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LE SANZIONI
IN MATERIA AMBIENTALE
di
dr. Elia Taddeo
G.i.p.
del Tribunale di Nola
1)
1) Il quadro normativo
comunitario
I principi che la Comunità Europea, prima, e l’Unione Europea poi, hanno sancito in campo ambientale, sin dal primo programma d’azione in materia – risalente al 1973 – e poi nell’Atto Unico Europeo (1986), nel Trattato di Maastricht (1992) (art. 130 R, par. 2) e nel Trattato di Amsterdam (1997) possono essere ormai così elencati:
1) 1) principio di prevenzione: esigenza di evitare sin dall’inizio gli inquinamenti e i relativi inconvenienti, anziché combatterne gli effetti in un momento successivo;
2) 2) principio di precauzione: esigenza di ridurre alla fonte il danno (o il pericolo) indipendentemente dall’accertamento di un effetto ambientale negativo;
3) 3) principio di correzione: esigenza, oltre che di ridurre il danno, di eliminare alla fonte le emissioni inquinanti;
4) 4) principio
(art.174 Trattato di Amsterdam) del: chi inquina paga : esigenza di porre a
carico dell’inquinatore i costi per la prevenzione, riduzione e riparazione del
danno arrecato.
Tali principi
sono stati affermati, in sede comunitaria, nelle numerose Direttive che si sono
succedute nel tempo. Tali direttive, al fine di realizzare i principi
ricordati, e così un elevato livello di
protezione dell’ambiente, si sono poste due obiettivi principali: il primo
riguarda la prevenzione, ossia l’invito agli Stati membri di adottare
misure che limitino la formazione di rifiuti mediante la promozione di
tecnologie pulite e di prodotti riciclabili; il secondo è quello della
gestione integrata dei rifiuti, ossia l’auspicio che gli Stati membri
favoriscano il recupero dei rifiuti – comunque prodotti – mediante riciclo,
reimpiego, riutilizzo, e ogni altra azione intesa a ottenere materie prima
secondarie o l’uso dei rifiuti come fonte d’energia.
In
conclusione, può affermarsi che il grande risultato da perseguire è quello di
limitare al massimo i rifiuti da destinare alla discarica: ossia limitarli a quelli
a quelli non riutilizzabili né come materiali, né come fonte energetica.
2)
2) Perché è importante ricordare la normativa
comunitaria
Principio ormai consolidato nell’ordinamento comunitario è quello del primato del diritto comunitario sul diritto interno, per cui, in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde. Quindi il giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
Spetta, poi, alla Corte di Giustizia Europea la competenza in materia
di interpretazione e validità degli atti delle Istituzioni, per consentire
un’uniforme interpretazione del diritto comunitario. L’art. 177 del Trattato
istitutivo della Comunità Europea stabilisce che quando una questione di
interpretazione e validità degli atti è sollevata davanti ad una giurisdizione
di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può domandare alla Corte di
Giustizia di pronunciarsi sulla questione. L’iniziativa del giudice interno è,
invece, obbligatoria, quando si tratta di un giudice nazionale di ultima
istanza.
La materia dei rifiuti è stata, per la prima volta, organicamente disciplinata dal D.P.R. 915/82 rimasto in vigore fino ai primi mesi del 1997.
Il D.P.R. 915/82, anch’esso, come poi il d.lgs. 22/97, adempimento tardivo di direttive comunitarie, si poneva come legge-quadro dello smaltimento dei rifiuti; il concetto di smaltimento era inteso in maniera molto ampia, e diversa da quella attuale, ossia nel senso di ricomprendere qualsiasi attività connessa al “ciclo” del rifiuto; la filosofia ispiratrice dell’epoca in materia di gestione dei rifiuti metteva al primo posto lo smaltimento in discarica.
Il relativo sistema sanzionatorio aveva carattere prevalentemente penale, anche se si basava soprattutto su pene pecuniarie dall’ammontare equilibrato che consentivano oblazione per violazioni formali; vi erano, poi, nei casi più gravi, pene detentive congiunte a quelle pecuniarie nella forma arresto e ammenda con conseguente impossibilità di oblazione.
Altra caratteristica del periodo anteriore all’entrata in vigore del Decreto c.d. Ronchi (dal suo proponente) ossia il d.lgs. 22/97, era il carattere non uniatrio della nozione di rifiuti, dato che, accanto al concetto di rifiuto (urbani, speciali, nocivi e tossici) oggetto della disciplina del D.P.R. 915/82, vi erano i residui (pericolosi e non) che costituivano un’autonoma categoria, ai quali non si applicava la disciplina propria dei rifiuti, ma quella di cui al d.l. 296/96.
