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I Conservatori di Musica:
organizzazione amministrativa e produzione artistica (*)

di

Dott. Costantino De Finis  

- www.iussit.it  12.10.2006 -
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Il fine della odierna relazione è quello di illustrare i mutamenti nella struttura organizzativa dei Conservatori di Musica determinatisi in conseguenza della nota legge di riforma 508/99 e del successivo D.P.R. 132/2003. Quello che cercherò di dimostrare è che l'organizzazione amministrativa dei Conservatori di Musica è il risultato di tendenze di medio e lungo periodo a volte contrapposte, che in molti casi hanno operato parallelamente e che non hanno condotto ad unità il sistema, soprattutto per quanto attiene alla unicità di rappresentanza esterna. La riforma ha inciso in maniera significativa sulla struttura, organizzazione e compiti della amministrazione e delle figure professioni ivi operanti, che peraltro era già in evoluzione. E' pertanto importante cercare di definire l'organigramma delle istituzioni di che trattasi, partendo dalle situazioni pre-riforma. L'organizzazione amministrativa dei conservatori di musica sul finire degli anni ottanta, riproduceva con qualche significativa modificazione quelle delle scuole secondarie di secondo grado. La differenza più significativa era rappresenta dal direttore amministrativo funzionario delegato appartenente ai ruoli ministeriali e dalla quasi totale assenza di direttori di ruolo, i quali peraltro erano privi di poteri di spesa e dalla presenza della figura del presidente e del consiglio di amministrazione, latamente assimilabile al consiglio di istituto delle altre scuole. L'impianto normativo era costituito dal D.L. Lgt. 5 maggio 1918 e dal successivo r.d. 11 dicembre 1930, n. 1945. I mutamenti che avevano interessato il sistema scolastico negli anni 70 avevano solo marginalmente investito i Conservatori di Musica. Ricordo che fino all'entrata in vigore della riforma non esisteva rappresentante studentesche negli organi collegiali. Le Istituzioni erano funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dall'Ispettorato Istruzione Artistica e stante la situazione di accentramento amministrativo svolgevano in molti casi funzione di mera trasmissione (esempio ricostruzioni, trasferimenti, provvedimenti di stato giuridico) di atti all'Ispettorato Istruzione Artistica senza la mediazione dei Provveditorati agli Studi. Questo in parte giustificava un organico di personale amministrativo determinato per legge, di ridotte dimensioni e uguale per tutti i Conservatori indipendentemente dal numero degli iscritti. La rappresentanza legale delle Istituzioni era attribuita al direttore ed al presidente. Sul punto interviene nell'ottobre del 1986 il Consiglio di Stato che si esprime nei seguenti termini "nei confronti dei presidenti di detti istituti, per la posizione da essi rivestita non può essere disconosciuta una parallela titolarità di rappresentanza esterna. Ovviamente il concreto esercizio della attività connessa alla rappresentanza sarà svolto, di volta in volta, dai presidenti i dai direttori a seconda della specifica inerenza ai rispettivi compiti istituzionali, ossia distinguendo dagli impegni di carattere amministrativo e gestionale quelli che attengono alla attività didattica ed artistica dell'Istituto." Tale parere è espresso su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione ed in maniere difforme a quanto nella richiesta prospettato. Si legge infatti nel parere: il Ministero propende a ritenere che in base alla normativa vigente la funzione di rappresentanza esterna spetti al direttore, richiamava gli artt. 2 e 3 della legge 262/63. Questa impostazione troverà conferma nel disposto di cui all'art. 241 del D.Leg.vo 297/94, ove si statuisce:1. Ad ogni conservatorio di musica è preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto. 2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento.
4.Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.
5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato. 6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio.
Come si vede non si fa cenno alla responsabilità amministrativa.
Lo stesso testo unico attribuisce con l'art.255, autonomia amministrativa ai conservatori di musica:
Art. 255 - Autonomia amministrativa
1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gli istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti è attribuita altresì personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni. 3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio. 4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.
Il successivo art. 256 disciplina il Consiglio di amministrazione:
1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 è amministrato da un consiglio di amministrazione composto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 230 per il consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza, dal presidente e dai seguenti altri membri:
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
b) il direttore dell'Istituto; c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti.
2. Possono inoltre essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.
3. E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dei conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata. 4. Segretario del consiglio è l'impiegato amministrativo di qualifica più elevata. 5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.
6. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministero della pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito. 7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli di amministrazione dei conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la composizione prevista dalle particolari disposizioni che li riguardano: di ciascuno di essi fanno altresì parte due docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti.
8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.
L'art. 257 disciplina le attribuzioni del consiglio di amministrazione:
1. Il consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;
b) delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione con propri provvedimenti; c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.
La funzione amministrativa è pertanto rimessa alla competenza del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore amministrativo, le cui attribuzioni sono elencate nel successivo art. 259 Servizi amministrativi, di segreteria e contabili: 1. Ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l'impiegato con maggiore anzianità di qualifica sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari. Il momento di raccordo tra presidente e direttore era rappresentato dalla figura del direttore amministrativo che rispondeva al direttore limitatamente al funzionamento dei servizi di segreteria.
Questo lo stato della normativa ex D. Leg.vo 297/94. In quegli anni i consigli di amministrazione si riuniscono molto spesso ed in molti casi al loro interno si svolgono tutte le fasi della procedura di spesa prevista dalle norme di contabilità dello stato: impegno, accertamento, liquidazione e pagamento.
