Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è
stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che
riguarda il crimine organizzato trasnazionale che pone fine ad un vuoto
normativo nella disciplina della materia.
In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale"
il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un
altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più
di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in
un altro Stato.
Si tratta di un notevole passo in avanti nella direzione del controllo
della criminalità e dei fenomeni criminosi internazionali, divenuti,negli
ultimi anni,molto rilevanti.
Ha scritto,in proposito,il Segretario dell'ONU,Kofi Annan che "gli
stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione
transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura
per l'espansione di una rete globale di "società incivile"-
criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di
denaro e terroristi.
La criminalità organizzata transnazionale si avvale,quindi,di
tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati
e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.
La natura internazionale dell'attività di riciclaggio dei proventi
di provenienza illecita, ad esempio, conferma che proprio questa attività
criminale potrebbe risultare maggiormente avvantaggiata e rivoluzionata
dallo sviluppo della tecnologia informatica e di comunicazione.
La criminalità organizzata transnazionale rappresenta,così,una
grave minaccia ai sistemi economici e finanziari di tutti gli stati
e deve essere contrastata efficacemente a livello internazionale affinché
il processo di globalizzazione possa procedere tranquillamente (2).
I gruppi criminali che operano su mercati transnazionali, infatti, presentano
delle caratteristiche peculiari quali la flessibilità e l'alto
livello di organizzazione, che contribuiscono a complicare il lavoro
delle autorità di investigazione e di tutti quegli organi e istituzioni
che cercano di prevenire e contrastare le attività criminali.
I criminali tendono a massimizzare le opportunità offerte nei
mercati nazionali o internazionali e a minimizzare il rischio di essere
identificati, arrestati e condannati e avere sequestrati i proventi
delle loro attività criminali. Unanime è la convinzione
che il futuro terreno di scontro tra le agenzie di controllo ed il crimine
organizzato sarà sempre più costituito dal mondo delle
informazioni. Altrettanto importanti sono quindi quelle tecnologie che
permettono di confrontarsi alla pari con le organizzazioni criminali
operanti in contesti transnazionali.
Considerando che la criminalità organizzata si è ramificata
in una dimensione transnazionale, si comprende come sia necessario che
la lotta per contrastare questo fenomeno assuma lo stesso carattere;
ciò impone innanzitutto la circolazione delle informazioni ed
una maggiore cooperazione tra le autorità investigative dei singoli
paesi.
In Dottrina,la criminalità transnazionale è stata definita
da alcuni autori come una serie di "attività criminali che
si estendono in diversi paesi e che violano le leggi di diversi paesi".
L'elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale
da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le
leggi penali di diverse giurisdizioni mentre la seconda si limita a
violare la legislazione penale di un singolo stato.
Reati quali il riciclaggio di denaro sporco, il traffico illegale di
armi e narcotici, la pirateria marina ed i reati ambientali costituiscono
solo alcuni esempi di attività illecite poste in essere dai gruppi
di criminalità transnazionale, mentre il furto e la rapina sono
due esempi di reati compiuti da gruppi criminali che operano in un mercato
nazionale.
Si trattava di connotare una fattispecie di difficile e complessa definizione,posto
che "nell'ordinamento internazionale - come evidenzia Laura Ferola
in una recente pubblicazione (2 bis) - il modello delittuoso riconducibile
alla nozione di criminalità organizzata è stato disciplinato
solo in epoca recentissima".
Ciò è confermato dal fatto che non esisteva ancora una
nozione uniforme della condotta criminosa.
E' stato osservato,infatti,che mentre la criminalità organizzata
è studiata da decenni, "la dimensione specifica della transnazionalità
- osserva la studiosa - è oggetto di analisi scientifica solo
da poco tempo".
Ciò nondimeno, è possibile risalire ad alcune caratteristiche
comuni che contraddistinguono la fattispecie ricordate dalla stessa
studiosa- quali :
"la partecipazione del singolo ad un'organizzazione tendenzialmente
stabile, formata da più persone, fondata su forti valori associati,
allo scopo di commettere una serie indefinita di reati";
"l'effettuazione di reati tipici (in particolare il riciclaggio,
la tratta di esseri umani, il traffico di migranti)";
"la realizzazione di profitti derivanti non solo da azioni illecite,
ma anche da attività lecite";
"l'uso frequente di mezzi di pressione (dalla corruzione all'omicidio,
alla strage) per coartare la volontà di organismi pubblici e
privati".
