La legge 263/2005 , applicabile ai procedimenti instaurati successivamente
al 1 marzo 2006, ha modificato, tra l'altro, l'art. 145 c.p.c. in materia
di notificazioni alle persone giuridiche.
Oltre ad aver individuato tra i possibili consegnatari dell'atto anche
il portiere dello stabile in cui ha sede la società la norma
prevede la possibilità di eseguire la notificazione in
via alternativa o nei confronti della persona giuridica ovvero
nei confronti della persona fisica in uno dei luoghi a lui riconducibili
(residenza, domicilio, dimora) e risultanti dall'atto.
Pertanto, la notifica nei confronti della persona fisica, contrariamente
alla vecchia formulazione della norma, non è più
subordinata alla notifica presso la sede della persona giuridica.
Ma l'aspetto più singolare della riforma è da ricercare
nell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. dove si legge: " Se la notificazione
non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione
alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può
essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c.".
Il legislatore, se da un lato interviene a sciogliere alcuni dubbi interpretativi
circa l'ambito di operatività degli artt. 140 e 143 c.p.c. in
relazione all'art. 145 c.p.c., ne lascia però insoluti altri.
È chiaro che lo scopo perseguito dalla Commissione di Studio
per la riforma , presieduta dal prof. Vaccarella, era quello di risolvere
i vari contrasti sorti in Dottrina ed in Giurisprudenza.
Pertanto, facendo propri i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Riunite con la sentenza n. 04/06/2002 n. 8091 e ridisegnando
l'art. 145 c.p.c., il legislatore ha sancito espressamente che è
legittima la notifica alle persone giuridiche ai sensi del 140 e del
143 c.p.c. da eseguirsi nei confronti della persona fisica indicata
nell'atto e che rappresenta l'ente.
Restano, tuttavia, irrisolti alcuni aspetti che, a parere dello scrivente,
possono essere chiariti attraverso una lettura attenta della citata
sentenza a sezioni riunite ed ispirandosi alla funzione nomofilattica
propria della Suprema Corte.
L'aspetto più emblematico riguarda il caso in cui nell'atto da
notificare non vi sia una indicazione nominativa del legale rappresentante.
Se è vero che l'art. 145 u.c. c.p.c. fa riferimento all'applicazione
degli artt. 140 e 143 c.p.c. nei confronti della persona fisica, nulla
prescrive nell'ipostesi in cui tale indicazione manchi.
Tuttavia, a sciogliere i dubbi interpretativi, soccorrono i principi
sanciti dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza.
Se non è possibile notificare nelle forme ordinarie, indicate
nel primo comma della citata norma ,si procede mediante una delle seguenti
alternative:
1)la notifica ai sensi del 140 c.p.c. va eseguita nei confronti del
legale rappresentante se indicato nell'atto e purché abbia un
indirizzo diverso da quello della sede dell'ente;
2) oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto
da notificare, la notifica ai sensi del 140 c.p.c., è eseguibile
direttamente nei confronti della società;
3) ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma
(come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di
cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi
nella debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale
essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata
la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti
di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è
eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo
alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ.
Non è auspicabile, a parere dello scrivente, che il legislatore
della riforma si sia voluto discostare, nell'ipostesi in cui mancasse
l'indicazione nominativa del legale rappresentante, dai principi
sanciti dalla SS.UU. posto che tale pronuncia trae origine da notevoli
fibrillazioni giurisprudenziali e dal susseguirsi di pronunce contrastanti
Pertanto, non è pensabile che la predetta pronuncia sia frutto
di un scelta "frettolosa" ma al contrario è frutto
di una attenta analisi della fattispecie.
Nola, novembre 2006
Dott. Francesco Miele
(*) Uff. Giud. C1 Tribunale di Nola