Il 17 febbraio 2006 la Suprema Corte, con sentenza numero 6329, nel
pronunciarsi su un caso di violenza sessuale su minore, accoglie listanza
proposta dal ricorrente, dando vita ad una pronuncia alquanto anomala,
almeno a prima lettura, che accende un focolaio di critiche e disappunto,
espressi da parte di media, mondo politico e giudiziario.
La vicenda vede coinvolti Marco T., allepoca dei fatti quarantenne
ex tossicodipendente, e lallora quattordicenne figlia della sua
convivente. Sulluomo grava unaccusa pesante: quella di aver
perpetrato abuso sessuale con annesse minacce, ai danni della minore,
sua figliastra.
Il 30 novembre del 2001 giunge la sentenza di condanna da parte del
Tribunale di Cagliari: anni tre e mesi quattro di reclusione per il
reato di violenza sessuale, oltre a mesi due per percosse. La difesa
dellimputato propone appello avverso la citata sentenza, sulla
base di più doglianze, stanti, in sostanza, nellinesatta
ricostruzione dei fatti di causa, nella ritenuta minore gravità
del fatto, tenuto conto della già matura esperienza
sessuale della giovane, ed, infine, nellintervenuta remissione
di querela circa il reato di percosse, motivo per cui, limitatamente
a tale capo, si reclamava la non procedibilità, con conseguente
rideterminazione della pena.
I Giudici di Appello, con pronuncia del 25 novembre 2003, ritenendo
di dover accogliere solo listanza di riduzione della pena, relativamente
alla non procedibilità per il reato di percosse, respingono ogni
altro motivo di impugnazione, facendo salva, per il resto, la decisione
dei magistrati di prime cure.
Segue il ricorso in Cassazione, proposto personalmente da Marco T.,
e formulato sulla base di ununica doglianza: la ritenuta mancanza
ed illogicità della motivazione addotta dalla Corte dAppello
di Cagliari, laddove non si consente lapplicazione, al caso di
specie, della richiesta attenuante del fatto di minore gravità,
prevista dal terzo comma dellarticolo 609-quater del codice penale.
In sostanza, la contestazione portata di fronte agli ermellini, verteva
sul contestato fatto che, a dir del ricorrente, lunico rapporto
sessuale avuto con la ragazza, solo oggetto di imputazione, veniva erroneamente
qualificato dai Giudici di Appello come modalità innaturale
del rapporto tale da compromettere l'armonioso sviluppo
della sfera sessuale della vittima.
A detta qualificazione, Marco T. si opponeva sulla base di due ordini
di rilievi.
In primis, egli sosteneva che la ritenuta modalità innaturale
del rapporto, altro non era se non una scelta consapevole della
giovane. In effetti, rilevava limputato, dalla ricostruzione dei
fatti di causa non poteva evincersi un netto rifiuto della minore alle
proposte sessuali ricevute, ma solo un consapevole atteggiamento sessuale.
A conferma, sempre a parer difensivo, la giovane, temendo per la propria
salute, giusto lo stato di tossicodipendenza del T., non acconsentiva,
è vero, alla consumazione di rapporto sessuale completo
con limputato, ma optava per uno di tipo orale, a suo avviso meno
rischioso. Per tale motivo, si contestava linnaturalità
del rapporto, considerandolo quale modalità scelta, non
già costrizione.
In secondo luogo, nel ricorso si poneva laccento sulla circostanza
fattuale, per cui la ragazza, che fin dalletà di tredici
anni soleva avere rapporti intimi con uomini di età diverse,
certamente possedeva una maturità sessuale sviluppata, tale da
non potersi dire gravemente compromessa da un rapporto orale, scientemente
affrontato.
Ladita Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla questione, con particolare
riferimento alla prima contestazione, afferma che in questo contesto
non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma
la gravità dell'episodio deducendola dalle modalità innaturali
del rapporto in realtà, che in realtà furono scelte con
avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi
che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa
della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato.
I Giudici di legittimità vanno nella stessa direzione, anche
in ordine al secondo rilievo mosso, relativo allassai gravosa
incidenza del denunciato rapporto, sullo sviluppo sessuale della minore.
Sostengono gli ermellini, che l'affermazione è infatti
del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella
stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la
ragazza già a partire dall'età di 13 anni aveva avuto
numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che
è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con
l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse
molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare
da una ragazza della sua età.