Nell'ambito di una definizione del concetto di criminalità organizzata,
positive, sebbene non conclusive, indicazioni sono pervenute da parte
della Unione Europea.
La peculiarità riscontrata in questo contesto è un percorso
che ha portato da una prima definizione delle attività concrete
da reprimere ad una seconda riguardante il concetto astratto cui ricondurle.
In particolare, nel primo caso,si ricordano la "Convenzione istitutiva
dell'Europol" e la "Convenzione relativa all'estradizione
tra gli stati membri".
Il "Piano di azione contro la criminalità organizzata",
predisposto da un gruppo "ad hoc" istituito dal Consiglio
europeo di Dublino nel 1996, segna una tappa importante poiché
va sottolineato come "con tale strumento viene per la prima volta
delineata una prospettiva strategica a carattere di globalità,
prevedendo un quadro unitario e organico di misure per la cui attuazione
vengono chiaramente fissati uno scadenziario e i soggetti responsabili".
(2-ter)
Inoltre,una delle varie azioni comuni che hanno dato attuazione al suddetto
strumento definisce l'organizzazione criminale come "un'associazione
strutturata di più di due persone stabilita da tempo, che agisce
in modo concertato allo scopo di commettere reati".
E' stato, inoltre, autorevolmente sostenuto da un grande economista
del prestigioso Centro Studi Federico Caffè della Roskilde University,Bruno
Amoroso che "economia e criminalità sono due feno meni distinti
che, tuttavia, spesso si intersecano nella storia dell'umanità".(2-quater)
Intrecci, collusioni, incursioni dell'uno nel campo dell'altro sono
stati e sono parte della vita quotidiana di tutti o quasi tutti i Paesi
occidentali
Si è sempre ritenuto, in passato, che un certo grado di criminalità
era considerato patologico ed inevita bile nell'economia dello Stato
moderno ma la loro differenza strutturale li rendeva distinti, distinguibili,
individuabili, premessa questa per poter estirpare la criminalità
dall'economia.
La crescita della criminalità è,invece,giunta a soffocare
l'economia e da qui discende la loro inconcilia- bilità oltre
un certo limite molto basso.
Il ruolo dello Stato e delle Istituzioni è sempre stato quello
di proteggere l'economia ed il mercato dal la criminalità.
Tuttavia, da qualche decennio, nelle economie del mondo più ricco
e sviluppato, dei capitali, dei mercati mondiali e della globalizzazione,
in cui l'economia viaggia ormai su internet, non è più
così.
Questa antica dicotomia si è trasformata in sintonia e lo Stato
e le Istituzioni ne garantiscono il funzionamento dando piena libertà
alla finanza ed alle nuove tecnologie che sono divenute gli strumenti
del nuovo dominio nelle mani di una nuova alleanza tra governi cd "canaglia",
mafie transnazionali e banche specie per quanto concerne il finanziamento
del nuovo e rilevante fenomeno del terrorismo internazionale.
Si è anche parlato di Comuni o Regioni infiltrate dalla Mafia
con riferimento all'Italia ma ci si è dimenticati di ricordare
che questi ultimi sono solo i piccoli feudi marginali di un fenomeno
ormai globale che della grande "criminalità" rappresenta
la parte terminale e non già la testa di una piovra dai mille
tentacoli- e non certo come appare nelle "fiction" televisive-
da recidere senza perdere tempo.
In uno Stato di diritto,che esercita il controllo del territorio ed
impone il rispetto della legge a tutti i cittadini anche con la forza,non
può essere ammessa la presenza di un anti-Stato atteso che lo
stesso Stato ha i mezzi e gli uomini sufficienti per fronteggiarlo e
sconfiggerlo.
Per contro,di difficile attuazione appare il controllo delle Mafie internazionali
che seguono percorsi diversi, dissimulano le proprie attività
nei c.d."paradisi fiscali", riciclano i capitali, acquistano
direttamente o indirettamente sul mercato globale beni e servizi ma
anche droga ed organi,si trasformano quotidianamente e così sfuggono
a qualsiasi controllo anche di chi combatte quotidiana mente per sconfiggerla
su vari fronti della droga, della prostituzione, della difesa dell'ambiente,
del riciclaggio dei capitali sporchi.
E' stato pure accertato dalle Polizie internazionali che il grande contrabbando
di sigarette e di droga per decine e centinaia di miliardi di dollari
viene da sempre gestito da un'alleanza tra criminalità transnazionale,
mafie internazionali e banche servendosi degli Stati cuscinetto.
