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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. Lavoro. 11 maggio 2000, n.9840Pres. Santojanni - Rel. Vigolo - Cons. Spanò, Putaturo Donati, Lamorgese - P.M. Sepe - La Torre O. (avv.ti F. Capasso e A. Zampella) c. Amarone A., Amarone F. (avv. E. Pigrini).
Procura su foglio separato unito materialmente all'atto cui si riferisce. Validità. -art.83 c.p.c.; art. 1 L. n.141, 27 maggio 1997; art. 365 c.p.c._
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con sentenza in data 18 aprile / 10 giugno 1997, il Tribunale - Sezione lavoro di S. Maria Capua Vetere - pronunciando sugli appelli proposti dai sig.ri A. e F. A. nei confronti del sig. O. L T. avverso la sentenza del locale Pretore-Giudice del lavoro che aveva accolto parzialmente la domanda introduttiva del LT. e aveva condannato gli A. a pagare allo stesso £.56.599.516 per spettanze di lavoro - ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per nullità della procura rilasciata al difensore del ricorrente su foglio separato.
A sostegno della decisione il giudice di appello ha richiamato la prevalente giurisprudenza di questa Corte antecedente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1997, n.141.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il LT. Con unico motivo.
Resistono gli intimati con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con unico motivo il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale per violazione ed errata applicazione dell'art.83 c.p.c., così come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n.141 pubblicata sulla G.U. del 31 maggio 1997, n.125, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sostenendo che a seguito della legge ult. cit. la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su stampato separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. La legge stessa ha disposto che tale disposizione si applica anche ai procedimenti (come il presente) in corso alla data della sua entrata in vigore.
Il motivo è fondato.
Le sezioni unite di questa Corte - superando un contrasto insorto tra decisioni delle Sezioni semplici in ordine alla interpretazione da dare alla espressione contenuta nella norma circa l'esigenza che il foglio, seppure separato, sia congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, essendosi posta la questione se la procura dovesse avere un espresso riferimento all'atto - ha affermato che quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art.365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art.83 c.p.c. (nella formulazione risultante dall'art.1 della legge 27 maggio 1997, n.141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura ( il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che, per contro, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentisi in materia nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte ( S.U. 10 marzo 1998, n.2642).
Tale massima enunciata in relazione al giudizio per cassazione, ma riferita all'art.83 novellato c.p.c., di generale applicabilità, vale anche per il giudizio di merito.
In particolare, per quanto attiene al ricorso introduttivo della lite, risulta accertato dal Tribunale che la procura ad litem, oltre ad essere legata all'atto da una spillatura, presentava anche un timbro di congiunzione sul quale figurava, per la parte leggibile, il cognome del procuratore e non risulta contestato che ricorso e procura siano stati notificati, in tal guisa collegati, alle controparti, così poste in condizione di essere certe della provenienza dal LT. Del potere di rappresentanza e della riferibilità della procura al giudizio che col ricorso costui intendeva introdurre.
Assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte inducono, dunque, ad accogliere il ricorso. La sentenza del Tribunale deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinario, designato in dispositivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M. . La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, al Tribunale di Napoli. (Omissis)
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