A partire dal gennaio del 1990, con la nota C.M. del 16/1/1990 viene dato l'avvio ad un processo di ampio decentramento amministrativo che riguarda tutti i provvedimenti di stato giuridico del personale in servizio presso i conservatori , attribuendo ai direttori in forza della legge 357/89 la competenza a provvedere. Al tempo stesso, seguendo orientamenti della scienza amministrativa, volti ad affermare l'unicità di direzione e rappresentanza vengono assegnate ai direttori importanti competenze amministrative. Scompare, ove prevista, la controfirma del direttore amministrativo. Si avvia un processo di sostanziale ridefinizione dei compiti amministrativi all'interno della istituzione che tende a modellarle sul livello delle Istituzioni scolastiche di secondo grado, attribuendo al direttore incaricato funzioni analoghe a quelle dei presidi e conseguentemente cercando di ridurre quelle del direttore amministrativo a quelle del segretario delle altre scuole. Un momento significativo di questo processo è il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 1995 in forza del quale i direttori amministrativi transitano dai ruoli ministeriali a quelli del personale A.T.A. della Scuola. Processi analoghi riguarderanno in quegli anni anche il ruolo dei segretari comunali e di altre figure amministrative non appartenenti ai ruoli della struttura cui erano assegnati, cercando di eliminare qualsiasi differenza tra dipendenza funzionale e gerarchica.
Numerosi istituti del contratto del 1995 tendono sempre più ad equiparare i conservatori alle scuole secondarie, si pensi ad esempio al P.O.F. od alle funzioni aggiuntive sia per il personale docente che per il personale A.T.A.. Nel 1997 interviene a completamento di tale processo la circolare ministeriale n.304 con la quale vengono attribuite ai direttori le competenze di gestione giuridico - economica e gestionale anche nei confronti dei direttori amministrativi. Il decentramento realizzato fino a quella data, porta le istituzioni a riorganizzarsi in conseguenze degli aumentati carichi di lavoro e soprattutto in relazione allo svolgimento di nuove procedure amministrative.
Sul tema delle ricostruzioni di carriera appare opportuno soffermarsi, atteso che si pose per le istituzioni la necessità di acquisire nel tempo più breve un livello di conoscenze professionali sugli ordinamenti retribuitivi del personale in assenza di ausilio della informatizzazione che causò spesso negli uffici notevoli arretrati.
Tende,inoltre,a ridursi notevolmente l'esercizio della funzione delegata. Il Ministero infatti non accredita più le somme direttamente alle Istituzioni, a mezzo dei funzionari delegati, ma a mezzo del locale provveditorato agli studi, come per le altre scuole. Da questo punto di vista ritengo di dover ricordare la vicenda dei flussi di cassa, che causò non pochi problemi alle istituzioni. In applicazione dell'art.29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 - Decreto ministeriale 8 aprile 1999, n.93. Flussi di cassa. I Conservatori sono sottoposti al monitoraggio dei flussi di cassa da parte dei locali Provveditorati agli Studi. Conseguentemente, per i pagamenti che le Istituzioni effettuano, attingono dalla propria disponibilità di cassa. Quando si raggiunge il prescritto limite delle giacenze di cassa, l'Istituzione richiede al locale Provveditorato agli Studi assegnazioni finanziarie a reintegro, allegando apposita richiesta in cui è analiticamente specificata la composizione della giacenza di cassa, ed apposita dichiarazione dell'istituto cassiere, attestante le disponibilità liquide dell'istituzione scolastica, per le verifiche necessarie all'adozione delle determinazioni di merito. Contestualmente l'Istituzione accende un residuo attivo nei confronti del locale Provveditorato, per ogni pagamento effettuato, per il quale è previsto il finanziamento del Provveditorato agli Studi.
Altra vicenda che merita di essere ricordata è l'inclusione dei conservatori di musica con le scuole secondarie per quanto attiene ai contributi di funzionamento e spese di manutenzione per gli oneri della Provincia, di cui alla legge n. 23 del 1996, che è stata ed è tuttora causa di notevoli problemi. Si tenga presente che in molti casi i contributi che le province assegnano, quando li assegnano, sono commisurati alle classi funzionanti che per le province corrispondono alle aule, essendovi una sola classe in una aula. Non così è per i conservatori, dove a causa dello svolgimento di lezioni individuali in una stessa aula si svolgono lezioni di classi diverse e dove quindi la classe non coincide con l'aula, ma generalmente con il docente.
L'avvio delle procedure di informatizzazione delle istituzioni avviene a mezzo provveditorato agli studi. Anche qui si devono ricordare le difficoltà per le istituzioni di adattarsi a tali procedure. Alle istituzioni vengono assegnati personal computers collegati con il sistema informativo della pubblica Istruzione e codificazioni per le varie procedure analoghe. Si pensi ai trasferimenti.
Nel 1997,però, questa spinta verso la secondarizzazione dei Conservatori si arresta e potremmo dire muta di direzione. Intervengono eventi importanti che portano ad un arresto ed involuzione del processo ora descritto. Mi riferisco in particolare alla Legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997)" e la legge legge n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997) che al capo IV art. 21 conferisce autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche, cui vengono conferiti compiti in precedenza svolti dai provveditorati agli studi.
L'autonomia scolastica che avrà concreta attuazione a decorrere dall'anno 2000 porterà ad una ridefinizione dei ruoli all'interno delle istituzioni scolastiche.
I presidi a seguito di procedura concorsuale acquisiscono la dirigenza scolastica e si afferma anche nelle scuola la direzione amministrativa e la figura di funzionari laureati appartenenti al ruolo dei D.S.G.A..
Dall'altro lato, a partire dal 1998 si introduce nei conservatori di Musica la elettività dell'incarico di direttore. L'incarico di direzione non viene più conferito dal dirigente preposto all'Istruzione Artistica, ma a seguito di procedure elettiva da parte del collegio dei docenti.
A partire da questo momento, alla luce della normativa successiva, ritengo che si avvii una complessiva redistribuzione dei ruoli all'interno delle Istituzioni che tende a riportare le competenze dei direttori dell'ambito artistico didattico e ad accentrare le competenze amministrativo contabili nel Presidente.
Il punto di inizio di tale processo è significativamente la individuazione del presidente quale datore di lavoro ai fini ed effetti della normativa in materia di sicurezza, di cui alla legge 626/94. La circolare ministeriale 119 del 29 aprile 1999 contenente indicazioni attuative del D.Leg.vo 626/94 individua su conforme previsione del D.M. 21 giugno 1996, n. 292 come datori di lavoro ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 i Dirigenti scolastici (per le Istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali pertanto, prosegue la circolare, fanno capo i compiti e le responsabilità previste dalla normativa di riferimento. A ciò si aggiunge l'ampliamento dei poteri di spesa in assenza di previa deliberazione del consiglio di amministrazione, introdotto dal D.L. 124/99. Legge 3 maggio 1999, n. 124 (in GU del 10 maggio 1999, n. 107) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
L'art.11 intitolato significativamente disposizioni varie statuisce che il consiglio di Amministrazione "delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti", senza fissare preventivamente alcun limite.
