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Formazione decentrata nel distretto della Corte d’ Appello
di Salerno – seminario del 30/05/2003 sul tema
“Il testo unico dell’ edilizia di cui al D.P.R. 380/2001”.
IL DOPPIO REGIME SANZIONATORIO :
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ATIPICHE IN PARTICOLARE.
I PROCEDIMENTI CAUTELARI PER LE VIOLAZIONI URBANISTICHE.
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La tematica a cui è dedicata la presente relazione (ordine di demolizione delle opere abusive emesso susseguentemente alla sentenza di condanna e misure cautelari reali adottabili per l’opera abusiva antecedentemente alla pronunzia del provvedimento definitorio) hanno formato oggetto , per lo più , di elaborazione giurisprudenziale , essendosi rivelati , viceversa , marginali o , comunque , poco significativi gli apporti forniti dalla dottrina.
La ragione di ciò è da
individuarsi , con ogni probabilità , nella natura eminentemente pratica delle
problematiche sorte con riguardo agli anzidetti istituti , la cui soluzione ha
impegnato – senza soluzione di continuità – la giurisprudenza di legittimità
negli ultimi quindici anni del secolo scorso e nei primi anni dell’ attuale.
1. LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE ATIPICHE
(con particolare riferimento all’ ordine di demolizione)
1.1. Natura giuridica ed ambito di applicazione
dell’ ordine di demolizione.
Iniziando la trattazione dal
c.d. “ordine di demolizione” , va innanzitutto evidenziato che la figura trova
attualmente la propria disciplina nell’ art. 7 L. 47/85 (e dico attualmente
perché , a far data dell’ entrata in
vigore del T.U. di riassetto della disciplina urbanistica – da ultimo
procrastinata al 30/06/2003 – la norma di riferimento diverrà l’ art. 31 , 9°
comma , del D.P.R. 380/2001.
Orbene , la prima problematica affrontata in giurisprudenza è stata quella della natura giuridica dell’ ordine di demolizione.
Al riguardo la S.C. ha
affermato che l’ ordine anzidetto rientra nel “genus” delle sanzioni amministrative di tipo ablatorio
(affermazione , questa , che – come vedremo – si rivelerà gravida di rilevanti
conseguenze pratiche) , caratterizzandosi per la natura giurisdizionale dell’
organo da cui promana.
In particolare , si è chiarito che non può riconoscersi al provvedimento in disamina la natura di misura di sicurezza , ostandovi il principio di tassatività delle stesse , cristallizzato dal disposto di cui all’ art. 199 C.P.
La Cassazione ha aggiunto
altresì che il Giudice è tenuto ad emettere tale ordine ogniqualvolta pronunzi
sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta per le fattispecie
di reato di cui all’ art. 20 , lett. b) e c) , L. 47/85 , previa verifica che
non si sia già fatto luogo all’ esecuzione della demolizione ad opera dell’
Autorità amministrativa a ciò tenuta (in tal senso Cass. Pen. sez. III , sent.
n. 4100 del 16/02/98 – cc. 28/11/97 – imp. Maniscalco).
Da quanto detto discende , come logica conseguenza , che non potrà emettersi l’ ordine di demolizione in ipotesi di condanna per la contravvenzione di cui all’ art. 20 , lett. a) , L. 47/85 , ostandovi sia il dato letterale della norma (atteso che l’ art. 7 L. 47/85 fa rinvio all’ art. 17 , lett. b) , L. 10/77 , poi trasfuso con modifiche nell’ art. 20 , lett. b) e c) , L. 47/85) , sia l’ inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all’ art. 165 C.P. (che disciplina la possibilità di ancorare la sospensione condizionale della pena all’ eliminazione delle conseguenze dannose del reato) , atteso che la norma da ultimo richiamata esclude , con una clausola di riserva , dal suo ambito di applicazione i casi in cui la legge dispone diversamente e tale è , per l’ appunto , quello di cui al citato art. 7 L. 47/85 (in tal senso Cass. Pen. sez. III , sent. n. 9735 del 28/12/93 , ud. 12/08/93).
