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L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA

di

 Dott. Raffaele Quindici (*)

- www.iussit.it  22.10.2006 -
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Con il D.P.C.M. 18/11/2005, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 13 del 17/01/2006, sono state ridefinite le regole circa l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa. Il decreto si occupa dell'attività di emissione e di erogazione dei buoni pasto, delle procedure di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa, nonché dei rapporti tra le società di emissione e gli esercizi convenzionati. La finalità perseguita con la suddetta normazione è triplice: da un lato si intende assicurare l'efficienza e la stabilità economica del mercato dei buoni pasto; dall'altro si vuole garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore; infine viene perseguito lo scopo di rendere un efficiente servizio ai consumatori.
L'art. 3 del suddetto decreto individua i requisiti che le società di emissione devono necessariamente possedere per poter svolgere l'attività ed in particolare: 1) la ditta emittente deve rivestire necessariamente la forma di società di capitali, con un capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro; 2) l'oggetto sociale deve evidenziare che l'esercizio dell'attività è finalizzato a rendere il servizio sostitutivo di mensa sia pubblica che privata a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; 3) il bilancio deve essere certificato da una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 D. Lgs. 58/1998; 4) particolari requisiti devono essere posseduti dalle persone che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione.
Le società emittenti possono svolgere detta attività previa presentazione di una D.I.A. al Ministero delle attività produttive, mentre le imprese aventi sede in altri Paesi U.E. possono esercitare l'attività, a condizione che siano a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.
Circa l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto viene stabilito che la stessa sia consentita a bar, ristoranti, mense aziendali affidate in appalto, gastronomie, rosticcerie ed in genere a tutti gli esercizi di vendita di cui al D. Lgs. 114/1998 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Non ci sono limitazioni, dunque, per l'erogazione di detto servizio da parte di ipermercati e centri commerciali.
Prima di addentrarci nelle problematiche attinenti l'affidamento del servizio, appare opportuno ricordare che nel suddetto decreto vengono una buona volta definiti i requisiti dei buoni pasto che: a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione; c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro; e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
Ma le novità più rilevanti sono dettate in materia dei criteri per l'aggiudicazione delle gare, che non devono più basarsi esclusivamente sull'offerta del prezzo più basso su quello posto a base d'asta, ma sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri indicati dall'art. 53 comma 1 lett. a) della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, dovendosi privilegiare la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta. L'offerta va valutata sulla base del prezzo; del rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati; del progetto tecnico; dei termini di pagamento agli esercizi convenzionati; della rete di esercizi. Con riguardo a tale ultimo criterio il Dipartimento per le politiche comunitarie con la circolare 27/04/2006, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 167 del 20/07/2006, con riferimento alla procedura di infrazione dell'U.E. n. 2005/4065, ha invitato le stazioni appaltanti " a non richiedere per l'avvenire, tra i requisiti per la partecipazione alle gare concernenti il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto o per la presentazione delle relative offerte, il numero degli esercizi di ristorazione situati nel territorio interessato, che siano già convenzionati con il prestatore". Questo per evitare di favorire le imprese con sede in Italia, le quali, prima della presentazione delle offerte, hanno già una rete di esercizi convenzionati. Va detto, però, che nella medesima circolare si precisa che le difficoltà tipiche del servizio di ristorazione, legate all'esistenza di convenzioni "attive", potrebbero essere efficacemente risolte con la previsione nel capitolato d'oneri, di una clausola risolutiva dell'aggiudicazione provvisoria, che operi in caso di mancato adempimento all'impegno di sottoscrivere, entro il termine individuato negli atti di gara, un determinato numero di convenzioni.
Infine, due annotazioni. La prima riguarda il fatto che le regole circa l'affidamento del servizio di che trattasi devono essere raccordate con il nuovo testo unico degli appalti (D. Lgs. 12/04/2006 n. 163) che ha abrogato, tra gli altri, il D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157. La seconda è che, a parere dello scrivente, il decreto 18/11/2005 estende l'obbligo di gara previsto per la Pubblica Amministrazione anche ai privati che sono tenuti ad utilizzare le disposizioni previste dalla citata direttiva U.E. n. 2004/18/CE per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sostitutivi di mensa.

Nola, 16 ottobre 2006

                                                                              Dott. Raffaele Quindici (*)
                                                                                                 (*) Segretario comunale di Taurano - AV

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  Normativa essenziale

- Direttiva U.E. n. 2004/18/CE
- Art. 14-vicies ter della L. 17/08/2005 n. 168
- Decreto 18/11/2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri
- Circolare 27/04/2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
- D. Lgs. 12/04/2006 n. 163

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..-- a cura di Avv. Pietro D'Antò -
 

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