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La definizione del crimine trasnazionale

di

Mario Pavone (*)

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Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato trasnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia.
In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Si tratta di un notevole passo in avanti nella direzione del controllo della criminalità e dei fenomeni criminosi internazionali, divenuti,negli ultimi anni,molto rilevanti.
Ha scritto,in proposito,il Segretario dell'ONU,Kofi Annan che "gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di "società incivile"- criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi.
La criminalità organizzata transnazionale si avvale,quindi,di tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.
La natura internazionale dell'attività di riciclaggio dei proventi di provenienza illecita, ad esempio, conferma che proprio questa attività criminale potrebbe risultare maggiormente avvantaggiata e rivoluzionata dallo sviluppo della tecnologia informatica e di comunicazione.
La criminalità organizzata transnazionale rappresenta,così,una grave minaccia ai sistemi economici e finanziari di tutti gli stati e deve essere contrastata efficacemente a livello internazionale affinché il processo di globalizzazione possa procedere tranquillamente (2).
I gruppi criminali che operano su mercati transnazionali, infatti, presentano delle caratteristiche peculiari quali la flessibilità e l'alto livello di organizzazione, che contribuiscono a complicare il lavoro delle autorità di investigazione e di tutti quegli organi e istituzioni che cercano di prevenire e contrastare le attività criminali.
I criminali tendono a massimizzare le opportunità offerte nei mercati nazionali o internazionali e a minimizzare il rischio di essere identificati, arrestati e condannati e avere sequestrati i proventi delle loro attività criminali. Unanime è la convinzione che il futuro terreno di scontro tra le agenzie di controllo ed il crimine organizzato sarà sempre più costituito dal mondo delle informazioni. Altrettanto importanti sono quindi quelle tecnologie che permettono di confrontarsi alla pari con le organizzazioni criminali operanti in contesti transnazionali.
Considerando che la criminalità organizzata si è ramificata in una dimensione transnazionale, si comprende come sia necessario che la lotta per contrastare questo fenomeno assuma lo stesso carattere; ciò impone innanzitutto la circolazione delle informazioni ed una maggiore cooperazione tra le autorità investigative dei singoli paesi.
In Dottrina,la criminalità transnazionale è stata definita da alcuni autori come una serie di "attività criminali che si estendono in diversi paesi e che violano le leggi di diversi paesi".
L'elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le leggi penali di diverse giurisdizioni mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo stato.
Reati quali il riciclaggio di denaro sporco, il traffico illegale di armi e narcotici, la pirateria marina ed i reati ambientali costituiscono solo alcuni esempi di attività illecite poste in essere dai gruppi di criminalità transnazionale, mentre il furto e la rapina sono due esempi di reati compiuti da gruppi criminali che operano in un mercato nazionale.
Si trattava di connotare una fattispecie di difficile e complessa definizione,posto che "nell'ordinamento internazionale - come evidenzia Laura Ferola in una recente pubblicazione (2 bis) - il modello delittuoso riconducibile alla nozione di criminalità organizzata è stato disciplinato solo in epoca recentissima".
Ciò è confermato dal fatto che non esisteva ancora una nozione uniforme della condotta criminosa.
E' stato osservato,infatti,che mentre la criminalità organizzata è studiata da decenni, "la dimensione specifica della transnazionalità - osserva la studiosa - è oggetto di analisi scientifica solo da poco tempo".
Ciò nondimeno, è possibile risalire ad alcune caratteristiche comuni che contraddistinguono la fattispecie ricordate dalla stessa studiosa- quali :
"la partecipazione del singolo ad un'organizzazione tendenzialmente stabile, formata da più persone, fondata su forti valori associati, allo scopo di commettere una serie indefinita di reati";
"l'effettuazione di reati tipici (in particolare il riciclaggio, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti)";
"la realizzazione di profitti derivanti non solo da azioni illecite, ma anche da attività lecite";
"l'uso frequente di mezzi di pressione (dalla corruzione all'omicidio, alla strage) per coartare la volontà di organismi pubblici e privati".
Nell'ambito di una definizione del concetto di criminalità organizzata, positive, sebbene non conclusive, indicazioni sono pervenute da parte della Unione Europea.
La peculiarità riscontrata in questo contesto è un percorso che ha portato da una prima definizione delle attività concrete da reprimere ad una seconda riguardante il concetto astratto cui ricondurle.
In particolare, nel primo caso,si ricordano la "Convenzione istitutiva dell'Europol" e la "Convenzione relativa all'estradizione tra gli stati membri".
