Il caso
Una madre durante la notte allarmata
per le convulsioni febbrili della sua bimba di 17 mesi telefona alla
Guardia Medica e richiede un urgente visita domiciliare fornendo - su
richiesta del medico di turno - la descrizione della sintomatologia
manifestata dalla sua bambina. Il medico adducendo una scarsa conoscenza
dei luoghi ove si trovava l'abitazione della madre richiedente, chiedeva
telefonicamente di passarlo a prendere con l'automobile presso la guardia
medica, rappresentandole di non conoscere le strade e di essere, quindi,
nell'impossibilità di recarsi autonomamente presso la sua abitazione.
Il Giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale riconosceva la
colpevolezza del sanitario in quanto
riteneva, da un lato, la sussistenza di una situazione di imminente
potenziale nocumento al bene dell'integrità fisica della bimba,
e dall'altro, lo specifico dovere professionale della guardia medica
di effettuare tutti gli interventi che gli siano sollecitati.
Infine, l'inesistenza di comprovati, legittimi e gravi impedimenti a
prestare la necessaria assistenza sanitaria - ad avviso del giudicante
- concretavano dati circostanziali precisi ed univoci, ontologicamente
idonei a qualificare giuridicamente l'inerzia del medico quale sostanziale
implicito rifiuto. Sul riconoscimento che la fattispecie in esame possa
essere manifestata anche da una volontà di non compiere l'atto
anche in forma implicita cfr. Cass. Sez. VI. 11.05.2000 Giannelli Cass.
Sez. VI 27.11.2000 Cannata)
La decisione è in linea con la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI penale Sent. 19.5.-7.09.2005
n. 33018) che ha riconosciuto ingiustificato il rifiuto di un medico
di turno presso la Guardia medica il cui intervento era stato sollecitato
con carattere di urgenza dal 118.
La sentenza ha, infine, inquadrato la fattispecie in esame nei <<delitti
di pericolo concreto>> indicando il bene interesse tutelato in
quello di salvaguardare <<il regolare andamento e la funzionalità
operativa della pubblica amministrazione contro inadempienze dei propri
dipendenti, che, in violazione di precisi obblighi normativi su di essi
incombenti, possano illecitamente ostacolarne o comprometterne l'effettiva
realizzazione>>. Ciò è ravvisabile non in ogni condotta
del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio caratterizzata
da una generica negligenza o una scarsa sensibilità istituzionale,
ma di fronte ad un consapevole, ingiustificato diniego, esplicito o
implicito, di compiere un atto imposto da uno specifico dovere giuridico,
che presenti inequivoci ed oggettivi connotati di urgenza ed indifferibilità,
in relazione ad esigenze di preminente rilevanza prese in considerazione
e protette dall'ordinamento. A prescindere dalla previsione di un termine
entro il quale l'atto richiesto deve essere compiuto, il carattere dell'indifferibilità
va inteso nel senso che l'intervento deve essere compiuto immediatamente
sia per non pregiudicare neanche potenzialmente l'utilità sottesa
allo stesso sia per non determinare un aumento del rischio per gli interessi
tutelati dalla fattispecie incriminatrice.
Massima
RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO - REATO
DI MERA CONDOTTA E DI PERICOLO CONCRETO - RIFIUTO DI PRESTARE LA PROPRIA
ASSISTENZA MEDICA DOMICILIARE - ATTIVITA' RIENTRANTE NEI DOVERI DELL'ADDETTO
AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA - ATTO CHE VA COMPIUTO SENZA RITARDO PER
RAGIONI DI SANITA' - SUSSISTENZA .
È configurabile il reato
di cui all'art. 328 c.p. nel caso di rifiuto, da parte del sanitario
in servizio presso la Guardia Medica, di prestare la propria assistenza
medica domiciliare (rientrante nei compiti e doveri dell'addetto al
servizio di guardia medica come previsto dall'art. 13 DPR 41/1991) in
caso di richiesta di intervento urgente da parte della madre di una
bambina di soli 17 mesi affetta da convulsioni febbrili, in assenza
di plausibili e legittime cause impeditive del suo intervento, non essendo
giustificativo la mera sollecitazione esternata alla madre di recarsi
immediatamente in Ospedale.[ Sentenza emessa in data 13.7.05 dep.
