Con sentenza
n. 6078 del 18 marzo 2006, la prima sezione civile della Corte di
Cassazione, nel pronunciarsi su un toccante caso di adozione promosso
da una cittadina di origini rumene, lancia un importante segnale al
legislatore, teso verso una maggiore sensibilizzazione nei confronti
dellesigenza del soggetto così detto single di vedersi
riconoscere il diritto alladozione. La vicenda
ha per protagonista Doinita V., di origini rumene ma residente a Roma
dal 1992 e oggi cittadina italiana per avere contratto matrimonio
con un uomo del nostro paese. La donna, che nel 2002, ancora single,
aveva ottenuto una sentenza di adozione di minore, con pronuncia del
tribunale rumeno di Costanza, ne richiede il riconoscimento da parte
dello Stato italiano, così da poter portare la piccola Andrea
in Italia ed inserirla nella nuova famiglia a tutti gli effetti. Purtroppo,
a Doinita il Tribunale per i minorenni di Roma ha negato il riconoscimento
della sentenza rumena, poiché la legge italiana preclude di
recepire decisioni straniere che regolarizzino fattispecie adottive
da parte di una persona singola. Al diniego del Giudice di prime cure,
è seguito il ricorso alla Corte dAppello di Roma, anchesso
rigettato in data 21 aprile 2005, per le stesse motivazioni. Il caso
approda così davanti alla Suprema Corte, che non può
non seguire la via già percorsa nei primi due gradi di giudizio,
ribadendo limpossibilità di riconoscere una generalizzata
adozione internazionale da parte del richiedente non coniugato, giusto
il contrasto con la normativa italiana che, a differenza di quella
rumena, suole dar valenza a una tal richiesta solo se proveniente
da ambo i coniugi. I Giudici di legittimità precisano che il
legislatore ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari
circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al
prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dellambito
di ammissibilità delladozione di minore da parte di una
singola persona, anche qualificandola con gli effetti delladozione
legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente
allinteresse del minore ma che non si può per questo
fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità
di tale adozione da parte di persona singola. In sostanza, nonostante
la Convenzione di Strasburgo del 1967 consenta ai singoli Stati di
regolamentare liberamente le richieste di adozione da parte dei singoli,
salvi il preminente interesse del minore e il criterio di preferenza
per ladozione da parte di coniugi, ciò, come sottolinea
la Cassazione, potrebbe avvenire solo in presenza di determinate condizioni.
Circa la Convenzione citata, interessante è la lettura della
decisione presa dalla Corte dAppello di Roma, con ordinanza
del 9 luglio 1993, per cui La Convenzione di Strasburgo del
24 aprile 1967 prevede la illimitata possibilità della persona
singola di adottare un minore. La norma pattizia internazionale, resa
esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974 n. 357, non e' suscettibile
di abrogazione con legge ordinaria e quindi non e' modificata dalla
successiva legge 4 maggio 1983 n. 184, che limita a casi particolari
la possibilità di adozione del minore da parte di una singola
persona. La possibilità di adozione consentita dall'art. 6
della Convenzione appare in contrasto con il dettato costituzionale
degli artt. 29 e 30, che tutelano i diritti della famiglia e dei minori
che della stessa fanno parte. La stessa norma appare di non sicura
costituzionalità anche sotto il profilo della irragionevolezza
e quindi violatrice dell'art. 3 della Costituzione. Il procedimento
dell'ordine di esecuzione conferisce natura speciale alle norme pattizie
internazionali e le rende immodificabili da leggi successive finché
l'ordine di esecuzione stesso non sia modificato. Ne consegue l'applicabilità'
della Convenzione di Strasburgo e la possibilità ai sensi dell'art.
6 del singolo di adottare, senza limiti di sorta, un minore.
Tralasciando quanto disposto dalla Convenzione di Strasburgo, per
comprendere appieno le motivazioni che hanno spinto gli ermellini
al rigetto dellistanza proposta dalla donna, occorre ripercorrere
le linee essenziali della normativa vigente in Italia in materia di
adozioni, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, successivamente
modificata con intervento legislativo n. 149 del 2001. Già
dal titolo della legge de qua, Diritto del minore ad una famiglia,
si comprende la ratio seguita dal legislatore, che intende garantire
al minore un nucleo familiare stabile, individuandolo nel composto
bigenitoriale, più idoneo ad occuparsi del bambino stante in
condizioni di abbandono. Entrando nello specifico, la legge n. 184
del 1983, agli articoli 6 e seguenti, prevede una disciplina piuttosto
particolareggiata che si va ad analizzare, seppure a grandi linee.
