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L’annullabilità degli atti (contratto, testamento,
dimissioni del lavoratore) per incapacità naturale: nei recenti orientamenti
giurisprudenziali
di
Dott. Franco Elio
Castellucci
_________________________________________
Sommario: 1.
Premessa – 2. Definizione della figura giuridica – 3. Il fondamento giuridico
dell’incapacità naturale – 4. La differenza con altre figure giuridiche affini:
incapacità legale, circonvenzione d’incapace – 5. Le conseguenze
dell’incapacità naturale – 6. Ambito applicativo – 7. Concetto d’incapacità
naturale e sua configurabilità – 8. Il regime delle prove – 9. Applicazione dei
medesimi principi alle dimissioni del lavoratore – 10. La soluzione adottata
dalla giurisprudenza - 11. Conclusioni
.
1. Premessa
La fattispecie prevista dall’art. 428 c.c.
relativa all’annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace è stata
più volte affrontata dalla Corte di Cassazione, anche recentemente[1], e dall’esame di tali pronunce sia recenti
che meno recenti ne esce un quadro di riferimento articolato e ricco di
principi elaborati da una costante
giurisprudenza, è quindi possibile affermare che le sentenze emesse nel corso
di questi anni sono state sostanzialmente univoche nell’interpretare l’art. 428
c.c.
L’evoluzione si è riscontrata, invece, nelle precisazioni delle argomentazioni poste a sostegno delle varie decisioni susseguitesi e nell’allargamento della tipologia di prove addotte per dimostrare l’incapacità.
Le persone legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti sono normalmente in grado di provvedere a se stesse, tuttavia può accadere, talvolta che il soggetto, non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie; in questi casi si sostiene che il soggetto è affetto da incapacità naturale o di fatto, infatti è tale ai sensi dell’art. 428, la persona che sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere[2]. In questa situazione rientrano, non solo quindi, l’infermo di mente, l’anziano, il malato grave, il drogato, l’ubriaco, l’ipnotizzato, ecc., ma anche tutte quelle ipotesi che progressivamente emergono dai mutamenti della società e delle conoscenze mediche. Si pensi alla casistica che si riconnette alla fase di reinserimento dei soggetti che hanno attraversato un prolungato periodo di coma, alla maggiore frequenza e gravità dei traumatismi cranici non mortali, alla diffusione di psicofarmaci. L’incapacità naturale può, inoltre, consistere in una condizione permanente d’incapacità, ovvero in una situazione transitoria: ciò che conta, affinché l’incapacità assuma rilevanza, è il momento in cui un atto giuridico sia stato posto in essere.
In definitiva, quindi, l’incapacità
naturale, può essere definita come uno stato, non giudizialmente dichiarato,
della persona che non è in grado di intendere o di volere per una qualsiasi
causa permanente o transitoria,
sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale che rende
annullabile l’atto.
3. Il fondamento giuridico
dell’incapacità naturale
L'ordinamento ha inquadrato il tema dell’incapacità
naturale del soggetto secondo le regole dell’oggettività, sia pure con dei
correttivi, prescindendo da valutazioni soggettive di terzi, e prendendo in
considerazione soprattutto la reale potenzialità del soggetto a concepire il
significato dell'atto da lui compiuto.
D'altra parte,
solo qualora la sua incapacità abbia determinate caratteristiche, potrà avere
rilevanza giuridica e condurre alla “sanzione”, dell'annullamento dell'atto
compiuto.
