IUS SIT   www.iussit.it 

 

BREVE COMMENTO
AL MESSAGGIO N.1968 DEL 19 GENNAIO 2005
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di
Dott. Franco Elio Castellucci

__________________________________________

Messaggio n.1968/2005 INPS


L'’Istituto Nazionale della Previdenza sociale con il messaggio n. 1968 del 19 gennaio 2005, al fine di garantire uniformità di comportamento in materia d’accertamento dei rapporti di collaborazione a progetto di cui all’art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, richiama l’attenzione dei dirigenti delle varie sedi, sulla necessità, di evitare di disconoscere i rapporti in questione esclusivamente a causa dell’omessa presentazione, in sede d’iscrizione del collaboratore, della copia del contratto.
Il messaggio sottolinea che tale prassi è priva di fondamento giuridico: sia perché non è configurabile l’obbligo d’iscrizione del lavoratore alla Gestione separata tutte le volte che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri; sia perché la valutazione della natura, autonoma o subordinata, del rapporto non può esaurirsi nel formale esame del contratto stipulato dalle parti, scaturendo, la stessa, da una valutazione complessiva delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Ne deriva che l’unico obbligo imposto dalla legge ai soggetti tenuti all’iscrizione nella Gestione separata consiste nella comunicazione dei seguenti dati: la tipologia dell’attività, i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio (art. 2, comma 27, l. 335/1995).
Concludendo, si può osservare, che le indicazioni fornite dall’Istituto appaiono per un verso “di servizio” e quindi rivolte all’interno, ma hanno, com’è evidente un risvolto esterno: quello di offrire un’interpretazione ufficiale della norma; per questo l’intervento della Direzione Centrale appare corretto e chiarificatore, in una materia, quella della parasubordinazione, già così complessa e multiforme con rari punti fermi, da tenere ben saldi.
Pertanto con siffatta interpretazione dell’art. 61, meno severe appaiono le regole sulla collaborazione, venendo meno l’obbligatorietà della presentazione del contratto. Tuttavia il deposito  del contratto contestualmente all’atto dell’iscrizione avrebbe potuto agevolare la funzione di controllo dell’istituto e quindi, in definitiva, la tutela del lavoratore parasubordinato, che, come ricordato nel messaggio stesso, insieme al concreto atteggiarsi del rapporto determina la vera natura dello stesso. In tale direzione interessante è anche il richiamo all’istituto della certificazione del contratto che è sicuramente uno strumento ulteriore di chiarezza interpretativa.
Quanto a quei contratti che hanno avuto esito negativo, perché rientranti nelle fattispecie già evidenziate, va da sé che dovranno essere riesaminati d’ufficio, in quanto il disconoscimento del rapporto, se operato solo in base al dato formale o alla mancata presentazione del contratto è privo di copertura giuridica.

 

Dott. Franco Elio Castellucci, Milano

 

 

________________________lancio  14.02.2005_________________________

Avvertenze legali