L’ILLECITO URBANISTICO
NEL TESTO UNICO
DELL’EDILIZIA
FATTISPECIE DEL REATO EDILIZIO
di
Avv. Angelo Pignatelli
Con altro decreto legge n.147 del 24.06.2003, il Governo ha prorogato l’entrata in vigore delle sole disposizioni del Capo V della parte II del Testo Unico Edilizia approvato con D.P.R. il 6.6.2001 n. 380 al 1.01.2004, per cui è possibile procedere alla disamina delle norme relative al reato edilizio, entrate in vigore il 30.06.2003.*** *** ***La lettura dell’art. 44 T.U.E. conserva rispetto all’art. 20 abrogato L. 47/85 il carattere residuale della norma nella parte in cui esordisce “salvo che il fatto non costituisca più grave reato ..”: da ciò ne discende la piena applicabilità del principio giurisprudenziale in forza del quale “non è configurabile il concorso formale di reati fra le contravvenzioni edilizie contestate ai sensi dell'art. 20 lett. c) l. n. 47 del 1985 e quelle di cui all'art. 20 lett. a), della stessa legge; previsione, quest'ultima, che introduce una ipotesi di norma penale in bianco, configurante sostanzialmente una categoria residuale di condotte penalmente rilevanti: nel caso di realizzazione di opere in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia, pertanto, il reato più grave ricomprende e assorbe quello riferito all'inosservanza delle regole fissate (dagli strumenti urbanistici, ed in particolar modo dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, dal regolamento edilizio e dalla concessione edilizia medesima) per l'attività costruttiva. Cassazione penale, sez. III, 29 gennaio 2001 Matarrese e altro Riv. giur. edilizia 2001, I, 726: restano validi e applicabili i principi giurisprudenziali sviluppatisi sotto la vigenza della legge 47/85)Tutta la normativa raccolta nel T.U., sotto il profilo sanzionatorio, presenta un carattere cumulativo e non alternativo, nel senso che, il T.U. ha previsto l’applicazione di sanzioni civili e amministrative che, conservano la loro autonoma funzione rispetto a quella penale seguendo un procedimento applicativo del tutto distinto.Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con statuizione del 12.11.1993, chiarirono che la previsione di cui all’art. 20 (oggi 44 T.U.E.) configura una norma penale in bianco atteso che per la determinazione del precetto viene fatto rinvio a dati prescrittivi, tecnici, e provvedimentali, di fonte extrapenale”.In ordine all’oggetto giuridico del reato: si sono formati due diversi orientamenti: uno formale e l’altro sostanziale: il primo ha spostato il centro di interesse sul diritto della “P.A. di governare l’assetto del territorio” ravvisando nella sottrazione del controllo da parte della P.A. la lesione primaria del reato edilizio.Il secondo, ricevuto l’avallo delle S.U. (S.U. 12.11.1993 Borgia - + Marano) ha individuato l’interesse protetto dall’illecito edilizio nello “stesso territorio” il quale va tutelato da ogni condotta idonea a produrre alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività.La natura del reato rivela il suo carattere permanente per cui si rende necessario individuare i vari momenti di cessazione della permanenza individuati, nel:1)sequestro penale – amministrativo dell’opera abusiva 2) completamento dell’opera abusiva: in tal caso, l’effetto lesivo del bene giuridico protetto perdura nel tempo 3) Ordinanza di sospensione dei lavori 4) sentenza di condanna di I° - Si aggiunge anche un'altra ipotesi: 5) l’impossibilità materiale di completare l’opera.Il reato edilizio sotto il profilo della responsabilità soggettiva : conserva la sua natura di reato contravvenzionale punibile a titolo di dolo – colpa) per il quale, in forza dei principi generali, è escluso il tentativo .L’introduzione nel T.U.E. del comma II lett.b) all’art. 5 induce a svolgere qualche breve considerazione sul tema della: Scusabilità dell’errore: in materia edilizia.La Giurisprudenza era costantemente attestata a riconoscere nel soggetto agente del reato, la buona fede allorché questa si traduceva in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa a causa dell’intervento di un elemento positivo estraneo all’agente che rendeva inevitabile l’errore.In particolare << in materia contravvenzionale è configurabile la buona fede, ove la mancata coscienza della illiceità del fatto derivi non dall’ignoranza incensurabile della legge, ma da un elemento positivo, coiè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità come un comportamento dell’Autorità amministrativa.Nella specie, l’imputato aveva ritenuto che l’autorizzazione di agibilità dei locali del suo insediamento produttivo rilasciatogli dal sindaco fosse comprensiva anche dell’autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dallo stesso insediamento, in tale erronea convinzione essenso stato indotto dal comportamento dell’autorità amministrativa. (Cass. 21.01.1992, Santori)Sul punto, il T.U. all’art. 5 comma II lett. b) con la previsione del cd. <<Ruling>> ha posto un argine alla scusabilità dell’errore. Infatti, ai sensi dell’art. 5 comma II lett. b) ogni cittadino che ne fa richiesta, deve ricevere qualsiasi tipo di informazione utile sia con riguardo alle opere assentibili con DIA sia con riferimento alle opere soggette al rilascio del permesso di costruire sia, con riguardo, ad ogni altro assenso e perfino sugli aspetti normativi. Ne consegue che, il mancato ricorso al RULING impedisce al cittadino ab imis di addurre a proprio scusa un ipotesi di ignorantia legis.Stato di necessita: Non può revocarsi in dubbio che tra i diritti fondamentali della persona minacciata da un danno grave vi sia quello dell’abitazione, ma per poter operare la scriminante è necessario che il richiedente dimostri l’impossibilità oggettiva di far fronte alla possibilità di soddisfare tale necessità abitativa attraverso i meccanismi del mercato e dello stato sociale, allegando tutti gli elementi concreti che configurano la sussistenza della scriminante.Nel proseguire la disamina del reato edilizio, con riferimento ai destinatari delle sanzioni urbanistiche, esso denota il carattere di REATO PROPRIO (i precetti dell’art. 6 dell’attuale normativa 47/85) sono sostanzialmente trasfusi nell’art. 29 T.U. che prevede la responsabilità di soggetti che rivestono particolari qualifiche soggettive : 1) titolare del permesso, 2) committente, 3) costruttore 4) Direttore dei lavori - Il carattere proprio del reato edilizio non esclude che altri soggetti possano concorrere nella consumazione del reato. Infatti, la S.C. ha ritenuto concorrente il proprietario di betoniera ed elettropompa rinvenuta presso il cantiere (Cass. III 12.3.1999 n. 201) .Soggetti responsabili: (art. 29 T.U.)Il proprietario non risponde del reato per la sua qualifica formale, ma solo se abbia la disponibilità dell’immobile ed abbia dato incarico all’esecuzione dei lavori. Non è sufficiente la mera “adesione” alla realizzazione dell’opera (Sez. II, 27.09.00, Sent. N. 859, Cutaia). Altra sezione della S.C. ha ritenuto, al contrario, che la semplice tolleranza, da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo, pone in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell’illecito (Cass. II, 22.06.00, Isaia).Il Coniuge comproprietario: in virtù del potere di veto che può imporre sull’area in comunione è ritenuto responsabile, a meno che l’interessato non provi che tali presupposti per qualsiasi ragione, non ricorrano.Il conduttore: è responsabile dell’abuso e non il proprietario-locatore che non ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento (Cass. III Sez., 12.05.1994, Sent. n. 5625).Il Direttore dei lavori: il T.U. al III comma dell’art. 29 ha posto fine ad ogni possibile contrasto giurisprudenziale in ordine alla qualifica del D.L. ai fini penali prevedendo che il progettista assume la “qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale”.
Preme segnalare come ancora una volta il Legislatore è rimasto sordo a numerose critiche sollevate da una parte della dottrina in ordine alla delimitazione della responsabilità penale del D.L. “alla mera conformità delle opere realizzate al permesso di costruire ed alle modalità esecutive ivi fissate” e non anche alla normativa urbanistica, come avviene per il committente ed il costruttore. Tale delimitazione appare davvero ingiustificata se si tien conto che proprio il D.L. è il soggetto più qualificato ed in grado di compiere una verifica della conformità delle opere alla stessa normativa urbanistica(art 29)Viene confermata dal T.U. la speciale scriminante del (cd. ravvedimento operoso del direttore dei lavori) in forza della quale, il direttore dei lavori, qualora rinunzi all’incarico e proceda alla contestazione nei confronti dei soggetti responsabili dando comunicazione al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale sarà esente da pena.