La scelta, fatta dal legislatore del 1942, di dare rilievo
in senso “oggettivo” all’incapacità, sia pure transitoria, di intendere o di
volere del soggetto, predisponendo a sua tutela, e degli eventuali eredi o
aventi causa, il rimedio “tecnico” dell'annullamento dell'atto (contratto, atto
unilaterale, o testamento), e non, la sanzione della nullità assoluta o
relativa dell'atto, in quanto ciò è apparso uno strumento troppo forte e
sproporzionato rispetto agli scopi che tale rimedio si propone di conseguire,
ben potendo il soggetto stesso, o gli altri soggetti legittimati a richiedere
l'eliminazione dell'atto, essere interessati al contrario alla sua
conservazione[3]. Del resto,
come se ne accennava prima parlando dei “correttivi”
posti dall'ordinamento, per l'annullamento degli altri atti diversi dalla
donazione e dal testamento[4]
ex art. 428 c.c., dovrà essere di regola data prova del pregiudizio grave che
all'incapace medesimo ne possa derivare e, se si tratta di contratto, anche
della mala fede dell'altro contraente. Restano in ogni caso impregiudicati i
diritti acquistati dal terzo che in buona fede abbia contrattato a titolo
oneroso, ovviamente sono fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda
d’annullamento ai sensi dell'art. 2652 n. 6 c.c.
L'atto compiuto dall'incapace, pertanto, pur in presenza di un’evidente causa d’incapacità del soggetto potrebbe reggere e quindi resistere, nel mondo dei rapporti giuridici, fin quando non sia posto nel nulla con effetto retroattivo; e ciò conferma il fatto che l'incapacità naturale ha notevole rilievo nel nostro ordinamento, ma laddove con quell'atto siano interconnessi altri interessi meritevoli di tutela riferibili ai terzi, sia per il principio della buona fede di questi terzi che hanno interagito con l'incapace, sia per il principio generale di conservazione degli effetti degli atti giuridici, che si applica anche ai contratti invalidi (v. 1419 – 1420 - 1446 c.c.), cui fa riferimento anche il disposto dell'art. 1367 c.c. portante nella rubrica il titolo di «Conservazione del contratto» e per il quale «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno»[5], lo stato soggettivo d’incapacità naturale della parte potrebbe non produrre alcun risultato apprezzabile in relazione alla sopravvivenza dell'atto compiuto e degli effetti da esso prodotti.
Ciò non esclude che,
qualora sia totalmente mancata una manifestazione di volontà che possa essere
considerata seria (si pensi al caso di chi è talmente ubriaco o sotto effetto
di sostanze stupefacenti da non rendersi nemmeno conto di quanto succede), si
potrà certamente agire per ottenere una dichiarazione di nullità, per
inesistenza assoluta di un elemento essenziale del contratto: l'accordo delle
parti, ex art. 1325 c.c., comma 1, punto 1); e lo stesso vale per l'atto
unilaterale, considerato che il disposto dell'art. 1324 c.c. dichiara applicabile
agli atti unilaterali le norme che disciplinano i contratti, in quanto
compatibili e salvo diverse disposizioni di legge.
L’incapacità naturale ha presupposti
completamente diversi da quelli della interdizione e della inabilitazione,
perché, rispetto a queste, non è necessaria un’abituale infermità di mente,
potendo l’incapacità di intendere o di
volere essere riferita – come si esprime il legislatore – «per qualsiasi
causa».
Il motivo di una
così ampia previsione, è spiegabile tecnicamente con la seguente
considerazione: per ogni causa transitoria ed imprevista d’incapacità non vi
può essere né interdizione né inabilitazione.
Con il termine incapacità si intende, quindi, la condizione di una persona che non è idonea da sola ad acquistare ed esercitare diritti e assumere obblighi. A tale condizione la legge ricollega gli istituti di protezione, che consentono agli incapaci di svolgere un’attività giuridica, sia pure in via mediata attraverso l’ausilio di altri soggetti. Le cause di incapacità legale di agire sono tassativamente determinate dalla legge: minore età, interdizione legale, inabilitazione.
L’incapacità legale e l’incapacità naturale si distinguono per le seguenti ragioni: l’incapacità legale opera de iure, mentre l’incapacità naturale ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace nel momento in cui compiva l’atto; per l’incapacità legale viene in considerazione un criterio di determinazione normativa delle cause; per l’incapacità naturale, invece, si fa ricorso ad un criterio di valutazione ex post dell’atto compiuto, consistente nell’accertamento, da parte del giudice, del fatto che il soggetto si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, in una condizione di incapacità di intendere o di volere. Per questo si sostiene che un soggetto può essere al tempo stesso legalmente capace e naturalmente incapace di agire[6]. Al contrario, un soggetto legalmente incapace di agire può essere al tempo stesso capace di intendere e volere.