Il d.lgs.22/97 costituisce, come anticipato, tardiva attuazione di tre direttive comunitarie, in ottemperanza alla delega contenuta nelle leggi comunitarie per il ’94 (n. 146/94) e il ’96 (56/96), ed opera una sensibile trasformazione della disciplina dei rifiuti, anche in quelli che sono i suoi aspetti sanzionatori. Merito indiscutibile della nuova legge è l’aver introdotto un sistema sanzionatorio c.d. a doppio binario (di illeciti penali e amministrativi), e una più ricca varietà di risposte punitive a fronte di episodi di gestione abusiva o, più semplicemente irregolare, di rifiuti.
Gli illeciti amministrativi.
In particolare, l’intervento sanzionatorio di natura amministrativa sembra essere particolarmente adatto al settore dei comportamenti irregolari e/o devianti degli operatori economici, ossia a sanzionare l’attività d’impresa nel momento in cui non rispetta disposizioni formali che hanno essenzialmente la funzione di consentire agli organi preposti una continuità nel controllo e nel governo della materia rifiuti. Si pensi, ad esempio, (artt. 15-52) al trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario, o con l’indicazione nel formulario di dati inesatti o incompleti (se sono pericolosi i rifiuti si tratta invece di delitto); si pensi all’omessa, tardiva, incompleta trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) (artt. 11-52); o all’omessa o incompleta tenuta del Registro di carico e scarico (art.12-52). Proprio in queste ultime materie, il passaggio dalla precedente (D.P.R. 915/82) all’attuale disciplina (d.lgs. 22/97) ha determinato la trasformazione in illeciti amministrativi di quelli che prima erano reati[1][1].
Tali depenalizzazioni, però, sono avvenute mediante l’applicazione di sanzioni amministrative dell’ammontare talmente elevato da rendere necessario un intervento correttivo attraverso il c.d. Ronchi bis (d.lgs. 389/97) che ha attenuato, per le violazioni meno gravi, gli importi sanzionatori.
Circa le caratteristiche della procedura applicativa degli illeciti amministrativi, vi è da ricordare, anzitutto, l’applicabilità dei principi sostanziali e procedurali della L. 689/81, contenente la disciplina generale dell’illecito amministrativo.
Dal punto di vista teorico, la configurazione di un illecito come amministrativo, e non penale, non sempre costituisce un vantaggio per i consociati; ed infatti: 1) l’ammontare delle sanzioni pecuniarie è spesso elevato; 2) la procedura di applicazione delle sanzioni concede minori garanzie difensive rispetto al processo penale; 3) l’applicazione della sanzione, una volta accertata l’infrazione, è più tempestiva rispetto alla durata media dei processi penali; 4) il termine di prescrizione degli illeciti amministrativi (art.28, L. 689/81) è più lungo rispetto ai reati configurati nel sistema sanzionatorio ambientale che, in genere, hanno natura di contravvenzione.
In concreto, però, l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo dipende dalle dotazioni organiche e dalla competenza degli organi chiamati ad accertare gli illeciti; in materia di rifiuti, ex art. 55, co. 1°, d.lgs 22/97 la competenza spetta, in genere, alla Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezioni delle sanzioni previste dall’art. 50, co. 1°, d.lgs. 22/97, per le quali è competente il Comune.
La condotta è quella di chi (essenzialmente soggetti privati che agiscono al di fuori degli ambiti riconducibili all’attività d’impresa o di un ente pubblico o privato, per i quali, invece, è configurabile nella stessa ipotesi il reato di cui all’art. 51, co. 2°, d.lgs. 22/97), in violazione dei divieti previsti espressamente dal Decreto Ronchi, abbandona (atto isolato), deposita (atto con sia pur un minimo di continuità temporale) rifiuti sul suolo, nel suolo (pubblico o privato) (ivi compresi: imballaggi per trasporti; beni durevoli di uso domestico; veicoli a motore o rimorchi), o l’immette in acque superficiali o sotterranee[2][2] (vi è diversità di importo della sanzione amministrativa a secondo che il rifiuto sia o meno pericoloso ed ingombrante).
Sul punto è opportuna una precisazione, anche in relazione alla
condotta posta in essere dalla P.G. e, a volte, avallata dalla Procura, in
relazione alla richiesta di convalida di sequestri operati d’urgenza di aree
adibite allo scarico occasionale di rifiuti e diventate nel tempo quelle che –
solo con linguaggio atecnico – possono definirsi discariche.