Sotto la vigenza della L.
47/85 , la Giurisprudenza di legittimità ha poi ritenuto che l’ ordine di
demolizione dovesse essere emesso anche in ipotesi di ampliamenti e/o
sopraelevazioni (cfr. Cass. Pen. sez. I , sent. n. 4332 del 23/08/95 – ud.
23/08/95 – imp. Avallone) ed in caso di interventi in totale difformità dalla
concessione posseduta – quali , in specie , la realizzazione di maggior volume
e/o le variazioni essenziali di parametri urbanistici – (crf. Cass. Pen. sez. III , sent. n. 6875 del 14/07/97 – ud. 23/05/97 – imp. Ciotti).
Analogamente , in ragione
della sua natura di sanzione amministrativa ablatoria e del carattere
procedurale della norma che lo disciplina (art. 7 L. 47/85) , si è ritenuto che
l’ ordine in oggetto dovesse essere emesso anche con riguardo a costruzioni
abusive realizzate antecedentemente all’ entrata in vigore della norma (cfr.
Cass. Pen. sez. III , sent. 12/02/90).
Sotto il profilo dell’
efficacia soggettiva , mette conto evidenziare che – come chiarito dalla S.C. –
l’ ordine di demolizione esplica i propri effetti anche nei confronti di
soggetti diversi dal condannato , che abbiano “medio tempore” acquistato “inter vivos” o “mortis causa” la proprietà o altri diritti di natura reale sull’
area di sedime , derivando tale assunto sia dalla natura di sanzione
amministrativa (e non di pena accessoria) del provvedimento in oggetto , sia
dalla prevalenza degli interessi pubblicistici ad esso sottesi su quelli
privatistici egualmente coinvolti (cfr. Cass. Pen. sez. III , sent. n. 1879 del
16/07/99 – cc. 14/05/99 – imp. Ricci , nonché Cass. Pen. sez.
III , sent. 27/01/2000 – ud. 24/11/99 – imp. Barbadoro).
Sia nel caso di effettiva
esecuzione dell’ ordine di demolizione che in ipotesi di acquisizione dell’
area di sedime al patrimonio indisponibile del comune (ai sensi dell’ art. 7 ,
3° comma , L. 47/85) , il soggetto danneggiato potrà comunque agire in rivalsa
nei confronti dell’ alienante (cfr. Cass. Pen. sez. III , sent. n. 2882 del
18/12/98 , cc. 05/11/98).
Sul piano strettamente
sanzionatorio , va detto poi che l’ ordine di demolizione , per la sua natura
di sanzione amministrativa , sopravvive al trattamento unificante connesso al
delitto continuato , concernente le sole pene principali ed accessorie , di tal
che dovrà farsi luogo alla sua pronunzia anche nell’ ipotesi in cui ,
concorrendo la contravvenzione urbanistica con uno o più delitti di violazione
dei sigilli , sia quest’ ultimo e non la contravvenzione ad essere considerato
il reato base in relazione al quale computate gli aumenti di pena previsti per
i cd. reati satellite (in tal senso Cass. Pen. sez. VII , sent. n. 12050 del
21/10/99 , ud. 15/07/99).
Per lo stesso motivo , l’
ordine di cui trattasi non può formare oggetto di sospensione condizionale
della pena , inerendo tale causa di estinzione del reato alle sole pene
principali ed accessorie (in tal senso Cass. Pen. sez. III , sent. n. 703 del
12/06/92 – cc. 30/04/92 – imp. Rizzo , nonché Cass. Pen. sez. III , sent. n.
2294 del 09/10/99 , ud. 18/06/99).
Va altresì rimarcato ,
riprendendo un tema a cui si è fatto cenno in apertura della presente
relazione, che l’ ordine di demolizione va emesso , oltre che nei casi di
condanna , anche nelle ipotesi di patteggiamento , dal momento che – come
chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sent. n. 5777 del 15/05/92
, imp. Di Benedetto – la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di
condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente indicati dall’
art. 445 , 1° comma , C.P.P.
