di
Avv. Angelo Pignatelli
E’ necessario circoscrivere preliminarmente il tema d’indagine che qui ci occupa relativo agli effetti in cui i recenti e reiterati interventi del Legislatore Governativo, hanno prodotto sulla disciplina del rito abbreviato in ordine ai <<reati passibili di ergastolo>>.
E’ opportuno, per chiarezza espositiva scorrere velocemente l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, al fine di evidenziare l’agonizzante stato di incertezza in cui sono costretti ad operare Giudici ed Avvocati.
L’originario progetto del legislatore che prevedeva nel comma II ult. parte dell’art. 442 l’ammissibilità del rito abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell’ergastolo, venne da subito fatto oggetto di innumerevoli interventi demolitori della Consulta la quale, tra le altre pronunzie, con quella che, qui ci interessa, del 23.04.1991 n. 176 dichiarò illegittimo – per eccesso di delega – l’art. 442 comma II c.p.p. ultimo periodo (<< alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta>>).Nella motivazione della sentenza si legge che << una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l’impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest’ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. 438 e 443 del c.p.p., ai processi concernenti delitti punibili con l’ergastolo>>.
Il dibattito dottrinario e giurisprudenziale suscitato all’indomani della citata pronunzia può riassunsersi in due orientamenti fondamentali:
a) incompatibilità assoluta tra rito abbreviato e reati per i quali sia astrattamente prevista la pena dell’ergastolo;
b) incompatibilità relativa riscontrabile solo nei casi in cui l’ergastolo sia la pena che il giudice ritenga in concreto di applicare. (nota I: nel primo senso cfr. Ordinanza Tribunale di Pistoia 27.6.1991, imp. Pilè - nel senso contrario si veda Cass. Pen. Sez. I 6.12.1991 ric. Chirofalo).
Come ogni contrasto che si rispetti, ecco l’intervento risolutore delle Sezioni Unite (Nota 2: cfr. Sentenza del 6.03.1992 Piccillo, in Cass. Pen. 1992, 1776 con note Sirotti e Giannone).
Queste ultime autorevolmente risolsero il nodo procedurale statuendo la inamissibilità del rito abbreviato per i reati punibili con la pena dell’ergastolo, così da escludere in radice ogni astratta possibilità del ricorso al rito speciale.
Dopo meno di un lustro, il legislatore sotto la spinta deflazionistica conseguente al sovraffollamento dei ruoli ed al deludente ricorso ai riti speciali, al fine di valorizzare e facilitare l’accesso ai procedimenti speciali, introduceva con il capo IX della legge 16.12.1999 n. 479 la riforma dei cd. riti speciali.
Per quanto attiene ai reati punibili con la pena dell’ergastolo, con l’art. 4 ter d.l. n. 82 introdotto dalla legge di conversione 5.06.2000 n. 144 consentiva agli imputati che non avevano potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442 comma 2 c.p.p. che <<nella prima udienza>> alla data di entrata in vigore della legge di conversione di chiedere l’immediata definizione del processo anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (comma 2), precisandosi ulteriormente che la richiesta è ammessa solo se presentata<< prima della conclusione dell’istruzione dibattimentale>>, sia nel giudizio di I grado sia nel giudizio di appello e in quello di rinvio dopo annullamento, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell’istruzione ex art.603 e 627 c.p.p. comma III.
Sono stati sufficienti alcuni gravi episodi delittuosi insieme all’appros- simarsi di scadenze-termini per detenuti ergastolani in attesa di giudizio, ad enfatizzare politicamente gli eventi tanto da spingere il medesimo legislatore ad emanare - con la consueta fretta - il 24.11.2000 un decreto legge più noto come d.l. antiscarcerazione, operativo il giorno stesso della sua pubblicazione.
Tra i disorganici interventi, relativi alle permutabilità dei termini ex art. 303 c.p.p., da una fase all’altra, non poteva mancare l’ulteriore dietro front in tema di rito abbreviato per i soli reati puniti con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
In particolare, il Governo (rectius: organo sicuramente non qualificato come poteva esserlo il Parlamento – supremo Giudice delle leggi secondo la volontà popolare) rende manifesta nell’art. 7 del decreto legge n. 341/2000 la interpretazione autentica sull’ammissibilità del rito abbreviato nei delitti punibili con l’ergastolo precisando che :<< nell’art. 442, comma 2, ult. periodo del c.p.p., l’espressione << pena dell’ergastolo>> deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno>> aggiungendo altresì, << alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo>>.
Senza voler qui aggiungere altro su quanto autorevoli giuristi hanno già ampiamente riportato sul senso autentico reso palese dalla modifica normativa in ordine alla impossibilità di accedere al rito abbreviato in caso di più reati puniti con l’ergastolo, appare indispensabile chiedersi quale sorte toccherà agli imputati che hanno optato di accedere al rito di seguito all’entrata in vigore della legge che rendeva ammissibile il rito abbreviato ai processi in corso per reati punti con l’ergastolo.