Va segnalata l’altra sanzione non meno trascurabile della “comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione da tre mesi a due anni)”.
Mentre alcun dubbio si pone sulla competenza del dirigente alla comunicazione per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, una querelle è stata sollevata dalla lettura del terzo comma dell’art. 29 in ordine all’ufficio che sarebbe legittimato all’inoltro della denunzia in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 23 comma I dal momento che, si legge genericamente “l’amministrazione né da comunicazione…”: da una interpretazione sistematica e coerente delle norme del T.U., si deve escludere che per amministrazione si voglia intendere anche le amministrazioni diverse da quelle comunali in quanto il terzo comma dell’art. 29, si riferisce testualmente alle “dichiarazioni non veritieri ex art. 23 comma” la quale deve essere indirizzata allo sportello unico comunale da cui ne consegue, la competenza anche in questo caso, è del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
MISURE SANZIONATORIE: lett. a), b) c) art. 44 T.U.
Sotto l’aspetto sanzionatorio il T.U. ha inteso operare una netta divisione tra gli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico–edilizio per i quali è stato previsto da parte dell’amministrazione comunale il rilascio del “permesso di costruire” assistito da sanzioni penali ex art. 44 ed interventi minori per i quali o non è stato previsto alcun controllo (art. 6) ovvero, si è reputato sufficiente il meccanismo della DIA (art. 22).a) Abusi edilizi di minore gravità: La previsione della sola sanzione pecuniaria dell’ammenda fino a € 10329, consente agevolmente di affermare che la stessa previsione sanzioni abusi edilizi di minore gravità. (si pensi alle violazioni relative alla tenuta in cantiere della c.e. (ora permesso di costruire e alla esposizione di un cartello contenente gli estremi della c.e.).
***b) Tale previsione prevede l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 5164 a 51645 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.La problematica applicativa di tale norma, per un verso, è stata semplificata mediante la delimita zione dei titoli abilitativi a due, per cui la stessa trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l’intervento edilizio richiede per la sua esecuzione “il permesso di costruire”. In ordine alla esecuzione di opere in totale difformità dal permesso di costruire bisognerà richiamarsi al pregevole lavoro elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che, nel corso di oltre un decennio si è prodigata per risolvere i delicati problemi interpretativi che sorgono ove bisogna individuare se trattasi di “difformità totali” punibili ai sensi della lett. b) ovvero “difformità parziali” rientranti nella lett. a).Senza voler minimamente procedere ad una sia pur sommaria sinterizzazione delle problematiche e delle fattispecie affrontate dalla giurisprudenza che prenderebbero molto tempo e richiederebbero un lavoro specifico sul tema, sarà, in questa sede, sufficiente un richiamo all’art. 31 del T.U. che fornisce una descrizione normativa del concetto di “totale difformità”.
Solo un accenno all’altra ipotesi contravvenzionale prevista nel caso di “prosecuzione dei lavori in presenza di un ordine si sospensione”: essa costituisce un illecito penale che si pone l’obiettivo di tutelare il “potere di autotutela della P.A.” in materia urbanistica e può concorrere materialmente con quello previsto per “l’assenza del permesso di costruire”, che viceversa, tutela l’interesse ad una “ordinata trasformazione urbanistica del territorio”.