Punto di partenza: ladozione è consentita solo ai coniugi
uniti in matrimonio da almeno tre anni, o, in caso di vita coniugale
più breve, che abbiano convissuto in modo stabile nel precedente
triennio. Essenziale è il rispetto di determinati requisiti
circa letà degli adottandi, che deve superare di almeno
diciotto anni letà delladottando, senza tuttavia
oltrepassare i quarantacinque anni di distanza, salva la deroga in
caso di danno grave per il minore. La procedura di adozione inizia
con la presentazione di unistanza, valida per tre anni e riproponibile,
rivolta ad uno o più Tribunali per i minorenni, con specifica
delleventuale disponibilità ad accogliere in famiglia
più fratelli. Alla richiesta seguiranno, per disposizione giudiziale,
delle indagini, svolte da servizi socio-assistenziali ed aziende sanitarie,
volte ad accertare lidoneità concreta ad educare il minore,
a sostenerlo economicamente e ad inserirlo in un sano ambiente familiare.
Al fine di toccare con mano tale idoneità, è
previsto un periodo di affidamento preadottivo, sotto la vigilanza
del Tribunale, della durata di un anno, decorso il quale, si potrà
pronunciare l'adozione, con duplice effetto: scioglimento del rapporto
adottato - famiglia di origine ed acquisizione da parte del minore,
dello status di figlio legittimo degli adottanti. Se questo è
quanto previsto circa ladozione su istanza di una coppia coniugata,
in punto di adozione da parte del single, è bene precisare
che il nostro ordinamento non la vieta in toto, ma ne restringe lambito
di operatività ai casi specifici di cui allarticolo 44
della legge n. 184 del 1983 e alle circostanze tassativamente indicate
nel quarto e quinto comma dellarticolo 25 della stessa legge,
ferma la preferenza per le coppie coniugate da almeno 3 anni. Il primo
comma dellarticolo 44 della legge de qua descrive le situazioni
in cui si consente anche al single richiedente di accedere alladozione
nazionale: ove la parte istante sia legata al minore da vincolo
di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile
e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre
(lett. a); qualora il minore risulti affetto da handicap e sia orfano
di padre e di madre (lett. c) o, ancora, in presenza di constatata
impossibilità di affidamento preadottivo (lett. d). Comune
denominatore a base della norma, il forte legame con ladottante
o lestrema difficoltà di adozione. Funge da legante tra
la situazione delle adozioni nazionali e quella in tema di adozioni
internazionali, lordinanza n. 347 emessa dalla Corte Costituzionale
di Roma il 29 luglio del 2005. Con tale decisione, lorgano giudicante,
nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 29 bis, 31 secondo comma, 35 primo comma,
36 primo e secondo comma e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prende
spunto per offrirne uninterpretazione costituzionalmente orientata,
volta allequiparazione tra adozione nazionale ed internazionale.
In pratica, la Corte ha ritenuto che ladozione internazionale
dovesse incontrare stessi limiti e stesso ambito applicativo di quella
nazionale, consentita anche al single, seppur nei casi particolari
già esaminati. La pronuncia prendeva le mosse dalla fattispecie
di una cittadina italiana la quale, pur non essendo coniugata, presentava
istanza di adozione di una bimba bielorussa gravemente malata e costretta
a vivere nel suo paese in condizioni di abbandono. La richiesta della
donna circa lottenimento del decreto di idoneità alladozione
era parsa legittimata sia alla luce di quanto disposto dallarticolo
44, lettera d, già richiamato, e sia per carenza di motivazioni
fondanti un affidamento della bambina a terzi. Invero, la difficoltà
prospettatasi al giudice costituzionale nasceva dallintervento
legislativo di cui alla legge 31 dicembre 1998 n. 479, che inseriva
larticolo 29 bis, nel corpo della legge n. 184 del 1983. Detta
norma, nel disciplinare ladozione internazionale, faceva espresso
richiamo alla sola disposizione contenuta nellarticolo 6 della
legge n. 184, senza alcun riferimento allarticolo 44 della stessa,
che citava i casi particolari nei quali si riconosceva
ladozione al single richiedente; così facendo, il legislatore
sembrava voler precludere ogni possibilità di adozione internazionale
da parte del single, pur in costanza dei medesimi presupposti in cui
si consentiva quella nazionale. Ebbene, la Corte ha ritenuto inaccettabile
uninterpretazione meramente letterale della norma, giusto levidente
contrasto col principio di eguaglianza di cui allarticolo 3
del testo costituzionale. In effetti, se riconosciuti presupposti
valgono a legittimare unadozione nazionale, non è dato
sapere per quali ragioni non possano rilevare anche ai fini di quella
internazionale. Inoltre, si creerebbe uniniqua discriminazione
tra minori italiani e stranieri, anche alla luce di quanto dispone
larticolo 30 della Costituzione, che prevede il diritto del
minore e non del minore italiano in stato di abbandono ad essere cresciuto
in un ambiente a lui idoneo. Ecco perché, a voler dare uninterpretazione
costituzionalmente corretta della normativa, ladozione internazionale,
al pari di quella nazionale, dovrebbe essere consentita oltre che
alle coppie di coniugi che abbiano preventivamente ottenuto un decreto
di idoneità da parte del Tribunale per i minorenni del luogo
di residenza e che si siano avvalsi dellintervento di un ente
autorizzato a proseguire la procedura nel paese estero, altresì
ai soggetti singoli che si trovino nelle specifiche situazioni descritte
dallarticolo 44 della legge n. 184 del 1983. Chiariti i perché
dellordinanza pronunciata dalla Corte Costituzionale nel luglio
del 2005, il panorama normativo non può dirsi completo senza
che si accenni a quanto previsto dal quarto comma dellarticolo
36, circa il riconoscimento delle sentenze straniere di adozione.
