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I FIGLI MAGGIORENNI NEI PROCESSI DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO: il punto sulle prassi giurisprudenziali di Dott.ssa Vincenza Barbalucca (*) ______________________________________
Sono sempre più numerosi e ricorrenti i casi in cui nei giudizi di separazione e divorzio si pongono questioni riguardanti il mantenimento di figli maggiorenni, rispetto ai quali si sono persino presentati casi in cui i giudizi de quibus sono stati coltivati solo per la determinazione del relativo assegno, risultando magari pacifiche processualmente le altre questioni più precipuamente attinenti al giudizio (addebito per la separazione, mantenimento e/o affidamento di minori, assegnazione casa coniugale). Tale situazione si presenta in contesti sociali eterogenei, nel senso che si riscontrano problematiche connesse al mantenimento dei figli maggiorenni sia in contesti sociali in cui il figlio maggiorenne frequenta ancora gli studi compresi quelli universitari, sia in contesti sociali in cui il figlio è alla ricerca della cd prima occupazione, ragion per cui non è in grado di gestirsi in autonomia, con evidente incidenza territoriale delle zone in cui il tasso di disoccupazione è particolarmente alto. Ma quale natura giuridica ha il diritto del figlio maggiorenne nel giudizio di separazione e divorzio? Sicuramente il contributo per mantenere il figlio maggiorenne, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, è un diritto del coniuge – separato o divorziato – IURE PROPRIO da far valere nei confronti dell’altro coniuge economicamente più forte ( cfr. Cass. Civ.Sez.I 25.6.2004 n.11863). Il fondamento del diritto del coniuge che coabita con il figlio maggiorenne a percepire l’assegno de quo risiede in primis nell’elemento oggettivo della convivenza del figlio maggiorenne con detto coniuge beneficiario, situazione che impone e giustifica l’onere del mantenimento ai sensi dell’art. 155 II comma c.c. e 156 c.c. e soprattutto ai sensi dell’art. 147 cc, norma che individua negli obblighi di assistenza materiale e morale del genitore nei confronti del figlio, minorenne e maggiorenne, un dovere imperativo ed inderogabile secondo i principi etici dell’ordine familiare. E’ evidente che ulteriore presupposto è la mancanza di titolarità da parte di tale coniuge beneficiario di adeguati redditi propri cioè di redditi che consentono al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, specie nel caso di disparità economica tra le parti. Secondo una certa giurisprudenza (cfr.Cass.Civ.Sez.I21.6.2002 n.9067) nell’ipotesi di separazione o divorzio il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquisterebbe una legittimazione IURE PROPRIO all’azione per ottenere dall’altro genitore il contributo al proprio mantenimento concorrente con la legittimazione, anch’essa iure proprio del genitore convivente. Secondo tale orientamento giurisprudenziale il figlio avrebbe addirittura titolarità per intervenire nel giudizio pendente al fine di richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore non convivente; tale titolarità, al contrario, verrebbe meno se il figlio non intervenisse nel giudizio, non operando nei suoi confronti il giudicato formale della sentenza e non operando nei suoi confronti una ipotesi di solidarietà attiva che, diversamente da quella passiva non si presume. A parere della scrivente tale costruzione giurisprudenziale sembra essere ardita nella misura in cui inserisce una statuizione con contenuto di accertamento obbligazionario nell’ambito di un giudizio di stato tra coniugi, in cui le statuizioni di carattere patrimoniale, che impongono oneri economici nel senso di obbligazioni vincolanti giuridicamente, hanno il contenuto e la natura di statuizioni accessorie correlate strettamente alla pronuncia: in effetti la incompatibilità delle due statuizioni (quella di status con provvedimenti accessori e quella di determinazione dell’obbligo a favore del figlio maggiorenne) deriva non solo dalla diversità ontologica della natura giuridica dei due petitum, ma anche dalla diversità ontologica della natura giuridica delle due diverse causae petendi nonché, e soprattutto, dal fatto che intanto esiste il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, in quanto tale diritto si correla – come sopra si è detto – sia alla situazione