***c) tale previsione disciplina due fattispecie: la condotta lottizzatoria di terreni a scopo edilizio e la realizzazione di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Prevede l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 15493 a 51645, nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio o in casoAl riguardo, si può affermare che prima della legge 47/85 non esisteva alcuna definizione legislativa, a livello statale, di lottizzazione abusiva. Infatti l’art. 28 della legge urbanistica del 1942 n. 1150, si limitava a porre il divieto di procedere a “lottizzazione dei terreni a scopo edilizio” mentre il successivo art. 31 al comma IV si limitava a prevedere la generale nullità degli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale.A tale carenza, posero rimedio, prima della legge 47/85, sia la giurisprudenza che la legislazione regionale (per tutte si cita la legge regionale del Lazio del 1974 n. 34 sulla quale poi è stata formulata la legge 47/85.LOTTIZZAZIONE MATERIALEL’elemento materiale: va individuato nella “scomposizione dell’originario appezzamento di terreno in più lotti per scopi edilizi”.Elemento soggettivo: sotto l’aspetto soggettivo le S.U. hanno precisato che trattasi di una contravvenzione avente natura dolosa per la cui sussistenza è necessario che “l’evento sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria, tesa a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale” (in tal senso S.U. 28.2.1990 n. 2720 Cancilleri)E’ stata risolta, di recente, una questione, fonte di contrasti giurisprudenziali in ordine alla possibilità di configurare il reato di lottizzazione in presenza di una “autorizzazione a lottizzare rilasciata in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (Sezioni Unite S.U. 28-11-2001)Dalla lettura della motivazione della sentenza, si ricava che, il primo orientamento escludeva la configurazione del reato, tutte le volte in cui la lottizzazione era stata autorizzata dall’autorità competente (Cass. 1991, Ligresti) con ciò impedendo al giudice penale la disapplicazione dell’atto autorizzativo, a meno che esso non fosse inesistente o invalido.Il secondo orientamento, avallato dalla decisione delle S.U., statuisce che il reato di lottizzazione abusiva è “reato a consumazione alternativa” potendosi realizzare sia per “il difetto di autorizzazione” sia “per il contrasto della stessa con le prescrizioni della legge e degli strumenti urbanistici”. In tal senso, il Giudice penale, secondo le S.U. non viene più chiamato a disapplicare l’autorizzazione rilasciata per la lottizzazione, ma si limita esclusivamente ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, con l’inevitabile conseguenza logica che, ove venga accertato che vi sia un contrasto tra la lottizzazione considerata e la normativa urbanistica, il Giudice penale giunge all’accertamento dell’abusività della lottizzazione prescindendo da qualunque giudizio sull’autorizzazione senza la necessità di dover ricorrere all’istituto della disapplicazione.Tale dictum delle S.U. hanno dato corso ad una ulteriore distinzione fra “lottizzazione abusiva sostanziale” che si realizza tutte le volte che la stessa si pone in contrasto con le leggi e i piani ed una “lottizzazione abusiva formale” che si configura in mancanza di una autorizzazione.Per ragioni di completezza si richiama un ulteriore forma di “lottizzazione abusiva” configurabile allorché la trasformazione urbanistica e/o edilizia del terreno si realizza con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l’area rispetto al progetto approvato dall’autorità amministrativa da far ritenere l’opera non più riferibile a quella pianificata e quindi senza autorizzazione. (Cass. III 15.5.91 La Pira)Nel corpo della motivazione, i Giudici delle S.U. comunque non tralasciano di ribadire l’orientamento radicatosi in materia di disapplicazione della c.e. illegittimamente rilasciata richiamandosi al principio di diritto sancito da altra pregevole decisioni delle S.U. 21.12.1993 secondo la quale, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, è tenuto a verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria.LOTTIZZAZIONE NEGOZIALE (giuridica – cartolare)
Essa si realizza tutte le volte in cui la trasformazione urbanistica dei terreni avvenga:1) attraverso frazionamento degli stessi;2) attraverso la vendita dei suoli3) attraverso atti equivalenti alla vendita (a tal fine è sufficiente un solo lotto).Una delle prime questioni sollevate dalla lottizzazione negoziale è stata la possibilità di configurare il reato in presenza di contratti aventi solo effetti obbligatori come le promesse di vendita, ed in particolare, il “contratto preliminare di vendita”.Secondo un