Peraltro , nell’
applicazione di pena su richiesta delle parti , non può formare oggetto dell’
accordo tra accusa e difesa l’ esclusione dell’ ordine di demolizione , stante
la sua natura di “atto dovuto” del Giudice , privo di qualsiasi connotazione
discrezionale (in tal senso , tra le molte , Cass. Pen. sez. VI , sent. n. 9380
del 31/08/94 – ud. 07/03/94 – imp. Callari ; contra Cass. Pen. sez. III , sent.
n. 14041 del 24/10/90 – ud. 09/10/90 – imp. Acconcirioco).
Inoltre , per la sua natura
di sanzione amministrativa , l’ ordine di cui trattasi va eseguito – si badi
siamo quindi nella fase esecutiva – anche una volta decorso il termine
quinquennale o biennale di cui all’ art. 445 , 2° comma , C.P.P. , che , in
ipotesi di mancata commissione di delitti o contravvenzioni della stessa indole
di quelli per cui è intervenuto il patteggiamento , comporta invece l’
estinzione del reato e di ogni effetto penale ad esso connesso (in tal senso
Cass. Pen. sez. III , sent. n. 2674 del 18/09/2000 – cc. 06/07/2000 – imp.
Callea).
Qualche breve cenno va
dedicato poi ad alcune problematiche di natura eminentemente pratica
presentatesi all’ attenzione della giurisprudenza.
Una prima questione
propostasi è stata quella della possibilità per il Giudice d’ Appello di
emettere l’ ordine di demolizione nell’ ipotesi in cui il Giudice di I° grado
abbia erroneamente omesso tale pronunzia.
Al riguardo la S.C. ha
ritenuto che il Giudice del gravame sia tenuto ad emettere l’ ordine anzidetto,
anche in ipotesi di appello proposto dal solo imputato , non trovando
applicazione “in subiecta materia” il
divieto di “reformatio in peius” ,
inerente alle sole pene principali ed accessorie (in tal senso Cass. Pen. sez.
sez. V , sent. n. 13812 del 02/12/99 – ud. 11/11/99 – imp. Giovannella ed
altro).
Altra questione affrontata
dai Supremi Giudici è stata quella della possibilità per la Cassazione ,
investita con ricorso del P.G. , di integrare la sentenza di patteggiamento ,
nel cui corpo si sia omessa la pronunzia dell’ ordine di demolizione da parte
del Giudice di I° grado.
In proposito , la S.C. ha
ritenuto di poter emettere l’ ordine oggetto della dimenticanza del primo
Giudice , utilizzando a tal fine la procedura della correzione degli errori
materiali , sul presupposto che , essendo l’ irrogazione dell’ ordine in
questione atto dovuto e non discrezionale dell’ A.G. , non ne deriva né una
violazione del divieto di “reformatio in
peius” , né tantomeno un “vulnus”
al principio devolutivo proprio delle impugnazioni (cfr. Cass. Pen. sez. III ,
sent. n. 768 del 09/04/99 – cc. 24/02/99 – P.G. in proc. contro Scognamiglio).
Infine , un’ ultima
problematica di carattere pratico affrontata dal Giudice di Legittimità è stata
quella della possibilità – alla fine riconosciuta al Giudice di merito – di
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato , mediante la demolizione
dell’ opera abusiva (in tal senso Cass. Pen. SS.UU. sent. n. 714 del 03/02/97 –
ud. 20/11/96 – nonchè Cass. Pen. sez. III , sent. n. 2543 del 17/03/97 , ud.
23/01/97 , Cass. Pen. sez. III , sent. n. 7148 del 15/06/98 , ud. 07/05/98 e
Cass. Pen. sez. V , sent. n. 10309 del 30/09/98 , ud. 25/08/98).
