Il 7 luglio 2005, su iniziativa del Senatore Gavino Angius del movimento
politico di centrosinistra, veniva presentato allesame del Senato
il disegno di legge n. 3534 dal titolo Disciplina del patto civile
di solidarietà e delle unioni di fatto, assegnato il successivo
14 settembre alla Seconda Commissione Giustizia in sede referente. Con
lo scioglimento delle Camere dello scorso 11 febbraio, che scandisce
la fine della quattordicesima legislatura, il disegno, ancora non presentato
allesame dellAssemblea plenaria, perde ogni valenza.
In attesa di sapere se e in quali termini nella prossima legislatura
verrà presentato un nuovo progetto di legge in tal senso, liniziativa
presa dal gruppo dellUnione funge da spunto per critiche e riflessioni,
da parte di gente comune e di addetti ai lavori, su un tema caldo
dei nostri giorni: il ruolo oggi assunto dalle sempre più numerose
forme atipiche di convivenza.
Finalità del disegno di legge era quella di dotare le unioni
di fatto, non disciplinate dal regime civilistico del matrimonio, di
una sorta di protezione giuridica, consentendo loro di optare per uno
strumento regolativo pattizio più snello e leggero,
intermedio tra lassoluta mancanza di tutela della mera convivenza
e il rigido formalismo del legame matrimoniale.
Il progetto, lungi dal voler imporre vincoli a quei soggetti che consciamente
fuggono ogni regolamentazione del loro rapporto, intendeva offrire tutela
legislativa al milione di famiglie di fatto che oggi vivono nel nostro
paese spogliate di ogni aspettativa, specie in costanza di eventi particolari
o di fasi patologiche del rapporto vissuto. Si pensi ai conviventi di
lunga data i quali, nonostante la serietà e la stabilità
del legame, si vedono negati il diritto di visita o di assistenza al
partner malato, a causa del veto opposto dai parenti dello stesso.
Se alle coppie eterosessuali il disegno avrebbe offerto una nuova opzione,
esso avrebbe dotato di prima tutela le unioni omosessuali, ad oggi non
consentite per legge. In effetti, nel secondo articolo del progetto
si leggeva che: si intende per a) «patto civile di solidarietà»:
laccordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso,
stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi
alla loro vita in comune; b) «unione di fatto»: la convivenza
stabile e continuativa tra due persone, di sesso diverso o dello stesso
sesso, che conducono una vita di coppia. La dicitura o dello stesso
sesso stava proprio a sottolineare la possibilità, anche
per le coppie omosessuali, di accedere alla normativa pattizia.
Tra gli effetti apportati da un eventuale approvazione del progetto,
è doveroso richiamarne i più importanti, primo fra tutti
la norma di cui allart.15, che avrebbe esteso i diritti spettanti
al coniuge, al contraente legato al defunto da un patto civile
di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
In sintesi, si sarebbe aperta la via alla facoltà del de cuius
di nominare il convivente quale destinatario delleredità,
senza che venisse considerato al pari di un lascito a persone estranee,
con le debite conseguenze in punto di tassazione. Di seguito, larticolo
16, in tema di diritto al lavoro, avrebbe posto sullo stesso piano dei
legittimi familiari, al fine del conseguimento di titoli di preferenza
nei pubblici concorsi o di altri benefici, il contraente un patto
civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile.
Nel capo terzo del disegno di legge si leggono una serie di disposizioni
atte ad equiparare la famiglia di fatto alla condizione giuridica di
quella legittima, con interventi in materia di anagrafe, di assistenza
sanitaria e penitenziaria, di interdizione e inabilitazione, di decisioni
di carattere sanitario e circa la salute della persona. Di rilievo anche
le modifiche conseguenti a quanto previsto dallarticolo 22 del
progetto di riforma, ove il contraente, straniero o apolide, di
un patto civile di solidarietà con un cittadino italiano acquista
la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno cinque
anni nel territorio della Repubblica, se non vi è stato scioglimento
o annullamento del patto stesso. In punto di diritto penale sostanziale
e processuale, lapprovazione della legge di introduzione del pacs,
avrebbe portato con se la modifica delle disposizioni di cui agli articoli
199 del codice di rito e 307 del codice penale.
Senza voler entrare ancora di più nello specifico del progetto
di legge, è interessante capire il substrato normativo e politico
della scelta del termine patto, per meglio comprendere quali
risvolti avrebbe avuto sulla nostra società leventuale
approvazione del tal disegno.
