Riflessioni sulla Riforma

del Titolo V  della  Costituzione

di

Dott. Gaetano Castagna

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La riforma del titolo V della Costituzione, di cui alla legge costituzionale n° 3 del 2001, ha comportato una significativa riorganizzazione dell’ordinamento della Repubblica italiana. Tale riforma, ha prodotto un ampio dibattito all’interno del quale sono state avanzate interpretazioni delle disposizioni novellate contrapposte e, in alcuni casi, persino antitetiche.  Questo scritto vuole proporsi come spunto per una più ampia riflessione, sulle conseguenze giuridiche ed amministrative di una riforma che ormai ha cambiato il modo di pensare ed agire degli organi dello Stato. Gli  spunti di riflessione partono da una lettura critica degli articoli 114 e 117 della Costituzione

 Una lettura delle nuove disposizioni costituzionali  non può che muovere dall’esame letterale dell’articolo 114 Cost. riformato che ha anche introdotto il fondamentale principio di parità tra livelli di governo.

Il nuovo articolo 114 Cost., infatti, dispone che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. Quindi lo Stato contribuisce, al pari degli altri livelli, posti in ordine ascendente, a costituire la Repubblica. Questa disposizione, tuttavia, non può non essere letta  che in combinato disposto con l’articolo 5 della Costituzione che dispone: “La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Occorre, pertanto, verificare le relazioni e i raccordi tra il nuovo assetto istituzionale disposto dalla riforma  e le disposizioni della prima parte della Costituzione.

Il nuovo articolo 117 della Costituzione contiene un elenco delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ed un elenco delle materie riservate alla potestà legislativa concorrente Stato - Regioni. Si prevede infine, con clausola residuale, che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente. La riformulazione della norma contenuta nell’art.117 ha, quindi, profondamente modificato il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

Importante sottolineare che con la riforma, per la prima volta in assoluto, nel nostro ordinamento la potestà regolamentare riceve un espresso riconoscimento e un fondamento costituzionale. Nel nuovo quadro delineato dal riformatore costituzionale si prevede, infatti, che:

 

·                   Lo Stato dispone di potestà regolamentare nelle materie di potestà legislativa esclusiva                      statale, potendo delegare l'esercizio della potestà regolamentare alle regioni;

·                   Le regioni dispongono di potestà regolamentare in ogni altra materia;

·                   Agli enti locali spetta la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Anche per la distribuzione delle funzioni amministrative il Titolo V contiene regole nuove. Nelle norme costituzionali precedenti alla riforma, il rapporto fra potestà legislativa e funzioni amministrative era retto dal principio del parallelismo, anche se nel processo di attuazione costituzionale questo principio aveva conosciuto sempre più larghe eccezioni. Il parallelismo viene, ora, abbandonato. Si è prevista, infatti, l'attribuzione in via generale delle funzioni amministrative ai Comuni, salva la possibilità di attribuire le stesse funzioni ad altri enti per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I rapporti fra potestà legislativa, potestà regolamentare e funzioni amministrative non sono dunque più posti lungo un continuum e vanno ricostruiti in base ai nuovi principi. L’attuazione complessiva della riforma richiede anche, sotto un diverso profilo, una particolare attenzione da parte delle regioni ai processi di elaborazione degli statuti regionali.  La legge di revisione non ha previsto un sistema organico di norme transitorie. Non vi è, infatti, alcuna norma generale che regoli compiutamente l’impatto della riforma sul tessuto normativo esistente.

Le ipotesi interpretative possibili sono:

                                I.      in mancanza di espresse previsioni transitorie, le Regioni possono legiferare (e                                 amministrare) anche prima dei trasferimenti;

                             II.      l’VIII e la IX disposizione transitoria e finale trovano applicazione ancora oggi;

                           III.      l’esigenza del previo trasferimento è un’esigenza logica del sistema, sicché non sarebbe opportuno l’esercizio “anticipato” delle nuove prerogative regionali.

La prima tesi sembrerebbe comportare il rischio della disgregazione del nostro ordinamento: come è pensabile che le Regioni legiferino “esclusivamente” in materia di industria o di viabilità, essendo prive delle strutture burocratiche che forniscano le basi conoscitive indispensabili per il legislatore? Inoltre, allo Stato dovrebbe sempre essere consentito di definire, anche in via preventiva, il contenuto di ciascuna materia e ciò che è ancora di interesse nazionale (sempre che  si ritenga che questo sia sopravvissuto alla riforma).

L’opinione intermedia, considera che le disposizioni transitorie e finali della Costituzione non sono solo transitorie, ma anche finali, nel senso che contengono anche norme di chiusura del sistema. Il comma secondo dell’VIII disp. trans. e finale stabilisce che “le leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Analogamente, la IX disp. stabilisce che ”la Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Cost., adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni”. In questa chiave, le disposizioni citate, vengono lette come previsioni da applicarsi non solo “statu nascenti”, subito dopo il 1° gennaio del 1948, ma anche  in presenza di qualunque nuova “attribuzione di funzioni” alle Regioni. Il concreto trasferimento di funzioni pertanto, secondo questa tesi, resterebbe indispensabile.

La terza tesi, appare comunque legata ad un’esigenza di ordine logico, con quanto già previsto dall'VIII disposizione transitoria e finale.