La fattispecie della c.d. circonvenzione di incapace regolata dall'art. 643 c.p.: si diversifica dalla incapacità naturale in quanto qui l’incapacità è causata ed usata con dolo dal soggetto agente, infatti secondo l'orientamento della giurisprudenza[7]il contratto frutto della circonvenzione di incapace è nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 1 c.c. e non semplicemente annullabile, perché la non osservanza della citata norma penale, perpetrando la violazione di una norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico, ricade nella previsione generale di nullità di cui all'art. 1418 c.c.
A tale ricostruzione la giurisprudenza
perviene richiamando il concetto di
“nullità residuale” desumibile dal comma 1 della citata norma, dove è
testualmente sancito che «Il contratto è nullo quando è contrario a nome
imperative, salvo che la legge disponga diversamente»: dunque, pur non essendo
sancita espressamente la nullità di un contratto, concluso da un incapace
vittima del delitto di circonvenzione, questa si può desumere dal fatto che
comunque quel contratto risulta stipulato in violazione di una norma imperativa
e pertanto - non disponendo l'ordinamento diversamente - tale violazione viene
sanzionata applicando la regola generale che statuisce - come detto - la
nullità della fattispecie.
Al contrario la dottrina, rifiuta il concetto di nullità “residuale” e segue solo quello di nullità “testuale”, ritenendo che nella fattispecie de qua la sanzione predisposta dal sistema per l'invalidità dell'atto non possa non essere quella ordinaria dell'annullabilità, potendo ricondursi la circonvenzione di incapaci nell'alveo dei vizi della volontà previsti dal codice civile e ricorrendo di conseguenza solo al rimedio accordato dalla legge per i negozi stipulati con violenza o dolo.
5. Le conseguenze dell’incapacità naturale
L’atto posto in essere in stato di incapacità di intendere e volere è sempre annullabile (art. 1425 c.c., 2° comma): l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui c’è stato il compimento dell’atto (art. 428 c.c., 3° comma e art. 1442 c.c., 1° comma).
Il legislatore del codice civile, inoltre,
si è preoccupato, lo abbiamo accennato nel paragrafo 3, di contemperare due
opposte esigenze: quella di protezione dell’incapace con la tutela delle
persone che eventualmente ignare delle carenze psichiche dell’incapace, possono
aver fatto affidamento sulla validità della dichiarazione di quest’ultimo, ha
distinto differentemente disciplinando diverse ipotesi, infatti l’annullabilità di un atto
compiuto da un incapace naturale dipende quindi dalla tipologia. Si distinguono
in merito tre tipi di atti:
- atti unilaterali sono quelli formati
con la dichiarazione di una sola volontà, senza il concorso della volontà di
colui cui è rivolta la dichiarazione stessa per esempio accettazione di
un’eredità dannosa o rinuncia ad un credito,
promessa, recesso, disdetta, dimissioni del lavoratore, sono annullabili
solo se si dimostra che hanno arrecato un grave pregiudizio[8]
all’incapace naturale (art. 428 c.c., 1 comma) e il suo stato di incapacità
d’intendere o volere al momento del compimento dell’atto[9];
- contratti, che sono sempre atti bilaterali, sono annullabili solo
se si dimostra la malafede[10]
dell’altro contraente, (art. 428 c.c., 2 comma), che consiste nella consapevolezza che quest'ultimo abbia
della menomazione dell'altro nella sfera intellettiva e volitiva; di tale malafede
uno degli indici rivelatori può essere costituito dal pregiudizio effettivo o
potenziale arrecato dal contratto al soggetto incapace.[11]
Si è inoltre precisato che il pregiudizio
dell’incapace non si pone quale autonomo presupposto dell’invalidità dell’atto,
ma solo come uno dei possibili indizi rilevatori della consapevolezza che il
contraente abbia avuto dell’incapacità dell’altro, cosicché la malafede risulta
desumibile pure da altre eventuali circostanze, idonee a far comprendere, ad
una persona normale, che la controparte agisce in stato di anomalia psichica, perché comunque
l’ordinamento giuridico tutela l’affidamento di controparte[12].
