DANNI - Richiesta di risarcimento a F.G.V.S. Tribunale
di Nola, sentenza n. 1645/01. - Appello
- Accoglimento. Prova in ordine
alla mancata identificazione del veicolo responsabile dell’incidente – Ammissibilità di ogni mezzo di prova –
Mancata identificazione del veicolo – Non imputabilità al danneggiato - Denuncia alle autorità di polizia –
Sufficienza – Obbligo di querela -
Insussistenza – Criterio per la quantificazione dei danni - Interessi (lancio del 08.03.03)
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REPUBBLICA
ITALIANA
Il Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Nola, dott. Scotto di Carlo, pronunziando in funzione di Giudice Unico ed in grado d’appello exart.281 quater c.p.c. e art.9 D.Lvo 19.2.1998 n.51, ha emesso la seguente
Nella causa civile iscritta al n.2004/99 del Ruolo Generale, avente ad
vertente
AZETA (…) -appellante-
GENERALI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante, nella qualità di impresa designata per la regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia per le Vittime della Strada (…) -appellata-
All’udienza relativa le parti
concludevano riportandosi alle rispettive richieste e domande formulate nei
propri atti e scritti difensivi, di cui chiedevano l‘accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21/6/1999,
Azeta proponeva gravame d’appello
avverso la sentenza resa il 20.5.1998 dal Giudice di Pace di Acerra nella causa
ivi iscritta al n.289/97 R.g..
L’appellante contestava la sentenza impugnata
deducendo che erroneamente il giudice di pace aveva rigettato la domanda per
carenza di prova in ordine alla mancata identificazione del veicolo
responsabile dell’incidente, per cui chiedeva che il Tribunale, in riforma
della impugnata sentenza, accogliesse la domanda risarcitoria.
Si costituiva l’appellata, la quale deduceva
l’infondatezza dell’avverso gravame, del quale chiedeva il rigetto.
Precisate le rispettive
conclusioni come in epigrafe riassunte, questo giudice concedeva i termini di
gg.60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg.20 per il
deposito di memorie di replica, come previsto dalla legge, ed assegnava la
causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va accolto.
Ed
invero, occorre evidenziare che l’intervento del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, previsto dall’art. 19 legge 990/69 lett.a, al fine di
consentire il risarcimento dei danni alla persona causati dalla circolazione di
veicolo non identificato, non incide sulla regole generali in tema di onere
della prova, per cui spetta al danneggiato di provare in primo luogo le
modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla
condotta dolosa o colposa del conducente di altro
veicolo, ed in secondo luogo, provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto
(Cass. 19.9.1992 n. 10762): la prova circa la mancata identificazione del
veicolo responsabile può essere fornita con tutti i normali mezzi di prova e
concerne la dimostrazione dell’elemento oggettivo della mancata identificazione
del veicolo e della non imputabilità di tale carenza al comportamento
soggettivo del danneggiato, ed a tal fine può essere sufficiente (ma non è
anche indispensabile) che dopo la denuncia alle autorità di polizia le indagini
svolte non abbiano consentito la identificazione (Cass. 8.3.1990 n.l860), senza
che quindi possa configurarsi alcun obbligo a carico del danneggiato di
denunzia o querela al fine di richiedere lo svolgimento di indagini di polizia
volte alla identificazione del responsabile.
Nel caso di specie le deposizioni
testimonali rese, delle quali, allo stato ed in mancanza di elementi contrari,
non è possibile dubitare, hanno consentito all’appellante di dimostrare sia la
dinamica del sinistro che la circostanza della mancata identificazione del
veicolo responsabile, in quanto è emerso che la attrice fu investita, e
precisamente urtata da una parte di un veicolo in corsa, e che quest’ultimo non
si fermò, così di fatto impedendo ai testimoni ed alla danneggiata il suo
riconoscimento.
Ciò posto, con riferimento al quantum
dei danni fisici subiti dall’attrice va evidenziato che il C.T.U. - la cui
relazione tecnica risulta esauriente ed approfondita, e pertanto va condivisa
sotto il profilo della valutazione del danno, ha accertato che ella riportò in
conseguenza del sinistro un danno permanente alla integrità psico-fisica (danno
biologico) valutabile nella misura del 2%, ed ha patito un’inabilità temporanea
totale di giorni 20 ed un’inabilità temporanea parziale, via via attenuta, di
complessivi gg.30.
Dal punto di vista della capacità lavorativa, il
c.t.u. ha correttamente ritenuto di escludere la incidenza delle patologie
conseguenti al sinistro.
Pertanto, quanto alla
liquidazione del danno biologico, inteso quale lesione della salute
concretizzantesi nella menomazione dell’integrità psico-flsica della persona in
tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a
produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali
afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi
rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica,
la sua risarcibilità discende direttamente dal collegamento e dal coordinamento
tra gli artt.32 Cost. e 2043 c.c., e più precisamente dalla integrazione di
quest’ultima norma con la prima: esso va quindi liquidato necessariamente in
via equitativa ex artt.2056 e 1226 c.c., tenendo conto degli orientamenti
giurisprudenziali e della recente regolamentazione legislativa (art.5
L.57/2001), la quale, finalmente, fornisce un utile criterio applicativo e
valutativo che, anche laddove non direttamente applicabile, come nel caso di
specie (l’incidente è avvenuto prima della sua entrata in vigore) risulta
comunque equo ed uniforme.