E’ opportuno infatti che, affinché le regioni possano adempiere il dettato costituzionale, lo Stato emani i decreti di trasferimento delle risorse finanziarie e umane e, contestualmente, provveda a riorganizzare i propri apparati centrali. Infatti, la redistribuzione delle funzioni deve accompagnarsi al trasferimento delle risorse necessarie ai fini di un efficace ed efficiente esercizio delle stesse.

Un ulteriore aspetto da approfondire, relativamente alla nuova formulazione dell’art.117, riguarda il limite dell’interesse nazionale. Mentre il vecchio art. 117 stabiliva che le Regioni potevano adottare norme legislative nelle materie ivi elencate “sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni”, oggi si stabilisce chenelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Scomparso il riferimento testuale all’interesse nazionale, ci si chiede se sia venuto meno, per ciò stesso, il limite precedentemente sussistente. Ad una prima  sommaria lettura della l. Cost. n. 3 del 2001 parrebbe che l’interesse nazionale non costituisca più un limite costituzionale che le Regioni siano tenute a rispettare. Tuttavia, fermo restando il principio di cui all’art.5 della Costituzione, non si comprende cosa mai possa essere di sostegno ai penetranti poteri sostitutivi statali - di cui al nuovo art.120 - se non l’interesse nazionale, né cosa mai possa indirizzare l’applicazione del principio di sussidiarietà “verticale”, di cui all’art.118, se non il raffronto tra l’interesse nazionale e quello delle Regioni, visto che la scelta del livello di governo più adeguato non può che risolversi in una ponderazione di interessi. Si potrebbe allora ritenere che, nella nuova formulazione, la Costituzione indichi una traccia all’interprete, poiché sia le materie di competenza esclusiva dello Stato che i presupposti dell’esercizio dei poteri sostitutivi segnano la positivizzazione di alcune forme di manifestazione dell’interesse generale. Ciò significa in sostanza che quell’interesse è stato per così dire semplificato.

Non solo ciò che è espressamente elencato come connesso ad esigenze unitarie, pertanto, è di interesse nazionale, ma, allo stesso tempo, non può essere di interesse nazionale ciò che non ha nulla a che vedere con la logica di quell’elenco.

L’interesse nazionale, in conclusione, continua a vivere, ma la discrezionalità dell’interprete, chiamato a decifrarne il contenuto, è stata ridotta. Questa previsione appare ulteriormente rafforzata dal combinato disposto della norma contenuta nell’art.5 della Costituzione, già richiamato, e dall’art.1 del d.lgs.76/00, che dispone che la finanza regionale concorre, con la finanza statale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

Tra l’altro, è opportuno rilevare che, sinora, ci si è interrogati soltanto sulla sorte dell’interesse nazionale. Nondimeno, il testo originario degli artt. 117 e 127 della Costituzione non parlava soltanto dell’interesse nazionale ma anche dell’interesse delle altre Regioni. E’ necessario, pertanto, chiedersi anche cosa sia accaduto di questo limite, oltre che del primo. L’art. 116, stabilendo che la legge dello Stato (approvata a maggioranza assoluta) “su iniziativa della Regione interessata”, possa prevedere “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, disegna la possibilità di una sorta di regionalismo asimmetrico, nel quale il tasso di concorrenzialità tra le Regioni potrebbe tendere ad aumentare, mentre si potrebbe attenuare la caratterizzazione del nostro sistema nei termini del regionalismo cooperativo. Conseguentemente, i conflitti di interesse tra le Regioni potranno essere più frequenti e più complessa sarà la stessa definizione dell’interesse regionale. La prospettiva del federalismo competitivo o concorrenziale, sembra, particolarmente rischiosa, nella nostra realtà economico-sociale caratterizzata da:

a) una non alta mobilità dei fattori produttivi;

b) una base produttiva non sufficientemente larga;

c)un’eccessiva differenziazione socio-economica tra le varie aree geografiche.

Da noi, questo modello, potrebbe infatti causare soltanto un assorbimento di risorse da parte delle Regioni più intraprendenti e meglio attrezzate, ed una condanna delle meno abili o meno fortunate all'ulteriore arretramento. Il tema dell’interesse “delle altre Regioni”, pertanto, da recessivo che era, è destinato, oggi, a diventare centrale. E’ auspicabile che la Corte costituzionale, nella delicata opera di riduzione a sistema del disegno riformatore, sappia valorizzare più gli elementi di cooperazione (tra Stato e Regioni e tra Regioni) che non quelli di competizione.

Il IV comma dell’articolo 118 Cost. pone il principio di sussidiarietà orizzontale. In tale articolo si stabilisce che “lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Il soddisfacimento degli interessi generali della società civile è possibile, quindi, anche grazie all’intervento di soggetti privati (singoli o associati) che assolvano a munera pubblici anche nell’organizzazione e gestione dei servizi.

Questa partecipazione, stando al dettato costituzionale, deve essere promossa da tutti i soggetti Istituzionali (Stato, Regioni,Enti locali), consentendo alle stesse Parti Sociali di svolgere in maniera ancora più pregnante il loro ruolo.

 

                   Dott.  Gaetano Castagna  (Gangi - PA, 05.03.04)

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