indirizzo più risalente nel tempo si era concluso che non poteva configurarsi una lottizzazione abusiva negoziale in presenza di semplici promesse di vendita, qualora non vi sia stata una vendita o un atto equivalente (Cass. III 94 n. 6493 – III 28.11.1996, Azzolini) La ratio di tali decisioni poggiava su una interpretazione rigorosa del significato “atti equivalenti” di cui all’art. 18 della L. 47/85 (T.U. art. 30 comma I) ove ci si riferisce esclusivamente ai contratti che di per sé producono l’effetto reale indicato dalla norma e non anche quelli con effetti obbligatori come il contratto preliminare di compravendita.Un indirizzo più recente (Cass. 29.2.2000 n. 3668 ) ha concluso che fra gli “atti equivalenti” al frazionamento e alla vendita possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti, allorché gli stessi, inseriti in un contesto indiziario rivelino in modo non equivoco la finalità edificatoria, che costituisce elemento comune alle varie forme (materiale, negoziale,mista) in cui l’illecito può essere realizzato.La massima in esame rovescia il precedente indirizzo uniformandosi al recente filone giurisprudenziale in base al quale l’ipotesi criminosa in questione deve ritenersi integrata anche quando la trasformazione in senso urbanistico ed edilizio del terreno venga predisposta mediante “atti equivalenti” dovendosi leggere in tale espressione atecnica la inequivocabile volontà del legislatore di predisporre una forma di “tutela anticipata” dell’interesse urbanistico tutelato, sotteso alla fattispecie criminosa in esame.Tale interpretazione rappresenta un fondamentale punto di snodo della più generale strategia di tutela del territorio.La pratica ha posto in evidenza che, tra le due forme di lottizzazione quella più frequentemente utilizzata è quella cd. MISTA realizzata attraverso un intreccio di atti materiali e giuridici finalizzati al medesimo risultato (vendita pro indivisio a numerosi compratori ognuno dei quali ben conosce la parte di area che gli spetta: (lottizzazione abusiva negoziale).Per la complessità della fattispecie relativa alla lottizzazione nelle sue diverse forme, solo un accenno alla responsabilità di coloro che partecipano al reato di lottizzazione:La posizione della dottrina condivisa dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito è quella di ritenere responsabile tutti coloro che hanno portato un contributo causale concreto alla programmazione e alla realizzazione della lottizzazione, sia frazionando il terreno nella fase iniziale, sia preparando la zona per il futuro insediamento.In ordine alla natura giuridica del reato di lottizzazione si ritiene che lo stesso configuri un “reato di pericolo e non di danno” con ciò avallandosi quell’indirizzo giurisprudenziale che ravvisa nell’illecito urbanistico una volontà legislativa ad una forma sempre più anticipata della tutela dell’equilibrio del territorio nell’interesse dell’intera collettività presente e soprattutto futura.Trattasi di “reato a formazione progressiva dell’evento” così come ritenuto da altra autorevole decisione delle S.U. 24.4.1992 n. 4708 Fogliani in forza della quale si giunge alla determinazione che “gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell’abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva”.Tra i principali soggetti su cui incombe il maggior controllo nella predisposizione di atti di vendita o cessione di terreno è la figura del NOTAIO. (art. 47 T.U.) il quale resta fuori dalla grave ipotesi criminosa tutte le volte in cui adempie a tutti gli obblighi prescritti dalla norma.Sul punto, sono rinvenibile una serie di decisioni che hanno escluso la responsabilità del notaio fondando la decisione sulla circostanza che la partecipazione del professionista deve essere di “natura dolosa”.In altri termini, hanno precisato le S.U. con la decisione 28.2.90 n. 2720, che pur avendo il reato di lottizzazione abusiva natura contravvenzionale, lo stesso si realizza con dolo, onde è da escludere il concorso colposo del notaio che abbia rogato atti di compravendita per negligenza o per violazione degli obblighi derivanti dalla legge professionale. Su tale indirizzo è stata esclusa infatti la responsabilità del notaio che si sia limitato ad autenticare le scritture private di compravendita e di divisione essendo la certificazione un atto di per sé neutrale.Identica comprensione, la Giurisprudenza non ha riservato nei confronti dei tecnici (rectius: geometra) che abbiano proceduto all’atto di frazionamento. Pur essendo tale attività un atto necessario ai fini pubblicistici, lo stesso agendo come un libero professionista, attraverso la sua attività ricognitiva, di picchettamento e frazionamento delle particelle di un fondo, fornisce un determinante contributo causale alla lottizzazione abusiva.