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FAMIGLIA - AFFIDO DEL MINORE

Interpretazione ed applicazione pratica
della Legge 8 febbraio 2006 n. 54

di

Avv. Giuseppina Manfredi   (*)

- www.iussit.it 30.11.2006 -
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La legge 08 Febbraio 2006 n. 54, privilegiando l'interesse del minore, dispone con la modifica dell'art. 155 c.c., i criteri secondo cui il Giudice potrà emettere provvedimenti relativi alla prole, disponendo, poi, letteralmente, al II° comma che "per realizzare la finalità indicata nel primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimenti relativo alla prole".
La previsione di cui al 2° comma dell'art. 155 c.c., è riferita verosimilmente ad ipotesi alternative di affidamento: a) o la possibilità di affido del minore ad entrambi i genitori; b) oppure il Giudice stabilisce a quale di essi affidarlo, determinando in tale ipotesi i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore.
Appare, quindi, evidente che il Giudice potrà determinare tempi e modi di frequentazione del minore limitatamente solo all'ipotesi (oppure) del 2° comma dell'art. 155 c.c., ossia quando non dispone l'affido ad entrambi i genitori e ciò in quanto nell'ipotesi di affido del minore ad entrambi i genitori, viene rimesso alla discrezionalità dei genitori stessi le modalità di frequentazione e permanenza del minore presso di loro, avendo il Giudice preventivamente valutato la idoneità degli stessi alla gestione condivisa dei figli. Diversamente, ovvero nell'ipotesi in cui il Giudice non ritenga i genitori idonei ad una gestione condivisa, dovrà stabilire a quale genitore affidare il minore, determinando i tempi e le modalità della presenza presso l'altro genitore o presso ciascuno di essi.
Disporre invece l'affido condiviso con la residenza presso un genitore e contestualmente determinare le modalità di frequentazione dell'altro, come ha fatto il Tribunale di Nola, è un chiaro ritorno alla vecchia formulazione dell'art. 155 c.c., nonché un evidente controsenso rispetto ai criteri fissati dalla L. 54/06, che letta ed esaminata in modo omogeneo e secondo le finalità che si prefigge, ossia l'interesse del minore, ci porta a tre ipotesi, oltre quella della semplice presa d'atto delle condizioni regolate dai coniugi con la separazione consensuale: 1) affidamento condiviso se il Giudice valuta positivamente la idoneità dei coniugi a gestire il rapporto con i figli minori e li affida ad entrambi senza disporre nulla circa le modalità di frequentazione; 2) oppure affidamento ad un solo genitore quando valuta quale sia idoneo, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, nell'ipotesi che non ritenga di poter lasciare alla loro discrezionalità la frequentazione dei figli, e quindi presumibilmente in presenza di alta conflittualità tra loro che pregiudicherebbe la serenità e quindi l'interesse del minore; 3) affidamento esclusivo, ex art. 155 bis, ad uno solo dei genitori nell'ipotesi che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore; tale previsione è evidentemente legata a situazioni gravi che inducono il Giudice ad escludere la frequentazione del minore al genitore non affidatario, non rinvenendosi nell'art. 155bis alcuna previsione di regolamentazione del diritto di visita.

Da ciò deriva che il Giudice se dispone l'affidamento ad entrambi i genitori evidentemente ritiene, a mente del I comma dell'art. 155 c.c., che siano in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il minore e non dovrà quindi determinare nulla in ordine alle modalità di frequentazione; in caso contrario, deciderà a chi affidarlo determinando i tempi e le modalità di frequentazione della presenza del minore a ciascun genitore; nell'ipotesi, invece, di comportamenti gravi e pregiudizievoli all'interesse del minore da parte di un genitore, dispone l'affidamento esclusivo all'altro, senza previsione di frequentazione.

Nola, novembre 2006
                                                                                Avv. Giuseppina Manfredi
                                                                                                          
 (*) Avvocato, Foro di Nola

 

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a cura Avv. Pietro D'Antò
 

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