Nola-Tribunale /Ordine Avvocati Nola / HOME /Avvertenze legali

...


.

Le disinvolte acrobazie dell'articolo 405, 1° comma, bis cpp ed il morbido atterraggio sulla rete della carta costituzionale

di

Enrico Campoli (*)

_________________________________________

Nell'ambito della legge "in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento[1]" il legislatore non ha resistito alla tentazione di inserire una norma che con tale argomento nulla ha a che vedere riguardando essa l'esercizio dell'azione penale al termine delle indagini preliminari.

L'articolo 3 della suddetta legge, difatti, interpolando l'art. 405 cpp, a mezzo dell'introduzione del 1° comma bis, stabilisce che : - "Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".

Com'è noto, l'art. 405 cpp regolamenta, sin dalla sua rubrica, le forme ed i termini per l'esercizio dell'azione penale tant'è che al primo comma è previsto che il pubblico ministero opti per l'esercizio dell'azione penale tutte le volte in cui "non deve richiedere l'archiviazione".
Tale disposto normativo, d'altronde, trova piena rispondenza nell'art. 50 cpp laddove è stabilito che il pubblico ministero non "esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione".

La novella introdotta con la Legge 46/2006 volutamente va ad incidere sulle prerogative legate all'esercizio dell'azione penale in quanto, in presenza di determinati pre-requisiti, - e cioè nell'eventualità che vi sia stata, da un lato, una pronuncia di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, dall'altro, un'assenza di ulteriori elementi indiziari "a carico" -, impone al Pubblico Ministero di chiedere l'archiviazione del procedimento.
L'espressione utilizzata dal legislatore - "formula" - e l'introduzione di un apposito comma, da interpretare sistemicamente con le due disposizioni sopra menzionate, inducono a ritenere che non è più consentito al Pubblico Ministero in presenza dei due pre-requisiti sopra citati alcuna alternativa dovendo egli sempre optare per la richiesta di archiviazione..[2]
E' del tutto evidente che il legislatore, in considerazione della vigenza del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, ha imposto una compressione delle facoltà relative all'esercizio della stessa ma coniugando tal cosa solo in relazione alla posizione del Pubblico Ministero non potendo certo declinare tale preclusione in relazione ai poteri-doveri del Giudice (ed in particolare del Giudice per le indagini preliminari) in sede di controllo ex artt. 408 e ss. cpp.
Si vuole con l'osservazione da ultimo formulata evidenziare che se, in presenza di determinati presupposti, la Parte Pubblica è obbligata a chiedere l'archiviazione del procedimento - e tal cosa non incide sulle prerogative costituzionali stabilite in tale materia dall'art. 112 della Costituzione - spetta poi al Giudice in sede di eventuale udienza camerale avallare tale scelta nel merito ovvero attivare i propri poteri di far svolgere ulteriori indagini ovvero di formulare l'imputazione coatta : in breve, mai il Gip dovrebbe dar luogo all'archiviazione tutte le volte in cui ritenga che la stessa sia infondata, a prescindere dall'eventuale esito della procedura cautelare e della mancanza di nuovi elementi, essendo il disposto normativo di cui sopra circoscritto al solo agire del Pm.
Ogni diversa lettura dell'art. 405, 1° comma bis, cpp, - dovendo il Giudice sforzarsi di interpretare le norme in modo costituzionale -, intaccherebbe il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale spossessando di fatto l'Ag del monopolio assegnatogli in tale specifico ambito dalla Carta Costituzionale : quest'ultima, difatti, demanda al Giudice, e solo al Giudice, il sindacato in proposito potendo il legislatore, in presenza di determinati presupposti, imporre il non esercizio dell'azione penale alla Parte Pubblica e mai al Giudice.[3].
La limitazione della facoltà del Pm in tema di esercizio dell'azione penale introdotta con la Legge 46/2006 può, dunque, essere costituzionalmente interpretata solo nella misura in cui titolarità e obbligatorietà trovano nei poteri di controllo del Gip la loro sintesi corretta : mai, - atteso il disposto di cui all'art. 112 della Costituzione -, il legislatore, pur in presenza dei pre-requisiti sopra menzionati, potrebbe imporre al Giudice l'archiviazione del procedimento ed interpretare il nuovo disposto normativo in tal senso sarebbe certamente censurabile in sede di scrutinio costituzionale della norma. Come la dottrina costituzionalistica più avveduta ha avuto modo di precisare "il principio dell'obbligatorietà non esclude che l'ordinamento preveda ipotesi specifiche e predeterminate in cui l'obbligo del pubblico ministero è subordinato al verificarsi di condizioni estranee alla sua volontà; situazioni cioè in cui il contemperamento tra gli interessi della giustizia ed interessi di altra natura - privatistici o pubblicistici - è risolto attribuendo prevalenza ai secondi. Ciò che importa è che la prevalenza.........non si risolva in una interferenza arbitraria....Deve trattarsi quindi di situazioni predeterminate dalla legge, di categorie generali, e non di casi in cui al potere politico sia attribuita la facoltà di impedire il promovimento dell'azione penale per motivi contingenti ed estemporanei"[4].