- atti personali, donazione (art. 775
c.c.), testamento (art. 591, n.3, c.c.), matrimonio (art. 120 c.c.), sono
sempre annullabili se si dimostra lo stato di incapacità naturale, pertanto
l’impugnabilità consegue automaticamente alla sola incapacità naturale per tali
importanti atti (art. 428 c.c., 4°
comma).
Sono invece considerati validi gli atti che non arrecano pregiudizio all’autore, ma piuttosto un vantaggio sia in caso di incapacità legale che naturale.
Volendo procedere ad un’estrema sintesi
possiamo dire che i casi affrontati dalle sentenze esaminate sostanzialmente
toccano 3 branche del diritto:
- diritto successorio: vengono infatti controllati casi di donazioni o testamenti redatti in stato incapacità naturale reale o presunta;
- diritto civile: un altro gruppo di sentenze giudicano casi di contratti stipulati in stato di incapacità naturale reale o presunta;
- diritto del lavoro: è sicuramente il gruppo di sentenze più interessante in quanto vengono analizzate numerose ipotesi di dimissioni di lavoratori che si qualificano come rilasciate in stato di incapacità naturale reale o presunta;
mentre le argomentazioni logico-giuridiche elaborate si possono riassumere nei punti di seguito elencati.
Ai fini della configurabilità dell’incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non si presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell’atto e la formazione di una volontà cosciente[13].
E’ stato osservato, che per determinarsi tale fattispecie, non è necessaria una malattia che
annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo
sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza
escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non
dipendente da una precisa forma patologica; tale accertamento deve essere
compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione
del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può
prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia
manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza
nel momento indicato.[14]
In particolare si è affermato nel caso di dimissioni del lavoratore che non occorre la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto, purché l’incapacità sussista al momento dell’atto dimissionario[15] e sia comunque tale da arrecare al soggetto un notevole turbamento psichico, idoneo a far venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza dell’atto che sta per compiere[16].
In conclusione, si è riconosciuto che in generale la situazione anche transitoria, di incapacità di intendere e volere del dichiarante, da qualsiasi causa dipendente, comporta l’annullamento del negozio giuridico unilaterale, ancorché recettizio[17], pur in mancanza della sua riconoscibilità da parte del soggetto destinatario dell’atto, sempre che sussista il grave pregiudizio per il suo autore, cui poi è riservata la legittimazione all’azione di annullamento (art. 1441 c.c.).
La sentenza che accolga l’azione di annullamento ha efficacia retroattiva, ed importa il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente al negozio annullato[18].
Quanto all’onere probatorio relativo al perturbamento psichico, si ritiene che esso gravi su chi adduce l’incapacità e la prova di questa, può essere data con ogni mezzo[19] o in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite la consulenza tecnica[20]; lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c., è infatti, una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto; il più delle volte va invece accertata in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi[21] ed ai fini della sua configurabilità il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre.
Ancora, la prova della incapacità naturale non deve necessariamente far emergere l'esistenza di una malattia che annulli le facoltà intellettive del soggetto, ma - questo sì - di un fatto che abbia alterato e gravemente menomato quelle facoltà; così come in riferimento al requisito della contemporaneità tra la causa di incapacità naturale ed il compimento dell'atto (contemporaneità richiesta dall'ordinamento per addivenire alla sanzione-rimedio dell'annullamento dell'atto compiuto dall'incapace) è stato ritenuto che esso non vada inteso in senso assoluto in relazione a quel preciso momento, potendo aversi invece riguardo alle condizioni in cui il soggetto si trovava prima e dopo il compimento dell'atto, al fine di accertare, nel caso in cui l'infermità sia dovuta a malattia, se questa sia suscettibile di regresso, di stabilità o di miglioramento, come utile elemento di giudizio per stabilire se la malattia manifestatasi anteriormente o successivamente possa ritenersi sussistere anche nel momento in cui fu posto in essere l'atto impugnato.