E ancora, rileva la Corte, la diminuente della minore gravità
del fatto di cui all'articolo 609 quater comma 3 c.p. è stata
negata dalla Corte territoriale con riferimento alle modalità
innaturali del rapporto, ritenute tali da compromettere l'armonioso
sviluppo della sfera sessuale della vittima. L'affermazione si pone
in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché
ha proceduto alla ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto
nel capo di imputazione - di abuso sessuale posto in essere dall'imputato
ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito
dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L'imputato infatti
intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che
l'uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un,
a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Si tratta di una sentenza che riconosce "la riprovevolezza della
condotta dell'imputato che in realtà si è avvalso dello
stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti
per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito
con la di lei madre convivente. Ma sottolineano gli ermellini
tale relazione interpersonale fa parte dellelemento oggettivo
della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la
reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale questa ultima
non si sarebbe integrata in quanto pacificamente allepoca del
fatto la ragazza aveva compiuto quattordici anni e come si è
visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
Per questi motivi, la Corte, nellannullare la sentenza impugnata
limitatamente al diniego dellattenuante de qua, rinvia ad altra
sezione della Corte dAppello di Cagliari, affinché in quella
sede si provveda a valutare se il diniego della attenuante in
parola possa essere deciso con una motivazione diversa da quella testè
censurata.
Al di là dei rivolti giornalistici attribuiti alla
sentenza discussa e al di là dello sprezzo personale per simili
episodi, in questa sede, deputata al solo esame tecnico della vicenda
processuale, interessa procedere con necessaria astrazione da coinvolgimenti
di sorta, al fine di ricostruire, sotto il mero profilo giuridico, il
pensiero dei Giudici di legittimità.
In punto di diritto, giova rammentare come larticolo 133 del
codice penale, teso ad una giusta determinazione della pena, suole affidare
alla discrezionalità del Giudice la valutazione, da effettuarsi
caso per caso, circa la gravità del fatto-reato, sulla base del
danno o del pericolo cagionato alla persona offesa. Ne consegue che,
in assenza di una tassativa elencazione dei casi di minore gravità,
sarà lorgano giudicante a dover, di volta in volta, motivare
in concreto quali siano gli elementi giustificatori della singola decisione.
Ciò vuol dire, che, ai fini di una corretta applicazione della
diminuente di cui allart. 609-quater c.p., comma 3, andrà
valutata, oltre alla condotta materiale integrante il fatto-reato, altresì
ogni singola specificità della stessa. In termini pratici, occorre
ricostruire la concreta portata criminale della fattispecie denunziata,
per poi desumerne la minore o maggiore gravità.
Ebbene, per comprendere la reale portata della pronunzia emessa dalla
Suprema Corte, è necessario il previo esame del dato legislativo,
tramite lesplicazione delle norme di riferimento al caso di specie:
larticolo 609-bis (violenza sessuale), larticolo
609-quater (atti sessuali con minorenne) e larticolo
609-quater, comma 3, che prevede una diminuzione della pena fino a due
terzi, ove il Giudice ravvisi una minore gravità del fatto.
Un distinguo è dobbligo, e concerne lelemento differenziante
la condotta prevista e punita dallarticolo 609-bis, da quella
di cui al successivo quater.
La fattispecie delittuosa denominata violenza sessuale
(art. 609-bis c.p.), trova ragion di pena nel mancato consenso da parte
della vittima, agli atti sessuali compiuti o subìti. Di contro,
nel reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater
c.p.), seppur intervenuto il consenso del minore alle attività
sessuali, trattasi di manifestazione di volontà non validamente
prestata, giusta limmaturità del soggetto. Per tale ragione,
il legislatore ha voluto estendere la pena prevista per la violenza
sessuale, alla diversa condotta di atti sessuali con minorenne,
se questi non abbia raggiunto, al momento del fatto, i limiti di età
fissati nello stesso articolo 609-quater c.p..
Circa il tetto delineato dalla norma anzidetta, si fa riferimento,
come regola generale, al mancato compimento di anni quattordici, soglia
che si eleva fino ai sedici, in costanza di una particolare e subdola
condotta, insita nella condizione soggettiva del reo, che risulti essere
lascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione
o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con questultimo,
una relazione di convivenza. La ratio è palese: lautore
del reato, in tali circostanze, è solito avvalersi dello stato
di soggezione del minore, per ottenerne favori sessuali.
Infine, il terzo comma della previsione di cui al 609-quater dispone
che nei casi di minore gravità la pena è diminuita
fino a due terzi.
Lesame della normativa citata, consente di far luce sul corretto
alveo di appartenenza della fattispecie concreta: atto sessuale compiuto
a danno di minore consenziente, di età compresa tra quattordici
e sedici anni. La condotta incriminata, dunque, stando alla volontà
legislativa, assume rilievo criminale per lessersi verificata
in costanza della particolare condizione di soggezione intercorrente
tra lautore del reato e la vittima, figlia della convivente. In
effetti, in mancanza di un tale rapporto di familiarità
e convivenza tra agente e minore, la condotta di Marco T. non avrebbe
integrato alcun reato, stante la previsione di cui allart.609-quater
n.2, che subordina la valenza penale della condotta al sussistere di
elencati elementi.