In tal modo, considerando equo,
alla stregua della nuova normativa legale, l’importo base di £.l.200.000 per
punto d’invalidità, esso va moltiplicato per il coefficiente di 1,1 per
l’entità del danno, e quindi a sua volta moltiplicato per il grado di
invalidità (2) e ridotto in relazione all’età del danneggiato in misura pari
allo 0,5% per ogni anno di età oltre
l’undicesimo, il che porta ad una liquidazione complessiva del danno biologico
pari a £.2.640.000.
Devono poi liquidarsi equitativamente £. 1.400.000 per i 20 gg. di inabilità
temporanea totale (£.70.000 al dì) e £.1.050.000 per i 30 gg. di inabilità
temporanea parziale (£.35.000 al dì).
Va poi riconosciuto il danno
morale, quantificabile nella misura di 1/3 del danno biologico, ossia in
£.660.000.
Nulla può essere riconosciuto per
danno emergente, in mancanza di dimostrazione di spese mediche non coperte dal
SSN.
In definitiva, sommando le varie
voci, si giunge ad una liquidazione complessiva del danno, riferita
all’attualità, pari a £.5.090.000. Detta somma rappresenta soltanto il risarcimento per le lesioni subite
dal danneggiato, mentre il ritardo nella corresponsione dà luogo all’ulteriore
credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente
giurisprudenza (da ultimo Cass.S.U. 17.2.1995 n. 1712) non può realizzarsi
automaticamente con l’attribuzione degli interessi compensativi sulla somma
liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all’attualità (come
ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei
mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l’utilizzazione di criteri
equitativi, uno dei quali, se non l’unico, è quello dell’attribuzione di
interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitorio via via
rivalutato. Nella
specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo
nella corresponsione della somma dovuta, ed in considerazione della
svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna,
dell’entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi
di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo
riconoscere l’attribuzione degli interessi nella misura del 5% annuo a decorrere dalla data del
fatto e da calcolare sulla somma media tra quella rappresentante la metà del
danno all’attualità, ovvero £.5.090.000, e
quella rappresentante il danno all’epoca del fatto, che, tenuto conto degli
indici Istat (1,1 per il periodo in esame), risulta pari a £.4.627.000: orbene,
il valore medio (dato dalla somma delle somme prima e dopo la svalutazione,
divisa per due) risulta di £.4.858.500.
In sintesi, la somma media sulla
quale devono essere calcolati gli interessi al tasso del 5% a far data dal sinistro, e cioè dal 11.5.1996, fino alla data della presente sentenza, risulta di £4.858.500.
La prescelta modalità di. liquidazione del danno da
lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalle Sezioni
Unite con la sentenza avanti citata, a termini della quale il risarcimento del
danno in esame non può che essere calcolato tenendo presente che al momento del
fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e
dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è
inferiore a quella determinata all’attualità, corrispondendo la prima alla
somma liquidata all’epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione
graduale e progressiva della stessa.
Infine,
sulle somme complessivamente riconosciute per i vari titoli specificati,
spetteranno gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente
sentenza.
Pertanto, la s.p.a. Generali
Assicurazioni, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a
carico del FGVS, va condannata al pagamento in favore dell’attrice, della somma
- rivalutata ad oggi - di £.5.090.000, oltre interessi al tasso del 5% annuo sulla somma media di
rivalutazione pari a £.4.858.636, a
far data dal 11.5.96 fIno alla data di pubblicazione della presente sentenza,
ed infine oltre interessi legali sulle somme così determinate a far data dalla
sentenza al soddisfo.
Le spese del doppio grado di
giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice della seconda sezione
civile del Tribunale di Nola, dott.Giovanni Scotto di Carlo, sezione seconda
civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in
grado d’appello ex art.281 quater c.p.c. e art.9 D.Lvo 19.2.1998 n.51 c.p.c.,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1)
accoglie
l’appello e, per l’effetto, condanna la s.p.a. Generali Assicurazioni, in
persona del legale rappresentante, nella qualità di impresa designata alla
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al pagamento in favore
dell’attrice Azeta , della somma -rivalutata ad oggi - di £.5.090.000, oltre
interessi al tasso del 5% annuo sulla
somma media di rivalutazione pari a £.4.858.636, a far data dal 11.5.96 fino alla data di pubblicazione
della presente sentenza, ed infine oltre interessi legali sulle somme così
determinate a far data dalla sentenza al soddisfo;
2)condanna la s.p.a. Generali Assicurazioni, in persona del legale rappresentante, nella qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’attrice, che liquida in £.430.000 per esborsi, £.2.080.000 per diritti e £.2.150.000 per onorari, oltre IVA e PPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU. come già liquidate dall’Istruttore, con attribuzione all’avv. (…) per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Nola il 18.07.2001
Il Giudice ( dott. Giovanni Scotto di Carlo )