Il 6 luglio 2005 il Senato approva il disegno di legge n° 1899,
relativo alla riforma della legittima difesa, e il 24.01.2006 con il
sì definitivo del Parlamento, e con ben 244 voti favorevoli su
175 contrari, il provvedimento diviene legge e rinomina l'art.52 c.p.,
che diviene "Difesa legittima", anziché "Legittima
difesa": cambio di sostanza, oltre che di nome.
La riforma, che di fatto ruota intorno ad una singola modifica del testo
di cui all'art.52 del Codice Penale, al quale aggiunge due commi, ha
suscitato opinioni contrastanti, non solo nel pensiero dei comuni cittadini,
che temono una sorta di "ritorno al Far West", ma anche tra
gli operatori del settore, docenti di diritto penale, autorevoli magistrati
ed avvocati.
Per comprendere l'entità della riforma, occorre comparare la
nuova norma con quella ora abrogata, in cui si leggeva che "non
è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro
il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa".
Il nuovo testo, non ancora promulgato o pubblicato, consta di un solo
articolo nominato "Diritto all'autotutela in un privato domicilio",
e aggiunge due commi alla norma originaria: "Nei casi previsti
dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione
di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta
o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è
pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro
luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale
o imprenditoriale".
In altri termini, diviene legittima la condotta di colui che, per difendere
la propria o l'altrui persona dal pericolo di un'aggressione da parte
di chi ne abbia violato il privato domicilio, colpisca o addirittura
uccida il malvivente con un'arma legittimamente detenuta, che sia da
taglio o un mero oggetto contundente, sempre che non vi sia desistenza
da parte dell'intruso.
Il rapporto di proporzionalità, pilastro della vecchia disciplina
e chiave di svolta tra azione legittima e reato, trova un'espansione
non di poco conto, tale da consentire di comprendere nell'alveo del
lecito talune fattispecie finora ritenute illegittime.
In effetti, il giudizio sulla proporzionalità o meno tra la difesa
e l'offesa, prima affidato al giudice, ora diviene superfluo poiché
la proporzione della difesa si presume ex lege, sollevando il giudice
da un compito difficile che lo portava a dover propendere, caso per
caso, fra la tutela dell'onesto cittadino e la garanzia dei diritti
dei malviventi.
Se prima la difesa veniva legittimata dalla presenza di una causa di
giustificazione, solo laddove essa risultava proporzionale sia sotto
il profilo dei mezzi di difesa e offesa e sia sotto quello della pregnanza
dei beni difesi ed offesi, oggi è legittimo l'utilizzo delle
armi da parte del cittadino, non solo per difendere la "propria
o altrui incolumità", ma anche a tutela di meri interessi
patrimoniali, ove l'offesa verta su beni "propri o altrui";
e ancora, sarà assolto anche colui il quale si difenda con le
armi da un delinquente che non ne abbia l'utilizzo.
Inoltre, le nuove disposizioni, oltre a cancellare l'eccesso di difesa
finora punibile, trovano applicazione non solo all'interno delle abitazioni
private, ma anche all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Es:
supermercato
Ci si chiede: la nuova disciplina si limita a tutelare in maniera più
sentita il cittadino in pericolo ovvero, col legittimare la difesa a
priori, finisce per restituire al privato quel potere di autotutela,
quel farsi giustizia da sé, che lo renda unico garante della
propria persona e dei propri beni, ruolo di garanzia che dovrebbe spettare
per lo più al sistema normativo e a quello della pubblica sicurezza.
Nel pensiero della Commissione di riforma del codice penale, essa si
rende essenziale per una "vitale" esigenza di contrasto alla
criminalità organizzata, sempre più temuta in ragione
di frequenti ed agghiaccianti fatti di cronaca, da ultimo quello verificatosi
a danno di un gioielliere milanese; senza dimenticare, tra l'altro,
che il testo precedente, in vigore da oltre 80 anni, era inserito in
un codice di impronta liberale" che, come ha sostenuto il giudice
Nordio, dovrebbe "garantire la libertà all'individuo di
difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi
di un suo diritto naturale ".
Nonostante la nobile ratio dell'intervento, mentre il ministro della
Giustizia Castelli afferma che "è stato finalmente sancito
il principio per cui un aggressore e un aggredito non sono più
sullo stesso piano. È stato riconosciuto il diritto dell'aggredito
di difendersi", negativo è il parere dell'Unione delle Camere
penali, il cui Presidente, l'Avv. Ettore Randazzo, sostiene che "è
stata approvata un'altra legge ingiusta, che autorizza la legittima
offesa".
Della eguale negativa opinione è anche il capogruppo di Rifondazione
comunista in commissione Giustizia, Giuliano Pisapia, che definisce
il testo come "Una norma incostituzionale, in quanto pone sullo
stesso piano il bene della vita e dell'incolumità personale e
beni di carattere patrimoniale. Un ulteriore vulnus alle regole di uno
stato di diritto"; mentre si legge sulla Stampa del 25 gennaio
2006, a firma Carlo Federico Grosso, che in qualche maniera si è
introdotta in Italia una sorta di licenza di uccidere, che indurrà
i cittadini a dotarsi di armi, su un modello di violenza di tipo "americano".
Sulla stessa linea l'opinione di Vittorio Zucconi, apparsa sulla Repubblica
25 gennaio 2006, che afferma che è la cultura della frontiera
che ha sempre incoraggiato il principio del "shoot first and ask
questions later", prima spara e poi fai domande, gli Stati Uniti
sono da secoli il laboratorio sociale dove si sperimenta quel diritto
alla difesa individuale della proprietà, e non solo della persona,
che da ieri è divenuto legge anche in Italia. Nella Florida di
Jeb Bush, dove 350 mila abitanti hanno chiesto e ottenuto il permesso
non soltanto di possedere, ma portare con sé pistole e revolver,
il numero di crimini violenti resta dove è sempre stato, il secondo
di tutti gli Stati Uniti, dietro soltanto alla South Carolina, un altro
Stato dove non è infrequente vedere per strada camioncini che
esibiscono il fucile nel lunotto posteriore.
Può concludersi affermando che, al di là del variegato
panorama di dissensi ed approvazioni verso il neo-nato articolo 52 c.p.,
e al di là degli schieramenti più o meno politici, un
giudizio oggettivo sulla Riforma potrà effettuarsi solo fra qualche
tempo, quando la norma inizierà a vivere nel concreto quotidiano
delle aule di tribunale.
(Avv. Selene Pascasi, Foro di L'Aquila)