Il 25.7.05 dal Tribunale Penale di Salerno Sez. I Pres. Oliva Raffaele,
Giudici a latere dr.ssa Elisabetta Boccassini, dr.ssa Emiliana Ascoli
- estensore. ] - Avv.
Angelo Pignatelli -
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Sentenza
TRIBUNALE PENALE DI SALERNO
(omissis)
Svolgimento del processo
Dalle suddette emergenze dibattimentali, emergono evidenti, univoci
e diffusi elementi circostanziali atti a comprovare la colpevolezza
del prevenuto in ordine al reato di rifiuto di atti di ufficio.
Ed invero, la fattispecie del delitto previsto dall'articolo 328, comma
1, c.p. risulta integrata nelle ipotesi in cui, nella condotta del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sia ravvisabile non
una generica negligenza o una scarsa sensibilità istituzionale,
ma un consapevole, ingiustificato diniego, esplicito o implicito, di
compiere un atto imposto da uno specifico dovere giuridico, che presenti
inequivoci ed oggettivi connotati di urgenza ed indifferibilità,
in relazione ad esigenze di preminente rilevanza prese in considerazione
e protette dall'ordinamento.
La finalità sottesa alla citata norma incriminatrice, in sostanza,
è quella di salvaguardare il regolare andamento e la funzionalità
operativa della pubblica amministrazione a inadempienze dei propri dipendenti,
che, in violazione di precisi obblighi normativi su di essi incombenti,
possano illecitamente ostacolarne o comprometterne l'effettiva realizzazione.
Al riguardo, va rammentato che i compiti e i doveri dell'addetto al
servizio di guardia medica rinvengono il loro specifico fondamento giuridico
nelle disposizioni di cui all'articolo 13 D.P.R. 41/1991, in virtù
delle quali, tra l'altro, il medico che esercita la funzione di guardia
in forma attiva o in forma di disponibilità è tenuto,
nel corso del turno cui è preposto, ad effettuare prontamente
tutti gli interventi che gli siano sollecitati direttamente dall'utenza.
Orbene, nel caso di specie, a fronte di una reiterata e concitata richiesta
di immediato soccorso, motivata da preoccupanti condizioni di salute
di una bambina di diciassette mesi, l'imputato, pur percependo la manifesta
ed oggettiva indilazionabilità dell'intervento, ha rifiutato,
sostanzialmente, di prestare la necessaria assistenza medica, nonostante
l'assenza di plausibili, legittime cause impeditive, limitandosi, nel
prospettare una generica ed inattendibile impossibilità personale
di agire, a sollecitare la madre a recarsi immediatamente in ospedale.
Tanto si desume dalle convergenti risultanze delle deposizioni testimoniali
rese dalla Tizia e dal Caio alle udienze dell'8 aprile 2005 e del 13
luglio 2005.
Ed infatti, come sancito dalla Suprema Corte, il diniego implicito del
pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di porre in
essere un determinato atto d'ufficio si realizza non già in presenza
di una mera inerzia o di un semplice non facere, ma nelle ipotesi in
cui la condotta tenuta dal soggetto su cui grava ope legis l'obbligo
di provvedere costituisca, ex se, inequivoca ed evidente espressione
di una volontà negativa d'intervento, vale a dire dell'intento
consapevole di non adempiere un'attività doverosa, rientrante
a pieno titolo nell'ambito della propria sfera di competenze.
Nella fattispecie in esame, invero, la richiesta della p.o. di un'urgente
visita domiciliare, la descrizione dalla stessa fornita al Mevio della
sintomatologia manifestata dalla bambina, la sussistenza di una situazione
di imminente potenziale nocumento al bene dell'integrità fisica,
lo specifico dovere professionale della guardia medica di effettuare
tutti gli interventi che gli siano sollecitati, l'inesistenza di comprovati,
legittimi e gravi impedimenti a prestare la necessaria assistenza sanitaria
concretano dati circostanziali precisi ed univoci, ontologicamente idonei
a qualificare giuridicamente l'inerzia del Mevio quale sostanziale implicito
rifiuto.