E’ per questo che si è altresì precisato[22] che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione[23] "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo. Ad una sorta di presunzione fa riferimento una sentenza[24] della Corte di Cassazione che ha affermato che quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto.
In conclusione, pertanto, la prova dell'incapacità naturale non deve essere
necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto
impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da
un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto,
traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori
conseguenti. Quindi l'incapacità naturale, ove si tratti di situazione non transitoria,
ma sia pure relativamente perdurante quale una malattia, può essere provata
anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto
antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole[25].
L'apprezzamento
di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che ha il
potere-dovere di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento,
l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati e che sfugge al
sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi
logici e da errori di diritto[26].
Anche la
valutazione di un bene, che sia stato oggetto di un atto giuridico compiuto da
persona incapace di intendere e di volere, al fine di stabilire se sia derivato
grave pregiudizio all’autore rientra nell’ambito del giudizio di fatto ed
appartiene alla competenza propria ed esclusiva del giudice del merito, le cui
determinazioni non sono sindacabili in sede di legittimità, se non risultano
l’effetto di errori giuridici o di vizi logici[27];
conclusione quest’ultima che vale anche con riguardo all’indagine volta a
stabilire la sussistenza della malafede di colui che contrae con l’incapace di
intendere o di volere[28].
La prova
testimoniale è ritenuta ammissibile anche con riguardo ai cosiddetti contratti
formali, sulla base della considerazione che in queste ipotesi la prova ha per
oggetto non un patto aggiunto o contrario all’accordo impugnato ostenterebbero
all’ammissibilità della prova testimoniale, in tal caso, gli artt. 2722 e 2729
c.c., ma la mancanza di uno dei presupposti essenziali, cioè la capacità di
intendere e di volere.
Questi stessi
principi trovano poi applicazione anche in caso di domanda di annullamento
dell'atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro[29],
con alcune puntualizzazioni quanto alle conseguenze del possibile annullamento
dell'atto. Tali puntualizzazioni si riferiscono al principio secondo il quale
l'annullamento di un negozio giuridico che ha efficacia retroattiva non comporta il
diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a
quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la
prestazione dell'attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza
della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o
licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere
espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano
state immediatamente revocate, giacché le dimissioni producono istantaneamente
lo scioglimento del rapporto di lavoro[30].
Quindi anche se
costituisce principio pacifico, per le altre fattispecie esaminate, che la
pronuncia di annullamento di un negozio giuridico abbia efficacia retroattiva,
nel senso che essa comporti il ripristino, tra le parti, della situazione
giuridica anteriore al negozio annullato – che si ha come posto sin
dall’inizio; da tale premessa di ordine generale, tuttavia, non è possibile
fare discernere il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento
retributivo e previdenziale che sarebbe maturato nel periodo di tempo
intercorrente tra la data delle dimissioni e la decisione del giudice di primo grado[31].
Per questo si è
ritenuto[32] che
nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del
dimissionario, il principio[33]
suddetto non comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore al
trattamento retributivo e previdenziale maturato nel periodo di tempo compreso
tra la data delle dimissioni e la decisione di annullamento del giudice di
primo grado, atteso che, in tale ipotesi, l'effetto risolutorio delle
dimissioni permane fino alla data della sentenza, non essendo configurabile alcun
obbligo del datore di lavoro di accettare il lavoratore in azienda prima di
tale momento e non potendo quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di
lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve
considerarsi inesistente. Solo per effetto della sentenza si ricostituisce la
situazione contrattuale preesistente, ma fino a tale momento non vi è alcuna
obbligazione a carico delle parti.
