DANNI - Richiesta di risarcimento a F.G.V.S. Tribunale di Nola,  sentenza n. 1645/01. - Appello  - Accoglimento. Prova in ordine alla mancata identificazione del veicolo responsabile dell’incidente –  Ammissibilità di ogni mezzo di prova – Mancata identificazione del veicolo – Non imputabilità al danneggiato -  Denuncia alle autorità di polizia – Sufficienza – Obbligo di querela  - Insussistenza – Criterio per la quantificazione dei danni - Interessi   (lancio del 08.03.03)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Nola, dott. Scotto di Carlo, pronunziando in funzione di Giudice Unico ed in grado d’appello exart.281 quater c.p.c. e art.9 D.Lvo 19.2.1998 n.51, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile iscritta al n.2004/99 del Ruolo Generale, avente ad

OGGETTO: APPELLO

vertente

TRA

AZETA  (…)               -appellante-

E

GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante, nella qualità di impresa designata per la regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia per le Vittime della Strada (…)                        -appellata-

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All’udienza relativa le parti concludevano riportandosi alle rispettive richieste e domande formulate nei propri atti e scritti difensivi, di cui chiedevano l‘accoglimento.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto notificato il 21/6/1999, Azeta  proponeva gravame d’appello avverso la sentenza resa il 20.5.1998 dal Giudice di Pace di Acerra nella causa ivi iscritta al n.289/97 R.g..

L’appellante contestava la sentenza impugnata deducendo che erroneamente il giudice di pace aveva rigettato la domanda per carenza di prova in ordine alla mancata identificazione del veicolo responsabile dell’incidente, per cui chiedeva che il Tribunale, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse la domanda risarcitoria.

Si costituiva l’appellata, la quale deduceva l’infondatezza dell’avverso gravame, del quale chiedeva il rigetto.

            Precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe riassunte, questo giudice concedeva i termini di gg.60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg.20 per il deposito di memorie di replica, come previsto dalla legge, ed assegnava la causa a sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e va accolto.

            Ed invero, occorre evidenziare che l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 legge 990/69 lett.a, al fine di consentire il risarcimento dei danni alla persona causati dalla circolazione di veicolo non identificato, non incide sulla regole generali in tema di onere della prova, per cui spetta al danneggiato di provare in primo luogo le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla


condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, ed in secondo luogo, provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. 19.9.1992 n. 10762): la prova circa la mancata identificazione del veicolo responsabile può essere fornita con tutti i normali mezzi di prova e concerne la dimostrazione dell’elemento oggettivo della mancata identificazione del veicolo e della non imputabilità di tale carenza al comportamento soggettivo del danneggiato, ed a tal fine può essere sufficiente (ma non è anche indispensabile) che dopo la denuncia alle autorità di polizia le indagini svolte non abbiano consentito la identificazione (Cass. 8.3.1990 n.l860), senza che quindi possa configurarsi alcun obbligo a carico del danneggiato di denunzia o querela al fine di richiedere lo svolgimento di indagini di polizia volte alla identificazione del responsabile.

            Nel caso di specie le deposizioni testimonali rese, delle quali, allo stato ed in mancanza di elementi contrari, non è possibile dubitare, hanno consentito all’appellante di dimostrare sia la dinamica del sinistro che la circostanza della mancata identificazione del veicolo responsabile, in quanto è emerso che la attrice fu investita, e precisamente urtata da una parte di un veicolo in corsa, e che quest’ultimo non si fermò, così di fatto impedendo ai testimoni ed alla danneggiata il suo riconoscimento.

 Ciò posto, con riferimento al quantum dei danni fisici subiti dall’attrice va evidenziato che il C.T.U. - la cui relazione tecnica risulta esauriente ed approfondita, e pertanto va condivisa sotto il profilo della valutazione del danno, ha accertato che ella riportò in conseguenza del sinistro un danno permanente alla integrità psico-fisica (danno biologico) valutabile nella misura del 2%, ed ha patito un’inabilità temporanea totale di giorni 20 ed un’inabilità temporanea parziale, via via attenuta, di complessivi gg.30.

Dal punto di vista della capacità lavorativa, il c.t.u. ha correttamente ritenuto di escludere la incidenza delle patologie conseguenti al sinistro.