In esso si dispone che lordinamento italiano può dare
valore ad una pronuncia straniera di adozione solo laddove gli istanti
dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente
nello stesso (nel Paese straniero) e di avervi avuto la residenza
da almeno due anni. Tornando al caso di Doinita, e tenendo a
mente le considerazioni fin qui effettuate, la sentenza emessa pochi
giorni or sono dalla Suprema Corte parrà di maggior comprensione.
La Cassazione ha ritenuto di dover rigettare listanza della
donna per una serie di motivazioni, prima fra tutte la mancanza di
elementi probanti circa la sussistenza di quel preesistente rapporto
affettivo e genitoriale di fatto ormai consolidato, così
come vuole larticolo 44 della legge n. 184 del 1983, alla lettera
a. In secondo luogo, con riferimento allarticolo 36 della stessa
legge, la Corte ha sottolineato la mancanza, nel caso di specie, del
requisito ivi richiesto e relativo al biennio minimo di residenza
nel Paese straniero. In effetti, lininterrotta residenza di
Doinita in Italia, fin dal 1992, appare inconciliabile con la sostenuta
comunione di vita ed affetti tra la donna e la minore Andrea, sempre
residente in Romania. Per parola della stessa Cassazione, la mancata
prova di un tal legame «è stata correttamente valorizzata
dalla Corte dappello romana quale elemento concorrente alla
formazione del convincimento della non configurabilità della
situazione che, ai sensi della legge 184 del 1983 comma 4 art. 36
legittima il riconoscimento in Italia della adozione pronunciata in
un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani». E ancora,
la Corte ricorda ancora che al di fuori dei citati casi particolari,
la norma non consente ai giudici italiani di concedere ladozione
di minori a persone single. Al contrario, il principio fondamentale
al riguardo è quello secondo il quale ladozione è
permessa solo alla coppia di coniugi uniti in matrimonio da almeno
tre anni e non ai singoli componenti di questa. Per concludere,
se per i motivi esplicati il caso di Doinita non poteva essere ricompreso
tra quelle tassative situazioni legittimanti unadozione da parte
di un single e se lordinamento italiano non riconosce unadozione
generalizzata ai soggetti non coniugati, allora i Giudici della prima
sezione non potevano che rigettare listanza proposta. Consola
il fatto che, come spiega il legale della donna, lavvocato Evandro
Senatra, I coniugi hanno ottenuto, finalmente, con una sentenza
passata in giudicato, la n. 15 del 2006, ladozione speciale
della figlia, in base all'articolo 44, lettera d), della legge 184/1983
e comunque, aggiunge, sono contento dellinvito mosso dalla
Cassazione al Legislatore, perché ritengo sia meglio concedere
unadozione a un single che lasciare un bambino in istituto».
In effetti, la sentenza emessa dalla Suprema Corte, seppur di rigetto
alle richieste formulate, assume valore se inserita nel contesto normativo
e se correttamente interpretata. I Giudici di legittimità hanno
preso spunto dal caso proposto, per sottolineare che, scrive il il
relatore Maria Rosaria San Giorgio, il legislatore ''ben potrebbe
provvedere... ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità
dell'adozione di minore da parte di una singola persona, ove tale
soluzione sia giudicata più conveniente all'interesse del minore''.