Né assumono rilevanza in senso contrario le dichiarazioni rese
dall'imputato in sede di esame, atteso che la ricostruzione dei fatti
e le motivazioni dal medesimo rese in relazione alla sua omissione,
non rivenendo riscontro alcuno nelle deposizioni testimoniali della
Tizia e del Caio, ne infirmano ad imis l'intrinseca attendibilità
e la valenza probatoria.
Ed infatti, il Mevio, all'udienza del 13 luglio 2005, come sopra evidenziato,
nel negare di essersi rifiutato di visitare la bambina, ha riferito
di aver chiesto telefonicamente alla Tizia di passarlo a prendere con
l'automobile presso la guardia medica, rappresentandole di non conoscere
le strade di San Gregorio Magno e di essere, quindi, nell'impossibilità
di recarsi autonomamente presso la sua abitazione.
Tale circostanza risulta non solo assolutamente smentita dalla Tizia,
dalle cui dichiarazioni emerge che l'imputato affermò soltanto
di non poter far nulla, manifestandole contestualmente la necessità
di trasportare d'urgenza la bambina in ospedale, ma anche confutata
dalle deposizioni del Caio, che ha evidenziato che tra le varie giustificazioni
fornite dal Mevio in sua presenza non era stata mai menzionata la mancata
cognizione dei luoghi o l'impossibilità di muoversi dalla sede
della guardia medica senza autovettura, né il fatto di aver espressamente
chiesto alla moglie di recarsi a prenderlo per poter visitare la bambina,
limitandosi l'imputato a ricondurre il proprio impedimento ad intervenire
alla carenza dei medicinali occorrenti e alla inadeguatezza delle attrezzature
e dei mezzi di cui era dotata la struttura in cui operava.
L'assunto della mancanza dei medicinali necessari, ad ogni modo, è
incontrovertibilmente confutato da quanto sul punto dichiarato, all'udienza
dell'8 aprile 2005, dal teste dott. XX, dirigente dell'ASL .. .. ..
, in servizio al distretto sanitario di .. .. .., il quale, dopo aver
confermato che, alle ore 5.30 del 5 gennaio 2005, medico di turno era
il dottor imputato, puntualizzava che i locali della guardia medica
erano provvisti di tutti i farmaci necessari per gli interventi di prima
emergenza, ivi compresi ansiolitici come il valium, e che preciso dovere
di chi è preposto al servizio di guardia medica è quello
di intervenire anche a domicilio in caso di chiamata e di situazioni
di urgenza.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, inoltre,
appare priva di ogni credibilità e verosimiglianza la circostanza,
riferita dal prevenuto, secondo cui al medesimo sarebbe stato prospettato
telefonicamente soltanto l'elevato stato febbrile, ma non sarebbero
state chiarite le condizioni fisiche da cui poter desumere la sussistenza
di una crisi convulsiva o, comunque, l'imminente insorgenza di pericoli
per lo stato di salute della bambina.
Ed infatti, sia l'orario in cui è avvenuta la telefonata, sia
l'agitazione e l'emotività con le quali la Tizia ha invocato
il soccorso, sia la natura dei sintomi descritti, sia la normale prevedibilità,
da parte di un medico, delle complicazioni fisiche cui i bambini sono
potenzialmente soggetti in caso di elevata ipertemia costituiscono elementi
gravi, precisi e concordanti che inducono fondatamente a ritenere che
l'imputato abbia compreso e percepito appieno la sussistenza della necessità
d intervenire tempestivamente e di porre in essere, quindi, un atto
indilazionabile del proprio ufficio.
Il che, peraltro, è definitivamente corroborato e dimostrato
dalla stesso invito formulato dal Mevio alla Tizia di trasportare con
urgenza la figlia in ospedale, configurandosi tale sollecitazione come
incontroverso indice rivelatore di un' avvertita situazione di imminente
pericolo.