Fino a quella data il presidente poteva provvedere solo per le spese di importo non superiore a lire 100.000; tutte le altre dovevano essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
Tale processo incontra un momento importante nella emanazione del D.P.R. 132/2003. Tale D.P.R. ridefinisce funzioni e compiti della organizzazione amministrativa, a cominciare dalla rappresentanza legale che viene attribuita al presidente del conservatorio, non più solo presidente del Consiglio di Amministrazione e ritengo significativo anche l'ordine di redazione dei testi normativa. Il Presidente, ai sensi dell'art.5, è il rappresentante legale della Istituzione con l'unica eccezione rappresentata dal competenze del Direttore in ordine alle collaborazioni artistiche e didattiche. Non è più presidente del Consiglio di Amministrazione, ma presidente del Conservatorio.
E' rappresentante legale dell'istituzione, salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il
consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno. Il presidente e' nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta
dallo stesso Ministro. 3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma
2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro
procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione. Sul comma 2, come è noto è intervenuta la nota sentenza del Consiglio di Stato n. 4923 dell'anno 2005, che ha annullato l'art.5 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, nella parte in cui prevede che il presidente è nominato dal ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale proposta dallo stesso ministro, anziché dal consiglio accademico.
L'art. 6 definisce la figura del Direttore.
Il Direttore e' responsabile dell' andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi
che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. In questa situazione si rafforzano le competenze del Consiglio di Amministrazione. Infatti l'art.7 statuisce:
Fanno parte del consiglio di amministrazione:
o a) il presidente;
o b) il direttore;
o c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
o d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
o e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
o 5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
o 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
o a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
o b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
o c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
o d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
o e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
o 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
o 8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
Come si vede la norma prevede uno stretto raccordo tra consiglio di amministrazione e consiglio accademico che è un organo del tutto nuovo fornito di sostanziali competenze:
o Art. 8. Consiglio accademico
o 1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
o 2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
o a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
o b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
o 3. Il consiglio accademico:
o a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
o b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
o c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
o d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
o e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
o f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
Come si vede il consiglio accademico non è un mero organo consultivo o di supporto, come poteva essere il collegio dei docenti. A tale proposito vorrei richiamare la definizione del collegio dei docenti che ritroviamo nel D.L. 297/94 Art. 242 - Collegio dei docenti1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti di ruolo e non di ruolo del conservatorio. 2. Il collegio dei docenti assiste il direttore in ordine all'andamento didattico, artistico e disciplinare del conservatorio.
Nel disegno normativo del 1994, che dedicava al collegio dei docenti solo due commi, il collegio viene considerato al massimo organo consultivo.
Il legislatore del 2003 invece attribuisce compiti di determinazione e di deliberazione e soprattutto gli attribuisce una competenza residuale non di poco conto, su tutte le materie non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione.
A questo punto v'è da chiedersi quali siano i rapporti tra direttore e consiglio accademico, entrambi organi elettivi che traggono la loro legittimazione dal consenso espresso dai docenti. Ritengo che solo la prassi e forze l'intervento della giurisprudenza potranno definire i reciproci rapporti. Quindi potremmo legittimamente chiederci se il direttore sia un primus inter pares o addirittura un esecutore delle deliberazioni del consiglio accademico. Quello che è certo è che il Consiglio Accademico non è un mero organo consultivo, ma è organo deliberativo.
Altro organo che vede le proprie attribuzioni ridisegnate è il collegio dei revisori, disciplinato dall'art.9 e competente a vigilare sulla legittimità, regolarità e correttezza della azione amministrativa; il collegio dei revisori espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. [Art. 2 - Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile. 1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine alla efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci. ]
Sotto questo aspetto merita di essere esaminato il problema legato alla sottoposizione al visto di compatibilità finanziaria da parte del collegio dei revisori del contratto integrativo a livello di istituzione, richiamato dall'art.48, comma 6 del D.Leg.165/2001, in quanto applicabile ai contratti integrativi a livello di istituzione.
Il D.P.R. interviene anche con la introduzione della figura del Direttore Amministrativo.
o Art. 13. Uffici e organizzazione amministrativa
o 1. Con apposito regolamento e' disciplinata l'organizzazione degli uffici cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
o 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 e' preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
o 3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e gia' appartenente all'area direttiva.
o 4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli statuti deliberati ed approvati dai Conservatori di Musica riprodurranno in generale le disposizioni del D.P.R. 132/2003. Tuttavia anche su questo punto ritengo doverosa una puntualizzazione e cioè ritengo di dover chiedere: quale autonomia hanno avuto i Conservatori?
