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Il recepimento dei principi contabili internazionali

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di

ANTONIO ESPOSITO

CONSIGLIERE PARLAMENTARE – CAMERA DEI DEPUTATI

 

Con l’adozione del regolamento della Commissione n. 1725/2003/CE, del 29 settembre 2003 e della legge comunitaria per il 2003 sono state definiti con precisione i contenuti e le modalità per l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2005, dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento.

L’applicazione dei principi, che determinerà, come meglio si dirà, un complesso adattamento delle regole contabili attualmente applicate dalle imprese italiane e di altri Stati membri dell’Unione europea, si colloca nell’ambito di una precisa strategia connessa al completamento del mercato unico dei servizi finanziari.

In questa sede, si intende, in primo luogo, illustrare le ragioni poste alla base di tale strategia e gli strumenti adottati a livello comunitario per darvi attuazione. In secondo luogo, saranno riportati in estrema sintesi i contenuti dei più recenti provvedimenti intervenuti in materia.

1. I principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali sono elaborati da organismi internazionali indipendenti, segnatamente lo IASB (già IASC) e il FASB (Financial Accounting Standard Board).

Lo IASB (che sino alla ristrutturazione entrata in vigore il 1° aprile 2002 era denominato International Accounting Standards Committee - IASC), è un organismo internazionale indipendente, in cui sono rappresentate tutte le categorie della professione contabile, il quale si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale.

Lo IASC, sino alla sua ridenominazione, ha adottato gli International Accounting Standards (IAS) le relative Interpretazioni (SIC). Il 1° aprile 2001 il nuovo Consiglio dello IASB, adottando una delle sue prime decisioni, ha ridenominato i futuri principi contabili internazionali (in precedenza indicati appunto come IAS) “International Financial Reporting Standards (IFRS)” e le relative interpretazioni  “IFRIC.”

Il FASB (Financial Accounting Standard Board), è un organismo contabile di matrice essenzialmente statunitense, che adotta principi contabili denominati GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

In linea generale, mentre gli IAS e gli IFRS seguono un approccio basato su principi, i GAAP si fondano maggiormente su una regolamentazione dettegliata di casi specifici. Peraltro, lo IASB e il FASB hanno raggiunto recentemente un accordo per la creazione, entro il 2003, di un nucleo di principi comuni su alcuni temi di particolare rilievo.

 

I principi contabili internazionali che saranno applicati nell’ordinamento comunitario consistono, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1606 del 2002, sono i seguenti:

-   gli International Accounting Standards (IAS);

-   gli International Financial Reporting Standards (IFRS);

-   le relative Interpretazioni (interpretazioni rispettivamente SIC e IFRIC);

-   le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni;

-   i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB).

 

Il sistema IAS consta attualmente di 34 principi in vigore e di 25 regole interpretative SIC (di cui 24 in vigore).

 

Appare opportuno evidenziare che, rispetto alla normativa in vigore in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione della Gran Bretagna), i principi contabili internazionali sopra indicati presentano almeno due profonde differenze di carattere generale.

In primo luogo, mentre nella legislazione italiana ed europea in vigore la disciplina del bilancio segue una impostazione c.d. “di normativa obbligatoria”, in base alla quale le regole di bilancio sono contenute in atti legislativi, i principi contabili internazionali seguono il criterio del “rinvio alla tecnica”, vale a dire di rinvio da parte dell’atto normativo alla prassi di applicazione generale.

Il vantaggio che viene generalmente riconosciuto a questo secondo approccio consiste nella flessibilità e nella agevole adattabilità delle regole contabili alla forte evoluzione dei mercati internazionali.

In secondo luogo, occorre rilevare che i sistemi contabili italiano e europeo sono fondati essenzialmente sul criterio del costo storico, sul principio della prudenza e su quello della competenza. Tale criterio, che tende a rendere le determinazioni di bilancio stabili e prudenti, rispecchia una concezione che configura il bilancio quale strumento per definire diritti e obblighi dell’impresa, soprattutto sotto il profilo fiscale, evidenziando il reddito distribuibile e il patrimonio disponibile,

In particolare, Il reddito, secondo questa impostazione, è inteso come reddito distribuibile per cui le regole per la sua determinazione sono vincolate alla limitazione del rischio relativo alla distribuzione di utili fittizi.

I principi contabili internazionali, soprattutto con riferimento a determinate poste, quali le attività immateriali e le attività finanziarie, sono basati invece sul fair value, o valore corrente, che, essendo inteso alla valutazione della performance dell’impresa, è strumentale alle decisioni di tipo economico e finanziario.

In particolare, in base allo IAS 39, attualmente in corso di revisione, il fair value è dato dal corrispettivo al quale viene scambiato un bene o estinta una passività, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione tra terzi.

Il riferimento al fair value determina, rispetto al costo storico, una minore stabilità dei risultati e della struttura patrimoniale dell’impresa e riflette una concezione del bilancio quale strumento di comunicazione economico-finanziaria ai mercati, idonea a cogliere in tempo reale le variazioni di valore.