Sono da
condividere pertanto le conclusioni di coloro che sostengono che nel periodo
intercorso tra la data delle dimissioni e la pronuncia del giudice si
verifichi una "sia pur anomala
sospensione delle obbligazioni principali derivanti dal rapporto di lavoro inter partes" che di fatto fa
"venir meno l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la retribuzione
in favore del dipendente, versandosi in tema di obbligazione connessa in
rapporto di sinallagmaticità alla prestazione lavorativa, non erogata per
essere ancora sub iudice, la
questione della validità delle rassegnate dimissioni".
Secondo i
principi generali, un’eventuale responsabilità del datore di lavoro potrebbe
nascere da un comportamento doloso o gravemente colposo, esaustivo di un danno
ingiusto per il lavoratore.
Invero, il
problema interpretativo innanzi enunciato era già stato affrontato dalle sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione in una non recente sentenza[34]
molto ben argomentata e strutturata secondo la quale: “il contratto di lavoro è
un contratto a prestazioni corrispettive, peraltro caratterizzato da un certo
grado di deviazione dalla disciplina degli effetti della corrispettività delle
prestazioni, ma non al punto tale da far dubitare della natura sinallagmatica
di tale contratto”.
È vero che sono
varie le ipotesi in cui la legge impone la corresponsione della retribuzione
malgrado la mancanza di controprestazione lavorativa, come nei casi di riposo
settimanale: articolo 2108 c.c., e di ferie annuali: articolo 2109 c.c., o malgrado la sospensione
della obbligazione di lavoro come nel caso di malattia, infortunio, gravidanza
e puerperio, servizio militare: articolo 2110 c.c. Tuttavia in tali casi, pur
se è assente il sinallagma funzionale, non manca quello genetico; infatti la
corrispettività fra obbligazioni comunque sussiste, in quanto anche se non vi è
corrispondenza temporale fra retribuzione e lavoro, peraltro, l'obbligazione
retributiva, pur se non ha a fronte una prestazione lavorativa in atto, è pur
sempre collegata all'esistenza dell'obbligazione di lavoro nell'arco temporale
complessivo del rapporto.
Dalla natura
sinallagmatica del rapporto di lavoro, pur sempre ferma malgrado le ora viste
eccezioni ad un rigoroso principio di corrispettività, discende la regola che
la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa, e che la corresponsione
della prima in mancanza della seconda è l'eccezione, la quale, richiede
un’espressa previsione di legge o di contratto: e ciò in armonia con il
principio posto dall'articolo 2094 c.c., che collega in rapporto di scambio la
prestazione di lavoro e quella di retribuzione[35].
Del resto, il
legislatore, in un caso che a questo può essere accostato: quello del
licenziamento illegittimo e delle relative conseguenze, ha inteso attribuire
diritti al lavoratore malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, e lo ha
fatto espressamente ed anzi analiticamente, prevedendo, secondo il vecchio
testo dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, il risarcimento del danno
dalla data del licenziamento a quella della sentenza che, dichiarandolo
illegittimo, ordina la reintegrazione, e la retribuzione dalla data della
sentenza a quella della effettiva reintegra; e, con la riforma della disciplina dei licenziamenti
individuali (L. 11 maggio 1990, n. 108) contemplando l'unica conseguenza del
risarcimento del danno, peraltro commisurato alla retribuzione, dalla data del
licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione.
Sia nel caso
della illegittimità della clausola di apposizione del termine che in quello di
illegittimità del licenziamento vi è un’illegittima cessazione del rapporto,
che, ripristinato ex post ope judicis,
solo nel secondo di tali casi riceve un espresso trattamento di sostanziale
eccezione alla regola della corrispettività.
Né, sempre sul
piano della concreta realtà della vicenda, una qualche rilevanza può
attribuirsi all'eventuale atteggiamento di una delle parti al di fuori del
contratto stipulato, vale a dire a quello del lavoratore che, pur dopo la
scadenza del termine, rimanga a disposizione e in attesa, perché un
comportamento unilaterale non può in alcun modo determinare il sorgere di
posizioni soggettive attive o passive. E tanto meno potrebbe parlarsi di un
obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione, perché ciò presupporrebbe la
sussistenza di un patto negoziale, in tesi inesistente.