In molti casi gli statuti hanno riprodotto fedelmente le norme del D.P.R. 132/2003 e quando se ne sono discostati sono stati fatti oggetto di rilievo e sono stati approvati dai competenti organi ministeriali sono se i rilievi venivano accolti. Tale procedura ha interessato anche il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
Il primo contratto collettivo di lavoro del personale A.F.A.M. sottoscritto nel febbraio del 2005, segna un ulteriore momento importante nel processo di riorganizzazione amministrativa delle Istituzione e nella ridefinizione dei rapporti tra gli organi. In particolare vorrei fare riferimento al disposto contenuto nell'art.13, comma 9, nel quale si prevede che il contratto di assunzione del personale a tempo determinato, sia docente che non docente, venga stipulato dal presidente. Trattasi di norma particolarmente significativa, ove si consideri che nel caso delle assunzioni a tempo determinato di personale docente, qualora si attinga dalle graduatorie di istituto, la procedura di costituzione delle graduatorie e valutazione dei titoli è di competenza del direttore. In tale caso il presidente si troverebbe a stipulare un contratto che si pone come atto finale di una procedura sulla quale non ha possibilità di intervenire. Al presidente viene inoltre riconosciuto il potere disciplinare nei confronti del Direttore Amministrativo. La scienza amministrativa si è a lungo occupata dei rapporti tra organi, che sono stati classificati in varie categorie. Innanzitutto il rapporto gerarchico che è proprio delle strutture piramidali e nel quale l'organo sott'ordinato è soggetto a poteri generali di controllo sugli atti, ad un potere d'ordine che impone l'obbligo di uniformarsi e da cui non è possibile discostarsi. E' inoltre previsto un potere disciplinare del superiore gerarchico. Vi è poi il rapporto di delegazione, con cui si trasferisce l'esercizio di una competenza, ma non la competenza stessa e pensiamo alla delega conferita dal presidente al direttore amministrativo nelle trattative sindacali. Vi sono poi rapporti di coadiuzione o vicarietà, di coordinamento e per quel che a noi riguarda particolarmente, rapporti di direzione che consistono nella emanazione di direttive, che non comportano prescrizioni concrete e puntuali, ma si limitano a determinare gli obiettivi ed i criteri dell'attività del destinatario. Quindi il destinatario delle direttive ha un ampio marigne di discrezionalità sui tempi e modi di attuazione, ivi inclusa la possibilità di discostarsene motivatamente. Da questo punto di vista il direttore amministrativo era tradizionalmente legato da un rapporto di direzione con il direttore e da un analogo rapporto con il presidente C. di A.. Come abbiamo visto , sul finire degli anni novanta, tale rapporto nei confronti del direttore tende a trasformarsi in gerarchia (pensiamo alla competenza disciplinare) mentre permane di direttiva nei confronti del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il contratto collettivo del febbraio 2005 attribuisce il potere gerarchico nei confronti del direttore amministrativo al presidente e nei confronti del personale t.a. al direttore amministrativo. Conseguentemente il rapporto tra direttore e direttore amministrativo tende a perdere quell'aspetto gerarchico che lo aveva contrassegnato in passato, ma tutta la struttura amministrativa si svincola da un rapporto di gerarchia con il direttore per accostarsi al presidente. Il rapporto tra direttore e direttore amministrativo quindi tende a dissolversi anche sotto l'aspetto delle direttive, atteso che i direttore amministrativo attua gli indirizzi del consiglio di amministrazione. Anche nel rapporto con il personale docente il contratto prevede che il Direttore possa avviare l'azione disciplinare, ma non irrogare alcuna sanzione amministrativa. L'impostazione del Contratto Collettivo individuale di lavoro va in sostanza nella direzione di privilegiare la figura del presidente. Per la prima volta, infatti, il presidente viene considerato parte pubblica nella contrattazione integrativa a livello di istituzione di Alta Cultura e sottoscrive il relativo contratto. Significativamente viene riconosciuto al presidente, con facoltà di delega a trattare al Direttore Amministrativo per le materie di cui al punto g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo di istituto, comprendendovi la parte destinata al personale docente che la parte destinata al personale tecnico amministrativo. Le altre materia rimesse alla competenza del Presidente riguardano essenzialmente il personale tecnico amministrativo. Tanto che anche nelle trattative sindacali nessuna norma prevede la contestuale presenza del direttore e del presidente, ben potendosi, a mio giudizio le trattative svolgersi separatamente e poi confluire in un unico testo contrattuale. E non è privo di rilievo sottolineare a tale proposito che la legge di riforma 508/99, all'art. 2, comma 6 prevedeva due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. L'impostazione che è dato desumere dal citato contratto collettivo di lavoro è pertanto quella di individuare un unico rappresentante legale della istituzione nel presidente ed ancor più di realizzare una separazione sempre più netta tra la struttura amministrativa rimessa alla competenza del presidente e del direttore amministrativo e la struttura didattica e di produzione rimessa alla competenza del Direttore, in un sistema in cui viene data una ampia autonomia di gestione ed organizzazione al personale docente, che non è più tenuto all'obbligo della firma di alcun registro di presenza e di osservare un orario di lezione stabilito dal Direttore. Il C.C.N.L. ridisegna i profili professionali del personale amministrativo ed in particolare per quanto attiene al Direttore Amministrativo lo inquadra nel profilo EP2, la cui declaratoria riproduce significativamente il testo dell'art.13 del D.P.R. 132/2003.
Sulla base dei descritti mutamenti gli uffici amministrativi si riorganizzano e le istituzioni inviano al Ministero per la approvazione oltre che gli statuti anche il regolamento degli uffici ed organizzazione amministrativa. Le Istituzioni adottano tali regolamenti con organici che rimangono invariati e sono confermati con qualche modifica dal Decreto Interministeriale del 2001, che in genere prevede l'aumento di n.1 o 2 unità di personale amministrativo. Nella mutata situazione, la struttura tradizione degli uffici amministrativi, che in genere prevedeva due impiegati alla segreteria didattica, uno al protocollo ed archivio, uno al personale ed un in economato accanto al responsabile amministrativo e che, come detto, svolgeva prevalentemente compiti di trasmissione di atti, viene sottoposta a forti tensioni. Gli atti di stato giuridico sono adottati dalle Istituzione e mi riferisco non solo alle ricostruzioni di carriera, ma anche ai riscatti, ai computi, alle pensioni che richiedono lo sviluppo di forti professionalità e una profonda riorganizzazione del lavoro ad organici immutati. Analogo processo interessa le segreteria didattiche che sono indotte a riorganizzarsi per assistere una utenza costituita da studenti iscritti ai corsi accademici con un curriculum di studi del tutto nuovo per le Istituzioni, si pensi solo alle convenzioni con le Aziende Regionali per il Diritto alla Studio, ai progetti Socrates ed Erasmus ed alla mobilità degli studenti più in generale ed alla redazione dei progetti PON. Sono tutte attività che richiedono sviluppo di professionalità. Non è un caso che, anche a seguito delle selezioni svoltesi a cura delle istituzioni, oggi nelle segreterie il numero di assistenti amministrativi laureati sia molto alto.