Le grandi banche internazionali, che operano sul mercato dei capitali
e delle transazioni mondiali, non si sono mai chieste in alcun modo
da dove provengano quei soldi in base al principio, generalmente diffuso
a tutti i livelli ed in tutto il mondo, secondo il quale "pecunia
non olet ".
Le Istituzioni nazionali preposte al controllo delle attività
delle banche per lungo tempo sono state troppo impegnate a parlare di
"etica e finanza" per accorgersi di questi traffici.
Lo "stato del mondo" oggi è, quindi, molto grave nella
misura in cui occorre porre dei rimedi ad una situazione di crescente
sviluppo di una criminalità diversa dal consueto,non percepibile
se non agli addetti ai lavori,che sfugge ai modelli tradizionali ma
che aspira,tuttavia, a controllare i traffici economici globali indirizzando
i lucrosi proventi di tale attività per finanziare altri traffici
illeciti in una spirale crescente e negativa per l'economia contemporanea
che si avvia alla globalizzazione.
Si può agevolmente affermare, in base a tali considerazioni,
che la criminalità contemporanea non è quindi al potere,
è il potere, come è stato più volte autorevolmente
sostenuto(3)
Per nascondere tale verità vengono sollevati sui mass-media dei
grandi polveroni che distolgono l'attenzione del cittadino per attirarla
sulla quotidianità di fatti ed accadimenti che nulla hanno a
che vedere con essa.
In particolare si cerca soprattutto di far credere al cittadino onesto
che la criminalità sia ancora un fenomeno marginale, causato
da chi crea insicurezza all'angolo della strada, insidia le ragazze
ed i bambini nelle scuole o nelle famiglie, di chi non sa inserirsi
nel mondo dei buoni ovvero sia un serial-killer aduso ad uccidere oggetto
di un' attenzione morbosa artificiosamente suscitata dagli stessi mass-media.
I Telegiornali europei dedicano ormai una parte rilevante dei notiziari
alla cronaca spicciola benchè nessuno abbia ancora capito che
cos'è l'Europa e le sue Istituzioni (!!).
La speculazione finanziaria,s ulla quale si reggono le grandi società
transnazionali e che è divenuta il carattere distintivo del nuovo
capitalismo contemporaneo attraverso le transazioni di borsa ed i paradisi
fiscali, viene ridotta a fenomeni di evasione fiscale dell'artigiano
all'angolo della strada o alla smania di arricchimento di finanzieri
rampanti.
Nessuno si occupa più dell'usura e dei vari comitati, nessuno
dà voce alla emarginazione ed alla devianza che genera i piccoli
fenomeni criminali oppure al disagio sociale all'origine di gravi tragedie
familiari.
Il funerale della vittima mette una pietra tombale sulla intera vicenda
qualunque ne sia l'origine.
Si parla sempre più spesso di trapianti, della necessità
di trapianti, di nuove frontiere della scienza, di clonazione, di cellule
staminali, di regolamentare la materia della inseminazione artificiale.
Nessuno rammenta che il grande commercio mondiale di organi umani, vivi
e morti, cioè la prostituzione ed il commercio di organi, che
oggi fanno la fortuna delle banche e delle società di trasporto,
si effettua con i container, con le navi, con le collusioni alle frontiere
e dentro gli Stati da parte delle grandi istituzioni e professioni della
scienza e viene ridotto ad un fenomeno di balordi o di spostati che
vivono ai margini della società.
Il commercio degli schiavi, ripristinato in larga scala in tutto il
Mondo e quello dei bambini, vengono attribuiti a deviazioni personali,
ai pedofili, a biechi sfruttatori della immigrazione clandestina.
Sono tutti nuovi fenomeni criminali di cui si riconosce la pur rilevante
gravità per la società contemporanea ma per i quali si
insiste sulla loro marginalità rispetto ai flussi sani della
finanza e dell'economia globale.
Alla "tolleranza zero" - come ha osservato giustamente la
prestigiosa Rivista "Le Monde Diplomati que" - a cui si fa
appello contro il piccolo delinquente prodotto dalla precarietà
e dalla disoccupazione, si risponde con la "repressione zero"
verso la grande criminalità finanziaria (4) dimenticandosi
di ricordare che tutte le forme di criminalità, dalle più
particolari e piccole a quelle più grandi, hanno un unico collante
che le unifica e le fonde con i circuiti dell'economia e così
le rende controllabili : la finanza.