L’impostazione degli IAS tende a individuare, pertanto, nel patrimonio dell’impresa, l’insieme di risorse economiche da essa gestite, a prescindere dal concetto della proprietà. Il reddito, inoltre, è considerato quale reddito prodotto che quindi può essere influenzato da ricavi o proventi non realizzati, dovuti all’impiego di valori correnti per la valutazione delle attività.

In linea generale, si ritiene che l’adozione degli IAS dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente la qualità delle informazioni relative al bilancio, soprattutto per le componenti immateriali e finanziarie delle imprese.

Il passaggio dal criterio del costo al fair value, modificando la logica di redazione del bilancio, potrebbe determinare, secondo quanto rilevato sia in dottrina che da alcune associazioni professionali, una serie di problemi per le imprese soprattutto nella fase di transizione.

2. Il recepimento dei principi contabili internazionali nell’ordinamento comunitario

Il recepimento dei principi contabili internazionali nell’ordinamento comunitario è stato disposto, come già accennato, dal regolamento 1606/2002.

Già prima della adozione del regolamento, la normativa comunitaria prevedeva, relativamente alle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, un quadro giuridico uniforme in materia di redazione dei bilanci e di informativa finanziari. Nel contesto dell’armonizzazione societaria e della libera prestazione dei servizi, infatti, sono state adottate le direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, la direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, la direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e la direttiva 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Tuttavia, gli obblighi stabiliti da queste direttive non sono risultati a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria da parte di tutte le società comunitarie quotate.

L'uso di principi contabili internazionali che possano essere riconosciuti su scala mondiale, pertanto, è stato considerato quale presupposto necessario a garantire la trasparenza e la comparabilità dell'informativa finanziaria al fine di creare un mercato dei capitali integrato operante in modo efficace, agevole ed efficiente, assicurando la tutela degli investitori e il conseguente mantenimento della fiducia. L’applicazione dei medesimi principi  inoltre, agevolando la realizzazione di operazioni transfrontaliere e l'ammissione alla quotazione anche nei paesi non comunitari, assume, un’importanza fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali.

La strategia[1] originaria perseguita dalla istituzioni comunitarie per l’adeguamento ai principi contabili internazionali consisteva nella trasposizione di ciascuno di tali principi internazionali nelle direttive comunitarie in materia di conti di esercizio e consolidati delle società.[2]

Tale approccio, tuttavia, si è dimostrato di difficile attuazione, per un verso, in considerazione della difficoltà di procedere, mediante l’adozione di volta in volta di nuove direttive, a molteplici e puntuali modificazioni delle direttive in questione. Per altro verso, i principi contabili sono oggetto di frequenti revisioni per cui la normativa contabile nazionale adottata in attuazione delle direttive sarebbe esposta al rischio di una rapida desuetudine.

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno procedere al recepimento dei principi contabili nell’ordinamento comunitario mediante l’adozione di atti di natura regolamentare dotati di applicabilità diretta e prevedendo, mediante le procedure di comitatologia, un meccanismo di rapido adeguamento della normativa comunitaria alla evoluzione dei medesimi principi.

In base a questo nuovo approccio è stato adottato il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali e il regolamento di attuazione (CE) n. 1725/2003.

2.1. Il contenuto del regolamento 1606/2002 e del regolamento 1725/2003/CE

Il regolamento 1606/2002 non dispone la diretta e immediata applicazione dei principi contabili internazionali all'interno della Comunità.

L’articolo 3, infatti, rimette alla Commissione di stabilire l’adozione e utilizzo di principi contabili internazionali, deliberando secondo la procedura di regolamentazione[3] con l’assistenza dell’apposito comitato contabile, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

Il paragrafo 2 del medesimo articolo 3 precisa i criteri e i condizioni in base ai quali i principi contabili internazionali possono essere adottati. In particolare, i principi devono:

-   non essere contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della citata direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della citata direttiva 83/349/CEE e contribuire all'interesse pubblico europeo. In sostanza, in base al criterio in oggetto l’applicazione del principio deve dare luogo ad un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa;

-   rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

 

Il paragrafo 4 del medesimo articolo stabilisce che i principi contabili internazionali adottati sono pubblicati in versione integrale, in ognuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

In base al paragrafo 3 dell’articolo in esame, al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione avrebbe dovuto decidere in merito all'applicazione nella Comunità dei principi contabili internazionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

In attuazione di tali disposizioni è stato sinora adottato il regolamento della Commissione n. 1725/2003/CE, del 29 settembre 2003.

Il regolamento recepisce tutti gli IAS in vigore, fatta eccezione per il numero 32 (Strumenti finanziari: informazione e presentazione) e il numero 39 (Strumenti Finanziari: Riconoscimento e determinazione), concernenti gli strumenti finanziari, i quali sono in fase di revisione presso lo IASB,

 

L’articolo 4 del regolamento n. 1606 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2005  le società soggette al diritto di uno Stato membro, con titoli ammessi alla data del bilancio alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro,  sono tenute a redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione in attuazione dell’articolo 3.

L’articolo 5 demanda alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di consentire o prescrivere:

a)        alle società con titoli quotati, di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura richiamata in precedenza;

b)        alle società non quotate, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai medesimi principi contabili.