Si tratta, in genere, di aree pubbliche (quali, ad esempio, greto e sponde di torrenti; aree boschive demaniali, ecc) nelle quali una pluralità di persone provvede, ciascuna in maniera occasionale, ad abbandonare rifiuti ingombranti.
Orbene, un soggetto che abbandona, in modo isolato ed occasionale, un rifiuto con le modalità ricordate commette (a meno che non si tratti di smaltimento posto in essere da imprese o enti, che, però, in genere ricorrono ad altri sistemi) un illecito amministrativo; questo: sia che l’abbandono avvenga in aree sgombere e pulite, sia che l’abbandono avvenga su area che da altri, e senza alcun nesso di collegamento causale ed operativo con la propria condotta, sia stata in precedenza trasformata in zona degradata (ossia come discarica di fatto).
Quest’area non può essere definita giuridicamente discarica, perché i
reati hanno non solo una dimensione oggettiva ma una dimensione soggettiva:
ossia è necessario ricondurli ad una condotta dolosa o colposa di persone che
compiono atti plurimi e ripetuti nel tempo di abbandono rifiuti costituenti
attività sistematica (vedremo, poi, meglio il concetto di discarica); in altri
termini, più abbandoni isolati non fanno una discarica in senso
tecnico-giuridico, ma costituiscono singoli smaltimenti che sono sanzionati
solo in via amministrativa; ne consegue che, in assenza di fumus di
reato, non può operarsi alcun sequestro da parte dell’A.G. Del resto, in questi
casi, il sequestro penale ha l’unico effetto di ritardare lo smaltimento lecito
dei rifiuti abbandonati ed il conseguente perdurare del degrado di aree; ed,
infatti, in questi casi, il rifiuto abbandonato su aree pubbliche (ma sarebbe
lo stesso se si trattasse di aree private soggette ad uso pubblico), è, ai
sensi art.7, co 2°, lett.d), d.lgs. 22/97, un rifiuto urbano e come tale la sua
gestione spetta, ai sensi art.21, co 2°, lett.g), d.lgs. 22/97, al Comune, il
quale è tenuto alla rimozione, cosa che può essere ostacolata da un sequestro
penale, dovendosi prima rimuovere il sequestro per poter procedere al
definitivo smaltimento dell’area.
Gli illeciti penali
Possiamo passare ai reati facendo riferimento alla contravvenzione prevista dall’ultimo comma dell’art. 50, d.lgs. 22/97, si tratta, anzitutto, dell’inottemperanza, da parte dei destinatari, all’ordinanza sindacale che dispone le operazioni (ed il relativo termine di compimento) per procedere alla rimozione, allo smaltimento (o recupero) dei rifiuti abbandonati in violazione del generale divieto, di cui art. 14 d.lgs. 22/97, e al ripristino dello stato dei luoghi. Sul punto, deve ricordarsi che l’ordinanza sindacale si rivolge agli autori del deposito, abbandono incontrollato o immissione ma in solido con il proprietario o i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali, però, la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Ne consegue che l’ordinanza sindacale fa legittimamente obbligo al proprietario, o assimilato, di procedere, in solido con gli autori, alla rimozione dei rifiuti e ripristino dei luoghi solo se a suo carico sia configurabile dolo o colpa, come ad esempio nel caso del proprietario che concede l’utilizzo del proprio fondo a soggetto che deve svolgervi attività per la quale non gode delle necessarie autorizzazioni o iscrizioni. In assenza di un comportamento del proprietario (o assimilato) causalmente collegato all’attività di terzi di compromissione ambientale, non può legittimamente imporsi allo stesso l’obbligo di cui all’ordinanza sindacale.
L’art.50 prevede anche il reato di chi non adempia l’obbligo previsto
dall’art. 9, co.3°, d.lgs. 22/97, ossia ometta la separazione dei rifiuti
miscelati, salva l’applicazione del reato più grave di cui al 5° comma
dell’art.51.
Con la sentenza di condanna, anche di applicazione pena ex art. 444
c.p.p., la sospensione condizionale della pena può essere subordinata
all’esecuzione dell’ordinanza o dell’obbligo non eseguiti.
Si ricordi, comunque, che, in caso di inottemperanza dell’ordinanza
sindacale, è il Comune che, ai sensi dell’art. 14, procede alla rimozione e al
ripristino in danno dei soggetti obbligati, ossia procedendo poi al recupero
delle somme anticipate.
