False comunicazioni sociali,

 tra illegittimità comunitaria e incostituzionalità.

di

Avv.  Gianfranco Antonelli

  

All’indomani dell’emanazione della nuova disciplina delle false comunicazioni sociali contenuta nel D.Lvo 61/2002, i vari processi penali in corso di celebrazione in cui avrebbe dovuto trovare immediata applicazione si sono resi assolutamente impermeabili a tale innovazione, e i loro protagonisti abituali -i pubblici ministeri-, attraverso un irrefrenabile sussulto, hanno ancora una volta tentato di restituire al mittente la sgradita novella. Il tutto, come in un consueto dejà vu, attraverso l’assedio su più fronti al Giudice delle Leggi. Strumento già sperimentato con successo in tempi non lontani sul testo dell’art. 513 c.p.p. introdotto dalla legge 267 (v. sent. C. Cost. 361/98) e con diversa sorte di recente nel fallito tentativo di far danno al nuovo testo dell’art. 500 c.p.p. introdotto dalla legge 63/2001 attuativa dei principi costituzionali del giusto processo.

 

Un inedito profilo di novità caratterizza tuttavia l’attuale iniziativa: l’avere attinto a piene mani dall’intero scibile in tema di diritto comunitario per cercare di rinvenire nella tipica ampiezza letterale che caratterizza, per le diverse finalità ordinamentali, gli atti della Comunità Europea, una qualunque distonia con la nuova fattispecie criminosa, idonea a sorreggere, attraverso pregevoli esercitazioni argomentative meta-giuridiche,  una comune censura d’incostituzionalità tesa a reintrodurre nel sistema il più appagante modello normativo previgente.

 

         Per entrare immediatamente nel merito, ad avviso dei giudici remittenti (Trib. di Milano Sez. I e IV, C. App. di Lecce, Gip di Palermo) l’attuale disciplina delle false comunicazioni sociali, ed in particolare l’art.2621c.c., si porrebbe in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione -che a diverso titolo impongono l’adeguamento della normativa interna a quella comunitaria-  nella misura in cui, non offrendo risposta sanzionatoria adeguata agli illeciti che disciplina, violerebbe l’obbligo in tal senso comunitariamente imposto agli Stati membri dalla Direttiva Cee 68/151. La pretesa illegittimità comunitaria dell’attuale normativa interna, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di apprestare adeguate sanzioni per le condotte di false comunicazioni sociali, si tradurrebbe tout-court, sul piano del diritto interno, nell’ illegittimità costituzionale della stessa, per contrasto, appunto, con gli art. 11 e 117.

         Non essendo, tuttavia, direttamente interpretabile dal Giudice nazionale la portata contenutistica del precetto comunitario che si assume violato, che esplicitamente inerisce alle sole ipotesi di omessa pubblicazione dei bilanci (e non anche alla diversa fattispecie di bilanci regolarmente pubblicati ma inficiati da elementi di falsità), si è resa necessaria la proposizione di un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, finalizzato alla corretta interpretazione dell’ambito precettivo della Direttiva Cee 68/151.

         Soltanto una eventuale -quanto improbabile- sentenza interpretativa della Corte affermativa dell’obbligo comunitario di  predisporre adeguate sanzioni anche per le ipotesi di falsità nelle comunicazioni sociali, offrirebbe, nella Direttiva in tal senso interpretata, il corretto parametro comunitario di riferimento cui ancorare una possibile censura d’incostituzionalità della norma incriminatrice interna che si assuma inadeguata.

         Sotto il profilo procedurale non può disconoscersi la correttezza dell’investitura dell’ Alta Corte di Giustizia (ignorata solo dal Gip di Palermo che con singolare opzione interpretativa ha disposto la rimessione diretta degli atti alla C. Costituzionale) tra l’altro imposta dall’art. 234 del Trattato istitutivo Cee. Meno credibile, la fondatezza di una possibile risposta nel senso auspicato dai remittenti: imporre forme di omogeneità modale dei criteri di conoscibilità esterna della situazione economico-finanziaria delle società non equivale a disciplinare forme deviate di comportamento degli organi ad esse preposte. Sembra chiaro che la Direttiva intenda garantire adeguata risposta sanzionatoria “comune” al primo profilo (obbligando gli Stati membri alla previsione nella normazione interna di adeguata sanzione),  lasciando invece libero il legislatore nazionale di punire eventuali prassi degenerative nella redazione dei bilanci secondo la propria discrezionalità interna. Anche per l’evidente -e assorbente- improponibilità di un vincolo comunitario di adeguatezza “penale” della sanzione.

         Ancor meno coerente appare, in verità, l’approccio alla sottostante questione d’incostituzionalità che ha legittimato la proposizione del ricorso pregiudiziale alla Corte Europea.

         Sul terreno squisitamente processuale sembra infatti che la questione, così come prospettata, susciti forti perplessità in punto di rilevanza e ammissibilità.

         Per sintetizzare: si legge con chiarezza nelle ordinanze di rimessione, che la censura, formalmente mossa all’art. 2621 c.c. nuova formulazione, cui si rimprovera, appunto, l’inadeguatezza della previsione sanzionatoria, è invece indirizzata, in concreto, al modello processuale penale vigente, con le ovvie conseguenze in punto d’irrilevanza.

         Difatti, non viene censurata dai Giudici remittenti l’inadeguatezza della pena in quanto tale, quanto piuttosto il rischio d’inapplicabilità della stessa in concreto. Si assume, cioè, che la natura contravvenzionale dell’illecito di cui all’art. 2621 c.c. novellato e i connessi termini prescrizionali brevi, non consentirebbero,, nell’attuale assetto processualistico, di pervenire nei termini all’accertamento del fatto e alla applicazione della pena. Ne deriverebbe, una sorta di inadeguatezza in concreto della sanzione.

         Significativo il tenore letterale della parte dispositiva dell’ordinanza di rimessione alla C. Costituzionale del Gip di Palermo (ma si veda anche Trib. di Milano I sezione) che solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. come modificati dal D.Lvo 61/2002 con riferimento all’art. 117 della Cost. e in relazione al dettato della Direttiva Cee 68/151 nella parte in cui non consente l’effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, dell’adeguata sanzione penale prevista dalla Direttiva medesima.

         Focalizzando la corretta prospettiva, appare indubbio che l’oggetto della censura investa l’attuale assetto del processo penale italiano che attraverso le scansioni fasiche che gli sono proprie non consentirebbe di pervenire negli ordinari termini prescrizionali di un reato contravvenzionale all’accertamento dello stesso e alla conseguente applicazione della pena.

         Ciò che in effetti renderebbe inadeguata in concreto la risposta sanzionatoria è il sistema processuale vigente (incompatibile con i normali termini prescrizionali dei reati contravvenzionali) e non già l’art 2621 c.c. che si limita a prevedere astrattamente la sola entità (peraltro non in discussione) della pena.

         Anche a voler prescindere dal singolare approccio, da cui deriverebbe, esasperando, l’incostituzionalità dell’intero modello processuale penale, la questione, nei termini in cui proposta appare francamente inammissibile, e quindi irrilevante, per la assoluta genericità dell’oggetto della censura.      

   

         Sotto altro e diverso angolo visuale, profilo derimente in punto d’inammissibilità della censura, assume l’oggetto del petitum: Oggetto vincolato della richiesta d’intervento della Corte Costituzionale in un conflitto di costituzionalità che fondi sull’inadeguatezza della risposta sanzionatoria interna alle esigenze di tutela comunitariamente imposte è soltanto, necessariamente, una richiesta d’introduzione nel sistema positivo di una sanzione penale adeguata ai parametri comunitari. E tale ingresso può aver luogo soltanto o attraverso una sentenza additiva sul testo dell’attuale art. 2621c.c. produttiva di aggravamenti di pena satisfattivi dello standard comunitario, o attraverso un più radicale intervento sull’attuale assetto della complessiva disciplina delle false comunicazioni sociali, volto a reintrodurre la previgente normativa sul presupposto che tale modello sanzionatorio costituisse risposta comunitariamente adeguata. Certamente non si chiede alla Corte un intervento meramente abrogativo della nuova norma incriminatrice inadeguata, che comporterebbe null’altro che il vuoto normativo, soluzione inidonea a risolvere il conflitto. Non appartenendo al sistema, in ipotesi, la reviviscenza della vecchia disposizione abrogata, per effetto della declaratoria d’illegittimità della novella.

         Non necessita di sottolineature l’evidente preclusione, insita nella riserva di legge in materia penale contenuta nell’art. 25 della Costituzione, ad interventi del Giudice delle leggi quali quelli esplicitamente o implicitamente invocati dai remittenti. Non occorre scomodare il passato per rinvenire pronunce nelle quali la stessa Corte esplicitamente ripudia forme d’intervento sottese ad introdurre o reintrodurre nel sistema norme incriminatici abrogate (cfr., ex plurimis,  ord. C. Cost. 49/2002 in tema di reati tributari.

         Altro e diverso è il limitato spazio d’intervento che compete alla C. Costituzionale in ambito penale: connotato dalla mera eliminazione di norme penali di favore irragionevolmente poste a privilegio di una determinata categoria di soggetti, di ostacolo alla corretta espansione di norme incriminatici già poste dal legislatore e universalmente vigenti per la generalità dei consociati.

 

         Un’ultima annotazione in un punto di rapporti tra ammissibilità della questione ed efficacia della normativa comunitaria:  

Presupposto indefettibile della proponibilità della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli art. 11 e (più correttamente) 117 è la portata dell’efficacia, sul piano del diritto interno, della Direttiva in questione che si assume violata dalla legge italiana, e la corrispondente corretta individuazione della natura (più che dell’ampiezza) delle limitazioni comunitarie all’esercizio della sovranità nazionale. Ebbene, sotto tale profilo, la diversa valenza strutturale delle tipologie di atti di matrice comunitaria non consente di equiparare simmetricamente la direttiva 68/151 alle norme dei trattati o a quelle dei regolamenti con efficacia direttamente cogente nello Stato membro (e neppure, in verità, alla categoria giurisprudenziale delle c.d. direttive analitiche ). Di guisa che, sembra di poter escludere che essa vincoli direttamente il legislatore nazionale ad una conformazione al parametro comunitario la cui violazione risulti immediatamente censurabile, sul piano interno, innanzi al Giudice delle leggi, attraverso il viatico dell’art. 117 nella sua attuale formulazione. Più corretto appare ritenere che il vincolo comunitario non investa direttamente la fonte normativa, bensì solo ed esclusivamente la produzione normativa dello Stato aderente; imponendo ad esso, attraverso la Direttiva in esame, un obbligo politico di adeguamento della norma interna al referente comunitario. Obbligo politico la cui violazione è diversamente sanzionata attraverso la procedura d’infrazione a carico dello Stato inadempiente (in tal senso anche Trib. Mi. Sez. II ).

         Anche per tali ultime ragioni, e per altre che le esigenze di sintesi impongono di sottacere, la questione d’incostituzionalità non sembra in verità ammissibile, con conseguente inutilità del rinvio pregiudiziale all’Alta Corte di Giustizia, il cui esito interpretativo, in un senso o nell’altro,  non legittimerebbe il successivo passo.

         Tali e tante implicazioni di sistema avrebbero, verosimilmente, dovuto indurre ad una più attenta riflessione sui solidi requisiti di contenuto cui dev’essere sempre improntato un quesito di costituzionalità: altro è la legittimazione a conoscere della compatibilità di una legge ordinaria con i sovraordinati parametri costituzionali e altro è, invece, utilizzare il Giudice delle leggi quale palestra di raffinati esercizi di pur pregevole speculazione giuridica ( o meta-giuridica).  

 

Avv. Gianfranco Antonelli, Foro di Napoli - Commissione scientifica Unione Camere Penali

-lancio del 18.9.03-