Gli uffici amministrativi si riorganizzano per far fronte al mutato quadro normativo degli ultimi anni.Ma gli anni novanta portano anche altre significative innovazioni. Come sappiamo, si aprono con quella che forze possiamo considerare la legge più importante per quel che ci riguarda e cioè la legge 241/90 che ha profondamente modificato il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso agli atti, che ha subito recenti modificazioni, da ultimo con legge Legge 11 febbraio 2005, n. 15 dal titolo "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 , che ha ulteriormente ampliato il diritto di accesso e la partecipazione del cittadino al procedimento. Sulle nostre istituzione questo ha portato ha individuare responsabili del procedimento e stante l'iniziale tenore della norma si individuavano queste figure del direttore e nel direttore amministrativo, ma soprattutto ha portato ad un elevatissimo numero di richieste di accesso agli atti, di copie di atti e così via, soprattutto con riferimento alla compilazione delle graduatorie di istituto, rispetto alle quali nelle istituzione esistono documenti amministrativi del tutto peculiari rispetto ad ogni altro ramo della pubblica amministrazione e mi riferisco alla "documentazione artistica", costituita in molti casi da numerosissimi documenti, peraltro di difficile decifrazione per il personale amministrativo. Non è eccessivo affermare che in molti casi le istituzioni hanno dovuto distaccare uno o più impiegati per attendere alla evasione delle richieste di accesso ed assistere il cittadino nell'esercizio del diritto di accesso, oltre all'indispensabile lavoro istruttorio per verificare l'esistenza dei requisiti che la legge prevede per l'esercizio del diritto e se riguarda documenti accessibili. Oggi, a seguito della autonomia, i Conservatori sono impegnati nella redazione di un proprio regolamento sull'accesso agli atti. Si deve aggiungere che parallelamente allo sviluppo della legislazione in senso favorevole a consentire l'accesso più ampio alla documentazione amministrativa, si sviluppava nella legislazione e giurisprudenza del nostro paese la tendenza a tutelare sempre più la riservatezza dei dati personali,tendenza che trovava compiuto riconoscimento giuridico nel Decreto Legislativo 196 del 2003. I Conservatori hanno modificato la modulistica ed adottato regolamenti interni conformi al dettato legislativo, che hanno richiesto notevole sforzo intellettuale. Ma, per quel che qui riguarda, hanno in molti caso portato le Istituzioni a dover contemperare sul medesimo atto le esigenze di esercizio del diritto di accesso con quelle di tutela della riservatezza dei dati personali. Rispetto a questa scelta ed in assenza di elementi certi di riferimento, si è avuta una forte assunzione di responsabilità da parte dell'organo di direzione del Conservatorio di Musica e del direttore amministrativo. Questi processi si sono svolti parallelamente allo sviluppo della normativa sulle autocertificazioni che ha trovato organica e compiuta sistemazione nel D.P.R. 445/2000.
Altro importante sviluppo degli ultimi anni, conseguenza della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego , avviato nel 1993 con in D.Ll. N. 29 e che ha trovato organica sistemazione nel D.Leg.vo 165/2001, ha riguardato anche il contenzioso, che per quanto attiene al rapporto di lavoro è stato devoluto al giudice ordinario, mentre per alcune materie prodromiche al rapporto di lavoro è rimasto nella competenza del giudice amministrativo. La legge ha previsto per le amministrazioni pubbliche la possibilità di essere rappresentate in giudizio dai propri funzionari e questo ha avuto conseguenze significative sulla organizzazione del lavoro. Non mi sembra di esagerare se dico che in molti casi gli uffici di direzione amministrativa si sono strutturati come veri e propri uffici contenzioso e che molta parte del tempo viene oggi dedicata alla redazione di memorie difensive. Perché il contenzioso è così elevato, rispetto ad altri settori del pubblico impiego? I dati di cui disponiamo ci portano ad affermare che il contenzioso è principalmente legato alla redazione delle graduatorie di istituto per incarichi di insegnamento, rispetto alle quali i principali problemi sono legati alla valutazione dei titoli artistici che si presenta di grande difficoltà. Da ultimo alla valutazione dei titoli artistici si è aggiunta quella delle pubblicazioni edite e delle difficoltà relative ai requisiti che una pubblicazione deve avere per potere essere considerata edita.
I vari regolamenti di organizzazione degli uffici prevedono, inoltre, la istituzione dell'U.R.P. che peraltro è espressamente previsto dall'art.11 della citata legge e che prevede la formazione di almeno una unità di personale, in grado di adempiere al delicato ma fondamentale compito.
Gli uffici di amministrazione sono interessati da un processo di informatizzazione sempre più spinta. Nel marzo del 2006 viene pubblicato a cura del CNIPA (Comitato Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) il libro bianco sulla dematerializzaizione della documentazione amministrativa. Con l'entrata in vigore del codice della amministrazione digitale si realizzare la cosiddetta scomparsa della carta ed il passaggio dalla carta al bit, da realizzarsi attraverso il protocollo e la gestione documentale, la classificazione e fascicolazione, la firma digitale, la posta elettronica certificata e la conservazione delle risorse digitali. Il libro bianco stima la gestione documentale oltre il 2% del PIL: un obiettivo di dematerializzazione di appena il 10% genererebbe un risparmio di 3 miliardi di euro, ripetibile ogni anno. I Conservatori hanno adottato il documento sulla sicurezza dei dati informatici e sono in contatto con diverse banche dati in relazione alle attività da svolgere, per le quali è stato totalmente eliminato il flusso cartaceo. Pensiamo all'INPDAP per quanto attiene alla gestione previdenziale ed in particolare ai pacchetti applicativi sulle pensioni, all'INPS per gli analoghi fini, alla Agenzie delle Entrate a mezzo sistema Entratel per quanto attiene alle dichiarazioni 770 ed IRAP, al tesoro per quanto attiene al conguaglio fiscale di fine anno, alla Consip per quanto attiene ai negozi elettronici ed all'acquisto di beni e servizi in convenzione, alla Presidenza del Consiglio per quanto riguarda l'anagrafe delle prestazioni, al Cineca per lo stato giuridico del persole trasferimenti, comunicazione dati pensionasti, statistiche ed altro. Le relazioni con l'Istituto cassiere e con le Poste Italiane s.p.a. avvengono ormai telematicamente. L'ufficio protocollo è stato completamente informatizzato ed il cartaceo è scomparso.