La tentata riforma intendeva introdurre nel panorama normativo italiano
il patto civile di solidarietà sulla falsariga dei
Pacs francesi, al fine di allineare il nostro paese al trend europeo.
Il panorama europeo, seppur non omogeneo, appare teso verso un graduale
riconoscimento delle convivenze more uxorio, a condizione che si tratti
di unioni serie e durature, come sottolinea lEuroparlamento nel
cd. rapporto Sylla del 3 settembre del 2003. In quel contesto,
nel dar vita ad una risoluzione sui diritti umani, la Comunità
esprime la necessità di porre sullo stesso piano il nucleo familiare
fondato sul matrimonio e quello di fatto, incitando gli Stati Membri
a riconoscere il diritto al matrimonio e alladozione anche alle
coppie diversamente formate, ivi comprese quelle omosessuali.
Non dimenticando la Danimarca, primo Paese al mondo teso al riconoscimento
delle coppie atipiche, con la creazione, nel 1989, del registreret
partnerskab cui annotare le sole unioni eterosessuali, è
dal versante francese che arriva la vera svolta.
La legge n. 944 del 1999, introduce in Francia modifiche di rilevo
al libro del codice civile intitolato alle persone. Per
la prima volta si parla di concubinato, quale unione
di fatto caratterizzata da una convivenza stabile e continuativa tra
due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, che vivono in coppia
e di pacs quale contratto concluso da due persone
fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare
la loro vita in comune.
Per le novità apportate, la norma francese è stata subito
tacciata di incostituzionalità e portata al vaglio dellorgano
consiliare deputatone al controllo, che col suo placet ne ha consentito
la promulgazione. I dubbi sorgevano attorno alla natura del patto che,
prima facie, era apparso come unopzione rispetto al tradizionale
matrimonio; in realtà, come chiariva le Conseil Constitutionel,
la riforma non ha inteso introdurre un istituto in grado di incidere
sullo stato civile delle parti, ma solo un nuovo modello contrattuale
grazie al quale i soggetti contraenti potessero assumere lobbligo
reciproco di aide mutuelle et materielle, senza che l'ètat
civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification.
Oltre al sostegno, fungono da elementi distintivi la comune residenza,
la vicinanza di interessi e il dovere di assistenza, solo patrimoniale,
non potendo imporre ai partners il rispetto dei doveri morali, primo
lobbligo di fedeltà, discendenti dal vincolo coniugale.
Circa gli aspetti meramente economici, sussiste solidarietà passiva
reciproca per le obbligazioni nascenti dalla soddisfazione di necessità
familiari, con possibilità di annotare nel contratto
la volontà di optare per la comunione dei beni mobili acquistati
successivamente alla firma del patto.
Ultime annotazioni sulla legge francese: appositi registri terranno
memoria degli elementi significativi del contratto, anche al fine di
identificare il dies a quo di un eventuale scioglimento. La rottura
dellunione coinciderà con lannotazione di una comune
volontà in tal senso, sotto forma di dichiarazione scritta presentata
al Tribunale di competenza. Invero, il patto potrà sciogliersi
altresì per volontà unilaterale, ma gli effetti si avranno
solo decorsi tre mesi dal momento in cui il soggetto recedente
avrà notificato il suo intento sia al partner che alla cancelleria
di riferimento.
Allesempio della Francia segue quello del Belgio e della Spagna,
che legalizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sostituendo
i termini civilistici madre e padre e moglie e marito
con genitori e coniugi. Sulla stessa linea donda,
Germania, Svizzera, Polonia, Gran Bretagna, col famoso Civil partnership
Bill, e altri Paesi europei.
Dando uno sguardo dinsieme alla situazione appena descritta,
si evince che attualmente solo il nostro Paese, oltre Irlanda e Grecia,
non prevede alcuna sorta di legislazione che dia veste giuridica alle
unioni di fatto.
La normativa italiana attuale ruota tutta intorno al nucleo sociale
stretto dal vincolo matrimoniale, previsto e tutelato dallarticolo
29 del testo costituzionale: la famiglia legittima.
La famiglia legittima è oggi lunica formazione sociale
formalmente riconosciuta dal legislatore e, pertanto, sola destinataria
di tutela normativa; di contro, la famiglia di fatto, basata sulla mera
affectio, resta allo stadio di società naturale, priva di copertura
giuridica.
