicurare un
rapporto minimo tra cubatura dell'edificio e aree di parcheggio, rimanendo,
invece, nella libera modulazione dell'autonomia privata l'attribuzione
in via pertinenziale dei singoli posti macchina agli insediamenti abitativi.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Ulisse kkkk
s.a.s. di Penelope Edda e C., con un unico motivo, illustrato da memoria.
Resistono con separati controricorsi: 1) Paola Pinco, Roberto Sempronio,
Remigio Mzzz , Claudio Pallino, Maria Caio, Donatella Ostilio, Ada Gxxx
(anche nella qualità di erede di Adriano Ostilio), Corrado Dalla Dxx,
Clara Mevio, Isabella Romolo, Bice Pxxx , Silvana Fzzxx , Maurizio Cxx,
che hanno depositato memoria; 2) la WWWW di Exx R. e Sxxx E. s.n.c.
Motivi della decisione - Con la memoria la società ricorrente deduce
che non ha efficacia retroattiva l'art. 12, 9° comma, l. 28 novembre
2005 n. 246, che all'art. 41 sexies l. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive
modificazioni ha aggiunto il seguente comma:
"Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del 1° comma non sono gravati
da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari
di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse".
Osserva il collegio che in linea teorica tale nuova normativa potrebbe
essere rilevante nell'attuale giudizio: 1) ove se ne affermasse la natura
interpretativa, con conseguente efficacia retroattiva, il che comporterebbe
la vanificazione dell'interpretazione costantemente sostenuta da questa
Suprema corte, secondo la quale, nel caso in cui l'originario unico
proprietario di un edificio, nell'alienare le singole unità immobiliari
dalle quali lo stesso è costituito, si sia riservata la proprietà degli
spazi di parcheggio a favore degli acquirenti sorge ex lege un diritto
reale d'uso su tali spazi; 2) ove, esclusa la natura interpretativa,
si dovesse ritenere che essa ha modificato, con effetto retroattivo,
la disciplina previdente, con estinzione dei diritti reali d'uso sorti
in base alla stessa.
Si può riconoscere che non è decisiva, ai fini dell'esclusione della
natura interpretativa, un'espressa affermazione in tal senso nel testo
legislativo, dal momento che è pacifico in dottrina che una tale precisazione
non è necessaria, essendo il carattere interpretativo desumibile dalla
natura stessa della legge.
Un'eventuale affermazione della natura interpretativa nei lavori preparatori
sarebbe, poi, irrilevante, come affermato da questa Suprema corte (sent.
22 ottobre 1981, 5533, Foro it., Rep. 1981, voce Legge, n. 65).
La negazione della natura interpretativa discende dalla mancanza dei
presupposti: l'incertezza interpretativa e la consacrazione di una delle
soluzioni che avrebbero potuto essere (o sono state) adottate dalla
giurisprudenza, alla luce anche della giurisprudenza costituzionale
in materia.
E' stato, infatti, affermato che il carattere interpretativo va riconosciuto
a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme
preesistenti oppure di escludere uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente
riconducibili alla disposizione interpretata, allo scopo di imporre
a chi è tenuto ad applicarla un determinato significato normativo (Corte
cost. 3 dicembre 1993, n. 424, id., Rep. 1994, voce Sicilia, n. 130),
oppure che si deve verificare, con un giudizio riflesso retrospettivamente
e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione
interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari
canoni ermeneutica, esprimere anche il dato precettivo successivamente
meglio esplicitato nella disposizione di interpretazione (Corte cost.
17 marzo 1995, n. 88, id., Rep. 1995, voce Legge, n. 83).
E' evidente che simili condizioni non ricorrono con riferimento all'art.
18, cit., dal momento che da oltre un ventennio la giurisprudenza di
questa Suprema corte si è consolidata nel senso che nel caso di riserva
della proprietà degli spazi a parcheggio da parte del costruttore-venditore
a favore degli acquirenti sorge ex lege un diritto reale d'uso.
Una volta esclusa la natura interpretativa, l'efficacia retroattiva,
oltre a non essere espressamente affermata, va negata anche in base
alla natura della legge.
Costituisce, infatti, un principio pacifico che le leggi le quali modificano
il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non
incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.
D'altra parte, ove si volesse ritenere che la nuova normativa è destinata
ad incidere sui diritti reali d'uso già sorti a favore degli acquirenti
di unità immobiliari in base alla disciplina previdente, con conseguente
esproprio generalizzato e senza indennizzo degli stessi, si porrebbero
evidenti problemi di costituzionalità.
Ne consegue che la nuova disciplina è destinata ad operare solo per
i futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate o per quelle
realizzate, ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole
unità immobiliari.
Ne consegue ulteriormente che nessuna incidenza tale nuova normativa
può avere nell'attuale giudizio, anche perché a quanto è dato comprendere,
l'originario costruttore-venditore non si era neppure riservato la proprietà
degli spazi a parcheggio che poi i condomini si sono divisi.
Passando all'esame del ricorso la soc. Ulisse kkkk deduce, innanzitutto,
che la Corte d'appello di Trento ha citato a conforto della soluzione
adottata due decisioni di questa Suprema corte le quali nulla hanno
a che vedere con il problema affrontato (sent. 4530/01, Foro it., Rep.
kkkk, voce Edilizia e urbanistica, n. 294, e 10459/01, Foro it., Rep.
2002, voce cit., n. 265), mentre ha ignorato la sentenza 4 febbraio
1999, n. 973, Foro it., Rep 1999, voce cit., n. 287), dalla quale invece
era desumibile il principio della necessità della suddivisione delle
aree di parcheggio rispettando il rapporto con la superficie delle singole
unità immobiliari.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere che le parti sembrano concordare sul fatto che le
aree di parcheggio non siano destinate ad un uso indifferenziato dei
condomini, ma sono suscettibili di divisione tra gli stessi (e comunque
su tale questione si è formato il giudicato interno).
Non concordano, invece, in ordine alla necessità o meno che un'eventuale
divisione debba aver luogo rispettando il rapporto con la cubatura delle
singole unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Chiariti tali punti, va rilevato che la società ricorrente non adduce
alcun argomento per sostenere la nullità di atti di divisione che non
rispettino il rapporto in questione.
Non è sufficiente, in proposito, invocare la ratio dell'art. 18 l. 6
agosto 1967 n. 765 ("preminenti esigenze pubblicistiche dirette ad evitare
l'intasamento delle strade pubbliche ad opera di veicoli in sosta").
Le esigenze pubblicistiche invocate, infatti, rilevano ai fini dell'individuazione
della superficie delle aree da destinare a parcheggio, ma non viene
chiarito come esse verrebbero violate nel caso di ripartizione di tali
aree in modo da non rispettare il rapporto con la cubatura delle singole
unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Né appare pertinente il richiamo della sentenza di questa Suprema corte
4 febbraio 1999, n. 973, la quale ha affermato il diritto di ogni condomino
a godere di una superficie pari ad un ventesimo della cubatura della
propria abitazione in via del tutto incidentale, con riferimento ad
una fattispecie in cui il condomino, in occasione del suo acquisto,
aveva rinunciato al diritto sull'area di parcheggio, ma, ed è quello
che più conta, non ha anche affermato la nullità di atti di divisione
che non rispettino il rapporto in questione. (Omissis)
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