False
comunicazioni sociali,
tra illegittimità comunitaria e
incostituzionalità.
di
Avv. Gianfranco
Antonelli
All’indomani
dell’emanazione della nuova disciplina delle false comunicazioni sociali
contenuta nel D.Lvo 61/2002, i vari processi penali in corso di celebrazione in
cui avrebbe dovuto trovare immediata applicazione si sono resi assolutamente
impermeabili a tale innovazione, e i loro protagonisti abituali -i pubblici
ministeri-, attraverso un irrefrenabile sussulto, hanno ancora una volta
tentato di restituire al mittente la sgradita novella. Il tutto, come in un
consueto dejà vu, attraverso l’assedio su più fronti al Giudice delle
Leggi. Strumento già sperimentato con successo in tempi non lontani sul testo
dell’art. 513 c.p.p. introdotto dalla legge 267 (v. sent. C. Cost. 361/98) e
con diversa sorte di recente nel fallito tentativo di far danno al nuovo testo
dell’art. 500 c.p.p. introdotto dalla legge 63/2001 attuativa dei principi
costituzionali del giusto processo.
Un inedito
profilo di novità caratterizza tuttavia l’attuale iniziativa: l’avere attinto a
piene mani dall’intero scibile in tema di diritto comunitario per cercare di
rinvenire nella tipica ampiezza letterale che caratterizza, per le diverse
finalità ordinamentali, gli atti della Comunità Europea, una qualunque distonia
con la nuova fattispecie criminosa, idonea a sorreggere, attraverso pregevoli
esercitazioni argomentative meta-giuridiche,
una comune censura d’incostituzionalità tesa a reintrodurre nel sistema
il più appagante modello normativo previgente.
Per entrare immediatamente nel merito, ad avviso dei giudici
remittenti (Trib. di Milano Sez. I e IV, C. App. di Lecce, Gip di Palermo)
l’attuale disciplina delle false comunicazioni sociali, ed in particolare
l’art.2621c.c., si porrebbe in contrasto con gli artt. 11 e 117 della
Costituzione -che a diverso titolo impongono l’adeguamento della normativa
interna a quella comunitaria- nella
misura in cui, non offrendo risposta sanzionatoria adeguata agli illeciti che
disciplina, violerebbe l’obbligo in tal senso comunitariamente imposto agli
Stati membri dalla Direttiva Cee 68/151. La pretesa illegittimità comunitaria
dell’attuale normativa interna, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo
di apprestare adeguate sanzioni per le condotte di false comunicazioni sociali,
si tradurrebbe tout-court, sul piano del diritto interno, nell’
illegittimità costituzionale della stessa, per contrasto, appunto, con gli art.
11 e 117.
Non essendo, tuttavia, direttamente interpretabile dal
Giudice nazionale la portata contenutistica del precetto comunitario che si
assume violato, che esplicitamente inerisce alle sole ipotesi di omessa
pubblicazione dei bilanci (e non anche alla diversa fattispecie di bilanci regolarmente
pubblicati ma inficiati da elementi di falsità), si è resa necessaria la
proposizione di un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità
Europea, finalizzato alla corretta interpretazione dell’ambito precettivo della
Direttiva Cee 68/151.
Soltanto una eventuale -quanto improbabile- sentenza
interpretativa della Corte affermativa dell’obbligo comunitario di predisporre adeguate sanzioni anche per le
ipotesi di falsità nelle comunicazioni sociali, offrirebbe, nella Direttiva in
tal senso interpretata, il corretto parametro comunitario di riferimento cui
ancorare una possibile censura d’incostituzionalità della norma incriminatrice
interna che si assuma inadeguata.
Sotto il profilo procedurale non può disconoscersi la
correttezza dell’investitura dell’ Alta Corte di Giustizia (ignorata solo dal
Gip di Palermo che con singolare opzione interpretativa ha disposto la
rimessione diretta degli atti alla C. Costituzionale) tra l’altro imposta
dall’art. 234 del Trattato istitutivo Cee. Meno credibile, la fondatezza di una
possibile risposta nel senso auspicato dai remittenti: imporre forme di
omogeneità modale dei criteri di conoscibilità esterna della situazione
economico-finanziaria delle società non equivale a disciplinare forme deviate di
comportamento degli organi ad esse preposte. Sembra chiaro che la Direttiva
intenda garantire adeguata risposta sanzionatoria “comune” al primo profilo
(obbligando gli Stati membri alla previsione nella normazione interna di
adeguata sanzione), lasciando invece
libero il legislatore nazionale di punire eventuali prassi degenerative nella
redazione dei bilanci secondo la propria discrezionalità interna. Anche per
l’evidente -e assorbente- improponibilità di un vincolo comunitario di
adeguatezza “penale” della sanzione.
Ancor meno coerente appare, in verità, l’approccio alla
sottostante questione d’incostituzionalità che ha legittimato la proposizione
del ricorso pregiudiziale alla Corte Europea.
Sul terreno squisitamente processuale sembra infatti che la questione,
così come prospettata, susciti forti perplessità in punto di rilevanza e
ammissibilità.
Per sintetizzare: si legge con chiarezza nelle ordinanze di
rimessione, che la censura, formalmente mossa all’art. 2621 c.c. nuova
formulazione, cui si rimprovera, appunto, l’inadeguatezza della previsione
sanzionatoria, è invece indirizzata, in concreto, al modello processuale penale
vigente, con le ovvie conseguenze in punto d’irrilevanza.
Difatti, non viene censurata dai Giudici remittenti
l’inadeguatezza della pena in quanto tale, quanto piuttosto il rischio
d’inapplicabilità della stessa in concreto. Si assume, cioè, che la natura
contravvenzionale dell’illecito di cui all’art. 2621 c.c. novellato e i
connessi termini prescrizionali brevi, non consentirebbero,, nell’attuale
assetto processualistico, di pervenire nei termini all’accertamento del fatto e
alla applicazione della pena. Ne deriverebbe, una sorta di inadeguatezza in
concreto della sanzione.
Significativo il tenore letterale della parte dispositiva
dell’ordinanza di rimessione alla C. Costituzionale del Gip di Palermo (ma si
veda anche Trib. di Milano I sezione) che solleva la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. come modificati dal
D.Lvo 61/2002 con riferimento all’art. 117 della Cost. e in relazione al
dettato della Direttiva Cee 68/151 nella parte in cui non consente
l’effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, dell’adeguata sanzione
penale prevista dalla Direttiva medesima.
Focalizzando la corretta prospettiva, appare indubbio che
l’oggetto della censura investa l’attuale assetto del processo penale italiano
che attraverso le scansioni fasiche che gli sono proprie non consentirebbe di
pervenire negli ordinari termini prescrizionali di un reato contravvenzionale
all’accertamento dello stesso e alla conseguente applicazione della pena.
Ciò che in effetti renderebbe inadeguata in concreto la
risposta sanzionatoria è il sistema processuale vigente (incompatibile con i
normali termini prescrizionali dei reati contravvenzionali) e non già l’art
2621 c.c. che si limita a prevedere astrattamente la sola entità (peraltro non
in discussione) della pena.
Anche a voler prescindere dal singolare approccio, da cui
deriverebbe, esasperando, l’incostituzionalità dell’intero modello processuale
penale, la questione, nei termini in cui proposta appare francamente
inammissibile, e quindi irrilevante, per la assoluta genericità dell’oggetto
della censura.
Sotto altro e diverso angolo visuale, profilo derimente in
punto d’inammissibilità della censura, assume l’oggetto del petitum:
Oggetto vincolato della richiesta d’intervento della Corte Costituzionale in un
conflitto di costituzionalità che fondi sull’inadeguatezza della risposta
sanzionatoria interna alle esigenze di tutela comunitariamente imposte è
soltanto, necessariamente, una richiesta d’introduzione nel sistema positivo di
una sanzione penale adeguata ai parametri comunitari. E tale ingresso può aver
luogo soltanto o attraverso una sentenza additiva sul testo dell’attuale art.
2621c.c. produttiva di aggravamenti di pena satisfattivi dello standard comunitario,
o attraverso un più radicale intervento sull’attuale assetto della complessiva
disciplina delle false comunicazioni sociali, volto a reintrodurre la
previgente normativa sul presupposto che tale modello sanzionatorio costituisse
risposta comunitariamente adeguata. Certamente non si chiede alla Corte un
intervento meramente abrogativo della nuova norma incriminatrice inadeguata,
che comporterebbe null’altro che il vuoto normativo, soluzione inidonea a
risolvere il conflitto. Non appartenendo al sistema, in ipotesi, la
reviviscenza della vecchia disposizione abrogata, per effetto della
declaratoria d’illegittimità della novella.
Non necessita di sottolineature l’evidente preclusione,
insita nella riserva di legge in materia penale contenuta nell’art. 25 della
Costituzione, ad interventi del Giudice delle leggi quali quelli esplicitamente
o implicitamente invocati dai remittenti. Non occorre scomodare il passato per
rinvenire pronunce nelle quali la stessa Corte esplicitamente ripudia forme
d’intervento sottese ad introdurre o reintrodurre nel sistema norme
incriminatici abrogate (cfr., ex plurimis,
ord. C. Cost. 49/2002 in tema di reati tributari.
Altro e diverso è il limitato spazio d’intervento che
compete alla C. Costituzionale in ambito penale: connotato dalla mera
eliminazione di norme penali di favore irragionevolmente poste a privilegio di
una determinata categoria di soggetti, di ostacolo alla corretta espansione di
norme incriminatici già poste dal legislatore e universalmente vigenti per la
generalità dei consociati.
Un’ultima annotazione in un punto di rapporti tra
ammissibilità della questione ed efficacia della normativa comunitaria:
Presupposto indefettibile
della proponibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto
con gli art. 11 e (più correttamente) 117 è la portata dell’efficacia, sul
piano del diritto interno, della Direttiva in questione che si assume violata
dalla legge italiana, e la corrispondente corretta individuazione della natura
(più che dell’ampiezza) delle limitazioni comunitarie all’esercizio della
sovranità nazionale. Ebbene, sotto tale profilo, la diversa valenza strutturale
delle tipologie di atti di matrice comunitaria non consente di equiparare
simmetricamente la direttiva 68/151 alle norme dei trattati o a quelle dei
regolamenti con efficacia direttamente cogente nello Stato membro (e neppure,
in verità, alla categoria giurisprudenziale delle c.d. direttive analitiche ).
Di guisa che, sembra di poter escludere che essa vincoli direttamente il
legislatore nazionale ad una conformazione al parametro comunitario la cui
violazione risulti immediatamente censurabile, sul piano interno, innanzi al
Giudice delle leggi, attraverso il viatico dell’art. 117 nella sua attuale
formulazione. Più corretto appare ritenere che il vincolo comunitario non
investa direttamente la fonte normativa, bensì solo ed esclusivamente la
produzione normativa dello Stato aderente; imponendo ad esso, attraverso la
Direttiva in esame, un obbligo politico di adeguamento della norma interna al
referente comunitario. Obbligo politico la cui violazione è diversamente
sanzionata attraverso la procedura d’infrazione a carico dello Stato
inadempiente (in tal senso anche Trib. Mi. Sez. II ).
Anche per tali ultime ragioni, e per altre che le esigenze di sintesi impongono di sottacere, la questione d’incostituzionalità non sembra in verità ammissibile, con conseguente inutilità del rinvio pregiudiziale all’Alta Corte di Giustizia, il cui esito interpretativo, in un senso o nell’altro, non legittimerebbe il successivo passo.
Tali e tante implicazioni di sistema avrebbero, verosimilmente, dovuto indurre ad una più attenta riflessione sui solidi requisiti di contenuto cui dev’essere sempre improntato un quesito di costituzionalità: altro è la legittimazione a conoscere della compatibilità di una legge ordinaria con i sovraordinati parametri costituzionali e altro è, invece, utilizzare il Giudice delle leggi quale palestra di raffinati esercizi di pur pregevole speculazione giuridica ( o meta-giuridica).
Avv. Gianfranco Antonelli, Foro di Napoli - Commissione scientifica Unione Camere Penali
-lancio del 18.9.03-