La nuova economia globale è divenuta tutto questo:
è un sistema anonimo di arricchimento che si è sostituito
alla corposità e realtà del mercato e che ormai è
capace di fondere e riciclare i grandi capitali accumulati dall'economia
criminale.
Ogni distinzione tra economia e criminalità viene, quindi, rimossa.
I mezzi tecnici di questo miracolo diabolico sono le tecnologie informatiche
e la moneta.
Non è un caso che anche la nostra povera Europa la si vuole costruire
creando queste due arterie preferenziali.
Il risultato è un sistema economico "drogato", capace
di garantire alla splendida Unione Europea, impegnata a ricercare regole
comuni per disciplinare i fenomeni criminali e sanzionarli in maniera
uniforme, una nuova forma di accumulazione primitiva di capitali alimentata
dai flussi di denaro e di corpi straziati che vengono nel nostro paradiso
terrestre soprattutto da quelle terre martoriate dell'Est europeo che
vengono da noi oggi colonizzate esportando un modello di vita occidentale
che non tiene conto del "gap" tecnologico in cui essi versano
e che provoca la spasmodica ricerca dei mezzi per conseguire il modello
da emulare anche ricorrendo ai traffici illeciti ed alla criminalità.
La moderna economia della globalizzazione e di internet si basa sui
cinque pilastri della criminalità economica:
a) le transazioni finanziarie,che rappresentano il riciclo di tutte
le altre forme di criminalità;
b) il commercio di armi e materiali tossico - nocivi;
c) il commercio di organi viventi e sezionati per i trapianti;
d) il commercio delle droghe naturali e di sintesi;
e) l'inquinamento ed il saccheggio della natura e dell'ambiente;
f) la criminalità informatica.
Il "resto" delle nostre economie, quello rivolto a soddisfare
i veri bisogni e le economie reali, è divenuto solo il sottoprodotto
di questi settori, un fenomeno ormai residuale, spesso tenuto ai margini
e nell'illegalità.
Basti pensare al ruolo di guida sull'orientamento dei bisogni che esercitano
oggi le tecnologie militari, dai cui cascami provengono in misura crescente
i prodotti della "nuova economia".
Ma vediamo più da vicino il bilancio di queste attività.
I guadagni finanziari delle grandi società transazionali , ovviamente
quotate in borsa, costituisce circa la metà delle loro entrate
complessive.
In conseguenza, il loro peso sull'economia è molto superiore
per l'effetto onda che producono mediante il sistema delle società
collegate.
I "profitti" annuali sul traffico delle droghe "naturali"
costituiscono nell'economia mondiale circa 300-500 miliardi di dollari.
Le droghe sintetiche,l'ultimo strillo della nuova economia,rappresentano
ormai un mercato altrettanto ricco e su questo il controllo dei paesi
"sviluppati" si è accresciuto poiché la produzione
avviene diret tamente nei mercati di consumo: in Belgio, in Italia,
in Spagna.
Il fatturato dell'industria della droga rappresenta attualmente circa
l'8-10% dell'attuale commercio mon diale.
Le cifre sulla prostituzione non sono certo da meno.
Il "fatturato" della prostituzione è in Paesi come
l'Italia almeno pari a quello di interi settori produttivi come il tessile
e l'abbigliamento e nonostante tale fenomeno sia ancora oggetto di regolamentazione
specie negli aspetti relativi allo sfruttamento ed al traffico di prostitute
dai Paesi extracomunitari (5)
Se a queste forme si aggiungono le frodi, le contraffazioni, la pirateria
commerciale, ecc., tutti fenomeni a dimensione transnazionale e quindi
ad alto contenuto tecnologico, si arriva ad un totale di molto superiore
ai 1.000 miliardi di dollari annui, cioè a circa il 20% del commercio
mondiale.
Un capitolo a parte merita la nuova industria del commercio di organi.
Una industria altamente tecnologica, che canalizza organi umani, oltre
a quelli della prostituzione e delle droghe, dai Paesi dell'Est europeo
(Russia, Albania, ecc.),verso le società sviluppate dell'Unione
Europea e degli Stati Uniti.
Si tratta di un traffico del tutto particolare che richiede l'ausilio
di specialisti del prelievo e del trapianto, ospedali ed attrezzature
moderne, banche in grado di ricevere gli ingenti capitali provenienti
da questi affari senza fare troppe domande.
Il commercio di organi è anch'esso parte integrante della nuova
economia ed ha le sue borse mondiali (6).