Né valgono ad impedire l’ emissione dell’ ordine di cui trattasi , l’ impugnativa dinanzi al G.A. dell’ ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi effettuata dall’ autore dell’ abuso e la stessa pronunzia di un provvedimento di sospensiva da parte dell’ adita Autorità Giudiziaria (in tal senso Cass. Pen. SS.UU. , ord. n. 1930 del 18/08/93 , cc. 18/06/93 e Cass. Pen. sez. III , sent. n. 10747 del 22/09/99 , ud. 28/04/99).
Su quest’ ultimo punto , tuttavia , non è mancato un orientamento difforme nella Giurisprudenza della Suprema Corte , essendosi sostenuto che , in ipotesi di sospensiva del G.A. , l’ A.G.O. deve preliminarmente verificare se l’ ordine di demolizione da emettere sia o meno compatibile con il provvedimento cautelare del G.A. , atteso che solo se la sospensiva fondi sul “fumus boni iuris” di possibili vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa urbanistica , riparabili dalla P.A. in sede di autotutela , essa sarà ininfluente sull’ ordine , che dovrà perciò essere emesso , mentre in caso di “fumus” di vizi formali , non dovrà farsi luogo alla pronunzia del provvedimento di cui trattasi (in tal senso Cass. Pen. sez. III , sent. n. 2702 del 31/07/96 , cc. 20/06/96).
Egualmente controversa è la problematica attinente alla possibilità per il Giudice di emettere l’ ordine di demolizione nel caso in cui l’ opera abusivamente edificata sia stata “medio tempore” acquisita al patrimonio comunale con delibera del Consiglio comunale che abbia dichiarato la prevalenza di determinati interessi pubblici , successivamente al decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ ingiunzione di abbattimento senza che l’ interessato vi abbia ottemperato (favorevole a tale possibilità è Cass. Pen. sez. VI , sent. n. 6578 del 13/06/91 , ud. 17/05/91 , contraria è Cass. Pen. sez. IV , sent. n. 12742 del 22/09/89 , ud. 10/08/89).
E’ viceversa pacifico che il Giudice non potrà disporre l’ esecuzione dell’ abbattimento (si badi siamo in fase di esecuzione) allorquando l’ Autorità amministrativa abbia deliberato l’ esistenza di prevalenti interessi pubblici (in tal senso Cass. Pen. sez. III , sent. n. 3489 del 29/12/2000 , cc. 03/11/2000) ovvero abbia “medio tempore” approvato un piano urbanistico comunale che regolarizzi la situazione del bene (in tal senso Cass. Pen. sez. III , sent. n. 34428 del 22/09/2001 , cc. 09/02/2001).
1.5. Esecuzione dell’ ordine
di demolizione.
Viceversa , nella pronunzia più volte richiamata si è evidenziato che:
1) l’ emissione dell’ ordine di demolizione è atto dovuto dell’ A.G. , che è al riguardo priva di discrezionalità e che non effettua perciò alcuno straripamento di potere in ambiti propri dell’ Autorità amministrativa;
2) l’ ordine di demolizione non è espressione di una potestà residuale dell’ A.G. , che , nell’ esercizio del proprio potere , è condizionata alla sola verifica della “non già avvenuta esecuzione dell’ abbattimento”;
3) l’ A.G. non è un’
Autorità supplente rispetto alla P.A. in materia urbanistica , essendo il
territorio l’ oggetto specifico della tutela della norma penale , che , per
questo motivo , attribuisce al Giudice poteri ripristinatori specifici;
4) conseguenza del fatto che
l’ ordine di demolizione è espressione di un potere proprio dell’ A.G. è che la
sua esecuzione pertiene alla stessa Autorità , che vi provvede con le forme
previste dall’ art. 665 e ss. C.P.P. , investita dalla richiesta di una delle parti
, dopo che il condannato è rimasto inottemperante all’ ingiunzione a demolire
emessa dal P.M.