Il "Piano di azione contro la criminalità organizzata", predisposto da un gruppo "ad hoc" istituito dal Consiglio europeo di Dublino nel 1996, segna una tappa importante poiché va sottolineato come "con tale strumento viene per la prima volta delineata una prospettiva strategica a carattere di globalità, prevedendo un quadro unitario e organico di misure per la cui attuazione vengono chiaramente fissati uno scadenziario e i soggetti responsabili". (2-ter)
Inoltre,una delle varie azioni comuni che hanno dato attuazione al suddetto strumento definisce l'organizzazione criminale come "un'associazione strutturata di più di due persone stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati".
E' stato, inoltre, autorevolmente sostenuto da un grande economista del prestigioso Centro Studi Federico Caffè della Roskilde University,Bruno Amoroso che "economia e criminalità sono due feno meni distinti che, tuttavia, spesso si intersecano nella storia dell'umanità".(2-quater)
Intrecci, collusioni, incursioni dell'uno nel campo dell'altro sono stati e sono parte della vita quotidiana di tutti o quasi tutti i Paesi occidentali
Si è sempre ritenuto, in passato, che un certo grado di criminalità era considerato patologico ed inevita bile nell'economia dello Stato moderno ma la loro differenza strutturale li rendeva distinti, distinguibili, individuabili, premessa questa per poter estirpare la criminalità dall'economia.
La crescita della criminalità è,invece,giunta a soffocare l'economia e da qui discende la loro inconcilia- bilità oltre un certo limite molto basso.
Il ruolo dello Stato e delle Istituzioni è sempre stato quello di proteggere l'economia ed il mercato dal la criminalità.
Tuttavia, da qualche decennio, nelle economie del mondo più ricco e sviluppato, dei capitali, dei mercati mondiali e della globalizzazione, in cui l'economia viaggia ormai su internet, non è più così.
Questa antica dicotomia si è trasformata in sintonia e lo Stato e le Istituzioni ne garantiscono il funzionamento dando piena libertà alla finanza ed alle nuove tecnologie che sono divenute gli strumenti del nuovo dominio nelle mani di una nuova alleanza tra governi cd "canaglia", mafie transnazionali e banche specie per quanto concerne il finanziamento del nuovo e rilevante fenomeno del terrorismo internazionale.
Si è anche parlato di Comuni o Regioni infiltrate dalla Mafia con riferimento all'Italia ma ci si è dimenticati di ricordare che questi ultimi sono solo i piccoli feudi marginali di un fenomeno ormai globale che della grande "criminalità" rappresenta la parte terminale e non già la testa di una piovra dai mille tentacoli- e non certo come appare nelle "fiction" televisive- da recidere senza perdere tempo.
In uno Stato di diritto,che esercita il controllo del territorio ed impone il rispetto della legge a tutti i cittadini anche con la forza,non può essere ammessa la presenza di un anti-Stato atteso che lo stesso Stato ha i mezzi e gli uomini sufficienti per fronteggiarlo e sconfiggerlo.
Per contro,di difficile attuazione appare il controllo delle Mafie internazionali che seguono percorsi diversi, dissimulano le proprie attività nei c.d."paradisi fiscali", riciclano i capitali, acquistano direttamente o indirettamente sul mercato globale beni e servizi ma anche droga ed organi,si trasformano quotidianamente e così sfuggono a qualsiasi controllo anche di chi combatte quotidiana mente per sconfiggerla su vari fronti della droga, della prostituzione, della difesa dell'ambiente, del riciclaggio dei capitali sporchi.
E' stato pure accertato dalle Polizie internazionali che il grande contrabbando di sigarette e di droga per decine e centinaia di miliardi di dollari viene da sempre gestito da un'alleanza tra criminalità transnazionale, mafie internazionali e banche servendosi degli Stati cuscinetto.
Le grandi banche internazionali, che operano sul mercato dei capitali e delle transazioni mondiali, non si sono mai chieste in alcun modo da dove provengano quei soldi in base al principio, generalmente diffuso a tutti i livelli ed in tutto il mondo, secondo il quale "pecunia non olet ".
Le Istituzioni nazionali preposte al controllo delle attività delle banche per lungo tempo sono state troppo impegnate a parlare di "etica e finanza" per accorgersi di questi traffici.
Lo "stato del mondo" oggi è, quindi, molto grave nella misura in cui occorre porre dei rimedi ad una situazione di crescente sviluppo di una criminalità diversa dal consueto,non percepibile se non agli addetti ai lavori,che sfugge ai modelli tradizionali ma che aspira,tuttavia, a controllare i traffici economici globali indirizzando i lucrosi proventi di tale attività per finanziare altri traffici illeciti in una spirale crescente e negativa per l'economia contemporanea che si avvia alla globalizzazione.
Si può agevolmente affermare, in base a tali considerazioni, che la criminalità contemporanea non è quindi al potere, è il potere, come è stato più volte autorevolmente sostenuto(3)
Per nascondere tale verità vengono sollevati sui mass-media dei grandi polveroni che distolgono l'attenzione del cittadino per attirarla sulla quotidianità di fatti ed accadimenti che nulla hanno a che vedere con essa.
