NOTA DI AGGIORNAMENTO: a proposito di consulenti del lavoro e
libere professioni in Italia.
Con riferimento al nostro precedente articolo Difetto
dello ius postulandi e rilevanza dellerrore scusabile davanti
al giudice tributario e amministrativo
ci corre lobbligo di aggiornare il lettore di unimportante
innovazione legislativa a proposito delle competenze professionali
dei consulenti del lavoro. Nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 di conversione
del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, pubblicata nella G.U.
195/L del 3 dicembre scorso, allart. 3-bis, comma 9 lett. b),
infatti, troviamo la soppressione delle limitazioni che impedivano
ai consulenti del lavoro di esercitare lassistenza tecnica dei
contribuenti davanti alle Commissioni tributarie al di fuori delle
fattispecie legate alle ritenute fiscali in busta paga.
In questa legge troviamo una rivisitazione parziale della legislazione
processuale tributaria e merita di essere sottolineata laffermazione
della competenza delle Commissioni tributarie su tutti i tributi locali
«di ogni genere e specie comunque denominati». I contributi
di urbanizzazione rimangono tuttavia attratti alla competenza del
giudice amministrativo in quanto non sono assimilati ai tributi dal
diritto positivo che sulledilizia e urbanistica ha individuato
una sfera di giurisdizione esclusiva dei T.A.R.
Sempre a proposito delle competenze dei consulenti del lavoro va menzionata
la vertenza aperta dalla Commissione Europea presso la Corte di Giustizia
U.E. In sede comunitaria si contesta infatti lesclusiva concessa
agli iscritti allalbo dei consulenti del lavoro nella compilazione
e stampa dei cedolini delle buste paga di imprese con meno di 250
dipendenti (cfr. Enrico Brivio I consulenti sottoposti alla Corte
UE su Ilsole24ore del 21 dicembre 2005 dove si segnala come abrogando
il requisito della nazionalità italiana per accedere allesame
di Stato per il notariato lItalia è riuscita ad ottenere
larchiviazione di una procedura dinfrazione).
Milano, 27 dicembre 2005
Dott. Giovanni Andreassi