Linnovazione portata dalla sentenza esaminata sta nellinvito,
rivolto allorgano legiferante, al superamento dei limiti imposti
dal diritto vigente, anche legittimando ladozione
da parte di un single, sempre che risulti più conveniente
allinteresse del minore e fatta salva la preferenza per
linserimento dello stesso in un nucleo familiare perfetto. In
conclusione, la Cassazione non ha voluto fondare il riconoscimento
di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte
di persona singola; nessuna rivoluzione dunque, ma solo uno
slancio teso verso uninterpretazione più elastica della
normativa. Sul punto, interessante è il commento del professor
Alberto Gambino, docente ordinario di diritto privato presso l'Università
Europea di Roma, il quale sottolinea che il caso in questione, seppur
estremo, non può essere usato come un cavallo di Troia
per forzare il nostro sistema normativo e aprire indiscriminatamente
alladozione dei single, che poi significa concretamente allargare
ladozione anche ai conviventi siano essi etero o omosessuali
ladozione non è un diritto soggettivo di chi vuole adottare.
E piuttosto il bambino ad avere il diritto, per crescere e svilupparsi
armoniosamente, ad una mamma e un papà. Aggiungo che oggi lalternativa
non è tra il rimanere in un istituto o lessere adottato
da un single: infatti il numero delle coppie coniugate pronte ad adottare
è, anche sul fronte internazionale, di gran lunga superiore
al numero dei bambini dichiarati adottabili. E, dunque, davvero
un falso problema: non si comprende infatti perché si dovrebbe
dare al bambino un solo genitore quando si ha la concreta possibilità
di dargliene entrambi. Sulla stessa linea, lopinione espressa
dal Giudice minorile Melita Cavallo, secondo la quale "Ben venga
lapertura della Cassazione alle adozioni in favore dei single,
ma va detto che i bambini preferiscono avere una mamma e un papà
come riferimento". Inoltre, nel condividere lappello che
i Giudici hanno rivolto al legislatore, ella aggiunge che oggi
nei confronti delle persone che vivono sole non esiste più
un pregiudizio culturale. In ogni caso deve prevalere linteresse
superiore e se coincide con laffido ad una persona single, allora
ben venga. Ma un giudice deve tenere presente anche che un bambino
si sente più rassicurato se ha con sé una mamma e un
papà. In una coppia solitamente cè anche una condizione
di maggiore stabilità». Sotto altro profilo, la decisione
della Corte ha avuto il merito di esortare un allineamento della posizione
italiana a quella europea, superando, come affermato dalla senatrice
Marisa Nicchi, una discriminazione inaccettabile, quella che
vede la legge esprimere soltanto un tipo unico di genitorialità
e di famiglia. Di contro, la presa di posizione degli ermellini
non ha trovato sostegno, come era prevedibile, né nel pensiero
delle famiglie adottive, né da parte del mondo cattolico. A
conferma, si riporta la critica dellAnfaa, associazione famiglie
adottive e affidatarie, che, insorgendo, lamenta lassurdità
insita nella volontà di ampliare la normativa a vantaggio dei
single, giacché, a loro dire ci sono già tante
coppie che non accedono alladozione, meglio dare due genitori
ai bambini piuttosto che uno. Infine, lopposizione della
Curia secondo la quale E sbagliato sollecitare il Parlamento
a legiferare ampliando le opportunità di adozione per i single
dal punto di vista della crescita psicologica del minore una
coppia offre garanzie che una persona singola non può dare;
daltro canto, la reazione del Vaticano era scontata, anche alla
luce del fatto che, proprio pochi giorni fa, il presidente della Cei
Camillo Ruini, aveva fatto appello al mondo politico nel senso di
una speciale attenzione per il sostegno della famiglia
legittima fondata sul matrimonio. In attesa di sapere se e in
quali termini il legislatore italiano vorrà cogliere limput
della Cassazione, di certo il segnale lanciato dagli ermellini,
accolto o criticato che sia, ha avuto un grande merito: riaccendere
i riflettori sulla triste realtà dei tanti minori abbandonati,
le cui piccole vite restano, purtroppo, molto spesso intrappolate
nelle maglie della legge e della burocrazia. Auspicando che la società
e il legislatore non perdano mai di vista i diritti e gli interessi
dei grandi di domani, una considerazione appare doverosa:
che ad adottare sia una famiglia o sia un single, limportante
resta soddisfare la sete di affetto e di protezione tatuati nel cuore
di ogni minore abbandonato.
Avv. Selene Pascasi - L'Aquila, 28 marzo 2006