Le diverse banche dati, però, non comunicano tra loro, ma tutte richiedono dati completi ed aggiornati. Così i Conservatori sono tenuti ad inserire ripetutamente gli stessi dati, ma ogni volta con modalità e procedure diverse che ha portato ad una moltiplicazione di USER-ID e Password tra le quali è difficile in molti casi districarsi. Tutto questo è avvenuto in molti casi in situazione di autoformazione.
Molti regolamenti prevedono l'Istituzione di un altro settore della amministrazione e si ribadisce sempre ad organico immutato che è l'ufficio produzione, ad esempio appositamente previsto nel regolamento della organizzazione dei servizi del nostro Conservatorio e che ci introduce alla seconda parte della relazione.
Come è noto, la legge 508/99 ha ridefinito i compiti dei Conservatori di Musica ed è importante riportare il testo previgente contenuto nel D.Leg.vo 297/94, che al. CAPO IV dedicato ai Conservatori di musica ed all'art. 239 intitolato finalità statuiva
1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale.
Lart. 2, comma 4 della legge 508/99 statusice "Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione.
In tema di produzione artistica si tratta innanzitutto di dare una definizione condivisa. Per la scienza economica la produzione consiste nelle operazioni che trasformano le materie prime nei prodotti finiti. La definizione di produzione artistica è fondamentale anche ai fini di una corretta imputazione delle somme nel bilancio della Istituzione. Il bilancio fin qui in uso, ma anche quello previsto dal nuovo regolamento di amministrazione finanza e contabilità, risulta predisposto sulla base di due criteri che coesistono. Ovvero le spese possono essere imputate sulla base della loro descrizione, ad esempio pubblicità o locazione o contratti a tempo determinato, ma possono essere raggruppate anche in relazione alla attività o progetto di cui si occupano. Per fare un esempio, nel capito 25.2 produzione artistica potremmo inserire tutte le voci riguardanti un determinato progetto da canone di locazione del teatro, all'acquisto degli spartiti , ai compensi per vigilanza , ai contratti con gli aggiunti di orchestra. Ma in alternativa potremmo imputare detti importi ai capitoli che li definiscono nominativamente. La differenza è rilevante anche al fine di ottenere poi dati aggregati. Se vogliamo sapere le somme spese per produzione artistica in un dato anno potremmo leggere il bilancio ed il capitolo corrispondente, ma se abbiamo utilizzato il criterio nominalistico quel capitolo risulterebbe pari a 0. Supponiamo che un concerto possa essere considerato attività di produzione artistica e riteniamo che non necessariamente la produzione debba essere legata ad un prezzo. Organizzare un concerto richiede professionalità molto sviluppate e potremmo rappresentare le diverse fasi di organizzazione dalla deliberazione dei competenti organi accademici, alla predisposizione della sala. Molti conservatori dispongono di sale concerti ed in questo caso possono non sostenere i cosi di locazione. La legislazione in materia è molto complessa e va dalla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza ove previsto, al canone di locazione della sala, all'impiego di una squadra del corpo nazionale dei vigili del fuoco o di personale appositamente formato, alla assicurazione della sala per responsabilità civile. Inoltre si deve provvedere alla stipulazione dei contratti con soggetti esterni al Conservatorio, qualora lo richieda l'organico e non sia possibile provvedere con risorse interne. Su questo punto è ulteriormente intervenuto il d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che all'art.22 ha significativamente previsto che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6 bis le amministrazioni pubbliche disciplinato e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di direzione. Con ciò si può dire che è stato definitivamente superato il dettato di cui al .D.L. Lgt. 5 maggio 1918 n. 1852, che, all'art. 235 si limitava a rappresentare: "L'orchestra è composta dei professori e degli alunni dell'Istituto a ciò ritenuti idonei dal Direttore. Il direttore ha facoltà di chiamare a completare l'orchestra anche professori estranei all'Istituto. Questo, come si concilia con la prassi diffusa in molti conservatori di chiamare un numero consistente di aggiunti in occasione dei concerti o dello svolgimento delle attività didattiche della scuola di direzione d'orchestra, ove presente. Questo significa che le istituzione devono fare, come in effetti fanno, bandi di audizione, devono poi stipulare i contratti con gli esterni fissando la retribuzione e provvedendo a tutti gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, a mezzo dell'ENPALS che è l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, al versamento dei contributi inps ed ove previsto anche INAIL. Se poi si tratta di un artista straniero comunitario o non comunitario bisogna applicare la legislazione in materia fiscale prevista da appositi accordi e convenzioni tra gli stati ove esistenti o quella generale. Bisogna non ultimo fare la comunicazione all'apposito ufficio collocamento spettacolo. Ed è inutile dire che per ognuno di questi adempimenti eventualmente non fatti, sono previste sanzioni e non solo amministrative. A questi adempimenti deve aggiungersi la richiesta di agibilità da inoltrare tempestivamente e la consegna del borderò agli uffici siae per la tutela del diritto di autore. Per quanto attiene ai contributi ENPALS occorre distinguere se i lavoratori sono iscritti prima di una certa data 31 dicembre 1995 o successivamente. L'esperienza delle istituzioni concertistico orchestrali o dei teatri ci insegna che questi adempimenti sono svolti da competenti uffici interni che impiegano un numero consistente di lavoratori qualificati e che in genere programmano le attività con anticipo di almeno un anno. La procedura descritta riguarda ogni singolo concerto e deve essere ripetuta per ogni concerto. Considerato che negli ultimi anni l'attività concertistica dei Conservatori si è notevolmente ampliata il carico di lavoro ha raggiunto livelli elevatissimi. Il discorso si complica ulteriormente se prendiamo in considerazione anche manifestazioni che richiedono impianto scenico, costumi ed altro o situazioni di mobilità o svolgimento di iniziative fuori dalla sede del Conservatorio di Musica, con il conseguente trasporto di strumenti, spese assicurative ed altro. Nel caso in cui sia prevista la registrazione e la stampa di materiale audio bisognerà provvedere ai relativi adempimenti e comunicazioni alla SIAE concernente gli audiovisivi. Bisognerà provvedere all'acquisto o al noleggio delle parti e partiture, stante la assoluta impossibilità di utilizzare copie. E sul punto vorrei citare un'altra particolarità che riguarda i Conservatori di Musica ed in particolare l'art. 68 della legga sul diritto di autore, così come si riportato nella legge 22 aprile 1941, n. 633 testo consolidato alla data del 10 maggio 2006, ove si legge che "rimane fermo il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, mentre è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico od in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuate dai predetti organismi per i propri servizi senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto od indiretto."