Parimenti non accettabile è la tesi dell’equiparazione
delle dimissione del lavoratore, dovute per accertata incapacità naturale, al
licenziamento ne deriverebbe, in base allo statuto dei lavoratori, quella
eccezione che giustificherebbe il pagamento richiesto. La tesi
dell’assimilabilità delle dimissioni al licenziamento è tesi impossibile sia
nel punto logico che in quello giuridico, se non altro perché si tratta di atti
che provengono da soggetti diversi.
Interrottosi il
rapporto per dimissioni, sia pure valide, per il periodo in cui vi è stato
interruzione delle prestazioni non spetta la retribuzione, in quanto connessa
alle prestazioni stesse[36].
Alla fine di questa breve analisi possiamo affermare che in linea di principio
il tema è stato affrontato dalla magistratura con sufficiente chiarezza ed
adeguato approfondimento giuridico, offrendo soluzioni interpretative soddisfacenti,
che hanno il pregio di aver elaborato alcuni principi utilmente richiamabili
come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia.
Permangono, invece, nel giudizio in
concreto sull’incapacità naturale e del relativo regime delle prove valutazioni
contrastanti sul medesimo fatto tra i vari gradi di giudizio, ma come ha più
volte ricordato dalla S.C.: l'apprezzamento di tale
prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che ha il
potere-dovere di valutare liberamente, ai fini del proprio convincimento,
l'esattezza delle operazioni effettuate ed i relativi risultati e che sfugge al
sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi
logici e da errori di diritto[37].
Rimane tuttavia un largo margine di alea,
pertanto anche per tale aspetto l’elaborazione di criteri interpretativi simili
ai precedenti esaminati, aiuterebbero non poco i giuristi e più in generale
tutti gli operatori del diritto, nella concreta applicazione dell’art. 428 c.c.
[1] Cass. sez. lavoro, 15 gennaio 2004, n. 515.
[2] L’incapacità di intendere indica l’incapacità del soggetto a rendersi conto del significato delle proprie azioni; l’incapacità di volere, invece, mostra l’incapacità ad autodecidersi liberamente.
[3] Poiché l’incapacità di intendere e volere ricade sull’integrità della volontà dell’atto, si è ritenuto opportuno distinguere tra incapacità assoluta, che determina la mancanza del consenso, ossia di un elemento essenziale del contratto, previsto a pena di nullità e incapacità ex art. 428 c.c. che toglie al soggetto l’idoneità a giudicare ed a compiere una seria valutazione dell’atto che con il concorso di altre circostanze può essere annullato.
[4] Ad eccezione delle ipotesi della donazione e del testamento fatti dall'incapace naturale ex artt. 775 e 591 c.c. dove è assorbente il profilo della gratuità della fattispecie e pertanto, è prevista la possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto donativo o del testamento per il solo fatto di essere stati fatti da persona incapace di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto.
[5] Il criterio interpretativo previsto dall’articolo è sussidiario, nel senso che è utilizzabile soltanto quando il senso del contratto rimanga oscuro nonostante l’applicazione delle regole interpretative previste dagli articoli precedenti. Ne consegue che, qualora il contratto o le singole clausole possano interpretarsi in due sensi, di cui uno produca qualche effetto giuridico, si deve preferire quest’ultimo.
[7] Cass.
civ. sez. II, 29 ottobre 1994, n.8948.
[14] Cass. civ. sez. II, 8 agosto 1997, n. 7344, cit.
[15] Cass. sez. lavoro, 25 ottobre 1997, n. 10505.
[16] Cass. civ. sez. I, 26 maggio 2000, n. 6999.
