Il periculum in
mora nel sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p.,di opere edilizie
abusive sebbene ultimate,
- alla luce della sentenza n. 12878 del 20.3.2003, Cass.,
Sez. Un. -
di
Avv.
Giuseppe Mosca
Appena
quattro mesi fa, attraverso le pagine
del sito www.iussit.it, si procedeva alla disamina delle diverse e
divergenti opinioni (rectius: orientamenti) in auge presso la Suprema
Corte, in ordine alla sottoponibilità a sequestro preventivo, ex art. 321
c.p.p., delle opere edilizie abusive, quantunque ultimate.
Nelle
more, a porre chiarezza nella vexata quaestio, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12878 del
20.3.2003, le quali hanno sancito la sottoponibilità a sequestro preventivo
degli immobili abusivi, anche quando questi sono giunti a completamento e,
pertanto, anche quando la permanenza del reato è cessata.
A fronte
di tale “autorevole precedente”, tutti gli immobili abusivi quantunque
ultimati, possono essere, sic et simpliciter, sottoposti a sequestro
preventivo, senza necessità di alcun substrato cautelare, oppure occorre un quid
pluris affinché tale misura cautelare sia legittimo?!
La
soluzione di tale quesito, la cui disamina involge (com’è intuitivo) interessi
defensionali di non lieve momento, deve necessariamente prendere le mosse dal
confronto dei (sostanzialmente) due indirizzi nomofilattici contrapposti, che
le S.S.U.U. hanno ricondotto ad unità, con la pronuncia in parola.
Il giudice, infatti, laddove dovesse rilevare – su
istanza di parte - che le condizioni legittimatrici di cui al I comma dell’art.
321, si sono modificate ovvero sono venute meno, deve revocare immediatamente
il provvedimento.
Se questa è la norma e la sua portata, sembra
impossibile ipotizzare - a meno che non si voglia snaturare il dettato
codiciale - la sua applicazione in base all’indirizzo sopra citato che, si
ripete, in buona sostanza, cristallizza una misura cautelare,
snaturandola e rendendola una misura immodificabile e come tale incostituzionale.
Orbene, ad avviso dello scrivente, asserire,
apoditticamente ed astrattamente, che il manufatto abusivo ultimato abbia
riverberi negativi sull’assetto urbanistico, senza tener conto di tutte le
implicazioni e di tutte le sfaccettature del singolo caso di specie, è fallace
oltre che ingiusto.
Come precedentemente accennato, esiste un
ulteriore orientamento della Suprema Corte – che cerca di arginare gli
effetti dirompenti dell’orientamento paralizzante sposato dal GIP – certamente
noto all’Illustre Tribunale, per il quale, necessita, ai fini della
irrogabilità della misura in parola, che si tenga conto di tutti gli elementi
specifici che ricorrono nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, a tal uopo, ha avuto modo di
osservare, che non ogni costruzione abusiva ultimata incide sull’assetto
del territorio, poiché tale lesione deve essere dimostrata in rapporto alla
fattispecie concreta (Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 11.1.2002, Luongo;
Cass. Pen. Sez. III, Sent.
N. 230 8.2.2002/18.3.2002, Gullotta).
Pertanto, per valutare la legittimità
dell’irrogazione della prefata misura cautelare, occorre dimostrare che, nel
caso concreto, vi sia incidenza sull’assetto del territorio.
Questo era lo stato dell’arte in materia cautelare
reale per quanto atteneva gli immobili abusivi ultimati, fino all’avvento della
sentenza delle Sezioni Unite.
A fronte degli indirizzi contrapposti di cui sopra,
la Corte di Cassazione ha ricondotto ad unità la materia, mutuando
l’orientamento di ambedue le correnti giurisprudenziali indicate, delineando le
direttrici entro cui gli operatori di giustizia devono muoversi e, cioè:
“Il sequestro preventivo, ex art. 321
c.p.p., di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di
ipotesi criminosa già perfezionatasi; in specie, per i reati edilizi, è
ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente, la cui
edificazione sia ultimata.
Le
conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, discendenti
dall'uso dell'edificio abusivamente realizzato e che il provvedimento
coercitivo reale tende ad inibire, debbono avere carattere antigiuridico con
implicazione nell'azione vietata dalla legge penale.
Pertanto,
l'applicazione della misura coercitiva di prevenzione, con natura cautelare,
richiede la connessione con il procedimento di repressione del reato, il cui
accertamento irrevocabile deve essere pure idoneo ad impedire definitivamente
gli effetti pregiudizievoli anzidetti.
