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- PRIVACY-.

Garante della Privacy >>> www.garanteprivacy.it

Avvocati  e  Privacy  >>>>

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12.10.09 - Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
Garante Privacy - Newsletter N° 329 del 9 ottobre 2009

07.04.08 - Avvocati, informativa privacy unica (Link www.oua.it)

09.05.07 - Garante Privacy: accesso ai dati della Centrale rischi (Link www.filodiritto.com, 03.05.07)

27.12.06 - Proroghe per privacy e Albi (Link www.oua.it) - Obblighi rimandati (Link www.oua.it)

31.08.06 - 31.08.06 - Privacy, rivalità tribunali-Garante (Link www.oua.it)

24.08.06 >> da : www.garanteprivacy.it   Newsletter  N. 280 del 3 agosto 2006 ; ( link)
-- Aeroporti: sicurezza dei bagagli e nuove tecnologie
Sì all'uso delle impronte digitali dei lavoratori ma con precise garanzie

-- Province : sistemi statistici pronti per la privacy
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24.08.06 >> da : www.garanteprivacy.it  Condominio a prova di privacy - 28 giugno 2006 "Le regole per il condominio" - Il "vademecum del palazzo" una guida pratica alla vita condominiale ( link

24.08.06 >> da : www.garanteprivacy.it  Istituti di credito - Rilevazione di impronte digitali ed immagini: limiti e garanzie - 27 ottobre 2005 (G.U. n. 68 del 22-3-2006) (link)

13.06.06 >> Privacy, regolamento per gli ordini (Link ->www.oua.it)

=>Prorogati i termini privacy per le P.A. - Decreto Legge 12.05.2006 n° 173 , G.U. 13.05.2006 (Carmelo Giurdanella) Link alla pagina di www.altalex.com

=>Agenti di commercio e normativa sulla privacy Link alla pagina di www.oua.it

=>I passaggi chiave - La radiografia dei rischi - Regole vecchie e nuove - Senza Dps può scattare l’arresto - Tutte le fasi - Le sanzioni - .... Link alla pagina di www.oua.it

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da: www.altalex.com -->"Decreto milleproroghe: processo civile, privacy, digitale terrestre, scuola, condono
Decreto Legge , testo coordinato, 30.12.2005 n° 273 , G.U. 28.02.2006
- Pubblicata in Gazzetta la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" che definisce e proroga taluni termini previsti da disposizioni legislative.
In particolare il provvedimento rinvia al 1° marzo 2006 le disposizioni modificative del processo civile introdotte dal decreto-legge n. 35/2005 e della legge n. 263/2005.

Sul fronte degli adempimenti previsti in materia di privacy si prevedono le seguenti scadenze": vedi www.altalex.com - Link alla pagina

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CONDOMINIO -Garante Privacy: consultazione pubblica protezione dati personali nei condomini (Link alla pag. di www.filodiritto.com -09/02/2006 -)

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23/12/2005 - Rinnovate le sette autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari (link)xx
-Autorizzazione n. 1/2005 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
-Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
-Autorizzazione n. 3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
-Autorizzazione n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti
-Autorizzazione n. 5/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari
-Autorizzazione n. 6/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati
-Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici

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AVVOCATI e PRIVACY >>: slitta di 3 mesi il termine (previsto al 31.12.05) per il documento programmatico di sicurezza (Dps) - (Consiglio dei Ministri - Dl <<milleproroghe>>)

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Privacy (termini: 31.12.05 e 31.03.2006), enti locali, libretti al portatore (01.07.2005). Convertito decreto ''milleproroghe" Legge 01.03.2005 n° 26 (link: www.altalex.com)

Legge 27 Luglio 2004, n. 188 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.06.04, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d' ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di protezione dei dati personali (G.U. n. 177 del 30.07.04) --- --- Proroga al 31.12. 2004 di alcuni termini in materia di protezione e trattamento dei dati personali., D.L. 24.06.2004 , n.158 (G.U. 25.6.04, n.147)

