Con il D.P.C.M. 18/11/2005, pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 13 del 17/01/2006, sono state ridefinite le regole circa
l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa. Il decreto
si occupa dell'attività di emissione e di erogazione dei buoni
pasto, delle procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di
mensa, nonché dei rapporti tra le società di emissione
e gli esercizi convenzionati. La finalità perseguita con la suddetta
normazione è triplice: da un lato si intende assicurare l'efficienza
e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto; dall'altro
si vuole garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore; infine
viene perseguito lo scopo di rendere un efficiente servizio ai consumatori.
L'art. 3 del suddetto decreto individua i requisiti che le società
di emissione devono necessariamente possedere per poter svolgere l'attività
ed in particolare: 1) la ditta emittente deve rivestire necessariamente
la forma di società di capitali, con un capitale sociale versato
non inferiore a 750.000,00 euro; 2) l'oggetto sociale deve evidenziare
che l'esercizio dell'attività è finalizzato a rendere
il servizio sostitutivo di mensa sia pubblica che privata a mezzo di
buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
3) il bilancio deve essere certificato da una società di revisione
iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 D. Lgs. 58/1998; 4) particolari
requisiti devono essere posseduti dalle persone che ricoprono le cariche
di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione.
Le società emittenti possono svolgere detta attività previa
presentazione di una D.I.A. al Ministero delle attività produttive,
mentre le imprese aventi sede in altri Paesi U.E. possono esercitare
l'attività, a condizione che siano a ciò autorizzate in
base alle norme del Paese di appartenenza.
Circa l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei
buoni pasto viene stabilito che la stessa sia consentita a bar, ristoranti,
mense aziendali affidate in appalto, gastronomie, rosticcerie ed in
genere a tutti gli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 114/1998 ed
eventuali leggi regionali in materia di commercio legittimati a vendere
i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Non ci sono
limitazioni, dunque, per l'erogazione di detto servizio da parte di
ipermercati e centri commerciali.
Prima di addentrarci nelle problematiche attinenti l'affidamento del
servizio, appare opportuno ricordare che nel suddetto decreto vengono
una buona volta definiti i requisiti dei buoni pasto che: a) consentono
all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo
pari al valore facciale del buono pasto; b) costituiscono il documento
che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione
nei confronti della società di emissione; c) sono utilizzati,
durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente
dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche
qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché
dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione
anche non subordinato; d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili
o convertibili in denaro; e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero
valore facciale.
Ma le novità più rilevanti sono dettate in materia dei
criteri per l'aggiudicazione delle gare, che non devono più basarsi
esclusivamente sull'offerta del prezzo più basso su quello posto
a base d'asta, ma sul criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri indicati dall'art. 53 comma
1 lett. a) della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, dovendosi privilegiare
la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione
dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta. L'offerta va valutata
sulla base del prezzo; del rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati;
del progetto tecnico; dei termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
della rete di esercizi. Con riguardo a tale ultimo criterio il Dipartimento
per le politiche comunitarie con la circolare 27/04/2006, pubblicata
sulla G.U. serie generale n. 167 del 20/07/2006, con riferimento alla
procedura di infrazione dell'U.E. n. 2005/4065, ha invitato le stazioni
appaltanti " a non richiedere per l'avvenire, tra i requisiti per
la partecipazione alle gare concernenti il servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto o per la presentazione delle relative offerte,
il numero degli esercizi di ristorazione situati nel territorio interessato,
che siano già convenzionati con il prestatore". Questo per
evitare di favorire le imprese con sede in Italia, le quali, prima della
presentazione delle offerte, hanno già una rete di esercizi convenzionati.
Va detto, però, che nella medesima circolare si precisa che le
difficoltà tipiche del servizio di ristorazione, legate all'esistenza
di convenzioni "attive", potrebbero essere efficacemente risolte
con la previsione nel capitolato d'oneri, di una clausola risolutiva
dell'aggiudicazione provvisoria, che operi in caso di mancato adempimento
all'impegno di sottoscrivere, entro il termine individuato negli atti
di gara, un determinato numero di convenzioni.
Infine, due annotazioni. La prima riguarda il fatto che le regole circa
l'affidamento del servizio di che trattasi devono essere raccordate
con il nuovo testo unico degli appalti (D. Lgs. 12/04/2006 n. 163) che
ha abrogato, tra gli altri, il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157. La seconda
è che, a parere dello scrivente, il decreto 18/11/2005 estende
l'obbligo di gara previsto per la Pubblica Amministrazione anche ai
privati che sono tenuti ad utilizzare le disposizioni previste dalla
citata direttiva U.E. n. 2004/18/CE per l'aggiudicazione degli appalti
di servizi sostitutivi di mensa.
Nola, 16 ottobre 2006
Dott.
Raffaele Quindici (*)
(*)
Segretario comunale di Taurano - AV
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Normativa essenziale
- Direttiva U.E. n. 2004/18/CE
- Art. 14-vicies ter della L. 17/08/2005 n. 168
- Decreto 18/11/2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Circolare 27/04/2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie
- D. Lgs. 12/04/2006 n. 163