Fermo restando tali precisazioni di ordine costituzionale le questioni da analizzare sono molteplici, ed in particolare :
1. l'ambito di applicabilità della norma citata "per tutti i procedimenti in corso", così come sancito dall'art. 10 della medesima legge;
2. la rispondenza della fattispecie normativa unicamente alle situazioni in cui vi sia stato un annullamento definitivo della Suprema Corte di Cassazione in materia cautelare per carenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero a tutte le situazioni a quest'ultima processualmente assimilabili, ivi comprese quelle in cui vi sia stato un rigetto, non sottoposto a gravame, da parte di uno degli altri organi preposti al controllo del presidio cautelare - (Si pensi, in proposito, al rigetto del Gip non impugnato ovvero alla situazione in cui al rigetto del Gip consegua la conferma del medesimo in sede d'appello oppure all'ipotesi in cui l'ordinanza custodiale emessa dal Gip sia annullata in sede di riesame senza che, poi, tutti tali provvedimenti, - che abbiano avuto ad oggetto la negativa prognosi indiziaria ex art. 273 cpp -, giungano mai all'esame dei giudici di legittimità) e sempre, inevitabilmente, per volontà della parte pubblica;
3. il significato che si deve dare alla dizione "ulteriori elementi a carico";
4. il sindacato che è possibile esercitare in ordine all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero pur in presenza dei presupposti di cui all'art. 405, 1° comma bis, cpp che glielo impedirebbero;
5. la sede in cui il sindacato da ultimo menzionato va svolto e la tempistica legata ad esso.

Ebbene, in relazione alla prima delle questioni proposte va osservato che :
1. l'art. 10 della Legge n. 46/2006 regolamenta il regime transitorio di applicabilità della normativa;
2. in particolare, il legislatore si è occupato nei commi 2-3-4 e 5 del suddetto articolo di tutto quanto attiene all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per i procedimenti per i quali è già intervenuta sentenza;
3. il primo comma dell'art. 10 cit. stabilisce, invece, il principio generale secondo cui "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima" (vacatio legis : 10/3/2006);
4. l'applicazione del canone del "tempus regit actum" - di cui il primo comma da ultimo riportato è traduzione letterale - e la presenza di una norma transitoria che rende quale spartiacque la sentenza di primo grado rende del tutto manifesta l'assenza di una perpetuatio iurisdictionis per i procedimenti attualmente in fase di udienza preliminare con la conseguente applicabilità dell'art. 405, 1° comma bis, cpp non solo, ed ovviamente, per i procedimenti attualmente in fase di indagini preliminari - stante anche la dizione di procedimenti e non quella di processi - ma anche per quelli regrediti a tale fase ex art. 416 cpp ovvero quelli per i quali non si è ancora data alcuna decisione di vocatio in ius (o ad essa assimilabile, come l'ordinanza di ammissibilità al rito abbreviato, il decreto di giudizio immediato, etc. etc.).