Ritengo importante l'adozione di un testo unico in materiale di spettacolo che porti ad una significativa semplificazione delle procedure amministrative, che riduca gli organi ed enti che intervengono sul medesimo spettacolo, ognuno peraltro con compiti ispettivi. Penso agli ispettori SIAE, ENPALS, INAIL, Ufficio del Lavoro e qualche volta persino ASL. Questo anche per consentire maggiori opportunità di lavoro agli studenti che terminano i loro studi. Oggi due o più diplomati che, ad esempio, vogliano costituire una associazione musicale, entrano in un vero e proprio labirinto di norme, dal quale è difficile districarsi. Oggi i corsi di diritto e legislazione dello spettacolo attivati in molti conservatori di musica e tenuti da docenti dei conservatori medesimi che hanno sviluppato una significativa professionalità in materia, svolgono un importante compito di supplenza.
In base al recente regolamento di contabilità i Conservatorio oltre che da un codice fiscale saranno identificati contabilmente anche da una partita I.V.A. che come è noto è l'elemento caratterizzante dello svolgimento di attività commerciale. Dalla attivazione della paratia I.V.A. in poi bisognerà distinguere nettamente i casi in cui un acquisto è fatto per fini didattici, da quelli per cui è fatto per fini commerciali e quindi assoggettato al regime I.V.A. Se ad esempio acquistiamo un pianoforte dovremmo finalizzarlo allo svolgimento delle attività didattiche od alla produzione artistica e nel caso in cui una medesima spesa afferisca sia alla didattica che alla produzione dovremo iscrivere nei registri iva la quota parte di pertinenza. A ciò si deve aggiungere che dette attività devono essere necessariamente svolte dagli organi amministrativi esistenti, fermo restando che il cosiddetto out-sorcing per quanto riguarda le attività amministrative è rigorosamente vietato, come ribadito in più occasioni dalla Ragioneria Generale dello Stato.
L'art.12 del regolamento di contabilità prevede infatti che l'Istituto possa svolgere accanto alla attività istituzionale, anche attività commerciale. Ai fini della detrazione dell'IVA corrisposta per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attività commerciale stessa, saranno evidenziate con esattezza le operazioni che danno diritto alla detrazione medesima. A tal fine nel bilancio di previsione sono istituiti appositi capitoli per le attività rilevanti agli effetti dell'IVA; a fronte delle entrate e delle uscite allocate nei su indicati capitoli vengono registrati, rispettivamente, le vendite o corrispettivi e gli acquisti, che hanno rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i cui importi devono trovare precisa corrispondenza nei registri IVA, di cui al titolo secondo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 6333 e successive modificazione ed integrazioni. Il regime I.V.A. - imposta sul valore aggiunto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 applicabile ai conservatori è quello relativo agli enti non commerciali che svolgono attività commerciali. Ogni singola operazione posta in essere da un ente non commerciale deve essere osservata attentamente al fine di verificare l'ambito di applicazione in relazione alla abitualità ed alla professionalità nell'esercizio delle attività commerciali. Il concetto di abitualità non va visto solo nella quantità ma sotto l'ottica della programmazione delle attività e della ripetitività delle medesime, nonché della rilevanza economica.
I registi iva obbligatori sono quello dei corrispettivi, delle fatture emesse, degli acquisti. Sono previste norma particolari in tema di conservazione e vidimazione degli stessi. Non vorrei soffermarsi oltre sui problemi connessi alla tenuta dei registri iva, noti a tutti, ma a titolo esemplificativo accennerò a due sole problematiche: le operazioni esenti da iva, disciplinate dall'art.10 del D,.P.R. 633/72. Rientrano nel campo di esenzione dall'I.V.A. le prestazioni educative dell'infanzia e quelle didattiche di ogni genere, purché sussista da parte di un ente un riconoscimento o comunque una presa d'atto e l'attività sia diretta all'insegnamento di discipline scolastiche o comunque di formazione culturale. I soggetti che effettuano operazioni esenti da I.V.A restano sottoposti a tutti gli obblighi imposti da tale tributo salvo quello di addebitare l'imposta sulle fatture emesse. Il problema può riguardare i docenti assunti con contratto a termine per l'insegnamento nei corsi di primo e secondo livello, ove non vi siano risorse interne alla istituzione. Il problema dei docenti a contratto se si affermerà in termini consistenti porrà anche altri problemi concernenti, ad esempio la partecipazione degli stessi agli organi collegiali, in tema di validità delle deliberazioni dei predetti organi collegiali. Se infatti a norma dell'art.11 il collegio dei professori è costituito da tutti i docenti in servizio nella istituzione, i docenti a contratto hanno titolo a parteciparvi e ad essere parte delle relative deliberazioni. Altro aspetto riguarda la deduzione dei costi promiscui, cioè dei costi afferenti sia alla attività commerciale sia alla attività istituzionale, considerato che vi è divergenza tra la norma ai fini delle imposte dirette e quella ai fini IVA. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 86/2002 ha precisato che la percentuale di in detraibilità sugli acquisti, determinata in un periodo di imposta, può essere applicata provvisoriamente alle liquidazioni periodiche del periodo successivo, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale in relazione all'effettivo rapporto che si è verificato nell'anno tra operazioni soggette ed operazioni escluse dall'I.V.A.. Per cui ha ritenuto che l'ente non commerciale deve calcolare la quota degli acquisti promiscui imputabile all'attività commerciale applicando la percentuale determinata nel periodo di imposta precedente, fatti salvi gli eventuali conguagli in sede di dichiarazione annuale. Anche in questo caso si accenna al problema solo per evidenziarne la complessità e la relazioni con gli organici amministrativi attualmente presenti nelle istituzioni. Tutte le procedure descritte richiedono inoltre l'adempimento di procedure di indagine di mercato, di comparazione tra più offerte ed in alcuni casi di evidenza pubblica ed applicazione della normativa comunitaria. E sul punto vorrei ricordare la recente legge che ha escluso la possibilità del rinnovo anche non tacito dei contratti di fornitura che devono essere rinnovati ogni anno e che impone alle istituzioni di strutturare veri e propri uffici acquisti e gare. Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76
Il regolamento di amministrazione finanza e contabilità è articolato in unità previsionali di base che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità.