Con la circolare del
Ministero della Giustizia 62/4/13 2186 del 20/11/97 , preso atto dell’ arresto
giurisprudenziale di cui sopra , si è chiarito poi che gli uffici di Procura
ben potranno valersi dell’ opera del Genio Militare per l’ esecuzione dell’
ordine di demolizione , purchè sopportino l’ anticipazione delle spese
(conformemente alla regola generale che grava l’ Erario dell’ onere di
anticipazione).
Si potranno comunque
designare anche imprese private per l’ esecuzione dell’ ordine anzidetto , che,
per importi eccedenti Ecu 150.000 , dovranno essere scelte con apposite gare d’
appalto.
1.6. Ordine di demolizione e
condono.
2. I PROCEDIMENTI CAUTELARI
PER LE VIOLAZIONI URBANISTICHE.
2.1. Profili generali.
Per ciò che concerne la
tematica dei procedimenti cautelari inerenti le violazioni urbanistiche ,
focalizzeremo la nostra attenzione sul sequestro preventivo di immobili
abusivamente edificati e , segnatamente , sulla riconosciuta possibilità di
adottare tale misura cautelare con riguardo ad opere ultimate.
2.2. I due orientamenti
contrastanti delineatisi in giurisprudenza
Al riguardo , si deve
innanzitutto chiarire che la riconosciuta possibilità di sottoporre a sequestro
preventivo opere complete (da ultimo affermata dalle SS.UU. nella sentenza n.
12878 del 29/01/2003) costituisce il punto di arrivo di un lungo e tormentato
processo di elaborazione giurisprudenziale che ha impegnato la S.C. a partire
dalla metà degli anni ’90.
In particolare , mette conto
evidenziare che la sequestrabilità dell’ immobile abusivo ultimato è stata
fondata , in una prima serie di pronunzie , sul pericolo che la libera
disponibilità del manufatto potesse agevolare la commissione di altri reati ,
costituenti la logica conseguenza dell’ illecito urbanistico , e , segnatamente
, della fattispecie contravvenzionale di cui all’ art. 221 R.D. 1265/34 (in tal
senso , tra le molte , Cass. Pen. sez. III , sent. 2676/96 , imp. Ciuffarella).
Tale orientamento andava ,
però , in crisi con l’ intervenuta depenalizzazione della fattispecie
sanzionatoria da ultimo richiamata (effettuata dall’ art. 70 , lett. b) , del
D.L.vo 507/99) , di tal che i Supremi Giudici concentravano la propria
attenzione sul pericolo che la libera disponibilità dell’ immobile abusivo
ultimato potesse aggravare e/o protrarre le conseguenze dello stesso illecito
urbanistico.
Chiarivano nel contempo che
tali conseguenze – non identificabili né con l’ evento naturalistico del reato
(il manufatto abusivamente realizzato) , né con quello giuridico (la lesione
dell’ interesse tutelato dalla norma) , ma costituite in specie dagli effetti
attinenti agli elementi strutturali dell’ illecito urbanistico – possono
determinarsi anche quando la costruzione abusiva sia ultimata , dal momento che
tale condizione non impedisce all’ opera illecitamente eseguita di continuare a
proiettare le sue conseguenze negative sul regolare assetto del territorio e di
perpetuare nel tempo l’ offesa del bene giuridico tutelato (in tal senso Cass.
Pen. sez. III , sent. 1551/2000 , imp. Cice).
Successivamente , la S.C. (e segnatamente Cass. Pen. sez. III , sent. 1146/2002 , imp. Gullotta) precisava ulteriormente la propria posizione , affermando che , anche in presenza di un immobile abusivo ultimato , possono esistere esigenze cautelari tali da legittimare l’ adozione di un provvedimento di sequestro preventivo , dal momento che :
a) le conseguenze che la misura stessa mira ad impedire sono ulteriori e diverse rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie tipica già realizzata;
b) un immobile abusivo può
aggravare il cd. carico urbanistico e quindi protrarre le conseguenze del
reato.