E ancora. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente diffusione
di tecnologia informatica e telematica a tutti i livelli della società.
Lo sviluppo di quella che è stata definita alfabetizzazione informatica
si manifesta anche nella notevole diffusione della Rete Internet.
E' stato sostenuto che il computer è "uno strumento stupido
che si è trasformato in una sorta di fonte primaria" (7)
Nel 1982 uno scrittore di fantascienza (8) inventò il termne
"ciberspazio" utilizzato in seguito per definire lo spazio
virtuale in cui vengono consumati in tutto o in parte i crimini legati
al settore informatico e telematico.
E' divenuto quindi, necessario definire il concetto di "computer-crime"con
il quale si intende il crimine commesso con l'uso (ed abuso) del computer
e delle comunicazioni internet che è tutt'ora oggetto di studio
specie per quanto concerne la percezione del crimine e della vittima
nonché in relazione alle problematiche legate alla applicazione
di norme penali specifiche e come tali di volta in volta "tipizzate"
dal Legislatore.
Prescindendo da tali problematiche, va comunque sottolineata l'importanza
dei processi comunicativi e del linguaggio utilizzato a livello globale
attraverso Internet per stabilire il luogo dove esso avviene e la sua
conseguente capacità di influire sulle attività ovvero
sulle coscienze dello o degli interlocutori di volta in volta interconnessi
(9) ovvero sulla stessa economia aziendale e,più di recente,
anche globale a vari livelli interferendo sulla libertà e segretezza
delle comunicazioni oltre che sulle regole econo miche e giuridiche
del commercio globale.
Per fare un esempio palmare, basti pensare che la motivazione di fondo
di un computer-crime è stata individuata nel desiderio di vendetta
nei confronti dell'azienda, fattore che ha spinto numerosi impie gati
a commettere un abuso informatico,così come spesso tale reato
è stato originato da difficoltà fi nanziarie del dipendente
ed altro ancora (10).
Il computer-crime è, dunque, anch'esso un fenomeno criminale
nuovo, tutto da definire, ma che risulta anch'esso riconducibile, per
i suoi influssi nefasti, allo sviluppo della economia globale.
In conclusione, è pur vero che la grande miseria del nostro tempo
e la attuale incapacità della società contemporanea di
fronteggiare i nuovi fenomeni criminali si misura non tanto sulle nuove
forme della criminalità quanto sulla povertà ed inefficacia
dei rimedi che si propongono da talune parti.
Perché allora non tassare anche la prostituzione -come si sostiene-
inserendola tra le attività "commerciali" ed il neonato
"commercio" di organi, alla stregua delle attività
lecite, visto che tanto esistono??.
Con gli introiti potremmo fare asili per i figli delle prostitute e
mandare un regalo di Natale ai genitori di quei "desaparecidos"
della moderna globalizzazione, finiti sui tavoli operatori per donare
i loro organi ai ricchi consumatori dei Paesi dell'occidente e tacitare
le nostre coscienze di uomini liberi !!.
Non va, comunque, dimenticato che il compianto Giudice Paolo Borsellino
ribadiva continuamente che "il silenzio è il più
grande alleato della mafia".
Ostuni, Aprile 2006
Mario Pavone, Avvocato in Brindisi (*)
Patrocinante in Cassazione
NOTE
(1) pubblicata su G.U. n.85 del 11-4-2006- Suppl. Ord. n.91 e da Altalex.it;v.
per la Convenzione il sito www.unodc.org
(2) così U.Savona ed altri,Processi di globalizzazione e criminalità
organizzata transanazionale,1998
(2-bis)v.Laura Ferola, in Grotius.Rubettino Editore
(2-ter) v.Ferola, op.citata
(2-quater) B.Amoroso , Economia e criminalità
(3) B.Amoroso, op.cit.
(4) Le Monde Diplomatique, Avril 2000, p. 5.
(5) v.dello stesso autore,Le proposte di legge di regolamentazione della
prostituzione,in Filodiritto.com ,Aprile 2003
(6) La più nota è quella di Mosca: 3000 dollari per un
rene, 8000 dollari per il fegato ed altri organi interni. Da 15000 a
20000 dollari per il cuore.
(7) Negrotti,L'ombra di Wells e la società informatizzata,pag.