Da ultimo, il regolamento di contabilità merita di essere segnalato per la netta separazione introdotta tra indirizzo politico amministrativo e gestionale delle risorse in conformità con il disposto dell'art.4 del D.Leg.vo 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Ad essi spetta in particolare la decisione in materia di atti normativi e la adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorità, piani programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; la individuazione delle risorse umane materiali ed economico - finanziari da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, e della gestione dei relativi risultati. La norma è espressamente richiamata dall'art. 3 del regolamento di contabilità che si riproduce : nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestionale delle risorse ai sensi dell'art.4 del D.Leg.vo 165/2001, il Consiglio di Amministrazione in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e determina le dotazioni finanziarie della Istituzione.
L'assetto organizzativo dell'Istituto si compone, in prima applicazione, di un unico centro di responsabilità, cui è preposto il Direttore Amministrativo incaricato ai sensi del D.P.R. n. 132/2993, il quale è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile della istituzione. quindi non è privo di rilievo sottolineare il raccordo tra il disposto di cui all'art.4 del D.Leg.vo 165/2001 dove si parla di funzioni e compiti dei dirigenti, l'art. 13 del D.P.R. 132/2003, l'art.3 del regolamento di amministrazione finanza e contabilità e la declaratoria di mansioni di cui al C.C.N.L personale comparto A.F.A.M. del febbraio 2005, che riproducono quasi integralmente il medesimo contenuto concernente l'esercizio di funzioni dirigenziali. Questo processo di riorganizzazione amministrativa sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo e attività amministrativa sarà riprodotto anche in altri settori della pubblica amministrazione., ove operano figure professionali diverse. Ad esempio, il Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240 dal titolo "individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del ministero della giustizia a norma degli articoli 1, comma 1 lettera A) e 2, comma 1, lettera S) e T) e 12 della legge 25 luglio 2005, n. 150" tende a riprodurre la stessa distinzione tra compiti propri del magistrato preposto all'ufficio e funzioni amministrative. Infatti, l'art.1 "sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nel rapporto con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione della attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico" ed all'art.2 Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'art.4. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'art.55, comma 4 terzo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il successivo art. 3 prevede l'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo. Il dirigente amministrativo è funzionario delegato. La lettura del decreto, sul quale non è il caso di soffermarsi più oltre, ci porta a verificare la analogia di impostazione con il D.P.R. 132/2003, entrambi prodotti di un unico modello ispiratore che caratterizza la pubblica amministrazione dal 2001 in poi.
Per quanto attiene alla impostazione del bilancio finanziario decisionale, il medesimo ha mantenuto la doppia impostazione e cioè in parte per natura della spesa, in parte per finalità. La principale novità è certamente rappresentata dall'articolazione per unità previsionali di base.
Pertanto la procedura di deliberazione del bilancio di previsione può essere così sintetizzata, come previsto dall'art. 5: 1) Il Direttore sulla base della programmazione delle attività didattiche e di produzione artistica da parte del consiglio accademico e della consulta degli studenti trasmette al Presidente una relazione con la quale comunica i programmi e le esigenze relative all'anno finanziario, indicando la copertura finanziaria di massima: 2) Il Consiglio di Amministrazione delibera gli indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione; 3) il Direttore Amministrativo sulla base delle indicazioni impartite dal consiglio di amministrazione, predispone il progetto di bilancio;4) il progetto firmato dal presidente e dal direttore viene trasmesso al collegio dei revisori, accompagnato dalla relazione programmatica del presidente; 5) il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio; 6) il bilancio è trasmesso al Ministero dell'Università.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse, la gestione delle entrate e delle spese di tutte le unità previsionali di base è effettuata dal direttore amministrativo. La gestione delle entrate si articola nelle consuete fasi dell'accertamento, riscossione e versamento.
La gestione delle uscite attraverso le fasi dell'impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Gli impegni di spesa a norma dell'art.24 sono assunti esclusivamente dal Direttore Amministrativo nei limiti degli stanziamenti di competenza autorizzati dal consiglio di amministrazione e sono trasmessi all'ufficio di ragioneria.
L'art.28 del regolamento prevede le spese di rappresentanza nella misura dell'1% delle spese di funzionamento. Queste spese sono autorizzate dal Presidente o dal Direttore ognuno per la parte di competenza.
Quanto detto sinora tende a dimostrare la complessità dei procedimenti amministrativi che si svolgono nei conservatori di musica e la necessità di momenti di coordinamento e di incontro tecnico - amministrativo al fine di trovare soluzioni comuni ai medesimi problemi. Ma al tempo stesso dimostrano l'esistenza di professionalità amministrative all'interno dei conservatori altamente specializzate, che hanno saputo in molti casi riconvertirsi tramite un processo di autoformazione. Questo avviene con organici ridotti. Tutto ciò avviene anche in una situazione di forte contenimento della spesa. Come è noto, la legge 266/2005 ha disposto la riduzione del 10 % rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 sulle somme riguardanti "indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati".
L'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. "Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi" citato ha previsto una ulteriore riduzione del 30% su detti compensi che, per espresso dettato legislativo, si aggiunge a quella operata dalla legge 266/2005, con ciò determinando una riduzione complessiva del 40%. Questa riduzione si va ad aggiungere a quella del 10% sui consumi intermedi.

Dott. Costantino De Finis
Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera

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(*) Relazione del Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera  Dott. Costantino De Finis, svolta in occasione del Convegno Nazionale "L'autonomia nel sistema dell'Alta Formazione Musicale: primo bilancio e prospettive future" - Alghero, 30 settembre 2006.

 

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