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Giurisprudenza PENALE

Tribunale di SALERNO

a cura di : Avv. Angelo Pignatelli

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SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLLA PENA: causa di estinzione del reato – applicazione del principio del “tempus regit actum” .

Le norme che disciplinano la sospensione condizionale della pena quale causa di estinzione del reato non prevedono nuove ipotesi di reato, né modificano ipotesi di reato già esistenti, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa, cui il Legislatore ricollega, al verificarsi degli eventi descritti dall’art. 167 c.p. l’estinzione del reato. Vige per tale disciplina il principio del “tempus regit actum”, in virtù del quale devono trovare nel caso di specie applicazione le norme attualmente vigenti e non quelle in vigore all’epoca della commissione del fatto prima della modifica legislativa.[Ordinanza emessa in data 17.02.05 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno dott.ssa Elvira Bellantoni.]

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Le parti chiedevano nel corso dell’odierna udienza l’applicazione della pena mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa; la richiesta veniva subordinata al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato non può godere a parere di questo Giudice, del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva, innanzitutto, il Tribunale che le modifiche da ultimo introdotte dal Legislatore includono che il condannato possa usufruire una seconda volta della pena sospesa laddove non adempia o all’obbligo delle restituzioni o al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o alla pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento ovvero non presti il suo consenso allo svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività. Il divieto di irretroattività della legge penale si riferisce pacificamente alle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato; discussa e controversa è invece, l’applicabilità di tale principio alle norme processuali penali, alle misure di sicurezza, a quelle di prevenzione ovvero cautelari e alla disciplina dell’esecuzione della pena, pur avendo autorevoli studiosi sottolineato che si è puniti in forza di legge non soltanto con riferimento al titolo per il quale si è puniti, ma anche con riferimento alle modalità di esercizio dell’azione penale.

Dottrina e giurisprudenza ammettono pacificamente che i principi di cui all’art. 2 non debbano trovare applicazione in tema di condizioni di procedibilità, alla luce della natura mista e sostanziale e processuale di tale istituti, (cfr. Cass. Pen. Sez.III 20 agosto 1997 n.2783, Frualdo) ovvero in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, stante la loro natura di vere e proprie pene (cfr. Cass. Pen. Sez.Un. 22/11/1995 n. 11397, Siciliano), mentre analogo orientamento non sussiste in relazione agli altri istituti regolati dalle norme processuali penali, pure incidenti su un bene primario quale quello della libertà personale. La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il principio di retroattività della legge penale debba trovare applicazione in materia di misure di sicurezza( cfr. Cass. Pen. Sez.II 06.03.1997 n. 3651; conformi Cass. Pen. Sez.I 07.07.1999 n. 3717) di competenza (cfr. Cass. Pen. Sez. I 19/01/1993 n. 5011, Cuberi) e di norme che disciplinano l’esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione(ivi comprese le condizioni richieste per la concessione di queste ultime) (cfr. Cass. Pen. Sez. I 17/03/1993 n. 108, Primerano; Cass. Pen. Sez. 05/1992 n.1469, Calabiscetta; Cass. Pen. Sez. I 19/04/1997 n.433, Cerra). Tale ultimo orientamento deve essere condiviso; le norme che disciplinano la sospensione condizionale della pena quale causa di estinzione del reato non prevedono nuove ipotesi di reato, né modificano ipotesi di reato già esistenti, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa, cui il Legislatore ricollega, al verificarsi degli eventi descritti dall’art. 167 c.p. l’estinzione del reato. Vige per tale disciplina il principio del “tempus regit actum”, in virtù del quale devono trovare nel caso di specie applicazione le norme attualmente vigenti e non quelle in vigore all’epoca della commissione del fatto.

D’altra parte a carico dell’imputato risultano vari precedenti, di cui due specifici, a fronte dei quali, anche ritenendo applicabile la disciplina vigente all’epoca della commissione del fatto contestato in tema di sospensione condizionale della pena, non potrebbe comunque esprimersi in giudizio prognostico favorevole.         

   P. Q. M.

Rigetta la richiesta di applicazione di pena concordata proposta nell’interesse di I. A. e dispone la rimessione delle parti davanti al giudice tabellarmente competente dott. Guerino Iannicelli, Terza Sez. Penale per l’udienza dell giorno 21.04.05;

dispone che il P.M. provveda alla citazione dei propri testimoni.

La presente ordinanza letta in udienza costituisce parte integrante del relativo verbale.

Salerno, 17.02.2005

Il Giudice

Dott.ssa Elvira Bellantoni

 

-------------------lancio 16.03.05--------------------

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