In particolare si cerca soprattutto di far credere al cittadino onesto che la criminalità sia ancora un fenomeno marginale, causato da chi crea insicurezza all'angolo della strada, insidia le ragazze ed i bambini nelle scuole o nelle famiglie, di chi non sa inserirsi nel mondo dei buoni ovvero sia un serial-killer aduso ad uccidere oggetto di un' attenzione morbosa artificiosamente suscitata dagli stessi mass-media.
I Telegiornali europei dedicano ormai una parte rilevante dei notiziari alla cronaca spicciola benchè nessuno abbia ancora capito che cos'è l'Europa e le sue Istituzioni (!!).
La speculazione finanziaria,s ulla quale si reggono le grandi società transnazionali e che è divenuta il carattere distintivo del nuovo capitalismo contemporaneo attraverso le transazioni di borsa ed i paradisi fiscali, viene ridotta a fenomeni di evasione fiscale dell'artigiano all'angolo della strada o alla smania di arricchimento di finanzieri rampanti.
Nessuno si occupa più dell'usura e dei vari comitati, nessuno dà voce alla emarginazione ed alla devianza che genera i piccoli fenomeni criminali oppure al disagio sociale all'origine di gravi tragedie familiari.
Il funerale della vittima mette una pietra tombale sulla intera vicenda qualunque ne sia l'origine.
Si parla sempre più spesso di trapianti, della necessità di trapianti, di nuove frontiere della scienza, di clonazione, di cellule staminali, di regolamentare la materia della inseminazione artificiale.
Nessuno rammenta che il grande commercio mondiale di organi umani, vivi e morti, cioè la prostituzione ed il commercio di organi, che oggi fanno la fortuna delle banche e delle società di trasporto, si effettua con i container, con le navi, con le collusioni alle frontiere e dentro gli Stati da parte delle grandi istituzioni e professioni della scienza e viene ridotto ad un fenomeno di balordi o di spostati che vivono ai margini della società.
Il commercio degli schiavi, ripristinato in larga scala in tutto il Mondo e quello dei bambini, vengono attribuiti a deviazioni personali, ai pedofili, a biechi sfruttatori della immigrazione clandestina.
Sono tutti nuovi fenomeni criminali di cui si riconosce la pur rilevante gravità per la società contemporanea ma per i quali si insiste sulla loro marginalità rispetto ai flussi sani della finanza e dell'economia globale.
Alla "tolleranza zero" - come ha osservato giustamente la prestigiosa Rivista "Le Monde Diplomati que" - a cui si fa appello contro il piccolo delinquente prodotto dalla precarietà e dalla disoccupazione, si risponde con la "repressione zero" verso la grande criminalità finanziaria (4) dimenticandosi
di ricordare che tutte le forme di criminalità, dalle più particolari e piccole a quelle più grandi, hanno un unico collante che le unifica e le fonde con i circuiti dell'economia e così le rende controllabili : la finanza.
La nuova economia globale è divenuta tutto questo:
è un sistema anonimo di arricchimento che si è sostituito alla corposità e realtà del mercato e che ormai è capace di fondere e riciclare i grandi capitali accumulati dall'economia criminale.
Ogni distinzione tra economia e criminalità viene, quindi, rimossa.
I mezzi tecnici di questo miracolo diabolico sono le tecnologie informatiche e la moneta.
Non è un caso che anche la nostra povera Europa la si vuole costruire creando queste due arterie preferenziali.
Il risultato è un sistema economico "drogato", capace di garantire alla splendida Unione Europea, impegnata a ricercare regole comuni per disciplinare i fenomeni criminali e sanzionarli in maniera uniforme, una nuova forma di accumulazione primitiva di capitali alimentata dai flussi di denaro e di corpi straziati che vengono nel nostro paradiso terrestre soprattutto da quelle terre martoriate dell'Est europeo che vengono da noi oggi colonizzate esportando un modello di vita occidentale che non tiene conto del "gap" tecnologico in cui essi versano e che provoca la spasmodica ricerca dei mezzi per conseguire il modello da emulare anche ricorrendo ai traffici illeciti ed alla criminalità.
La moderna economia della globalizzazione e di internet si basa sui cinque pilastri della criminalità economica:
a) le transazioni finanziarie,che rappresentano il riciclo di tutte le altre forme di criminalità;
b) il commercio di armi e materiali tossico - nocivi;
c) il commercio di organi viventi e sezionati per i trapianti;
d) il commercio delle droghe naturali e di sintesi;
e) l'inquinamento ed il saccheggio della natura e dell'ambiente;
f) la criminalità informatica.
Il "resto" delle nostre economie, quello rivolto a soddisfare i veri bisogni e le economie reali, è divenuto solo il sottoprodotto di questi settori, un fenomeno ormai residuale, spesso tenuto ai margini e nell'illegalità.
Basti pensare al ruolo di guida sull'orientamento dei bisogni che esercitano oggi le tecnologie militari, dai cui cascami provengono in misura crescente i prodotti della "nuova economia".
Ma vediamo più da vicino il bilancio di queste attività.
I guadagni finanziari delle grandi società transazionali , ovviamente quotate in borsa, costituisce circa la metà delle loro entrate complessive.
