L'ASSEGNAZIONE
DELLA CASA CONIUGALE:
in particolare la questione dell'assegnazione
IN MANCANZA DI FIGLI
di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
Magistrato presso il Tribunale di Nola
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Nella fase contenziosa dei giudizi di
separazione e divorzio è sempre più preponderante, come
oggetto di vivace dibattito processuale, la problematica dell'ASSEGNAZIONE
della CASA FAMILIARE, in quanto bene economico di valore e peso fondamentale
nell'ambito di una ordinaria economia, figuriamoci in una situazione
in cui le diseconomie, a seguito della separazione, divengono due.
Secondo l'espresso dettato normativo il provvedimento di assegnazione
della casa familiare è in prima analisi giustificato dal fatto
che il coniuge assegnatario sia anche affidatario di figli
minorenni ovvero conviva con figli maggiorenni non autonomi economicamente:
la disciplina ex art. 155 IV comma c.c. e art.11 l. 6.3.1987 n.74
è assolutamente inequivocabile sul punto.
La ratio delle norme richiamate è evidente: assicurare
adeguate condizioni di vita e formazione della prole; in tal senso
si considera prevalente rispetto ad ogni ulteriore valutazione - anche
di carattere economico relativa alle parti - l'interesse del figlio
alla conservazione dell'habitat domestico inteso come centro di affetti,
interessi, consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita
familiare. Di conseguenza deve ritenersi che detta assegnazione non
ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, la casa
non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione ( cfr.
In tal senso: Cass.Civ.Sez. I 23.5.2000 n.6706).
Tuttavia le norme sopra citate non contemplano un OBBLIGO per il giudice
di procedere tout court all'assegnazione della casa familiare necessariamente
al coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni
non autosufficienti, ma contemplano un ORDINE DI PREFERENZA nell'ambito
del criterio di scelta tra i due coniugi.
Infatti secondo il dettato letterale dell'art. 155 cit. c.c. il coniuge
affidatario è PREFERITO, OVE SIA POSSIBILE nell'assegnazione
rispetto al coniuge non affidatario o convivente.
Il che porta ad una necessaria riflessione: l'assegnazione della casa
coniugale va configurata non soltanto come mezzo di protezione della
prole, ma anche come mezzo atto a garantire l'equilibrio delle condizioni
economiche dei coniugi e la tutela del coniuge debole. Quindi per
decidere a chi assegnare la casa coniugale IN OGNI CASO il Giudice
deve ponderare anche le componenti di fatto che possono influire su
tale scelta nell'assegnazione e cioè, il flusso reddituale
di ciascuno e la titolarità di diritti di proprietà.
In effetti se il coniuge affidatario svolge una redditizia attività
economica ed è proprietario di molti beni immobili, mentre
il coniuge non affidatario svolge una modesta attività lavorativa
e non gode di proprietà, può ritenersi giustificata
l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario.
Tale ragionamento è una necessaria premessa al discorso da
farsi nel caso in cui FIGLI, minorenni o maggiorenni conviventi, NON
CI SIANO, nel senso che le due ipotesi (assegnazione della casa senza
figli e assegnazione con figli) hanno in ultima analisi in comune
una correlazione, diretta od indiretta, con la situazione economica
delle parti.
Infatti se la COPPIA SEPARANDA NON HA FIGLI, mancando il cd TERMINE
PREFERENZIALE dell'affidamento di minori o della convivenza con figli
maggiorenni non autonomi, la questione dell'assegnazione della casa
familiare deve necessariamente fondarsi SOLO sulla considerazione
della situazione economica delle parti come unico termine di significativo
riferimento.
Infatti ritengo che l'art. 155 IV comma ha carattere eccezionale ragion
per cui non può essere applicato in via estensiva ad ipotesi
diverse, come quella che ora ci occupa. Pertanto in mancanza di figli
l'assegnazione può essere giustificata solo dalla necessità
di REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.
Questo non significa che l'assegnazione della casa familiare si possa
trasformare in una esecuzione in forma specifica ovvero in natura
dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento: infatti
la corresponsione dell'assegno ha la precisa natura giuridica di obbligazione
pecuniaria di rendita con aggiornamenti periodici quali l'ISTAT, caratteristica
che invece viene completamente a mancare nel caso dell'assegnazione
della casa familiare, che ha la natura giuridica di un diritto reale
di uso o abitazione di detta casa. Tuttavia l'assegnazione della casa
familiare va considerata come utilità economica valutabile
in misura pari al risparmio occorrente per godere dell'immobile a
titolo di locazione ( cfr. Cass. Civ.Sez.I 26.9.1994 n.7865), il che
inevitabilmente incide e condiziona la determinazione dell'assegno
di mantenimento.
Quindi, mancando i figli, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale,
la valutazione da farsi è quella di considerare:
1) il titolo di proprietà sull'immobile: in linea di massima
, nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà
ad uno solo dei coniugi , il titolo di proprietà vantato dal
coniuge preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio all'altro
coniuge e rende ridondante e superflua ogni eventuale pronuncia di
assegnazione a favore del coniuge proprietario (cfr. Cass. Civ. Sez.
I 17.1.2003 n.6661);
2) nel caso, invece entrambi i coniugi siano comproprietari si deve
allora considerare: a) tenore di vita precedente la separazione; b)
il tipo di flusso reddituale e situazione patrimoniale di ciascun
coniuge; c) la eventuale mancanza di redditi propri.
In tal senso la sostanziale PARITETICITA' delle situazioni economiche
delle parti non giustifica il provvedimento di assegnazione: infatti
in questa ipotesi il Giudice della separazione dovrà respingere
le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo della
casa stessa lasciando la disciplina degli accordi tra comproprietari,
i quali ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei
propri interessi nell'ambito della disciplina della comunione dei
beni (v. per esempio le ipotesi ex art. 1105 c.c.), restano liberi
di chiedere la divisione dell'immobile dopo la separazione passata
in giudicato la sentenza ex art. 191 cc(cfr. Cass. Civ. Sez.I 28.1.1998
n.822).
Invece la EVIDENTE DISPARTITA' di situazioni economiche e più
specificamente il fatto che uno dei coniugi NON ABBIA ADEGUATI REDDITI
PROPRI e prima della separazione svolgeva un TENORE DI VITA PIU' ALTO,
può giustificare l'assegnazione della casa familiare a detto
coniuge al fine di consentire una certa conservazione di tale tenore.
In ultima analisi ai fini dell'assegnazione della casa coniugale in
comproprietà, laddove manchino figli, è dirimente sia
la SPECIFICA DOMANDA della parte, non potendosi certamente ritenere
ammissibile un provvedimento d'ufficio sulla base di sole risultanze
istruttorie sia pur evidenti ed inequivocabili, sia soprattutto la
PROVA PIENA :
" della mancanza assoluta di redditi propri ovvero
" della significativa sproporzione di redditi tra i due coniugi
Nola, 7 dicembre 2005
Dott.ssa
Vincenza Barbalucca
Magistrato
presso il Tribunale di Nola