ART.
17. - Lavvocato può dare informazioni sulla
propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dellinformazione devono essere coerenti
con la finalità della tutela dellaffidamento della collettività.
Quanto al contenuto, linformazione deve essere conforme a verità
e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o
coperte dal segreto professionale. Lavvocato non può rivelare
al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, linformazione deve rispettare
la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, linformazione non deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, lorganizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale
e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte
di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa
approvazione del Consiglio dellordine del luogo di svolgimento
dellevento.
II. E vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona,
le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei
luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici
o aperti al pubblico.
III. E altresì vietato allavvocato offrire, senza
esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta
a una persona determinata per un specifico affare.
IV. E consentita lindicazione del nome di un avvocato defunto,
che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento
in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis - Mezzi di informazione
consentiti - Lavvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti
mezzi:
1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative,
previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dellordine
dove lo studio ha la sede principale.
In essi devono essere indicati:
) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi
dei professionisti che lo compongono qualora lesercizio della
professione sia svolto in forma associata o societaria;
) il Consiglio dellordine presso il quale è iscritto
ciascuno dei componenti lo studio;
) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie
ed i recapiti, con lindicazione di indirizzo, numeri telefonici,
fax, e-mail e del sito web, se attivato.
Possono essere indicati soltanto:
) i titoli accademici;
) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari;
) labilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
) il titolo professionale che consente allavvocato straniero
lesercizio in Italia, o che consenta allavvocato italiano
lesercizio allestero, della professione di avvocato in conformità
delle direttive comunitarie;
) i settori di esercizio dellattività professionale
(civile, penale, amministrativo, tributario) e, nellambito di
questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite
di non più di tre materie;
) le lingue conosciute;
) il logo dello studio;
) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
professionale;
) leventuale certificazione di qualità dello studio
(lavvocato che intenda fare menzione di una certificazione di
qualità deve depositare presso il Consiglio dellOrdine
il giustificativo della certificazione in corso di validità e
lindicazione completa del certificatore e del campo di applicazione
della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste allingresso dellimmobile
ove è ubicato lo studio dellavvocato e presso la porta
di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello
studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione
allinterno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e
le pubblicazioni in materie giuridiche;
4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili allavvocato,
allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali
gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione
al Consiglio dellordine di appartenenza. Nel sito deve essere
riportata lindicazione del responsabile nonché i dati previsti
dallart. 17 e dal punto 1) dellart. 17 bis.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari
mediante lindicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun
tipo.
Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente
paragrafo 1).