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L’art. 51, co.2°,
e 6°.
Circa il primo: si tratta di condotta speculare a quella sanzionata
amministrativamente dall’art.50, co.1°, decreto Ronchi, che si differenzia dal
ricordato illecito amministrativo in considerazione dei soggetti che possono
rendersi autori dello stesso; si tratta, infatti, di reato proprio che può
essere compiuto sia da titolari d’impresa (individuali, società) che da
responsabili di enti (pubblici o privati: sia con fine di lucro che senza tale
scopo); fatta salva, comunque, la delegabilità delle funzioni (e quindi della
responsabilità penale) anche in materia ambientale.
Precisiamo meglio alcuni aspetti relativi all’elemento oggettivo del
reato; e poi cogliamo l’occasione per parlare del problema della delega.
Per quanto riguarda il primo punto: bisogna ricordare che il deposito
incontrollato di rifiuti (propri o di terzi) da parte di titolari di
imprese o responsabili di enti, sanzionato dalla norma in esame, consiste
nell’inosservanza delle condizioni previste dall’art.6, co.1°, lett.m), d.lgs.
22/97 per il cosiddetto deposito temporaneo.
[1][1] Anche se la tematica, per il tempo decorso, non ha più rilievo pratico,deve ricordarsi che il D.lgs.22/97 ha previsto all’art.55, co.3°, che per le fattispecie criminose depenalizzate per le quali fosse in corso ( al momento dell’entrata in vigore del Decreto Ronchi) un procedimento penale, l’A.G. procedente, se non doveva archiviare o rendere sentenza di proscioglimento, avrebbe disposto la trasmissione degli atti all’Autorità Amministrativa competente per irrogare le sanzioni amministrative. La Corte Costituzionale, con ordinanza 233/99 rigettò la questione di legittimità costituzionale per contrasto agli artt. 3 e 79 Cost.
[2][2] Posta la parziale coincidenza dei concetti, che può dar luogo a confusione, vi è differenza tra rifiuto liquido, cui si applica il d.lgs. 22/97 e le acque di scarico (art 8,lett.e. d.lgs. 22/97), ossia lo scarico di acque reflue cui si applica il D.lgs. 152/99 (che ha sostituito la L. Merli, L. 319/76). In pratica, il “decreto acque” disciplina la fase connessa allo scarico delle acque reflue canalizzate o convogliate nel corpo idrico ricettore (c.d. immissione diretta tramite condotta) ed il loro trattamento preventivo da parte dello stesso titolare dello scarico; il decreto Ronchi, invece, disciplina il rifiuto liquido in tutte le diverse fasi di gestione estranee allo scarico come lo abbiamo descritto e, quindi, in relazione alla raccolta, al trasporto, al recuper, allo smaltimento. Quindi le acque reflue, fuori dalla fase dello scarico e trattamento preventivo, diventano (ove riconducibili al concetto di rifiuto) rifiuti liquidi soggetti alla disciplina del decreto Ronchi; almeno sino al momento, eventuale, in cui sono affidate ad un impianto di trattamento che le riceve come acque di scarico e, pertanto, escluse dalla vigenza della disciplina rifiuti.
[3][3] Vi è ora un unico Catalogo che incorpora rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi; quest’ultimi sono indicati da un asterisco; i rifiuti pericolosi ora si dividono in quelli che sono tali per il solo fatto di appartenere alla categoria contrassegnata nel catalogo con l’asterisco, e quelli - c.d. voci a specchio - che lo sono solo se presentano determinate concentrazioni di sostanze pericolose, in tali casi diventa indispensabile l’analisi chimica per identificare la natura del rifiuto.
[4][4] Non sono tenuti ad assolvere agli obblighi del formulario per il trasporto sia coloro che gestiscono il servizio pubblico di raccolta di RSU, sia il produttore dei rifiuti medesimi nei limiti di trasporto di non oltre 30 Kg o litri al giorno.
[5][5] Anche se qualcuno tra i primi commentatori ha intravisto il rischio di una sostanziale sovrapposizione che potrebbe portare ad uno svuotamento di fatto dell’art. 53 ad opera della fattispecie criminosa di cui al 53bis che conterrebbe in sé (pensiamo all’ultimo dei verbi importa ed esporta nella descrizione operata dalla norma incriminatrice del delitto) anche il disvalore della condotta della contravvenzione; di certo, però, mentre la contravvenzione è configurabile anche in presenza di una sola spedizione illecita di rifiuti, il delitto richiede, invece, una pluralità di operazioni.