Pertanto, quanto alla liquidazione del danno biologico, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell’integrità psico-flsica della persona in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica, la sua risarcibilità discende direttamente dal collegamento e dal coordinamento tra gli artt.32 Cost. e 2043 c.c., e più precisamente dalla integrazione di quest’ultima norma con la prima: esso va quindi liquidato necessariamente in via equitativa ex artt.2056 e 1226 c.c., tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali e della recente regolamentazione legislativa (art.5 L.57/2001), la quale, finalmente, fornisce un utile criterio applicativo e valutativo che, anche laddove non direttamente applicabile, come nel caso di specie (l’incidente è avvenuto prima della sua entrata in vigore) risulta comunque equo ed uniforme.

            In tal modo, considerando equo, alla stregua della nuova normativa legale, l’importo base di £.l.200.000 per punto d’invalidità, esso va moltiplicato per il coefficiente di 1,1 per l’entità del danno, e quindi a sua volta moltiplicato per il grado di invalidità (2) e ridotto in relazione all’età del danneggiato in misura pari allo 0,5% per ogni anno di età oltre l’undicesimo, il che porta ad una liquidazione complessiva del danno biologico pari a £.2.640.000.

Devono poi liquidarsi equitativamente £. 1.400.000 per i 20 gg. di inabilità temporanea totale (£.70.000 al dì) e £.1.050.000 per i 30 gg. di inabilità temporanea parziale (£.35.000 al dì).

            Va poi riconosciuto il danno morale, quantificabile nella misura di 1/3 del danno biologico, ossia in £.660.000.

            Nulla può essere riconosciuto per danno emergente, in mancanza di dimostrazione di spese mediche non coperte dal SSN.

            In definitiva, sommando le varie voci, si giunge ad una liquidazione complessiva del danno, riferita all’attualità, pari a £.5.090.000. Detta somma rappresenta soltanto il risarcimento per le lesioni subite dal danneggiato, mentre il ritardo nella corresponsione dà luogo all’ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza (da ultimo Cass.S.U. 17.2.1995 n. 1712) non può realizzarsi automaticamente con l’attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all’attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l’utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l’unico, è quello dell’attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitorio via via rivalutato. Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta, ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell’entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l’attribuzione degli interessi nella misura del 5% annuo a decorrere dalla data del fatto e da calcolare sulla somma media tra quella rappresentante la metà del danno all’attualità, ovvero £.5.090.000, e quella rappresentante il danno all’epoca del fatto, che, tenuto conto degli indici Istat (1,1 per il periodo in esame), risulta pari a £.4.627.000: orbene, il valore medio (dato dalla somma delle somme prima e dopo la svalutazione, divisa per due) risulta di £.4.858.500.

In sintesi, la somma media sulla quale devono essere calcolati gli interessi al tasso del 5% a far data dal sinistro, e cioè dal 11.5.1996, fino alla data della presente sentenza, risulta di £4.858.500.

La prescelta modalità di. liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalle Sezioni Unite con la sentenza avanti citata, a termini della quale il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all’attualità, corrispondendo la prima alla somma liquidata all’epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa.

            Infine, sulle somme complessivamente riconosciute per i vari titoli specificati, spetteranno gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

            Pertanto, la s.p.a. Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, va condannata al pagamento in favore dell’attrice, della somma - rivalutata ad oggi - di £.5.090.000, oltre interessi al tasso del 5% annuo sulla somma media di rivalutazione pari a £.4.858.636, a far data dal 11.5.96 fIno alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi legali sulle somme così determinate a far data dalla sentenza al soddisfo.

            Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Nola, dott.Giovanni Scotto di Carlo, sezione seconda civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d’appello ex art.281 quater c.p.c. e art.9 D.Lvo 19.2.1998 n.51 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

1)      accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna la s.p.a. Generali Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al pagamento in favore dell’attrice Azeta , della somma -rivalutata ad oggi - di £.5.090.000, oltre interessi al tasso del 5% annuo sulla somma media di rivalutazione pari a £.4.858.636, a far data dal 11.5.96 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi legali sulle somme così determinate a far data dalla sentenza al soddisfo;

2)condanna la s.p.a. Generali Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice, che liquida in £.430.000 per esborsi, £.2.080.000 per diritti  e £.2.150.000 per onorari, oltre IVA e PPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU. come già liquidate dall’Istruttore, con attribuzione all’avv. (…) per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Nola il 18.07.2001

Il Giudice  ( dott. Giovanni Scotto di Carlo )