Ed è proprio nelle disposizioni relative alle formazioni sociali,
di cui agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, che si cerca
di trovare sostegno normativo per offrire tutela alle unioni non
coniugali, inserendole nellalveo dei nuclei sociali alternativi:
unica soluzione possibile se si tiene presente limpossibilità
di applicazione analogica della normativa rivolta alla famiglia legittima.
Al vuoto normativo in materia di convivenze more uxorio, si è
tentato di rimediare in tre differenti maniere: in primis, col ricorso
ad una sorta di autoregolamentazione del rapporto; in secondo luogo,
con lintervento di giurisprudenza suppletiva e infine con lausilio
della legislazione europea.
Circa il primo rilevo, pur apprezzando il tentativo di alcune coppie
di colmare le lacune legislative sottoscrivendo convenzioni atte a regolare
singoli aspetti della loro convivenza, il buon intento trova un limite
invalicabile in materia di lasciti ereditari, laddove la disposizione
di cui allart. 458 del codice civile fa divieto, pena la nullità,
di stipulare patti successori.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, dal canto suo, ha tentato
vari approcci: talora riconducendo la fattispecie alla categoria delle
obbligazioni naturali, talaltra intervenendo su singoli aspetti, come
fa con la sentenza n. 2988/94 che riconosce al convivente in caso di
uccisione del partner, la pretesa al risarcimento del danno morale e
patrimoniale, nei confronti del terzo che ne abbia cagionato la morte.
Interessante è la tesi di chi afferma la possibilità
di contrarre, anche in Italia, il patto civile di solidarietà,
sulla base del sostegno offerto dalla Convenzione di Roma del 1980,
stilata in tema di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Ivi si legge, allarticolo terzo, che Il contratto è
regolato dalla legge scelta dalle parti
a patto che la
scelta risulti univoca e che la legge straniera indicata non contrasti
con le cd. norme imperative.
Se ne deduce che, ove non pregiudizievole ad alcuna norma imperativa,
ben potrebbe stipularsi nel nostro paese un pacs per regolamentare la
convivenza more uxorio; si tratterebbe solo di optare, come la Convenzione
consente, per la legge francese quale criterio legislativo alla luce
del quale normare la singola unione.
Un rilievo negativo balza agli occhi: pur volendo aderire a tale visione,
certo è che, un tale accordo non potrebbe produrre effetti al
di fuori del nucleo contraente, giusta la carenza, in Italia, di strutture
organizzative che registrino il patto, rendendolo opponibile a terzi.
La situazione si complica a seguito dellintervento di riforma
del diritto internazionale privato, con legge n. 218 del 1995, che restringe
la scelta dei coniugi circa la legge applicabile ai loro rapporti
personali al solo caso in cui si tratti di legge dello Stato
di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno
di essi risiede.
Ridotta notevolmente la forbice di utilizzo della normativa francese,
e al di là degli spunti giurisprudenziali, il disegno di legge
italiano, citato nelle prime battute di questa riflessione, avrebbe
potuto offrire talune delle garanzie invocate a gran voce.
Visto da vicino, il progetto di legge avrebbe consentito di sottoscrivere
un patto civile di solidarietà in costanza di stabile
convivenza tra i contraenti, comunanza di interessi, volontà
di cooperazione e reciproco sostegno patrimoniale.
Se esso costituiva una speranza per le tante coppie di fatto in attesa
di tutela giuridica, tante sono state le critiche rivolte al tentativo
di introdurre la figura del pacs.
La principale critica al progetto de qua si radica nellintendere
il pacs alla stregua di una forma atipica di matrimonio, con la temuta
conseguenza del forzoso riconoscimento delle coppie omosessuali; in
effetti, si dimentica che si sarebbe trattato di una regolamentazione
rivolta genericamente alle unioni di fatto, sia omo che eterosessuali.
Ci si è opposti, in secondo luogo, paventando, quale conseguenza
del pacs, la modifica dello status della prole nascente dai soggetti
vincolati dal patto, nonché degli stessi contraenti; in realtà,
nel progetto, il Pacs rivestiva mera natura contrattuale, inidonea ad
incidere sulla condizione giuridica dei soggetti coinvolti.