di fatto della convivenza sia alla situazione economica del coniuge con cui convive oltre che a quella del coniuge tenuto al mantenimento; non si ravvisa, insomma, nei giudizi de quibus una possibile autonoma e separata situazione giuridica del figlio maggiorenne in quanto centro distinto di interessi e quindi di accertamento, se non per il solo riferimento alla sua condizione di soggetto economicamente non autosufficiente. Per tali motivi si ritiene che non si può ravvisare in capo al figlio maggiorenne un diritto iure proprio al mantenimento. Esaminiamo ora l’aspetto probatorio correlato alla questione de qua. L’obbligo dei genitori di mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cc, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da specifica domanda; tale obbligo non cessa automaticamente con la maggiore età od oltre un dato limite dalla stessa (per esempio età molto avanzata del figlio maggiorenne), ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica (ex multis da ultimo proprio sul punto: Cass. Civ.Sez.I 1.12.2004 n.22500). In termini processuali si ritiene che il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne non è tenuto a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso, vigendo una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori: al più detto coniuge potrebbe provare, ad abundantiam, la condizione di fatto che giustifica la richiesta e cioè che il figlio maggiorenne è ancora convivente con lo stesso. Invece il genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni è tenuto a fornire in primis la prova che il figlio maggiorenne sia divenuto economicamente autonomo ( Cass. Civ. Sez. I 16.2.2001 n.2289); ovvero, nel caso che comunque tale figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita, tale genitore è tenuto a fornire la prova che ciò dipenda da condotta COLPEVOLE del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti immotivatamente offerte di lavoro, o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro (cfr. da ultimo: Cass.Civ.Sez.I 18.1.2005 n.951, e, nello stesso senso ex plurimis: Cass.n.475/1990, Cass.n.13126/1992, Cass. N.8383/1996, Cass. N.4765/2002). Sul punto si osserva che non può peraltro ritenersi idonea ad esonerare il genitore non convivente dall’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne una profferta di qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare del tutto idonea alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far ritenere il suo rifiuto privo di accettabile giustificazione. Il relativo accertamento da parte del giudice non può, quindi, che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione (in tal senso: Cass. Civ.Sez.I 3.4.2002 n.4765; ex plurimis: Cass. Sez.I 11.3.1998 n.2670; Cass.Civ.Sez.I 7.5.1998 n.4616; Cass.Civ.Sez.I 2.9.1996 n.7990). Insomma la prova che il figlio maggiorenne sia pienamente autonomo, ma soprattutto la prova liberatoria del coniuge obbligato anche di fronte al persistere dello stato di inoccupazione del figlio maggiorenne assume sempre più i caratteri di una probatio diabolica se si tiene soprattutto conto dell’attuale mercato del lavoro con prospettive occupazionali spesso remote. Il che porta sempre più a far ritenere che i giudizi di separazione e divorzio potrebbero tendenzialmente divenire giudizi a tre parti anzicchè a due parti. E’ allora chiaro anche l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale una volta che il figlio si sia reso autonomo, non è ammissibile un … ripensamento! In effetti la Suprema Corte (Cass.Civ.Sez.II 7.7.2004 n.12477) ha statuito che per il figlio maggiorenne, divenuto autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro in famiglia nella posizione di incapace autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela così come sopra descritta: tale situazione, infatti, esula dalle condizioni di fatto caratterizzanti l’obbligo del mantenimento, in quanto non più correlabile alla condizione di fatto del coniuge con cui eventualmente conviverebbe il figlio, ma in quanto correlabile ad un proprio stato di bisogno che trova forma di tutela azionando iure proprio il diritto agli alimenti, normativamente previsto per casi come questi. Nola, 21/02/2005 Dott.ssa Vincenza Barbalucca * ___________________________ (*) magistrato presso il Tribunale di Nola
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