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La
tutela coercitiva dell’obbligo di pagamento
dell’assegno di mantenimento
in favore del coniuge e dei figli
nel giudizio di separazione e di divorzio.
di
Avv. Giuseppina
Manfredi
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-su gentile concessione di www.giustiziafamiglia.it -
I) Gli strumenti della tutela nel giudizio di separazione e di divorzio.
II) Applicabilità dell’art. 156, 6° comma c.c. al giudizio di “divorzio”.
III) Questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 L. 898/1970.
I
Nella fase della separazione dei coniugi è l’art. 156, 6° comma c.c. che garantisce al coniuge avente diritto la tempestiva disponibilità delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e/o dei figli onde evitare al beneficiario della prestazione periodica, destinata a fronteggiare esigenze vitali, l’onere di promuovere reiterate procedure esecutive. Infatti, l’art. 156 c.c. dispone: “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il Giudice può [...] ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto” ed individua come presupposti l’inadempimento dell’obbligato e l’istanza di parte per l’ordine diretto del pagamento.
Un analogo ordine di distrazione, che potremmo sostanzialmente definire di “prelievo alla fonte”, era previsto, prima della novella di cui alla L. N° 74/1987, anche dall’art. 8, comma 3 della legge sul divorzio per assicurare l’adempimento degli eventuali assegni di mantenimento post-matrimoniali.
Con l’avvento della novella in parola lo stesso art. 8 oggi prevede, invece, un particolare meccanismo per l’esecuzione forzata della sentenza, quanto al suo contenuto patrimoniale, che non persegue le stesse finalità dell’art. 156 c.c. sopra citato, né soddisfa le esigenze del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento. Dispone, infatti, che il coniuge avente diritto al mantenimento ex art. 5 Legge sul Divorzio può notificare il provvedimento, in cui è stabilita la misura dell’assegno, al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, perché questi gli versi direttamente le somme dovute, limitando tuttavia tale possibilità alla preventiva messa in mora del coniuge inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito al pagamento e, solo dopo trenta giorni dalla costituzione in mora, abilita la parte a procedere all’azione esecutiva. Nel caso, poi, di inadempimento del terzo, il coniuge avente diritto al mantenimento ha azione esecutiva diretta nei confronti del terzo.
Ci troviamo, in questo caso, certamente di fronte ad una legittimazione straordinaria dell’azione esecutiva, che esula dalle norme ordinarie in tema di efficacia ultra partes del titolo esecutivo e che consente l’aggressione diretta del terzo in luogo della normale espropriazione presso terzi, ma che, in ogni caso e nella pratica, sfocia nel vero e proprio pignoramento presso terzi in quanto, essendo normalmente diretta verso datori di lavori o Enti che non hanno disponibilità diretta del danaro, è impossibile recuperare gli importi dovuti con l’apprensione diretta delle somme dovute.
Dunque, chiara è la posizione di maggior disagio in cui si trova il coniuge avente diritto all’assegno divorzile rispetto all’avente diritto all’assegno fissato nella fase della separazione perché è evidente che, nel primo caso, il coniuge avente diritto deve richiedere all’Ente erogatore il versamento diretto nel rispetto della procedura indicata dall’art. 8 L. Divorzio e laddove l’Ente non sia inadempiente deve, a sue spese, ricorrere mensilmente all’esercizio dell’azione esecutiva.
I due procedimenti, quello dell’art. 8 della legge sul divorzio e quello dell’art. 156 c.c., sono simili, ma come si evidenzia solo il secondo esime il beneficiario di una prestazione periodica dall’onere di promuovere reiterate procedure esecutive, che si accompagnano inevitabilmente ad un iniziale esborso di denaro ed, in ogni caso, a un differimento nel tempo del soddisfacimento della pretesa; ciò che assolutamente non garantisce l’art. 8 L. Divorzio che favorisce solo il recupero di somme non corrisposte dal coniuge obbligato direttamente dal terzo debitore, ma non certamente la corresponsione diretta mensile dell’assegno, che evidentemente è ben altra cosa.
II
L’art. 156, 6° comma è applicabile fino a che non sopraggiunge sentenza di divorzio passata in giudicato.
Invero, l’art. 8 della L. N. 878/70, nel prevedere gli strumenti di tutela coercitiva dell’obbligo di pagamento dell’assegno divorzile in favore dell’ex-coniuge e dei figli si riferisce chiaramente, sia nella dizione letterale sia sul piano sistematico, a statuizioni successive o quantomeno contestuali alla pronuncia di divorzio, laddove recita: “Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia, reale o personale, se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi”.
Dal tenore della norma nessun argomento se ne può desumere che consenta l’anticipazione di simili meccanismi ad una fase anteriore a quella della sentenza, ossia all’udienza Presidenziale, nella quale non viene determinato già l’assegno divorzile di cui al citato art. 8, ma solo provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse del coniuge e/o dei figli resi dal Presidente, che in pratica, il più delle volte, conferma l’assegno di cui alla sentenza di separazione.
Pertanto, posto che il diritto all’assegno divorzile sorge solo per effetto della sentenza, appare inevitabile ricondurre la previsione in discorso (l’assegno di mantenimento determinato dal Presidente) nell’ambito della norma di cui all’art. 156, ultimo comma, c.c., trattandosi di tutta evidenza di assegno determinato nella fase della separazione che permane fino alla sentenza di divorzio.
III
Stante le differenze sopra riportate tra l’art. 156, 6° comma c.c. e l’art. 8, 3° comma L. 74/87, nell’applicazione pratica, è evidente che il beneficiario dell’assegno divorzile non trova la stessa tutela di colui che beneficia dell’assegno di mantenimento nella fase di separazione dei coniugi.
Sul punto è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 L. N° 898/70, laddove non si ravvisa una equiparazione tra i poteri riconosciuti al G.I. del giudizio di separazione e quelli attribuiti al Giudice del divorzio, non consentendo a quest’ultimo l’ordine al terzo di versamento mensile diretto dell’assegno di mantenimento al coniuge avente diritto e determinando, in tal modo, un’evidente disparità di trattamento tra il beneficiario dell’assegno di mantenimento conseguente alla separazione e quello che ne beneficia in seguito alla domanda di divorzio (Tribunale di Avezzano, 2 ottobre 2002).
Nola, 22.11.2004
Avv. Giuseppina Manfredi, Foro di Nola
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