Codice della Privacy - D.Lgs. N° 196/2003, G.U.  n.174 del 29 luglio 2003      vedi:      www.giustizia.it   e punta su  "legislazione"
- oppure -
www.camera.it    
e punta su     "Leggi 13^ e 14^ Legislatura"

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(dal sito: www.garanteprivacy.it )

Le strutture sanitarie rispettino la dignità delle persone
Il Garante prescrive le regole di condotta per la sanità

Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle province - 7 settembre 2005

Parere sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni - 21 settembre 2005

Propaganda elettorale: il “decalogo” del Garante
Si applica anche alle primarie

Scuola: più privacy per il "portfolio" degli alunni

No all'uso delle impronte digitali per controllare le presenze dei lavoratori

TLC: chiamate in entrata e garanzie in caso di accesso
I dati esterni delle telefonate ricevute sono accessibili se indispensabili in sede penale

Troppi dati agli sportelli bancari e postali
Occorre maggiore sobrietà nella richiesta dei documenti di identificazione

Banche: impronte digitali, telecamere e diritti dei clienti
I sistemi che incrociano impronte digitali e immagini dei clienti vanno utilizzati solo in caso di particolare rischio. Le banche dovranno designare un "vigilatore" che conservi le chiavi crittografiche.

 

( Newsletter N. 169 del 28 aprile - 4 maggio 2003- dal sito www.garanteprivacy.it )

Banche e trasparenza

L'estratto conto non esaurisce la richiesta di accesso da parte dei clienti ai loro dati personali
In caso di richiesta di accesso ai dati personali avanzata da un cliente, la banca non può limitarsi ad un semplice rinvio agli estratti conto forniti mensilmente. L'istituto di credito deve assicurare un completo riscontro dei dati in suo possesso, anche quando questi siano stati già, in tutto o in parte, eventualmente comunicati. In ogni caso, se l'operazione di estrapolazione e trascrizione fosse particolarmente complessa, la banca può far visionare la documentazione al cliente o rilasciargliene copia.

Newsletter N. 168 del 21 - 27 aprile 2003 - dal sito www.garanteprivacy.it   )

Telefonate e privacy
Si può avere accesso alle telefonate in entrata solo se sono a rischio indagini difensive

Si può avere accesso alle chiamate telefoniche in entrata solo se si dimostra l'effettivo pregiudizio che la mancata conoscenza di questi dati comporta per lo svolgimento delle investigazioni difensive.
Lo ha precisato il Garante esaminando il ricorso di due abbonati che chiedevano di conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata" su un'utenza fissa, intestata ad uno dei due. I ricorrenti, prima nell'istanza al gestore telefonico che aveva rifiutato di trasmettere i dati e poi di fronte all'Autorità, sostenevano la necessità di acquisire i tabulati relativi a un determinato bimestre poiché intendevano produrli come prova in un procedimento pendente in cui figuravano come parti offese.
Il Garante ha anzitutto rigettato per inammissibilità il ricorso presentato dall'abbonato non intestatario dell'utenza, in quanto non legittimato a formulare l'istanza di accesso ai dati. Ma ha rigettato anche il ricorso proposto dall'intestatario dell'utenza poiché dagli elementi prodotti e raccolti nel corso dell' istruttoria non è emersa alcuna circostanza dalla quale si potesse ritenere che il rigetto dell'istanza, da parte del gestore telefonico, potesse comportare un danno per la parte civile costituita in giudizio.
Diverso il caso in cui l'interessato avesse dimostrato l'effettivo pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa.
La maggiore tutela accordata alle chiamate in entrata, introdotta dal decreto legislativo n.467/2001, ha ricordato il Garante, traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell'abbonato ad accedere ai dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi, sia chiamanti, sia chiamati, circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" alle sole chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza, comportando altrimenti il diniego un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/2000). Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dell'identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (decreto legislativo n.171/1998).

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