In conseguenza, il loro peso sull'economia è molto superiore per l'effetto onda che producono mediante il sistema delle società collegate.
I "profitti" annuali sul traffico delle droghe "naturali" costituiscono nell'economia mondiale circa 300-500 miliardi di dollari.
Le droghe sintetiche,l'ultimo strillo della nuova economia,rappresentano ormai un mercato altrettanto ricco e su questo il controllo dei paesi "sviluppati" si è accresciuto poiché la produzione avviene diret tamente nei mercati di consumo: in Belgio, in Italia, in Spagna.
Il fatturato dell'industria della droga rappresenta attualmente circa l'8-10% dell'attuale commercio mon diale.
Le cifre sulla prostituzione non sono certo da meno.
Il "fatturato" della prostituzione è in Paesi come l'Italia almeno pari a quello di interi settori produttivi come il tessile e l'abbigliamento e nonostante tale fenomeno sia ancora oggetto di regolamentazione specie negli aspetti relativi allo sfruttamento ed al traffico di prostitute dai Paesi extracomunitari (5)
Se a queste forme si aggiungono le frodi, le contraffazioni, la pirateria commerciale, ecc., tutti fenomeni a dimensione transnazionale e quindi ad alto contenuto tecnologico, si arriva ad un totale di molto superiore ai 1.000 miliardi di dollari annui, cioè a circa il 20% del commercio mondiale.
Un capitolo a parte merita la nuova industria del commercio di organi.
Una industria altamente tecnologica, che canalizza organi umani, oltre a quelli della prostituzione e delle droghe, dai Paesi dell'Est europeo (Russia, Albania, ecc.),verso le società sviluppate dell'Unione Europea e degli Stati Uniti.
Si tratta di un traffico del tutto particolare che richiede l'ausilio di specialisti del prelievo e del trapianto, ospedali ed attrezzature moderne, banche in grado di ricevere gli ingenti capitali provenienti da questi affari senza fare troppe domande.
Il commercio di organi è anch'esso parte integrante della nuova economia ed ha le sue borse mondiali (6).
E ancora. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente diffusione di tecnologia informatica e telematica a tutti i livelli della società.
Lo sviluppo di quella che è stata definita alfabetizzazione informatica si manifesta anche nella notevole diffusione della Rete Internet.
E' stato sostenuto che il computer è "uno strumento stupido che si è trasformato in una sorta di fonte primaria" (7)
Nel 1982 uno scrittore di fantascienza (8) inventò il termne "ciberspazio" utilizzato in seguito per definire lo spazio virtuale in cui vengono consumati in tutto o in parte i crimini legati al settore informatico e telematico.
E' divenuto quindi, necessario definire il concetto di "computer-crime"con il quale si intende il crimine commesso con l'uso (ed abuso) del computer e delle comunicazioni internet che è tutt'ora oggetto di studio specie per quanto concerne la percezione del crimine e della vittima nonché in relazione alle problematiche legate alla applicazione di norme penali specifiche e come tali di volta in volta "tipizzate" dal Legislatore.
Prescindendo da tali problematiche, va comunque sottolineata l'importanza dei processi comunicativi e del linguaggio utilizzato a livello globale attraverso Internet per stabilire il luogo dove esso avviene e la sua conseguente capacità di influire sulle attività ovvero sulle coscienze dello o degli interlocutori di volta in volta interconnessi (9) ovvero sulla stessa economia aziendale e,più di recente, anche globale a vari livelli interferendo sulla libertà e segretezza delle comunicazioni oltre che sulle regole econo miche e giuridiche del commercio globale.
Per fare un esempio palmare, basti pensare che la motivazione di fondo di un computer-crime è stata individuata nel desiderio di vendetta nei confronti dell'azienda, fattore che ha spinto numerosi impie gati a commettere un abuso informatico,così come spesso tale reato è stato originato da difficoltà fi nanziarie del dipendente ed altro ancora (10).
Il computer-crime è, dunque, anch'esso un fenomeno criminale nuovo, tutto da definire, ma che risulta anch'esso riconducibile, per i suoi influssi nefasti, allo sviluppo della economia globale.
In conclusione, è pur vero che la grande miseria del nostro tempo e la attuale incapacità della società contemporanea di fronteggiare i nuovi fenomeni criminali si misura non tanto sulle nuove forme della criminalità quanto sulla povertà ed inefficacia dei rimedi che si propongono da talune parti.
Perché allora non tassare anche la prostituzione -come si sostiene- inserendola tra le attività "commerciali" ed il neonato "commercio" di organi, alla stregua delle attività lecite, visto che tanto esistono??.
Con gli introiti potremmo fare asili per i figli delle prostitute e mandare un regalo di Natale ai genitori di quei "desaparecidos" della moderna globalizzazione, finiti sui tavoli operatori per donare i loro organi ai ricchi consumatori dei Paesi dell'occidente e tacitare le nostre coscienze di uomini liberi !!.
Non va, comunque, dimenticato che il compianto Giudice Paolo Borsellino ribadiva continuamente che "il silenzio è il più grande alleato della mafia".