Al riguardo, occorre rimarcare che la fattispecie del reato di rifiuto
di atti di ufficio in materia sanitaria postula, per la sua configurazione,
non solo la presenza di un diniego, esplicito o implicito, da parte
del soggetto incaricato, di effettuare un determinato intervento, ma
anche l'indiferribilità dell'atto da compiere, che si verifica
allorquando ricorre la possibilità di conseguenze dirette ed
immediate sul bene giuridico, della sanità fisica o psichica
della persona.
Nel caso di specie, le allarmanti condizioni di salute della bambina(
confermate, peraltro, in sede testimoniale, anche dalla nonna materna
), rendevano effettivamente improcrastinabile la visita medica da parte
del Basile, che, solo all'esito di un accurato controllo, avrebbe potuto
valutare la necessità della somministrazione di farmaci o di
un ricovero ospedaliero.
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il potere
demandato al medico di valutare la sussistenza di una situazione di
sostanziale urgenza non può mai indurre a colpevoli inerzie ad
omissioni, incombendo pur sempre sul medesimo il dovere di formulare
una diagnosi o, comunque, di accertate le reali condizioni di salute
di chi, denunciando un grave stato di sofferenza personale o di terzi,
ne solleciti l'immediato intervento.
Ne consegue che il rifiuto, manifestato anche per comportamento concludente,
di effettuare la visita medica, nelle dette circostanze, non integra
un giudizio discrezionale del medico, bensì un indebito diniego
di atti di ufficio.
Nella vicenda in esame, sul Mevio gravava uno specifico dovere giuridico
di agire, che non lasciava margine valutativo alcuno, né, tanto
meno, consentiva d opporre un impedimento ingiustificato, fondato su
circostanze puntualmente contraddette dal quadro probatorio emerso dall'istruttoria
dibattimentale.
Né rilevanza alcuna assume, ai fini della configurabilità
dell'illecito ascritto all'imputato, la circostanza che, all'atto del
ricovero, come risulta dalla cartella clinica e dalle dichiarazioni
della teste dott.ssa XY, la bambina presentava solo elevata ipertemia
e non riportava complicazioni fisiche, in quanto la consumazione del
delitto di rifiuto di atti di ufficio, attesa la sua natura di reato
di pura condotta, si verifica nel momento stesso in cui è stato
espresso il diniego al compimento di un atto improcrastinabile, a prescindere,
quindi, dalle conseguenze dannose che dallo stesso possano eventualmente
derivare.
Il comportamento posto in essere dall'imputato, dunque, risultando ontologicamente
idoneo non solo a ledere il bene giuridico immediatamente protetto dalla
citata norma incriminatrice, id est il corretto svolgimento dell'azione
amministrativa, ma anche il concorrente e contestuale interesse del
singolo privato a preservare il bene dell'integrità fisica da
pericoli che richiedono la reale efficienza del servizio sanitario pubblico,
risulta de plano sussumibile nella fattispecie sanzionata dall'articolo
328, comma 1, c.p.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, va senz'altro dichiarata
la colpevolezza del Mevio per il reato di rifiuto di atti di ufficio.
Per quanto attiene a trattamento sanzionatorio, valutati i criteri di
cui all'articolo 133 c.p., concesse all'imputato le circostanze attenuanti
generiche in ragione del suo stato di assoluta incensuratezza, pena
equa da irrogare appare essere quella di mesi quattro di reclusione
(pena base: mesi 6 di reclusione, ridotta a mesi quattro, ex articoli
62 bis e 65 c.p.).
Ex lege, consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese
processuali.
Non sussistendo precedenti penali e non emergendo elementi da cui desumere
che l'imputato in futuro non si asterrà dal commettere ulteriori
reati, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena per anni cinque.
P.Q.M.
Letti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara MEVIO colpevole
del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche,
lo condanna a mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali;
letto l'articolo 544 c.p.p., indica in giorni trenta il termine per
il deposito della motivazione della presente sentenza.
Salerno, 13 luglio 2005
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