Se questi sono i fatti, allora la Corte di Cassazione, con la sua pronuncia,
non ha voluto né travisare le circostanze, né negare la
riprovevolezza del fatto, tenendo in debito conto la circostanza per
cui limputato si è certamente avvalso, per ottenere favori
sessuali, dello stato di soggezione e del contesto di convivenza con
la vittima. Ma, si vuole qui rilevare, trattasi di condotta già
prevista e punita, in tutta la sua totalità, dallarticolo
609-quater, comma 1, lett.2.; in effetti, nei fatti di causa, non risulta
essersi verificato un quid pluris rispetto al reato in atti, giusta
la condotta dellimputato, che ne esaurisce loggettività
e ne giustifica la pena comminata.
Sotto il diverso profilo dellapplicabilità o meno dellattenuante
di cui al terzo comma della norma in questione, preme chiarire come
la Corte di Cassazione, Giudice di sola legittimità, non può
e non ha né concesso, né negato la diminuente richiesta.
Gli ermellini, lungi dal voler sottovalutare il fatto-reato, hanno rilevato
la contraddittorietà della motivazione di diniego dellattenuante
in parola, così come stesa dai Giudici di appello; per detta
ragione, hanno disposto il rinvio della decisione alla giustizia di
secondo grado, affinché questa decida se concedere o negare nuovamente
la riduzione di pena, questa volta con nuova e più congrua motivazione.
A stretto rigor normativo, la Suprema Corte, non ha ritenuto più
o meno grave il reato commesso da Marco T., in ragione della maggiore
o minore esperienza sessuale della vittima: il delitto è già
perfetto, ed assume egual valenza, a prescindere dalle abitudini sessuali
della minore. Lo conferma costante giurisprudenza, nel cui pensiero
la maturità sessuale della vittima non può
influire sulla materialità del fatto reato, che resta identica
in nome del bene tutelato: limmaturità delle scelte effettuate
dal minore di anni quattordici e linfluenzabilità dellinfrasedicenne.
Sulla stessa direzione, interviene di recente il legislatore, il quale,
con legge n.38 del 6 febbraio 2006, di modifica dellarticolo 609-quater,
così dispone: Al di fuori delle ipotesi previste dallart.609-bis,
lascendente, o il tutore che, con labuso dei poteri connessi
alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto
gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Ferma, allora, la ratio della legge, e fermo il giudizio di riprovevolezza
del fatto de qua, così come espresso a chiare lettere dai Supremi
Giudici, la discussa sentenza ha solo inteso sottolineare la contraddittorietà
della motivazione espressa dalla Corte dAppello di Cagliari, circa
la nominata innaturalità del rapporto. In sintesi,
agli ermellini è parso poco chiaro liter mentale sotteso
alla censurata motivazione, e ciò, in primis, laddove si indicava
come innaturale una modalità tale di atto sessuale,
scelta dalla vittima, previa valutazione dei rischi connessi, e ancora,
laddove si discuteva del grave pregiudizio al corretto sviluppo sessuale
della minore, in realtà già maturo, secondo
le risultanze di causa.
E unicamente per lesplicate ragioni, che la Corte di Cassazione,
cui è attribuito il potere di sindacare lutilizzo discrezionale
dei parametri di cui allarticolo 133 c.p., sotto il solo profilo
della contraddittorietà della motivazione, questo fa e rinvia,
per detto incombente, alla magistratura di appello.
In attesa di un nuovo esito della vicenda, una riflessione è
dobbligo.
Un fatto gravissimo, come quello di una violenza su minore, non potrà
mai ritenersi meno grave in ragione della perduta illibatezza
della vittima, piuttosto che in ragione delle esperienze sessuali della
stessa, finendo, così, per vanificare le modifiche legislative
del 1996, di abrogazione dellarcaica previsione per cui non integrava
violenza sessuale, latto perpetrato nei confronti di un minore
già moralmente corrotto.
Se ciò è vero, e se ogni considerazione emotiva della
vicenda non può essere trascurata, daltro canto, rammarica
la ricostruzione del pensiero della Suprema Corte, così come
risultante dai media e da cronache giornalistiche di settore, basata
più su una volontà di clamore, che sul reale dettato della
pronunzia, la quale, si ricorda, non ha né negato la riprovevolezza
del fatto, né optato per una benevola concessione delle attenuanti
richieste, ma ha solo fatto uso dei poteri concessigli dalla normativa
di riferimento.
L'Aquila, luglio 2006
Avv. Selene Pascasi, Foro di L'Aquila
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www.iussit.it
28.07.2006 ------------------------