Ostuni, Aprile 2006

Mario Pavone, Avvocato in Brindisi (*)
Patrocinante in Cassazione

NOTE
(1) pubblicata su G.U. n.85 del 11-4-2006- Suppl. Ord. n.91 e da Altalex.it;v. per la Convenzione il sito www.unodc.org
(2) così U.Savona ed altri,Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transanazionale,1998
(2-bis)v.Laura Ferola, in Grotius.Rubettino Editore
(2-ter) v.Ferola, op.citata
(2-quater) B.Amoroso , Economia e criminalità
(3) B.Amoroso, op.cit.
(4) Le Monde Diplomatique, Avril 2000, p. 5.
(5) v.dello stesso autore,Le proposte di legge di regolamentazione della prostituzione,in Filodiritto.com ,Aprile 2003
(6) La più nota è quella di Mosca: 3000 dollari per un rene, 8000 dollari per il fegato ed altri organi interni. Da 15000 a 20000 dollari per il cuore.
(7) Negrotti,L'ombra di Wells e la società informatizzata,pag. 229 ss,Franco Angeli,1986
(8) Sterling ,Giro di vite contro gli hacker,Milano 1993, pag.11
(9) v.Serra - Strano,Nuove frontiere della criminalità, Giuffré , pag.3 ss
(10) Farr, Electronic criminals, Mc Graw Hill ,New York,1975

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LEGGE 16 marzo 2006, n.146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

(GU n. 85 del 11-4-2006- Suppl. Ordinario n.91)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: "Convenzione" e "Protocolli", a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
Art. 3.
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclu sione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazio ne, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impe gnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Art. 4.
Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commis sione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' crimi nali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Art. 5.
Autorita' centrale ed autorita' di riferimento per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, e' il Ministro della giu stizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorita' di riferimento per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
Art. 6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.
Art. 7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusi vamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autoriz zazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle pre visioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferi mento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
Art. 8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previ sioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di ta le disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo arti colo.
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al so lo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplo sivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevo no, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono og getto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e della Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le atti vita' di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta, secondo l'appartenenza del perso nale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsa bili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle fron tiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legisla tivo 25 luglio 1998, n. 286.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richie sto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' il nomi nativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed im mobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1 nonche' di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transi to in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono og getto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al procuratore generale presso la corte d'appello.
Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e' data al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, indebitamente rivela ovvero divul ga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, sal vo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla leg ge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Art. 10.
Responsabilita' amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si appli cano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'ar tico lo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le san zioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le san zioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuri dica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque or dinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
Art. 12.
Attivita' di indagine a fini di confisca
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Art. 13.
Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore dis trettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'arti colo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, set timo comma, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 14.
Modifica dell'articolo 377 del codice penale
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita dalla seguente: "(Intralcio alla giustizia)".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339".
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: "353," sono inserite le seguenti: "377, terzo comma,".
Art. 15.
Interventi in materia di armi da fuoco
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci".
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: "matricola", sono inserite le seguenti: ", nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea".
Art. 16.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 marzo 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

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