Nella realtà processuale ciò che concretamente sia potuto accadere non solo non può essere previsto, ma addirittura non è possibile oggi nemmeno comprendere fino in fondo quelli che saranno gli effetti che ne deriveranno proprio sul decorso dei termini di durata della custodia cautelare che il Governo si illudeva di prevenire. Infatti è concreto pensare ad un processo con numerosi imputati durato già diversi anni per reati puniti con l’ergastolo, ormai verso la conclusione dell’istruttoria dibattimentale, nel corso del quale, alcuni imputati decidono a Giugno c.a. di accedere al rito abbreviato ed altri non; alla necessità di ricominciare ex novo con altro collegio giudicante per coloro che hanno proseguito con rito ordinario; ovvero alla incompatibilità medio tempore verificatasi del Giudicante che procedeva nelle forme camerali per la conoscenza degli atti del pubblico ministero; a novembre alcuni degli imputati che erano stati ammessi al giudizio abbreviato optano poi, per la revoca, dalla medesima richiesta comportando un ulteriore stralcio con rimessione ad altra Corte di Assise; ovvero al Giudice, divenuto incompatibile per aver preso conoscenza del fascicolo del pubblico ministero, che ritiene giusta interpretazione autentica ex art. 7 d.l. 341/2000 l’inammissibilità in radice del rito abbreviato, ed infine, possibile non conversione del decreto, etc).
La prospettata incertezza verificabile quotidianamente nelle aule giudiziarie, invoca criteri guida a cui ispirarsi nell’applicazione del diritto intertemporale in materia di rito abbreviato.
Premessa l’impossibilità di porre rimedio agli effetti processuali già determinatisi, tra le tante, una delle soluzioni adottabili, per ridare certezza all’applicazione della legge, potrebbe essere quella di ricondurre preliminarmente il dibattito sulla natura della <<diminuente processuale>> risolto il quale, si potrà ricorrere al principio del <<tempus regit actum>> ovvero a quella della <<legge più favorevole al reo ex art. 2 comma 3 c.p.>>
Anche sul punto, si è registrato un deciso contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità nei giudizi di Cassazione della nuova disciplina del giudizio abbreviato, puntualmente sintetizzati dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite operata dalla Seconda Sezione in data 25.2.2000 Pres. Zingale, nella quale si da ampiamente conto delle ragioni a sostegno della tesi processuale e sostanziale della diminuente in parola.
Invero si legge che a favore della prima tesi (Nota 3 I Sez. Cass. 28.1.2000 e Cass. 8.2.2000) milita indiscutibilmente la tradizionale applicazione del principio tempus regit actum, scolpito da Sez.Un.11 dicembre 1965, Tarantini, rv.100262, nonché la considerazione che il legislatore è intervenuto a dettare una disciplina transitoria (articolo 56 legge 479/99) esclusivamente nel limitatissimo settore dei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del D.Lgs.51/98 (istitutivo del cosiddetto <<giudice unico>> per i quali non sia iniziata l’istruzione dibattimentale, così mostrando implicitamente la volontà di contenere in esso l’applicazione delle nuove disposizioni.
A favore della tesi contraria (Nota 4: vedi Cass sez. II 28.1.2000 e 25.2.2000) può essere viceversa addotto il riconoscimento della valenza sostanziale della riduzione per il giudizio abbreviato espressamente effettuato dalle sentenze costituzionali 81/93 e 23/92, le quali hanno operato anche una netta scissione tra semplificazione del rito e riduzione premiale, applicabile, questa, anche nei casi in cui, per l’ingiustificato dissenso della parte pubblica o per erronea valutazione della definibilità allo stato degli atti da parte del Gip, il giudizio si sia svolto nelle forme ordinarie; nonché nella decisione resa nell’udienza pubblica del 6 marzo 1992, ric. Piccillo, dalle sezioni unite di questa Corte le quali, pronunciandosi in fattispecie <<inversa>> rispetto alla presente (eliminazione dall’ordinamento ad opera di Corte costituzionale 176/91 della possibilità del ricorso al rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, e conseguente dubbio sulla persistente efficacia delle riduzioni di pena accordate con sentenze non definitive) hanno affermato la natura sostanziale della riduzione.
L’atteso intervento risolutore delle Sezioni Unite questa volta non è arrivato in quanto la sopravvenuta innovazione normativa di cui all’art. 4 ter d.l. n. 82 del 2000, introdotto in sede di conversione in legge, ha reso necessaria la restituzione degli atti alle sezioni remittenti per un nuovo esame delle questioni.
E’ intuibile come la corretta individuazione della natura giuridica della diminuente in parola (rectius: effetto sostanziale e/o processuale) potrà rivelarsi utile a fronteggiare la diversità delle situazioni processuali summenzionate e le conseguenti difficoltà interpretative che nelle concrete prassi giurisprudenziali si è costretti ad affrontare
Senza voler anticipare tutte quelle che potranno essere le svariate interpretazioni ermeneutiche della normativa transitoria e le contingenti decisioni dei Giudici chiamati a fare i conti con le instancabili modifiche normative, è auspicabile che il Governo Legislativo prima di decretare - con o senza urgenza - rammenti che la Legge rappresenta la voce imperativa della coscienza sociale per cui il ricorso al decreto legge finisce inevitabilmente per infondere ulteriori dubbi agli operatori del diritto accrescendo quell’incertezza nell’applicazione della legge, ultimo baluardo di una moderna civiltà giuridica.
Avv. Angelo Pignatelli, Foro di Nola