(Cass. III 30.09.1995 n.1061) .Ultimo delicato profilo inerente il reato di lottizzazione abusiva è quello relativo alla sua consumazione ed alla sua natura di reato “permanente” “progressivo dell’evento” “a condotta libera” per la cui configurabilità non vi è mai coincidenza tra il “momento in cui la condotta assume rilevanza penale ed il momento di cessazione del reato”.La Giurisprudenza per fronteggiare la serie di problemi relativi al singolo atto di commissione del reato di lottizzazione ed alla sua cessazione, ha dovuto ravvisare la “natura unitaria del reato” nel senso che, le molteplici attività (amministrative, materiali, e negoziali) dirette a realizzare la lottizzazione, anche se svolte in tempi diversi, e da soggetti diversi, confluiscono in un quid unico ed inscindibile, non assumendo rilievo che la medesima lottizzazione sia stata realizzata in un lungo arco temporale.Al riguardo, si è affermato che la permanenza cessa con il compimento dell’ultimo atto lottizzatorio. (Cass. III 6.3.96 n. 3506 Mele).E’ indispensabile premettere che l’ambito della permanenza del reato di lottizzazione abusiva è delimitato dalla forma che in concreto abbia assunta la condotta lottizzatoria:in quella materiale: la permanenza cessa con l’edificazione delle opere di urbanizzazione o con l’ultimazione delle costruzioni ovvero con l’ultima operazione attuativa del piano;in quella negoziale: la permanenza cessa con la stipulazione dell’ultimo contratto pubblico se i lottisti non compiono alcuna altra attività materiale o giuridica, o con l’ulteriore atto di vendita, se gli acquirenti rivendono il lotto, ovvero l’ultimo atto dispositivo.in quella di fatto la cessazione della permanenza si avrà con l’arresto dell’attività costruttiva.Infine, anche per individuare la competenza per territorio nel caso di una lottizzazione negoziale preceduta da una lottizzazione materiale abusiva mediante lo scorporo del terreno in lotti, la competenza per territorio sarà radicata in relazione al luogo in cui è avvenuto lo scorporo del terreno ivi essendosi realizzata la lesione dell’interesse pubblico di programmazione del territorio.La confisca dei terreni consegue obbligatoriamente alla sentenza di condanna: essa ha natura di sanzione amministrativa e non di “misura di sicurezza” come ventilato da una parte minoritaria della dottrina. La natura di sanzione amministrativa ben si concilia con la possibilità di :1) obbligatorietà della confisca indipendentemente da una sentenza di condanna (rectius: prescrizione – amnistia)2) con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale;3) con la possibilità di estenderla ai “non proprietari che non siano parti nel processo”RIFLESSIONI CONCLUSIVELa possibilità che, prima o poi, il T.U.E. entrerà integralmente in vigore, così come è avvenuto per tutte le leggi urbanistiche precedenti, non avrà alcun effetto sul dilagante fenomeno dell’abusivismo edilizio.Tale obiettivo sarà perseguibile solo a due condizioni:1) l’intero sistema sanzionatorio, non solo penale, ma anche e soprattutto quello amministrativo e civile dovranno assumere il carattere della “ineludibile e immediata effettività” per cui l’immediatezza della sanzione e la sua effettiva esecuzione possono e devono auspicarsi per fronteggiare l’attacco continuo e indiscriminato al nostro territorio. Principio encomiabile a cui la locale Procura della Repubblica - con la nuova Sezione Urbanistica - sta perseguendo nella repressione degli illeciti edilizi ed ambientali, dimostrando che la legge può essere cogente anche in un territorio disseminato di abusi e nefandezze urbanistiche e ambientali.2) Il solo carattere repressivo delle sanzioni, tuttavia, non sarà da solo sufficiente ad arginare il fenomeno dell’abusivismo se non sarà accompagnato da una efficacia opera di prevenzione, laddove, si pensi che una volta effettuata l’opera o invasa un area, la lesione del bene giuridico protetto è definitivamente compromesso, soprattutto per le generazioni future nei confronti delle quali la colpa da espiare della nostra generazione e di quelle precedenti, sarà difficilmente commensurabile.Si dovrà forse pensare ad un opera di prevenzione dall’alto che possa tenere costantemente sotto rilevazione il territorio in modo da scongiurare ed individuare ogni forma di <<inizio di manomissione del territorio consentendo il tempestivo intervento dell’autorità comunale>>Si pensi ai rilevamenti aerofotogrammetrici la cui concreta attuazione e fattibile applicazione potrebbe condurre ad una pronta individuazione dell’abuso e ad una immediata reintegrazione del territorio. (Avv. Angelo Pignatelli, Foro di Nola)