A conferma, lart.4 del disegno di legge prevedeva, per la costituzione
del rapporto, non già una celebrazione, bensì
una semplice sottoscrizione dellaccordo, dinanzi allufficiale
dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei contraenti,
ovvero davanti al notaio territorialmente competente in ragione della
residenza di uno dei contraenti. Stessa direzione seguita dallart.
9, che ritiene applicabili in quanto compatibili, le norme del
codice civile in materia di contratti, con riferimento ai tipici
criteri pattizi, laddove ciascun contraente del patto civile di
solidarietà è tenuto a comportarsi secondo buona fede
e correttezza, collaborando alla vita di coppia, in ragione delle proprie
capacità e possibilità. Si delinea così la
natura del patto, che fin dalla sua costituzione prende le distanze
dalla figura matrimoniale per vestire i panni di un puro accordo fra
le parti.
Espunte le perplessità descritte, non è di poco conto
la critica di presunta incostituzionalità del patto civile di
solidarietà, con riferimento allart. 29 del testo costituzionale,
che riconosce diritti solo alla famiglia intesa come società
naturale fondata sul matrimonio.
Ebbene, se da un lato la Costituzione non riconosce altre forme di
legame allinfuori del matrimonio, dallaltro non si pronuncia
affatto su altre tipologie di convivenza, né vietandole e né
autorizzandole. Questa considerazione, unita al dettato di cui allarticolo
3 della Carta, che impone egual trattamento per eguali situazioni di
fatto, apre uno spiraglio di legittimità sul patto de qua. Tra
laltro, lunione suggellata dal pacs, potrebbe agilmente
collocarsi tra le formazioni sociali tutelate dallarticolo
2 del testo costituzionale, in quanto luoghi ove lindividuo esplica
la propria personalità, intesa come diritto inviolabile delluomo.
Se lannovero delle famiglie di fatto tra le formazioni sociali
così garantite è principio ormai riconosciuto a più
voci, la Consulta porta la discussione su altro piano: i conviventi,
fuggendo lo status coniugalis, sono consci di rinunciare a qualsiasi
tutela giuridica, ragion per cui sarebbe incostituzionale imporre loro
una regolamentazione del rapporto. E esplicita la Corte quando
afferma, nella sentenza n. 166 del 1998, che la convivenza more
uxorio rappresenta lespressione di una scelta di libertà
dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio
e che lapplicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa
potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione
delle parti.
Alle resistenze opposte dal mondo costituzionale, si aggiungono quelle
provenienti dal mondo cattolico, a partire dalla Dott.ssa Navarini,
docente di bioetica, che individua nella scelta di convivenza una volontà
di vivere un rapporto senza aspettative, di portarlo avanti finché
dura e di poterlo interrompere senza trauma alcuno. La Navarini
riporta lesempio di Arezzo, primo comune italiano ad istituire
un registro per le unioni di fatto, al quale aderirono solo sette coppie,
di cui cinque si sono sciolte, una ha contratto matrimonio e una sola
è ancora iscritta. Aspra è anche la critica del vaticanista
Marco Politi che si fa portavoce del timore della Chiesa cattolica di
assistere al riconoscimento delle coppie gay, avvicinandole alle unioni
legalizzate.
In ultimo, non certo per importanza, la parola del sommo Pontefice,
per il quale non si tratta qui di norme peculiari della morale
cattolica, ma di verità elementari che riguardano la nostra comune
umanità, poiché è un grave errore oscurare
il valore e le funzioni della famiglia legittima fondata sul matrimonio,
attribuendo ad altre forme di unione impropri riconoscimenti giuridici,
dei quali non vi è, in realtà, alcuna effettiva esigenza
sociale.
Senza pretesa di aver delineato con chiarezza la situazione corrente
in Italia e in Europa in punto di patto civile di solidarietà,
giusta la discordanza di opinioni e la carenza di base normativa, i
rilievi svolti potranno comunque fungere da elemento di riflessione.
La discussa proposta di legge, cancellata con un colpo di spugna dal
finire della quattordicesima legislatura, ha lasciato dietro di sé
tracce indelebili, accendendo gli animi di dottrina, giurisprudenza,
mondo cattolico e gente comune. Con molta probabilità, senza
la presentazione di un tal disegno legislativo, non si sarebbero accesi
i riflettori su una questione che nel nostro paese è troppo spesso
trascurata: la tutela delle convivenze cd. atipiche.
Avv. Selene Pascasi, Foro di L'Aquila, 12.03.2006