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NOTIFICAZIONI

Le notificazioni alle persone giuridiche in materia civile alla luce dei nuovi interventi normativi: presupposti di operatività degli artt. 140 e 143 c.p.c.

di

Francesco Miele (*)

- www.iussit.it  24.11.2006 -
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La legge 263/2005 , applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, ha modificato, tra l'altro, l'art. 145 c.p.c. in materia di notificazioni alle persone giuridiche.
Oltre ad aver individuato tra i possibili consegnatari dell'atto anche il portiere dello stabile in cui ha sede la società la norma prevede la possibilità di eseguire la notificazione in via alternativa o nei confronti della persona giuridica ovvero nei confronti della persona fisica in uno dei luoghi a lui riconducibili (residenza, domicilio, dimora) e risultanti dall'atto.
Pertanto, la notifica nei confronti della persona fisica, contrariamente alla vecchia formulazione della norma, non è più subordinata alla notifica presso la sede della persona giuridica.
Ma l'aspetto più singolare della riforma è da ricercare nell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. dove si legge: " Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c.".
Il legislatore, se da un lato interviene a sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa l'ambito di operatività degli artt. 140 e 143 c.p.c. in relazione all'art. 145 c.p.c., ne lascia però insoluti altri.
È chiaro che lo scopo perseguito dalla Commissione di Studio per la riforma , presieduta dal prof. Vaccarella, era quello di risolvere i vari contrasti sorti in Dottrina ed in Giurisprudenza.
Pertanto, facendo propri i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Riunite con la sentenza n. 04/06/2002 n. 8091 e ridisegnando l'art. 145 c.p.c., il legislatore ha sancito espressamente che è legittima la notifica alle persone giuridiche ai sensi del 140 e del 143 c.p.c. da eseguirsi nei confronti della persona fisica indicata nell'atto e che rappresenta l'ente.
Restano, tuttavia, irrisolti alcuni aspetti che, a parere dello scrivente, possono essere chiariti attraverso una lettura attenta della citata sentenza a sezioni riunite ed ispirandosi alla funzione nomofilattica propria della Suprema Corte.
L'aspetto più emblematico riguarda il caso in cui nell'atto da notificare non vi sia una indicazione nominativa del legale rappresentante.
Se è vero che l'art. 145 u.c. c.p.c. fa riferimento all'applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. nei confronti della persona fisica, nulla prescrive nell'ipostesi in cui tale indicazione manchi.
Tuttavia, a sciogliere i dubbi interpretativi, soccorrono i principi sanciti dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza.
Se non è possibile notificare nelle forme ordinarie, indicate nel primo comma della citata norma ,si procede mediante una delle seguenti alternative:
1)la notifica ai sensi del 140 c.p.c. va eseguita nei confronti del legale rappresentante se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente;
2) oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, la notifica ai sensi del 140 c.p.c., è eseguibile direttamente nei confronti della società;
3) ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ.
Non è auspicabile, a parere dello scrivente, che il legislatore della riforma si sia voluto discostare, nell'ipostesi in cui mancasse l'indicazione nominativa del legale rappresentante, dai principi sanciti dalla SS.UU. posto che tale pronuncia trae origine da notevoli fibrillazioni giurisprudenziali e dal susseguirsi di pronunce contrastanti
Pertanto, non è pensabile che la predetta pronuncia sia frutto di un scelta "frettolosa" ma al contrario è frutto di una attenta analisi della fattispecie.
Nola, novembre 2006
Dott. Francesco Miele
(*) Uff. Giud. C1 Tribunale di Nola

 

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. a cura Avv. Pietro D'Antò
 

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