Si chiariva , tuttavia , in
tale pronunzia che non sempre una costruzione abusiva ultimata incideva
negativamente sull’ assetto del territorio , di tal che risultava necessario
accertare , di volta in volta , la sussistenza di un’ effettiva lesione.
In tal modo , il Giudice di
legittimità prendeva le distanze dall’ equazione opera abusiva ultimata =
sequestro preventivo , rifiutando l’ idea dell’ automaticità della misura
cautelare reale e sancendo , nel contempo , il principio che il pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato va verificato in concreto , avendo
riguardo all’ eventuale incremento del cd. carico urbanistico che l’ immobile
stesso comporta.
A fronte della posizione
(assolutamente prevalente) appena esposta , esisteva tuttavia un diverso
orientamento giurisprudenziale che negava decisamente la sequestrabilità dell’
opera abusiva ultimata.
In particolare , in base
all’ assunto che la contravvenzione urbanistica ha natura di reato formale
(perché di mera condotta) , si sosteneva che , nel caso di immobile
abusivamente edificato ed ormai ultimato , non sussistessero esigenze cautelari
tali da legittimare l’ adozione del sequestro preventivo , non potendo la
libera disponibilità del manufatto protrarre od aggravare le conseguenze del
reato stesso (ormai perfezionatosi) , né potendo agevolare la commissione di
altri reati (stante l’ intervenuta depenalizzazione della fattispecie
contravvenzionale di cui all’ art. 221 R.D. 1265/34) , alla luce del fatto che
l’ eventuale lesione del regolare assetto del territorio è connaturata all’
esistenza stessa del manufatto abusivo , più che alla sua libera disponibilità
(in tal senso Cass. Pen. 03/07/2001 , imp. Minopoli).
2.2. La decisione delle
Sezioni Unite.
Con la pronunzia in questione , la S.C. ha affermato preliminarmente che , in materia urbanistica , il sequestro preventivo va disposto ogni qualvolta il mancato assoggettamento al vincolo della cosa pertinente il reato possa condurre , in pendenza dell’ accertamento dell’ illecito , non solo al protrarsi del comportamento antigiuridico ovvero alla reiterazione della condotta criminosa , ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi (di natura non esclusivamente penale) , costituenti nuovi effetti offensivi del bene protetto connessi con l’ imputazione contestata.
Ciò perché le conseguenze antigiuridiche che il sequestro preventivo tende ad evitare si configurano come diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie della fattispecie criminosa già eventualmente realizzata nella totalità dei suoi elementi.
Si è evidenziato altresì che il pericolo connesso alla perdurante libera disponibilità del bene deve essere connotato da concretezza e deve essere inoltre concretamente accertato , non essendo sufficiente la generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità sia strumentale rispetto all’ aggravamento o alla protrazione del reato.
Orbene , vi sarà certamente lesione del bene tutelato nel caso in cui l’ abusiva edificazione abbia comportato un aggravamento del cd. carico urbanistico (inteso come l’ effetto prodotto dall’ insediamento primario in termine di domande di strutture ed opere pubbliche ed in dipendenza del numero di abitanti insediati su un determinato territorio) non consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
Ed infatti l’ alterazione
del carico urbanistico , insita nel nuovo intervento , può essere o meno
sopportata dal territorio su cui va ad incidere a seconda di quanto prevedono
gli standard urbanistici e gli strumenti di governo del territorio che li
recepiscono o li introducono.
Alla stregua di tali
premesse , la S.C. conclude quindi affermando il principio secondo cui il
Giudice di merito , nel valutare la sussistenza del “periculum in mora” , non
può prescindere dal verificare se la nuova opera sia o meno compatibile con gli
strumenti di governo del territorio ivi vigenti , atteso che , in caso di
compatibilità , dovrà concludere per l’ insussistenza di quegli ulteriori
effetti pregiudizievoli inerenti al reato , che il sequestro preventivo tende
ad evitare.
Il relatore
Dott.. Gennaro Sessa
(Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Nola)