 

L’articolo 7 prevede, infine, che la Commissione mantiene un contatto regolare con il comitato di regolamentazione contabile sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

La Commissione comunica, inoltre, tempestivamente al comitato quando intende non proporre l'adozione di un principio.

3. L’articolo 25 della legge comunitaria 2003

L’articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per l’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, individuando i relativi principi e criteri direttivi.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1, in conformità con la facoltà di cui alla lettera a) del citato articolo 5 del regolamento, prevede l’introduzione dell’obbligo per le società quotate di applicare i principi contabili internazionali anche nella redazione del bilancio di esercizio, fatta salva la previsione per le imprese assicurative di cui alla lettera e).

 

La successiva lettera b), esercitando parzialmente la facoltà di cui alla lettera b) dell’articolo 5 del regolamento, estende l’obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio anche alle società aventi titoli diffusi presso il pubblico, di cui all’articolo 116 del TUF.[4]

Anche con riferimento alla disciplina di cui lettera in esame viene fatta salva l’applicazione della previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 25 in commento.

 

La lettera c) estende l’obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia.[5]

 

Le lettere d) ed e) concernono le imprese che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione sia nel ramo vita che nei rami diversi, tenute alla redazione del bilancio secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 173 del 1997.

Per tali imprese si prevede l’obbligo generale di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del solo bilancio consolidato.[6]

Per la redazione del bilancio di esercizio, l’obbligo di applicazione dei principi è limitato alle società quotate che non redigono il bilancio consolidato.

Si tratta, in sostanza, tenuto conto del citato articolo 58 del D.Lgs. n. 173, delle imprese quotate non facenti parti di un gruppo o controllate da altre imprese.

 

La lettera f) prevede una generale facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato da parte delle imprese che non ne hanno obbligo ai sensi delle lettere precedenti, ad eccezione:

-   delle imprese assicuratrici (che non vi siano tenute, naturalmente, ai sensi delle lettere d) e e));

-   delle imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile.[7]

 

La lettera g) prevede l’eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito di impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall’attuazione dei principi contabili internazionali.

In sostanza, si prospetta il coordinamento della nuova disciplina contabile con quella fiscale quale risultante dalla modifica dell’imposizione sulle società.

Il 5 dicembre 2003, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge n. 80 del 2003.

 

La lettera h) prevede, relativamente alle società soggette all’applicazione dei principi contabili internazionali, l’adozione di norme di coordinamento delle disposizioni in materia di bilancio con quelli derivanti appunto dall’applicazione dei principi. Anche la disciplina del bilancio contenuta nel Capo V del Titolo V del Libro V codice civile è stata recentemente oggetto di incisive modificazioni e integrazioni con il D.Lgs. n. 6 del 2003, adottato, nell’ambito della riforma del diritto societario, in attuazione della delega di cui alla legge n. 366 del 2001.

 

Il comma 2 dell’articolo 25 prevede che l’attuazione dei principi e dei criteri di cui al comma non deve determinare maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

Il comma 3, infine, stabilisce che i poteri della Banca d’Italia in materia di conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, di cui all’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 87 del 1992, devono essere esercitati, relativamente agli enti di cui alla lettera c) del comma 1, in conformità ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione europea.

In base all’articolo 5 del D.Lgs. n. 87, gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana, relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

I poteri della Banca d’Italia sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal medesimo decreto n. 87, nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

Dott. Antonio Esposito, (Roma,dicembre 2003)


[1]    Cfr., in particolare, la comunicazione della Commissione del 13 giugno 2000 "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire".

[2] In base a questo approccio è stata adottata, in particolare, la direttiva n. 2001/65/CE, al fine di consentire l'applicazione, al più tardi dal 1° gennaio 2004, del metodo di contabilizzazione del valore equo relativamente agli strumenti finanziari e di assicurare un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria all'interno della Comunità, ha apportato una serie di modifiche:

alla direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva), relativa al bilancio di esercizio delle società commerciali;

alla direttiva n. 83/349/CEE (VII direttiva), relativa al bilancio consolidato delle medesime società;

alla direttiva n. 86/635/CEE, relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari.

[3] La procedura di regolamentazione è disciplinata dall’articolo 5 dalla Decisione del Consiglio 1999/468/CE (c.d. nuova decisione comitatologia), recante le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi dell’articolo 202, ultimo capoverso, del trattato CE.

[4] Tale ultima disposizione demanda ad un regolamento della CONSOB la definizione dei criteri per l'individuazione di tali emittenti. L’articolo 2, lettera f), del regolamento recante la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e più volte modificato, individua le società aventi titoli diffusi presso il pubblico in base a un duplice criterio:

un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro;

un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.

[5] La disciplina dei conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari è contenuta nel D.Lgs. n. 87 del 1992 che si applica:

a) alle banche;

b) alle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;

d) alle SIM;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’UIC, nonché alle società che esercitano, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR.

[6] Ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 173 l’obbligo di redazione del bilancio consolidato concerne:

-          le imprese di assicurazione o di riassicurazione che controllano una o più imprese;

-          le imprese controllanti, costituite in Italia, che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorché le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione.

[7] In base all’articolo 2435-bis del codice civile possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.