Per quanto riguarda, invece, le altre questioni sopra indicate - strettamente interconnesse tra loro - va evidenziato che :
1. l'art. 415 bis cpp stabilisce che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari può trovare svolgimento solo allorquando il Pm "non deve formulare richiesta di archiviazione";
2. l'art. 405, 1° comma bis, cpp, come già sopra affermato, ha stabilito che in presenza di determinati pre-requisiti, - vedi sul punto anche l'art. 50 cpp sopra citato -, il pubblico ministero "deve" chiedere l'archiviazione del procedimento;
3. l'art. 405, 2° comma, cpp - peraltro sistematicamente fatto precedere non casualmente dal legislatore dal 1° comma bis cpp sopra citato - stabilisce che "il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio" fatto "salvo quanto previsto dall'art. 415 bis", il quale ultimo permette la formulazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari solo allorquando il pubblico ministero "non deve formulare richiesta di archiviazione";
4. tutte le volte in cui, pertanto, il pubblico ministero pur in presenza della situazione di cui all'art. 405, 1° comma bis, cpp formulerà l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e successivamente eserciterà l'azione penale incorrerà, trattandosi di una "disposizione concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale", nella nullità assoluta ex artt. 178, 1° comma, lett. b), 179 cpp e prima sede deputata a rilevarla - ovvero ad eccepirla - non può che essere che quella di fissazione (o svolgimento) dell'udienza preliminare ovvero l'udienza dibattimentale per i casi di citazione diretta.

Di ulteriore, e rilevante, spessore sono anche le altre questioni attinenti lo spazio di applicabilità della norma :
1. è di tutta evidenza che il legislatore nell'imporre un esplicito limite all'esercizio dell'azione penale ha inteso da un lato ancorare lo stesso ad una pronuncia giurisdizionale in tema di cautela che abbia dichiarato la carenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al giudice di legittimità e dall'altro sottoporre lo stesso, a sua volta, all'assenza di ulteriori elementi " a carico";
2. anche in questo caso, l'interpretazione costituzionale della norma non può che accomunare tutte le ipotesi in cui v'è stata una decisione che abbia censurato la carenza del presupposto ex art. 273 cpp e non solo quella in cui v'è stata una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione;
3. ragionare diversamente, cioè voler confinare l'ambito della norma solo ai casi in cui v'è stata una pronuncia dei giudici di legittimità, vorrebbe dire rendere il Pubblico Ministero arbitro insindacabile di tale prerogativa ben potendo lo stesso decidere di non impugnare la decisione avversa proprio per poter in un successivo momento esercitare -, e paradossalmente pur in assenza di ulteriori elementi a carico -, l'azione penale;
4. in breve, fornire dell'art. 405, 1° comma bis, cpp una lettura limitativa comporterebbe il paradossale effetto che tutte le volte in cui il Pm si trovi dinanzi ad un rigetto in materia cautelare, che sia del Gip ovvero del Tribunale della Libertà, in sede di riesame o di appello, il non esercizio dell'impugnazione - in questo caso unicamente a lui attribuito - lo legittimerebbe, in seguito, ad esercitare l'azione penale con il risultato che adire o meno il giudice superiore gli consentirebbe o meno, anche in assenza di nuovi elementi, di esercitare l'azione penale;
5. il non esercizio del diritto d'impugnazione avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare personale per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, - ovvero il prestarvi consapevolmente acquiescenza -, che tale rigetto sia assunto dal Gip o dal Tribunale della Libertà, e l'assenza di ulteriori elementi all'esito di ulteriori investigazioni, determinano sempre gli effetti di cui all'art. 405, 1° comma bis, cpp, fermo restando il controllo del Gip, ex artt. 408 e ss. ccp [5], sul merito della richiesta di archiviazione;
6. in presenza di situazioni come quelle sin qui enucleate solo a mezzo del passaggio attraverso l'eventuale udienza camerale ex artt. 408 e ss. cpp, e dunque, dei poteri del Giudice per le indagini preliminari, sarà possibile, quindi, accedere alla fase giurisdizionale a mezzo dell'imputazione coatta, eventualmente anche previe ulteriori indagini ex art. 409 cpp. [6]
In ordine, infine, agli ulteriori elementi "a carico" che legittimerebbero, pur in presenza di una pregressa pronuncia di insussistenza ex art. 273 cpp, l'esercizio dell'azione penale va sottolineato che :
1. gli stessi non possono che avere, - o da soli ovvero in coordinamento con i precedenti -, valenza ex art. 273 cpp stante l'espressa richiesta non di meri elementi bensì di una specifica portata "a carico" dei medesimi;
2. su quest'ultimi, - acquisiti successivamente al rigetto cautelare -, deve potersi sempre svolgere un sindacato valutativo da parte del Giudice non potendo certo svincolarsi tale pre-requisito da un esame nel merito : sostenerlo vorrebbe dire attribuire al Pm una facoltà priva di limiti in quanto qualsiasi elemento - anche la trascrizione di intercettazioni che già i brogliacci avevano dimostrato inconferenti alla tesi accusatoria - lo legittimerebbe all'esercizio dell'azione penale;
3. anche in questo caso il sindacato non può che trovare svolgimento nei modi già sopra illustrati, e cioè nelle forme di cui agli artt. 178, 1° comma, lett. b), cpp da parte del Giudice che procede.

Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui svolte può concludersi sinteticamente che :
a. l'art. 405, 1° comma bis, cpp trova applicazione oltre che nei procedimenti per i quali non è stata esercitata ancora l'azione penale (ovvero pur essendo stata esercitata è regredita a tale fase) anche in quelli attualmente in fase d'udienza preliminare;
b. l'art. 405, 1° comma bis, cpp trova applicazione tutte le volte in cui v'è stata una pronuncia di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che sia divenuta giudicato cautelare senza che siano stati successivamente acquisiti ulteriori elementi di effettiva valenza ex art. 273 cpp;
c. tutte le volte in cui il pubblico ministero pur in presenza dei suddetti pre-requisiti non formuli la richiesta di archiviazione, ed, invece, attivi l'esercizio dell'azione penale incorrerà in una nullità ex art. 178, 1° comma, lett. b; -179 cpp e prima sede deputata a rilevarla è, oltre a quella dibattimentale in caso di citazione diretta, quella di fissazione (o svolgimento) dell'udienza preliminare nei modi di cui alla pronuncia di nullità ex art. 416 cpp.

Napoli, luglio 2006

Dott. Enrico Campoli
(*) GIP presso il Tribunale di Napoli


[1] La legge n. 46 del 20/2/2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/2/2006.

[2] Sull’assimilabilità dei pre-requisiti dell’art. 405, 1° comma bis, cpp alle condizioni di procedibilità vedi Commentario della Costituzione, Zanichelli, art. 112 (Neppi Modona).

[3] art. 409, 2° comma, cpp : - “Se non accoglie la richiesta (di archiviazione), il giudice fissa la data dell’udienza....”.

[4] Neppi Modona, op. cit., pag. 48.

[5] Art. 409, 4° comma, cpp : -“A seguito dell’udienza il giudice se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica con ordinanza al pubblico ministero......” –Art. 409, 5° comma, cpp : - “Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che....il pubblico ministero formuli l’imputazione......”.

[6] Potrà verificarsi nella prassi che il Pm obbligato a formulare l’archiviazione, - nel rispetto del canone di cui all’art. 405, 1° comma bis, cpp, una volta scadutigli i termini delle indagini preliminari, sia egli stesso in sede d’udienza camerale a sollecitare il Gip ad assegnargli un termine per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti investigativi.

---------------------------- www.iussit.it - 05.07.2006 -------------------------------

...
    _________________IUS SIT  www.iussit.it _________________
a cura di     Avv. Pietro D'Antò
 

      Nola-Tribunale  /  Ordine Avvocati di Nola  /   HOME  /  Presentazione-Avvertenze legali
______________________________________________________
-tutti i diritti riservati-