229 ss,Franco Angeli,1986
(8) Sterling ,Giro di vite contro gli hacker,Milano 1993, pag.11
(9) v.Serra - Strano,Nuove frontiere della criminalità, Giuffré
, pag.3 ss
(10) Farr, Electronic criminals, Mc Graw Hill ,New York,1975
_____________________
LEGGE 16 marzo 2006, n.146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale,adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
(GU n. 85 del 11-4-2006- Suppl.
Ordinario n.91)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione
ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio
2001.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli
di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: "Convenzione"
e "Protocolli", a decorrere dalla data della loro rispettiva
entrata in vigore.
Art. 3.
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il
reato punito con la pena della reclu sione non inferiore nel massimo
a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della
sua preparazione, pianificazio ne, direzione o controllo avvenga in
un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impe gnato in attivita' criminali in piu' di uno
Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in
un altro Stato.
Art. 4.
Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni nella commis sione dei quali abbia dato il suo
contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' crimi
nali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Art. 5.
Autorita' centrale ed autorita' di riferimento per le attivita' previste
dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della
Convenzione, e' il Ministro della giu stizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le autorita' di riferimento per le attivita' previste
dalla Convenzione e dai Protocolli.
Art. 6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione
e di assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione,
in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione,
in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza
giudiziaria.
Art. 7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21
della Convenzione avviene esclusi vamente nelle forme e nei limiti degli
Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autoriz
zazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere
sullo stato di attuazione delle pre visioni dell'articolo 21 della Convenzione,
in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferi mento raggiunti
con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente
trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
Art. 8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo
stato di attuazione delle previ sioni dell'articolo 27 della Convenzione,
con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di ta le
disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del
paragrafo 2 del medesimo arti colo.
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle
strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia e, comunque, al so lo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonche'
nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai
delitti concernenti armi, munizioni, esplo sivi, ai delitti previsti
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevo no, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono og getto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione
della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e della Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo
della guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al
finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo, anche per
interposta persona, compiono le atti vita' di cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni
di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e
siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero
al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle
attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta,
secondo l'appartenenza del perso nale di polizia giudiziaria, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsa bili
di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia delle fron tiere per i delitti previsti dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legisla
tivo 25 luglio 1998, n. 286.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi
1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente
per le indagini, indicando, se necessario o se richie sto, anche il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' il nomi nativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico
ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo
organo, nel corso della operazione delle modalita' e dei soggetti che
vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende
la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea
di beni mobili ed im mobili, di documenti di copertura, l'attivazione
di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione
o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto
sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento,
anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli
organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero
per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti
dal comma 1 nonche' di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del
codice penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle
rispettive attribuzioni possono omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero
e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo',
con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano
una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti
puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere
emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce
alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli
sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati
all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione
deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato
il transi to in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata
nel territorio dello Stato delle cose che sono og getto, prodotto, profitto
o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati
dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi
al procuratore generale presso la corte d'appello.
Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e' data al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati
in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria
che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto
di cui al presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo,
indebitamente rivela ovvero divul ga i nomi degli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito,
sal vo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione
da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla leg ge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Art. 10.
Responsabilita' amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per i
reati previsti dall'articolo 3, si appli cano le disposizioni di cui
ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e
416-bis del codice penale, dall'ar tico lo 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata
non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui
agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente
la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano all'ente le san zioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata
non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti
di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento
a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo
si applicano all'ente le san zioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata
non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti
di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la
confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di
somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona fisica o giuri dica, per un valore corrispondente
a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque or
dinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli
altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la
sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni
o le utilita' assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto,
al profitto o al prezzo del reato.
Art. 12.
Attivita' di indagine a fini di confisca
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge,
il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo
430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si
rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' soggette
a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
Art. 13.
Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge
sono attribuite anche al procuratore dis trettuale antimafia le competenze
attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'arti colo
2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo,
dall'articolo 3-bis, set timo comma, dall'articolo 3-quater, commi 1
e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio
1965, n. 575.
Art. 14.
Modifica dell'articolo 377 del codice penale
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita dalla
seguente: "(Intralcio alla giustizia)".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti
i seguenti:
"Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma,
soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in
ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura
non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono
le condizioni di cui all'articolo 339".
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo la parola: "353," sono inserite le seguenti: "377,
terzo comma,".
Art. 15.
Interventi in materia di armi da fuoco
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "dieci".
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
dopo la parola: "matricola", sono inserite le seguenti: ",
nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica
italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese
esterno all'Unione europea".
Art. 16.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli