SANATORIA INDEBITI PENSIONISTICI
Articolo 38 (FINANZIARIA 2001)
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore
dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità,
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento
ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento
ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici
di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti
all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi
civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici
adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è
ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni
di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio
di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi
ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino
invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di
pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo
2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti
condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori
a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente
separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98
euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno
sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle
lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98
euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo
non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni
pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi
anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito
qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile
ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31
euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
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