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Giurisprudenza PENALE

Circondario del Tribunale di SALERNO

a cura di : Avv. Angelo Pignatelli

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GRATUITO PATROCINIO

Autocertificazione autenticata dal difensore non corredata da fotocopia del documento dell’interessato – inammissibilità della istanza non potendo il documento di identità essere surrogato dalla esibizione del codice fiscale.

[Ordinanza  emessa in data 28.12.04 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno dr.ssa Daniela Critelli.]

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Letti gli atti del proc. a carico di O.R., imputato di violazione alla normativa in materia di immigrazione; considerato che all’udienza del 4.12.04 l’imputato chiedeva termine per formalizzare l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e che, conseguentemente, veniva concesso termine di giorni 20, come previsto dall’art. 109 Dpr. N. 115/02;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti in data 22 e 23 dicembre 2004 il proprio provvedimento di inammissibilità, emesso il 22.12.04;

rilevato che la suddetta declaratoria di inammissibilità, benchè emessa prima della decadenza del termine concesso, va integralmente confermata in quanto la documentazione successivamente prodotta è carente dei requisiti di cui all’art. 79 co. 1 lett. C), D.P.r. n. 115/02, come interpretato da Cass. Sent. N. 34914/03; che, in particolare, l’autocertificazione autenticata dal difensore, non è corredata dalla produzione della fotocopia del documento d’identità dell’imputato, giuste le previsioni dell’art. 38 D.p.r. 445/00 in tema di autocertificazione; che la produzione del valido documento d’identificazione non ammette equipollenti e non può essere surrogata dalla esibizione di copia del codice fiscale dell’imputato, inidoneo a tali fini.

P Q M

Dichiara inammissibile l’istanza di gratuito patrocinio presentata da O. R. confermando il proprio provvedimento in data 22.12.04.

Salerno, 28 dicembre 2004   

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Critelli

 

 

-------------------lancio 16.03.05--------------------

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