Il
pericolo del verificarsi di questi ultimi esige il requisito della concretezza
e va accertato dal giudice in punto di fatto, con adeguata motivazione”.
La pronuncia di cui sopra, che prima facie,
sembrerebbe altamente negativa per quei difensori che si trovano alle prese con
tale branca – divenuta particolarmente tecnica e difficoltosa – ad un
approfondito esame, rappresenta, al contrario, “utili elementi di
riflessione difensivi”.
Infatti, le Sezioni Unite, nel pronunciarsi in subiecta
materia, sebbene abbiano ribadito la sequestrabilità del manufatto abusivo
quantunque ultimato, sulla scorta delle (giuste) argomentazioni delle esigenze
di tutela del regolare assetto
urbanistico (bene a salvaguardia del quale è posta la normativa settoriale), a
fronte della (talvolta barbara) aggressione predatoria del cemento selvaggio,
hanno, parimenti, enunciato un principio di diritto che mitiga gli effetti
(sopra illustrati) devastanti di provvedimenti cautelari reali sillogistici
[realizzazione e completamento della costruzione (premessa maggiore) la
costruzione è abusiva (premessa minore), la costruzione si può sempre
sequestrare (conclusione)].
Invero, la
Suprema Corte nell’affermare il principio di diritto sopra enunciato, ha
altresì sancito (come ci si auspicava) che “spetta al giudice di
merito con adeguata motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo
derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In
particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi
attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il
godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di
terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico
protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un
elemento neutro sotto il profilo della offensività.
In
altri termini, il giudice deve determinare, in concreto, il livello di
pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in
ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale
di intervenire con la misura preventiva cautelare”.
Al cospetto di un dato fattuale rappresentativo di
una incidenza offensiva neutra sull’assetto del territorio, evidentemente, il
sequestro preventivo eventualmente irrogato, si rappresenterebbe illegittimo.
Quindi, al
cospetto di un manufatto abusivo, il giudice della cautela dovrà valutare, “nel
caso di ipotizzato aggravamento del cosiddetto carico urbanistico …tale
evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio
paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione
del provvedimento coercitivo.
Nell'ambito
di siffatto accertamento, possono venire in rilievo gli interventi di
competenza della pubblica amministrazione in relazione alla sanatoria di
costruzioni edificate senza concessione urbanistica ma conformi agli strumenti
urbanistici (vedi artt. 22, 13, 11 legge 47/1985).
Il che
potrebbe comportare il venir meno del "periculum in mora" (ed anche
dell'ipotesi di reato prospettata), richiesti per l'emissione della misura
preventiva (vedi in tema di incidenza della concessione edilizia in sanatoria
sul decreto di sequestro; Cassazione 22.6.93, Cipriano; 12.5.95, Di Pasquale)”.
In conclusione, a parere di chi scrive, il diritto
vivente ha fornito una giusta definizione del periculum in mora, nel
sequestro preventivo degli immobili abusivi sebbene ultimati, bilanciando le
istanze di coloro (tra cui anche chi scrive) che ritenevano necessario un
supporto (rectius: periculum in mora) attagliato alle emersioni fattuali
e probatorie concrete e di coloro che, al contrario, al fine di tutelare il
regolare assetto del patrimonio ritenevano, aliunde, ipotizzabile il
sequestro preventivo.
Restano solo alcuni quesiti ovvero:
- come colmare il gap protettivo della tutela
del territorio, discendente dal provvedimento di dissequestro dell’immobile che
il giudice del dibattimento, ad esito della sentenza di condanna, deve
disporre, laddove non deve procedere alla confisca ?
- Il sequestro, pertanto, viste le conseguenze
obbligate dal legislatore, è posto a salvaguardia della sentenza e,
conseguentemente, perde ragion d’essere con l’emanazione della stessa (e con
l’accertamento della responsabilità dell’imputato) ?
In definitiva, al cospetto dell’enunciazione del
principio di salvaguardia del territorio, quale quello affermato dalle Sezioni
Unite dalla Suprema Corte e dalla palese discrasia esistente tra la citata
esigenza con l’obbligo di disporre il dissequestro, con la pronuncia della
sentenza, non resta che attendersi un’imminente rivoluzione legislativa, la
sola che riuscirebbe a colmare il lamentato “gap” !
(Avv. Giuseppe Mosca, Sant'Anastasia, 25 giugno 2003)