[17]
I negozi giuridici sono recettizi e non recettizi a seconda sono quelli che,
per produrre effetti, devono essere portati a conoscenza di una determinata
persona alla quale devono essere comunicati o notificati es.: disdetta, non
recettizi, producono effetti in virtù della sola manifestazione di volontà.
[18] Come si vedrà nel successivo paragrafo 9, tale principio non è applicabile a quell’atto denominato: dimissioni.
[19] Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2002, n. 4539.
[20] Cass. civ. sez. III, 19 aprile 1971, n.235.
[21] Cass. civ. sez. II, 7 aprile 2000, n. 4344; Cass. civ. sez. I, 18 febbraio 1989, n. 969.
[22] Cass. civ. Sez. II 28 marzo 2002 n. 4539, cit., Cass. civ. sez. I, 28 novembre 1998, n. 12099.
[23] La presunzione è un’argomentazione o costruzione logica, mediante la quale da un fatto provato si considera provato un altro fatto, carente di autonoma prova: l’art. 2729 definisce le presunzioni semplici: quando è il giudice a dedurre il fatto da provare dal fatto conosciuto; presunzioni legali: quando, invece, è la legge ad attribuire ad un fatto valore probatorio rispetto ad un fatto diverso, queste ultime possono essere relative (iuris tantum): è ammessa prova contraria; oppure assolute (iuris et de iure): non è ammessa prova contraria.
[24] Si tratta della sentenza Cass. civ. sez. II, 26 novembre 1997, n.11833.
[25] Cass. civ. sez. II, 16
marzo 1990, n. 2212.
[28] Cass. 78/4584.
[29] Cfr. da ultimo Cass. sez. lavoro, 14 maggio 2003, n. 7485.
[30] Trattasi di un principio consolidato, più volte espresso anche dalle S. U. della Corte di Cassazione: Cass. sez. Unite, del 27 luglio 1999, n. 508; Cass. sez. Unite, 5 marzo 1991, n.2334; Cass. sez. lavoro, 6 novembre 2000, n. 14438.
[31] Anche se un principio di questo genere potrebbe rinvenirsi in una recente decisione della Corte di Cassazione sez. lavoro del 15 giugno 1995, n.6756, cit.: tuttavia, la riposta data in quella occasione al quesito specifico appare molto sfumata e risente comunque del principio dispositivo e di devoluzione; in forza del quale il giudice dell'impugnazione giudica sempre e solo nell'ambito di quanto gli viene chiesto di giudicare.
[32] Cass. sez. lavoro, 5 luglio 1996, n. 6166.
[33] Consistente nel ripristino, tra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato, che si considera come insussistente fin dall’inizio.
[34]
Cass. sez. Unite, 5 marzo 1991, n.2334, cit. che è anche richiamata dalla più
recente Cass. sez. Unite, del 27 luglio
1999, n. 508, cit. condividendone le
argomentazioni giuridiche elaborate.
[35] Cfr. Cass. sez. lavoro, 12 novembre 1990, n.10904.
[36] Cass. sez. lavoro, 6 novembre 2000, n.14438, cit.
[37] Cass. civ. sez. III, 19 aprile 1971, n. 1123; Cass. civ. sez. III, 14 luglio 1971, n. 2302; Cass. civ. sez. I, 13 maggio 1980, n. 3137; Cass. civ. sez. III, 11 gennaio 1982, n. 112; Cass. civ. sez. II, 18 febbraio 1989, n.969, cit. ; Cass. sez. lavoro, 5 aprile 1991, n. 3569; Cass. sez. lavoro, 15 giugno 1995, n.6756, cit.; Cass. civ. sez. II, 23 febbraio 1995, n. 2085, cit.; Cass. sez. lavoro, 25 ottobre 1997, n. 10505, cit.; Cass. civ. sez. II, 26 novembre 1997, n. 11833, cit.; Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2002, n. 4539, di quest’ultima, se ne riporta, un breve passo, per la particolare incisività e brevità della definizione quando si afferma che il convincimento del giudice del merito circa l'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento dell'atto costituisce un apprezzamento di fatto, e quindi “ un giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori giuridici”.